L’adozione dell’E-fattura nei paesi Ue
La fretta di adottare sistemi di rendicontazione digitale per l’Iva aiuterà le amministrazioni fiscali nella lotta contro l’evasione dell’imposta, ma esiste il rischio di una proliferazione di soluzioni nazionali sviluppate in modo indipendente senza riguardo per l’interoperabilità con i sistemi di altri stati membri dell’Ue.
Ciò, a sua volta, potrebbe non solo incidere negativamente sulla cooperazione tra le amministrazioni fiscali nella lotta alle frodi transfrontaliere e all’evasione fiscale, minando potenzialmente i futuri progressi nella lotta alle frodi carosello, ma anche creare costi aggiuntivi per le imprese che operano in diversi stati membri e andare contro la obiettivo del mercato interno.
Lo riporta la Commissione europea nella Relazione annuale in materia di fiscalità del 2023, in cui vengono analizzati i dati più recenti dei sistemi fiscali dell’Ue e vengono individuate le modalità di miglioramento della politica fiscale.
In questo contesto, paesi come la Francia, la Germania, la Spagna e il Belgio hanno preso la decisione di posticipare l’introduzione dello strumento (perlopiù al 2026 rispetto al 2024), con lo scopo di superare le difficoltà tecniche ma anche di aspettare la delineazione della fatturazione elettronica intracomunitaria che sarà implementata a livello Ue.
Per affrontare questi rischi e sfruttare al meglio i vantaggi della digitalizzazione per l’Iva, l’8 dicembre 2022 la Commissione europea aveva presentato l’iniziativa sull’Iva nell’era digitale che cambierà il modo in cui le transazioni intracomunitarie vengono segnalate dal 2028, allo stesso tempo armonizzando le principali caratteristiche della segnalazione per le operazioni domestiche.
Le fatture tra stati membri saranno comunicate su un portale centrale (Vies) ma gli stati membri dovranno attenersi agli standard minimi Ue se desiderano implementare la fatturazione elettronica nazionale, un punto che rappresenta una sfida per l’Italia.
La nascita dei sistemi di rendicontazione digitale per l’Iva.
La riforma della direttiva Iva del 2006, che ha introdotto nuove norme comuni per la fatturazione elettronica, è stato uno dei fattori che ha sostenuto la crescita della fatturazione elettronica tra le imprese dell’Ue a partire dal 2014.
Secondo uno studio segnalato dalla commissione europea, ciò ha portato a una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese di circa 920 milioni di euro nel periodo 2015-2017, di cui circa 540 milioni di euro nel 2017
L’Italia è stata il primo paese dell’Ue ad aver reso obbligatoria la fatturazione elettronica per le transazioni business-to-business nel 2019 e attualmente 12 stati membri impongono obblighi di rendicontazione digitale.
La maggior parte di questi sta procedendo con l’implementazione della fatturazione elettronica obbligatoria, sia per business-to-government (B2G) che per business-to-business (B2B), con alcune che lanciano programmi pilota e altre che mirano a una nuova legislazione sulla fatturazione elettronica entro il 2024.
| Esiste il rischio di una moltiplicazione di soluzioni nazionali indipendenti senza riguardo per l’interoperabilità con i sistemi di altri stati membri dell’Ue |
Dato che gli stati membri hanno un ampio margine di manovra nella progettazione del controllo e dell’applicazione dell’Iva, i requisiti di rendicontazione digitale non sono stati finora soggetti ad alcuna armonizzazione o ad alcun coordinamento significativo a livello di Ue.
Ciò si traduce nella scelta di un’ampia varietà di soluzioni.
Si possono distinguere due tipi di obblighi di rendicontazione digitale in base al momento in cui le informazioni devono essere presentate.
Il primo richiede un controllo periodico delle transizioni (Periodic transaction controls – Ptc), in cui i dati sulle transazioni vengono segnalati alle autorità fiscali a intervalli regolari.
Tra questo, i modelli più comuni sono il registro Iva – richiede la trasmissione periodica di dati da compilare e trasmettere secondo un formato definito a livello nazionale – e i requisiti Saf-T (Standard Audit File for Tax) che si basano sulla definizione nazionale di uno standard Ocse, il Saf-T.
Il secondo richiede un controllo continuo delle transazioni (Continuous transaction controls – Ctc), in cui i dati sulle transazioni vengono presentati elettronicamente alle autorità fiscali subito prima, durante o subito dopo l’effettivo scambio di tali dati tra le parti.
Tra questo esistono in alternativa i sistemi in tempo reale e di fatturazione elettronica. In un sistema in tempo reale, il contribuente deve presentare determinati dati subito dopo aver effettuato una transazione, ma non è obbligato a utilizzare e condividere obbligatoriamente l’intera fattura elettronica con l’amministrazione fiscale.
Nell’ambito di un sistema di fatturazione elettronica, invece, i soggetti passivi sono tenuti a utilizzare per le loro transazioni una fattura strutturata preparata in un formato predeterminato e leggibile da una macchina, condividendo automaticamente l’intera fattura (o un sottoinsieme di dati) con l’amministrazione fiscale.
Al momento sei stati membri dell’Ue prevedono il sistema del registro Iva, mentre il Saf-T è stato adottato da Lituania, Polonia, Portogallo e Romania. Il Saf-T va anche oltre il campo dell’Iva, in quanto viene utilizzato per riportare tutte le informazioni fiscali.
Per quanto riguarda il Ctc, tre stati membri hanno introdotto la rendicontazione continua delle transazioni: l’Italia è l’unico ad utilizzare il sistema di liquidazione della fatturazione elettronica, che richiede l’autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione fiscale per l’emissione della fattura al cliente, mentre Spagna e Ungheria utilizzano la rendicontazione in tempo reale.
(MF/ms)