Doppia fattura allo SDI: si sana con la doppia nota di variazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 447, pubblicata il 13 ottobre, ha confermato il proprio precedente orientamento (risposta a interpello 8 ottobre 2019 n. 395).
Il caso in esame riguarda una società italiana (Alfa) che commercializza prodotti a soggetti esteri e che accedendo al proprio cassetto fiscale, si accorgeva della presenza di alcune fatture duplicate, emesse negli anni 2022 e 2023 nei confronti di un cliente olandese (Beta).
La circostanza era dovuta al fatto che, una volta trasmessi i file XML, Alfa impiegava un diverso portale (Delta) per l’inserimento dei dati delle fatture emesse nei confronti di Beta, che quest’ultima utilizzava per la propria contabilità.
I gestori di Delta, in considerazione delle modifiche alle modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, in vigore dal 1° luglio 2022, comunicavano a tutti gli utenti che, salvo diversa indicazione, avrebbero provveduto a trasmettere al Sistema di Interscambio le transazioni con acquirenti stranieri. Inconsapevole di tale circostanza, la società si rendeva conto solo nel giugno 2023 della duplicazione della certificazione delle operazioni intercorse con la propria cliente olandese.
L’Agenzia delle Entrate ricorda come il Sistema di Interscambio effettui una serie di controlli propedeutici all’inoltro al destinatario della fattura.
In particolare, come riportato nelle specifiche tecniche allegate sub A al provv. 24 novembre 2022 n. 433608, la verifica “viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata”; in quest’ottica, nel caso in cui i dati contenuti all’interno del file e relativi all’identificativo del cedente o prestatore, all’anno contenuto nella data e al numero del documento “coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto, il documento viene rifiutato”.
Considerato che, nel caso di specie, il soggetto passivo si è avvalso di intermediari, i file XML non sono stati scartati poiché il Sistema di Interscambio non è stato in grado di intercettare l’errore di duplicazione “in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati”.
Nel presupposto che i documenti si riferiscano alle medesime operazioni, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’errore può essere rimediato attraverso la “registrazione, nel periodo d’imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall’intermediario alla controparte”, procedendo contestualmente allo storno degli stessi grazie all’emissione di una nota di variazione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72.
Tale norma consente, infatti, la riduzione della base imponibile e dell’imposta nel caso in cui “un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile”.
Come già sostenuto in passato (risposta a interpello n. 395/2019), l’Agenzia afferma che la fattispecie in esame può essere ricondotta alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo.
Il soggetto passivo, subordinatamente, come detto, alla registrazione dei duplicati, ha facoltà di emettere e annotare le note di credito per procedere al relativo storno. Tali note possono essere “cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun acquirente”, con indicazione degli estremi delle fatture duplicate e, nel campo “causale”, della dicitura “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.
(MF/ms)