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Bollo e tassa sui libri sociali dovuti anche per i registri informatici

Il versamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa sui libri sociali, ove dovute in presenza dei requisiti di legge, deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi.
In questo senso si esprime la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 42, pubblicata il 20 febbraio.
Nel caso specifico, una cooperativa chiedeva se i sopra citati tributi restassero comunque dovuti in caso di tenuta con sistemi informatici, ai sensi dell’art. 2215-bis c.c., dei libri sociali e i relativi criteri di quantificazione sulla base del numero di pagine.
Si ricorda che l’imposta di bollo è dovuta, fin dall’origine, per la tenuta di repertori, del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214 comma 1 c.c. e di ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c. (art. 16 lett. a) della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72). Sono, invece, esentati dal predetto tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie (art. 5 Tabella B allegata al DPR 642/72).
Al riguardo, vengono ribaditi i chiarimenti già resi con la risposta a interpello n. 346/2021, la quale ha messo in evidenza le diverse modalità di determinazione e di versamento del bollo a seconda di come il libro o il registro sia tenuto.
Se il registro è tenuto su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritto su supporto cartaceo, il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro negli altri casi; il versamento è eseguito tramite contrassegno o modello F23.
Se il registro è tenuto in modalità informatica, il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate, ai sensi dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014; il versamento è eseguito con modello F24. Al riguardo, riproponendo il chiarimento della circ. n. 36/2006 (§ 2) relativo al previgente DM 23 gennaio 2004, la risposta precisa che tra i libri, i registri e gli altri documenti rilevanti ai fini tributari cui è applicabile il DM 17 giugno 2014 possono ricomprendersi anche i libri sociali elencati nell’art. 2421 c.c.
Rispetto alla nozione di registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Così, rispetto al libro degli inventari, per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, mentre, per il libro giornale, il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate (ris. n. 161/2007).
Con riferimento ai libri sociali, la risposta precisa che il termine “registrazione” dev’essere riferito alla “riga” (del verbale o dell’annotazione relativa all’ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria). Tale interpretazione è coerente con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 e 16 del DPR n. 642/72, in base ai quali il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata, per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione e, per i libri e registri, l’imposta si applica ogni 100 pagine o frazione di esse.
Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, quella della pagina è pari a 25 righe.
Pertanto, nel caso dei libri sociali tenuti in modalità digitale, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni). Ai fini del calcolo del tributo, si può fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina “fisica” dei libri tenuti con modalità tradizionale (il formato PDF – PDF/A permette tale visualizzazione).
La tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri è dovuta per i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72). Per i soggetti diversi dalle società di capitali la tassa è pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.
Ribadendo quanto già indicato con riguardo all’imposta di bollo, viene precisato che la tassa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Per la determinazione del dovuto, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).
 
(MF/ms)



Fissato il termine per stipulare le polizze catastrofali: 31 marzo 2025

Resta poco più di un mese alle imprese interessate per stipulare le polizze per i danni causati da calamità naturali.
Il testo del Ddl. di conversione del decreto c.d. “Milleproroghe”, divenuto definitivo con il voto di fiducia incassato il 19 febbraio alla Camera, conferma il termine del 31 marzo 2025 (senza ulteriori rinvii) fissato dallo stesso decreto. Il termine originario era il 31 dicembre 2024, come stabilito dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) che ha introdotto l’obbligo.
Questa dilazione si è resa necessaria perché manca il decreto attuativo: una bozza era stata sottoposta al Consiglio di Stato, che aveva evidenziato la necessità di alcuni approfondimenti funzionali alla sua attuazione pratica. Inoltre, lo schema di decreto, nella sua prima versione, prevedeva che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovesse avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione, termine che nella versione definitiva, considerati i tempi ristretti, dovrebbe necessariamente essere ridotto. Si attende, dunque, un testo che recepisca le osservazioni del Consiglio di Stato.

La legge di conversione del Milleproroghe ha previsto un rinvio per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025.
L’introduzione dell’obbligo in questione, si ricorda, nasce con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Sono interessate dall’obbligo le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., ma sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021.

Sotto il profilo oggettivo, le polizze:

  • riguardano i beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali;
  • coprono i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese agricole sono escluse dall’obbligo
Merita da ultimo segnalare che anche la L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) è intervenuta sulla disciplina dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, disponendo che (nuovo comma 105-bis dell’art. 1 della L. 213/2023) “al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo di cui al comma 101”, l’IVASS è tenuto a predisporre una piattaforma informatica che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione (analogamente a quanto avviene per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la RC auto).
 
(MF/ms)




Imposta di bollo sulle fatture emesse nel IV trimestre 2024: versamento entro il 28/2

Per i soggetti obbligati il 28 febbraio 2025 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 4° trimestre 2024, secondo le regole ed i termini fissati dal D.M. 4 dicembre 2020 (Provv. 4 febbraio 2021).

Entro il 15 febbraio 2025 l’Agenzia mette a disposizione, nell’area riservata, l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il 4° trimestre 2024.

Entro il 28 febbraio 2025 il contribuente deve effettuare il pagamento:

  • tramite la specifica funzionalità presente nel servizio web delle Entrate, che consente l’addebito diretto nel conto corrente del contribuente;
  • tramite F24, da presentare in modalità telematica
Il versamento tramite modello F24 il codice tributo per l’imposta di bollo relativo al 1° trimestre solare è il seguente: “2524” – Imposta di bollo su fatture elettroniche – 4° trimestre.
 
CALENDARIOVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIMESTRE 2024
15/01/2025 L’Agenzia mette a disposizione del soggetto passivo gli elenchi delle fatture relative al periodo che recano l’assolvimento dell’imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette.
31/01/2025 Il contribuente è tenuto ad accettare o modificare gli elenchi proposti dall’Agenzia
15/02/2025 È possibile visualizzare l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta
28/02/2025 Deve essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo da parte del debitore
In caso di mancato pagamento nei termini, il servizio web messo a disposizione dalle Entrate permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione fruendo dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).

Il sistema calcola automaticamente:

  • la sanzione ridotta;
  • gli interessi dovuti in funzione dell’entità del ritardo.
In caso di versamento mediante F24 dovranno invece essere utilizzati i seguenti codici tributo:
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2626 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
L’Agenzia invia al contribuente una comunicazione all’indirizzo PEC in cui viene indicato l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione ridotta a 1/3 e gli interessiEntro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il contribuente o l’intermediario possono fornire chiarimenti in ordine ai pagamenti dovuti.
 

(MF/ms)




Distacco di personale 2025: chiarimenti sulla nuova disciplina ai fini Iva

Con la risposta a interpello n. 38, pubblicata il 18 febbraio dall’Agenzia delle Entrate, viene data conferma della nuova disciplina che prevede l’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco del personale.

L’art. 16-ter del DL 131/2024, allineandosi ai principi della Corte di Giustizia Ue, causa C-94/19, ha infatti sancito che il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

È stato, parallelamente, abrogato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, tale per cui non assumevano rilevanza ai fini IVA i distacchi del personale a fronte dei quali vi è il semplice rimborso dei costi sostenuti per il distacco (inclusi gli oneri previdenziali), in assenza di un “mark-up”.

La nuova disciplina, introdotta dal menzionato art. 16-ter del DL 131/2024, opera per i soli “distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

Nella risposta a interpello è affrontato proprio un caso in cui il distacco del personale avviene richiedendo alla società distaccataria unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi), senza alcuna marginalità.

Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate sono ripresi i principi della Corte di Giustizia nella sentenza 11 marzo 2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui la prestazione di distacco assume rilevanza ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente, (…) vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”.

In breve, secondo i giudici unionali, si ha un reciproco condizionamento tra le due prestazioni anche soltanto per il fatto che il personale è distaccato a fronte del rimborso degli oneri sostenuti.

La società istante – che verosimilmente ha presentato la domanda prima dell’emanazione del DL 131/2024, in quanto non menzionato – riterrebbe che il distacco del personale non abbia rilevanza ai fini IVA, nonostante la pronuncia della Corte di Giustizia, considerando che il rimborso erogato non abbia natura di corrispettivo.

L’Agenzia, anche facendo applicazione del disposto del nuovo art. 16-ter del DL 131/2024, non concorda con quanto prospettato dall’istante, ma conclude per l’assoggettamento a imposta anche con riferimento alle prestazioni rese a fronte del rimborso del puro costo.

Resta fermo che, in ossequio alla decorrenza individuata dalla disposizione, ciò vale soltanto per l’adempimento dei contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Nella risposta forse non si è colta l’occasione per approfondire le caratteristiche da attribuire al “reciproco condizionamento” tra le diverse prestazioni, al fine di delineare l’effettivo contorno dell’assoggettamento a IVA ex art. 3 del DPR 633/72 del distacco di personale.

Riscontrabile la sussistenza di un “nesso diretto”

Nel caso di specie, comunque, l’Agenzia sembra affermare che ricorre l’onerosità dell’operazione anche a fronte del mero riaddebito dei costi sostenuti dalla società distaccante, “a prescindere dall’assenza di un mark-up” in suo favore.

È, infatti, riscontrabile, secondo l’Amministrazione finanziaria, la sussistenza di un “nesso diretto”, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia Ue, al fine di determinare la rilevanza ai fini IVA dell’operazione, tra la prestazione della distaccante — con riferimento al proprio personale — e la controprestazione della distaccataria, in quanto gli importi versati e il personale distaccato di cui beneficia “si condizionano reciprocamente”.

Il corrispettivo dell’operazione, ai fini della base imponibile IVA, dovrà essere individuato negli “importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi)”.

In merito al regime transitorio, nessuna indicazione emerge dalla risposta all’interpello.

Per espressa previsione normativa, sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata:

  • sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
  • sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.
 

(MF/ms)




Credito imposta transizione 5.0: chiarimenti sull’effettuazione dell’investimento

Dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, nell’ambito del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe (DL 202/2024), approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, è prevista una nuova disposizione relativamente al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0, che ammetterebbe all’agevolazione gli investimenti sostenuti prima della presentazione della comunicazione di accesso.

A norma dell’art. 38 comma 2 del DL 19/2024, il credito d’imposta transizione 5.0 è riconosciuto “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (…)”.

L’art. 4 del DM 24 luglio 2024 dispone che “sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”.

Pertanto, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Per data di avvio del progetto di innovazione, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (art. 4 comma 3 del DM 24 luglio 2024).

Ai fini del completamento, rileva, nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati (art. 6 comma 4 del DM 24 luglio 2024).

Le disposizioni agevolative non prevedono tuttavia alcuna precisazione in relazione al rapporto con il momento di presentazione delle comunicazioni previste.

Nelle FAQ GSE-MIMIT, aggiornate al 2 novembre 2024, è stato precisato che l’agevolazione non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025 (§ 4.5).

È stato inoltre precisato che “in caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di «Conferma 20%»” (§ 2.13).

Per effetto dell’art. 13 comma 1-quinquies del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe, all’art. 38 comma 2 del DL 19/2024 sarebbe aggiunto il seguente periodo: “Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024”.

In altri termini, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2024, per espressa previsione normativa sarebbero quindi agevolabili gli investimenti effettuati anche prima della presentazione della comunicazione preventiva.

Sarebbe comunque necessario presentare le comunicazioni richieste sulla base dei richiamati chiarimenti.
 

(MF/ms)




Valute estere gennaio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Gennaio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,2535
Peso Argentino 1078,4815
Dollaro Australiano 1,6626
Real Brasiliano 6,2408
Dollaro Canadese 1,4904
Corona Ceca 25,1633
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,556
Corona Danese 7,4609
Yen Giapponese 161,9214
Rupia Indiana 89,3418
Corona Norvegese 11,7456
Dollaro Neozelandese 1,8393
Zloty Polacco 4,2467
Sterlina Gran Bretagna 0,83908
Nuovo Leu Rumeno 4,9752
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0354
Rand (Sud Africa) 19,3821
Corona Svedese 11,4797
Franco Svizzero 0,9414
Dinaro Tunisino 3,3122
Hryvnia Ucraina 43,5777
Forint Ungherese 411,7255
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Sostituti d’imposta: debutta il nuovo prospetto delle ritenute/ trattenute operate

I sostituti d’imposta che al 31 dicembre 2024 avevano non più di 5 dipendenti devono prestare particolare attenzione alla scadenza del 17 febbraio 2025 (il 16 è domenica), data entro la quale occorre versare le ritenute e trattenute operate sui redditi di lavoro dipendente o autonomo (ovvero assimilati) relative al mese di gennaio 2025, qualora corrispondano esclusivamente queste tipologie di compensi.

Il 17 febbraio rappresenta infatti anche la prima data utile per la trasmissione dei dati aggiuntivi con il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, approvato con il provv. n. 25978/2025.

Si ricorda che nel nuovo modulo vanno indicati:

  • l’ammontare delle ritenute trattenute operate, il codice tributo e il periodo di riferimento (e il codice della Regione o del Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF);
  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute (ad esempio in caso di ravvedimento);
  • le fattispecie elencate nell’allegato 2 al provv. n. 25978/2025, nel campo “Note”.
Inoltre, ai fini del versamento con il modello F24 delle ritenute e trattenute operate, occorre indicare anche:
  • crediti maturati dal sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, con codice tributo e periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
  • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati aggiuntivi è equiparata, a tutti gli effetti, alla loro esposizione nel modello 770; se, invece, il sostituto d’imposta decide di non utilizzare la nuova procedura dovrà presentare il modello 770 per l’intero anno di riferimento.

Il loro invio non è quindi un obbligo per il sostituto d’imposta, bensì una facoltà che consente loro una semplificazione sul modello 770.

L’adesione alla procedura semplificata è infatti facoltativa e avviene tramite comportamento concludente, essendo sufficiente l’utilizzo del nuovo prospetto delle ritenute e trattenute operate.

Tuttavia, in caso di adesione, il sostituto d’imposta è vincolato all’utilizzo della nuova procedura per l’intero anno d’imposta per cui ha esercitata l’adesione (art. 16 comma 3 del DLgs. 1/2024). È proprio su questo aspetto che occorre prestare attenzione.

Tenuto conto infatti che la nuova procedura può già essere utilizzata dal 6 febbraio 2025, la trasmissione dei dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute del mese di gennaio 2025 entro il 17 febbraio vincolerà il sostituto d’imposta per tutto il 2025.

È quindi opportuno che il sostituto d’imposta valuti attentamente la nuova procedura prima del suo utilizzo e su questo aspetto può essere d’aiuto il periodo transitorio previsto dal provv. n. 25978/2025.

In particolare, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:

  • effettuare i versamenti tramite modello F24 entro le ordinarie scadenze (17 febbraio per quelle di gennaio e 17 marzo per quelle di febbraio);
  • trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30 aprile 2025.
Il periodo transitorio consentirebbe quindi al sostituto d’imposta di avere più tempo a sua disposizione per valutare la convenienza della nuova procedura e decidere poi di utilizzarla meno.

Tuttavia, anche se con il periodo transitorio è possibile trasmettere i dati aggiuntivi dei mesi di gennaio e febbraio 2025 entro il 30 aprile, i sostituti d’imposta dovranno scegliere se utilizzare o meno la nuova procedura prima di tale data, ovverosia entro il 16 aprile, data entro la quale occorrerà versare e comunicare i dati aggiuntivi relativi alle ritenute e trattenute di marzo 2025 (mese che non rientra nel periodo transitorio).

Ricapitolando, il sostituto d’imposta:

  • può decidere di inviare i dati aggiuntivi dei mesi di gennaio e febbraio entro il 30 aprile 2025;
  • se invia i dati aggiuntivi di gennaio entro il 17 febbraio 2025 dovrà utilizzare la nuova procedura per tutto il 2025;
  • dovrà trasmettere all’Agenzia i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute del mese di marzo 2025 entro il 16 aprile, qualora intende avvalersi della procedura semplificata.
Nulla cambia per i versamenti, che dovranno essere effettuati entro le ordinarie scadenze del 17 febbraio (ritenute di gennaio), 17 marzo (ritenute di febbraio) e 16 aprile (ritenute di marzo).

(MF/ms)




Credito imposta “Industria 4.0” anno 2025

L’articolo 1, commi da 445 a 448, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto nuove e significative strette allo sfruttamento del credito d’imposta Industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, L. 178/2020.

Le novità si sostanziano:

  • nell’abrogazione del beneficio per gli investimenti nei beni immateriali;
  • nell’introduzione di un plafond generale di spesa, nonché nell’invio al Ministero delle imprese e del made in Italy (MiMiT) di una specifica comunicazione.
In primo luogo, l’agevolazione non trova più applicazione per gli investimenti effettuati dal 2025 in beni immateriali nuovi Industria 4.0 compresi nella Tabella B della Legge di Bilancio 2017.

Sono comunque esclusi dalla preclusione gli investimenti effettuati entro il 30.06.2025 e prenotati entro il 31.12.2024, per i quali, dunque, rimane in vigore il credito d’imposta nella misura del 15%.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi Industria 4.0 di cui alla Tabella A della Legge di Bilancio 2017, l’agevolazione matura anche se l’effettuazione della spesa avviene nel corso del 2025, oppure entro il termine lungo del 30.06.2026, sempreché entro il 31.12.2025 intervenga la prenotazione (accettazione dell’ordine da parte del fornitore + pagamento di un acconto almeno pari al 20% dell’investimento), ma nel rispetto del nuovo limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Ciò significa che la spettanza del credito d’imposta non è più automatica come in passato, bensì è condizionata al non superamento, avendo riguardo alla generalità degli investimenti, del plafond. Il beneficio da certo diventa incerto.

Pertanto, agli investimenti:

  • effettuati nel 2025 oppure,
  • prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026;
è riconosciuto il credito d’imposta nella misura:
  • del 20% fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 10% per la parte eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • del 5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;
ma nel limite delle risorse messe a disposizione pari a 2.200 milioni di euro.

Va da sé che la limitazione non riguarda gli investimenti prenotati entro il 31.12.2024.

Si ricorda che l’investimento si considera effettuato:

  • in caso di acquisto tradizionale, alla data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà;
  • in caso di acquisto in leasing, alla data di consegna oppure, laddove il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, al momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.
Per verificare il rispetto del limite di spesa di 2.200 milioni di euro, il Legislatore impone alle imprese l’invio al MiMiT di una nuova e specifica comunicazione avente ad oggetto le spese sostenute e il credito d’imposta maturato. Invero, tale comunicazione si esplica utilizzando il modello di comunicazione approvato con il D.M. 24.04.2024, appositamente modificato per adeguare il form all’ultima novità in termini di plafond.

È compito del MiMiT trasmettere all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con indicazione dell’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il modello F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Una volta raggiunto il limite di spesa di 2.200 milioni di euro, il MiMiT lo comunica con pubblicazione sul proprio sito interne
, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

Resta fermo che il credito d’imposta va utilizzato:

  • in 3 rate annuali di pari importo;
  • a decorrere dall’anno di interconnessione del bene agevolato.
 

(MF/ms)




Tassazione rimborsi ricarica auto elettriche ai dipendenti

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte del 5 febbraio, ha ribadito che sono tassati i rimborsi per la ricarica di auto elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

La questione posta riguarda la tassazione “forfetaria” per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, determinata sulla base delle Tabelle ACI ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, da ultimo modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024.

In relazione alla citata disposizione, nella domanda posta, è stato rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato che è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI. Pertanto, qualora il datore di lavoro sostenga a proprio carico (direttamente o mediante rimborso) taluni dei costi inclusi nelle tariffe ACI (es. carburante) relativamente alle auto assegnate a uso promiscuo ai propri lavoratori dipendenti, non emergerebbe ulteriore imponibile (eccedente il valore forfetario) in capo a questi ultimi.

Al riguardo, è stata quindi chiesta conferma del fatto che, avendo l’Agenzia più volte equiparato l’energia elettrica al carburante (es. risposta a interpello n. 477/2023), il sostenimento diretto/rimborso (puntualmente e analiticamente documentato anche con riferimento alle ricariche domestiche) da parte del datore di lavoro dei costi sostenuti dai lavoratori dipendenti per la ricarica delle auto aziendali elettriche/ibride assegnate a uso promiscuo non generi ulteriore imponibile, così come avverrebbe per il carburante delle auto aziendali a motore endotermico.

L’Agenzia delle Entrate conferma tuttavia l’orientamento già espresso nella risposta a interpello 25 agosto 2023 n. 421, considerando tassati i suddetti rimborsi spese.

In particolare l’Agenzia ha rilevato che, riguardo alla tassazione del rimborso delle ricariche elettriche dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, sono stati forniti chiarimenti con la risposta pubblicata il 25 agosto 2023 n. 421, la quale, nel rinviare in via preliminare alla C.M. 23 dicembre 1997, n. 326, ha ribadito che:

– la modalità di determinazione forfetaria del valore dei veicoli ad uso promiscuo da assoggettare a tassazione “prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI”;
–  “il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente”.

In linea con la predetta circolare, nella citata risposta n. 421/2023 è stato, quindi, chiarito che “l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente” e che il consumo di energia “non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore”.

Riguardo al rimborso spese, nella citata risposta è stato precisato che “in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, (…) e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte”.

Coerentemente con tali conclusioni, nella medesima risposta è stato sostenuto che “anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione”.

L’Agenzia ha inoltre rilevato che la risposta n. 477/2023 citata nel quesito posto riguarda una fattispecie diversa, relativa alla deducibilità del costo delle ricariche elettriche dal reddito d’impresa prodotto dall’agente di commercio, senza considerare quindi il principio di equiparazione della ricarica elettrica al carburante.

(MF/ms)




Fatturazione elettronica: chiarimenti sui codici TD20, TD21, TD29

Dal 1° aprile 2025 saranno operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (versione 1.9), rese disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 31 gennaio.

Tra le modifiche più rilevanti, vi è l’introduzione di una particolare codifica (Tipo Documento “TD29”) che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura da parte del cedente o prestatore.

L’utilizzo di tale codice consentirà, dunque, a decorrere dal 1° aprile 2025, di sanare eventuali violazioni di fatturazione da parte del fornitore, come richiesto dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, escludendo così che il cessionario o committente possa essere autonomamente sanzionato (in misura pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

La disciplina, così come modificata dal DLgs. 87/2024, prevede l’utilizzo di nuove modalità di comunicazione della violazione all’Agenzia delle Entrate, cui la norma ha demandato il compito di mettere a disposizione gli strumenti atti allo scopo.

Stando all’ultima versione delle specifiche tecniche, sarà richiesto l’utilizzo – da parte del cessionario o committente – di un file XML mediante SdI , con codice “TD29”, dal 1° aprile di quest’anno, mentre, prima di questa data, parrebbe ancora adottabile il “vecchio” codice “TD20” (il condizionale è d’obbligo, in assenza di conferme esplicite in tal senso.

Come confermato dalla nuova versione delle specifiche tecniche, restano, invece, immutate le modalità per sanare l’eventuale splafonamento, da parte del cessionario o committente che abbia richiesto al fornitore, mediante dichiarazione d’intento, di effettuare operazioni in regime di non imponibilità IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72) per un ammontare eccedente il plafond disponibile.

Diversamente dalla fattispecie integrata dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 sin qui descritta, nell’ipotesi di splafonamento il cessionario o committente, oltre all’obbligo di regolarizzare la fatturazione e di darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è tenuto ad assolvere l’imposta e a versare la sanzione pari al 70% della stessa (art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

Le modalità per procedere in tal senso sono state formalizzate dalla prassi amministrativa.

In particolare, ci si attiene all’ultimo documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate sul punto, vale a dire la risoluzione n. 16/2017 (la quale riprende e aggiorna le indicazioni della prassi precedente).

In via alternativa alla regolarizzazione mediante nota di variazione in aumento da parte del cedente o prestatore, sono descritte le due modalità (e i termini) che richiedono l’emissione di un’apposita autofattura da parte del cessionario o committente che abbia “splafonato”.

La risoluzione menziona, quale adempimento necessario, la “presentazione dell’autofattura al competente ufficio”. Tale procedura è stata sostituita, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica via SdI, dall’emissione di un’autofattura in formato XML, contraddistinta dal codice Tipo
Documento “TD21” (“Autofattura per splafonamento”) e recapitata solo al soggetto emittente.

Il documento è, quindi, annotato nel registro degli acquisti e, previo assolvimento dell’IVA dovuta (oltre ai relativi interessi e alla sanzione ex art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97), garantisce l’esercizio del diritto alla detrazione (nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 19 e seguenti del DPR 633/72).

Sul piano operativo, si evidenzia la peculiarità delle modalità di compilazione del file XML, poiché, per sanare lo splafonamento, diversamente dalla regolarizzazione “ordinaria” ex art. 6 comma 8, è richiesto (si veda l’attuale versione della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024):

  • come già detto, l’utilizzo di uno specifico codice “TD21”, invariato rispetto al passato;
  • l’inserimento dei dati del soggetto emittente sia nel campo “Cedente/prestatore” che in quello “Cessionario/committente”;
  • la compilazione del valore “F24” nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali”, essendo necessario il versamento dell’IVA (a differenza di quanto prevede oggi la regolarizzazione ex art. 6 comma 8);
  • gli estremi della fattura di riferimento da rettificare nel campo 2.1.6. “DatiFattureCollegate”, se l’esportatore abituale emette un’autofattura diversa per ogni fornitore.
 

(MF/ms)