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Istat: indice dicembre 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione.

Comunichiamo che l’indice Istat di Dicembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,65 %.

(MP/ms)




Valute estere: dicembre 2025

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 151,9146
Peso Argentino 1694,0248
Dollaro Australiano 1,7634
Real Brasiliano 6,3806
Dollaro Canadese 1,6168
Corona Ceca 24,2593
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,2491
Corona Danese 7,4696
Yen Giapponese 182,4971
Rupia Indiana 105,4131
Corona Norvegese 11,8428
Dollaro Neozelandese 2,0249
Zloty Polacco 4,2239
Sterlina Gran Bretagna 0,875
Nuovo Leu Rumeno 5,0913
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1709
Rand (Sud Africa) 19,718
Corona Svedese 10,8956
Franco Svizzero 0,9332
Dinaro Tunisino 3,4146
Hryvnia Ucraina 49,4474
Forint Ungherese 384,97
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 
 




Istat indice novembre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,0 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,75 % e + 1,65 %.

(MP/ms)
 
 




Valute estere: novembre 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di novembre 2025 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 150,7925
Peso Argentino 1651,70
Dollaro Australiano 1,7772
Real Brasiliano 6,1728
Dollaro Canadese 1,6248
Corona Ceca 24,2341
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,2149
Corona Danese 7,4679
Yen Giapponese 179,316
Rupia Indiana 102,7101
Corona Norvegese 11,7402
Dollaro Neozelandese 2,0439
Zloty Polacco 4,2376
Sterlina Gran Bretagna 0,87997
Nuovo Leu Rumeno 5,0867
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,156
Rand (Sud Africa) 19,9088
Corona Svedese 10,9915
Franco Svizzero 0,929
Dinaro Tunisino 3,4096
Hryvnia Ucraina 48,6956
Forint Ungherese 384,201
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)




Imposta di bollo e fatture elettroniche

Inoltriamo tabella raccordo tra il codice natura operazione da indicare nel tracciato delle fatture elettroniche, l’applicazione dell’imposta di bollo e i riferimenti normativi del decreto IVA (DPR 633/72). 

Nella prima colonna si trova il codice natura IVA da indicare nella fattura elettronica, la terza colonna è relativa all’applicazione dell’imposta di bollo; l’ultima colonna riporta i riferimenti normativi IVA e altre leggi.

(MF/ms)




Bonus investimenti pubblicitari: entro il 9 febbraio 2026 la relativa dichiarazione sostitutiva

Ci sarà tempo fino alla mezzanotte del 9 febbraio 2026 per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025.

Siamo nell’ambito dell’agevolazione prevista dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, la quale opera nella forma di credito d’imposta connesso:

  • agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online
  • da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati, concesso a condizione che l’ammontare complessivo degli stessi superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, che dal 2023 è pari a 30 milioni di euro, e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

L’adempimento che scade al 9 febbraio, riguarda esclusivamente le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che lo scorso anno avevano “prenotato” l’accesso all’agevolazione inviando nei tempi previsti la comunicazione con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel corso del 2025.

Con la dichiarazione sostitutiva, gli interessati dovranno ora attestare che gli investimenti indicati in precedenza sono stati effettivamente realizzati nel 2025 e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

Il modello di dichiarazione sostitutiva è lo stesso utilizzato per la comunicazione e deve essere inviato da parte degli interessati utilizzando Spid o Cns o Cie oppure avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Servizi per” alla voce “Comunicare”.

L’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, con l’importo effettivamente riconosciuto a ciascun richiedente, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
 

(MF/ms)




Credito imposta transizione 5.0: le regole per l’utilizzo in compensazione

Con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” residuo al 31 dicembre 2025, oggetto di ripartizione obbligatoria in cinque quote annuali di pari importo.

Come noto il credito d’imposta previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 19/2024, che mira a favorire investimenti innovativi, capaci di migliorare l’efficienza dei processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese ammesse.

La norma prevede altresì che il credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 debba essere riportato in avanti e suddiviso in 5 quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030. La risoluzione interviene su questo punto, fornendo indicazioni operative per la gestione del credito residuo.

L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072”, già istituito con la risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 per il credito Transizione 5.0.

​Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 va indicato, in formato “AAAA”, l’anno a partire dal quale è utilizzabile in compensazione la singola quota annuale del credito, così come risultante nel cassetto fiscale del beneficiario.

In sede di elaborazione degli F24, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti compensati da ciascun soggetto non ecceda la quota disponibile per ciascuna annualità.​

In caso di superamento del plafond, il modello F24 è scartato e l’esito viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la delega mediante apposita ricevuta consultabile nei servizi telematici dell’Agenzia.

A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: iter per l’accesso all’agevolazione

Con comunicato diffuso il 5 gennaio 2026 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha annunciato di aver trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il Decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0, previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Si tratta di un tassello fondamentale verso la piena attuazione della misura finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.

Dal 2026, infatti, l’iperammortamento torna al centro delle politiche fiscali per gli investimenti, ma con una fisionomia profondamente diversa rispetto alla prima stagione di Industria 4.0.

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, Legge n. 199/2025) reintroduce infatti una maxi-deduzione delle quote di ammortamento in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, concentrando il beneficio su beni materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico, selezionati attraverso i nuovi allegati IV e V alla medesima Legge di Bilancio.

L’iperammortamento copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile articolata per scaglioni:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
L’agevolazione non sarà tuttavia automatica come per i vecchi super e iper-ammortamento prevedendo importanti adempimenti comunicativi in linea con le recenti misure 4.0 e 5.0.

Secondo quanto emerge dalla bozza di Decreto attuativo:

  • una comunicazione preventiva: ove indicare l’ammontare complessivo degli investimenti programmati;
  • una comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
  • una comunicazione consuntiva: per il completamento degli investimenti, da inviare entro il 15 novembre 2028
(MF/ms)



Imposizione fiscale dei dividendi: le novità dal 2026

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), diventano definitive le modifiche apportate in materia di imposizione fiscale dei dividendi.

Nel dettaglio, a decorrere dal 1° gennaio 2026 l’esclusione dal reddito del 95% dei dividendi per le società di capitali e gli enti commerciali, nonché delle percentuali ridotte per le società di persone (60%, 50,28%, 41,86% a seconda dei casi), spetta solo se:

  • la partecipazione è almeno pari al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili
  • oppure se il suo valore fiscale è almeno di 500.000 euro.
Rispetto alla versione originaria del D.dL, che richiamava il requisito unico del 10% mutuato dalla direttiva madre-figlia, il testo approvato attenua la stretta, introducendo una soglia più bassa e un criterio alternativo di valore, così da limitare i casi di tassazione integrale ai soli investimenti veramente “minori”.

Anche il regime di esenzione delle plusvalenze PEX viene allineato: per le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, l’esenzione si applica solo se, oltre ai requisiti storici dell’art. 87 TUIR, è rispettata la nuova soglia minima:

  • 5% in termini di partecipazione al capitale
  • oppure 500.000 euro di valore fiscale.
L’intervento mira a ristabilire coerenza tra dividendi e plusvalenze, superando il modello “pieno” di esenzione incondizionata introdotto dal D.Lgs. n. 344/2003 e riducendo gli spazi di pianificazione basata su partecipazioni frazionate o di importo modesto.

Per preservare l’equivalenza di carico tra soci italiani IRES e società UE/SEE non rientranti nella direttiva madre-figlia, la Manovra interviene a modificare altresì l’art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973 (e, dal 2027, l’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 33/2025): la ritenuta ridotta dell’1,20% continua ad applicarsi solo se la partecipazione del socio estero:

  • è almeno pari al 5% del capitale
  • o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro.
In assenza di tali requisiti, i dividendi verso soggetti esteri restano assoggettati alla ritenuta ordinaria del 26%, con un allineamento sostanziale al trattamento previsto per i soci italiani titolari di partecipazioni “non qualificate” secondo i nuovi parametri.

Nulla cambia, infine, per le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’esercizio d’impresa, le quali rimarranno incise, come già avviene nell’attuale contesto, dal prelievo del 26% a titolo definitivo, indipendentemente dalla percentuale posseduta.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamenti: chiarimenti sui tempi e modalità invio comunicazioni

Definizione delle comunicazioni per accedere agli iper-ammortamenti, da presentare tramite piattaforma GSE, e previsione di specifica documentazione.

La bozza del DM attuativo dell’agevolazione ex art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025, trasmessa dal MIMIT al MEF per l’acquisizione del concerto, delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti.

Stando alla bozza del testo circolata, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni: preventiva, di conferma (con acconto) e di completamento.

Con uno o più decreti direttoriali saranno individuati i termini di apertura della piattaforma e approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione.

In particolare, l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE (non più 30 giorni come in passato), l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

Al completamento degli investimenti, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 (prorogato di 15 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE), l’impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

Sotto il profilo temporale, è disposto che:

  • nel caso in cui la comunicazione di completamento abbia ad oggetto investimenti in più beni, il completamento degli investimenti coincide con la data di effettuazione dell’ultimo investimento che la compone;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali 4.0, il completamento coincide con la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, il completamento coincide con la data di fine lavori dei medesimi beni.
A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica.

Entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati da integrare entro 10 giorni).

Sotto il profilo degli adempimenti documentali, la bozza del DM richiede una perizia tecnica asseverata, l’attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e la certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli Allegati IV e V alla L. 199/2025, l’interconnessione degli stessi, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dal DM relative ai beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, sono comprovate da apposita perizia asseverata, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative (o da specifiche figure professionali per il settore agricolo). Per i beni 4.0 il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante ex DPR 445/2000.

Per i beni materiali (tranne gli impianti fotovoltaici), le imprese devono inoltre dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’art. 60 del Regolamento (Ue) n. 952/2013.

Per i beni immateriali 4.0 occorre una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o licenziante ex DPR 445/2000 contenente:

  • l’indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
  • l’attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Ue o See;
  • l’indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.
 

(MF/ms)