1

Esterometro: sanzioni per omessa presentazione o errori

Ove il professionista o il contribuente si accorga successivamente della mancata registrazione in contabilità di una fattura estera, uno dei problemi a cui si dovrà porre rimedio riguarda sicuramente il mancato inserimento della stessa nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”). Come procedere allora per sanare la situazione?

Al riguardo si ricorda in primo luogo che la disciplina sanzionatoria del c.d. “esterometro” è stata riformata dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) con efficacia dal 1° luglio 2022 (l’art. 13 del D.L. n. 73/2022 ha infatti posticipato l’entrata in vigore delle modifiche dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022).

Il novellato art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede, quindi, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Quindi l’invio dei dati deve avvenire:

  • per le operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
  • per le operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per quanto concerne le sanzioni relative alla comunicazione delle operazioni con l’estero, dovrebbe comunque essere applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), al pari di quanto avviene per le sanzioni in tema di fatturazione (ovvero autofatturazione).

Sebbene la prassi non si sia pronunciata espressamente in tema di “esterometro”, si ritiene valido quanto era stato indicato nella risoluzione n. 87/E/2017 in tema di comunicazione dei dati delle fatture (adempimento ormai abolito). L’istituto del ravvedimento operoso consente, tra l’altro, la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore” (art. 13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/1997).

Al riguardo, la risoluzione n. 104/E/2017 precisa che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA.
 

(MF/ms)




Agenzia delle Entrate: controlli sulle partite Iva

È stato pubblicato il 17 maggio il provv. 16 maggio 2023 n. 156803 dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è data attuazione alle nuove norme relative ai controlli connessi all’attribuzione di un numero di partita IVA ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Contestualmente, è stato approvato il fac-simile riportante il contenuto minimo della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria necessaria per la richiesta di una nuova attribuzione della partita IVA, successiva all’eventuale provvedimento di cessazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni cui si riferisce il provvedimento n. 156803/2023 sono previste ai sensi dell’art. 35 comma 15-bis.1 del DPR 633/72 e sono state introdotte dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 148 ss. della L. 197/2022). 

L’intervento normativo consiste nel rafforzamento dei controlli conseguenti al rilascio del numero di partita IVA, nell’ottica di contrastare tempestivamente e prevenire fenomeni evasivi. I controlli sono, quindi, rivolti principalmente alle partite IVA di nuova attribuzione, le quali potrebbero caratterizzarsi per un breve periodo di operatività, associato ad un mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

A dispetto del tenore dell’art. 35 comma 15-bis.1, letteralmente riferito al rilascio di “nuove partite IVA”, nel provvedimento viene specificato che sono comprese nell’ambito dei controlli anche le partite IVA già esistenti e, nello specifico, quelle che, “dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette” (ossia senza una piena operatività con l’inadempimento degli obblighi fiscali).

Ai fini in esame, le nuove disposizioni attribuiscono, dunque, all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi di rischio sui soggetti passivi IVA, a esito dei quali questi ultimi possono essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire le proprie scritture contabili laddove obbligatorie.

Presentando all’Ufficio “documentazione idonea”, il soggetto invitato a comparire può attestare l’assenza dei profili di rischio che gli erano stati contestati.

Nel caso di mancata comparizione “di persona” del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente irroga una sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi del nuovo comma 7-quater dell’art. 11 del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. “cumulo giuridico”.

Il provvedimento attuativo precisa che la cessazione della partita IVA del soggetto passivo:

  • ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica;
  • determina l’esclusione dalla banca dati VIES;
  • è riscontrabile (da parte di clienti e fornitore) sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al servizio di verifica delle partite IVA.
Sono, inoltre, fornite alcune indicazioni utili in relazione a come saranno condotti i controlli.

In particolare, sono forniti i criteri con i quali l’Agenzia delle Entrate valuterà il “rischio fiscale” dei soggetti richiedenti la partita IVA.

La valutazione sarà condotta, principalmente, su elementi di rischio:

  • riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale;
  • relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
  • relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Le modalità di analisi rispecchiano quelle previste dal precedente provvedimento n. 110418/2017 (§ 2), riferito però ai controlli derivanti da un diverso provvedimento di cessazione (vale a dire quello per effetto del comma 15-bis dell’art. 35 del DPR 633/72). In tale sede, diversamente dal provvedimento più recente, era attribuita la possibilità di effettuare accessi nel luogo di esercizio dell’attività.

Il provvedimento pubblicato specifica anche che i suddetti elementi di rischio sono determinati confrontando sia le informazioni derivanti dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate sia quelle eventualmente acquisite da altre banche dati (pubbliche e private) o, ancora, attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché “da ogni altra fonte informativa”.

È possibile richiedere una nuova attribuzione della partita IVA, da parte del medesimo soggetto, in seguito al provvedimento di cessazione. 

La riapertura è però condizionata dal previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria triennale e di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo il caso di violazioni fiscali il cui importo supera 50.000 euro). La garanzia deve, quindi, riportare il contenuto minimo previsto nel fac-simile allegato al provvedimento.
 

(MF/ms)




Credito imposta beni strumentali: conteggi e utilizzo

Il Credito d’imposta beni strumentali crea sempre qualche difficoltà nel calcolo e nell’utilizzo pratico in compensazione quando le operazioni interessano il cavallo d’anno.

La data da prendere a riferimento ai fini dell’individuazione del comma da applicare per il calcolo dei crediti d’imposta beni strumentali è quella di effettuazione dell’investimento, quindi art. 109 del TUIR.

Invece l’anno da cui posso iniziare ad utilizzare il credito è quello di “entrata in funzione” per i beni ordinari e “data di interconnessione” per i beni industria 4.0.

In merito all’utilizzo del credito d’imposta, ai sensi del comma 1059, il credito d’imposta ex Legge n. 178/2020 è utilizzabile in compensazione, in generale, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni “ordinari”, ovvero di avvenuta interconnessione per i beni “Industria 4.0”.

Esempio beni ordinari – Acquisto un bene materiale a novembre 2022 e viene consegnato il 30/12/2022. Il bene entra in funzione il 02/01/2023.
La normativa da applicare è quella del comma 1055 art. 1 Legge n. 178/2020, perché la consegna è il 30/12/2022 e il codice tributo sarà 6935 – anno 2023.
Quindi l’utilizzo di questo credito sarà a partire dal 2023. Investimento e credito vanno esposti nel quadro RU dell’anno imposta 2022 rispettivamente in RU130 e RU5_1.

In sostanza, rileva la data di consegna ex art 109 TUIR per il calcolo; nasce il credito nel 2022 quando il bene viene consegnato, quindi la normativa di riferimento è il comma 1055 – codice tributo 6935 anno 2022 (indicazione con codice L3 nel quadro RU DEL MODELLO REDDITI 2023) ma l’utilizzo avviene dal 2023 con CODICE TRIBUTO 6935 e anno 2023.

La risoluzione 3/E/2021 specifica che il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione o di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
 
 
 
In sintesi:

Tipologia di investimento Norma di riferimento Codice credito (rigo RU1) Codice tributo
Beni materiali e immateriali strumentali “ordinari” Art. 1, comma 1055, della Legge n. 178/2020 L3 6935
Beni materiali “Industria 4.0” Art. 1, commi 1057-1057-bis, della Legge n. 178/2020 2L 6936
Beni immateriali “Industria 4.0” Art. 1, comma 1058, della Legge n. 178/2020 3L 6937
 
Credito d’imposta spettante nel periodo Indicazione nel rigo RU5
“01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica;
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015;
“L1” Ricerca, sviluppo e Innovazione 2020-2022;
“L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022;
“R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari.
RU5 colonna 1
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015;
“L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022;
“R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari.
RU5 colonna 2
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015;
“E5” Investimenti beni strumentali/ZES;
“R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari.
RU5 colonne B2, C2, D2 e E2
L’ammontare complessivo del credito d’imposta spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2. RU5 colonna 3

Fruizione dell’agevolazione – Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (codice tributo “6935” relativamente al credito d’imposta per i beni “ordinari”, “6936” per i beni materiali “4.0” e “6937” per i beni immateriali “4.0”; cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate 13 gennaio 2021, n. 3 e risoluzione 30 novembre 2021, n. 68), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • spetta, in linea generale, per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (Risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021 e circolare Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.2);
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione
(MF/ms)



Domicilio digitale: invito dalla Camera Commercio Como-Lecco a regolarizzare la propria posizione

Mancata comunicazione al registro imprese del domicilio digitale dell’impresa – attribuzione d’ufficio e conseguente sanzione

Tutte le Imprese, iscritte al Registro Imprese in forma societaria o individuale, attive e non soggette a procedura concorsuale, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) o che lo stesso sia stato cancellato d’ufficio o che, sebbene dichiarato, risulti inattivo, cioè non rinnovato con il gestore di riferimento, sono tenute a regolarizzare, il prima possibile, la propria posizione nei confronti del registro imprese, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L’obbligo di depositare al Registro Imprese la propria PEC – riconducibile all’Azienda – era già stato introdotto nel 2008 per le Società e nel 2012 per le Ditte Individuali.  

La mancata comunicazione al Registro Imprese del proprio domicilio digitale – valido ed attivo – comporta, pertanto, l’attribuzione d’ufficio del domicilio digitale – reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’Imprenditore – e congiuntamente, l’irrogazione di una sanzione amministrativa. 

Il domicilio digitale (PEC) è prerequisito essenziale per l’iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, devono regolarizzare la propria posizione tramite apposita comunicazione da presentare al Registro delle Imprese competente per territorio.
 

La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporterà quindi l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) e prevista dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Lo prevede l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.

La CCIAA di Como-Lecco avvierà nelle prossime settimane la procedura prevista dalla legge per l’assegnazione del domicilio digitale a tutte le imprese lariane che ancora non l’avessero comunicato al Registro Imprese.
Verrà pubblicato sul sito istituzionale  il relativo provvedimento con l’elenco delle aziende risultanti sprovviste di PEC.  
Deve essere cura di ogni azienda verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco e regolarizzare la propria posizione entro 45 gg dalla pubblicazione.
Decorso tale periodo ci sarà un ulteriore aggiornamento dell’ elenco e alle aziende risultanti ancora scoperte si assegnerà d’ufficio il domicilio digitale presso il quale verranno comunicate le relative sanzioni amministrative.

Attenzione: Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di Commercio consentirà il solo ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche, e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.
 
Per verificare la regolarità della propria posizione, per scoprire come comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni consulta la pagina informativa della CCIAA di Lecco al seguente link: DOMICILIO DIGITALE CCIAA

(MF/ms)




Lipe 1 trimestre 2023: trasmissione entro il 31 maggio 2023

Entro il prossimo 31 maggio sarà necessario procedere all’invio delle Lipe (Liquidazioni periodiche Iva) per il primo trimestre 2023.

Come noto la comunicazione deve essere effettuata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre di ciascun anno, per i quali la comunicazione è fissata al 30 settembre (termine così differito per effetto dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 73/2022, conv. Legge n. 122/2022, rispetto alla scadenza originaria del 16 settembre).

Si riepilogano nella tabella sottostante i termini di presentazione per il 2023, tenendo conto della proroga di quelli in scadenza di sabato o in giorno festivo.

Liquidazioni iva mensili Liquidazioni iva trimestrali Scadenza
Gennaio  
 
I° trimestre 2023
 
 
31 maggio 2023
Febbraio
Marzo
Aprile  
 
II° trimestre 2023
 
 
2 ottobre 2023
Maggio
Giugno
Luglio III° trimestre 2023 30 novembre 2023
Agosto
Settembre
Ottobre  
 
IV° trimestre 2023
 
 
28 febbraio 2024
Novembre
Dicembre
Si noti che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le istruzioni relative al modello LIPE, al fine di tenere conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 14/2019, riguardante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della Legge n. 155/2017, in vigore dal 15 luglio 2022.

Inoltre, è stato precisato che, ai fini della compilazione del rigo VP2 (Totale operazioni attive), devono essere incluse anche le operazioni esenti dall’IVA di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, riferito alle cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche.

A quest’ultimo riguardo, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1 del D.Lgs. n. 83/2021, l’art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le vendite a distanza effettuate attraverso l’uso di piattaforme elettroniche, quali un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, stabilendo che gli operatori che, attraverso l’uso delle piattaforme on line, facilitano le vendite a distanza sono considerati coloro che effettuano le vendite in questione.

In pratica, le vendite a distanza a favore di consumatori finali, effettuate tramite un’interfaccia elettronica, danno luogo, allo stesso tempo, ad una cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica e a una cessione dall’interfaccia elettronica al cliente, cosicché il soggetto passivo che facilita la vendita attraverso l’utilizzo dell’interfaccia elettronica è considerato quale rivenditore dei beni.

L’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica, se territorialmente rilevante in Italia, è esente da IVA con obbligo di fatturazione.

In base all’art. 19, comma 3, lett. d-bis), del D.P.R. n. 633/1972, l’esenzione non preclude l’esercizio della detrazione dell’IVA, con la conseguenza che – nel calcolo del pro rata di detrazione – il fornitore considera la cessione in esame come equiparata alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.
 

(MF/ms)




Ricarica veicoli elettrici: definito il trattamento ai fini Iva

Il trattamento IVA della ricarica dei veicoli elettrici è stato negli ultimi anni oggetto di discussione in ambito comunitario, in primis per quanto riguarda la riconducibilità di tali operazioni tra le cessioni di beni o tra le prestazioni di servizi – qualificazione dalla quale discende una serie di conseguenze, in particolare sotto il profilo del luogo di imposizione e del momento di effettuazione.

La Corte di Giustizia Ue, con la recente sentenza relativa alla causa C-282/22, ha ora segnato un passaggio importante sul tema, sancendo che un’operazione composita comprendente la ricarica dei veicoli e alcuni servizi a essa funzionali costituisce una cessione di beni ai fini IVA.

Nello specifico, l’operazione esaminata comprendeva, oltre alla fornitura di energia, anche alcune prestazioni, quali l’accesso a dispositivi di ricarica, l’assistenza tecnica e l’utilizzo di una piattaforma di prenotazione.

In particolare, poiché ai clienti veniva offerto l’accesso a una infrastruttura specializzata per la ricarica rapida del veicolo, il giudice del rinvio aveva posto il dubbio che l’operazione potesse qualificarsi come prestazione di servizi, risultando predominante nell’ambito dell’operazione unica l’accesso a un punto di ricarica che consentisse una sosta più breve.

Secondo costante giurisprudenza, per determinare se un’unica prestazione complessa debba qualificarsi come cessione di beni o prestazione di servizi ai fini IVA, occorre considerare tutte le circostanze in cui si svolge l’operazione, per ricercarne gli elementi caratteristici e quelli predominanti, da identificare basandosi sul punto di vista dell’utente medio, tenendo conto dell’importanza qualitativa e non semplicemente quantitativa degli elementi di facere rispetto a quelli di dare.

In tale valutazione, però, non vanno presi in considerazione i servizi che necessariamente accompagnano la commercializzazione del bene

La Corte ha dunque ritenuto che l’elemento predominante dell’operazione unica risiedesse nel trasferimento di energia elettrica, e quindi in una cessione di beni ex art. 15 par. 1 della direttiva 2006/112/Ce.

L’accesso ai dispositivi di ricarica, infatti, va considerato un servizio minimo, che accompagna necessariamente la fornitura di energia e che quindi non può essere preso in considerazione per valutare la quota dei servizi della prestazione complessa.

L’assistenza tecnica e l’uso della piattaforma di prenotazione, poi, costituendo il mezzo per fruire al meglio della fornitura di energia elettrica, vanno considerati accessori a quest’ultima, non essendo un fine ex se.

La decisione è in linea con le indicazioni del Comitato IVA (cfr. working paper n. 1012 del 17 marzo 2021).

È peraltro opportuno ricordare che l’Italia, inizialmente, non aveva condiviso tale impostazione, ritenendo che soltanto l’operazione tra il fornitore di energia e il gestore dell’infrastruttura potesse considerarsi cessione di energia elettrica, mentre quello effettuato dal gestore doveva essere inquadrato come “servizio di ricarica”. Secondo questa lettura, il consumo dell’energia doveva imputarsi al solo gestore.

Agenzia delle Entrate già allineata sul punto

L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, si è comunque conformata alle indicazioni del Comitato IVA. Infatti, con la risposta a interpello n. 27/2023, l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente “anticipato” le conclusioni dei giudici comunitari, affermando che una combinazione di “servizi di ricarica” di veicoli doveva qualificarsi come fornitura di energia e quindi come cessione di beni ai fini IVA.

Nel caso specifico, una società italiana Alfa metteva a disposizione degli utenti una app per monitorare i dati del proprio veicolo e per effettuare la ricarica presso la stazione convenzionata più vicina, senza pagare il costo del rifornimento, già incluso nel corrispettivo unico pagato per l’abbonamento.

A sua volta, Alfa acquistava tali “servizi” dal partner commerciale Zeta, sfruttandone la rete di convenzioni.

Analogamente a quanto concluso dalla Corte Ue nella causa C-282/22, l’Agenzia ha ritenuto che tale pacchetto di “servizi” costituisse un’operazione unica e composita ai fini IVA, il cui elemento principale è la fornitura di energia elettrica per la ricarica, mentre gli altri servizi sono accessori a quest’ultima.

Si noti peraltro che sia la Corte Ue, sia l’Agenzia delle Entrate, nel giungere alle suddette conclusioni, hanno dato rilievo alle modalità di determinazione del corrispettivo, ossia alla circostanza che il prezzo del servizio fosse parametrato al quantitativo di energia consumata.

Nel caso dell’interpello, il canone di abbonamento era soggetto a rimodulazione in base al confronto tra consumi presunti e consumi effettivi di energia elettrica.

Nel caso oggetto della sentenza, il prezzo della ricarica di un veicolo era parametrato al quantitativo di energia elettrica trasferita, ma anche a un canone per il tempo di sosta durante tale ricarica. Tuttavia, osservano i giudici, anche tale parametro rifletterebbe il prezzo del bene fornito (ossia l’elettricità).

(MF/ms)




Isa: pubblicato decreto con indicazione delle modifiche e cause di esclusione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023 – Suppl. Ordinario n. 18, il decreto 28 aprile 2023, con il quale sono approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022.

L’approvazione del decreto è legata anche al parere positivo (parere obbligatorio, ma non vincolante) espresso dalla Commissione degli esperti, prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017, nella seduta del 6 aprile 2023, rispetto all’introduzione dei correttivi per gli Indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2022, elaborati da Sose sulla base di quanto prevede l’art. 148 del D.L. n. 34/2020.

Da qui l’approvazione del decreto con le cause di esclusione, nonché dei correttivi congiunturali.

Anche per il periodo d’imposta 2022, l’applicazione degli ISA tiene ancora conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

Tra le novità approvate, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021.

I contribuenti interessati dalla causa di esclusione in parola dovranno comunque redigere e trasmettere il modello ISA 2023 allegandolo al modello Redditi.

ISA 2023 – Cause di esclusione, correttivi congiunturali
Modifiche 
  • Modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite “stime panel” (ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto);
  • modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da “soglie economiche di riferimento” (durata delle scorte, analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti, copertura delle spese per dipendente ecc.).

La metodologia utilizzata per l’elaborazione di correttivi straordinari 2022 si basa sulla misura della contrazione dei margini sia individuali che settoriali subita da ciascun contribuente nel 2022 rispetto al 2021 o al 2019 (considerato in media con il 2021, se più favorevole). 

Nuove cause di esclusione Soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021 (rileva l’anno di apertura della partita Iva, e non l’eventuale successivo momento di effettivo inizio attività).
Cause di esclusione non confermate
  • Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del  ovvero dei compensi di cui all’, del TUIR, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019; 
  • soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
  • contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici di attività riportati in allegato alle istruzioni.

 
(MF/ms)




Istat aprile 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di aprile 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 7,9% (variazione annuale) e a + 14,2% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,925% e + 10,65%.
 
(MP/ms)
 



Cambio valute aprile 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di aprile 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2023)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di aprile 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 148,5146
Peso Argentino 236,7865
Dollaro Australiano 1,6389
Real Brasiliano 5,4995
Dollaro Canadese 1,4792
Corona Ceca 23,4369
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,5561
Corona Danese 7,4518
Yen Giapponese 146,5111
Rupia Indiana 89,9311
Corona Norvegese 11,5187
Dollaro Neozelandese 1,7673
Zloty Polacco 4,632
Sterlina Gran Bretagna 0,88115
Nuovo Leu Rumeno 4,9365
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0968
Rand (Sud Africa) 19,9205
Corona Svedese 11,337
Franco Svizzero 0,9846
Dinaro Tunisino 3,3584
Hryvnia Ucraina 40,1046
Forint Ungherese 375,3361
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Registri contabili e relativi adempimenti

I diversi registri contabili che devono essere normativamente/obbligatoriamente tenuti da chi esercita un’attività d’impresa in contabilità ordinaria – libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di magazzino, registro dei beni ammortizzabili e registri Iva – sono stati interessati da recenti novità che riguardano la relativa tenuta e conservazione.L’articolo 7, comma 4-quater, Dl. 357/1994, come modificato dal Dl. 73/2022, stabilisce infatti che si possa procedere con detti adempimenti, per tutti i tipi di registri, con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto, considerando in ogni caso regolari tali modalità pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge.

Ciò, però, solamente se in sede di accesso, ispezione o verifica da parte dell’autorità fiscale tali registri:

1.   risultino aggiornati sui supporti elettronici, e
2.   siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale modifica è intervenuta con lo scopo di semplificare la modalità di conservazione dei registri contabili, garantendo l’obbligo di stampa cartacea soltanto “all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”.

Erano infatti già state introdotte alcune semplificazioni in precedenza, nonostante esse non fossero state pienamente recepite dall’Agenzia delle Entrate, che nella risposta a interpello n. 236 del 09.04.2021 (prima) e nella risoluzione n. 16/E del 28.03.2022 (poi), aveva affermato che le norme in tema di conservazione, da un lato, e di tenuta e conservazione dei documenti contabili, dall’altro, risultavano concetti e adempimenti distinti – seppur posti in continuità.

Le modifiche di cui si è detto, apportate dal Dl. 73/2022 e operative a decorrere dal 20.08.2022, hanno quindi definitivamente superato la posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che la regolarità dei registri contabili elettronici venga estesa non solo al profilo della tenuta ma anche a quello della conservazione (sempre a condizione che i verificatori possano richiedere, e vedere effettuata, la stampa in sede di controllo e verifica).

Passando a quanto dovuto a titolo di imposta di bollo per la stampa dei registri contabili obbligatori per legge, è necessario assolvere al tributo nei seguenti termini:

euro 16,00 ogni 100 pagine per le società di capitali
euro 32,00 ogni 100 pagine per tutte le altre categorie di soggetti
Relativamente alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo la richiamata risposta a interpello n. 346/2021 ha differenziato la modalità di assolvimento se i registri sono tenuti con sistemi meccanografici, e stampati su supporto cartaceo, oppure con modalità informatica, venendo poi posti in conservazione sostitutiva.

Nello specifico, nel caso di registri contabili trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo deve essere adempiuta, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 Dpr. 642/1972 e dall’articolo 16 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. 642/1972:

·    con pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno cartaceo da apporre sulle pagine dei registri contabili, oppure
·    mediante pagamento di modello F23 utilizzando il codice tributo “458T” (istituito dalla risoluzione n. 174/E/2001).

Se si è invece in presenza di registri tenuti in modalità informatica il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse – sempre nelle misure indicate in precedenza – ed il pagamento deve avvenire, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 Dm. 17.06.2014:

·    con modalità telematica, in unica soluzione, mediante F24 utilizzando il codice tributo “2501” (si veda la citata risposta a interpello n. 236/2021);
·    entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Vi è poi l’ipotesi in cui vengano commesse irregolarità nell’assolvimento di quanto dovuto dai soggetti passivi tenuti ad adempiere all’imposta di bollo, le quali possono essere ordinariamente (ed autonomamente) sanate mediante l’istituto del ravvedimento operoso – in mancanza di espresse preclusioni in tal senso ed anzi, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 31 Dpr. 642/1972.

Sul versante sanzionatorio l’articolo 25 del medesimo Dpr. stabilisce che chi non corrisponde, in tutto o in parte, il bollo dovuto sin dall’origine è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.

Pertanto, chi si trovi ad aver errato nel versamento in esame potrà rimediare pagando quanto dovuto come riportato dalla seguente tabella di riepilogo:

MODALITÀ CODICE TRIBUTO
Imposta Sanzioni* Interessi**
Cartacea (F23) 458T 675T 731T
Informatica (F24) 2501 2502 2503

*  da ridurre in base allo “scaglione temporale” ex articolo 13 Dlgs 472/1997, sempre tenendo come riferimento la penalità del 100% vista sopra (minimo edittale)
** calcolati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria, sulla base del tasso legale (5% a partire dal 01.01.2023)

(MF/ms)