1

Spese di vitto, alloggio e viaggio tra trasparenza e incertezze

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 54-ter TUIR stabilisce che le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (definiti ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 21/1992), sostenute nel territorio dello Stato e riferite ai casi previsti dai commi 2 e 5 dello stesso articolo, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati effettuati tramite sistemi tracciabili: bonifico bancario o postale, oppure altri sistemi di pagamento tracciato previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

Tipologie di rimborsi deducibili nel comma 5-bis:

  • vitto: ristoranti, bar, servizi di somministrazione alimenti e bevande, purché la spesa sia pagata in modo tracciabile
  • alloggio: spese per alberghi, residence, sistemazioni temporanee, sempre tramite sistema di pagamento tracciato
  • viaggio: biglietti ferroviari, aerei, marittimi, taxi e noleggi auto effettuati con pagamento elettronico
  • trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea: rimborsi per taxi, NCC e simili, come stabilito dalla Legge n. 21/1992, se il pagamento è tracciato.
Condizioni di deducibilità – Tali spese sono deducibili solo se documentate e se il pagamento avviene tramite:
  • versamento bancario
  • versamento postale
  • altri metodi di pagamento elettronico (carta di credito, bancomat, sistemi digitali conformi).
La ratio della norma va ricercata nell’intento di prevenire abusi e creare maggiore trasparenza nella deduzione dei rimborsi spese per lavori autonomi e trasferte e uniformare il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi nei confronti dei committenti e dei professionisti.​

Questa disciplina si applica a tutti i casi previsti dai commi 2 e 5 dell’articolo, con effetto sia per i lavoratori autonomi sia per i committenti, ogni volta che si effettuano rimborsi su base analitica delle spese indicate.​

La dottrina prevalente, coerentemente con un’interpretazione letterale e sistematica del TUIR, ritiene che le disposizioni “esterne” all’art. 66 non possano applicarsi alle imprese semplificate salvo specifico rinvio. 

L’ipotesi è che si tratti di una “svista” legislativa: l’omissione del rinvio potrebbe derivare da un difetto di coordinamento normativo, frequente nei testi di aggiornamento non organici. In assenza di una modifica testuale o di chiarimenti ufficiali, l’interpretazione prudenziale porta quindi a escludere l’applicabilità del comma 5-bis alle imprese in contabilità semplificata. 

Alla luce del quadro normativo attuale, si ritiene che il nuovo comma 5-bis non trovi applicazione per le imprese minori in contabilità semplificata. Solo un intervento successivo – legislativo o interpretativo – potrà chiarire definitivamente la portata della norma ed evitare future incertezze operative.
 

(MF/ms)




Contratti di locazione: chiarimenti sulle sanzioni in caso di tardiva registrazione

Con la risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani pluriennali, ai sensi dell’art. 69, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con D.P.R. n. 131/1986, allineandosi all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ha ridefinito il criterio di commisurazione della sanzione.

L’art. 69, TUR, prevede una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, in caso di omessa registrazione, ridotta al 45%, con un minimo di 150 euro, se la registrazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni.

Per i contratti pluriennali, l’art. 17, TUR, consente 2 modalità alternative di versamento dell’imposta di registro:

  • annuale, sul canone relativo a ciascun anno;
  • in unica soluzione, sull’ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata contrattuale.
Proprio questa duplice possibilità ha generato, negli anni, dubbi applicativi in merito all’applicazione della sanzione; ossia, se il contribuente ha scelto il pagamento annuale, la sanzione deve essere calcolata sull’imposta dovuta per l’intera durata del contratto oppure solo su quella relativa alla prima annualità?

A partire dal 2022, numerose pronunce della Corte di cassazione hanno affrontato la questione, fino a consolidare, nel 2024, un orientamento univoco. Le sentenze n. 1981, n. 2357, n. 2585, n. 2606, n. 10504 e n. 17657 del 2024 hanno stabilito che la sanzione per tardiva registrazione deve essere commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità, quando il contribuente abbia optato per il pagamento rateizzato anno per anno.

La Suprema Corte ha evidenziato che l’imposta di registro sui contratti di locazione conserva natura annuale, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 461/2006.

Il pagamento in unica soluzione, introdotto dalla Legge n. 449/1997, costituisce solo una facoltà concessa al contribuente e non incide sulla struttura del tributo.

Pertanto, la sanzione deve mantenere proporzionalità rispetto all’illecito commesso: se la violazione riguarda la mancata o tardiva registrazione riferita alla prima annualità, non può essere commisurata a importi che comprendono canoni futuri non ancora esigibili.

La Cassazione ha, inoltre, sottolineato che un’interpretazione diversa, che penalizzerebbe chi sceglie il pagamento annuale rispetto a chi versa in un’unica soluzione, sarebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’articolo 3 della Costituzione. Nella risoluzione n. 56/E/2025, l’Agenzia fa proprie le conclusioni dei giudici di legittimità, superando parzialmente quanto affermato nella circolare n. 26/E/2011.

Quest’ultima, infatti, riteneva che la sanzione dovesse essere sempre calcolata sull’imposta dovuta per l’intera durata del contratto, indipendentemente dalla modalità di versamento scelta.

Ora, invece, l’Amministrazione riconosce che:
–  se il contribuente ha scelto il pagamento annuale, la sanzione ex art. 69, TUR, deve essere commisurata all’imposta calcolata sul canone della prima annualità;
– per le annualità successive, in caso di ritardato versamento, si applica la sanzione per tardivo pagamento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997;
resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Gli uffici territoriali sono, quindi, invitati a riesaminare i procedimenti pendenti, anche in sede
contenziosa, adeguandosi ai nuovi criteri.

La risoluzione precisa, inoltre, che, nei casi in cui il contratto sia soggetto a cedolare secca, la tardiva registrazione comporta l’applicazione della sanzione in misura fissa prevista dall’art. 69 pari a 150 euro, per tardiva registrazione, o 250 euro, per omessa registrazione, anche se non è dovuta l’imposta di registro.

(MF/ms)




Dall’1 gennaio 2026 integrazione tra sistemi registrazione corrispettivi e strumenti pagamento elettronico

Al via nei primi mesi del 2026 il censimento dei POS in abbinamento ai RT.

Pubblicate le regole tecniche, in attesa della piattaforma web.

Con provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione della “piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico”, obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 con decorrenza 1° gennaio 2026.
Il citato provvedimento stabilisce le procedure tecniche di collegamento tra i dispositivi ed i termini effettivi da rispettare, che risultano essere più ampi di quelli previsti dalla normativa. 

Premessa

L’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015) ha rappresentato una profonda trasformazione nelle modalità di certificazione fiscale delle operazioni effettuate da commercianti al minuto e assimilati.

Si è trattato di un primo passo compiuto nella direzione della tracciabilità delle operazioni, volto a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale.
Parallelamente a questo processo, il legislatore ha progressivamente incentivato l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, implementando anche specifici meccanismi di controllo.
Già da tempo, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha avviato controlli basati sull’incrocio dei dati tra i flussi dei pagamenti elettronici (comunicati dai gestori dei circuiti POS) e i dati di tutte le operazioni attive effettuate e trasmesse dai contribuenti allo SDI. Tuttavia, i due flussi (certificazione dell’operazione e accettazione del pagamento) sono rimasti, fino ad oggi, tecnicamente separati.

L’anello mancante è stato introdotto dall’articolo 1, commi 74-77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Tale norma ha modificato l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2026, gli strumenti tecnologici impiegati per la certificazione dei corrispettivi debbano garantire la “piena integrazione e interazione” con i sistemi di pagamento. La norma stabilisce, quindi, che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici debba essere collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

Il comma 4 dello stesso articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 aveva affidato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le regole tecniche, le informazioni da trasmettere e le caratteristiche degli strumenti. È in questo contesto che si inserisce il Provvedimento n. 424470/2025 qui in esame, che non solo stabilisce la tempistica, ma contribuisce anche a fugare molti dubbi sulle modalità di “integrazione” previste dalla norma, che assumono caratteristiche ben diverse da quelle immaginate in prima battuta. 

Come avviene l’integrazione tra POS e strumento di certificazione dei corrispettivi

Il provvedimento stabilisce che il collegamento tra gli “strumenti di pagamento elettronico” (hardware o software, come POS fisici o virtuali) e gli “strumenti di certificazione dei corrispettivi” (RT e soluzioni software approvate) deve essere effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web che saranno rese disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

Non si tratta, quindi, di un collegamento “fisico”, bensì di una sorta di “comunicazione di abbinamento” tra strumento di certificazione (Registratore Telematico o software autorizzato, ivi incluso “Documento Commerciale On Line” dell’Agenzia delle Entrate) e lo strumento di incasso di moneta elettronica.

L’obbligo di effettuare la procedura è posta in capo ai “soggetti obbligati”, ovverosia ai soggetti che certificano corrispettivi, i quali potranno operare in proprio o per il tramite di un diverso soggetto, in possesso di specifica delega, come nel seguito meglio approfondito.

I passaggi operativi saranno i seguenti:

  1. il soggetto obbligato (o il suo delegato) registra il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato.
  2. Tale dato viene abbinato al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi. Nel caso di RT, lo strumento deve essere stato preventivamente censito e attivato nell’area riservata.
  3. Ai fini delle attività di controllo, i soggetti obbligati devono registrare anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.
L’obbligo non è da considerarsi “una tantum”.
Infatti, i soggetti obbligati saranno altresì tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati registrati nell’area riservata qualora intervengano variazioni nei collegamenti tra i dispositivi. 

La delega specifica per la comunicazione RT/POS

Come già evidenziato, la comunicazione di collegamento potrà essere effettuata direttamente dai soggetti obbligati (contribuenti che certificano corrispettivi, in possesso delle credenziali di accesso alla loro area riservata di Fatture e Corrispettivi), oppure delegata ad un soggetto terzo.
Il soggetto delegato dovrà essere autorizzato dal contribuente all’accesso alla piattaforma Fatture e Corrispettivi, e più precisamente alle funzioni di “Accreditamento e censimento dispositivi” (cfr. punto 2.3 del Provvedimento). 
Si tratta della medesima delega già utilizzata per la gestione delle operazioni relative ai Registratori Telematici, come l’accreditamento, il censimento e la variazione dello stato dei dispositivi (es. “attivato”, “in servizio”, “fuori servizio”), delega che può essere conferita anche ad un soggetto diverso da un intermediario autorizzato alla trasmissione dei dichiarativi. Ad esempio, la delega per l’accreditamento ed il censimento dei dispositivi può essere conferita al tecnico che si occupa della manutenzione tecnica del Registratore Telematico.
Non si tratta, dunque, della delega che ordinariamente viene conferita al consulente fiscale per l’accesso alle fatture elettroniche, la trasmissione delle LIPE ecc.  (ovvero la delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche”), bensì della specifica e diversa delega di accreditamento e censimento dispositivi. Ne deriva che, laddove il consulente fiscale intenda adoperarsi nel supporto diretto dei propri assistiti per la registrazione dell’abbinamento POS/RT, il primo passaggio da effettuare è quello di accertarsi di disporre della citata delega, in corso di validità. 

Il “collegamento” del POS con l’applicazione Documento Commerciale On Line dell’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento dedica una disciplina apposita (punto 2.4) ai soggetti che non utilizzano un RT fisico o un software certificato, ma adempiono all’obbligo tramite la procedura web messa gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: “Documento commerciale on line”.
Come noto, questa applicazione consente di generare il documento commerciale direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi”, assolvendo contestualmente sia alla memorizzazione che alla trasmissione dei, dati.
Per questi contribuenti, il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e la procedura web – in merito al quale, in prima istanza, erano sorti dubbi – sarà possibile e dovrà essere effettuato utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all’interno della medesima procedura web “Documento Commerciale On Line”. L’applicazione dell’Agenzia resterà quindi pienamente funzionante e il contribuente utilizzatore potrà agevolmente mettersi in regola anche con i nuovi obblighi. 

I termini dell’adempimento per i dispositivi già in uso nel mese di gennaio 2026
La Legge di Bilancio 2025 aveva previsto quale termine di avvio dei nuovi obblighi di integrazione ed interazione il 1° gennaio 2026. Posto che si è dovuto attendere l’ultimo giorno di ottobre 2025 per ottenere le prime informazioni di carattere tecnico operativo, da più parti era stata ventilata l’ipotesi di un rinvio; tuttavia, allo stato attuale non è prevista alcuna proroga
Il provvedimento qui in esame (articolo 3) definisce una doppia finestra temporale per l’adeguamento, prevedendo tempistiche diverse per gli strumenti già in uso e le nuove attivazioni e, in ogni caso, consentendo tempistiche effettive che sono più ampie del termine del 1° gennaio 2026. 
È infatti prevista una sorta di fase transitoria, che riguarda gli strumenti già in uso, ovverosia gli strumenti di pagamento elettronico per i quali è in vigore un “Contratto di convenzionamento” (contratto POS) nel mese di gennaio 2026. Per questi, il collegamento dovrà essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di effettiva messa a disposizione del servizio web nell’area riservata. 
La data di avvio del servizio web, a partire dalla quale calcolare i 45 giorni, non è ancora nota e sarà resa pubblica tramite un apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

I termini dell’adempimento per i dispositivi attivati o modificati a partire da febbraio 2026
Riguardo agli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento sarà stipulato dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato in una finestra temporale che inizia il sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumentoed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Gli stessi termini “a regime” si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato. 
 

Esempio
Data attivazione POS 1° febbraio 2026
Secondo mese successivo aprile 2026
Inizio finestra temporale 6 aprile 2026 (sesto giorno di aprile)
Scadenza finestra temporale 30 aprile 2026 (ultimo giorno lavorativo di aprile)
 
Ai fini del calcolo dei termini a regime, il provvedimento specifica che il sabato è considerato giorno non lavorativo; tuttavia, viene altresì precisato che non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese (solare), anche se questo non fosse lavorativo. 
 
Sintesi dei termini
Tipologia soggetto Decorrenza Termine
Fase transitoria Contratti POS in vigore a gennaio 2026 Entro 45 giorni dalla data di attivazione del servizio web (data da comunicare)
A regime Contratti POS stipulati dopo il 31/01/2026 o variazioni intervenute dopo tale data Finestra mobile: dal 6° giorno del 2° mese successivo alla disponibilità, fino all’ultimo giorno dello stesso mese
 
Sebbene l’obbligo di integrazione decorra formalmente dal 1° gennaio 2026 (come da Legge di Bilancio 2025), la struttura dei termini definita dal provvedimento offre, di fatto, un calendario più flessibile. 
Per gli operatori già attivi, viene fatto riferimento alla data di messa a disposizione del servizio web (ad oggi non nota), ma altresì viene fatto riferimento agli strumenti già attivi nel mese di gennaio 2026. Risulta pertanto evidente che il termine per ottemperare, nel concreto, nelle peggiori delle ipotesi cadrà nel mese di febbraio o marzo 2026. 

Memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata
L’articolo 4 del provvedimento disciplina, infine, le modalità di gestione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, tracciando i contorni operativi del nuovo meccanismo, quando sarà pienamente operativo.

  • Memorizzazione puntuale – Come riportato al punto 4 del provvedimento, la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici deve avvenire in modo puntuale, ovvero deve essere effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, tramite lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Il documento commerciale emesso dovrà quindi riportare esplicitamente le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. Quanto sopra, invero, è già da tempo previsto quale informazione obbligatoria da rendere all’atto dell’emissione e memorizzazione dello scontrino, ma ora sarà ragionevolmente oggetto di un controllo incrociato più puntuale, essendoci nota la correlazione tra POS e RT o diverso strumento utilizzato per la certificazione del corrispettivo. 
  • Trasmissione Aggregata – A fronte di una memorizzazione puntuale, effettuata per singola operazione, la trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici all’Amministrazione finanziaria avverrà giornalmente in forma aggregata, con l’ammontare dei corrispettivi. Come precisato nelle motivazioni del provvedimento, questo invio non costituisce un nuovo adempimento telematico, posto che le specifiche tecniche di riferimento sono quelle che già attualmente sono previste per i Registratori Telematici e le soluzioni software. 
Conclusioni       
In conclusione, più che di un obbligo di “piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico”, che era stato immaginato come un obbligo di collegamento “fisico” tra RT e terminale POS, forse sarebbe più corretto parlare di “censimento ed abbinamento” dei terminali POS con gli strumenti di certificazione. In buona sostanza, terminata la procedura di registrazione, a ciascun strumento di certificazione dei corrispettivi risulteranno abbinati uno (o più) strumenti di incasso in moneta elettronica, ma il “quanto” dell’incasso in moneta elettronica non sarà estrapolato dal terminale POS, bensì da quanto indicato all’atto dell’emissione dei documenti commerciali.
La ratio di tutto questo, a parere di chi scrive, è quella di riuscire ad “incrociare” più velocemente l’ammontare degli incassi POS con i vari terminali di certificazione dei corrispettivi, e quindi riuscire ancora più velocemente ad abbinare l’incasso in moneta elettronica con gli scontrini emessi. Chiaro è che occorrerà tenere attenta nota, in caso di certificazione con emissione di fattura e scontrini contestualmente, anche degli incassi POS che si riferiscono a fatture emesse, posto che in questo caso emergerà, sulla carta, una discrepanza.
Sta di fatto che in quest’ottica il quadro di insieme torna ad avere un senso anche per quanto riguarda la comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate dai gestori di sistemi di moneta elettronica, la cui funzione tutto subito appariva priva di senso immaginando che il flusso partisse direttamente dal terminale POS o, comunque, venisse da questo inviato al RT per la trasmissione. In sostanza, la vera novità dell’integrazione ed interazione altro non è che una ancora più precisa mappatura dei terminali POS: ad ogni incasso POS dovrà corrispondere lo scontrino e tale scontrino dovrà essere emesso avendo la massima cura, ora più che mai, di indicare correttamente la circostanza che l’incasso è avvenuto in moneta elettronica.

Riferimenti normativi:

  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025, n. 424470;
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 74-77;
  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2.
 
 
(MF/ms)
 



Concordato preventivo: quando emettere la nota di variazione

Con la Risposta ad interpello 3 novembre 2025, n. 276, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di emettere nota di variazione per la quota di credito falcidiata dal piano omologato, nonostante la presenza di due procedure concorsuali succedutesi nel tempo.

Fattispecie

Un’impresa vantava un credito verso una società debitrice soggetta a concordato preventivo omologato nel 2016, che prevedeva un pagamento del 10% del credito stesso. Successivamente, nel 2024, il tribunale:

  • senza aver preventivamente dichiarato la risoluzione del precedente concordato (causa intervenuta scadenza del termine annuale),
  • dichiarava aperta la liquidazione giudiziale, con conseguente riduzione del credito ammesso al passivo e falcidia del 90%.
Tanto premesso, l’istante chiedeva al Fisco di chiarire se e quando fosse possibile emettere la nota di variazione per recuperare l’IVA incorporata nella parte del credito non ammesso al passivo, considerando che tale quota era formalmente estinta per effetto della falcidia concordataria.

Normativa di riferimento

L’art. 26 del Decreto IVA dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25.

Il successivo comma 3-bis prevede che la disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del Decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3-bis, lettera a), tuttavia, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.
I chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia ricorda che in generale:

  • mentre per le procedure concorsuali aperte dopo il 26 maggio 2021 le note di variazione IVA possono essere emesse anche in assenza di esito infruttuoso della procedura,
  • per le procedure pendenti precedentemente al 26 maggio 2021, si applicano le regole ante-riforma, che prevedono l’attesa dell’accertamento definitivo dell’infruttuosità, come avviene al momento della formazione definitiva dello stato passivo;
Nel caso in esame, tuttavia, si ricade nell’ambito della c.d. “consecuzione tra procedure”, principio normato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (art. 69-bis, comma 2, l. fall. oggi art. 170, comma 2, del Codice della Crisi di impresa) che:
  • si riferisce letteralmente alla “confluenza” di una procedura concorsuale, inizialmente attivata dall’imprenditore, nel successivo fallimento (oggi liquidazione giudiziale),
  • prescinde dalla mera successione cronologica tra procedure e richiede che venga riscontrata l’unicità di causa (cfr. Cassazione 11 giugno 2019, n. 15724), che va accertata in concreto da parte dell’autorità giudiziaria.
Come evidenziato dalle Entrate “la consecuzione fra il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale sembrerebbe, dunque, acclarata dal giudice, essendo le due procedure originate da un medesimo unico presupposto costituito dallo ‘stato d’insolvenza’”: quindi:
  • si applica la disciplina ante 26 maggio 2011,
  • la nota può essere emessa solo quando è certa l’infruttuosità della procedura (cfr. circolare n. 77/2000 e n. 8/2017).
In particolare, per la parte di credito falcidiato e non ammesso al passivo, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa solo alla data di definitività del decreto di formazione dello stato passivo, che segna la certezza dell’impossibilità di recupero. Per la parte ammessa al passivo, invece, bisogna attendere la definitiva conclusione infruttuosa della procedura.
 

(MF/ms)




Investimenti 4.0: chiarimenti sui benefici del credito di imposta e dell’iper-ammortamento

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 una data rilevante è quella del 31 dicembre 2025, soprattutto alla luce delle novità previste dal Ddl. di bilancio 2026.

Ai sensi dell’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, per gli investimenti in beni materiali 4.0 (quelli di cui all’Allegato A alla L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 spetta nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro, con obbligo di presentazione di apposita comunicazione al MIMIT ai fini della fruizione del credito d’imposta, rilevando l’ordine cronologico di presentazione.

Tale agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta per i beni materiali 4.0, ai sensi della citata disposizione, è previsto nella misura del:

  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Quindi, ad esempio, per un investimento pari a 2 milioni di euro, il credito d’imposta è pari a 400.000 euro.

Si ricorda che tale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in F24 (codice tributo “7077”), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in tre quote annuali di pari importo.

Il credito va quindi utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello F24 (quindi, ad esempio, IVA, contributi previdenziali, ritenute IRPEF dei dipendenti, ecc). Tale modalità di utilizzo consente di beneficiare del credito anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi di imposta sostitutiva (che non potrebbero invece fruire della nuova maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili, non determinando il reddito in modo analitico).

Pertanto, le imprese che intendono fruire del summenzionato credito d’imposta, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti (cfr. DM 15 maggio 2025 e DM 16 giugno 2025), entro il 31 dicembre 2025 devono effettuare gli investimenti o effettuare la prenotazione, con versamento dell’acconto minimo del 20%, per poi effettuare gli investimenti entro fine giugno 2026.

Secondo quanto previsto dall’art. 94 del Ddl. di bilancio 2026 trasmesso al Senato (che nella prima bozza circolata era l’art. 95), il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Pertanto, qualora si intenda beneficiare dei nuovi iper-ammortamenti per investimenti effettuati nel 2026, i titolari di reddito d’impresa non dovranno effettuare la suddetta prenotazione entro il 31 dicembre 2025.

Senza prenotazione nel 2025, troverebbe quindi applicazione, ove confermata, la nuova maggiorazione del costo di acquisto, prevista in misura pari, di base, al:

  • 180%, fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni;
  • 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.
Il relativo risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi, rispettivamente, del 43,2%, 24% e 12%.

Considerando l’esempio precedente, se un’impresa nel 2026 effettua investimenti per 2 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 3,6 milioni di euro. Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 864.000 euro.

Maggiorazione spalmata sulla durata dell’ammortamento

La maggiorazione potrebbe essere portata in deduzione, in aggiunta a quella relativa al costo ordinario, per la durata del periodo di ammortamento fiscale ai sensi dell’art. 102 del TUIR, ferma restando la necessità di presentare apposite comunicazioni che saranno meglio definite con successivo decreto.

Tale agevolazione riguarderebbe inoltre soltanto le imposte sui redditi, non l’IRAP.

Qualora la deduzione da iper-ammortamento generi una perdita fiscale, questa dovrebbe essere deducibile secondo le regole ordinarie del TUIR.

Si evidenzia che la nuova maggiorazione spetterebbe anche per i beni immateriali 4.0 (di cui all’Allegato B alla L. 232/2016), mentre il credito d’imposta ex L. 178/2020 per tali beni non è più previsto dal 2025 (tranne in caso di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2025 per i quali era stata effettuata la prenotazione nel 2024).

Da ultimo, anche con riferimento al credito d’imposta disciplinato dall’art. 96 del Ddl. di bilancio 2026, pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, che sarebbe riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti 2026 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0, si afferma che tale incentivo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.
 

(MF/ms)




Buoni pasto elettronici: il limite di esenzione sale da 8 a 10 euro

Il 22 ottobre 2025 la Ragioneria ha bollinato il Ddl. di bilancio 2026, che è stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica e firmato dal Presidente Mattarella per essere trasmesso al Senato.

Il testo, mantenendo l’impianto della prima bozza, conferma la modifica all’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR che incrementa la soglia di non imponibilità dei buoni pasto elettronici, che passerebbe dagli attuali 8 euro a 10 euro.

Nessuna modifica sarebbe invece prevista per i buoni pasto cartacei, la cui soglia di esenzione rimarrebbe quindi ferma a 4 euro.

Per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare, ai sensi dell’art. 2002 c.c., il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione (art. 2 comma 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 36/2023, analogo al precedente DM 7 giugno 2017).

Tale nozione di buono pasto ha rilevanza anche ai fini fiscali (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 118/2006).

Ai sensi dell’attuale art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto erogate sotto forma di “buoni pasto”, fino all’importo complessivo di 4 euro giornalieri, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Tali importi sono stati, da ultimo, aumentati a opera della legge di bilancio 2020.

L’importo massimo escluso da tassazione deve intendersi riferito al valore facciale del buono e deve essere considerato al netto delle somme eventualmente poste a carico del dipendente e dei contributi previdenziali e assistenziali versati (cfr. C.M. n. 29/97).

Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2019 n. 6, i suddetti limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto previsto dall’allora art. 4 comma 1 lett. d) del DM 7 giugno 2017, ora art. 2 comma 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 36/2023.

Resta fermo che l’importo dei buoni pasto che eccede il suddetto limite di esenzione (attualmente 4 o 8 euro) non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione (258,23 euro) prevista dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR per i fringe benefit e, pertanto, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

Ne consegue che i buoni pasto non rientrano nella soglia di esenzione “ordinaria”, elevata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a 1.000/2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Tanto premesso, per effetto delle modifiche previste nell’art. 5 del Ddl. di bilancio 2026, nel testo bollinato, sono escluse da imposizione le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 10 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Pertanto:

  • per i buoni pasto cartacei il limite di esenzione giornaliero resterebbe pari all’importo attuale di 4 euro;
  • per i buoni pasto elettronici il limite di esenzione giornaliero passerebbe dall’attuale 8 euro al maggior importo di 10 euro.
Non essendo prevista una specifica decorrenza, le nuove soglie dovrebbero trovare applicazione dal 1° gennaio 2026.

Fermo il limite per l’indennità sostitutiva per addetti ai cantieri

Nessuna modifica sarebbe invece prevista nel Ddl. di bilancio 2026 in relazione alle altre fattispecie disciplinate dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR.

Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, non concorrono quindi a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro (limite che non viene modificato).

Nessun impatto nemmeno sulla disciplina delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro ovvero in mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, che resterebbero escluse dal reddito di lavoro dipendente.
 

(MF/ms)




Le polizze catastrofali entrano nei contratti di locazione

L’art. 1 commi 101-111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213 ha previsto, in capo alle imprese, l’obbligo della stipula di un’assicurazione per la copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali su determinati beni impiegati, sul territorio nazionale, dall’imprenditore nell’esercizio della propria attività.

La norma originaria è stata, fin da subito, oggetto di modifiche e integrazioni al fine di renderne più chiara l’applicazione. Contestualmente sono stati emanati i decreti attuativi nonché alcune FAQ da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ciò nonostante sono rimasti ancora molti punti da chiarire.

Il gruppo di lavoro sulla fiscalità immobiliare dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino ha predisposto un documento, denominato “Obbligo di stipula delle polizze catastrofali” che analizza l’intera normativa cercando, ove possibile, di offrire degli spunti operativi ai lettori.

Innanzitutto, l’obbligo di stipula dell’assicurazione sussiste in capo a tutte le imprese con sede legale sia in Italia che all’estero (queste ultime a condizione di avere una stabile organizzazione in Italia) tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., con l’esclusione di quelle di cui all’art. 2135 c.c. (imprenditori agricoli). Dal tenore letterale della norma, come peraltro confermato dal MIMIT nella FAQ n. 5, l’obbligo sussiste indipendentemente dalla sezione nella quale le stesse sono iscritte, ricomprendendo, quindi, anche le società semplici.

Per quanto riguarda i fabbricati, in base all’art. 1 comma 106 della L. 213/2023, come modificato dall’art. 1 comma 3-quinquies del DL 39/2025, l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente quelli costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio oppure, infine, quelli oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Poiché per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, occorre interpretare correttamente quanto indicato dalla norma per non incorrere nell’inefficacia dell’assicurazione stessa.

Al riguardo, anche per evitare che qualunque difformità architettonica possa inficiare l’indennizzabilità del sinistro, una chiave di lettura potrebbe essere fornita da quanto espresso, anche se con riferimento alla commerciabilità dei fabbricati, dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 22 marzo 2019 n. 8230.

In tale sede si è affermato, infatti, che in presenza di un titolo edilizio effettivamente rilasciato l’immobile è trasferibile (e quindi potrebbe essere assicurabile) indipendentemente da eventuali difformità presenti nel manufatto.

È opportuno che il nuovo obbligo sia riportato nei contratti di locazione

In presenza di un immobile locato occorre, invece, individuare il soggetto su cui ricade l’obbligo assicurativo.

Infatti l’art. 1-bis comma 2 DL 19 ottobre 2024 n. 155 precisa che tale onere ricade su tutti i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’esercizio dell’attività d’impresa, estendendo l’obbligo sia al proprietario locatore (se impresa) che “impiega” gli immobili per ritrarne un canone di locazione, che all’utilizzatore il quale “impiega” i beni per lo svolgimento della propria attività.

Occorre anche premettere che, nel caso in cui il conduttore assicuri l’immobile di proprietà del locatore, l’indennizzo percepito in caso di evento catastrofale sarà in ogni caso corrisposto al proprietario che dovrà utilizzarlo esclusivamente per il ripristino dei beni periti o danneggiati. Diversamente, il conduttore ha diritto ad una somma pari al lucro cessante derivante dall’interruzione dell’attività a causa dell’evento catastrofale, questo nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito.

Proprio a seguito di questo intreccio di obblighi e responsabilità risulta quanto mai opportuno che il contratto di locazione disciplini tale fattispecie.

Se ciò risulta agevole per i contratti ancora da stipulare in quanto farà parte delle pattuizioni da definire tra le parti, il tema risulta più delicato per i contratti in essere per i quali il nuovo obbligo rappresenta una “sopravvenienza normativa” che, tuttavia, difficilmente darebbe il diritto al locatore di risolvere il contratto per eccessiva onerosità. Pertanto risulta quanto mai opportuno che le parti procedano ad una rinegoziazione del contratto prevedendo una clausola ad hoc.

Il documento, al riguardo, fornisce una serie di bozze utilizzabili nei casi più ricorrenti.

Tali pattuizioni legittimeranno anche, dal punto di vista fiscale, la deducibilità dei premi pagati quali costi inerenti allo svolgimento dell’attività.
 

(MF/ms)




Valute estere settembre 2025

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di settembre 2025 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 151,8429
Peso Argentino 1642,2612
Dollaro Australiano 1,7795
Real Brasiliano 6,3013
Dollaro Canadese 1,6227
Corona Ceca 24,3468
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,3586
Corona Danese 7,4644
Yen Giapponese 173,5486
Rupia Indiana 103,6023
Corona Norvegese 11,6702
Dollaro Neozelandese 1,994
Zloty Polacco 4,2589
Sterlina Gran Bretagna 0,86895
Nuovo Leu Rumeno 5,074
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1732
Rand (Sud Africa) 20,4793
Corona Svedese 11,0004
Franco Svizzero 0,935
Dinaro Tunisino 3,4039
Hryvnia Ucraina 48,4504
Forint Ungherese 391,63
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Split payment: online gli elenchi per il 2026

Sono disponibili per la consultazione nel sito web del Dipartimento delle Finanze gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2026. Tale meccanismo prevede alcuni particolari aspetti operativi delineati dalla circolare n. 27/E/2017 che in alcuni passaggi richiamava la circolare precedente n. 15/E/2015 e di seguito riepilogati.

Gli elenchi disponibili per il 2026 comprendono società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri, enti o società controllati dalle amministrazioni centrali, locali, dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, e società partecipate da pubbliche amministrazioni per almeno il 70% del capitale sociale. Le pubbliche amministrazioni stesse, pur non incluse negli elenchi, sono comunque soggette allo split payment e possono essere consultate nell’elenco IPA pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.

Da segnalare che il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, ha recentemente introdotto novità rilevanti in materia di split payment (scissione dei pagamenti).

Tra le principali modifiche vi è l’esclusione dall’applicazione dello split payment per le società quotate iscritte nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2025. Ciò significa che, per le fatture emesse dal 1° luglio 2025 in avanti, nei confronti di tali società si applicherà il regime IVA ordinario, con il fornitore che incassa e versa l’IVA tramite la propria liquidazione periodica.

 

Adempimenti dei fornitori
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Da un punto di vista operativo, il fornitore:
  • non deve computare nella liquidazione di periodo l’IVA a debito indicata in fattura;
  • deve registrare nel registro “IVA vendite” le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dai fornitori;
  • deve annotare in modo distinto (anche con l’istituzione di appositi codici IVA) la fattura emessa in regime di split payment, indicando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta.
Adempimenti dei soggetti acquirenti
Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti in ambito istituzionale versano l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”, utilizzando apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile.
Invece, il Decreto attuativo (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, successivamente modificato ad opera del D.M. 13 luglio 2017) con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali ha chiarito che le stesse possono procedere al versamento dell’IVA mediante due modalità tra loro alternative.
La prima modalità prevede che per il versamento dell’IVA le Pubbliche amministrazioni che esercitano attività commerciale e le altre società possono procedere al versamento dell’IVA mediante presentazione del modello F24entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo.
In alternativa, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società, per le fatture oggetto di split payment possono:
  • annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;
  • imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità (o del relativo trimestre in caso di liquidazioni trimestrali);
  • registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.
Esigibilità IVA In linea generale l’IVA relativa alle cessioni di beni, nonché alle prestazioni di servizi, relativa alle operazioni in split payment, è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori.
In alternativa, i soggetti in split payment, invece che liquidare l’imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo, possono optare per anticipare tale momento a quello di ricezione o registrazione della fattura. La scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata.
Infine, in caso di errori o mancate inclusioni, è possibile inviare segnalazioni tramite un apposito modulo disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, allegandola visura camerale, per permettere l’aggiornamento tempestivo degli elenchi. Questo meccanismo garantisce trasparenza e correttezza nell’applicazione della scissione dei pagamenti nel rispetto delle recenti disposizioni normative.

(MF/ms)
 




Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: controlli sul 2022

In questi giorni gli Uffici stanno recapitando ai contribuenti diversi controlli automatizzati sull’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI.

Viene notificata al contribuente un’anomalia relativa al mancato o tardivo versamento dell’imposta di bollo riferita al quarto trimestre 2022.

L’obiettivo del sistema è garantire la corretta applicazione dell’imposta di bollo (2 euro per fattura) e permettere al contribuente di regolarizzare spontaneamente la posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Struttura della comunicazione – L’Agenzia distingue due elenchi:

  • Elenco A: fatture per cui l’imposta di bollo era stata indicata fin dall’origine
  • Elenco B: fatture inizialmente non assoggettate a bollo ma ritenute tali successivamente, dallo stesso contribuente o dall’Agenzia.
Al termine della verifica, viene prodotto un prospetto riepilogativo con i codici tributo:
  • A400 – imposta dovuta
  • A401 – sanzione ridotta a un terzo
  • A402 – interessi.
Regolarizzazione della posizione – Il contribuente può:
  1. effettuare il versamento degli importi richiesti entro 30 giorni tramite il modello F24 precompilato allegato alla comunicazione;
  2. richiedere la revisione dell’addebito, se ritiene scorrette le informazioni, utilizzando il canale telematico CIVIS (sezione Assistenza) o un ufficio territoriale dell’Agenzia, previo appuntamento.
Il mancato pagamento nei termini comporta l’iscrizione a ruolo degli importi residui, con applicazione delle sanzioni piene previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Esempio – Il controllo ha rilevato per il IV trimestre 2022: 34 fatture elettroniche emesse; imposta di bollo dovuta ma non versata: 68,00 euro; sanzione ridotta (1/3): 6,80 euro; interessi: 5,76 euro; totale complessivo: 80,56 euro.
 

Aspetto Dettaglio rilevante
Oggetto della comunicazione Controllo automatizzato imposta di bollo su fatture elettroniche
È opportuno verificare trimestralmente la posizione nel portale “Fatture & Corrispettivi”
Termine per la regolarizzazione 30 giorni dal ricevimento
Codici tributo
  • A400 imposta,
  • A401 sanzione,
  • A402 interessi
Riduzione sanzione 1/3 del totale ordinariamente previsto
Imposta dovuta per fattura 2,00 euro
Errori nei dati Possibile richiesta di correzione tramite CIVIS
Conseguenze del mancato pagamento Iscrizione a ruolo e sanzioni piene ex D.Lgs. n. 471/1997
 

(MF/ms)