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Regione Lombardia: è on line lo sportello antidumping

Si informa che sul portale istituzionale di Regione Lombardia è stata pubblicata una pagina dedicata allo Sportello Antidumping.

L’iniziativa è finalizzata a supportare le imprese lombarde nella tutela contro la concorrenza sleale derivante da pratiche di dumping e a promuovere una maggiore conoscenza degli strumenti europei di difesa commerciale.

La pagina fornisce informazioni sul funzionamento dello sportello, sugli strumenti disponibili e sulle modalità con cui le imprese possono segnalare situazioni che meritano un approfondimento.

Il contenuto è consultabile al seguente link: https://www.regione.lombardia.it/attivita-produttive-imprese/red-sportello-antidumping

(MS/ms)




Riforma fiscale: proposto un automatismo per l’addebito diretto delle imposte sul conto corrente

La riforma fiscale in corso di attuazione introduce un’evoluzione significativa nelle modalità di versamento delle imposte, orientata verso sistemi sempre più automatizzati.

Tra le novità più rilevanti emerge la possibilità di adempiere all’obbligazione tributaria mediante addebito diretto su conto corrente, attivabile in via preventiva dal contribuente o dall’intermediario.

Si tratta di un cambiamento che, pur inserendosi nel solco dell’attuale utilizzo del modello F24 telematico, ne modifica profondamente la logica operativa, spostando il baricentro da un sistema “a impulso” a uno basato su autorizzazioni continuative.

Quadro normativo di riferimento – La novità trova fondamento nella Legge delega n. 111/2023 e, in particolare, nell’art. 7 del D.Lgs. n. 1/2024, che prevede la possibilità di disporre preventivamente l’addebito di somme dovute per scadenze future, con riferimento a:

  • versamenti ricorrenti;
  • pagamenti rateizzati;
  • importi predeterminati derivanti da obblighi fiscali.
Le modalità attuative saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della convenzione con il Ministero dell’Economia per il triennio 2026-2028.

Dal modello F24 al mandato di addebito – Attualmente, il pagamento delle imposte dirette avviene tramite presentazione del modello F24, con addebito puntuale sul conto corrente indicato. Il nuovo sistema prospettato introduce invece una logica diversa:

  • il contribuente comunica il proprio IBAN;
  • autorizza l’addebito per obbligazioni future;
  • il sistema procede automaticamente al prelievo alle scadenze previste.
L’evoluzione è analoga, sotto il profilo funzionale, ai meccanismi di addebito diretto SEPA, ma integrata nell’infrastruttura fiscale. Un esempio applicativo già esistente è rappresentato dall’imposta di successione, in cui l’importo autoliquidato viene prelevato direttamente dal conto indicato.

Estensione ai controlli e alla compliance – Uno degli sviluppi più rilevanti riguarda l’estensione del meccanismo anche agli esiti dei controlli fiscali. In prospettiva, l’addebito diretto potrà essere utilizzato per:

  • somme dovute a seguito di lettere di compliance;
  • esiti di controlli automatizzati o formali;
  • altri importi determinati dall’Amministrazione finanziaria.
In tali ipotesi, una volta autorizzato l’addebito, il pagamento potrebbe avvenire automaticamente alla scadenza, riducendo l’intervento attivo del contribuente.

Impatti operativi per contribuenti e intermediari – L’introduzione dell’addebito diretto comporta effetti rilevanti sul piano operativo:

  • semplificazione degli adempimenti ripetitivi;
  • riduzione del rischio di errori materiali nella compilazione dei modelli;
  • maggiore integrazione con i sistemi informativi dell’Agenzia.
Per gli intermediari, tuttavia, cambia la natura dell’attività:
  • minore operatività nella trasmissione degli F24;
  • maggiore responsabilità nella gestione delle autorizzazioni e dei flussi;
  • necessità di monitoraggio continuo delle posizioni dei clienti.
Il presidio si sposta quindi dalla fase esecutiva alla fase di controllo e supervisione.

Digitalizzazione e intelligenza artificiale – La misura si inserisce in un più ampio processo di digitalizzazione del sistema fiscale. La convenzione MEF-Agenzia evidenzia, infatti:

  • il potenziamento della dichiarazione precompilata, con ampliamento dei dati disponibili;
  • l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per l’assistenza ai contribuenti;
  • l’impiego di tecniche avanzate (machine learning, network analysis, text mining) per i controlli e l’analisi del rischio.
L’obiettivo è quello di costruire un sistema fiscale sempre più automatizzato, in cui l’intervento umano sia limitato alle situazioni di eccezione.

Profili critici – Non mancano, tuttavia, elementi di attenzione:

  • rischio di addebiti in presenza di contestazioni non ancora definite;
  • necessità di garantire adeguati strumenti di revoca o sospensione;
  • gestione delle situazioni di incapienza del conto corrente;
  • ridefinizione dei profili di responsabilità tra contribuente e intermediario.
In particolare, l’automatismo del pagamento potrebbe comprimere i tempi di reazione del contribuente, rendendo essenziale un monitoraggio tempestivo delle comunicazioni dell’Agenzia.
 

(MF/ms)




Scade il 30 giugno il termine “lungo” per gli investimenti ai fini del tax credit 4.0

Ultima chance per fruire del credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0.

Scade infatti il 30 giugno 2026 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 “prenotati” con ordine e acconto minimo del 20% nel 2025, fermo restando il rispetto delle comunicazioni richieste.

L’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di un limite di spesa specifico, del credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 – vale a dire quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 – anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.

Si ricorda che in relazione al credito d’imposta 4.0 in esame era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne avrebbe dato comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Si rileva altresì che il credito d’imposta 4.0 è stato “sostituito” per gli investimenti effettuati dal 2026 dall’iper-ammortamento, che, a norma dell’art. 1 comma 431 della L. 199/2025, non si applica comunque agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui al citato art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Tanto premesso, ove siano state presentate la comunicazione preventiva e di acconto nei suddetti termini e sia stato comunicato il via libera da parte del GSE, per poter beneficiare del credito d’imposta per beni materiali 4.0 con ordine e acconto minimo del 20% avvenuti entro il 31 dicembre 2025, gli investimenti devono essere effettuati entro il prossimo 30 giugno; diversamente non si potrà fruire di tale agevolazione.

Quanto all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, rileverebbero le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR.

In relazione agli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel termine “lungo” del 2026), occorrerà presentare anche la comunicazione di completamento, a norma dell’art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, entro il termine del 31 luglio 2026.
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Quanto all’utilizzo del credito d’imposta 4.0, secondo l’Agenzia delle Entrate se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026 si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028 (fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata). In tal caso nel modello F24 va utilizzato il codice tributo “7077” e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi (cfr. FAQ 29 gennaio 2026).

Altro aspetto da considerare in relazione a tali beni è l’indicazione nel modello REDDITI 2026.

Le istruzioni per la compilazione del quadro RU con riferimento al codice credito “2L” richiedono infatti l’indicazione degli investimenti anche solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (entro il 31 dicembre 2025) ma effettuati successivamente, nel termine “lungo” del 30 giugno 2026. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2 (in cui indicare il credito maturato), il rigo RU140 nel modello REDDITI 2026, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.

(MF/ms)




Possibile estensione degli iper-ammortamenti ai software in cloud

Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05448, resa in Commissione Attività produttive alla Camera, sono state fornite alcune indicazioni in relazione ai nuovi iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025, ancora in attesa, allo stato attuale, dell’emanazione delle relative disposizioni attuative.

Nella domanda è stato infatti rilevato che, secondo quanto appreso da fonti di stampa, sarebbe stato firmato il decreto attuativo relativo al piano “Transizione 5.0”, destinato a sostenere gli investimenti in innovazione digitale e transizione energetica delle imprese. Ciononostante, prima che la misura diventi pienamente operativa sarebbero necessarie ancora diverse settimane, a causa di continue modifiche e rallentamenti procedurali.

Nello specifico, è stato rilevato che l’operatività del provvedimento potrebbe slittare alla prima metà di giugno 2026, nonostante le imprese attendano da mesi chiarimenti definitivi, nonché l’apertura della piattaforma telematica del GSE.

Vi sarebbe, da quanto emerso, un aggravio burocratico significativo, con l’introduzione di cinque comunicazioni obbligatorie lungo il ciclo dell’investimento, maggiori controlli ex ante ed ex post e un ampliamento del ruolo dei certificatori.

Il decreto escluderebbe, inoltre, dagli incentivi i software in cloud e i modelli “as-a-service”, oggi largamente utilizzati dalle imprese nei processi di digitalizzazione industriale.

Sul tale punto, è stato quindi osservato, nell’ambito più generale di garantire necessariamente una semplificazione degli adempimenti burocratici in capo alle imprese, nonché una piena operatività della piattaforma GSE in tempi certi e rapidi, se non si ritenga necessario rivedere l’esclusione dei software in cloud e dei modelli “as-a-service” dagli investimenti agevolabili prevedendo – quantomeno – una fase transitoria o correttivi applicativi per evitare che i continui cambiamenti normativi penalizzino gli investimenti già programmati.

A fronte di tali osservazioni, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che il decreto attuativo relativo ai nuovi iper-ammortamenti è stato sottoscritto dal MIMIT il 4 maggio 2026 e dal MEF il 7 maggio 2026 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2026.

Con riferimento alle tempistiche di apertura della piattaforma informatica per la gestione della misura, nella risposta è stato affermato che il GSE sta provvedendo all’adeguamento dei propri sistemi informativi alle modifiche introdotte dal decreto attuativo, al fine di consentire alle imprese la presentazione delle comunicazioni e l’accesso al beneficio nel più breve tempo possibile.

Per quanta riguarda l’articolazione delle comunicazioni e il ruolo dei soggetti certificatori, viene evidenziato che l’impianto procedurale risponde all’esigenza di garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull’effettiva spettanza del beneficio.

Il MIMIT predisporrà FAQ e circolari operative

Viene altresì affermato che il MIMIT è impegnato a contenere gli oneri a carico delle imprese e a fornire, mediante apposite FAQ e circolari operative, ogni utile chiarimento volto ad assicurare un’applicazione chiara e agevole della disciplina.

Infine, in merito all’esclusione, dal novero delle spese agevolabili, dei software in cloud, si è già avuto modo di evidenziare che la norma sui nuovi iper-ammortamenti non ripropone la disposizione prevista in relazione alle precedenti agevolazioni (dalla vecchia maggiorazione del 40% per i beni immateriali correlata all’iper-ammortamento, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0), in base alla quale si consideravano espressamente agevolabili “anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05448, in merito ai software fruiti in cloud e secondo modelli “as-aservice”, è stato affermato che sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell’Economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria.
 

(MF/ms)




Dichiarazioni IMU entro il 30 giugno 2026

Entro il 30 giugno 2026 occorre presentare le dichiarazioni IMU “ordinaria” (qualora dovuta) e IMU ENC (sempre da trasmettere) relative all’anno 2025.

I due modelli dichiarativi si distinguono per soggetti passivi tenuti ad adottarli e presupposti dichiarativi.

Salvo gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, tutti gli altri soggetti passivi adottano il modello dichiarativo IMU/IMPi ex DM 24 aprile 2024.

La dichiarazione IMU “ordinaria” riferita al 2025 va presentata solo se, nel corso di tale anno, il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU. Infatti, se è già stata presentata negli anni precedenti, la dichiarazione IMU/IMPi ha effetti anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegue un diverso ammontare dell’IMU.

Nelle istruzioni alla dichiarazione IMU/IMPi ex DM 24 aprile 2024 vengono elencate le fattispecie da dichiarare.

In ogni caso, il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione se l’inizio del possesso (ossia l’acquisto della proprietà, dei diritti reali di godimento o degli altri diritti di cui all’art. 1 comma 743 della L. 160/2019 che fanno sorgere la soggettività passiva IMU) o le variazioni rilevanti ai fini dell’IMU identificano circostanze già documentalmente note al Comune o dallo stesso comunque conoscibili, ad esempio tramite visura catastale (in tal senso anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 26921/2025).

Ad esempio, se l’acquisto o la cessione della proprietà sull’immobile sono avvenute in forza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il notaio provvede anche all’aggiornamento della banca dati catastale: in tal caso, pertanto, non occorre presentare la dichiarazione IMU.

La dichiarazione IMU va inoltre trasmessa ai fini dell’applicazione di determinate agevolazioni. L’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 dispone infatti che la presentazione della dichiarazione IMU è richiesta per l’esenzione degli immobili merce di cui al precedente comma 751, nonché per l’assimilazione all’abitazione principale degli alloggi sociali di cui al DM 22 aprile 2008 e dell’unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale delle Forze armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 1 comma 741 lett. c) nn. 3 e 5 della L. 160/2019).

Peraltro, le istruzioni allegate al DM 24 aprile 2024 (p. 3), richiamando la posizione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385), precisano che, al di là di una espressa previsione, “il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme”.

Quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione IMU/IMPi, questa può essere trasmessa: in forma cartacea (con consegna a mano, a mezzo posta o PEC, oppure con altre modalità di trasmissione stabilite dal Comune) oppure con modalità telematica, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98 (quest’ultima modalità è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esenzione dell’immobile occupato abusivamente da terzi ex art. 1 comma 759 lett. g-bis) della L. 160/2019).

Invece, il modello dichiarativo IMU ENC ex DM 24 aprile 2024 va adottato dagli enti non commerciali che possiedono, nel Comune destinatario della dichiarazione, almeno un immobile esente dall’IMU ai sensi della lett. g) del citato comma 759, in quanto impiegato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali ex art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (attività didattica, sportiva, ecc.).

Detti enti devono presentare, con modalità esclusivamente telematiche, la dichiarazione IMU ENC ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni (art. 1 comma 770 della L. 160/2019). La giurisprudenza di legittimità (recepita anche nelle istruzioni al modello dichiarativo) afferma che la dichiarazione IMU ENC va presentata dagli enti non commerciali a pena di decadenza dalla predetta esenzione (così, tra le altre, Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385).

Nella dichiarazione IMU ENC vanno indicati tutti gli immobili

L’ente non commerciale che possiede almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 indica nella dichiarazione IMU ENC tutti gli immobili che possiede nel Comune (destinatario della dichiarazione), e quindi: sia gli immobili esenti in quanto destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, dell’attività istituzionale (o parzialmente esenti, in quanto destinati ad utilizzo “misto” ex art. 5 del DM 200/2012), sia gli immobili esenti per altre fattispecie e gli immobili imponibili.
 

(MF/ms)




IMU 2026: scadenze, regole generali, novità normative

Si avvicinano i termini per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno d’imposta 2026.

Di seguito riepiloghiamo le scadenze principali, le modalità di calcolo, le esenzioni previste e le importanti riforme introdotte a partire da quest’anno.
 
Termini e modalità di pagamento 2026

Il pagamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate annuali:

  • acconto (o soluzione unica): entro il 16 giugno 2026;
  • saldo: entro il 16 dicembre 2026.
La prima rata, qualora il Comune non abbia ancora deliberato le nuove aliquote, si calcola applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno precedente (2025). L’eventuale conguaglio o adeguamento alle nuove tariffe comunali del 2026 avverrà esclusivamente in sede di saldo a dicembre.

Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali:

  • modello F24;
  • apposito bollettino di conto corrente postale;
  • piattaforma PagoPA o altre modalità telematiche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (se l’IMU è precompilata dal Comune).
 
Base imponibile e moltiplicatori catastali

Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati (oltre che il possesso, anche il diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie dell’immobile, concessionario in caso di concessione di aree demaniali e locatario per immobili concessi in locazione finanziaria.), aree edificabili e terreni agricoli

Per i fabbricati iscritti in Catasto, la base imponibile si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e applicando i seguenti moltiplicatori di legge:
 

Gruppo / Categoria Catastale Tipologia di immobile Moltiplicatore
 
Gruppo A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7 Abitazioni e relative pertinenze 160
Gruppo B, C/3, C/4, C/5 Uffici pubblici, laboratori artigianali 140
A/10 e D/5 Uffici privati, studi professionali, istituti di credito 80
Gruppo D (escluso D/5) Opifici, stabilimenti industriali, alberghi, teatri 65
C/1 Negozi e botteghe commerciali 55
 

Esenzioni e agevolazioni principali

Abitazione principale e pertinenze

L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria).

  • Immobili di lusso: l’esenzione non si applica se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che restano soggette a imposta.
  • Coniugi con residenze separate: a seguito della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, l’esenzione spetta a ciascun componente del nucleo familiare per l’immobile in cui ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale effettiva, a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
Riduzione per comodato d’uso (parenti di 1° grado)

La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli (linea retta di primo grado), a condizione che:

  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale del comodatario e non sia di lusso (no A/1, A/8, A/9);
  • il contratto di comodato sia regolarmente registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre alla propria abitazione principale (situata nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato).
Altre agevolazioni rilevanti
  • Affitti a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato la base imponibile IMU è ridotta al 75%.
  • Beni merce: i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice sono totalmente esenti da IMU, a patto che permanga tale destinazione e non siano locati.
  • Immobili strumentali: l’IMU relativa agli immobili strumentali all’attività d’impresa o professionale è deducibile al 100% ai fini della determinazione del reddito.
  • pensionati residenti all’estero (AIRE): l’IMU è ridotta al 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. È necessario che il proprietario sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e risieda in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
  • Immobili occupati abusivamente: è prevista l’esenzione totale dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio (art. 614, comma 2, c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata un’azione giudiziaria penale. Per beneficiare del blocco dell’imposta, il proprietario è tenuto a comunicare al Comune l’avvenuta presentazione della denuncia, così come l’eventuale cessazione dell’occupazione.
 
Le novità del 2026

A partire da quest’anno entrano in vigore importanti aggiornamenti procedurali e agevolativi volti a semplificare l’imposta e uniformare le regole sul territorio:

  • riforma del prospetto aliquote obbligatorio: diventa pienamente operativo l’obbligo per i Comuni di redigere e pubblicare le delibere delle aliquote seguendo un prospetto ministeriale standardizzato (in attuazione del D.M. 6 novembre 2025). Questo strumento ridurrà le difformità interpretative tra i diversi territori comunali;
  • ampliamento per immobili inagibili: il decreto ministeriale ha allargato le maglie per l’accesso alle riduzioni d’imposta per i fabbricati non utilizzabili per ragioni strutturali (es. gravi problemi di staticità, danni da incendi o condizioni igienico-sanitarie pericolose). Per accedere al beneficio è necessaria una perizia tecnica abilitata e un’apposita certificazione del Comune.
 
Adempimenti dichiarativi

La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo (es. cambi di utilizzo da sfitto ad abitazione principale).

Pertanto, per le variazioni intervenute nel corso del 2025, la scadenza ordinaria è fissata al 30 giugno 2026.

 
(MF/ms)



Acconto IMU entro il 16 giugno 2026

Entro il 16 giugno 2026 va versata la prima rata dell’IMU dovuta per il 2026.

Per la quasi totalità dei soggetti passivi (esclusi gli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019), valgono le seguenti regole: la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2026, applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, ossia del 2025.

La seconda rata dell’IMU per il 2026, a saldo dell’imposta determinata applicando le aliquote in vigore per quest’anno, andrà invece versata entro il 16 dicembre 2026, a conguaglio (tenendo conto di quanto già corrisposto con la prima rata, ai sensi dell’art. 1 comma 762 della L. 160/2019).

Il contribuente può scegliere di versare l’IMU complessivamente dovuta per l’intero 2026 in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2026.

In ogni caso, va verificato se il singolo Comune, con proprio regolamento, ha disposto la proroga dei termini di versamento, in presenza di “situazioni particolari” ex art. 1 comma 777 lett. b) della L. 160/2019.

Posto che la norma dispone che l’acconto IMU 2026 debba essere determinato applicando l’aliquota e la detrazione deliberate per il 2025 (rilevano a tal fine le delibere e i regolamenti pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre 2025), può capitare che, al momento del versamento della prima rata, siano già state pubblicate le aliquote adottate dal Comune per il 2026: in questo caso, il contribuente può determinare la prima rata dell’IMU per il 2026 applicando le nuove aliquote (così circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF, § 1).

Per contro, può verificarsi che il Comune non abbia pubblicato nei termini e nei modi prescritti le aliquote per il 2025. In mancanza di una delibera inserita e pubblicata nei termini, per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote ex DM 7 luglio 2023, ossia il 2025, si applicano le aliquote IMU “di base” individuate dai commi 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019.

Le aliquote IMU “di base” continueranno poi ad applicarsi sino a quando il Comune non approva una prima delibera mediante elaborazione del prospetto, secondo le modalità e i termini prescritti.

Una volta adottato il prospetto delle aliquote entro i termini e le modalità previsti, per le annualità successive, in caso di mancata adozione nei termini del prospetto, dovranno invece applicarsi le aliquote in vigore nell’anno precedenteex art. 1 comma 767 della L. 160/2019.

In deroga ai termini sopra illustrati, l’art. 1 comma 763 della L. 160/2019 prevede invece regole ad hoc per il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali che possiedono, nel Comune destinatario del versamento, almeno un immobile esente (anche parzialmente) ai sensi del precedente comma 759 lett. g), in quanto destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, della attività istituzionali elencate dall’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (attività assistenziali, sportive, didattiche, ecc.).

Tali enti devono versare l’IMU dovuta per il 2026, con riguardo a tutti gli immobili siti nel predetto Comune, in tre rate:

  • le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell’IMU complessivamente corrisposta per l’anno precedente, cioè il 2025, vanno versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno in corso;
  • la terza rata, a eventuale conguaglio dell’IMU dovuta per quest’anno (determinata sulla base delle aliquote in vigore per il 2026), andrà invece versata (se dovuta) entro il 16 giugno 2027.
Gli enti non commerciali di cui si è detto, quindi, dovranno versare entro il 16 giugno 2026:
  • la prima rata dell’IMU per il 2026, pari al 50% dell’IMU complessivamente corrisposta per il 2025;
  • la terza rata dell’IMU per il 2025 (se dovuta), a conguaglio, tenuto conto delle prime due rate già versate nel corso del 2025.
Quanto alle modalità di versamento, l’IMU può essere corrisposta con modello F24 (utilizzando i codici tributo riportati nella ris. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2020 n. 29) o tramite l’apposito bollettino postale.

I titolari di partita IVA sono tenuti a effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

In sede di versamento, l’importo da pagare va arrotondato all’unità di euro: per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro, altrimenti per eccesso.

Inoltre, salvo che sia stabilito diversamente dal Comune, il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12 euro.

Per un approfondimento sulla determinazione dell’IMU dovuta per il 2026 e le modalità di versamento, si rinvia allo Speciale Eutekne.info “IMU 2026: versamento dell’acconto e dichiarazione”.
 
(MF/ms)




Scadenze fiscali del 30 giugno: proroghe per Isa e forfettari

I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio potranno effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni.

Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Il Governo ha scelto il mezzo del Decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri per concedere la proroga chiesta nei giorni scorsi da più parti e lo ha comunicato con il consueto comunicato stampa di fine riunione.

Il decreto è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 22 maggio 2026 n. 89). Il nuovo termine per i versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 è disciplinato dall’art. 6.  

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software Il tuo ISA 2026 CPB il 13 maggio scorso, cioè oltre la data del 15 aprile fissata dall’art. 9-bis del DL 50/2017 per la messa a disposizione del contribuente degli strumenti informatici.

La L. 88/2026 di conversione del DL 38/2026 (anch’essa pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio) ha poi aggiunto all’art. 9-bis citato il comma 5-ter, secondo cui per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026 (anziché, appunto, entro il 15 aprile 2026).

ANC, ma anche Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti avevano chiesto un differimento dei versamenti, proprio a causa del minor tempo a disposizione del contribuente per l’utilizzo del software rispetto a quello inizialmente previsto.

L’Esecutivo è dunque intervenuto con il DL 89/2026 che prevede, tra l’altro, la conferma della riduzione delle accise fino al 6 giugno 2026 e un nuovo credito d’imposta.

Il provvedimento ridetermina infatti le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché sui carburanti HVO e biodiesel, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, confermando le riduzioni già applicate in precedenza: circa 5 centesimi al litro per la benzina e 10 centesimi al litro per il gasolio.

Inoltre, proroga al mese di giugno 2026 il credito d’imposta a favore dell’autotrasporto per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, con un limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni di euro già stanziati allo stesso fine dal DL 33/2026.

Viene poi introdotto un credito d’imposta, fino al 30% della spesa sostenuta, per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro, concesso nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 29 aprile 2026 in risposta alla crisi in Medio Oriente.

Cambia il silenzio assenso per i crediti d’imposta per gli autotrasportatori

Infine, è stato ridotto il termine per la formazione del silenzio assenso in materia di crediti d’imposta per gli autotrasportatori: dal 1° ottobre 2026, il nuovo termine è di 30 giorni, anziché di 60, con presentazione esclusivamente per via telematica.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2026-2027 in Gazzetta Ufficiale

Approda in G.U. n. 115 del 20 maggio 2026 – S.O. n. 20, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 maggio 2026, già diffuso la scorsa settimana, con il quale è stata approvata la metodologia ufficiale con cui l’Agenzia delle Entrate formula ai contribuenti una proposta di concordato.

Nella premessa metodologica dell’Allegato 1 al decreto in oggetto il Concordato preventivo biennale viene definito “un istituto di compliance” finalizzato “a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e a favorire l’adempimento spontaneo”.

Il decreto chiarisce che la proposta sarà costruita sulla base di diversi elementi: “andamenti economici e dei mercati, redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione”.

Innanzitutto viene rafforzata la valutazione dell’affidabilità fiscale del contribuente attraverso l’analisi degli indicatori ISA.
Tra gli elementi presi in considerazione figurano i ricavi per addetto, la durata delle scorte, i costi residuali di gestione e l’incidenza degli ammortamenti.
La metodologia, inoltre, considera la storia reddituale del contribuente, nonché il confronto con i parametri settoriali.

Il decreto disciplina anche le ipotesi di cessazione degli effetti del concordato.
L’articolo 4 stabilisce che il CPB cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato art. 19, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n.28 (e successive modificazioni), rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, la sospensione dell’attività;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività d’impresa o professionale, dandone comunicazione rispettivamente alla CCIAA e all’ordine professionale/cassa previdenza;
  • impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5%.
Sono inoltre previste riduzioni automatiche della proposta di concordato in caso di sospensione dell’attività economica dovuta a eventi straordinari. 
L’articolo 5 prevede tagli del 10%, 20% o 30% in relazione alla durata della sospensione.

La nuova metodologia conferma dunque l’impostazione già adottata nelle annualità precedenti, ma rafforza il peso degli algoritmi ISA e dell’analisi predittiva nella costruzione delle proposte fiscali.

In attesa del decreto attuativo sugli iper-ammortamenti, allo stato attuale non ancora pubblicato, nell’ambito della conversione in legge del DL 38/2026 (L. 88/2026), oltre a confermare l’eliminazione del requisito territoriale per la produzione dei beni agevolabili, è stato disciplinato l’impatto dell’agevolazione sul concordato preventivo biennale.

Nello specifico, in base all’art. 7 comma 3-bis del DL 38/2026 convertito, l’art. 16 comma 1 del DLgs. 13/2024 è stato integrato con l’inserimento della nuova lett. b-ter), così da far rientrare anche la maggiorazione relativa agli iper-ammortamenti tra i valori da non considerare ai fini della compilazione del rigo P04 del modello CPB in occasione della formulazione della proposta di concordato.

In modo simmetrico è stato integrato anche il comma 2 dell’art. 16, per aggiungere l’iper-ammortamento all’elencazione tassativa delle voci reddituali che incidono sul reddito concordato durante i periodi d’imposta in cui il CPB è efficace (ossia plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, perdite su crediti, utili e perdite derivanti dalle partecipazioni societarie e costo del lavoro incrementale).

La norma non pone vincoli in ordine all’applicabilità della disposizione rispetto ai bienni concordati.

Tuttavia, considerato che l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, le modifiche apportate dal DL 38/2026 convertito all’art. 16 del DLgs. 13/2024 avranno effetto, per i soggetti “solari”, a partire dal periodo di imposta 2026, con la presentazione del modello REDDITI 2027, fermo restando il soddisfacimento degli obblighi di comunicazione che saranno previsti nel DM attuativo di prossima emanazione.

Più in particolare, per i soggetti “solari”, non essendo contemplate limitazioni normative all’applicazione della nuova disposizione:

  • in fase di adesione al concordato, gli iper-ammortamenti rileveranno per la prima volta in fase di compilazione del modello CPB 2027/2028 (da trasmettere, eventualmente, quale allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA relativi al 2026);
  • per i soggetti che hanno attivo il CPB 2025-2026 o il CPB 2026-2027, gli iper-ammortamenti rileveranno per la prima volta nel quadro CP del modello REDDITI 2027, per la determinazione del reddito concordato per il periodo d’imposta 2026.
Quanto al requisito territoriale, l’art. 7 comma 1 del DL 27 marzo 2026 n. 38 convertito, modificando l’art. 1 comma 427 della L. 199/2025, conferma l’eliminazione, con effetto retroattivo per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 (comma 3), della disposizione che limitava il beneficio dell’iper-ammortamento ai soli acquisti di beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo.

Pertanto, gli iper-ammortamenti sono riconosciuti, sin dall’inizio, per i beni agevolati di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025 a prescindere dal luogo di produzione.

In ogni caso, è comunque richiesta la destinazione a strutture produttive situate in Italia dei beni agevolabili.

Restano tuttavia fermi i vincoli territoriali previsti in relazione agli impianti fotovoltaici, non essendo stata apportata alcuna modifica all’art. 1 comma 429 lett. b), ultima parte, della L. 199/2025, che fa ancora riferimento all’art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL 181/2023. Si tratta quindi dei:

  • moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Per tali beni resterebbero quindi ferme le specifiche caratteristiche richieste per effetto del rinvio al DLgs. 181/2023, ivi incluso il requisito territoriale della produzione in Stati membri dell’Unione europea.

Stando alle bozze circolate del DM attuativo, non sarebbero peraltro previste ulteriori modifiche in relazione ai requisiti richiesti per tali beni.

In merito alla misura dell’agevolazione, la Relazione al DL 38/2026 ha inoltre chiarito che, ai fini del calcolo dell’iper-ammortamento, i limiti dei costi previsti sono riferiti alla singola annualità e non all’arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente. Tale indicazione sarebbe confermata nella bozza circolata del DM attuativo.
 

(MF/ms)




E-commerce: dal 1 luglio dazio di tre euro sui piccoli pacchi

Con avviso del 15 maggio 2026 l’Agenzia delle Dogane segnala le importanti novità in arrivo per il settore del commercio elettronico transfrontaliero: dal 1° luglio 2026 viene infatti soppressa la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di modesto valore, cioè quelle inviate direttamente da un Paese terzo a un consumatore nell’Unione europea e con valore intrinseco non superiore a 150 euro.

 

In via temporanea, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, su tali spedizioni si applicherà un dazio doganale di 3 euro per articolo, indipendentemente dal regime IVA utilizzato: IOSS, regime speciale o IVA ordinaria (art. 2 del Regolamento UE n. 2026/3821 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026).

La misura opererà a prescindere dal tracciato dichiarativo impiegato, quindi anche per H1, H6 e H7.

Il nuovo prelievo è qualificato come diritto doganale (tipo tributo tributo A00) e in quanto tale è anche soggetto a IVA.

Contestualmente, l’ADM preannuncia l’eliminazione del codice regime aggiuntivo C07, oggi usato per attestare la franchigia doganale sulle spedizioni di modesto valore, mentre resteranno utilizzabili i codici F48 per IOSS e F49 per il regime speciale; per le operazioni assoggettate a IVA ordinaria sarà
introdotto il nuovo codice F53.

L’intervento rientra nella più ampia riforma unionale dell’e-commerce e punta a rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, contrastare fenomeni fraudolenti e ristabilire condizioni di concorrenza più equilibrate per gli operatori europei.

(MF/ms)