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Servizio CAAF 2026 – 730/IMU Assistenza fiscale ai dipendenti

Confapi Lecco e Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.

Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dai primi giorni del mese di maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso relativi a redditi e alcune spese detraibili dell’anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2026.
 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2026 consente di:

  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmetterela dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.


Di seguito elenco di quanto necessario:
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno)
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU pagata nel 2025
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2026 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
  • 730 singolo precompilato con delega         €. 25,00 (20,49 + IVA)
  • 730 congiunto precompilato con delega   €. 35,00 (28,69 + IVA)
  • 730 singolo (semplice)      €. 58,00 (47,54 + IVA)
  • 730 singolo            €. 75,00 (61,48 + IVA)
  • 730 congiunto (semplice) €. 80,00 (65,57 + IVA)
  • 730 congiunto      €.105,00 (86,07 + IVA)
IMU:
  • € 10,00 (8,20 + IVA)
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.
 
Riportiamo di seguito i riferimenti per info e appuntamenti:

Chiara Salomoni – tel.0341/282822 – associazione@confapi.lecco.it nei seguenti orari :  9.00  –  12.00 /  14.00 –  17.30.

(MS/am)

 
 




Tassa libri sociali 2026: versamento entro il prossimo 16 marzo

Entro il prossimo 16 marzo deve essere versata la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri di cui all’art. 2215 c.c. e a tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72 e art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72).

Giova ricordare che in seguito alle novità recate dalla L. 18 ottobre 2001 n. 383 sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2001 n. 92, § 2).

Come chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2025 n. 42, inoltre, la tassa deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

Quanto agli importi che le società di capitali devono versare a titolo di tassa di concessione per il 2026 entro il 16 marzo, l’importo dovuto è parametrato al capitale sociale o al fondo di dotazione ed è pari a:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2026 ed eventuali successive variazioni rileveranno sulla tassa dovuta per il 2027.

Tra le società di capitali obbligate al versamento rientrano le spa, sapa e srl, con l’esclusione delle società cooperative e delle mutue assicuratrici le quali provvedono, ove tenute, al versamento in base al numero di pagine (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.1).

Devono altresì provvedere al pagamento della tassa le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.3); le società consortili (R.M. 10 novembre 1990 n. 411461); gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. 27 maggio 1996 n. 90), i quali assolvono la tassa in modo forfetario (R.M. 23 dicembre 1996 n. 265); le cooperative edilizie per le quali l’importo dovuto si riduce ad un quarto, ossia a 16,75 euro ogni 500 pagine (art. 147 comma 2 del RD 28 aprile 1938 n. 1165).

Sono invece esonerate dal pagamento della tassa in argomento le società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 13-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 641, gli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 82 comma 10 del DLgs. 117/2017 ed i consorzi che non hanno assunto la forma societaria e quindi non sono società consortili di cui all’art. 2615-ter c.c. (R.M. 10 novembre 1990 n. 411461). Sarebbero escluse dal versamento, infine, anche le società dichiarate fallite (Trib. Udine 7 marzo 1996).

Per i soggetti diversi dalle società di capitali, invece, il versamento della tassa non ha cadenza annuale ed è pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

Al riguardo, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 42/2025 ha confermato che la tassa di concessione governativa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici, in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Per la determinazione dell’importo dovuto da tali soggetti, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).

Il versamento della tassa di concessione per l’anno di inizio attività va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali), mentre per gli anni successivi va eseguito entro il 16 marzo di ogni anno (utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno 2026).
 

(MF/ms)




Cessioni intracomunitarie: prova del trasporto nella disciplina Iva

Per le imprese italiane che effettuano cessioni intracomunitarie con trasporto a carico del cliente, la gestione fiscale dell’operazione diventa particolarmente delicata.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 65/E del 4 marzo 2026 fornisce importanti chiarimenti sulle cessioni intracomunitarie non imponibili ex art. 41, comma 1, lett. a) D.L. n. 331/1993, alla luce del nuovo regime sanzionatorio post D.Lgs. n. 87/2024.

Fattispecie analizzata
La società istante (Alfa), appartenente al gruppo (Beta):

  • produce generatori di vapore su misura,
  • destinati ad essere consegnati e installati extra-UE: il committente finale (Delta) è una società con impianto in Svizzera;
  • ma con cessione intra-UE ad un cessionario UE (società Gamma, appartenente al medesimo gruppo di Alfa)
  • riceve da Gamma alcuni componenti chiave (forgiati), ne approvvigiona altri produce/assembla i generatori nei propri stabilimenti italiani.
Tanto premesso, nell’ambito di un progetto pluriennale:
  • Alfa fattura acconti (“milestone”) a Gamma per stati avanzamento lavori (beni semilavorati);
  • con trasferimento proprietà a Gamma prima del completamento (non imponibile intra-UE ex art. 41 D.L. n. 331/1993);
  • i beni restano in Italia per ulteriori lavorazioni/assemblaggi/collaudi da Alfa (non spostabili per mole/complessità);
  • soltanto al termine Gamma spedisce i generatori finiti in Svizzera per installazione.
Si chiede quindi di chiarire il regime ai fini IVA di tali operazioni e gli eventuali aspetti sanzionatori.

Normativa di riferimento
Dal 14 giugno 2024 è entrata in vigore la riforma delle sanzioni fiscali, attuata con il D.Lgs. n. 87/2024, in attuazione della Legge delega n. 111/2023.

L’art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nel modificare l’art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha introdotto una sanzione ad hoc pari al 50% dell’IVA dovuta da applicare nei confronti di “chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427” nel caso in cui:

  • il bene sia trasportato in altro Stato membro UE dal cessionario o da terzi per suo conto
  • il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna.
Tuttavia, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguita:
  • la regolarizzazione della fattura,
  • e il versamento dell’imposta”.
I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria
L’Agenzia ricorda innanzitutto che affinché un’operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile, occorre che:
  • il cedente e l’acquirente siano entrambi operatori economici;
  • l’operazione sia onerosa;
  • sia acquisito o trasferito il diritto di proprietà o altro diritto reale;
  • i beni siano effettivamente trasferiti in altro Stato membro.
In particolare, con la risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007, è stato precisato che, “[l]’invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta” (risoluzione 15 dicembre 2008, n. 477/E).

Tanto premesso, il documento di prassi chiarisce che per le cessioni intracomunitarie con lavorazione (art. 41, comma 1, lett. a) D.L. n. 331/1993):

  • il termine dei 90 giorni, entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UEnon decorre dalla fattura/consegna proprietà,
  • decorre dalla data di consegna al vettore per il trasporto definitivo o la spedizione della merce, (comprovata da DDT, lettera di vettura internazionale CMR o equivalente), comprovando l’uscita dall’Italia.
È irrilevante, invece, la data dell’acconto o quella della fattura. Va da sé che, decorso inutilmente il predetto termine senza che sia stata acquisita la prova che il bene è giunto a destinazione, il cedente – per non incorrere nella contestazione della sanzione in parola – deve regolarizzare la fattura ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 mediante emissione della nota di debito ed il versamento della relativa imposta entro i successivi trenta giorni.
(MF/ms)
 



Saldo IVA 2025 entro lunedì 16 marzo 2026

Entro il 16 marzo 2026 i soggetti passivi IVA devono versare il saldo IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2025.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale, tenendo presente che il termine ultimo per completare la rateizzazione è fissato in data 16 dicembre 2026

Si ricorda, infatti, che per effetto dell’introduzione dell’art. 8, D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto semplificazione adempimenti tributari), che è intervenuto sull’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, è stato differito il termine finale della rateizzazione dal 30 novembre al 16 dicembre, con la conseguenza che il versamento del saldo IVA può ora essere dilazionato in massimo 10 tranches di pari importo, dal 16 marzo al 16 dicembre. 

Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera). 

Ne deriva che il pagamento del saldo IVA 2025 può essere al più rateizzato come segue: 

  1. I° rata entro il 16 marzo 2026, senza interessi; 
  1. II° rata entro il 16 aprile 2026, con interessi dello 0,33%; 
  1. III° rata entro il 18 maggio 2026, con interessi dello 0,66%; 
  1. IV° rata entro il 16 giugno 2026, con interessi dello 0,99%; 
  1. V° rata entro il 16 luglio 2026, con interessi del 1,32%; 
  1. VI° rata entro il 20 agosto 2026, con interessi del 1,65%; 
  1. VII° rata entro il 16 settembre 2026, con interessi del 1,98%; 
  1. VIII° rata entro il 16 ottobre 2026, con interessi del 2,31%; 
  1. IX° rata entro il 16 novembre 2026, con interessi del 2,64%; 
  1. X° rata entro il 16 dicembre 2026, con interessi del 2,97%. 

Resta ferma la possibilità di differire il pagamento del saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES), potendo anche sfruttare l’ulteriore differimento al 30° giorno successivo ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001. Pertanto, il versamento del saldo IVA 2025: 

  • può essere generalmente differito al 30 giugno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo
  1. in un’unica soluzione, applicando la maggiorazione dell’1,60% (0,40% × 4); oppure 
  1. rate dal 30 giugno 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 7), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%; 
  • può essere generalmente ulteriormente differito al 30 luglio 2026
  1. in un’unica soluzione, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% oppure 
  1. rate dal 30 luglio 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 6), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%. 

Si ricorda, poi, che la maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente “sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24” (risoluzione n. 73/E/2017).

Pertanto, optando per il differimento del saldo IVA 2025 pari a 10.000 euro al 30 luglio 2026 e potendo compensarlo in parte con un credito IRPEF 2025 di 2.000 euro, la maggiorazione dello 0,40% va applicata solo sull’importo di 8.160 euro (= 10.000 + 10.000 × 1,60% – 2.000). 

Il versamento del saldo IVA 2025 va effettuato mediante modello F24 riportando: 

  • il codice tributo “6099”; 
  • l’anno di riferimento “2025”; 
  • il numero della rata oggetto di versamento e il numero delle rate complessive (“0107”). 

Il codice tributo previsto per gli interessi da rateazione è il “1668”. 

L’importo dovuto va indicato: 

  • all’unità di euro, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2026, in coerenza con quanto emergente dal modello IVA 2026; 
  • al centesimo di euro, in caso di differimento o rateazione.

 
(MF/ms)




Collegamento registratori di cassa e POS

Confermando le anticipazioni fornite nelle scorse settimane, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il 5 marzo, il servizio web che consente di adempiere all’obbligo di collegamento tra i POS e i registratori telematici previsto dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015.

L’attivazione del servizio è stata segnalata dall’Agenzia stessa con un comunicato stampa.

A partire dal 5 marzo, dunque, accedendo all’area riservata nel portale Fatture e Corrispettivi e selezionando il servizio “Gestione collegamenti”, gli esercenti possono cominciare a comunicare gli abbinamenti tra i registratori telematici o Server RT e gli strumenti di pagamento elettronico (POS fisici o virtuali) già in uso al 1° gennaio, o attivati tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2026.

Per quelli attivati nel mese di febbraio, invece, occorrerà attendere il mese di aprile.

Si ricorda, infatti, che l’adempimento prevede tempistiche differenziate per la fase iniziale (cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 424470/2025).

Con riferimento ai POS per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento va effettuato entro 45 giorni dalla data di rilascio dell’apposito servizio web.

Calcolando i 45 giorni a partire dal 5 marzo, dunque, la prima scadenza è quella del 19 aprile, con slittamento al 20 aprile in quanto primo giorno non festivo successivo (si veda in tal senso il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate).

Con riferimento ai POS per i quali il contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, invece, l’abbinamento non potrà essere effettuato subito, essendo possibile:

  • a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento;
  • ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
I medesimi termini valgono per la comunicazione delle eventuali variazioni dei collegamenti già registrati.

Tali scadenze tengono conto dei tempi che occorrono all’Amministrazione finanziaria per ottenere dai prestatori dei servizi di pagamento (acquirer) le informazioni sugli strumenti utilizzati dagli operatori.

In sede di compilazione della procedura, quindi, occorre prestare attenzione al mese di riferimento della comunicazione. Ad esempio, nel comunicare i collegamenti per i POS attivi a gennaio, occorre considerare la situazione di tali strumenti e dei registratori nel mese di gennaio, anche se questa potrebbe essere diversa nel momento in cui la comunicazione viene effettuata (a marzo, infatti, il POS potrebbe essere utilizzato anche in abbinamento a un nuovo registratore).

A livello operativo, va poi segnalato che la procedura di collegamento presenta delle differenze a seconda del numero di registratori telematici di cui l’esercente è titolare.

Per chi utilizza fino a 5 registratori, il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale semplificata, che consente di visualizzare l’elenco delle matricole dei registratori e quello dei dati identificativi dei POS che risultano attivi sulla base delle informazioni trasmesse dagli acquirer.

Per gli esercenti che dispongono di oltre 5 dispositivi, il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale standard. In tal caso, trattandosi di un numero più rilevante di strumenti, sono disponibili funzioni di ricerca per individuare il registratore di riferimento e poi i POS da collegare.

Possibile il collegamento massivo

Infine, per gli esercenti che gestiscono un numero rilevante di RT e POS da collegare, è disponibile un servizio di collegamento massivo, ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di collegamento puntuale.

In quest’ultima ipotesi, l’esercente compila un file con tutti i dati dei POS e dei registratori da abbinare, sulla base di un modello predefinito scaricabile dal servizio web.

Per agevolare gli operatori, inoltre, il servizio consente di utilizzare un file precompilato con i dati dei POS di cui l’esercente risulta titolare, che può essere completato con i dati mancanti. Successivamente, tale documento verrà trasmesso tramite il servizio web, mediante una funzione di upload.

Occorre però evidenziare che la comunicazione massiva può essere utilizzata soltanto per effettuare il collegamento con gli strumenti di pagamento già presenti a sistema, sulla base delle informazioni comunicate degli operatori finanziari. Nel caso in cui, invece, sia necessario aggiungere manualmente uno o più POS, occorrerà utilizzare la procedura di collegamento puntuale.

(MF/ms)




Esclusioni dall’obbligo di comunicazione POS-RT

Le nuove regole sul collegamento tra POS e registratore telematico non si applicano a tutti i corrispettivi incassati con strumenti elettronici, ma solo a quelli per i quali esiste l’obbligo di certificazione tramite documento commerciale o tramite procedura web “Documento Commerciale on line”.

Restano fuori dal perimetro dell’obbligo:

  • i corrispettivi certificati tramite distributori automatici (vending machine);
  • i corrispettivi relativi alla cessione di carburante;
  • i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici;
  • i corrispettivi esonerati da memorizzazione elettronica e invio telematico (tabacchi e generi di monopolio, giochi, lotterie, alcuni generi a monopolio, talune vendite a distanza, ecc.), anche se incassati con POS.
In tutti questi casi, l’incasso tramite pagamento elettronico non fa sorgere di per sé l’obbligo di collegamento POS-RT, in assenza di certificazione mediante documento commerciale.

Casi misti: un solo POS per attività obbligate ed esonerate – La criticità principale, per la pratica quotidiana, riguarda gli esercenti che svolgono sia attività con obbligo di documento commerciale, sia attività esonerate, utilizzando lo stesso POS. In tale ipotesi, l’Amministrazione chiarisce che il POS deve comunque essere collegato al registratore telematico o alla procedura “Documento Commerciale on line”, perché è utilizzato anche per incassare corrispettivi che devono essere certificati. L’utilizzo del medesimo strumento di pagamento per operazioni esonerate (es. tabacchi, valori bollati, giochi) non fa venir meno l’obbligo di collegamento, che resta ancorato alla presenza di corrispettivi certificati con documento commerciale. POS dedicato ai soli corrispettivi esonerati – Diverso è il caso in cui l’esercente disponga di un POS utilizzato esclusivamente per operazioni esonerate dalla certificazione dei corrispettivi mediante documento commerciale (ad esempio, solo vendite di carburante o solo tabacchi/giochi). Per tale POS non sorge l’obbligo di collegamento con il registratore telematico, a condizione che l’esclusività di utilizzo sia dichiarata nella procedura web (“POS non collegati”) messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Una volta resa questa dichiarazione, il POS in questione non compare più tra quelli da collegare nella funzionalità, e l’operazione assume carattere irreversibile: il terminale non potrà essere successivamente impiegato, neppure in via occasionale, per incassare corrispettivi certificati con documento commerciale.

Attenzione ai comportamenti concludenti e alla facoltatività del documento commerciale – È espressamente precisato che, se il contribuente dichiara l’uso esclusivo del POS per operazioni esonerate, quel terminale non deve essere utilizzato, nemmeno saltuariamente, per incassi relativi a vendite certificate con documento commerciale. Vi è poi un ulteriore profilo delicato: l’esercente può scegliere volontariamente di emettere documento commerciale anche per corrispettivi esonerati (classico caso: tabaccaio che emette documento commerciale “N2 – operazioni non soggette” per i generi di monopolio). In questo scenario, i POS utilizzati per l’incasso elettronico di tali operazioni devono essere collegati, perché si rientra nella fattispecie dei corrispettivi memorizzati e trasmessi tramite RT o procedura web. Resta escluso dall’obbligo il caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante fattura: non essendovi RT o procedura di documento commerciale, manca lo strumento a cui collegare il POS e l’adempimento non sorge.

Esempio 1 – Tabaccheria con POS unico – Si consideri l’esercente A che gestisce una tabaccheria e utilizza un solo POS per incassare:

  • corrispettivi relativi a tabacchi, giochi, lotterie e altri generi esonerati dall’obbligo di documento commerciale;
  • corrispettivi relativi a vendite di beni soggetti a documento commerciale (ad esempio, penne, matite, articoli da regalo, caramelle).
In questo caso, nonostante la compresenza di corrispettivi esonerati, l’esercente è tenuto a registrare il collegamento tra il POS e il registratore telematico (o la procedura web) utilizzati per certificare i corrispettivi relativi alle vendite soggette a documento commerciale. Il fatto che il POS sia adoperato anche per operazioni esonerate non incide sull’obbligo: ciò che rileva è l’impiego del terminale, anche solo in parte, per incassare vendite per le quali viene emesso documento commerciale.

Esempio 2 – Distributore di carburante con due POS – L’esercente B gestisce un distributore di carburante e utilizza due POS:

  • un POS dedicato alle vendite certificate con documento commerciale (ad esempio prodotti accessori, snack, gadget, accessori per auto);
  • un POS utilizzato esclusivamente per le operazioni di rifornimento carburante, per le quali non è obbligatoria l’emissione del documento commerciale.
In tale configurazione, l’esercente è tenuto a collegare solo il POS utilizzato per le vendite certificate con documento commerciale al registratore telematico, tramite la funzionalità “Gestione collegamenti” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il POS destinato esclusivamente ai pagamenti dei rifornimenti di carburante non deve essere collegato, benché possa comparire nell’elenco degli strumenti di pagamento disponibili; l’esercente può dichiararne l’uso esclusivo per operazioni esonerate e, successivamente, il terminale non verrà più mostrato nell’elenco dei POS non collegati.

Profili di controllo e attenzione ai codici ATECO – L’Agenzia ha segnalato che gli eventuali scostamenti tra:

  • i dati delle transazioni elettroniche trasmessi dagli acquirer; e
  • i corrispettivi giornalieri per i quali risulta indicato l’incasso elettronico
saranno valutati anche alla luce del tipo di attività svolta dall’esercente e delle relative classificazioni ATECO. Diventa quindi essenziale che il contribuente verifichi, tramite il proprio “Cassetto fiscale” in area riservata, la correttezza dei codici ATECO comunicati e provveda tempestivamente ad aggiornarli, qualora non rispecchino più le attività effettivamente esercitate. Per il professionista, questo si traduce:
  • da un lato supporto nell’impostazione corretta dei collegamenti POS-RT (o nella gestione delle esclusioni e dei POS dedicati);
  • dall’altro, verifica periodica dell’allineamento tra modello organizzativo dell’impresa, codici ATECO e flussi di incassi elettronici, in un’ottica di prevenzione delle contestazioni.
In sintesi:

 

TIPOLOGIA DI VENDITE NUMERO DI POS E UTILIZZO OBBLIGO DI COLLEGAMENTO OPERAZIONI NEL PORTALE “FATTURE E CORRISPETTIVI”
Solo vendite certificate con documento commerciale 1 o più SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia delle fatture SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso delle fatture SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per l’incasso delle fatture, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite certificate con fattura 1 o più NO Nessuna.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia dei corrispettivi esonerati SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso dei corrispettivi esonerati SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi esonerati, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite esonerate dalla certificazione dei corrispettivi 1 o più NO Nessuna.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia delle vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più NO Nessuna.

(MF/ms)
 
 




Anagrafe dei rapporti finanziari: le comunicazioni per la gestione delle holding di partecipazione

Uno degli adempimenti connessi alla gestione delle holding di partecipazione riguarda le comunicazioni da inviare all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari

L’art. 10, comma 10, D.Lgs. n. 141/2010, ha espressamente incluso tra i soggetti obbligati anche le società di partecipazione non finanziaria, superando definitivamente l’impostazione che circoscriveva l’adempimento ai soli intermediari finanziari in senso stretto. La disposizione impone a tali soggetti l’effettuazione di 2 distinte tipologie di comunicazioni:  

  • una comunicazione periodica, con cadenza mensile, avente a oggetto i rapporti di natura finanziaria intrattenuti con le controparti, e; 
  • una comunicazione annuale integrativa, concernente i saldi, al 31 dicembre, di specifiche categorie di rapporti. 

L’obbligo prescinde dalla forma giuridica adottata, risultando pertanto applicabile anche alle holding costituite in forma di società di persone o di società semplice, laddove ricorrano i presupposti sostanziali richiesti dalla norma. 

La prima questione da affrontare concerne l’individuazione del momento a partire dal quale sorge l’obbligo comunicativo, diverso a seconda che la società di partecipazione non finanziaria sia qualificabile come holding “statica” oppure “dinamica”

Le prime, generalmente identificate dal codice ATECO 64.21.00 (attività delle società di partecipazione), si limitano alla detenzione di partecipazioni, senza svolgere attività ulteriori nei confronti delle partecipate. Le seconde, invece, oltre alla funzione di investimento, esercitano attività di direzione e coordinamento, forniscono servizi accentrati (amministrativi, finanziari, di pianificazione strategica) e di norma assumono come codice ATECO il 70.10.00 (attività di sedi centrali). 

La distinzione non assume rilievo meramente descrittivo, ma incide direttamente sulla decorrenza dell’obbligo di comunicazione. 

Per le holding statiche l’adempimento sorge dalla data di costituzione, in quanto l’attività tipica è intrinsecamente riconducibile alla gestione di rapporti di natura finanziaria

Per le holding dinamiche, invece, la decorrenza è ancorata all’approvazione del bilancio dal quale deve emergere la prevalenza dell’attività finanziaria esercitata, circostanza che si verifica quando le immobilizzazioni di natura finanziaria sono pari almeno al 50% dell’attivo di bilancio. 

Sotto il profilo oggettivo, l’obbligo comunicativo riguarda tutti i rapporti di natura finanziaria intrattenuti dalla holding (il cui elenco completo è contenuto nell’Allegato n. 2 al Provvedimento n. 13352/E/2016) e le operazioni extra-conto, ovvero quelle poste in essere con una controparte con la quale non sussiste un rapporto di tipo continuativo. 

Una volta identificato cosa va comunicato e da quando, il passo successivo è capire come farlo. 

Preliminarmente è necessario che la holding si accrediti al SID (Sistema di Interscambio Dati) e comunichi la propria PEC al REI (Registro Elettronico Indirizzi) entro 30 giorni dalla data di costituzione (nel caso delle holding pure) o dalla data dell’approvazione del bilancio in cui si verifica la prevalenza dell’attività finanziaria (per le holding dinamiche). 

Si ricorda che, per quanto riguarda il SID, è direttamente la società a doversi accreditare, generare il proprio ambiente di sicurezza e ottenere il certificato triennale, non potendosi avvalere di un intermediario abilitato

Il passaggio successivo riguarda il primo invio periodico che deve ricomprendere tutti i rapporti di natura finanziaria in essere. 

Successivamente, entro l’ultimo giorno di ogni mese, vanno comunicate solo le variazioni intervenute (tipicamente le aperture di nuovi rapporti o le chiusure di quelli in essere) nel mese precedente e le eventuali operazioni extra-conto. 

Sulla base dei dati inviati, annualmente la holding riceverà a mezzo PEC la fotografia di consistenza che contiene l’elenco dei rapporti finanziari in corso alla data del 30 settembre dell’anno in corso

Questo documento permette agli operatori finanziari di verificare i dati comunicati ed eventualmente inviare delle comunicazioni di rettifica. 

Oltre agli invii mensili, la normativa prevede poi una comunicazione integrativa annuale, da trasmettere entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, contenente i saldi al 31 dicembre dei rapporti di cash-pooling e delle operazioni extra-conto. 

In assenza di questa tipologia di operazioni la comunicazione integrativa non dovrà essere inviata

Sia le comunicazioni mensili che quella annuale non possono essere inviate da un intermediario, il quale potrà offrire supporto nella generazione dei file, ma questi poi dovranno essere inviati direttamente dalla holding via PEC all’indirizzo PEC: sid1@pcertagenziaentrate.it. 

Un ultimo aspetto da affrontare riguarda le sanzioni previste nel caso di mancato o errato invio delle comunicazioni. 

La violazione degli obblighi relativi all’invio delle comunicazioni mensili è punita, ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997, con una sanzione amministrativa che va da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro che può essere ridotta alla metà se la trasmissione del file corretto avviene entro 15 giorni. 

Se l’errore riguarda invece la comunicazione integrativa, le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997, e vanno da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro
 
(MF/ms)




Avvisi bonari: l’impatto dei relativi versamenti ai fini dell’emissione del DURC per le imprese appaltatrici

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 63 del 3 marzo 2026, ha fornito indicazioni ai fini del rilascio del DURF, affermando che rientrano nel calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi anche i versamenti effettuati a seguito di avviso bonario, seppur a determinate condizioni.

La questione riguarda il DURF, il documento che attesta il possesso dei requisiti per la disapplicazione degli obblighi posti a carico delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, la cui disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 17-bis del DLgs. 241/97.

In base a quanto previsto al comma 5 lett. a), le imprese comunicano al committente, allegando il relativo certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (DURF), la sussistenza cumulativa, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza di versamento, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • avere eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione; a tali fini non rilevano i piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza.

È importante, al riguardo, chiarire quali elementi possono essere ricompresi nella soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi.

In passato l’Agenzia, mediante la ris. 22 settembre 2020 n. 53, aveva chiarito che, a tali fini, vanno computati fra i versamenti anche l’IVA relativa alle operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72) o dell’inversione contabile (art. 17 del DPR 633/72), l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo (art. 73 comma 3 del DPR 633/72) e l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, i quali provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR).

Al contrario, le operazioni oggettivamente non imponibili IVA, come i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ex art. 9 del DPR 633/72, non rilevano ai fini del calcolo della soglia (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29 aprile 2025 n. 123).

Il quesito posto alla base dell’interpello n. 63/2026 prende le mosse da una richiesta effettuata da una società che, dovendo ottenere il DURF per lavorare con committenti pubblici e privati, chiedeva se potesse ricomprendere nel calcolo dei “complessivi versamenti registrati nel conto fiscale” anche i pagamenti effettuati tramite modello F24 a seguito di avvisi bonari per controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Secondo l’istante, i versamenti derivanti da avvisi bonari devono essere inclusi nel conteggio, quantomeno per la parte riferibile all’imposta, quindi al netto di sanzioni e interessi. Si tratterebbe, infatti, di somme che estinguono un debito di imposta che, anche se emerse a seguito di controlli, si riferiscono a tributi dovuti in sede di dichiarazione.

Rileva la data di effettuazione del pagamento

L’Agenzia, nel richiamare il quadro normativo e i chiarimenti già forniti con la circolare n. 1 del 12 febbraio 2020, conferma una lettura favorevole.

Nel documento viene messo in evidenza che i versamenti effettuati tramite F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 attestano la volontà del contribuente di adempiere ai propri obblighi tributari.

Di conseguenza, essi possono legittimamente concorrere nel calcolo della soglia del 10%, a condizione però che siano stati eseguiti nel triennio rilevante, ossia nel periodo compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui si riferiscono gli ultimi tre modelli dichiarativi presentati.
 
(MF/ms)




Dichiarativi 2026 online le versioni definitive

Sono state pubblicate il 27 febbraio sul sito dell’Agenzia delle Entrate le versioni definitive dei dichiarativi 2026, relativi al periodo d’imposta 2025. Si tratta, nel dettaglio, dei modelli 730, 770, REDDITI, CNM e IRAP 2026. Sono stati inoltre approvati anche 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

Numerose le novità; ad esempio, con riguardo ai modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, si segnalano:

  • l’incremento a 5.000 euro del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa che possono essere detassate, in caso di distribuzione di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi;
  • le nuove misure di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (bonus e ulteriore detrazione);
  • l’incremento della percentuale di mance a cui è applicabile la detassazione e del limite reddituale di accesso;
  • l’esenzione fiscale, fino a 5.000 euro, per le somme corrisposte ai neoassunti a tempo indeterminato in relazione a fabbricati in locazione.
In relazione agli interventi “edilizi” per i quali competono agevolazioni fiscali, inoltre, i modelli dichiarativi tengono conto del fatto che per le spese sostenute nel 2025 per i lavori che danno diritto al superbonus (di cui all’art. 119 del DL 34/2020), salvo qualche eccezione, l’aliquota della detrazione scende al 65%, così come recepiscono l’allineamento delle aliquote per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) e antisismici (c.d. “sismabonus”). Bonus casa, ecobonus e sismabonus, infatti, spettano nella misura del 36% per le spese sostenute nel 2025, che può elevarsi al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per quanto riguarda il modello REDDITI SC, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita la c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il solo 2025 e in presenza di determinate condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% (art. 1 commi 436 – 444 della L. 207/2024).

Recepite altresì le disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2025 in merito al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, all’applicazione del principio di derivazione rafforzata da parte delle micro imprese e al regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili (artt. 10 e 11 del DLgs. 192/2024). In particolare, tra le fattispecie cui si applica tale regime, nei quadri RQ e RV vengono riportate le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili.

Dal 2025, poi, la deducibilità delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC) sostenute in Italia e di quelle di rappresentanza (ovunque sostenute) deve essere vagliata alla luce degli obblighi di tracciabilità dei versamenti introdotti dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e dal DL 84/2025. Analoghi obblighi si applicano agli esercenti arti e professioni.

Ulteriori novità riguardano la liquidazione volontaria. Apposite caselle nel Frontespizio vanno a contrassegnare le liquidazioni iniziate dal 1° gennaio 2025; per queste ultime, è altresì gestito il complesso sistema di carry-back delle perdite fiscali, che consente di rideterminare con dichiarazioni integrative il reddito del periodo precedente di liquidazione.

Sono stati altresì integrati il quadro RQ, al fine di rendicontare l’affrancamento delle riserve operato sfruttando la proroga disposta dall’art. 1 commi 44-45 della L. 199/2025, e il quadro RS, con un nuovo prospetto in cui viene dichiarato il possesso della documentazione atta a consentire la disapplicazione delle sanzioni per i disallineamenti da ibridi.

Altre novità relative al quadro RF (quali gli iper-ammortamenti e le modifiche al regime di rateizzazione delle plusvalenze) riguardano, invece, i soli soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2026 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2026 (ad esempio, società interessate da un’operazione straordinaria che utilizzano il presente modello per dichiarare i redditi del periodo d’imposta che va dal 1° gennaio 2026 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell’operazione straordinaria).

Gli stessi soggetti, ricorrendone i presupposti, dichiareranno nel nuovo prospetto del quadro RS le informazioni relative alle cessioni di azioni proprie, alla deduzione di oneri connessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, operazioni per le quali l’art. 1 commi 131 e 132 della L. 199/2025 ha previsto deroghe al regime fiscale ordinario per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Infine, nel quadro RE dei modelli REDDITI SP e PF sono state recepite le modifiche alla disciplina dei rimborsi spese e del costo di acquisto della clientela, introdotte dal DLgs. 192/2024, la cui decorrenza era stata differita al periodo d’imposta 2025.
 

(MF/ms)




Rappresentanti fiscali: attivo il servizio di verifica dell’Agenzia delle Entrate

Dal 25 febbraio 2026 è attivo sul portale dell’Agenzia delle Entrate, il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali in regola per essere nominati dagli operatori non residenti – anche stabiliti in Paesi extra-UE – per adempiere gli adempimenti IVA relativi a operazioni rilevanti nel territorio italiano.

Ciò in linea con la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 13/2024 (art. 4, comma 1, lettera a)).

In particolare, il nuovo servizio consente di riscontrare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi e prestato la garanzia, laddove prevista.

L’intervento legislativo del D.Lgs. n. 13/2024, integrando l’art. 17 del Decreto IVA, ha infatti disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.

Il Mef con Decreto 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata.

I provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente:

  • per la prestazione della garanzia dell’art. 35, comma 7-quater del Decreto IVA da parte dei soggetti rappresentati;
  • per l’attestazione dei requisiti soggettivi e per la prestazione della garanzia da parte dei rappresentanti.
Sui requisiti, per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale, occorre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto Mef n. 164/1999, e presentare – come anticipato – la garanzia prevista dall’art. 17 modificato del Decreto IVA, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.

Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita IVA ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con:

  • il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
  • il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.
La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.

Se in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività è richiesta anche l’inclusione nell’archivio VIES, il soggetto non residente, non stabilito in Paesi UE/SEE, dovrà presentare – presso l’Ufficio della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante fiscale – la garanzia prevista dall’art. 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 aprile 2025, prot. n. 178713.

In sintesi, il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.
 

(MF/ms)