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Bonus 4.0: emanato il decreto con le nuove regole per l’accesso al credito per investimenti 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il 15 maggio l’atteso decreto direttoriale 15 maggio 2025, che disciplina le nuove regole per le comunicazioni richieste per l’accesso al credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali 4.0, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024.

Il nuovo meccanismo di prenotazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20%, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Il nuovo modello di comunicazione, allegato al decreto, ha un frontespizio, per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione, e una sezione per l’indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e l’importo del credito d’imposta. Con successivo decreto saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, solo in via telematica, attraverso i servizi informatici del GSE.

La procedura per la prenotazione del credito 4.0 (che ricalca quella del credito transizione 5.0) prevede la presentazione di una comunicazione preventiva, di una con conferma di acconto e di una comunicazione di completamento.

Il modello di comunicazione va trasmesso dall’impresa in via preventiva, comunque entro il 31 gennaio 2026, indicando l’ammontare complessivo degli investimenti agevolati che si intendono effettuare e il relativo credito d’imposta prenotato.

Ai fini della prenotazione delle risorse, secondo il DM, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva (quindi della prima comunicazione). Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

Il modello di comunicazione va poi trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti:

  • entro il 31 gennaio 2026, per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025;
  • entro il 31 luglio 2026, per gli investimenti ultimati al 30 giugno 2026.
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Il MIMIT invia all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito sarà utilizzabile dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano, per espressa previsione, anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese che alla data di pubblicazione del decreto (15 maggio 2025) hanno comunicato con il modello di cui all’allegato 1 al DM 24 aprile 2024, investimenti ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileverà l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM, trasmettano il nuovo modello di comunicazione preventiva (ovvero di completamento).

Le imprese dovranno comunque adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

Le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo il “vecchio” DM.

Per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata la “prenotazione”, si applicano invece le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024, essendo quindi esclusi dal nuovo meccanismo di prenotazione.

Sul punto, nel sito del MIMIT viene affermato che “per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024” risulta verificata la c.d. “prenotazione”, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024, per cui il modello va inviato:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
 

(MF/ms)




Bonus 4.0: specifica procedura entro il 14/06 per le imprese che hanno già comunicato investimenti

Il DM 15 maggio 2025, recante le modalità di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, prevede una specifica procedura per le imprese che hanno già comunicato investimenti con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024 tramite il “vecchio” modello.

È il caso, ad esempio, delle imprese che hanno già presentato la “vecchia” comunicazione preventiva in relazione a investimenti che saranno ultimati nel 2025 (senza “prenotazione” nel 2024).

In particolare, l’art. 2 comma 6 del DM 15 maggio 2025 prevede che per le imprese che al 15 maggio (data di pubblicazione del decreto) hanno comunicato con il modello di cui all’Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 investimenti ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, “a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati”.

Al riguardo, nel sito del MIMIT viene precisato che “per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024”, “ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva”.

In altri termini, le imprese che in relazione agli investimenti 2025 hanno già presentato la comunicazione preventiva o di completamento con il “vecchio” modello, al fine di mantenere l’ordine cronologico della comunicazione già trasmessa, dovranno ripresentare la comunicazione con il nuovo modello entro il 14 giugno 2025 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM), indicando il codice identificativo della precedente.

Dopo la ripresentazione della comunicazione preventiva con il nuovo modello, le imprese dovranno adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti dal medesimo DM.

La procedura con ripresentazione della comunicazione preventiva, stando anche alle indicazioni sopra richiamate riportate sul sito del MIMIT, sembrerebbe dover essere seguita, con riferimento alla specifica fattispecie di cui all’art. 2 comma 6 del DM, anche nel caso in cui sia stata già presentata anche la “vecchia” comunicazione di completamento.

Senza il rispetto della procedura, perdita della priorità acquisita

Il decreto disciplina inoltre espressamente le conseguenze nel caso in cui non venga rispettata la procedura descritta.

In particolare, le imprese che non si adeguano entro il suddetto termine del 14 giugno 2025 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM) devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo il “vecchio” DM.

Fermo restando quanto esposto, si rileva che al momento non è ancora stato emanato il decreto relativo all’operatività del nuovo modello di comunicazione.

L’art. 1 comma 3 del DM 15 maggio 2025 ha infatti previsto che con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità: online l’elenco degli ammessi

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con il provvedimento adottato il 5 maggio, ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024.

Il contributo è rivolto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali e consiste in un credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017).

Il provvedimento al suo interno contiene la lista dei beneficiari divisa in tre colonne in ognuna delle quali sono riportati:

  • codice fiscale dell’interessato,
  • denominazione del beneficiario,
  • importo potenzialmente fruibile
La corretta fruizione del credito, infatti, è condizionata alla verifica preventiva da parte degli stessi soggetti ammessi, di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Nel caso in cui in sede di registrazione dell’aiuto nel Registro nazionale aiuti (Rna), l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita.

Il credito di imposta è utilizzabile, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, unicamente in compensazione.

A tal fine, l’F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In fase di compilazione, dovrà essere indicato il codice tributo 6900 appositamente istituito dall’Agenzia con la risoluzione n. 41/2019.
 

(MF/ms)




Affrancamento straordinario per liberare le riserve in sospensione

L’articolo 14, D.Lgs. 192/2024, ha previsto la riapertura straordinaria dei termini per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, nonché delle riserve e fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024.

Si tratta delle riserve di patrimonio netto originate dalla rivalutazione fiscale di un’attività e non affrancate, ragion per cui la relativa distribuzione ai soci sarebbe destinata a generare materia imponibile.

Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta dei saldi e delle riserve presenti nel bilancio chiuso al 31.12.2023 e, di fatto, nel bilancio al 31.12.2024.

L’affrancamento consente di liberare i fondi e le riserve che così perdono lo status di fondi e riserve in sospensione d’imposta. In caso di distribuzione ai soci, le ricadute fiscali sono diverse a seconda che la società sia una società di capitali oppure una società di persone:

  • nelle società di capitali, le somme affrancate non sono assoggettate a tassazione in capo alla società, ma generano comunque materia imponibile in capo ai soci, secondo le ordinarie regole previste per i dividendi;
  • nelle società di persone, l’affrancamento esaurisce la tassazione anche in capo ai soci, pertanto è particolarmente vantaggioso.
L’affrancamento straordinario può essere effettuato per l’intero ammontare accantonato in ciascun fondo o riserva oppure anche soltanto per una parte dello stesso e comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 10%.
Si tratta della stessa aliquota generalmente prevista per l’affrancamento collegato a leggi di rivalutazione.

L’imposta sostitutiva:

  • è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (modello Redditi 2025);
  • deve essere obbligatoriamente versata in 4 rate annuali di pari importo (senza applicazione di interessi). La prima rata va versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta (salvo proroghe, quindi entro il 30.06.2025 oppure il 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%) e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (2026, 2027 e 2028).
L’affrancamento, però, si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione dell’imposta sostitutiva (quadro RQ del modello Redditi 2025).

Gli effetti dell’operazione retroagiscono alla data dell’1.01.2025. Via libera quindi all’affrancamento delle riserve distribuite prima del versamento dell’imposta sostitutiva, ma dopo il 31.12.2024. In generale, hanno interesse ad aderire le società che devono procedere nel corso del 2025 o dei prossimi anni a distribuire le riserve ai soci. Di contro, l’affrancamento è meno interessante per le società che prevedono di mantenere le riserve in azienda, anche per utilizzarle per la copertura di perdite.

Va da sé che il nuovo istituto non trova applicazione per le riserve derivanti da una rivalutazione gratuita (come quella del 2020), poiché in tal caso non si tratta di saldi in sospensione d’imposta.

Si ricorda, infine, che le modalità operative dell’affrancamento devono essere definite dal Ministero dell’economie e delle finanze, con apposito decreto che doveva essere emanato entro l’1.03.2025 (60 giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo 14, D.Lgs. 192/2024). Tuttavia, alla data di oggi il decreto non ha ancora visto la luce.
 

(MF/ms)




Software “Il tuo ISA 2025 CPB”

Con un comunicato stampa pubblicato il 2 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la disponibilità del software “Il tuo ISA 2025 CPB”, da utilizzare sia per determinare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale, sia per calcolare e accettare la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026; rispetto allo scorso anno, il software consente inoltre di creare e inviare la revoca di un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente inviata.

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio ISA, il software tiene conto dei correttivi congiunturali approvati con il DM 24 aprile 2025, anticipato sul sito del MEF e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le modifiche agli ISA applicabili al periodo di imposta 2024, approvati con il DM 18 marzo 2024 e con il DM 31 marzo 2025, si sono rese necessarie per tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

Come di consueto, i correttivi congiunturali influiscono sugli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, sulle misure di ciclo settoriale e sulla territorialità.

Con l’approvazione del DM 24 aprile 2025 e la pubblicazione del software “Il tuo ISA 2025 CPB” si completa il quadro applicativo degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024; si ricorda, in merito, che:

  • gli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024 sono stati approvati con il DM 31 marzo 2025 e con il DM 18 marzo 2024;
  • i modelli di comunicazione dei dati rilevanti per ciascun ISA sono stati approvati con il provvedimento n. 131055 del 17 marzo scorso;
  • il software per la compilazione della richiesta per l’acquisizione massiva delle “precalcolate ISA 2025”, che consente agli intermediari di predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei contribuenti per cui si richiedono le informazioni, è utilizzabile dallo scorso 30 aprile.
A differenza dello scorso anno, il software “Il tuo ISA 2025 CPB” può essere utilizzato fin da subito sia per il calcolo del punteggio ISA, sia per il calcolo del reddito concordato 2025-2026.

Si ricorda, in merito a tale aspetto, che la compilazione e presentazione del modello CPB 2025-2026 non riguarda i contribuenti che hanno accettato la proposta del fisco nel 2024, applicando il CPB per i periodi di imposta 2024 e 2025; tali soggetti dovranno in ogni caso compilare e allegare al modello REDDITI la comunicazione dati ISA, considerato che, per espressa disposizione normativa (art. 13 del DLgs. 13/2024), nei periodi oggetto di concordato i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, e alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA.

Diversamente, i soggetti interessati ad accedere al CPB per il biennio 2025-2026 sono tenuti alla presentazione sia del modello ISA, sia del modello CPB 2025-2026; a tal fine, si ricorda che da quest’anno l’adesione al CPB può essere espressa sia contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sia in forma autonoma, secondo quanto previsto dal provvedimento 24 aprile 2025.

Come ricordato dal comunicato stampa, in caso di invio in forma autonoma il contribuente potrà trasmettere il modello CPB insieme al solo frontespizio del modello REDDITI 2025, tramite lo stesso canale utilizzato per la dichiarazione annuale; il frontespizio dovrà essere compilato indicando i propri dati anagrafici, la propria firma, i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato e il codice “1” nella nuova casella “Comunicazione CPB”.

La nuova casella dovrà essere compilata, indicando il codice “2”, nel caso in cui il contribuente intenda revocare un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; in tal caso, la trasmissione del modello CPB potrà essere effettuata esclusivamente in forma autonoma.

Adesioni e revoche entro il 30 settembre

Il termine entro cui inviare, con le modalità sopra descritte, le adesioni al CPB (o le relative revoche) è attualmente fissato al prossimo 31 luglio; il DLgs. correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari
competenti in vista dell’approvazione definitiva, porterà tuttavia il termine in oggetto al 30 settembre 2025, concedendo quindi due mesi in più per effettuare la scelta

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2025-2026: approvato il modello e le modalità di invio

Il modello CPB da utilizzare per aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 può essere presentato sia congiuntamente al modello ISA, in fase di trasmissione del modello REDDITI 2025, sia in modalità autonoma; la revoca entro il 30 settembre di un’adesione al CPB manifestata con una delle citate modalità potrà tuttavia essere effettuata esclusivamente in maniera autonoma.

Sono queste le novità più rilevanti introdotte dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 195422, pubblicato nella giornata del 24 aprile.

Il modello CPB 2025-2026, approvato con il provvedimento 9 aprile 2025, deve essere utilizzato, al pari dello scorso anno, per determinare il reddito concordato e formalizzare la relativa adesione; secondo quanto indicato sia nelle relative istruzioni alla compilazione, sia nel provvedimento 24 aprile 2025, l’invio del modello può essere effettuato con due distinte modalità:

  • in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
  • in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI (a tal fine, sono stati modificati sia i modelli REDDITI, sia le relative istruzioni).
In caso di trasmissione in via autonoma, sarà necessario indicare il codice “1 – Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB”, inserita nella sezione “Tipo di dichiarazione” all’interno del frontespizio dei modelli REDDITI; in tal caso, nel frontespizio dovranno essere indicati soltanto:
  • i dati anagrafici;
  • la firma del contribuente;
  • i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato.
La compilazione della casella “Comunicazione CPB” inibisce l’inserimento di ulteriori dati nel frontespizio e la compilazione dei quadri di cui si compone il modello REDDITI.

In alternativa, è possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello REDDITI e al modello ISA, tenendo tuttavia presente che l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 deve essere formalizzata entro il 30 settembre 2025 (secondo quanto previsto dal DLgs. correttivo attualmente all’esame delle commissioni competenti di Camera e Senato).

Si rileva, in merito, che la scelta della modalità di invio del modello CPB (autonoma o congiunta) non dovrebbe influire più di tanto sulle tempistiche della campagna dichiarativa, considerato che per aderire alla proposta di CPB 2025-2026 è necessario disporre dei dati reddituali e ISA riferiti al periodo di imposta 2024, esposti nel modello REDDITI 2025; le dichiarazioni dei contribuenti che intendono aderire al CPB dovranno quindi essere pronte, o quantomeno a buon punto, per rispettare la scadenza del 30 settembre, anticipando quindi di un mese il termine di presentazione ordinario del 31 ottobre.

Il provvedimento 24 aprile 2025 introduce inoltre la possibilità di revocare, entro il 30 settembre, un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; a tal fine, dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate un modello CPB compilando esclusivamente i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”.

L’invio del modello CPB di revoca può essere effettuato solo in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, dovrà essere indicato il codice “2 – Revoca” nella citata casella “Comunicazione CPB”.

In assenza di indicazioni specifiche, questa modalità di revoca dovrebbe poter essere utilizzata sia quando l’adesione è espressa allegando il modello CPB al modello REDDITI, sia nei casi in cui il modello CPB è trasmesso autonomamente.

L’invio del modello CPB 2025-2026 congiuntamente al solo frontespizio non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione o della revoca del CPB per i periodi di imposta 2025-2026.

Il termine del 30 settembre è perentorio

La revoca del CPB 2025-2026 può essere comunicata entro il termine perentorio del 30 settembre 2025; eventuali revoche trasmesse tardivamente non avranno alcun effetto.

In merito alle modalità di invio, il provvedimento 24 aprile 2025 prevede espressamente che la revoca “può essere effettuata esclusivamente con modalità autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025”; al momento sembrerebbe quindi esclusa la possibilità di allegare il modello CPB 2025-2026 di revoca congiuntamente all’intero modello REDDITI 2025.

 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2025-2026: fissata la metodologia da utilizzare per i conteggi

È stato anticipato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il DM 28 aprile 2025 che definisce la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024. In linea con la previsione dello schema di DLgs. correttivo non sono più contemplati tra i potenziali beneficiari del CPB i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014.

Il decreto, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si aggiunge ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 172928/2025, che ha approvato il modello CPB 2025/2026, e n. 195422/2025, che ha definito le modalità di trasmissione del predetto modello e della revoca dell’adesione alla proposta.

La metodologia è analoga a quella definita per il CPB 2024-2025 dal DM 14 giugno 2024.

La proposta di reddito e del valore della produzione netta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, partendo dal reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2024, vengono previsti i seguenti passaggi:

  • la misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ISA per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità, in modo da definire una maggiore base imponibile;
  • la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d’imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
  • il confronto con valori di riferimento settoriali;
  • il criterio di formulazione della base IRAP;
  • la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell’arco dei due anni oggetto di concordato.

All’art. 4 del decreto viene confermata l’applicabilità delle circostanze eccezionali già individuate dall’art. 4 del DM 14 giugno 2024 che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.

Si tratta in particolare di:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Viene anche replicata la previsione della metodologia per il CPB 2024-2025 che consente di ridurre il reddito e il valore della produzione proposti in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 al ricorrere degli eventi sopra indicati (con l’eccezione della liquidazione e dell’affitto d’azienda). Infatti, in loro presenza viene applicata una riduzione:
  • del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari devono essersi verificati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

In sede di compilazione del modello CPB 2025-2026 la presenza degli eventi eccezionali e la loro durata sono indicati al rigo P03 con i codici da 1 a 3.
 

(MF/ms)




Consultabili da oggi le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2024

Le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025) saranno disponibili on line, in modalità consultazione, a partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025.

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa n. 20, diffuso il 24 aprile, a seguito della pubblicazione del provvedimento n. 193922 del 23 aprile, con il quale sono state stabilite le nuove modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

L’operazione “dichiarazioni precompilate” si arricchisce quest’anno di ulteriori novità.

A decorrere dal 2025, è infatti possibile delegare l’accesso alla dichiarazione precompilata anche ad altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98, diversi da dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Tale previsione trova compiuta attuazione con il citato provvedimento n. 193922/2025, il quale definisce, ai fini in esame, come “altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni”, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98:

  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria (lett. b);
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche (lett. c);
  • i CAF-imprese (lett. d);
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze o con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate emanati in attuazione della lett. e), ad esempio le associazioni e società tra professionisti, i c.d. “tributaristi”, i revisori legali e gli avvocati.
I suddetti soggetti possono però accedere solo alle dichiarazioni precompilate modelli REDDITI PF e non anche ai modelli 730 precompilati, che rimangono “appannaggio” dei CAF-dipendenti e dei dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Altre novità riguardano l’implementazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni precompilate.

Con il DM 21 gennaio 2025 è stato infatti previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte del Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE), ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico), che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente).

In relazione ai proventi derivanti dal servizio di “Scambio sul posto”, le nuove comunicazioni sono effettuate a partire dai dati relativi all’anno 2024, qualora il soggetto percettore sia una persona fisica, con debutto quindi nelle precompilate 2025.

Nelle precompilate di quest’anno confluiscono anche i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, trasmessi all’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 7 dell’Accordo Italia-Svizzera stipulato il 23 dicembre 2020, ratificato con la L. 83/2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024.

Come previsto dall’art. 19 del DLgs. 1/2024, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello REDDITI precompilato anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d’impresa, titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 2.3). Dal 2024, quindi, anche gli imprenditori e i professionisti possono consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Da quest’anno, con riferimento ai redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011) o al regime forfetario (ex L. 190/2014), l’Agenzia delle Entrate utilizza anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

Infine, un’ulteriore novità riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto da parte degli eredi. Da quest’anno possono infatti essere autorizzati ad accedere alla dichiarazione precompilata del defunto anche i tutori, amministratori di sostegno o genitori dell’erede, mentre in precedenza l’abilitazione ad operare per conto del defunto poteva avvenire solo direttamente in capo all’erede.

L’accettazione o la modifica e l’invio delle dichiarazioni precompilate potrà avvenire a partire dal 15 maggio 2025. Il termine finale è invece quello “ordinario” del:

  • 30 settembre 2025, per i modelli 730/2025;
  • 31 ottobre 2025, per i modelli REDDITI PF 2025.
 

(MF/ms)




Acconti Irpef 2025: applicazione delle nuove aliquote

Con il D.L. n. 55 del 23 aprile 2025 è stato risolto il problema relativo al calcolo degli acconti Irpef 2025 dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati privi di altri redditi, eliminando la distorsione che si era venuta a creare a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. n. 216/2023 nella sua formulazione originaria. 

Premessa

Con l’articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023 (primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche) era stata disposta, per il solo anno 2024, una variazione delle aliquote IRPEF.

La medesima disposizione aveva altresì previsto che per la determinazione degli acconti dovuti per il 2024 ed il 2025 si dovessero comunque considerare le aliquote pregresse.

Con la Legge di bilancio 2025, legge 30 dicembre 2024, n. 207, invece, le aliquote introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 sono state confermate in via definitiva. Di conseguenza, un contribuente lavoratore dipendente o pensionato, che non dichiara ulteriori redditi, si trova in una situazione di continuità IRPEF nel passaggio 2024/2025, tale da giustificare il fatto di non dover versare acconti di imposta, acconti che invece, dovendo essere calcolati per il 2025 con le aliquote 2023, stante la formulazione originaria del D.Lgs. n. 216/2023 , risultavano dovuti. Una situazione paradossale, cui ha posto rimedio il D.L. 23 aprile 2025, n. 55 in materia di “Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 94 del 23 aprile 2025. 

Il passaggio dalle “vecchie” alle “nuove” aliquote IRPEF e la problematica degli acconti

Al fine di comprendere la problematica qui oggetto di esame, è bene ricordare che con il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche era stato previsto, inizialmente per il solo anno di imposta 2024, il seguente quadro afferente agli scaglioni reddituali e relative aliquote IRPEF:
 

Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 28.000 23%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
Stante l’iniziale previsione di una variazione di aliquote applicabile solo all’anno 2024, il D.Lgs. n. 216/2023 aveva altresì previsto che gli acconti di imposta per i periodi 2024 e 2025 dovessero comunque essere calcolati sulla base delle pregresse aliquote, di seguito richiamate:
Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
La necessità di calcolare gli acconti IRPEF dovuti per il 2025 sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023, nonostante la Legge di bilancio 2025 avesse poi introdotto a regime i tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43%, ha originato una distorsione, segnalata da professionisti del settore fiscale e sindacati.

Infatti, applicando le “vecchie” aliquote, molti lavoratori dipendenti e pensionati, pur avendo diritto a un rimborso o a un’imposta netta nulla, si sarebbero trovati a dover versare un acconto basato sulle aliquote precedentemente in vigore, più elevate, con un conseguente anticipo di somme a favore dell’Erario. Tali somme sarebbero poi risultate, a conguaglio, come non dovute e quindi a credito del contribuente; tale credito, tuttavia, sarebbe stato recuperabile solo in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2026 con riferimento all’anno di imposta 2025. 

Le modifiche apportate alla norma dal D.L. n. 55/2025

Al fine di risolvere la problematica su esposta, con il D.L. n. 55/2025 è stato modificato l’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ovvero proprio il passaggio relativo alla determinazione degli acconti, sostituendo le parole: «i periodi d’imposta 2024 e 2025» con «il periodo d’imposta 2024». 

Ciò si traduce nel fatto che l’acconto IRPEF dovuto per l’anno di imposta 2025 dovrà essere calcolato sulla base dei tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43% introdotti a regime, e non più sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023 (quattro scaglioni).

È stato così risolto il rilevato difetto di coordinamento normativo, in ragione del quale addirittura i contribuenti aventi solo redditi di lavoro dipendente o pensione rientranti nell’attuale no tax area, pari a 8.500 euro per entrambe le categorie reddituali, si trovavano nella condizione di essere chiamati a versare acconto imposte per il 2025 per un mero “gioco di aliquote”.

Peraltro, la modifica apportata alla norma non solo giova ai contribuenti cui sopra, ma effettivamente semplifica la gestione degli acconti di imposta per tutte le tipologie di contribuenti.

Infatti, prima della modifica operata dal D.L.n. 55/2025, al fine di determinare gli acconti dovuti da qualsiasi soggetto IRPEF, sarebbe stato necessario ricalcolare l’imposta teorica con applicazione delle aliquote 2023, mentre grazie alla modifica apportata si potranno considerare le risultanze emergenti sulla base delle aliquote 2024, applicabili nella dichiarazione dei redditi 2025 anno di imposta 2024 in via di predisposizione, aliquote che ugualmente saranno applicabili all’anno di imposta 2025.

(MF/ms)




Valute estere: marzo 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Marzo 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 144,475
Peso Argentino 1153,1804
Dollaro Australiano 1,7158
Real Brasiliano 6,2368
Dollaro Canadese 1,5518
Corona Ceca 25,0012
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8353
Corona Danese 7,4597
Yen Giapponese 161,1667
Rupia Indiana 93,4985
Corona Norvegese 11,5472
Dollaro Neozelandese 1,8879
Zloty Polacco 4,182
Sterlina Gran Bretagna 0,83703
Nuovo Leu Rumeno 4,9768
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0807
Rand (Sud Africa) 19,7403
Corona Svedese 10,9675
Franco Svizzero 0,9548
Dinaro Tunisino 3,3517
Hryvnia Ucraina 44,8346
Forint Ungherese 399,8052
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.