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Redazione e pubblicazione di bilanci anche per SNC e SAS

Obbligo di redigere il bilancio e pubblicarlo presso il Registro Imprese anche per tutte le società di persone di tipo commerciale. Tale obbligo andrà regolamentato dagli Stati membri entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva e reso cogente entro 30 mesi.

È il principale effetto che andrà a realizzarsi a seguito dell’approvazione della direttiva recante “Modifica delle direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”.

La direttiva, sottoposta a procedura di rettifica ex art. 241 del regolamento del Parlamento europeo, mira a migliorare la trasparenza e la fiducia nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le società e agevolare l’espansione transfrontaliera per le PMI, il che a sua volta determinerà una maggiore integrazione e digitalizzazione del mercato unico.

Al fine di conseguire tali obiettivi la direttiva:

  • aumenterà la quantità di dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese e/o nel BRIS e ne migliorerà l’affidabilità;
  • consentirà l’utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell’ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere.

Di estremo interesse risulta quanto previsto per le società di persone esercenti attività commerciali (sono quindi escluse le società semplici) per le quali si legge nei considerando: “Al fine di tutelare gli interessi dei terzi e rafforzare la fiducia nelle transazioni commerciali con diversi tipi di società nel mercato unico, è importante migliorare la trasparenza e agevolare l’accesso su base transfrontaliera alle informazioni sulle cosiddette «società commerciali di persone» […]. A tal fine, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base sulle «società commerciali di persone». Gli obblighi di pubblicità per le società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone”.

Inoltre, si prosegue nei considerando, è “opportuno che le informazioni sulle «società commerciali di persone» siano accessibili anche a livello dell’Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri, analogamente a quanto avviene per le società di capitali, con determinate informazioni rese disponibili gratuitamente, e che siano identificate inequivocabilmente mediante l’identificativo unico europeo («EUID»)”.

La direttiva prevede poi che, per l’Italia, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice pubblichino le seguenti informazioni sulla società:

  • la denominazione;
  • la forma giuridica;
  • la sede sociale e lo Stato membro in cui la società è registrata;
  • l’eventuale modifica della sede sociale;
  • il numero di registrazione;
  • l’importo totale dei conferimenti dei soci (partner);
  • l’atto costitutivo e lo statuto – se quest’ultimo forma oggetto di atto separato – se tali documenti sono richiesti dal diritto nazionale;
  • le modifiche degli atti di cui al punto precedente, compresa l’eventuale proroga della società;
  • dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell’atto modificato nella sua versione aggiornata;
  • le generalità dei soci autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con i terzi e nei procedimenti giudiziari e le informazioni che precisino se essi possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente;
  • le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti;
  • documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 86/635/Cee, 91/674/Cee e 2013/34/Ue (direttive sui conti annuali e bilanci di banche, assicurazioni e talune tipologie di imprese, anche piccole);
  • lo scioglimento della società;
  • la sentenza che dichiara la nullità della società;
  • le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
  • l’eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal Registro negli Stati membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici;
  • la sede dell’amministrazione centrale della società nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale;
  • il centro di attività principale della società nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale.

In definitiva, a tutte le società di persone sarà richiesta un’assoluta trasparenza, del tutto simile a quella delle società di capitali, con particolare riferimento al bilancio. Da valutare se ci sarà uno spazio per non imporre la pubblicazione di alcune informazioni alle micro imprese.

(MF/ms)




Nuova Sabatini: termini e modalità di presentazione delle domande

Pubblicata la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, in tema di Nuova Sabatini.

Si ricorda che l’evoluzione normativa a oggi prevede:
 

Evoluzione normativa
Rif. normativo Descrizione
art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98
  • ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33
  • è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a.
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno, n 58
  • ha previsto il riconoscimento dei contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento
art. 39, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120
  • ha disposto l’innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020) dell’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00
Decreto del MISE, di concerto con il MEF, 22 aprile 2022, pubblicato nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2022
  • ha definito la disciplina della misura agevolativa per l’acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall’art. 2 del D.L. n. 69/2013, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 3/2015
circolare della Direzione Generale MIMIT 6 dicembre 2022, n. 410823
  • Le modalità di attuazione del Decreto 22 aprile 2022 sono state definite con la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni
Decreto 19 gennaio 2024, n. 43  del MIMIT, di concerto con il MEF, pubblicato nella G.U. n. 80, del 5 aprile 2024
  • ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso delle PMI al contributo di cui al D.L. n. 34/2019

Ora la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 integra e modifica la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

La circolare definisce, in particolare:

  • le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale,
  • nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
  •  
    • 5% per le micro e piccole imprese;
    • 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.
 
(MF/ms)




Riforma sanzioni amministrative e tributarie: dall’1 settembre 2024 ravvedimento meno oneroso

Il DLgs. 87/2024 ha apportato una significativa riforma delle sanzioni amministrative tributarie rendendo, nel complesso, le sanzioni stesse meno onerose. Quanto esposto ha ovviamente riflesso sul versante del ravvedimento operoso.

Bisogna in primo luogo rammentare che ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 87/2024, le novità operano per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Pertanto, se, ad esempio nel 2025, il contribuente intende ravvedere una violazione commessa nel modello REDDITI 2023 (si pensi alla classica mancata dichiarazione di ricavi o compensi, o alla deduzione di costi non inerenti), dovrà tenere conto della vecchia normativa non solo ai fini delle sanzioni ma anche per quanto riguarda il ravvedimento operoso.

Il DLgs. 87/2024 ha, infatti, modificato il ravvedimento operoso ma le relative novità operano anch’esse per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.

Bisogna quindi prestare particolare attenzione nel momento in cui si intenderà procedere con il ravvedimento, dovendosi distinguere lo scenario ante e post 1° settembre 2024.

Ipotizziamo che un contribuente abbia commesso una dichiarazione infedele nel modello REDDITI 2021 (relativo all’anno 2020) e che intenda ravvedersi entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2024 (relativo all’anno 2023).

Occorrerà, oltre alla dichiarazione integrativa, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte a 1/6:

  • per quanto riguarda la disciplina sostanziale, la dichiarazione infedele soggiace ancora al minimo del 90% (art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024);
  • per quanto riguarda il ravvedimento, si tratta di rimozione della violazione oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione medesima è stata commessa, per cui la riduzione della sanzione sarebbe a 1/6 del minimo quand’anche il ravvedimento avvenisse dopo il termine di presentazione del modello REDDITI 2024, sempre che intervenga entro i termini di decadenza e prima dell’accertamento (art. 13 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97 ante DLgs. 87/2024).

Trattandosi di violazione commessa nello scenario ante DLgs. 87/2024:

  • per quanto riguarda la dichiarazione infedele, non opera il minimo di sanzione del 70% né l’ulteriore riduzione della sanzione derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa prima del controllo fiscale (art. 1 commi 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 post DLgs. 87/2024);
  • per quanto riguarda il ravvedimento, non opera ancora la più favorevole riduzione a 1/7 prevista ogniqualvolta il ravvedimento avvenga oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa (art. 13 comma 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97 post DLgs. 87/2024).

Attenzione alla corretta riduzione da ravvedimento

Il DLgs. 87/2024 ha infatti eliminato la riduzione “intermedia” a 1/7 per le violazioni sanate entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Se si sfora il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa la riduzione sarà sempre a 1/7 del minimo, essendo venuta meno, a questi fini, la riduzione a 1/6 del minimo (operante, nel sistema precedente, per il ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa).

Ove, per errore, il contribuente dell’esempio esposto applicasse la riduzione da ravvedimento sul minimo del 70% o applicasse la più favorevole riduzione da ravvedimento a 1/7 del minimo (in luogo di quella a 1/6), potrebbe vedersi disconosciuto il ravvedimento.

Prendendo l’esempio della dichiarazione infedele, le novità operano per le violazioni commesse dal modello REDDITI 2024 in poi.
 
 
 
 
 

Violazioni commesse
sino al 31 agosto 2024
Violazioni commesse
dal 1° settembre 2024
Riduzione sanzioni Ambito applicativo
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione (invariato) 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato) 1/9 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (invariato) 1/8 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione 1/6 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise
Ravvedimento dopo il PVC 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e
accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (invariato) 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione

(MF/ms)
 
 




Credito imposta “R&S&I”: certificazione delle attività efficace dopo i controlli del Mimit

Con la pubblicazione delle Linee guida integrative per la corretta applicazione dei crediti d’imposta R&S&I, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha chiuso il cerchio intorno alla procedura di certificazione, che è diventata finalmente operativa a due anni di distanza dalla sua introduzione a opera dell’art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022.

In realtà, manca ancora all’appello il decreto direttoriale sullo scambio di informazioni tra il Ministero e l’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 4 comma 5 del DPCM 15 settembre 2023, che avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 17 febbraio.

Si tratta, comunque, di un decreto che non incide direttamente sull’attività di certificazione, per cui il MIMIT, con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, ha dato il via libera al caricamento delle certificazioni già predisposte sul portale dedicato a partire dallo scorso 8 luglio.

Si ricorda che la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti e sotto-progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e di ideazione estetica ai fini dell’ammissibilità ai relativi crediti d’imposta (cfr. art. 1 commi 198-208 della L. 160/2019 e art. 3 del DL 145/2013).

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe quindi astenersi dal contestare la qualificazione delle attività R&S&I una volta “certificate”, ovviamente a condizione che vi sia corrispondenza con quelle effettivamente realizzate dall’impresa.

A ogni modo, come espressamente previsto dall’art. 23 comma 4 del DL 73/2022, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, sono considerati nulli.

Rimane inteso che la certificazione vincola l’Agenzia delle Entrate solo in relazione alla qualificazione delle attività R&S&I, mentre restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria su profili diversi, come l’individuazione e la quantificazione delle spese ammissibili all’agevolazione.

Si ricorda che per attivare la procedura di certificazione le imprese interessate devono inoltrare un’apposita richiesta al MIMIT, tramite procedura informatica, secondo le modalità definite dall’art. 7 del DM 21 febbraio 2024.

È necessario indicare il certificatore, selezionato tra i soggetti iscritti nell’apposito Albo, nonché comunicare l’accettazione dell’incarico.

L’impresa richiedente deve inoltre versare 252 euro, a titolo di diritti di segreteria, per ogni certificazione richiesta.

In base a quanto disposto dall’art. 3 comma 1 del DPCM 15 settembre 2023, la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano già state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

La certificazione deve contenere le informazioni e gli elementi indicati dall’art. 3 del DPCM 15 settembre 2023, nonché tenere conto delle indicazioni fornite dal Ministero con le Linee guida integrative, pubblicate con DM 4 luglio 2024.

Per agevolare l’attività dei certificatori e i successivi controlli, il MIMIT ha anche predisposto i modelli di certificazione, pubblicati con DM 5 giugno 2024 e consultabili dai certificatori tramite la piattaforma informatica.

Una copia della certificazione predisposta deve essere poi inviata dal certificatore al Ministero, sempre tramite il portale dedicato, entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa.

È opportuno che l’impresa richiedente verifichi il corretto assolvimento di tale adempimento da parte del certificatore: dalla data di ricezione della certificazione iniziano infatti a decorrere i termini per l’espletamento dei controlli da parte del MIMIT, da cui dipende l’efficacia della certificazione (cfr. art. 4 del DPCM 15 settembre 2023).

Se il Ministero, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della certificazione, non avvia i controlli, richiedendo l’invio di documentazione integrativa, gli effetti della certificazione si producono decorso tale termine.

Al contrario, se il Ministero avvia i controlli, la conclusione dell’iter può richiedere altri 90 giorni, considerando il tempo a disposizione del certificatore per inviare la documentazione integrativa richiesta (15 giorni eventualmente prorogabili di 15 giorni, per un massimo di 30 giorni) e gli ulteriori 60 giorni previsti per la comunicazione dell’eventuale esito negativo da parte del Ministero (cfr. art. 4 comma 3 del DPCM 15 settembre 2023).
 

(MF/ms)




Agenzia delle Entrate: in arrivo le comunicazioni sulle anomalie nelle dichiarazioni Iva 2021

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con il provvedimento n. 29534 pubblicato il 15 luglio, che alcuni soggetti passivi riceveranno le comunicazioni relative ad anomalie riscontrate fra i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2021 e quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche, corrispettivi telematici) e dell’art. 1 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).

L’Amministrazione finanziaria fa sapere che le lettere saranno recapitate al domicilio digitale del contribuente e verranno rese disponibili anche nel suo “Cassetto fiscale” o nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Tra le informazioni messe a disposizione del soggetto passivo e della Guardia di Finanza, si segnalano, in particolare:

  • i dati dichiarati nel modello IVA riferito al periodo d’imposta 2021, relativi alle operazioni attive imponibili e a quelle passive con applicazione del reverse charge;
  • la somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi la medesima natura (attive imponibili e passive soggette a inversione contabile);
  • l’ammontare di tali operazioni che non risultano dalla dichiarazione annuale;
  • i dati identificativi dei clienti e l’ammontare delle relative operazioni imponibili;
  • i dati identificativi dei fornitori e l’ammontare delle relative operazioni passive in regime di reverse charge.
Il soggetto passivo (anche per il tramite di un intermediario incaricato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98) ha comunque la possibilità di richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

È altresì possibile la regolarizzazione degli errori o delle omissioni mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
 

(MF/ms)




Credito imposta 4.0: sintesi utilizzo

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni “Industria 4.0” ex Legge n. 178/2020 l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha introdotto la necessità di inviare due comunicazioniuna preventiva e una consuntiva a completamento dell’investimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In estrema sintesi, l’agevolazione in argomento compete secondo le percentuali riportate di seguito:

 

Investimenti
 
Credito d’imposta Legge n. 178/2020
 
Beni materiali “4.0” – Allegato A alla L. n. 232/2016 Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o 31 dicembre 2022), credito d’imposta nella misura del:

  • 50% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Investimenti dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), credito d’imposta nella misura del:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni;
  • 5% per investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10 , del D.L. n. 4/2022).
Beni immateriali “4.0” – Allegato B alla L. n. 232/2016 Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (o 30 giugno 2024), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • 20% del costo (50% solo per gli investimenti 2022 o termine “lungo” del 30 giugno 2023);
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Investimenti dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (o 30 giugno 2025), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 15% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Investimenti dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 10% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Al riguardo, l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 prevede che per gli investimenti “che si intendono effettuare” a decorrere dal 30 marzo 2024, occorre presentare:
  • una comunicazione preventiva nella quale vanno indicati gli “investimenti programmati” da tale data;
  • una comunicazione consuntiva all’atto del completamento dell’investimento.
per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 29 marzo 2024 e per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:
  • è necessario presentare una comunicazione consuntiva (ex post) a completamento degli investimenti.
Con riferimento agli investimenti 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è quindi subordinata alla comunicazione consuntiva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 25/E/2024  ha specificato che “le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta …, indicando i codici tributo menzionati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa”.

Effettuazione investimento
 
Compensazione
 
Entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per i beni immateriali 4.0) con prenotazione entro il 31 dicembre 2022
 
Esclusi nuovi obblighi comunicazione
1 gennaio 2023 – 29 marzo 2024
 
Compensazione con cod. trib. R.M. 19/E/2024 e anno di riferimento 2023-2024, previo invio della comunicazione consuntiva
 

 

(MF/ms)




Istat giugno 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 6,8 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,6 % e + 5,1 %.
 
(MP/ms)



Cambiavalute giugno 2024

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di giugno 2024 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 144,7763
Peso Argentino 971,6491
Dollaro Australiano 1,6206
Real Brasiliano 5,7884
Dollaro Canadese 1,475
Corona Ceca 24,7788
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8051
Corona Danese 7,4592
Yen Giapponese 169,813
Rupia Indiana 89,8106
Corona Norvegese 11,4178
Dollaro Neozelandese 1,7539
Zloty Polacco 4,3209
Sterlina Gran Bretagna 0,84643
Nuovo Leu Rumeno 4,9767
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0759
Rand (Sud Africa) 19,8144
Corona Svedese 11,2851
Franco Svizzero 0,9616
Dinaro Tunisino 3,3672
Hryvnia Ucraina 43,5407
Forint Ungherese 394,763
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)




Fatture superbonus: chiarimenti sull’esposizione dello sconto

In caso di errori nelle fatture trasmesse a dicembre 2023 che non sono state ritrasmesse allo SdI entro i termini stabiliti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 (entro 12 giorni), nonostante si provveda a sanare la violazione aderendo all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, non è possibile retrodatare l’efficacia delle fatture al dicembre 2023.

È quanto viene sostanzialmente chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 146 del 9 luglio 2024.

Il caso esaminato dalla risposta riguarda una fattura emessa il 29 dicembre 2023 con sconto “integrale” (in quanto spettava il superbonus nella misura del 110%) che era stato ridotto dall’imponibile, anziché, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, § 3.1, dall’importo totale della fattura. L’Agenzia ricorda infatti che “nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti»”.

Ad esempio, per lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire del superbonus nella misura del 110% (che poteva competere in taluni casi in relazione alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2023), la fattura deve indicare:

  • l’imponibile di 50.000 euro;
  • l’IVA del 10% pari a 5.000 euro;
  • il totale fattura di 55.000 euro;
  • lo sconto praticato ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, pari a 55.000 euro;
  • netto da pagare zero.
Nel caso di specie, le “successive note di debito (rectius fatture) prodotte per «rettificare» le fatture errate datate 29 dicembre 2023 sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, «emesse» il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto).

A ciò si aggiunga che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti fatture errate salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto sicché le prime non sembrano essere state «stornate» con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme”.

Nel caso considerato, quindi, secondo la risposta a interpello n. 146/2024, per la fattura di dicembre 2023 con errori nell’importo dell’IVA (in quanto lo sconto sul corrispettivo è stato erroneamente sottratto all’imponibile) ritrasmessa oltre i termini (oltre quindi 12 giorni) con analoghe fatture, “sebbene con l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%”.

Alle fatture corrette e ritrasmesse allo SdI nel corso del 2024, quindi, sarà applicabile il superbonus nella misura prevista per il 2024 (70%).

(MF/ms)




Credito imposta 4.0: chiarimenti sulla fruizione del beneficio

La procedura per l’invio delle comunicazioni ai fini della fruizione dei crediti d’imposta 4.0 è ormai pienamente operativa, ma un aspetto non ancora del tutto chiaro, che ha sollevato alcuni dubbi, riguarda i beni prenotati nel 2022 ed effettuati e interconnessi nel 2023 e, in particolare, l’anno da indicare nel modello F24 per l’utilizzo del relativo beneficio fiscale.

L’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto i nuovi obblighi di comunicazione ai fini della fruizione del bonus investimenti 4.0, in merito all’ambito applicativo delle nuove disposizioni fa espresso riferimento ai “crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter” della L. 178/2020.

Il medesimo riferimento è previsto al comma 3, il quale stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Stando al tenore letterale della norma, si ritiene siano esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione gli investimenti effettuati nella fattispecie in esame (prenotazione nel 2022 ed effettuazione con interconnessione nel 2023), rientrando nell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020.

Tale orientamento risulta avvalorato anche dalla FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2024, la quale ha fornito specifiche indicazioni per la compilazione del modello F24 a seguito della sospensione temporanea delle compensazioni previste con la ris. 12 aprile 2024 n. 19.

In particolare, con riguardo all’art. 1 commi 1056 e 1057 della L. 178/2020, è stato affermato che, “se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale” (a differenza di quanto era stato indicato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 3/2021 istitutiva dei codici tributo, secondo la quale doveva essere valorizzato l’anno di interconnessione).

La citata FAQ riporta quindi il seguente esempio: “per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento 2022”.

Tale indicazione non sembra superata dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 15 maggio 2024 n. 25, la quale, consentendo la ripresa delle compensazioni per i codici tributo sospesi, ha affermato che, “fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come «anno di riferimento» – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”.

In altri termini, per le imprese che hanno inviato la comunicazione, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di completamento dell’investimento come riportato nella comunicazione stessa.

Nessuna indicazione specifica viene invece fornita per i crediti esclusi dalla comunicazione, per i quali dovrebbero continuare a trovare applicazione le indicazioni fornite nella FAQ del 16 aprile 2024.

Pertanto, considerando che, come sopra esposto, i crediti relativi a beni prenotati nel 2022 effettuati e interconnessi nel 2023 non sarebbero oggetto degli obblighi di comunicazione, si ritiene che in tal caso nel modello F24 possa essere indicato, sulla scorta di quanto affermato dalla citata FAQ, l’anno di inizio dell’investimento.

Quanto all’individuazione dell’inizio dell’investimento, il GSE, con comunicato del 14 maggio, ha tra l’altro chiarito che, con riferimento al “Periodo di realizzazione degli investimenti”, la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili.

Di conseguenza, nel caso di specie, dovrebbe essere possibile utilizzare direttamente in compensazione il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, senza necessità di presentare alcuna comunicazione ex art. 6 del DL 39/2024, utilizzando nel modello F24 il codice tributo “6936” e indicando quale anno di riferimento il 2022 (anno in cui è avvenuto l’ordine ai fini della prenotazione).

Tale indicazione si ritiene applicabile anche nel caso di utilizzo di quote residue di tale credito d’imposta.
 

(MF/ms)