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Riforma fiscale: per il 2024 aliquote IRPEF ridotte a tre

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 dicembre, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo alla riforma dell’IRPEF, in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111).

In relazione all’obiettivo di graduale riduzione dell’imposta e di perseguimento dell’equità orizzontale, posto dall’art. 5 comma 1 della citata L. 111/2023, l’art. 1 comma 1 del DLgs. prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Vengono pertanto accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo attualmente previsti: ai sensi dell’art. 11 del TUIR, infatti, si applica un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 15.000 euro e pari al 25% per il reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro.

L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, con un risparmio massimo di 260 euro.

Il medesimo importo di 260 euro è previsto nel DLgs. come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 in relazione a taluni oneri per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

In particolare, ai sensi dell’art. 2 del DLgs., è prevista la diminuzione di 260 euro dell’importo totale delle detrazioni spettanti per i seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del DL 149/2013);
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119 comma 4 del DL 34/2020).
Si specifica che, rispetto al testo trasmesso alle Camere competenti per i relativi pareri, sono stati tolti dall’elenco di cui al suddetto art. 2 del DLgs. le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (art. 15 comma 1.1 del TUIR) e degli enti del Terzo settore (art. 83 comma 1 del DLgs. 117/2017).

La modifica è stata introdotta per garantire il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono di tali erogazioni liberali.

Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs sono tutti gli oneri previsti dalle norme vigenti, escluse le spese sanitarie, che beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda del 19%, ad esempio:

  • gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;
  • le spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica;
  • le spese funebri.
Come specificato al comma 2 dell’art. 2 del DLgs., ai fini dell’applicazione della diminuzione di 260 euro, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all’art. 10 comma 3-bis del TUIR.

Un’altra modifica applicabile per il periodo d’imposta 2024 è prevista in relazione alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs., in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l’importo di tali detrazioni è pari a 1.955 euro, rispetto all’importo di 1.880 euro attualmente previsto.

In questo modo, la detrazione è la medesima prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”).

In conseguenza a tale modifica, si prevede altresì che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all’art. 1 comma 1 del DL 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Le nuove disposizioni non si applicano per gli acconti 2024 e 2025

Il comma 4 dell’art. 1 del DLgs. prevede infine che, nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si debba assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1, vale a dire la riduzione delle aliquote da quattro a tre e l’innalzamento delle detrazioni di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

(MF/ms)




Fringe benefit 2024: pubblicate le tabelle Aci dei costi km

Sono state pubblicate in G.U. le tabelle ACI 2024 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.

Tale percentuale è:

  • pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO3 inferiori a 60g/km;
  • pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

 

EMISSIONI DI CO2
 
% CALCOLO FRINGE BENEFIT
Fino a 60 g/km 25%
Da 60 g/km fino a 160 g/km 30%
Da 160 g/km fino a 190 g/km 50%
Oltre i 190 g/km 60%

Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre e vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate; devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l’anno successivo.

Le tabelle pubblicate il 22 dicembre 2023, quindi, sono valide per il 2024 e sono suddivise in:

  • autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;
  • autovetture fuori produzione, anch’esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in);
  • motoveicoli;
  • autocaravan.

Per l’auto in uso promiscuo, per l’impresa la deducibilità è al 70% senza tetto massimo deducibilità (no limite € 18.075,99)
Il  FB per il dipendente = 30% x  15.000 km x costo Km ACI – riaddebito costi (al lordo IVA).

 
Si consideri l’utilizzo promiscuo di una Golf VIII 2020 1.5 TSI 130 CV (emissioni 110 g/Km), alimentata a benzina.
L’importo trattenuto al dipendente è pari a €1.200 euro (€ 100 al mese).
Il fringe benefit annuale 2024 è pari a euro 2.502,45 – quindi il 30% * (0,5561 x 15.000 Km), al netto dell’importo trattenuto (1.200,00 euro) =2.502,45-1.200,00 = fringe benefit tassato è 1.302,45 euro.

(MF/ms) 
 




Forfetari: dall’1 gennaio 2024 stop alla fatturazione cartacea

Dal 1° gennaio 2024 saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica via SdI i soggetti passivi aderenti ai regimi di franchigia che sino al 31 dicembre ne sono esonerati.

A oggi, se non interverrà una proroga del divieto di emissione della e-fattura (più che probabile, considerato quanto accaduto negli ultimi anni), l’adempimento potrebbe riguardare anche gli operatori che effettuano prestazioni sanitarie B2C.

Per i primi l’obbligo “scatterà” in virtù delle disposizioni di cui all’art. 18 del DL 36/2022. In particolare, saranno tenuti all’emissione delle e-fatture in formato XML mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

  • hanno aderito al “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011),
  • adottano il regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014),
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/1991
    e che, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro (coloro che avevano oltrepassato tale soglia erano già soggetti all’obbligo dal 1° luglio 2022).
È appena il caso di ricordare che con la decisione 13 dicembre 2021 n. 2251, il Consiglio Ue ha prorogato per il triennio 2022-2024 la deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, estendendo l’obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.

Conferma del fatto che non ci saranno sorprese o rinvii “dell’ultima ora” può trarsi anche da un ulteriore “indizio”: nel DLgs. “Adempimenti”, attuativo della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023) è prevista l’eliminazione della Certificazione Unica, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per i compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario e il regime di vantaggio, in ragione della piena operatività dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Al fine della predisposizione della e-fattura, oltre ai software presenti sul mercato, è disponibile un servizio offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, che permette di generare e trasmettere i file XML mediante SdI. Inoltre, in considerazione del fatto che l’art. 39 del DPR 633/72 sancisce che le fatture emesse in formato elettronico devono essere conservate in modalità elettronica, i soggetti passivi potrebbero aderire al servizio (anch’esso gratuito) proposto dall’Agenzia, che consente la conservazione a norma di tutti i documenti transitati dal Sistema di Interscambio.

Con riguardo ai profili operativi, nella predisposizione del file i soggetti passivi dovranno riportare il codice relativo al proprio regime (“RF19” per i forfetari), mentre nelle operazioni territorialmente rilevanti in Italia dovrà essere indicato, in luogo dell’IVA, il codice Natura N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”). Dovrà poi essere compilato il campo “Bollo virtuale”, qualora i corrispettivi documentati in fattura non assoggettati a IVA superino l’importo di 77,47 euro.

Inoltre, in considerazione del rinvio operato dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 al comma 3 del medesimo articolo, che definisce il perimetro dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, dal prossimo 1° gennaio tutti i forfetari saranno tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) che richiede obbligatoriamente la trasmissione mediante SdI, con adozione del formato XML.

Dubbi sul rinvio del divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie

Mentre, come detto, è pressoché certo l’ingresso degli operatori in regime di franchigia nel novero di coloro che sono obbligati all’emissione di fattura elettronica via SdI, altrettanto non si può affermare per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie B2C.

Il divieto di emissione di e-fattura tramite il Sistema di Interscambio opera, sino al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti:

  • tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018).
    Il formato cartaceo va adottato esclusivamente per le operazioni B2C, mentre le prestazioni sanitarie “imputate” a soggetti diversi da persone fisiche (B2B), vanno documentate da fattura elettronica via SdI (risposta a interpello n. 307/2019).
Nel 2022 la proroga del divieto, che era originariamente previsto per il periodo d’imposta 2019, è intervenuta negli ultimi giorni dell’anno (per effetto dell’art. 3 comma 2 del DL 29 dicembre 2022); non è escluso, quindi, che anche l’ulteriore rinvio possa essere definito con le medesime tempistiche.

(MF/ms)




Fatture di fine 2023: i termini per la detrazione Iva

Premessa
 

Al fine di garantire la neutralità dell’IVA per gli operatori economici, è riconosciuto il diritto di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e le importazioni dall’imposta dovuta in relazione alle operazioni attive effettuate nel medesimo periodo (liquidazione periodica) ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

L’art. 2, D.L. n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”), in vigore dal 24 aprile 2017, ha imposto una riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.

Ne discende che la detraibilità dell’IVA delle fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 può avvenire al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta e con riferimento al medesimo anno.

Il citato Decreto-Legge è intervenuto, altresì, sull’art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972, relativo ai termini di annotazione sui registri IVA delle fatture di acquisto, stabilendo che le fatture di acquisto (e le bollette doganali di importazione) debbano essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Detrazione IVA: le regole generali

Come scritto in precedenza, l’art. 2 della Manovra correttiva, modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, ha posto dei limiti temporali per il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, documentati da fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Va da sé che il “nuovo” termine, soprattutto considerando che a regime la dichiarazione annuale va presentata entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento, riduce sensibilmente l’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.

Tale limitazione del periodo entro cui esercitare il diritto alla detrazione del tributo potrebbe costare molto cara alle imprese e ai professionisti. In molti casi gli operatori potrebbero rimanere incisi dal tributo e l’imposta sul valore aggiunto trasformarsi in un costo non neutrale.
 

Disposizioni da prendere a riferimento per fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017
 
Formulazione dell’art. 19 del
D.P.R. n. 633/1972

 
Ai sensi del riformulato art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, dal 24 aprile 2017, il diritto alla detrazione dell’IVA, per le fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017, relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Formulazione dell’art. 25 del
D.P.R. n. 633/1972
Con la modifica dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 viene, ora, stabilito, per i documenti emessi dal 1° gennaio 2017, che le fatture IVA di acquisto (ovvero bollette doganali) devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall’allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell’IVA.

In particolare, è stato previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione IVA) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”.
 

Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018, in tema di “nuova” detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2018, ha chiarito che, a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, è possibile annotare una fattura sul libro acquisti dalla data di ricezione della stessa, ed entro il termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura stessa è stata ricevuta, con la conseguenza che, ad esempio, se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2023:

  • è stata ricevuta ed annotata nel 2023, tale fattura concorre secondo le modalità ordinarie alla relativa liquidazione di periodo, ed alla dichiarazione IVA annuale (si tratta delle consuete modalità di contabilizzazione ed esposizione nei dichiarativi);
  • è stata altrettanto ricevuta nel 2023, ma non è stata annotata in tale anno, per poter far valere la detrazione della relativa imposta, la suddetta fattura dovrà essere annotata sul registro acquisti entro il termine per la dichiarazione IVA, ovvero il 30 aprile 2024. Non solo, l’annotazione dovrà avvenire utilizzando un sezionale, o comunque una metodologia atta a rendere la fattura stessa riconoscibile da quelle “correnti” del 2024.
Questo perché l’IVA relativa a tale fattura seguirà un percorso particolare: non dovrà essere considerata nella liquidazione del periodo 2024 nella quale viene annotata, e dovrà invece essere ricompresa nel quadro VF (quadro acquisti) della Dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023).

Infatti, è con l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2023 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.

Inoltre, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che vi può essere anche un’ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA e nel dettaglio: se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2023 è stata ricevuta nel 2024, la stessa seguirà le tempistiche di annotazione delle fatture datate 2023.
Pertanto, potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2023 (ovvero 30 aprile 2024).

L’IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2023 nella quale è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2024 riferimento 2023, secondo le regole descritte in precedenza.

Va da sé che, se l’annotazione avviene entro il 31 dicembre 2023 seguirà la strada ordinaria, se invece l’annotazione avverrà tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 aprile 2024 dovrà essere annotata nell’apposito sezionale delle fatture che vanno a confluire nella dichiarazione IVA dell’anno precedente. 
Tenendo presente che la detraibilità dell’IVA dovrà seguire comunque le condizioni previste nell’anno in cui si è verificata l’esigibilità.

La circolare ha precisato, inoltre, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione nei termini indicati, può recuperare l’IVA presentando una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fatta salva l’applicabilità delle sanzioni). Il cessionario/committente è comunque tenuto a regolarizzare la fattura.

Fatture a cavallo d’anno: le possibili ricadute ai fini della detrazione IVA

Come scritto in precedenza, dal 2018 (a seguito dell’art. 14 del D.L. n. 119/2018) è possibile procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, e non per quelle a cavallo d’anno.
 
Novità ad opera della Legge delega di riforma fiscale (non ancora entrata in vigore)
 
Risulta opportuno evidenziare che l’art. 7 della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale) ha previsto che il Governo osserverà, fra gli altri, il seguente principio per la revisione della disciplina IVA:

“prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”.

A seguito di tale disposizione (fermo restando il fatto che ad oggi non è ancora entrata in vigore) si supererà il limite in base al quale la detrazione non possa essere esercitata nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, ma in quello di ricezione del documento. Non sarà più prevista una differenza tra fatture ricevute durante l’anno e quelle c.d. “a cavallo” d’anno, ma sarà semplicemente stabilito il termine ultimo entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione (dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta).
 

Ciò premesso, per le fatture di fine anno (o “a cavallo” d’anno) risulta necessario individuare la data di ricezione della fattura.

Sul punto si ricorda che:
  • fattura elettronica: la data di ricevimento è certificata dall’esito di ricezione SDI; 
  • fattura cartacea: minimi, forfetari, ecc. (è sufficiente provare la ricezione del documento tramite la “corretta tenuta dalla contabilità” – si veda circolare n. 1/E/2018).

In base a quanto sopra, di seguito si riportano le possibili ricadute operative.
 

Fattura del fornitore: data di emissione
 
Data di ricezione della fattura da parte del cliente Registrazione ai fini IVA Limite temporale per la detrazione IVA
Dicembre 2022 Dicembre 2023 (da registrare entro il 30 aprile 2024 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2024 – anno d’imposta 2023) Entro dicembre 2023.
 
Liquidazione IVA di dicembre 2023 (16 gennaio 2024)
Gennaio – aprile 2024. Nella dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) e annotazione separata nel registro IVA acquisti.
 
Da maggio 2024 (fattura registrata oltre il 30 aprile 2024). Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
 
2024 (da registrare entro il 30 aprile 2025 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2025 – anno d’imposta 2024) Gennaio – dicembre 2024.
 
Nella liquidazione IVA del periodo 2024.
Da gennaio 2025 ad aprile 2025. Nella dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) e annotazione separata nel registro IVA acquisti.
 
Da maggio 2025 (fattura registrata oltre il termine del 30 aprile 2025).
 
Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

 

(MF/ms)
 




De minimis: da gennaio 2024 nuovo massimale di 300 mila euro

Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime de minimis passa da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione.

È quanto previsto dal regolamento comunitario (Ue) de minimis 2023/2831 del 13 dicembre 2023 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» europea del 15 dicembre 2023 in vigore dal 1° gennaio 2024.

ll regime “de minimis” può essere definito come una modalità semplificata, attraverso la quale la Commissione europea autorizza l’istituzione da parte degli Stati membri di alcuni tipi di regimi di aiuto per le imprese.

Qualsiasi agevolazione pubblica deve passare il vaglio delle istituzioni europee.

Tale facilitazione si basa sul presupposto che gli aiuti di Stato, se inferiori a una certa soglia, non violano la concorrenza tra imprese. In pratica, un’apposita normativa, stabilisce una serie di condizioni che devono essere rispettate, affinché un aiuto possa essere considerato “di importo minore”.

Se lo Stato membro rispetta questi limiti nell’istituire un regime di aiuto, lo può considerare automaticamente approvato dalla Commissione.

In compenso, le imprese non possono ricevere più un determinato importo in tre anni attraverso questa tipologia di strumenti agevolativi. Importo, che grazie alla nuova norma passa dai 200.000 euro attualmente previsti ai 300.000 euro dal 1° gennaio 2024.

Si noti che i limiti quantitativi per gli aiuti di Stato in regime de minimis si applicano alla cosiddetta “impresa unica”, vale a dire qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Nello specifico, per “impresa unica” il regolamento si riferisce a tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio d’amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
  • le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra citate per il tramite di una o più altre imprese.
 

(MF/ms)




Istat ottobre 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di ottobre 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,7 % (variazione annuale) e a + 13,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,275 % e + 10,050 %.
 



Cambiavalute ottobre 2023

                                                                                                         Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 144,9871
Peso Argentino 369,7126
Dollaro Australiano 1,6637
Real Brasiliano 5,3509
Dollaro Canadese 1,4474
Corona Ceca 24,5844
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,72
Corona Danese 7,4604
Yen Giapponese 158,0377
Rupia Indiana 87,8937
Corona Norvegese 11,6284
Dollaro Neozelandese 1,7916
Zloty Polacco 4,5124
Sterlina Gran Bretagna 0,86798
Nuovo Leu Rumeno 4,9682
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0563
Rand (Sud Africa) 20,139
Corona Svedese 11,6472
Franco Svizzero 0,9547
Dinaro Tunisino 3,3541
Hryvnia Ucraina 38,5514
Forint Ungherese 385,3327
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Tasso interesse legale: al ribasso dall’1 gennaio 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 29 novembre 2023, che modifica il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. abbassandolo dall’attuale 5% al 2,5% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2024.

Si tratta di una brusca inversione di tendenza, considerato che il passaggio dal 2022 al 2023 era stato contrassegnato da un aumento dall’1,25% al già menzionato 5%.

L’individuazione del tasso di interesse legale, alla luce di quanto previsto all’art. 1284 c.c., è demandata al MEF il quale, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Occorre dunque richiamare le principali conseguenze sul piano fiscale e contributivo.

In relazione al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, è importante precisare che il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

Pertanto, è quindi pari al 5% fino al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio 2024 fino al giorno di versamento compreso.

La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 comma 5 del TUIR).
Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 2,5% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.
Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.

Effetto anche sul versante contributivo

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
 

(MF/ms)




Il trattamento fiscale degli omaggi 2023

Per la corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina ai fini sia delle imposte dirette sia dell’imposta sul valore aggiunto.

Imposte sui redditi
 
Imprese

1. Spese di rappresentanza

Gli omaggi costituiscono, in linea di massima, spese di rappresentanza.

La loro qualificazione (cfr. art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche (TUIR) – D.M. 19 novembre 2008 – circolare n. 34/E/2009) risiede nel requisito essenziale della gratuità per il destinatario, il quale non corrisponderà corrispettivo o specifica controprestazione.

ATTENZIONE: È sempre d’obbligo il rispetto dei principi di inerenza e congruità: spese ragionevoli coerenti alle pratiche ed agli usi commerciali del settore in cui l’impresa opera e con l’obiettivo di generare benefici economici con la promozione sul mercato di beni (o servizi).
 
2. Omaggi a clienti
  1. di beni non oggetto dell’attività dell’impresa
  1. sono interamente deducibili se l’unitarietà del valore dell’omaggio non è superiore a 50,00 euro – «piccoli omaggi» – e non vanno inclusi tra le spese di rappresentanza. Bisogna considerare il costo complessivo di acquisto, inclusa l’eventuale IVA indetraibile. I limiti di imponibile variano, dunque, a seconda delle aliquote applicate. L’importo delle spese relative alla gratuita distribuzione «non interferisce con l’importo deducibile» dei «piccoli omaggi»;
  2. quando il bene omaggiato supera il costo di 50 euro e quando sono offerti titoli rappresentativi di servizi (anche d’importo inferiore ai 50 euro), come ingressi omaggio al cinema, a teatro o alle terme, detti costi sono deducibili entro il «plafond di deducibilità» pari:
  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.
 
  1. di beni di propria produzione o rientranti nella propria attività commerciale
La deducibilità ai fini del reddito dell’esercizio va anche qui riferita a quanto già esposto ai precedenti punti a) e b). Si rinvia allo specifico paragrafo IVA ai fini del trattamento documentale.

 
3. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati

La cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività ai dipendenti, da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo, non può considerarsi spesa di rappresentanza per mancanza dell’inerenza con l’attività svolta.

Il costo di acquisto dei beni in omaggio, compresa l’erogazione di liberalità in denaro, è sempre deducibile dall’impresa quale spesa per prestazione di lavoro (ex art. 95 del TUIR) in quanto riveste natura retributiva per il dipendente o il collaboratore.

Per lo stesso motivo, in capo al dipendente risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefits, i 258,23 euro (1); in caso di superamento del limite, concorrerà a formare reddito in capo al dipendente l’intero valore e non solo la parte eccedente.

Diversamente, le spese di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto (art. 100, comma 1, del TUIR) sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Il brindisi augurale può farsi rientrare tra le spese di ricreazione.

È evidente che se le spese sono funzionali all’attività dell’impresa, come divise, scarpe da lavoro, ecc., sono totalmente deducibili dal reddito d’impresa e non rivestono natura retributiva per i dipendenti o i collaboratori.
 
Professionisti

1. Omaggi a clienti

Sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’oggetto.
 
2. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati

Non esiste specifica disciplina. Il costo degli omaggi dovrebbe essere deducibile per intero in conseguenza del fatto che, secondo la nozione fornita dal D.M. 19 novembre 2008, le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza.
 
Contribuenti minimi

Le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime dei “contribuenti minimi” sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro. Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali spese di rappresentanza.
La circolare n. 34/E/2009 segnala che le spese di rappresentanza sono da ritenersi inerenti entro i limiti di congruità (e dunque deducibili nei limiti previsti in materia di reddito d’impresa e lavoro autonomo).
 
Contribuenti forfetari

Le spese per omaggi sostenute da contribuenti che usufruiscono del regime cosiddetto forfetario, di cui alla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), non assumono rilevanza nella determinazione del reddito in quanto i contribuenti in tale regime quantificano il reddito tramite l’applicazione del coefficiente di redditività previsto dalla specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti.
Le considerazioni relative ai contribuenti minimi non sono quindi estendibili ai “forfetari”.

IRAP
 
Imprese
  • Per i soggetti IRES (e per i soggetti IRPEF che avessero optato per la determinazione della base imponibile con le stesse regole dei soggetti IRES) gli omaggi e le spese di rappresentanza (che vanno classificati nella voce B.14 del conto economico: oneri diversi di gestione) sono sempre integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP (senza i limiti previsti ai fini IRES).
  • Per gli altri soggetti IRPEF (2), gli omaggi e le spese di rappresentanza sono deducibili ai fini IRAP con le stesse limitazioni previste per le imposte dirette.
 
Professionisti

La deducibilità degli oneri in esame è in relazione all’attività di lavoro autonomo, per cui:

  • va esclusa se gli omaggi rientrano tra le spese per prestazioni di lavoro;
  • è ammessa qualora gli omaggi siano funzionali allo svolgimento dell’attività professionale e non assumano natura retributiva per il destinatario.
 
IVA
 
Sono previste diverse fattispecie:
  1. non è mai detraibile l’IVA relativa agli omaggi destinati ai lavoratori dipendenti (R.M. n. 666305/1990);
  2. la cessione gratuita a clienti di beni non prodotti né commercializzati dall’impresa (e quindi espressamente acquistati da terzi al fine di essere regalati) non è considerata cessione di beni, per mancanza del requisito dell’onerosità, e non è quindi da fatturare (art. 2, D.P.R. n. 633/1972):
  • se all’atto dell’acquisto non è stata detratta l’IVA (è comunque opportuno compilare un documento di trasporto riportante la causale cessione gratuita – beni non di propria produzione);
  • ovvero se il costo unitario dei beni ceduti gratuitamente non è superiore a 50,00 euro; è quindi ammessa la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di beni purché di valore non superiore a 50,00 euro. Il Ministero delle Finanze ha chiarito che, in questo specifico caso, la non imponibilità della cessione gratuita non comporta l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972;
  1. la cessione gratuita a clienti di beni di produzione propria o rientranti nella propria attività commerciale (non è mai il caso dei professionisti) è considerata cessione di beni e deve essere fatturata ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972 (in caso di fatturazione differita il documento di trasporto dovrà riportare la causale cessione gratuita).
La cessione gratuita di beni oggetto dell’attività propria d’impresa ai clienti è quindi sempre rilevante ai fini IVA e la società cedente potrà procedere nei confronti del cliente con la rivalsa IVA, oppure senza rivalsa, ad esempio emettendo autofattura.
ATTENZIONE: L’autofattura andrà emessa in formato elettronico e trasmessa al Sistema di Interscambio, cd. SdI. In tale ipotesi, il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione:
  • del valore normale dei beni ceduti;
  • delle aliquote IVA applicabili;
  • delle relative imposte.
Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA. Si evidenzia che la circolare n. 14/E/2019, in merito alle autofatture elettroniche per omaggi, ha chiarito che i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.
In questi casi, la fattura e quindi la relativa imposta vanno annotate solo nel registro IVA vendite.
È però possibile che in origine l’imposta sull’acquisto non sia stata detratta, ad esempio quando al momento dell’acquisto si conosce già che si tratta di spesa di rappresentanza; il cedente non deve quindi procedere alla rivalsa o all’emissione dell’autofattura. In questo caso l’IVA non detratta, ai sensi dell’art. 99 del TUIR, non può essere dedotta dal reddito.
 
Gli omaggi destinati a soggetti residenti in altri Paesi comunitari devono essere trattati come quelli destinati ai residenti in Italia, poiché la speciale disciplina IVA UE non si applica alle prestazioni senza corrispettivo.
 
Gli omaggi destinati a soggetti residenti in Paesi extracomunitari costituiscono invece:
  • operazioni fuori dall’ambito di applicazione dell’IVA se riferite a beni che non sono oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 2);
  • cessioni non imponibili IVA ex art. 8, D.P.R. n. 633/1972 se riferite a beni oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 3): in questo caso va espletata la consueta procedura doganale.
 
Ricordiamo infine che l’emissione del documento di trasporto è uno strumento valido al fine di vincere la presunzione di cessione onerosa di cui all’art. 53, D.P.R. n. 633/1972. L’emissione di un documento di trasporto nominativo fornisce anche certa dimostrazione del reale destinatario dell’omaggio, e conseguentemente del trattamento fiscale del costo sostenuto.
Per evitare complicati adempimenti a carico dell’impresa, consigliamo anche la soluzione di incaricare il fornitore dei beni destinati ad omaggio (o altro soggetto che effettui professionalmente il servizio di recapito), della consegna degli omaggi ai destinatari finali. In questo caso, la fattura del fornitore dei beni (o del solo servizio di consegna) e l’ordinativo emesso dal committente forniranno prova certa della reale destinazione dei beni.

 

Prospetto riepilogativo del trattamento fiscale degli omaggi ai clienti
 
DESCRIZIONE IN FASE DI ACQUISTO NELLA SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA
DETR.NE IVA DEDUZ.NE COSTO EMISS.NE FATTURA TIPO
OPERAZ.
RICAVO
Beni rientranti nell’oggetto dell’attività
 
SÌ (*) soggetta ad IVA
Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore superiore a 50,00 euro
 
NO (**) NO esclusa IVA NO
Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore non superiore a 50,00 euro
 
NO esclusa IVA NO
(*) Chi acquista beni oggetto della propria attività sapendo già che sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può scegliere di considerare indetraibile l’IVA in acquisto: la successiva cessione gratuita sarà da considerare esclusa dall’IVA.
(**) Nel limite percentuale dei ricavi e altri proventi indicati nel paragrafo “imposte dirette”.
 

 
 

 


(1) Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023) ha innalzato, per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli a carico, il limite di esenzione per i fringe benefit da 258,23 a 3.000 euro.
(2) Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2022 ha cancellato definitivamente l’IRAP per i professionisti, le ditte individuali ed i lavoratori autonomi.

(MF/ms)




Dichiarazioni di intento: segnalazione di falsi esportatori abituali

In questi giorni si assiste alla trasmissione tramite PEC di comunicazioni ai fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 293390/2021.

Si tratta di lettere, emesse dall’Ufficio analisi e strategie antifrode dell’Agenzia delle Entrate, che hanno a oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei (presunti) falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.

Nelle comunicazioni si attesta che le lettere d’intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa, sono da considerare “ideologicamente false” in quanto rilasciate da operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati “esportatori abituali”.

La lettera contiene un invito al fornitore destinatario a interrompere o a evitare per l’anno in corso di emettere fatture senza applicazione dell’imposta.

Nel contempo, l’Agenzia delle Entrate si premura di ricordare al destinatario che la provata consapevolezza della falsità della lettera d’intento comporta il recupero dell’IVA e delle relative sanzioni sul fornitore “in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un’operazione fraudolenta (cfr. Cass. nn. 23610/2011, 9940/2015, 4593/2015, 19896/2016, 1988/2019, 14979/2020, 3306/2022)”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate segnala che è possibile avvalersi delle disposizioni dell’art. 26 del DPR 633/72 qualora il fornitore “ritenesse” di dover “ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse”: è, dunque, rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la decisione di rettificare le operazioni già fatturate.

La regolarizzazione dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito (anche riepilogativa) per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.

Ci si può chiedere quale sia quindi il corretto comportamento da tenere per le operazioni concluse prima del ricevimento della comunicazione.

In assenza di colpa, non dovrebbe essere sanzionabile il comportamento tenuto dal fornitore, non verificandosi l’ipotesi di fatturazione in regime di non imponibilità in assenza della dichiarazione d’intento o in mancanza del riscontro della trasmissione telematica della stessa, per cui sono previste sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta (art. 7 comma 3 e 4-bis del DLgs. 471/97).

Anche sotto il profilo dell’imposta sembra difficile ipotizzare una responsabilità del fornitore sul presupposto che dell’omesso pagamento del tributo risponde esclusivamente il cessionario o committente, qualora la dichiarazione d’intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge (art. 7 comma 3, secondo periodo, del DLgs. 471/97).

Anche nella prospettiva delle pronunce della Cassazione sopra citate, sussiste la corresponsabilità del fornitore, per l’imposta non applicata e le relative sanzioni, solo in presenza di un comportamento colpevole, ovvero quando emerge che il fornitore avrebbe potuto e dovuto riscontrare la falsità della dichiarazione, adottando gli ordinari canoni di diligenza.

Ma salvo prova contraria, il fornitore si dovrebbe ritenere non colpevole, non avendo gli strumenti per verificare la sussistenza dei requisiti per la qualifica dell’esportatore abituale della controparte. Inoltre, pare davvero difficile ipotizzare una omessa o carente diligenza, se il fornitore ha tempestivamente riscontrato la trasmissione telematica delle lettere d’intento e correttamente indicato il relativo protocollo nelle fatture emesse.

Resta il fatto che la sistemazione a cui è invitato il fornitore può esporre lo stesso al concreto rischio di non riuscire ad esercitare la rivalsa nei confronti del cliente, il quale, se realmente in frode, difficilmente provvederà a corrispondere l’IVA tardivamente addebitata.

Qualche perplessità, infine, sorge intorno alla perentorietà della comunicazione che qualifica con certezza i soggetti intercettati come falsi esportatori, non prevedendo l’ipotesi che l’anomalia riscontrata derivi da errori e non da comportamenti fraudolenti.

Infatti, la segnalazione potrebbe essere generata anche da un banale errore commesso nella compilazione della dichiarazione IVA, posto che le anomalie sono riscontrate, in prima battuta, sulla base dei controlli automatici di informazioni attinte nelle banche dati.

Tutto ciò può arrecare un evidente e immediato pregiudizio all’esportatore abituale, che viene qualificato come soggetto “frodatore”, anche nei casi in cui abbia semplicemente commesso un errore.
 

(MF/ms)