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Riforma fiscale: da quest’anno invio delle dichiarazioni fiscali entro il 30 settembre

Tra le principali novità introdotte dal decreto legislativo relativo alla modifica di alcuni adempimenti tributari, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), c.d. DLgs. “Adempimenti”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 dicembre, rientra l’anticipazione, a decorrere dal 2 maggio 2024, dei termini per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, disposta dall’art. 11.

È pertanto confermato quanto previsto dal testo del decreto legislativo che era stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per ricevere i relativi pareri.

Nello specifico, l’art. 11 del DLgs., modificando l’art. 2 del DPR 322/98, prevede, con effetto dal 2 maggio 2024, un’anticipazione del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP:

  • al 30 settembre (rispetto al 30 novembre attualmente previsto) per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
  • all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto all’undicesimo mese attualmente previsto) per i soggetti IRES.
Viene quindi ripristinata la situazione esistente prima del 2019, anteriormente al differimento a regime disposto dall’art. 4-bis comma 2 del DL 34/2019.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per tale periodo d’imposta i precedenti termini, vale a dire l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Come si legge nella Relazione illustrativa al decreto legislativo, la modifica in esame consente di anticipare:

  • il controllo delle dichiarazioni e, di conseguenza, l’erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti;
  • i tempi per la precompilazione delle dichiarazioni;
  • l’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) e, di conseguenza, la pubblicazione delle relative procedure software.
In relazione all’ultimo punto, infatti, l’art. 7 del DLgs. stabilisce che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate:
  • entro il mese di aprile, per l’anno 2024;
  • entro il 15 marzo, a decorrere dall’anno 2025.
A tal proposito, tra le osservazioni proposte dalla Commissione Finanze della Camera, si richiedeva di valutare la possibilità, vista l’anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, di anticipare la messa a disposizione di modelli software, istruzioni e circolari da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione sia ai modelli ISA, sia alle dichiarazioni dei redditi, comprendendo anche i moduli di controllo degli invii telematici.

In particolare, la Commissione riteneva che tali documenti dovessero essere resi disponibili:

  • entro aprile, per il periodo d’imposta 2023 (quindi aprile 2024);
  • entro il mese di febbraio di ogni anno, a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (quindi febbraio 2025).
Nel caso in cui non fossero rispettati i suddetti termini, la Commissione proponeva di prorogare di conseguenza i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In relazione ai modelli dichiarativi, la descritta anticipazione non è stata messa in atto, poiché si è ritenuto che non ci siano i tempi tecnici necessari per analizzare le novità normative che normalmente intervengono a fine anno, come la legge di bilancio, definire le relative specifiche di intervento e sviluppare i programmi informatici sulla base delle disposizioni normative.

Quanto all’anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la Commissione parlamentare aveva altresì richiesto che fosse stabilito l’anticipo di un solo mese, e quindi fissato il termine al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta: il termine del 31 ottobre proposto, però, si sarebbe sovrapposto a quello di presentazione dei modelli 770, di cui all’art. 4 del DPR 322/98, prevedendo così un unico termine per tutte le dichiarazioni, situazione che avrebbe complicato il lavoro di chi presenta le dichiarazioni.

Ferma al 30 aprile la messa a disposizione della precompilata

Con l’art. 11 del DLgs. è stato altresì anticipato di un mese (dal 1° maggio al 1° aprile), a decorrere dal 1° aprile 2025, il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770.

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

(MF/ms)
 




Fatturazione elettronica: le nuove specifiche tecniche

Una delle principali novità contenute nella nuova versione (1.8) delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, rilasciata il 12 dicembre 2023 e applicabile dal 1° febbraio 2024, riguarda la ulteriore funzione attribuita al codice “Tipo documento” TD28.

Tale codice era stato introdotto nella versione 1.7.1 con la finalità di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta.

Pur essendo previsto, infatti, l’obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (DM 21 giugno 2021), la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) consente un’esclusione da tale obbligo, permettendo l’emissione di fattura cartacea ai soggetti passivi sanmarinesi che abbiano dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro.

L’operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell’imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, è quindi tenuto a utilizzare il codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Da febbraio 2024, lo stesso codice potrà essere utilizzato per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana.

A fronte di tale irregolarità l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento.

Il soggetto che riceve il documento dovrà compilare il file XML da trasmettere via SdI, indicando, tra l’altro, oltre al codice TD28:

  • i dati identificativi del cedente o prestatore estero, che non devono riferirsi alla sua posizione italiana, nel campo <CedentePrestatore>;
  • i propri dati, nel campo <CessionarioCommittente>;
  • la data di effettuazione dell’operazione, indicata nella fattura emessa dal soggetto non stabilito ma identificato in Italia, nel campo <Data>;
  • il numero e la data della fattura originale emessa dal cedente o prestatore, nel campo <DatiFattureCollegate>.
La modifica che interessa il codice TD28 non è l’unica contenuta nelle specifiche tecniche aggiornate.

Una novità riguarderà i soggetti che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 comma 1 del DPR 633/72, i quali determinano l’imposta dovuta portando in detrazione dall’IVA addebitata sulle cessioni di prodotti agricoli un importo forfetario, calcolato applicando alla base imponibile dell’operazione le percentuali di compensazione stabilite per gli stessi prodotti.
Dal prossimo 1° febbraio, nel blocco “Altri dati gestionali”, tali operatori potranno, facoltativamente, compilare l’elemento “Tipo Dato” con indicazioni utili alla “gestione automatica della liquidazione IVA” (cfr. specifiche tecniche versione 1.8). In particolare potrà essere valorizzata la stringa:
– “ALI-COMP”, in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; corrispondentemente dovrà essere valorizzato il campo “Riferimento numero” con indicazione della percentuale di compensazione applicabile a tali prodotti;
– “NO-COMP”, qualora siano poste in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; (per cui non sono applicabili le percentuali di compensazione);
– “OCC34BIS”, nel caso in cui le operazioni riconducibili alle attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis del DPR 633/72 siano state effettuate in via occasionale.

Con le nuove specifiche, è stato, infine, inserito, tra l’altro, un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione di intento.

In tale circostanza, all’interno del documento deve essere riportato, nel campo “Riferimento testo” del blocco “Altri dati gestionali”, il protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno “-” o “/”).

Nel caso in cui questa risultasse invalidata, il file XML sarebbe scartato con indicazione del codice errore “00477”.

E-fatture B2C consultabili senza adesione

Un’ultima novità riguardante la fattura elettronica consegue alla recente conversione in legge del DL “Anticipi” (art. 4-quinquies comma 4 del DL 145/2023).

È previsto, infatti, che le e-fatture emesse nei confronti dei consumatori finali siano messe loro a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, senza che sia necessaria un’esplicita richiesta in tal senso. Pur in assenza di una manifestazione espressa da parte del consumatore finale, questi potrà, quindi, consultare i dati riguardanti i documenti relativi agli acquisti effettuati.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2023: entro il 9 febbraio 2024 l’invio della dichiarazione sostituiva

Ai fini del credito d’imposta per investimenti pubblicitari, i soggetti che hanno inviato la comunicazione per l’accesso, dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2023 dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024.

Le istruzioni per la compilazione del modello, nonché il sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata all’agevolazione, prevedono infatti che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati debba essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato, cioè a quello per il quale è stata presentata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta.

Per il 2023, la comunicazione doveva essere presentata a marzo 2023.

In linea generale, si ricorda che possono beneficiare del credito d’imposta le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate) e gli enti non commerciali che effettuino i suddetti investimenti.

Quanto alla procedura per il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie (art. 57-bis del DL 50/2017 e successive modifiche; DPCM 16 maggio 2018 n. 90), i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2023, per confermare la “prenotazione”, devono inoltrare la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel suddetto periodo 9 gennaio-9 febbraio 2024.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).

Quanto alla misura dell’agevolazione, dal 2023, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022).

È stato infatti ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Tuttavia, non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Utilizzo in F24 dopo la pubblicazione dell’elenco degli ammessi

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è poi stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

L’agevolazione spetta comunque nel rispetto del regime de minimis.
 

(MF/ms)




Istat novembre 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,7 % (variazione annuale) e a + 12,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,525 % e + 9,225 %.

(MP/ms)




Riforma fiscale: per il 2024 aliquote IRPEF ridotte a tre

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 dicembre, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo alla riforma dell’IRPEF, in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111).

In relazione all’obiettivo di graduale riduzione dell’imposta e di perseguimento dell’equità orizzontale, posto dall’art. 5 comma 1 della citata L. 111/2023, l’art. 1 comma 1 del DLgs. prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Vengono pertanto accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo attualmente previsti: ai sensi dell’art. 11 del TUIR, infatti, si applica un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 15.000 euro e pari al 25% per il reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro.

L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, con un risparmio massimo di 260 euro.

Il medesimo importo di 260 euro è previsto nel DLgs. come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 in relazione a taluni oneri per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

In particolare, ai sensi dell’art. 2 del DLgs., è prevista la diminuzione di 260 euro dell’importo totale delle detrazioni spettanti per i seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del DL 149/2013);
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119 comma 4 del DL 34/2020).
Si specifica che, rispetto al testo trasmesso alle Camere competenti per i relativi pareri, sono stati tolti dall’elenco di cui al suddetto art. 2 del DLgs. le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (art. 15 comma 1.1 del TUIR) e degli enti del Terzo settore (art. 83 comma 1 del DLgs. 117/2017).

La modifica è stata introdotta per garantire il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono di tali erogazioni liberali.

Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs sono tutti gli oneri previsti dalle norme vigenti, escluse le spese sanitarie, che beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda del 19%, ad esempio:

  • gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;
  • le spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica;
  • le spese funebri.
Come specificato al comma 2 dell’art. 2 del DLgs., ai fini dell’applicazione della diminuzione di 260 euro, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all’art. 10 comma 3-bis del TUIR.

Un’altra modifica applicabile per il periodo d’imposta 2024 è prevista in relazione alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs., in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l’importo di tali detrazioni è pari a 1.955 euro, rispetto all’importo di 1.880 euro attualmente previsto.

In questo modo, la detrazione è la medesima prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”).

In conseguenza a tale modifica, si prevede altresì che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all’art. 1 comma 1 del DL 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Le nuove disposizioni non si applicano per gli acconti 2024 e 2025

Il comma 4 dell’art. 1 del DLgs. prevede infine che, nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si debba assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1, vale a dire la riduzione delle aliquote da quattro a tre e l’innalzamento delle detrazioni di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

(MF/ms)




Fringe benefit 2024: pubblicate le tabelle Aci dei costi km

Sono state pubblicate in G.U. le tabelle ACI 2024 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.

Tale percentuale è:

  • pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO3 inferiori a 60g/km;
  • pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

 

EMISSIONI DI CO2
 
% CALCOLO FRINGE BENEFIT
Fino a 60 g/km 25%
Da 60 g/km fino a 160 g/km 30%
Da 160 g/km fino a 190 g/km 50%
Oltre i 190 g/km 60%

Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre e vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate; devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l’anno successivo.

Le tabelle pubblicate il 22 dicembre 2023, quindi, sono valide per il 2024 e sono suddivise in:

  • autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;
  • autovetture fuori produzione, anch’esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in);
  • motoveicoli;
  • autocaravan.

Per l’auto in uso promiscuo, per l’impresa la deducibilità è al 70% senza tetto massimo deducibilità (no limite € 18.075,99)
Il  FB per il dipendente = 30% x  15.000 km x costo Km ACI – riaddebito costi (al lordo IVA).

 
Si consideri l’utilizzo promiscuo di una Golf VIII 2020 1.5 TSI 130 CV (emissioni 110 g/Km), alimentata a benzina.
L’importo trattenuto al dipendente è pari a €1.200 euro (€ 100 al mese).
Il fringe benefit annuale 2024 è pari a euro 2.502,45 – quindi il 30% * (0,5561 x 15.000 Km), al netto dell’importo trattenuto (1.200,00 euro) =2.502,45-1.200,00 = fringe benefit tassato è 1.302,45 euro.

(MF/ms) 
 




Forfetari: dall’1 gennaio 2024 stop alla fatturazione cartacea

Dal 1° gennaio 2024 saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica via SdI i soggetti passivi aderenti ai regimi di franchigia che sino al 31 dicembre ne sono esonerati.

A oggi, se non interverrà una proroga del divieto di emissione della e-fattura (più che probabile, considerato quanto accaduto negli ultimi anni), l’adempimento potrebbe riguardare anche gli operatori che effettuano prestazioni sanitarie B2C.

Per i primi l’obbligo “scatterà” in virtù delle disposizioni di cui all’art. 18 del DL 36/2022. In particolare, saranno tenuti all’emissione delle e-fatture in formato XML mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

  • hanno aderito al “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011),
  • adottano il regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014),
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/1991
    e che, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro (coloro che avevano oltrepassato tale soglia erano già soggetti all’obbligo dal 1° luglio 2022).
È appena il caso di ricordare che con la decisione 13 dicembre 2021 n. 2251, il Consiglio Ue ha prorogato per il triennio 2022-2024 la deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, estendendo l’obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.

Conferma del fatto che non ci saranno sorprese o rinvii “dell’ultima ora” può trarsi anche da un ulteriore “indizio”: nel DLgs. “Adempimenti”, attuativo della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023) è prevista l’eliminazione della Certificazione Unica, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per i compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario e il regime di vantaggio, in ragione della piena operatività dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Al fine della predisposizione della e-fattura, oltre ai software presenti sul mercato, è disponibile un servizio offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, che permette di generare e trasmettere i file XML mediante SdI. Inoltre, in considerazione del fatto che l’art. 39 del DPR 633/72 sancisce che le fatture emesse in formato elettronico devono essere conservate in modalità elettronica, i soggetti passivi potrebbero aderire al servizio (anch’esso gratuito) proposto dall’Agenzia, che consente la conservazione a norma di tutti i documenti transitati dal Sistema di Interscambio.

Con riguardo ai profili operativi, nella predisposizione del file i soggetti passivi dovranno riportare il codice relativo al proprio regime (“RF19” per i forfetari), mentre nelle operazioni territorialmente rilevanti in Italia dovrà essere indicato, in luogo dell’IVA, il codice Natura N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”). Dovrà poi essere compilato il campo “Bollo virtuale”, qualora i corrispettivi documentati in fattura non assoggettati a IVA superino l’importo di 77,47 euro.

Inoltre, in considerazione del rinvio operato dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 al comma 3 del medesimo articolo, che definisce il perimetro dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, dal prossimo 1° gennaio tutti i forfetari saranno tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) che richiede obbligatoriamente la trasmissione mediante SdI, con adozione del formato XML.

Dubbi sul rinvio del divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie

Mentre, come detto, è pressoché certo l’ingresso degli operatori in regime di franchigia nel novero di coloro che sono obbligati all’emissione di fattura elettronica via SdI, altrettanto non si può affermare per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie B2C.

Il divieto di emissione di e-fattura tramite il Sistema di Interscambio opera, sino al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti:

  • tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018).
    Il formato cartaceo va adottato esclusivamente per le operazioni B2C, mentre le prestazioni sanitarie “imputate” a soggetti diversi da persone fisiche (B2B), vanno documentate da fattura elettronica via SdI (risposta a interpello n. 307/2019).
Nel 2022 la proroga del divieto, che era originariamente previsto per il periodo d’imposta 2019, è intervenuta negli ultimi giorni dell’anno (per effetto dell’art. 3 comma 2 del DL 29 dicembre 2022); non è escluso, quindi, che anche l’ulteriore rinvio possa essere definito con le medesime tempistiche.

(MF/ms)




Fatture di fine 2023: i termini per la detrazione Iva

Premessa
 

Al fine di garantire la neutralità dell’IVA per gli operatori economici, è riconosciuto il diritto di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e le importazioni dall’imposta dovuta in relazione alle operazioni attive effettuate nel medesimo periodo (liquidazione periodica) ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

L’art. 2, D.L. n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”), in vigore dal 24 aprile 2017, ha imposto una riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.

Ne discende che la detraibilità dell’IVA delle fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 può avvenire al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta e con riferimento al medesimo anno.

Il citato Decreto-Legge è intervenuto, altresì, sull’art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972, relativo ai termini di annotazione sui registri IVA delle fatture di acquisto, stabilendo che le fatture di acquisto (e le bollette doganali di importazione) debbano essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Detrazione IVA: le regole generali

Come scritto in precedenza, l’art. 2 della Manovra correttiva, modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, ha posto dei limiti temporali per il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, documentati da fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Va da sé che il “nuovo” termine, soprattutto considerando che a regime la dichiarazione annuale va presentata entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento, riduce sensibilmente l’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.

Tale limitazione del periodo entro cui esercitare il diritto alla detrazione del tributo potrebbe costare molto cara alle imprese e ai professionisti. In molti casi gli operatori potrebbero rimanere incisi dal tributo e l’imposta sul valore aggiunto trasformarsi in un costo non neutrale.
 

Disposizioni da prendere a riferimento per fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017
 
Formulazione dell’art. 19 del
D.P.R. n. 633/1972

 
Ai sensi del riformulato art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, dal 24 aprile 2017, il diritto alla detrazione dell’IVA, per le fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017, relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Formulazione dell’art. 25 del
D.P.R. n. 633/1972
Con la modifica dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 viene, ora, stabilito, per i documenti emessi dal 1° gennaio 2017, che le fatture IVA di acquisto (ovvero bollette doganali) devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall’allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell’IVA.

In particolare, è stato previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione IVA) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”.
 

Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018, in tema di “nuova” detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2018, ha chiarito che, a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, è possibile annotare una fattura sul libro acquisti dalla data di ricezione della stessa, ed entro il termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura stessa è stata ricevuta, con la conseguenza che, ad esempio, se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2023:

  • è stata ricevuta ed annotata nel 2023, tale fattura concorre secondo le modalità ordinarie alla relativa liquidazione di periodo, ed alla dichiarazione IVA annuale (si tratta delle consuete modalità di contabilizzazione ed esposizione nei dichiarativi);
  • è stata altrettanto ricevuta nel 2023, ma non è stata annotata in tale anno, per poter far valere la detrazione della relativa imposta, la suddetta fattura dovrà essere annotata sul registro acquisti entro il termine per la dichiarazione IVA, ovvero il 30 aprile 2024. Non solo, l’annotazione dovrà avvenire utilizzando un sezionale, o comunque una metodologia atta a rendere la fattura stessa riconoscibile da quelle “correnti” del 2024.
Questo perché l’IVA relativa a tale fattura seguirà un percorso particolare: non dovrà essere considerata nella liquidazione del periodo 2024 nella quale viene annotata, e dovrà invece essere ricompresa nel quadro VF (quadro acquisti) della Dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023).

Infatti, è con l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2023 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.

Inoltre, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che vi può essere anche un’ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA e nel dettaglio: se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2023 è stata ricevuta nel 2024, la stessa seguirà le tempistiche di annotazione delle fatture datate 2023.
Pertanto, potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2023 (ovvero 30 aprile 2024).

L’IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2023 nella quale è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2024 riferimento 2023, secondo le regole descritte in precedenza.

Va da sé che, se l’annotazione avviene entro il 31 dicembre 2023 seguirà la strada ordinaria, se invece l’annotazione avverrà tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 aprile 2024 dovrà essere annotata nell’apposito sezionale delle fatture che vanno a confluire nella dichiarazione IVA dell’anno precedente. 
Tenendo presente che la detraibilità dell’IVA dovrà seguire comunque le condizioni previste nell’anno in cui si è verificata l’esigibilità.

La circolare ha precisato, inoltre, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione nei termini indicati, può recuperare l’IVA presentando una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fatta salva l’applicabilità delle sanzioni). Il cessionario/committente è comunque tenuto a regolarizzare la fattura.

Fatture a cavallo d’anno: le possibili ricadute ai fini della detrazione IVA

Come scritto in precedenza, dal 2018 (a seguito dell’art. 14 del D.L. n. 119/2018) è possibile procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, e non per quelle a cavallo d’anno.
 
Novità ad opera della Legge delega di riforma fiscale (non ancora entrata in vigore)
 
Risulta opportuno evidenziare che l’art. 7 della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale) ha previsto che il Governo osserverà, fra gli altri, il seguente principio per la revisione della disciplina IVA:

“prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”.

A seguito di tale disposizione (fermo restando il fatto che ad oggi non è ancora entrata in vigore) si supererà il limite in base al quale la detrazione non possa essere esercitata nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, ma in quello di ricezione del documento. Non sarà più prevista una differenza tra fatture ricevute durante l’anno e quelle c.d. “a cavallo” d’anno, ma sarà semplicemente stabilito il termine ultimo entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione (dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta).
 

Ciò premesso, per le fatture di fine anno (o “a cavallo” d’anno) risulta necessario individuare la data di ricezione della fattura.

Sul punto si ricorda che:
  • fattura elettronica: la data di ricevimento è certificata dall’esito di ricezione SDI; 
  • fattura cartacea: minimi, forfetari, ecc. (è sufficiente provare la ricezione del documento tramite la “corretta tenuta dalla contabilità” – si veda circolare n. 1/E/2018).

In base a quanto sopra, di seguito si riportano le possibili ricadute operative.
 

Fattura del fornitore: data di emissione
 
Data di ricezione della fattura da parte del cliente Registrazione ai fini IVA Limite temporale per la detrazione IVA
Dicembre 2022 Dicembre 2023 (da registrare entro il 30 aprile 2024 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2024 – anno d’imposta 2023) Entro dicembre 2023.
 
Liquidazione IVA di dicembre 2023 (16 gennaio 2024)
Gennaio – aprile 2024. Nella dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) e annotazione separata nel registro IVA acquisti.
 
Da maggio 2024 (fattura registrata oltre il 30 aprile 2024). Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
 
2024 (da registrare entro il 30 aprile 2025 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2025 – anno d’imposta 2024) Gennaio – dicembre 2024.
 
Nella liquidazione IVA del periodo 2024.
Da gennaio 2025 ad aprile 2025. Nella dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) e annotazione separata nel registro IVA acquisti.
 
Da maggio 2025 (fattura registrata oltre il termine del 30 aprile 2025).
 
Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

 

(MF/ms)
 




De minimis: da gennaio 2024 nuovo massimale di 300 mila euro

Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime de minimis passa da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione.

È quanto previsto dal regolamento comunitario (Ue) de minimis 2023/2831 del 13 dicembre 2023 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» europea del 15 dicembre 2023 in vigore dal 1° gennaio 2024.

ll regime “de minimis” può essere definito come una modalità semplificata, attraverso la quale la Commissione europea autorizza l’istituzione da parte degli Stati membri di alcuni tipi di regimi di aiuto per le imprese.

Qualsiasi agevolazione pubblica deve passare il vaglio delle istituzioni europee.

Tale facilitazione si basa sul presupposto che gli aiuti di Stato, se inferiori a una certa soglia, non violano la concorrenza tra imprese. In pratica, un’apposita normativa, stabilisce una serie di condizioni che devono essere rispettate, affinché un aiuto possa essere considerato “di importo minore”.

Se lo Stato membro rispetta questi limiti nell’istituire un regime di aiuto, lo può considerare automaticamente approvato dalla Commissione.

In compenso, le imprese non possono ricevere più un determinato importo in tre anni attraverso questa tipologia di strumenti agevolativi. Importo, che grazie alla nuova norma passa dai 200.000 euro attualmente previsti ai 300.000 euro dal 1° gennaio 2024.

Si noti che i limiti quantitativi per gli aiuti di Stato in regime de minimis si applicano alla cosiddetta “impresa unica”, vale a dire qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Nello specifico, per “impresa unica” il regolamento si riferisce a tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio d’amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
  • le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra citate per il tramite di una o più altre imprese.
 

(MF/ms)




Istat ottobre 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di ottobre 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,7 % (variazione annuale) e a + 13,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,275 % e + 10,050 %.