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Rottamazione Quater

Con un comunicato stampa dell’11 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota l’approvazione e la messa a disposizione dell’applicativo telematico per chiedere la riammissione alla rottamazione dei ruoli la cui domanda va presentata entro il 30 aprile 2025.

Sono altresì state pubblicate alcune FAQ relative all’argomento.

L’art. 3-bis del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater) riservata ai soggetti che avevano presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nei pagamenti.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della precedente, pertanto come rammentato nelle FAQ la riammissione non può riguardare:

  • carichi che non erano stati inclusi nella originaria domanda;
  • carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, in quanto consegnati oltre il 30 giugno 2022.
Sempre nelle FAQ si ribadisce che la riammissione concerne i contribuenti che non solo hanno presentato domanda per la rottamazione-quater, ma che sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31 dicembre 2024, quindi:
  • sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31 dicembre 2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche se non hanno pagato nulla sempre che abbiano presentato la domanda, aspetto messo in evidenza nelle FAQ);
  • non sono riammessi i debitori che hanno pagato nei termini le rate oppure le hanno pagate tardi ma senza sforare il limite di tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 1 comma 244 della L. 197/2022 (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata scaduta a fine febbraio e le successive, secondo il piano di rateazione ordinario).
La decadenza deve specificamente riguardare la rottamazione-quater ex L. 197/2022, quindi non sembra possano essere riammessi i debitori decaduti dalla rottamazione-ter ex DL 119/2018 o dal saldo e stralcio ex L. 145/2018 (salvo questi debitori avessero poi presentato domanda per la rottamazione-quater).

Le modalità di accesso alla riammissione sono molto simili alla rottamazione-quater.

Infatti, la trasmissione della domanda (il cui termine come detto scade a fine aprile) può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della “identità digitale” nella c.d. area pubblica.

Il modello non va quindi trasmesso per posta elettronica, essendo ciò previsto solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento. Occorre specificare i recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall’area riservata.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.

Onde presentare la domanda, se si passa attraverso la c.d. area pubblica bisogna indicare il numero della “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata al debitore. Inoltre, bisogna indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito compresi in tale comunicazione.

Invece, se si entra nella c.d. area riservata è sufficiente indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per i quali si intende beneficiare della riammissione.

Da ciò sembra potersi dedurre che il debitore possa beneficiare della riammissione in merito anche solo ad alcuni debiti indicati nell’originaria domanda, onorando gli altri nelle forme ordinarie oppure continuando a coltivare il contenzioso con riferimento a questi.

Pertanto, se la domanda comprendeva cinque cartelle, è possibile fruire della riammissione per tre.

A un primo esame delle informazioni presenti sul sito, non è invece chiaro se si possa “spacchettare” la domanda di rottamazione originaria, ottenendo così due piani di dilazione relativi a debiti contenuti nella medesima domanda, in modo che, se si decade da uno l’altro rimanga in piedi.

Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

  • le prime due il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025;
  • le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Si può pagare in una soluzione entro il 31 luglio 2025.

Il tardivo versamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, non ha effetti pregiudizievoli (art. 1 comma 244 della L. 197/2022, richiamato dall’art. 3-bis).

Presentata la domanda il debitore è considerato adempiente e non possono essere disposti pignoramenti né fermi o ipoteche e, inoltre, non opera il blocco dei pagamenti delle P.A. e può essere rilasciato il DURC.

Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda, mentre non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari avviate, salvo ci sia stato incanto con esito positivo.
 

(MF/ms)




Bilancio di sostenibilità per le Pmi: le semplificazioni proposte dal pacchetto Omnibus

La Commissione Europea ha presentato lo scorso 26 febbraio 2025 il c.d. Pacchetto Omnibus, che passa ora all’approvazione del Parlamento Europeo, il quale mira a rivedere e semplificare le principali normative in materia di sostenibilità aziendale.

Le diverse normative comunitarie, sin qui emanate per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale delle imprese, come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e il Regolamento sulla Tassonomia, hanno oggettivamente introdotto importanti complessità, che hanno destato preoccupazioni tra le aziende, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI). Il Pacchetto Omnibus ha, dunque, come obiettivo quello di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo.

Il Commission Work Programme 2025 prevede diverse iniziative di semplificazione e snellimento normativo e burocratico. Il primo pacchetto, c.d. Omnibus, di cui ci occupiamo, interviene sulle normative di sostenibilità, modificando i requisiti di applicabilità delle direttive sulla rendicontazione e sulla tassonomia e prevedendo slittamenti dell’entrata in vigore.

Vediamo quali sono queste modifiche.

In primo luogo, si assiste ad una notevole restrizione del campo d’applicazione della CSRD.

Gli obblighi di rendicontazione, ad oggi diretti alle imprese con più di 250 dipendenti, si applicherebbero solo alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti (fermo restando il limite di fatturato superiore a 50 milioni di euro o l’attivo di bilancio superiore a 25 milioni di euro). Verrebbero, inoltre, escluse le PMI quotate.

Secondo il documento di accompagnamento del provvedimento, questo ridurrebbe il numero di imprese soggette di circa l’80%.

In secondo luogo, la Commissione ha presentato, in una proposta separata e parallela, lo slittamento di 2 anni dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per:

  • le grandi imprese che non sono enti di interesse pubblico e che hanno più di 500 dipendenti, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2026 con riferimento all’esercizio 2025 (c.d. wave 2);
  • le PMI quotate, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2027 con riferimento all’esercizio 2026 (wave 3).
L’obiettivo di questa proposta di rinvio è evitare che alcune imprese siano obbligate a rendicontare per l’anno finanziario 2025 o 2026, per poi essere successivamente esonerate da tale obbligo, e di consentire agli Stati membri di raggiungere un accordo che garantisca in tempi rapidi chiarezza giuridica alle imprese attualmente soggette a CSRD.

Infine, anche per le aziende che resteranno obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, viene previsto un alleggerimento dei contenuti di informativa obbligatoria, tramite un intervento di modifica del Regolamento 2023/2772, che riguarda i principi ESRS, che dovrebbero risultare molto snelliti.

La Commissione, tuttavia, rinuncia alla spinta propulsiva che le tematiche ESG possono infondere alle imprese europee, se correttamente interpretate.

Viene, quindi, prevista un’attenzione particolare alle aziende che non rientreranno più nell’ambito della CSRD (con meno di 1.000 dipendenti), per le quali la Commissione intende adottare ufficialmente, tramite atto delegato, uno standard di rendicontazione volontaria, basato sullo standard per le PMI (VSME) elaborato dall’EFRAG.

Tale standard fungerà da scudo, limitando le informazioni che le banche, o le aziende che rientrano nell’ambito della CSRD, possono richiedere alle aziende nelle loro catene del valore con meno di 1.000 dipendenti.

Ulteriori importanti proposte di semplificazioni si assistono anche sul fronte della Direttiva sulla Due Diligence (CSDDD), che obbliga le aziende ad effettuare verifiche in tema di rispetto dei diritti umani dei lavoratori lungo la propria catena del valore. Viene, innanzitutto, proposto lo slittamento generalizzato di un anno per l’entrata in vigore della Direttiva, ma soprattutto vengono limitati i doveri di diligenza alla prima linea della catena, ossia alle imprese con cui si intrattengono rapporti commerciali diretti.

La Commissione prevede, infine, una profonda revisione della Tassonomia, intervenendo con una riduzione di circa il 70% degli indicatori da calcolare per dimostrare l’allineamento delle attività alla sostenibilità ambientale.
 

(MF/ms)




Valute estere febbraio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Febbraio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2025 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,6062
Peso Argentino 1100,5537
Dollaro Australiano 1,6528
Real Brasiliano 6,0053
Dollaro Canadese 1,4893
Corona Ceca 25,0767
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,5749
Corona Danese 7,4592
Yen Giapponese 158,087
Rupia Indiana 90,6346
Corona Norvegese 11,6574
Dollaro Neozelandese 1,8337
Zloty Polacco 4,1722
Sterlina Gran Bretagna 0,83071
Nuovo Leu Rumeno 4,977
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0413
Rand (Sud Africa) 19,2451
Corona Svedese 11,2474
Franco Svizzero 0,9413
Dinaro Tunisino 3,311
Hryvnia Ucraina 43,3436
Forint Ungherese 403,1285
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Codici Ateco 2025: l’impatto della revisione sul reverse charge in edilizia

A decorrere dal 1° aprile 2025, diverrà operativa la nuova classificazione ATECO 2025 (formalmente in vigore dallo scorso 1° gennaio), sostitutiva della precedente tabella ATECO 2007 (aggiornata nel 2022).

Tra gli effetti che potrebbero derivare dall’impiego dei nuovi codici ATECO, ci sono quelli relativi all’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore dell’edilizia.

In termini generali, la misura si applica, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Nonostante la formulazione normativa, tuttavia, al fine di individuare le prestazioni che, sul piano oggettivo, devono essere ricondotte alla disciplina del reverse charge, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14/2015, ha fatto rinvio alla descrizione delle attività contenute in specifici codici ATECO.

L’elenco dei codici ATECO 2007 rilevanti è contenuto nella stessa circolare n. 14/2015, che non è stata oggetto di successivi aggiornamenti sul punto.

È di tutta evidenza che, con l’operatività della nuova tabella ATECO 2025, a partire dal prossimo 1° aprile, si realizzerà un mutamento rispetto alle attività descritte dai codici precedenti.

Di riflesso, anche la circolare n. 14/2015 non potrà risultare coordinata con la classificazione 2025 (restando, invece, ancorata ai codici ATECO 2007 non più adottati), se non farà seguito un nuovo documento di prassi.

Con riferimento alle prestazioni qui di interesse, dalla tabella di raccordo tra le voci ATECO 2025 e quelle 2007, si possono evincere alcune modifiche non di dettaglio, delle quali si riportano sotto alcuni esempi.

Nell’ambito dei servizi di installazione di impianti, nella circolare n. 14/2015 si fa menzione dei codici 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – inclusa manutenzione e riparazione) e 43.21.02 (Installazione di impianti elettronici – inclusa manutenzione e riparazione).

Secondo la nuova classificazione, la voce relativa all’installazione di impianti elettrici è posta a un livello di minor dettaglio (43.21) rispetto a prima (43.21.01), includendo al suo interno, oltre alle attività citate, ad esempio anche l’installazione di impianti di illuminazione stradale (43.21.03), il cui codice non è tra quelli individuati dalla circolare in parola.

Un’altra attività, tra quelle di interesse, che risulta essere stata modificata, è relativa alla “posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate” (43.32.01): quest’ultima voce, dopo la nuova classificazione, include soltanto la “posa in opera di porte blindate”, mentre la posa in opera di casseforti e forzieri sembra confluire negli “altri lavori di completamento e finitura degli edifici” di cui al codice 43.35.00 (non previsto dalla circolare).

Fermo restando che sarebbe auspicabile un aggiornamento delle istruzioni fornite con la circolare n. 14/2015 entro la fine di marzo, qualora ciò non avvenisse, la soluzione più ragionevole da adottare potrebbe essere quella di continuare a fare riferimento, sul piano oggettivo, alla descrizione delle attività precedenti.

I predetti codici ATECO hanno, infatti, la funzione, per espressa affermazione della circolare n. 14/2015 (§ 1.1), di individuare l’ambito oggettivo di applicazione delle prestazioni di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, indipendentemente dal fatto che i soggetti passivi svolgano o meno “un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO”.

A livello sistematico, dunque, i codici all’epoca menzionati nella circolare n. 14/2015 hanno lo scopo di determinare quelle che, secondo l’Amministrazione finanziaria, sono le prestazioni di servizi rilevanti ai fini della disciplina in esame. Ciò induce a ritenere che, in assenza di nuove indicazioni, il quadro definitorio non debba intendersi mutato per via del “semplice” aggiornamento della Tabella ATECO.

Le medesime considerazioni possono essere estese all’ambito applicativo della disciplina del reverse charge per le prestazioni di servizi in subappalto, di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 comma 6. La disposizione, applicabile solo in assenza delle condizioni di cui alla successiva lett. a-ter), menziona le prestazioni “rese nel settore edile”. Si ritiene che un soggetto passivo operi in detto settore se le prestazioni rese sono riconducibili alle attività elencate nella Sezione F (“Costruzioni”) della Tabella ATECO 2007. Tuttavia, anche in questo caso, non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice ATECO della Sezione F, essendo comunque necessario, sul piano “oggettivo”, fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta (ris. Agenzia delle Entrate n. 173/2008).

Con riferimento a questa seconda disciplina, si evidenzia, in particolare, che le attività di sviluppo di progetti immobiliari, precedentemente collocate nella sezione F, sono state spostate nella sezione M dedicata alle attività immobiliari (nella nuova classe 68.12).
 

(MF/ms)




Codici Ateco 2025 e adempimenti in scadenza: chiarimenti sull’applicazione della revisione

Dal 1° aprile 2025, sarà operativa la nuova classificazione ATECO 2025.

Sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

I codici ATECO 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

Si veda il comunicato Istat pubblicato di recente sul proprio portale ufficiale.

A tal proposito, per la dichiarazione IVA 2025 e per la CU 2025 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato ad AssoSoftware che potrà continuare ad utilizzare la vecchia codifica ossia i codici ATECO 2007.

L’utilizzo obbligatorio o facoltativo dei nuovi codici dipenderà dal tipo di modulistica e dalla data di apertura del canale di trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Di seguito sono riportate le indicazioni principali per l’applicazione dei nuovi codici ATECO 2025.

 

Ambito Indicazioni
Modulistica con canale di trasmissione aperto dal 1° aprile 2025 Obbligo di utilizzo del codice ATECO 2025 (es. modello IVA TR 2025).
Modulistica con canale di trasmissione ancora aperto al 1° aprile 2025 Possibilità di utilizzo del codice ATECO 2025 o del codice ATECO 2007 (es. modello IVA 2025 e CU 2025).
Modello IVA 2025 È possibile usare il codice ATECO 2007 oppure il codice ATECO 2025, ma in questo caso va impostato il campo “Situazioni particolari” con il valore 1.
Certificazione Unica (CU) 2025 Si può utilizzare sia il codice ATECO 2007 che il codice ATECO 2025, senza necessità di impostazioni particolari.

Sul portale ISTAT, nella sezione Documentazione tecnica e classificazioni è disponibile una tavola di raccordo (conversione o corrispondenza) tra ATECO 2025 e ATECO 2007 aggiornamento 2022.
 
(MF/ms)




Definitivo il modello 730/2025

Con il provvedimento n. 114763, pubblicato il 10 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025.

Il modello definitivo arriva quindi a una settimana dal termine massimo fissato, per il solo anno 2025, al 17 marzo dall’art. 3-bis comma 3 del DL 202/2024 convertito.

L’art. 1 comma 1 del DPR 322/98 prevede ordinariamente, invece, che i modelli di dichiarazione semplificata siano approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.

Continua il progressivo ampliamento dell’ambito applicativo del modello 730 e, in attuazione dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 1/2024, possono essere dichiarati nel nuovo “quadro M” i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e nel nuovo “quadro T” le plusvalenze di natura finanziaria. La novità era emersa già dal modello in bozza.

Da quest’anno, dunque, i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024).

Alcune novità riguardano anche le locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono infatti assoggettati a imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il codice identificativo nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

Tra le altre novità con impatto sul modello 730/2025 si segnalano:

  • il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di CD e IAP. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
  • la rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • le modifiche riguardanti il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, che dal 31 luglio 2024 non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
Entrano nel 730/2020 anche il bonus “Natale” – indennità di 100 euro per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro a determinate condizioni – e il trattamento integrativo che spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.

Vengono inoltre rimodulate le detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024.

Quanto, invece, alle detrazioni “edilizie”:

  • per le spese rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
  • per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
  • per le spese superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2025: dall’1 marzo la comunicazione per accedere al credito

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti sulla stampa, anche on line.

A partire dal 1° marzo, e fino al 31 marzo 2025 è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2025.

In linea generale, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022.

Per accedere al bonus pubblicità 2025, come per gli anni precedenti, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

La domanda va inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, in alcune FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità). Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e a esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026

Salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2025.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Posto che l’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
 

(MF/ms)




Saldo Iva 2024: versamento entro il 17 marzo 2025

Il prossimo 17 marzo scade il termine ordinario per il versamento in un’unica soluzionesenza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2024. È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.

Il saldo IVA relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel quadro VL della dichiarazione.

Quest’ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l’altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell’utilizzo dei crediti riportati dall’anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Il versamento deve essere effettuato se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003), ossia almeno pari a 11 euro, per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99), come avviene nel 2025. Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

Sulla base dell’impostazione che emerge dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 73/2017, si ritiene che la possibilità di differire il versamento del saldo IVA solo alle predette scadenze riguardi tutti i soggetti passivi IVA, inclusi i soggetti IRES, a prescindere dal momento:

  • di chiusura del periodo d’imposta ai fini delle imposte dirette (soggetti IRES “non solari”);
  • di approvazione del bilancio (soggetti IRES “solari” che differiscono l’approvazione del bilancio).
In sintesi, il saldo IVA per il 2024 può essere versato entro:
  • il 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo è domenica), termine ordinario;
  • il 30 giugno 2025, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 30 luglio 2025, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 è compilato indicando:
  • nel campo “Codice tributo”, il codice “6099”;
  • nel campo “Rateazione”, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo;
  • nel campo “Anno di riferimento”, il periodo d’imposta 2024;
  • nel campo “Importi a debito versati”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti.
Sono consentite al massimo 10 rate

Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come modificato dall’art. 8 del DLgs. 1/2024).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2024, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

  • 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 17 marzo 2025;
  • 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 giugno 2025;
  • 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 luglio 2025.
Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009). Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto.

Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Per ulteriori approfondimenti sul versamento del saldo IVA relativo al 2024, si rinvia alla Procedura pratica n. 14 del 4 marzo 2025.
 

(MF/ms)




Polizze catastrofali: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

È stato pubblicato il 27 febbraio in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto (DM 18/2025) che definisce le modalità attuative e altri aspetti rilevanti per l’operatività della disciplina sulle c.d. polizze catastrofali, di cui dovranno dotarsi le imprese entro il prossimo 31 marzo.

L’obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023), che indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024, poi rinviato al 31 marzo 2025 dal Milleproroghe (al 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura).

L’adeguamento dei contratti deve avvenire entro 30 giorni, in tempo per la scadenza per le imprese per adempiere l’obbligo.

Il decreto interministeriale chiarisce alcuni aspetti operativi della normativa, tra cui le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze, mentre altri elementi dubbi della disciplina primaria non sembrano aver trovato un espresso chiarimento.

Una prima criticità (che era stata evidenziata anche dal parere del Consiglio di Stato a cui era stata sottoposta la bozza del decreto) riguardava la platea dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo, per cui si suggeriva di precisare su chi gravasse l’adempimento in caso di affitto e usufrutto di azienda.

La definizione dei soggetti assicurati di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) DM 18/2025 non ha chiarito questo aspetto; una indicazione, però, si può ricavare dall’art. 1-bis comma 2 DL 155/2024 (“DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025) conv. L. 189/2024, a mente del quale l’oggetto della copertura assicurativa in questione “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Il riferimento è ripreso dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DM, che definisce le immobilizzazioni come quelle di cui alla suddetta norma del codice civile, a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa.

La norma dovrebbe interpretarsi nel senso che anche i beni che l’imprenditore ha in locazione o in leasing devono essere assicurati.

Se ne potrebbe però anche ricavare che è chi impiega i beni a doversi occupare di stipulare l’assicurazione, quindi, in caso di affitto d’azienda, sarebbe l’affittuario il soggetto tenuto all’obbligo.

Resta fermo che i beni su cui un altro soggetto (tipicamente il proprietario) ha già stipulato analoga polizza non sono da assicurare.

Sempre in relazione all’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo, l’art. 1 comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia “tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile”.

Il dossier della legge di bilancio 2024, nel descrivere l’operatività del Registro, riportava che “non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Questi ultimi soggetti, in verità, sono iscritti alla sezione speciale del Registro e, in assenza di ulteriori specificazioni, non si vedono ragioni per escluderli dai destinatari della disposizione.

Restano fuori, per espressa previsione di legge, solo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021).

Infine, non chiare appaiono le sanzioni che dovrebbero essere comminate alle imprese inadempienti: per l’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

È dubbio, quindi, se l’inadempimento determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata.

Peraltro, stando alla formulazione della norma, i soggetti che non stipulano vedrebbero limitato e/o escluso l’accesso alla generalità delle misure pubbliche di sostegno per le imprese, non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.
 
E’ fornita , invece , una definizione delle calamità da assicurare (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), di modo che le diverse polizze facciano riferimento a eventi omogenei (art. 3).

Per tutti i fenomeni naturali in questione è specificato anche che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Viene, poi, ribadito (come già previsto dal comma 104 dell’art. 1 della L. 213/2023) che i premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, e che detti premi saranno aggiornati periodicamente.

Si precisa che si tiene anche conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati (art. 4).

Nel decreto è previsto, inoltre, che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i relativi limiti di tolleranza, “in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse”.

Le imprese che superano detto limite “cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale” (art. 5). Posto che le imprese di assicurazione hanno un obbligo a contrarre (art. 1 comma 107 della L. 213/2023), questa disposizione mitiga tale vincolo, consentendo di non stipulare ulteriori contratti se viene superato il limite di tolleranza.

Ancora, il decreto individua uno scoperto che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell’assicurato.

In particolare, fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile; per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 6).

Testi di polizza da adeguare entro 30 giorni

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi: fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa; da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata; sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 7).

Come anticipato, i testi di polizza devono recepire le previsioni del decreto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
 

(MF/ms)




Istat indice gennaio 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,3 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,975 % e + 1,650 %.

(MP/ms)