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Valute estere gennaio 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di gennaio 2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 09 febbraio 2024)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,6111
Peso Argentino 891,6644
Dollaro Australiano 1,6422
Real Brasiliano 5,3569
Dollaro Canadese 1,4631
Corona Ceca 24,7158
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8201
Corona Danese 7,4572
Yen Giapponese 159,4582
Rupia Indiana 90,6347
Corona Norvegese 11,3501
Dollaro Neozelandese 1,7673
Zloty Polacco 4,3648
Sterlina Gran Bretagna 0,85873
Nuovo Leu Rumeno 4,9749
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0905
Rand (Sud Africa) 20,5161
Corona Svedese 11,2834
Franco Svizzero 0,9368
Dinaro Tunisino 3,3847
Hryvnia Ucraina 41,2761
Forint Ungherese 382,0418
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
 
Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.
 
L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
· l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
· l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
 
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
· la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
· la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:
· consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva) consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
· non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.
 
L’elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all’interno del file con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.

Il contenuto del campo “Importo bollo” (2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante. Indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, infatti, per ogni fattura emessa con indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di 2 euro.

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco A del cessionario/committente.

L’elenco A viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e non può essere modificato.

L’intermediario deve essere in possesso della delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o della delega al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
 
L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento.

Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
· la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi “Prezzo totale” (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e “Importo” (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata
· è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:
Ø N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
Ø N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
Ø N4 (operazioni esenti Iva)
· non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate, l’operazione deve riportare (riga della fattura) – nel campo “Tipo dato” (2.2.1.16.1) presente nel blocco “Altri dati gestionali” – uno dei seguenti valori:
Ø “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni
Ø “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
Ø “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.

Sono escluse le fatture elettroniche aventi tipo documento:
· TD16 – integrazione fattura reverse charge interno
· TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
· TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
· TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
· TD20 – autofattura per regolarizzazione (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993).
Vengono escluse, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei seguenti valori:
· RF05 – vendita sali e tabacchi (articolo 74, comma 1, del D.P.R. 633/1972)
· RF06 – commercio di fiammiferi (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF07 – editoria (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, comma 1, del D.P.R. 633/1972)
· RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972)
· RF11 – agenzie viaggi e turismo (articolo 74-ter D.P.R. 633/1972).

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti l’assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.

Anche l’elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale.

(MF/ms)




Emissione fattura elettronica per i soggetti in franchigia: termini

L’Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza svoltasi il 1° febbraio, ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico da parte dei soggetti in regime di franchigia, tenuti all’adempimento dal 1° gennaio 2024.

In particolare, è stato chiesto quale dovesse essere il formato da adottare in relazione alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, qualora il documento sia stato emesso nei primi giorni dell’anno successivo.

Dall’inizio di quest’anno, sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

  • hanno aderito al “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011),
  • adottano il regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014),
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91,
    i quali, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro.
Alla data del 1° gennaio 2024 erano già tenuti all’adempimento (dal 1° luglio 2022) gli altri soggetti in regime di franchigia, nonché gli operatori fuoriusciti dal regime forfetario nel 2023, per aver percepito ricavi o compensi di importo superiore a 100.000 euro (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2023 n. 32).

Resta, comunque, fermo il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C (art. 10-bis del DL 119/2018 e art. 9-bis del DL 135/2018).

Per quanto concerne la scelta del formato della fattura nell’ipotesi in cui l’operazione sia effettuata negli ultimi giorni del 2023 dai soggetti allora esclusi dall’obbligo di fatturazione, occorre rammentare, da un lato, le disposizioni dell’art. 21 del DPR 633/72 e, dall’altro, le precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 17 giugno 2019 n. 14.

La norma dispone, in particolare, al comma 4, che la fattura immediata debba essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. In virtù di tale disposizione, il soggetto passivo che decidesse di non emettere il documento entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi dovrebbe indicare tale data all’interno del documento (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72).

Nella circolare n. 14/2019 è stato chiarito che “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”.

Risulta, conseguentemente, che la data di effettuazione e quella di emissione/trasmissione al Sistema di Interscambio posseggono valenza autonoma.

Ciò premesso, ricordato che la fattura non può considerarsi emessa qualora non sia inviata al SdI, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per quanto concerne le operazioni effettuate nel 2023 dai soggetti in regime di franchigia in allora esclusi dalla fatturazione elettronica:

  • era ammissibile la spedizione o la messa a disposizione della fattura in formato cartaceo o elettronico extra SdI entro il 31 dicembre 2023;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 è, invece, consentita esclusivamente la trasmissione in formato XML via SdI.
Pertanto, a titolo esemplificativo, si intenderà come non emessa una fattura, relativa a un’operazione effettuata il 29 dicembre 2023, spedita o messa a disposizione in formato analogico o elettronico extra SdI il 4 gennaio 2024.

Un ulteriore chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato la nuova funzionalità attribuita al codice TD28. Tale codice, che già veniva impiegato per comunicare, ai fini dell’esterometro, gli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta, può essere impiegato dal 1° febbraio (cfr. specifiche tecniche versione 1.8), per la comunicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’invio del file con codice TD28 permette di adempiere esclusivamente all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Continua pertanto ad applicarsi, in relazione alla violazione commessa, l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97, secondo cui “fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione”, quest’ultimo è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro (sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento).
 

(MF/ms)




Divieto di compensazione per i ruoli sopra i 100 mila euro senza pagamenti parziali

Per effetto dell’art. 37 comma 49-quinquies del DL 4 luglio 2006 n. 223 (introdotto dalla L. 213/2023), “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.

Il divieto opera dal 1° luglio 2024.

Ove siano presenti carichi di ruolo per un importo superiore a 100.000 euro e a differenza di quanto può dirsi per il divieto di compensazione di cui all’art. 31 del DL 78/2010:

  • la compensazione è vietata anche per l’eccedenza;
  • è vietata anche la compensazione dei crediti di natura agevolativa, tipicamente da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.
Considerato che, in base al dato normativo, il divieto “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”, si evidenzia come potrebbe ritenersi non ammesso un pagamento parziale dei ruoli in modo da scendere sotto la soglia dei 100.000 euro.

Su questo punto, a nostro avviso la norma potrebbe essere oggetto di una differente lettura, quantomeno ove i ruoli siano più di uno. Ipotizziamo che un contribuente abbia due carichi di ruolo per IVA dichiarata e non pagata ex art. 54-bis del DPR 633/72 e sia stato notificatario di due cartelle di pagamento del valore complessivo di 110.000 euro, una decaduta per decorrenza dei termini dell’art. 25 del DPR 602/73 (ruolo di valore pari a 90.000 euro), l’altra no (ruolo di valore pari a 20.000 euro).

Egli ben può pagare la cartella di 20.000 euro per intero, notando che non è possibile contestarla in sede giudiziale, e il divieto di compensazione non può operare essendo il debito sceso sotto il limite dei 100.000 euro, allo stesso modo di come non potrebbe operare qualora il giudice, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente, faccia scendere la soglia sotto i 100.000 euro.

La locuzione “La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate” può essere letta nel senso che occorre estinguere completamente il debito iscritto a ruolo, ma sempre a condizione che questo sia superiore a 100.000 euro.

A ogni modo “questa opzione interpretativa andrebbe attentamente valutata in quanto comporta in non pochi casi una reazione – quella della preclusione alla compensazione orizzontale – non molto proporzionata rispetto all’interesse tutelato”.

Un altro punto dolente riguarda il fatto che, se interpretata rigorosamente, la norma fa sì che il divieto di compensazione rimanga quand’anche il contribuente abbia ottenuto la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

Una siffatta tesi potrebbe essere in linea con una interpretazione letterale della norma, ma si auspica un chiarimento ufficiale in senso opposto. Non è un caso che in dottrina si sia prospettato che, siccome pagata la prima rata in sostanza il debitore è considerato adempiente, alcun divieto di compensazione dovrebbe sussistere.

Dilazione dei ruoli irrilevante

Infine, bisogna valutare quale sanzione sia irrogabile al contribuente che violi il divieto in esame.

Se la delega di pagamento viene scartata dal sistema (che ha evidentemente “intercettato” i ruoli scaduti), ci potrà essere un omesso versamento delle imposte che il contribuente ha tentato di pagare mediante compensazione.

Se però l’indebita compensazione viene effettivamente commessa, a nostro avviso si tratta di indebita compensazione di credito non spettante sanzionata nella misura del 30% dall’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97.

Sebbene la circolare non parli espressamente di ciò, si potrebbe sostenere che l’Agenzia delle Entrate, nella misura in cui il credito sia esistente, possa solo irrogare la sanzione del 30% senza il contestuale recupero del credito.

Recupero che, ove come detto il credito sia esistente, sarebbe inutile e contrario all’economia procedimentale, visto che verrebbe nuovamente compensato in costanza dei requisiti di legge.

(MF/ms)




Emissione nota accredito: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione è concessa al solo cedente del bene o prestatore del servizio e non può essere esercitata dal cessionario o dal committente.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 29, pubblicata il 2 febbraio, ha confermato un principio discendente dalla stessa normativa (art. 26 comma 2 del DPR 633/72).

Nel caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria, una società, Beta, distributrice di gas, emetteva nei confronti di un’altra società, Alfa (c.d. “venditore”), fatture comprensive del c.d. “bonus sociale gas”, avente segno opposto rispetto a quello dei servizi di trasporto resi. 

Nella circostanza, in virtù dell’importo di tale agevolazione, Alfa, pur essendo committente, risultava creditrice di Beta.

Posto che quest’ultima, in situazione di dissesto, non era in grado di far fronte ai propri impegni, Alfa si chiedeva se la procedura di emissione di una nota di variazione potesse essere utilizzata mutatis mutandis anche nel caso di specie.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che in base all’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura “viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione”.

La possibilità di rettificare autonomamente la fattura, anche nel caso in cui la stessa “risulti oggetto di un insoluto (di una qualunque delle parti)“, risulta “legislativamente preclusa” al cessionario o al committente. Quest’ultimo, se soggetto passivo, ove dimostri di aver versato un’imposta non dovuta, potrà richiederne la restituzione ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72.
 

(MF/ms)




Dichiarazione Imu: i termini per la presentazione

Nel corso di Telefisco 2024, il Dipartimento delle Finanze ha dato il via libera al ravvedimento della dichiarazione IMU anche oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria. 

Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (art. 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento. 

Dunque, per i tributi locali, viene legittimato un trattamento differenziato rispetto a quanto previsto in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA. 

Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 (espressamente richiamato dal art. 8, comma 6, con riguardo alla dichiarazione IVA), le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l’applicazione della sanzione minima di 250 euro

In applicazione del ravvedimento operoso, ex art.13 D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione è ridotta a 1/10. Cosicchè con un versamento di 25 euro è possibile sanare la mancata presentazione della dichiarazione. Dunque siamo nella casistica della dichiarazione tardiva.  

Decorsi 90 giorni dal termine di presentazione ordinario, la dichiarazione (redditi, IVA e IRAP) è considerata omessa. La dichiarazione omessa non è però ravvedibile. 

Nel corso di Telefisco 2024, il Dipartimento delle Finanze ha fatto chiarezza sulle tempistiche per sanare la mancata presentazione della dichiarazione dei tributi locali, compresa la dichiarazione IMU. A tal proposito, l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. 

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1, comma 769, della Legge n. 160 del 2019).

Si ricorda che nel 2023 c’è stata una doppia scadenza per la dichiarazione IMU: entro il 30 giugno scorso doveva essere presentata sia la dichiarazione per l’anno 2022 che quella relativa al 2021 i cui termini erano stati spostati in avanti dal decreto Milleproroghe (art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022).

Secondo il DEF, nell’ambito dei tributi locali non esiste alcuna disposizione che equipara le dichiarazioni tardive a quelle omesse. Ne deriva che la regolarizzazione dell’omissione dichiarativa potrà avvenire secondo le regole previste per la generalità delle violazioni dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.  

Da qui, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (art. 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento. Si ricorda che anche rispetto ai tributi locali si applica il ravvedimento oltre l’anno (vedi art. 10-bis, D.L. n. 124/2019).
 

(MF/ms)




Fatturazione elettronica: attenzione ai dati da riportare nelle dichiarazioni di intento

Come disposto dal provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre  2021, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 633/1972 e che trasmettono all’Agenzia delle Entrate per via telematica, dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettera a), D.L. n. 746/1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 17/1984.

 

Ciò detto, i soggetti che emettono fatture elettroniche a clienti che intendono effettuare acquisti in regime di esenzione Iva ai sensi dell’Art. 8 c. 1 lett. c) del D.p.r. 633/72, hanno l’obbligo di indicare in fattura elettronica il protocollo telematico della dichiarazione d’intento ricevuta costituito da una serie di 17 cifre separate dal simbolo “/” o “–“ e altre 6 cifre.

Tale protocollo deve essere inserito utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della  dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es.  08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
A seguito dell’aggiornamento dei software di controllo, dal prossimo 1° febbraio 2024, il mancato inserimento di tale dato nella fattura elettronica comporterà il rigetto della stessa da parte dello SDI.

 

Si prega pertanto di prestare particolare attenzione al riguardo.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale

La versione definitiva del D.Lgs. “Accertamento” approvato dal Consiglio dei Ministri introduce, tra l’altro, il concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni.

La disciplina dell’istituto presenta diverse novità rispetto al testo del decreto approvato in via preliminare il 3 novembre 2023; come sottolineato anche dal CNDCEC in un comunicato stampa, le modifiche più rilevanti incidono sia sui requisiti di accesso che sulla relativa procedura; il nuovo istituto, inoltre, nel 2024 sarà applicabile ai contribuenti forfetari in via sperimentale.

Con lo stesso decreto sono rivisti anche i termini di presentazione per le dichiarazioni dei redditi, intervenendo ulteriormente rispetto a quanto già disposto dal DLgs. 1/2024.

In primo luogo, su impulso delle Commissioni parlamentari e delle associazioni di categoria, scompare dai requisiti di accesso quello più controverso, che richiedeva, per i soggetti ISA, un’affidabilità fiscale alta (punteggio ISA pari almeno a 8); l’art. 10 del decreto non fissa nessun punteggio minimo ai fini dell’ingresso, limitandosi a richiedere come requisito di accesso l’assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente a quelli di vigenza del concordato.

L’allargamento della platea dei potenziali beneficiari del concordato preventivo biennale a tutti i soggetti ai quali si rendono applicabili gli ISA porta con sé diverse conseguenze; in particolare, i soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale, a prescindere dalla loro affidabilità fiscale:

  • avranno accesso al regime premiale ISA di cui all’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017;
  • non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (salvo il verificarsi delle previste cause di decadenza).
Le citate disposizioni si applicano infatti a tutti i soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale, senza ulteriori condizioni; di conseguenza, è verosimile ipotizzare che il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che presentano una bassa affidabilità fiscale sarà sensibilmente più alto di quanto dichiarato in passato da tali soggetti, in modo da giustificare l’applicazione delle misure premiali.

Si noti, inoltre, che un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia delle Entrate collocherebbe il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34 comma 2 del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

In altre parole, i soggetti ISA a bassa affidabilità fiscale, in origine esclusi dalla disciplina del concordato (salvo onerosi adeguamenti per raggiungere il punteggio minimo richiesto), sono ora considerati a pieno titolo tra i contribuenti coinvolti nel nuovo istituto, con relativa applicazione sia degli aspetti premiali (in caso di adesione), sia degli aspetti legati all’intensificazione dei controlli (con rifiuto della proposta o decadenza).

La versione definitiva del DLgs. “Accertamento” presenta novità anche in merito alla procedura di accesso al concordato relativamente al 2024 (primo anno di applicazione); in particolare:

  • i programmi informatici con cui i contribuenti dovranno comunicare i dati richiesti saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024;
  • il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A quest’ultimo riguardo, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, quindi con riferimento ai modelli REDDITI 2024, la presentazione della dichiarazione viene differita al 15 ottobre 2024 (per i soggetti IRES, il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).

Il differimento dovrebbe avere valenza generale, ossia interessare anche i soggetti che non sono coinvolti dal concordato preventivo perché non possiedono un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, oppure che, pur possedendo tali redditi, non sono assoggettati agli ISA. Il nuovo art. 38 del decreto infatti fa riferimento, in via generalizzata, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del DPR 322/98.

In relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, quindi con riferimento ai modelli REDDITI 2025, invece, i termini di presentazione della dichiarazione vengono nuovamente allineati a quelli ordinari, come modificati dal DLgs. 1/2024 che scadono, per i soggetti IRPEF, il 30 giugno (per chi presenta la dichiarazione cartacea) o il 30 settembre (per chi presenta la dichiarazione in via telematica) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e, per i soggetti IRES, l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Per tutti i soggetti sopra indicati viene posticipato solo il termine iniziale di presentazione della dichiarazione, dal 1° aprile (art. 2 del DPR 322/98, come modificato dall’art. 11 comma 3 del DLgs. 1/2024) al 15 aprile.
 

(MF/ms)




Importo minimo per il versamento di Iva e ritenute

Tutti i soggetti passivi IVA, salvo eccezioni, sono tenuti ad adempiere l’obbligo di liquidazione periodica dell’imposta previsto dall’art. 1 del Dpr. n. 100/1998.

Questo significa che devono procedere a rilevare la propria posizione IVA nei confronti dell’Erario (a debito, a credito o in pareggio), mediante un’operazione che consiste nel determinare la differenza fra:

  • l’ammontare dell’imposta esigibile nel periodo, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
  • e l’ammontare dell’imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi agli acquisti, sulla base dei documenti di cui il soggetto passivo IVA è in possesso, e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso periodo.
Se, dalla somma algebrica dei due importi, emerge una posizione a debito, il soggetto è tenuto a effettuare il versamento dell’imposta alle scadenze prescritte dalla legge.

Se l’importo a debito determinato con la liquidazione (mensile o trimestrale) non supera il limite minimo di 100,00 euro, il versamento deve essere rinviato ed eseguito unitamente a quello relativo al mese o trimestre successivo, o comunque al primo mese o trimestre (anche non immediatamente successivo) nel quale la suddetta soglia venga superata per effetto della somma dei diversi periodi.

La soglia di 100 euro è stata fissata dall’art. 9 del recente D.Lgs. n. 1/2024 ed è andata a sostituire la precedente soglia di 25,82 euro.

Il medesimo articolo ha riproposto la stessa soglia di 100 euro anche per il cumulo e rinvio dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo ed altri redditi.

Anche in questo caso il versamento dovrà essere effettuato entro il mese successivo, se superiore alla soglia, o al più tardi entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
 

(MF/ms)




Svizzera fuori dall’elenco dei paesi in black list

Il decreto MEF del 20 luglio 2023 ha aggiornato la lista degli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Il riferimento è alla c.d. black list (decreto 4 maggio 1999 del MEF).

Il provvedimento è composto da un solo articolo che elimina la Svizzera dalla lista nera, con efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto.

L’eliminazione della Svizzera dall’elenco è stretta conseguenza dell’approvazione della Legge n. 83/2023, di ratifica dell’Accordo tra Italia e Confederazione elvetica sui lavoratori transfrontalieri. 

È proprio questa recente norma, infatti, che al comma 3 dell’art. 12 dispone che con un decreto del ministero dell’Economia e delle finanze si provvede all’operazione di aggiornamento della lista riportata nel decreto del 1999.

L’eliminazione ha effetti dal 1° gennaio 2024, posto che l’art.12 della citata legge di ratifica prevede che: 

«L’efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.» 

Con l’uscita della Svizzera dalla Black list, viene meno la presunzione legale relativa di cui all’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/86, TUIR.

Nello specifico, in applicazione dell’articolo citato con il D.M. 4 maggio del 1999, sono stati individuati gli Stati o territori    aventi    un    regime   fiscale privilegiato con riferimento all’imposizione delle persone fisiche.

Essendo la Svizzera inclusa in tale elenco, il contribuente trasferitosi in Svizzera, per superare la presunzione di residenza in Italia (fissata ai fini antielusivi), avrebbe dovuto provare l’effettivo spostamento nel paese elvetico. 

In caso contrario, ai fini reddituali era considerato quale soggetto residente. 

Ora, con l’eliminazione delle Svizzera dalla black list, tale presunzione viene meno. Decade anche la previsione del raddoppio delle sanzioni previste in materia di violazione degli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale. 
 
 

(MF/ms)