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Credito imposta transizione 5.0: le regole per l’utilizzo in compensazione

Con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” residuo al 31 dicembre 2025, oggetto di ripartizione obbligatoria in cinque quote annuali di pari importo.

Come noto il credito d’imposta previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 19/2024, che mira a favorire investimenti innovativi, capaci di migliorare l’efficienza dei processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese ammesse.

La norma prevede altresì che il credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 debba essere riportato in avanti e suddiviso in 5 quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030. La risoluzione interviene su questo punto, fornendo indicazioni operative per la gestione del credito residuo.

L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072”, già istituito con la risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 per il credito Transizione 5.0.

​Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 va indicato, in formato “AAAA”, l’anno a partire dal quale è utilizzabile in compensazione la singola quota annuale del credito, così come risultante nel cassetto fiscale del beneficiario.

In sede di elaborazione degli F24, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti compensati da ciascun soggetto non ecceda la quota disponibile per ciascuna annualità.​

In caso di superamento del plafond, il modello F24 è scartato e l’esito viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la delega mediante apposita ricevuta consultabile nei servizi telematici dell’Agenzia.

A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: iter per l’accesso all’agevolazione

Con comunicato diffuso il 5 gennaio 2026 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha annunciato di aver trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il Decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0, previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Si tratta di un tassello fondamentale verso la piena attuazione della misura finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.

Dal 2026, infatti, l’iperammortamento torna al centro delle politiche fiscali per gli investimenti, ma con una fisionomia profondamente diversa rispetto alla prima stagione di Industria 4.0.

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, Legge n. 199/2025) reintroduce infatti una maxi-deduzione delle quote di ammortamento in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, concentrando il beneficio su beni materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico, selezionati attraverso i nuovi allegati IV e V alla medesima Legge di Bilancio.

L’iperammortamento copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile articolata per scaglioni:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
L’agevolazione non sarà tuttavia automatica come per i vecchi super e iper-ammortamento prevedendo importanti adempimenti comunicativi in linea con le recenti misure 4.0 e 5.0.

Secondo quanto emerge dalla bozza di Decreto attuativo:

  • una comunicazione preventiva: ove indicare l’ammontare complessivo degli investimenti programmati;
  • una comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
  • una comunicazione consuntiva: per il completamento degli investimenti, da inviare entro il 15 novembre 2028
(MF/ms)



Imposizione fiscale dei dividendi: le novità dal 2026

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), diventano definitive le modifiche apportate in materia di imposizione fiscale dei dividendi.

Nel dettaglio, a decorrere dal 1° gennaio 2026 l’esclusione dal reddito del 95% dei dividendi per le società di capitali e gli enti commerciali, nonché delle percentuali ridotte per le società di persone (60%, 50,28%, 41,86% a seconda dei casi), spetta solo se:

  • la partecipazione è almeno pari al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili
  • oppure se il suo valore fiscale è almeno di 500.000 euro.
Rispetto alla versione originaria del D.dL, che richiamava il requisito unico del 10% mutuato dalla direttiva madre-figlia, il testo approvato attenua la stretta, introducendo una soglia più bassa e un criterio alternativo di valore, così da limitare i casi di tassazione integrale ai soli investimenti veramente “minori”.

Anche il regime di esenzione delle plusvalenze PEX viene allineato: per le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, l’esenzione si applica solo se, oltre ai requisiti storici dell’art. 87 TUIR, è rispettata la nuova soglia minima:

  • 5% in termini di partecipazione al capitale
  • oppure 500.000 euro di valore fiscale.
L’intervento mira a ristabilire coerenza tra dividendi e plusvalenze, superando il modello “pieno” di esenzione incondizionata introdotto dal D.Lgs. n. 344/2003 e riducendo gli spazi di pianificazione basata su partecipazioni frazionate o di importo modesto.

Per preservare l’equivalenza di carico tra soci italiani IRES e società UE/SEE non rientranti nella direttiva madre-figlia, la Manovra interviene a modificare altresì l’art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973 (e, dal 2027, l’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 33/2025): la ritenuta ridotta dell’1,20% continua ad applicarsi solo se la partecipazione del socio estero:

  • è almeno pari al 5% del capitale
  • o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro.
In assenza di tali requisiti, i dividendi verso soggetti esteri restano assoggettati alla ritenuta ordinaria del 26%, con un allineamento sostanziale al trattamento previsto per i soci italiani titolari di partecipazioni “non qualificate” secondo i nuovi parametri.

Nulla cambia, infine, per le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’esercizio d’impresa, le quali rimarranno incise, come già avviene nell’attuale contesto, dal prelievo del 26% a titolo definitivo, indipendentemente dalla percentuale posseduta.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamenti: chiarimenti sui tempi e modalità invio comunicazioni

Definizione delle comunicazioni per accedere agli iper-ammortamenti, da presentare tramite piattaforma GSE, e previsione di specifica documentazione.

La bozza del DM attuativo dell’agevolazione ex art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025, trasmessa dal MIMIT al MEF per l’acquisizione del concerto, delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti.

Stando alla bozza del testo circolata, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni: preventiva, di conferma (con acconto) e di completamento.

Con uno o più decreti direttoriali saranno individuati i termini di apertura della piattaforma e approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione.

In particolare, l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE (non più 30 giorni come in passato), l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

Al completamento degli investimenti, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 (prorogato di 15 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE), l’impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

Sotto il profilo temporale, è disposto che:

  • nel caso in cui la comunicazione di completamento abbia ad oggetto investimenti in più beni, il completamento degli investimenti coincide con la data di effettuazione dell’ultimo investimento che la compone;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali 4.0, il completamento coincide con la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, il completamento coincide con la data di fine lavori dei medesimi beni.
A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica.

Entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati da integrare entro 10 giorni).

Sotto il profilo degli adempimenti documentali, la bozza del DM richiede una perizia tecnica asseverata, l’attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e la certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli Allegati IV e V alla L. 199/2025, l’interconnessione degli stessi, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dal DM relative ai beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, sono comprovate da apposita perizia asseverata, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative (o da specifiche figure professionali per il settore agricolo). Per i beni 4.0 il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante ex DPR 445/2000.

Per i beni materiali (tranne gli impianti fotovoltaici), le imprese devono inoltre dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’art. 60 del Regolamento (Ue) n. 952/2013.

Per i beni immateriali 4.0 occorre una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o licenziante ex DPR 445/2000 contenente:

  • l’indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
  • l’attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Ue o See;
  • l’indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.
 

(MF/ms)




Webinar fiscale “Legge di Bilancio 2026 e altre novità”

Informiamo che mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 14.30, organizziamo il webinar fiscale che per questo primo appuntamento dell’anno tratterà il tema “Legge di Bilancio 2026 e altre novità”.

Il seminario sarà tenuto dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco. 

Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI 

(MS/am)




Buoni pasto elettronici 2026: non imponibili fino ad euro 10

L’art. 1 comma 14 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), modificando l’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, ha previsto l’incremento da 8 a 10 euro del limite di non imponibilità, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, dei buoni pasto elettronici.

Nessuna modifica è invece prevista per i buoni pasto cartacei, la cui soglia di esenzione rimarrebbe quindi ferma a 4 euro, confermando la disposizione prevista nella prima versione del Ddl.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilati le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 10 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Pertanto:

  • per i buoni pasto cartacei il limite di esenzione giornaliero continua a essere pari all’importo di 4 euro;
  • per i buoni pasto elettronici il limite di esenzione giornaliero passa all’importo di 10 euro, in luogo del precedente limite di 8 euro.
In assenza di una specifica decorrenza, le nuove soglie di esenzione si ritiene trovino applicazione dal 1° gennaio 2026.

Le precedenti soglie di esenzione giornaliera resterebbero, quindi, in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Pertanto, fermo restando che sul punto si auspicano indicazioni ufficiali, al fine dell’individuazione del limite di esenzione applicabile (“vecchio” o “nuovo”) dovrebbe rilevare la data di assegnazione del buono, sulla base del principio per cui “il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” (C.M. 23 dicembre 1997 n. 326/E, § 2.1).

Resterebbe tuttavia fermo il principio di cassa allargato previsto dall’art. 51 comma 1 del TUIR, secondo cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Tale disposizione sancisce un principio obbligatorio che comporta l’automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati a inizio anno.

Pertanto, nel caso in cui il dipendente riceva i buoni pasto maturati nel 2025 entro il 12 gennaio 2026, questi si considerano percepiti nel 2025, dovendo fare riferimento quindi al “vecchio” limite di esenzione per i buoni pasto elettronici, pari a 8 euro.

Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2019 n. 6, i suddetti limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto previsto dall’allora art. 4 comma 1 lett. d) del DM 7 giugno 2017, ora art. 2 comma 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 36/2023.

Eccedenza rispetto ai limiti tassata

Resta fermo che l’importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR (258,23 euro) e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

Ne consegue che i buoni pasto non rientrano nella soglia di esenzione dei fringe benefit “ordinaria”, elevata anche per il 2026 a 1.000/2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

L’art. 1 commi 390 – 391 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che non ha subito alcuna modifica ad opera della L. 199/2025, ha infatti previsto l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 16 maggio 2025 n. 4, § 2.7).
 

(MF/ms)




Trasferte dipendenti: il caso dei rimborsi chilometrici nel comune

Con la circolare n. 15 del 22 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità sulla disciplina delle trasferte dei dipendenti, sia con riferimento alle modifiche introdotte dal DLgs. IRPEF-IRES, sia in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa.

Con particolare riferimento alla disciplina delle trasferte di cui all’art. 51 comma 5 del TUIR, l’Agenzia ha precisato che per trasferte (o missioni, per i dipendenti del settore pubblico) si intende lo spostamento solo temporaneo del lavoratore dalla sede abituale di lavoro, in quanto un trasferimento permanente comporterebbe la dislocazione definitiva del lavoratore presso un’altra sede operativa.

Nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta in trasferta all’interno del Comune in cui si trova la sede di lavoro, la disciplina è recata nello specifico dall’art. 51 comma 5 quarto periodo del TUIR, in base al quale, a seguito della modifica apportata dall’art. 3 del DLgs. 192/2024 di riforma IRPEF e IRES, le “indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito”.

Prima delle modifiche, le indennità e i rimborsi di spese percepiti dal dipendente per le trasferte nel comune in cui si trova la sede di lavoro concorrevano integralmente a formare il reddito del dipendente stesso, a esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da “documenti provenienti dal vettore”.

Ciò implicava che, in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, gli eventuali rimborsi per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente erano integralmente tassabili in capo al lavoratore.

La modifica apportata, dunque, eliminando il vecchio riferimento ai “documenti provenienti dal vettore”, comporta che i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte all’interno del territorio comunale “comprovate e documentate” non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Ne consegue che, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato.

Sul punto, l’Agenzia richiama quanto precisato con la risoluzione n. 92/2015, secondo cui i rimborsi chilometrici (in quel caso erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro) sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Tali elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Viene inoltre precisato che con riferimento al car sharing restano ferme le indicazioni rese con la risoluzione n. 83/2016.

La circolare n. 15 evidenzia inoltre che non concorrono a formare il reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all’interno sia al di fuori del territorio comunale.

Analogamente, non concorrono alla determinazione del reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta. Vengono quindi espressamente considerati superati i chiarimenti resi sul punto con i precedenti documenti di prassi.

Quanto alla decorrenza, secondo l’Agenzia la nuova disposizione si applica a tutti i rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025. Fermo restando il rispetto del principio di cassa allargato, la nuova disciplina si applica, quindi, anche ai rimborsi relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente per trasferte effettuate all’interno del territorio comunale. Tali rimborsi, pertanto, non concorrono al reddito di lavoro dipendente laddove le spese siano comprovate e documentate.

L’Agenzia precisa inoltre che la condizione di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante taxi e NCC, richiesta ai fini della non concorrenza al reddito delle indennità e dei rimborsi erogati al dipendente, deve sussistere anche con riferimento alle trasferte nel Comune.

Fermo restando che le indennità o i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente concorrono a formare il reddito, escluse quelle di viaggio e trasporto comprovate e documentate, per quanto concerne le sole spese di viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito, le stesse devono essere anche sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
 

(MF/ms)




Polizze catastrofali: rinvio al 31 marzo 2026 solo per alcuni settori

Slitta al 31 marzo 2026 il termine entro cui dotarsi di polizze contro i rischi catastrofali per micro e piccole imprese:
  • che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ex art. 5 della L. 287/91;
  • turistico ricettive.
È prorogato anche il termine per la stipula dei contratti assicurativi in questione da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, che sono tenute ad adempiere sempre entro il 31 marzo 2026.

Questa è la portata dei rinvii dell’obbligo di cui all’art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), risultante dal testo del DL 31 dicembre 2025 n. 200 (c.d. “Milleproroghe”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre.

Alla luce delle novità, il quadro è il seguente.

Per le piccole e micro imprese non appartenenti ai settori suddetti, il termine per dotarsi delle assicurazioni a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale è rimasto quello del 31 dicembre 2025.

Sono interessate, in particolare le imprese:

  • che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (piccole imprese);
  • che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (micro imprese).
secondo le definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/Ce.

Le micro e piccole imprese della ristorazione e del turismo hanno tempo, invece, fino al 31 marzo 2026.

Sono coinvolti dal rinvio, pertanto, ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, ma anche sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, se vi avviene la somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 comma 1 lett. c) L. 287/91).

Quanto alle imprese turistico ricettive, queste comprendono alberghi, ostelli, bed and breakfast organizzati in forma d’impresa, affittacamere, case vacanze.

Sempre entro il 31 marzo 2026, dovranno adeguarsi le imprese della pesca e dell’acquacoltura. In questo caso, il rinvio riguarda le imprese di qualsiasi dimensione che esercitino tali attività.

I termini per grandi e medie imprese, invece, sono già scaduti: per le prime, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31 marzo 2025, con la previsione che le sanzioni si applichino decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno 2025). Il termine per le medie imprese, invece, era il 1° ottobre 2025.

A giustificare le proroghe, probabilmente, i numerosi punti non ancora del tutto definiti: la disciplina delle sanzioni ha trovato compimento solo di recente con il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), in vigore dal 1° gennaio 2026, mentre non è ancora disponibile la piattaforma informatica gestita dall’IVASS per il confronto delle offerte, prevista al comma 105-bis dell’art. 1 della L. 213/2023, che dovrebbe consentire di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi.
 

(MF/ms)




Auto aziendali: tabelle ACI 2026 in Gazzetta Ufficiale

L’Agenzia delle entrate ha reso noto, con apposito comunicato stampa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 297 del 23 dicembre 2025, l’adozione delle tabelle ACI valide per l’anno 2026.

Le tabelle:

  • sono elaborate dall’Automobile club d’Italia entro il 30 novembre di ogni anno e comunicate al Mef e 
  • riportano i costi chilometrici di automobili, ciclomotori e motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dai datori di lavoro.

Si parla di uso promiscuo quanto l’auto, oltre ad essere utilizzata per esigenze aziendali, è impiegata anche per esigenze personali o familiari.

L’utilizzo promiscuo si considera ai fini fiscali quale fringe benefit da tassare in busta paga sulle base delle regole ex art. 51, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986. Il fringe benefit concorre anche all’imponibile previdenziale.

Le tabelle ACI 2026 si riferiscono alle seguenti categorie di autoveicoli e motocicli:

  • autoveicoli a benzina in produzione;
  • autoveicoli a gasolio in produzione;
  • autoveicoli a benzina-Gpl e ibrido benzina-Gpl in produzione;
  • autoveicoli ibrido-benzina in produzione;
  • autoveicoli ibrido-gasolio in produzione;
  • autoveicoli elettrici in produzione;
  • autoveicoli a benzina fuori produzione;
  • autoveicoli a gasolio fuori produzione;
  • autoveicoli elettrici e ibridi plug-in in produzione;
  • autoveicoli a benzina-Gpl, benzina-metano, metano esclusivo fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-plug-in fuori produzione;
  • autoveicoli elettrici fuori produzione;
  • motoveicoli;
  • autocaravan.

Le nuove tabelle sono utilizzate anche per il calcolo dei rimborsi chilometrici spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto del datore di lavoro/committente.

Per l’individuazione del fringe benefit da tassare si assume una percentuale forfettaria dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali.

La percentuale varia in base alla tipologia di veicolo assegnato.
 

Determinazione fringe benefit auto-contratti stipulati dal 1° gennaio 2025
Benzina, Diesel, GPL, metano
 
50%
Veicoli ibridi plug-in
 
20%
Veicoli a batteria (a trazione esclusivamente elettrica) 10%

 
A ogni modo nelle tabelle sono riportati gli importi da assumere ai fini della tassazione anche per i contratti stipulati negli anni precedenti per i quali è prevista una percentuale di tassazione differente. 

Per ciascun mezzo di trasporto, è possibile rintracciare nelle ultime colonne delle tabelle, il valore dei fringe benefit annuali. 

In caso di riaddebito in capo al dipendente, l’impresa emetterà regolare fattura con addebito dell’IVA.

Il fringe benefit tassabile si assumerà al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore nello stesso periodo d’imposta in cambio dell’utilizzo personale del mezzo.

Ribadiamo che il fringe benefit va comunque ragguagliato al periodo di assegnazione del bene indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Nella determinazione del fringe benefit si dovrà anche tenere conto delle indicazioni di cui alla risposta n. 233/2025, documento di prassi con il quale l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile in busta ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986.

Il valore del fringe benefit resta quindi quello stabilito dalle tabelle ACI, e non può essere ridotto dalle spese per accessori extra che il dipendente sostiene a suo carico.
 
(MF/ms)




Collegamento corrispettivi e pos: si attende il servizio web

A partire dal 2026, i soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi devono abbinare i propri registratori telematici ai mezzi di pagamento elettronico utilizzati (es. POS, app di pagamento).

Tuttavia, sebbene l’obbligo sia in vigore dal 1° gennaio, per la relativa attuazione è prevista una fase transitoria, non essendo ancora disponibile il servizio web che consente il collegamento tra gli strumenti.

Si ricorda che l’obbligo in parola è disposto dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015, il quale stabilisce “che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici”.

Con riguardo all’ambito applicativo, è stato chiarito che restano escluse dall’obbligo di collegamento attività come quelle di cui alla Tabella C, allegata al DPR 633/72, che sono esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (cfr. risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025).

Nel caso specifico, l’obbligo è stato escluso per un’associazione che organizzava fiere ed esposizioni e i cui corrispettivi erano documentabili mediante titoli di accesso o in alternativa mediante scontrini manuali.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione, il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 ha stabilito che il collegamento tra gli strumenti di pagamento e quelli di certificazione non è di natura fisica, ma consiste nell’associare, tramite apposite funzionalità web, i dati identificativi dei dispositivi utilizzati.

Tuttavia, il servizio web che consentirà tale abbinamento sarà reso disponibile soltanto in un momento successivo, indicativamente all’inizio del mese di marzo 2026 (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025).

Sono quindi previsti termini differenziati per l’adempimento nella fase iniziale:

  • per gli strumenti di pagamento per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, l’obbligo va adempiuto entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del citato servizio web;
  • per gli strumenti in rapporto ai quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo di tale mese (es. per uno strumento disponibile dal 2 febbraio 2026, il collegamento potrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile 2026, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97).
    Come si è visto, dunque, sebbene l’obbligo di collegamento tra mezzi di pagamento elettronico e registratori decorra dal 1° gennaio 2026, l’adempimento è rinviato secondo i termini appena ricordati.
Occorre però considerare che, dal 1° gennaio 2026, l’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015 prevede anche che i dati dei pagamenti elettronici siano memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi. A tale riguardo, il citato provvedimento n. 424470/2025 ha stabilito che:
  • la memorizzazione dei dati di pagamento elettronico è eseguita in modo puntuale al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, mediante lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;
  • la trasmissione è effettuata giornalmente in forma aggregata, in conformità alle specifiche tecniche già valide ai fini dell’invio dei corrispettivi.
A partire dal 1° gennaio 2026 dunque, la rilevazione e l’invio dei dati di pagamento elettronico appaiono obbligatori, essendo peraltro efficaci, dalla medesima data, le relative disposizioni sanzionatorie. Infatti, l’art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97 (come modificato dall’art. 1 comma 75 della L. 207/2024) stabilisce che la sanzione pari a 100 euro, prevista per ciascuna omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA (entro un massimo di 1.000 euro mensili), si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione e invio dei dati di pagamento elettronico.

È stato evidenziato come, nel nuovo contesto, la non corretta indicazione del mezzo di pagamento (es. incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS), anche se dovuto ad errore incolpevole dell’esercente o a una diversa volontà del cliente, configuri una violazione sanzionabile (cfr. interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). L’Amministrazione finanziaria ha comunque chiarito che in tali ipotesi, ove l’errore sia tempestivamente riscontrato, è possibile annullare e rettificare il documento commerciale secondo le procedure già previste.
 

(MF/ms)