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Valute estere: marzo 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Marzo 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 144,475
Peso Argentino 1153,1804
Dollaro Australiano 1,7158
Real Brasiliano 6,2368
Dollaro Canadese 1,5518
Corona Ceca 25,0012
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8353
Corona Danese 7,4597
Yen Giapponese 161,1667
Rupia Indiana 93,4985
Corona Norvegese 11,5472
Dollaro Neozelandese 1,8879
Zloty Polacco 4,182
Sterlina Gran Bretagna 0,83703
Nuovo Leu Rumeno 4,9768
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0807
Rand (Sud Africa) 19,7403
Corona Svedese 10,9675
Franco Svizzero 0,9548
Dinaro Tunisino 3,3517
Hryvnia Ucraina 44,8346
Forint Ungherese 399,8052
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Credito IVA primo trimestre: entro il 30 aprile il modello TR

Entro il prossimo 30 aprile, sono chiamati a presentare il modello TR i soggetti passivi IVA che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione “orizzontale” in F24 l’eccedenza detraibile maturata nel primo trimestre 2025.

A livello generale, a seconda dell’importo del credito IVA che è esposto nel modello, può essere necessaria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo deputato alla revisione legale oppure, per i soli rimborsi, la prestazione di una garanzia patrimoniale.

Quest’ultima può essere prestata in forma di cauzione in titoli di Stato oppure di fideiussione da parte di banche o imprese di adeguata solvibilità o di polizza fideiussoria assicurativa.

L’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA emergente dal modello (art. 17 del DLgs. 241/97), per il primo trimestre 2025, è possibile:

  • senza obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di revisione), se l’importo del credito è pari o inferiore a 5.000 euro annui;
  • con l’obbligo del visto (o della sottoscrizione), se l’importo è superiore a 5.000 euro annui.
Il predetto limite, fissato dall’art. 10 del DL 78/2009, tiene conto di tutti i crediti che saranno utilizzati in compensazione nel corso del 2025 (inclusi, dunque, quelli emergenti dai modelli TR per i trimestri successivi).

Sono differenti le soglie per l’apposizione del visto di conformità con riferimento all’istanza di rimborso.

È, infatti, possibile chiedere a rimborso il credito IVA trimestrale, per un ammontare pari o inferiore a 30.000 euro, mediante la semplice presentazione del modello TR.

Al di sopra della menzionata soglia, invece, è necessario:

  • il rilascio del visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di revisione), unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per attestare il possesso di alcuni requisiti soggettivi ex art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72;
  • la prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale, al ricorrere di specifiche condizioni ritenute di “rischio fiscale” da parte del legislatore (es. esercizio dell’attività da meno di due anni, escluse le start up innovative, oppure la presenza di avvisi di accertamento per valori superiori a una determinata percentuale degli importi dichiarati).
Sono esonerati dal prestare la garanzia i curatori fallimentari (o della liquidazione giudiziale) e i commissari liquidatori, le società di gestione del risparmio e i soggetti in regime di adempimento collaborativo.

Un limite più elevato oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sul modello TR, ai fini dell’utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre 2025, è riconosciuto ai soggetti che:

  • abbiano raggiunto specifici punteggi ISA negli ultimi anni, entro il limite di 50.000 o 70.000 euro, a seconda del livello di affidabilità conseguito (cfr. il provv. n. 205127/2024);
  • abbiano aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 (art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024), entro il limite di 70.000 euro indipendentemente dal punteggio ISA ottenuto (FAQ Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2024 e del 24 febbraio 2025).
Proprio con riferimento ai rimborsi chiesti da soggetti passivi che hanno aderito al CPB, il modello TR e le relative istruzioni sono stati di recente aggiornati da parte dell’Agenzia delle Entrate (in data 21 marzo 2025).

Sono stati introdotti due nuovi codici riservati ai soggetti passivi che hanno aderito al CPB prima dell’inizio dell’anno solare che è riportato nell’apposito campo del frontespizio, nella misura in cui tali soggetti non sono tenuti alla presentazione della garanzia patrimoniale (per i rimborsi) al di sopra della soglia di 30.000 euro. Si tratta del codice “6”, da indicare nel campo 3 del rigo TD8, per la generalità dei soggetti passivi, e del codice “4”, da indicare nella colonna 4 del quadro TE, per gli enti o società partecipanti all’IVA di gruppo.

Si rammenta che è possibile variare alcuni aspetti relativi all’istanza presentata (se non ancora compensato o rimborsato), presentando un nuovo modello TR, ad esempio al fine di modificare:

– la destinazione del credito IVA (da compensazione a rimborso o viceversa), purché entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2025 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2015);
– le condizioni per l’apposizione del visto di conformità o per l’esonero dalla prestazione della garanzia (cfr. ris. n. 82/2018).

Modifica delle percentuali del settore agricolo

Tra gli altri aggiornamenti che hanno coinvolto il modello TR, con effetti dal primo trimestre 2025, vi sono le modalità di esposizione – nei quadri TA e TB – delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione del settore agricolo. Nella nuova versione del modello, difatti, rimangono indicate soltanto quelle relative al 4%, 5%, 10% e 22%, mentre le altre dovranno essere inserite dal dichiarante, in via autonoma, nell’apposita colonna 2 del modello.

(MF/ms)




Approvati gli ISA per il 2024: cosa cambia per imprese e professionisti

Il 31 marzo 2025 il MEF ha emanato il decreto che approva i nuovi ISA per il periodo d’imposta 2024, coinvolgendo una vasta platea di contribuenti nei settori dell’agricoltura, manifatture, servizi, commercio e attività professionali. Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2025.

Le principali novità del DM 2025 

Aspetto Descrizione
Aggiornamento delle attività coinvolte
  • Il decreto elenca dettagliatamente le attività economiche per cui vengono approvati i nuovi ISA, suddivise in comparti (agricoltura, manifatture, servizi, commercio, professioni) e identificate da codici ATECO aggiornati.
Nuove territorialità
  • Oltre agli indici generali, vengono approvate anche le territorialità generali, del commercio e tre territorialità specifiche, per tenere conto delle differenze economiche e strutturali tra aree geografiche.
Metodologia e variabili
  • Gli ISA sono costruiti sulla base di una nota tecnica e metodologica, tabelle di coefficienti e liste di variabili, che analizzano dati economici, contabili e strutturali comunicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi.
Esclusioni
  • Restano esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti con ricavi superiori a 5.164.569 euro, chi adotta regimi forfetari o di vantaggio, chi esercita più attività non rientranti nello stesso indice oltre una certa soglia, alcune cooperative e i membri di gruppi IVA.
Premialità
  • Il punteggio ISA consente l’accesso a regimi premiali, come l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e controlli, la riduzione dei termini di accertamento e altre agevolazioni, per chi raggiunge i livelli di affidabilità richiesti.

Le attività interessate nel dettaglio – Il decreto riporta un elenco di oltre 100 indici ISA, ognuno dei quali si applica a specifiche attività economiche: dalla coltivazione di cereali all’allevamento, dalla fabbricazione di prodotti industriali al commercio all’ingrosso e al dettaglio, dai servizi di trasporto alla consulenza, dalle attività sanitarie a quelle artistiche, culturali, sportive e di formazione.
 




Le sanzioni per inadempimenti: errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica

I sostituti d’imposta che non hanno adempiuto agli obblighi di trasmissione delle certificazioni uniche 2025 o lo hanno fatto commettendo errori od omissioni posso sfruttare la sanzione alleggerita laddove dovessero ravvedersi nei 60 giorni.

Per il periodo d’imposta 2024, certificazione unica 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 17 marzo (termine spirato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
  • entro il 31 marzo (termine spirato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni dovevano essere consegnate al percipiente comunque entro il 17 marzo, utilizzando non il modello ordinario ma il modello “sintetico”.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998).

Le sanzioni per inadempimenti, errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate sono fissate all’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998.
 

SANZIONI OMESSA/TARDIVA CU
Omessa, tardiva, errata CU 100 € per ogni certificazione con un max di 50.000 € per sostituto.
Errata trasmissione sanata entro 5 gg dalla scadenza ordinaria Nessuna sanzione.
Trasmissione entro 60 gg dal termine ordinario Sanzione ordinaria di 100 euro per singola certificazione unica ridotta ad un terzo ossia a 33,33 €, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a € 20.000.
Disapplicazione sanzioni La sanzione non si applica anche nell’ipotesi in cui le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (circolare MEF n. 195/1999).
La sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; Dunque, la trasmissione delle certificazioni corrette la cui scadenza era fissata al 17 marzo deve avvenire entro il 21.3.2025 (5 giorni dal 16.3.2024 – scadenza ordinaria, anche se la scadenza è slittata al 17.3.2025 – vedi circolare AdE 6/2015).
Ravvedimento Ammesso
Cumulo giuridico Non ammesso
Così ad esempio, ipotizzando che il sostituto d’imposta ha omesso di inviare tre CU da “precompilata” entro il 17 marzo e che provveda successivamente alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza (15 maggio): la sanzione sarà pari a 3,70 euro (33,33 euro/9 riduzione lettera a-bis, art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) per ogni CU da sanare. Si prende a riferimento la sanzione base ridotta a 33,33 euro perché siamo nei 60 giorni dalla scadenza ordinaria.

Dopo i 60 gg ma entro i 90 gg si passerebbe alla sanzione di 11,11 € per CU errata/omessa (1/9 di 100 euro).
 
(MF/ms)




Nuove regole operative per i rappresentanti fiscali

Il 17 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che definisce le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, in attuazione delle recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e dal D.M. 9 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Chi sono i soggetti interessati – Il provvedimento si rivolge a chi intende assumere o già svolge il ruolo di rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Tali soggetti sono obbligati a presentare una dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti di onorabilità e regolarità fiscale, oltre a prestare una garanzia proporzionata al numero di soggetti rappresentati.

Requisiti soggettivi richiesti – Per assumere il ruolo di rappresentante fiscale, è necessario dichiarare:

  • assenza di condanne (anche non definitive) o sentenze per reati finanziari
  • assenza di procedimenti penali pendenti per reati finanziari
  • nessuna violazione grave e ripetuta delle norme tributarie e contributive
  • non trovarsi in condizioni di interdizione previste dalla Legge.
La dichiarazione va presentata contestualmente al modello di inizio attività o variazione dati ai fini IVA presso la Direzione Provinciale competente. Se il rappresentante fiscale è una società, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti.

Modalità e importi della garanzia – La garanzia, da prestare a favore del Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, può essere costituita tramite:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
  • polizza fideiussoria
  • fideiussione bancaria.
Gli importi minimi variano in base al numero di soggetti rappresentati:
 
Soggetti rappresentati Importo minimo garanzia
2-9 30.000 euro
10-50 100.000 euro
51-100 300.000 euro
101-1.000 1.000.000 euro
Oltre 1.000 2.000.000 euro
Chi rappresenta un solo soggetto non è tenuto a prestare garanzia, ma deve comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. La garanzia deve avere una durata minima di 48 mesi e, in caso di aumento dei soggetti rappresentati, va adeguata con una nuova prestazione.

Disposizioni per i rappresentanti già operativi – I soggetti che già operano come rappresentanti fiscali devono, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, presentare la dichiarazione e la garanzia, se dovuta. In caso di inadempienza, l’Agenzia delle Entrate avvia la procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati, concedendo un ulteriore termine di 60 giorni per regolarizzare la posizione.
 
(MF/ms)




Rottamazione ruoli: entro il 30 aprile la domanda di riammissione

L’art. 3-bis del DL 202/2024, conv. L. 15/2025, ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022, riservata ai soggetti che avevano presentato la domanda entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Non sono pertanto riammessi i debitori che hanno pagato puntualmente le rate, per i quali rimane l’obbligo di pagare le rate stesse come da piano originario.

Tale rottamazione riguardava i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e comportava lo stralcio di interessi (sia quelli compresi nei carichi sia quelli di mora), aggi e sanzioni.

Per quanto riguarda la procedura, bisogna tenere a mente i seguenti termini:

  • entro il 30 aprile occorre trasmettere la domanda;
  • entro il 30 giugno ci sarà la liquidazione d’ufficio degli importi da pagare;
  • il 31 luglio scade il termine di pagamento della prima rata o della totalità delle somme.
Le successive rate scadono il 30 novembre 2025, poi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 (art. 3-bis comma 2 del DL 202/2024).

Onde mantenere i benefici della rottamazione occorre il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.

Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Il debitore, accedendo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, può verificare quali sono i carichi che possono beneficiare della riammissione. Il servizio propone in automatico solo le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto dell’originaria domanda di rottamazione, per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione (non trattandosi di una nuova rottamazione, non è possibile aggiungere carichi non compresi nelle originarie domande).

La trasmissione può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della c.d. “identità digitale” attraverso l’area pubblica.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.

È possibile specificare se si trasmette la domanda in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/erede, nonché in qualità di obbligato solidale o comunque di soggetto tenuto a trasmettere la domanda in virtù di una riorganizzazione aziendale.

Se si vuole inserire nella richiesta di riammissione tutti i documenti inclusi nelle precedenti domande di rottamazione basta cliccare sulla voce “Seleziona tutti”.

In alternativa, è possibile selezionare il numero di documento e scegliere nella “maschera” proposta di includerlo interamente o per singolo carico.

Opportuno lo spacchettamento delle domande

Sembra possibile non solo la scelta di quali cartelle di pagamento/avvisi di accertamento/avvisi di addebito contenuti nella singola domanda di rottamazione includere nella riammissione, ma anche la scelta di quali debiti, contenuti nel singolo carico, riammettere.

Si pensi alla cartella di pagamento che portava a riscossione diversi ruoli, ad esempio su due annualità IVA.

Così facendo, il debitore può, ad esempio, rottamare un carico e continuare o iniziare il contenzioso con riferimento a un altro. Si pensi alla situazione in cui, per alcuni carichi, si ritenga maturata la prescrizione e per questa ragione sia opportuno il ricorso contro l’intimazione ad adempiere nel frattempo notificata.

Il debitore può anche avere interesse a presentare diverse domande: per ciascuna verrà notificata una distinta liquidazione con annesso piano di dilazione (pare che il sistema di trasmissione consenta questa possibilità).

Ove il debitore non avesse i fondi per onorare tutte le rate, l’inadempienza non comprometterebbe gli interi carichi oggetto di riammissione, ma solo i carichi inerenti alla domanda la cui rata non è stata pagata.
 

(MF/ms)




Istat indice marzo 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Marzo  2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,7 % (variazione annuale) e a + 2,9 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,275 % e + 2,175 %.

(MP/ms)




Polizze catastrofali: chiarimenti dal Mimit sulle sanzioni

Aggiornando le FAQ rese disponibili nei giorni scorsi, in data 14 aprile il MIMIT ha fornito nuovi chiarimenti in tema di polizze catastrofali e, in particolare, sulle sanzioni applicabili alle imprese inadempienti, una delle questioni su cui si è generato maggiore dibattito.

Il comma 102 dell’art. 1 della L. 213/2023, infatti, stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. La disposizione, nella sua genericità, non esplicita quali siano le agevolazioni il cui accesso è inibito alle imprese inadempienti, né se l’inadempimento determini l’esclusione dalle suddette misure o, piuttosto, la loro fruizione in misura limitata.

I nuovi chiarimenti muovono dall’osservazione del fatto che la disciplina delle sanzioni, così come formulata, non ha carattere autoapplicativo, posto che il comma 102 citato, nello statuire che dell’inadempimento “si deve tener conto”, non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.

Pertanto, il MIMIT precisa che è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Sembra di capire, quindi, che ciascun Ministero (e più in generale ciascuna amministrazione) sia chiamato a emanare un “provvedimento attuativo” che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare, il tutto entro i nuovi termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

Quest’ultima disposizione, peraltro, stabilisce scadenze differenziate per adempiere l’obbligo assicurativo in relazione alle dimensioni dell’impresa (1° ottobre per le medie imprese; 31 dicembre per le piccole e micro imprese; lo scorso 31 marzo per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno). Quale sia, tra i tre, il termine rilevante per le Amministrazioni non è precisato; ragionevolmente, dovrebbe trattarsi di quello più vicino.

Nella stessa FAQ, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che, per quanto attiene alle misure di propria competenza, il Ministero “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”. Viene dato conto anche del fatto che tale anticipazione dovrà essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo e che l’esclusione dalle agevolazioni riguarderà le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, sempre “tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Le sanzioni operano dal “provvedimento attuativo”

In un’altra FAQ, si ribadisce che la disposizione di cui all’art. 1 comma 102 L. 213/2023 non è retroattiva e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL 39/2025.

La valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa, pertanto, opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione contenuta della legge di bilancio 2024 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

Le nuove risposte del Ministero non dipanano tutti i dubbi sollevati dalla formulazione della norma, uno tra tutti quello relativo a quali siano le agevolazioni il cui accesso è limitato/precluso alle imprese prive di polizza (e, conseguentemente, quali siano le Amministrazioni che devono attivarsi).

L’interpretazione del MIMIT, inoltre, è destinata a generare una certa eterogeneità di soluzioni e di conseguenze per il mancato adempimento all’obbligo di stipula, una per ciascuna Amministrazione coinvolta.

(MF/ms)




Trasmissione autonoma per il nuovo modello CPB 2025-2026

Il provvedimento n. 172928/2025, pubblicato il 9 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello CPB 2025-2026, che sostanzialmente contiene il quadro P per l’adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti che applicano gli ISA.

Rispetto all’anno scorso, il provvedimento modifica le modalità di trasmissione in quanto il modello non è più allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ma è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che il DLgs. correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 marzo e trasmesso alle Camere per i relativi pareri dispone l’abrogazione dal DLgs. 13/2024 degli articoli (da 23 a 33) che regolano l’adesione al CPB per i contribuenti in regime forfetario. Il modello REDDITI PF 2025 risulta aver già recepito tale modifica posto che dal quadro LM è stata rimossa la sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” che, nel precedente modello REDDITI 2024, serviva per aderire alla proposta di CPB.

Il modello CPB 2025-2026 si presenta strutturato in modo analogo al CPB 2024-2025, con i primi tre righi dedicati alle condizioni di accesso, i righi P04 e P05 in cui riportare il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini del concordato, i righi da P06 a P09 in cui sono indicati i valori proposti e, infine, nel rigo P10 viene espressa l’accettazione.

Rispetto alla precedente versione sono stati inseriti preliminarmente tre righi dove riportare:

  • il codice ISA;
  • il codice ATECO relativo all’attività prevalente;
  • la tipologia di reddito, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).

Di particolare interesse è l’“Attenzione” contenuta nelle istruzioni al fatto che queste informazioni vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l’accettazione di una precedente proposta di concordato, possibilità finora esclusa.

Le istruzioni alla compilazione del modello recepiscono alcune modifiche normative. Ad esempio, rispetto alla fattispecie di esclusione relativa alla modifica della compagine sociale per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR è stato precisato – recependo le modifiche del DL 155/2024 – che tali modifiche sono rilevanti se aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Inoltre, nell’elencare le voci escluse dal reddito concordato per il reddito di lavoro autonomo (art. 15 del DLgs. 13/2024), sono stati aggiornati i riferimenti normativi all’art. 54 del TUIR, tenendo conto degli articoli del Testo unico dopo le modifiche apportate dal DLgs. 192/2024. Così per le plusvalenze e le minusvalenze le istruzioni fanno riferimento agli artt. 54-bis comma 1 e 54-quater del TUIR (in luogo dell’art. 54 commi 1-bis e 1-bis.1), mentre per i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale, non v’è più un riferimento normativo atteso che tale voce rientra nella nozione omnicomprensiva di compenso (in luogo del precedente art. 54 comma 1-quater).

Mentre l’anno scorso il quadro P doveva essere presentato in allegato al modello ISA, a sua volta allegato al modello REDDITI, quest’anno il modello CPB è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi, la cui scadenza non coincide con quella per l’adesione al concordato. Il decreto correttivo (attualmente oggetto dei pareri parlamentari) dovrebbe concedere più tempo per l’adesione al CPB, portando il termine dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).

Il provvedimento dispone che la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale siano effettuate per via telematica, direttamente dal contribuente attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. Gli incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato l’invio, i dati relativi al calcolo della proposta di CPB 2025-2026, utilizzando l’apposito modello o un prospetto a esso conforme, contenente tutti i dati trasmessi.
 
(MF/ms)




Auto aziendali: chiarimenti sui termini di applicazione della nuova tassazione

Arriva la tanto attesa proroga per le auto aziendali benzina e diesel.

Nell’ambito delle novità introdotte alla Camera sul Decreto “bollette”, sul cui ddl di conversione in legge il Governo ha ottenuto la fiducia il 15 aprile 2025, viene infatti esclusa la stretta introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per le autovetture ordinate entro il 31 dicembre 2024 e concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

La nuova disciplina per la tassazione delle auto aziendali

L’art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha apportato importanti novità in materia auto aziendali date in utilizzo promiscuo ai lavoratori dipendenti. Con una modifica all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, infatti, si prevede che:

  • per i veicoli di nuova immatricolazione,
  • concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025,
  • il fringe benefit imponibile sia calcolato come segue:
    • generalità dei veicoli: si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
    • veicoli elettrici ibridi plug-in: la percentuale è pari al 20%;
    • veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica: la percentuale scende fino al 10%.

Viene quindi superata la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 632, della Legge n. 160/2019 che si basava sulle emissioni di anidride carbonica.
 

Regole tassazione fringe benefit fino al 2024
Emissioni anidride carbonica Fino al 2019 2020 2021-2024
≤ 60 g/Km  
                                                            30% (senza verificare le emissioni)
25% 25%
Da 61 a 160 g/Km 30% 30%
Da 161 a 190 g/Km 40% 50%
Oltre 190 g/Km 50% 60%

 

 

Tassazione fringe benefit dal 2025
Tipologia di veicolo Fringe benefit
Veicoli elettrici ibridi plug-in 20%
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica 10%
Altri veicoli (diversi dai precedenti) 50%

Anche in seguito alle novità della Legge di Bilancio 2025, resta fermo che l’importo del fringe benefit indicato nelle Tabelle ACI e calcolato con le nuove percentuali deve intendersi comprensivo di IVA.

La misura del fringe benefit tassabile è determinata in maniera forfetaria, in base ad una presunzione “assoluta” dei chilometri attribuiti all’uso personale del veicolo per il lavoratore e prescinde dalla reale percorrenza del mezzo stesso e dai costi sostenuti.

È del tutto irrilevante che il lavoratore sostenga a proprio carico taluni degli elementi che sono già stati considerati nella base di commisurazione del costo fissato dall’ACI, ad esempio il carburante.

Considerato che la percorrenza convenzionale è determinata su base annua, ai fini dell’imposizione fiscale e contributiva, il valore del fringe benefit imponibile deve essere:

  • ragguagliato in caso di concessione per periodi inferiori all’anno, nello specifico dividendo per 365 il valore annuo espresso nelle Tabelle ACI e moltiplicando il risultato per i giorni di assegnazione del veicolo;
  • suddiviso e assoggettato per quote mensili (o per i periodi interessati, se diversi dal mese), unitamente alle altre competenze del mese.

L’importo e le modalità di valorizzazione sono riportati nelle annotazioni alla Certificazione unica (c.d. modello CU) rilasciata ogni anno al dipendente.

Venendo all’entrata in vigore della “stangata” sulle auto aziendali si evidenzia la mancata previsione da parte della manovra 2025 di una disciplina transitoria per regolare il passaggio da vecchio a nuovo regime.

Applicando i chiarimenti forniti in passato dal Fisco, si dovrebbe ritenere pertanto che:

  • il nuovo regime si applica per tutte le assegnazioni avvenute dal 1° gennaio 2025,
  • a nulla rilevando la data dell’ordine (risoluzione n. 46/E/2020).

Per blindare il “vecchio” regime collegato alle emissioni occorre che la stipula del contratto (nel quale è opportuno specificare che l’obbligo del datore di lavoro si riferisce alla consegna del veicolo secondo le condizioni generali concordate con il fornitore) con il dipendente fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2024.

Di qui l’invito al legislatore a valutare soluzioni correttive che non penalizzino il legittimo affidamento di contribuenti che ben potrebbero aver ordinato a fine 2024 autovetture aziendali effettivamente consegnate, immatricolate e quindi assegnate al dipendente solo nel 2025 con una importante penalizzazione a livello fiscale.
 
L’emendamento al Decreto “bollette”

Tali considerazioni sembrano essere state colte dal Governo con un emendamento al ddl di conversione in legge al Decreto “bollette”, firmato dai relatori Gianluca Caramanna di Fratelli d’Italia e Andrea Barabotti, della Lega e approvato definitivamente dalla Camera il 15 aprile 2025, che reca la tanto attesa clausola di salvaguardia per gli ordini 2024.

Nel dettaglio viene previsto che la versione dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2024 continui ad essere applicata:

  • sia ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • che a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 2024 ma concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025.

Sei mesi di tempo in più quindi per l’entrata in vigore delle nuove norme nel caso di ordini 2024, tali da garantire che anche i tempi di consegna più lunghi non compromettano la validità della valutazione fiscale effettuata al momento dell’ordine.

La norma valuta gli oneri del rinvio per le casse dello Stato in misura pari a:

  • 8,3 milioni di euro per il 2025;
  • 9,5 milioni annui per il biennio 2026-2027;
  • 1,2 milioni per il 2028.

Conseguenze per il datore di lavoro e documentazione

Per il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 164 del TUIR il costo delle auto concesse ai dipendenti è deducibile al 70% (in luogo del 20%) senza limitazioni di importo (in luogo del tetto a 18.075,99), purché:

  • l’utilizzo del veicolo sia promiscuo, ossia attribuito da parte del datore di lavoro al dipendente per uso ai fini sia aziendali che personali;
  • risulti l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta.

È inoltre necessario che:

  • l’utilizzo da parte del dipendente sia provato con certezza, ad esempio, mediante l’apposizione di una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o da un contratto con data certa, da cui risulti l’assegnazione del veicolo (si veda fac simile lettera di assegnazione riportato di seguito);
  • l’utilizzo del veicolo rientri tra le mansioni del lavoratore

in allegato facsimile lettera di assegnazione autovettura aziendale uso promiscuo

(MF/ms)