1

Nota integrativa di bilancio: alcune novità sulle informazioni da evidenziare

La qualità informativa del bilancio si misura, in larga parte, nella Nota integrativa, dove trovano esplicitazione i criteri adottati, le scelte discrezionali e i rischi sottostanti ai valori esposti.

È in questa sede che il bilancio supera la dimensione meramente quantitativa e diventa effettivamente interpretabile, consentendo di valutare la coerenza tra numeri, decisioni gestionali e contesto operativo.

Come ogni anno, anche nel bilancio 2025 emergono alcune novità e aree critiche che meritano di essere analizzate con particolare attenzione, sia sotto il profilo valutativo sia, soprattutto, sotto quello informativo.

Un primo profilo riguarda gli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati dall’OIC nel 2025, applicabili obbligatoriamente a partire dai bilanci 2026, ma adottabili in via anticipata. In caso di opzione per l’applicazione anticipata, la Nota integrativa deve esplicitare la scelta effettuata, indicando se la prima applicazione sia avvenuta secondo il criterio retrospettivo ovvero prospettico, ai sensi dell’OIC 29.

È inoltre necessario descrivere puntualmente le aree interessate dagli emendamenti, che riguardano, in particolare, il trattamento delle operazioni con opzione di riacquisto/rivendita, la classificazione degli effetti economici connessi all’attualizzazione dei fondi di smantellamento e ripristino, i criteri di ammortamento di specifiche immobilizzazioni immateriali e la rilevazione dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta. L’informativa deve inoltre dare conto degli effetti derivanti dall’adozione, anche solo in termini qualitativi, evitando formulazioni generiche e non verificabili.

Un secondo ambito di particolare attenzione riguarda la gestione delle perdite emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Con riferimento alle perdite “cristallizzate” nel 2020, la sospensione degli obblighi di copertura prevista dalla normativa emergenziale è venuta meno con l’assemblea di approvazione del bilancio 2025. Ne consegue che la Nota integrativa deve dare evidenza delle determinazioni assunte in ordine alla loro copertura, qualora nel quinquennio gli utili conseguiti non siano stati sufficienti a ridurre la perdita al di sotto del terzo del capitale sociale. Dovranno inoltre essere illustrati gli effetti sul patrimonio netto e sulla struttura del capitale, anche in termini di equilibrio finanziario prospettico. In presenza di perdite riferibili agli esercizi 2021 e/o 2022, per le quali la sospensione opera ancora nei limiti temporali previsti, è opportuno fornire un’informativa chiara sulla loro natura, sull’orizzonte di copertura e sulle eventuali implicazioni in termini di continuità aziendale.

Sempre in ottica di trasparenza informativa, merita attenzione la deroga prevista per i titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente, al ricorrere di specifiche condizioni, di non iscrivere i titoli al minor valore di mercato. L’utilizzo della deroga richiede un’informativa puntuale, con indicazione dei criteri adottati, delle motivazioni sottostanti, degli importi interessati e degli effetti potenziali sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, anche in termini di rischi latenti.

Infine, nel bilancio 2025 assume particolare rilevanza l’informativa sui fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, soprattutto con riferimento ai rischi connessi al contesto geopolitico. In presenza di eventi rilevanti intervenuti dopo la data di bilancio, è necessario distinguere tra fatti che incidono sui valori di bilancio e fatti che richiedono esclusivamente informativa, fornendo in quest’ultimo caso una descrizione chiara della natura degli eventi e delle possibili conseguenze sulla gestione futura. In tale ambito, un’attenzione specifica deve essere posta ai rischi legati a tensioni internazionali, volatilità dei mercati, incremento dei costi e criticità nelle catene di approvvigionamento, con particolare riguardo alla loro possibile incidenza sulla continuità aziendale.

In sintesi, la Nota integrativa del bilancio 2025 deve configurarsi come una rappresentazione sostanziale, capace di rendere intelligibili le scelte effettuate e di evidenziare i principali fattori di rischio e incertezza che caratterizzano il contesto operativo dell’impresa.
 

(MF/ms)




Locazioni brevi: pubblicata la nuova guida ma senza i chiarimenti attesi

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, ad aprile 2026, la Guida sulle locazioni brevi, senza fornire, però, le indicazioni più attese dagli operatori di settore, ovvero quelle relative alla gestione del “passaggio” della locazione breve al regime imprenditoriale, dovuta al superamento della soglia che fa scattare la presunzione di imprenditorialità, dimezzata dall’ultima legge di bilancio.

Va ricordato, infatti, che l’art. 1 comma 17 della L. 199/2025, modificando l’art. 1 comma 595 della L. 178/2020, ha ridotto a due il numero massimo di appartamenti destinati a locazione breve compatibile con l’esercizio dell’attività in forma non imprenditoriale.

In forza della nuova disposizione, in pratica, a partire dal periodo di imposta 2026, la disciplina delle locazioni brevi, di cui all’art. 4 del DL 50/2017, è compatibile con la “destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta”.

La soglia è stata dimezzata rispetto a quella applicabile dal periodo di imposta 2021 al 2025, quando la locazione breve era compatibile con la destinazione a tale attività di 4 appartamenti per periodo di imposta.

La Guida delle Entrate, recentemente aggiornata, prende atto di questa novità, ma non presenta altre indicazioni di rilievo rispetto all’edizione precedente (agosto 2024).
 

(MF/ms)




Istat indice marzo 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di Marzo 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5% (variazione annuale) e a + 3,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 2,40 %.
 
(MS/ms)
 



Unione europea: in arrivo il centro doganale digitale unico

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto l’accordo sulla più ampia revisione del quadro doganale dalla nascita dell’unione doganale nel 1968.

La riforma risponde all’aumento dei volumi commerciali, alla crescita dell’e-commerce e alla necessità di controlli più efficaci su merci non conformi o pericolose, senza gravare su operatori e amministrazioni.

Elemento centrale è il centro doganale digitale dell’UE Unico, un unico HUB attraverso cui importatori ed esportatori trasmetteranno le informazioni doganali una sola volta, superando l’attuale frammentazione che impone interlocuzioni con più autorità nazionali.

Il sistema rafforza integrità dei dati, tracciabilità e capacità di analisi del rischio, offrendo alle dogane una visione unitaria dei flussi e delle catene di approvvigionamento.

Il centro doganale digitale dell’UE:

  • sarà un ambiente online unico
  • concepito per raccogliere e analizzare i dati doganali al fine di garantire il flusso regolare delle merci in entrata e in uscita dall’UE.
Sosterrà inoltre la gestione dei rischi a livello dell’UE effettuata dall’Autorità doganale dell’UE.

Per adempiere ai loro obblighi doganali, le imprese che importano nell’UE ed esportano dall’UE dovranno comunicare le informazioni doganali una sola volta su questo portale unico, anziché comunicarle alle singole autorità doganali, vale a dire fino a 27 volte.

Potranno inserire le stesse informazioni riguardo a più spedizioni, con un risparmio di tempo e denaro.

Il centro doganale digitale dell’UE diventerà operativo per le merci oggetto di commercio elettronico dal 1° luglio 2028; con introduzione graduale, includerà tutti i movimenti di merci entro il 1° marzo 2034.

A supporto del nuovo assetto nasce l’Autorità doganale dell’UE, con sede a Lille, incaricata di coordinare la gestione dei rischi, individuare priorità di controllo e sostenere il lavoro delle autorità nazionali mediante l’analisi dei dati contenuti nel centro doganale digitale dell’UE. L’Autorità sarà istituita con l’entrata in vigore del regolamento.

La riforma introduce inoltre la categoria degli operatori Trust and Check: imprese che garantiscono piena trasparenza e conformità beneficeranno di obblighi doganali semplificati e di un’interazione minima con la dogana, affiancandosi alle semplificazioni già previste per gli operatori economici autorizzati.

Particolare attenzione è dedicata ai piccoli pacchi dell’e-commerce.

È prevista una nuova tassa di gestione che gli Stati membri applicheranno entro il 1º novembre 2026. Le piattaforme e i venditori a distanza saranno considerati importatori e responsabili delle formalità e dei pagamenti, con sanzioni pecuniarie in caso di violazioni sistematiche.

La nuova normativa entrerà pienamente in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, avviando un modello doganale fondato sui dati, più uniforme ed efficace nella tutela del mercato e dei consumatori.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamento: rimane il vincolo territoriale per gli impianti fotovoltaici

L’art. 7 del c.d. Decreto fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. il 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo 2026, modifica la disciplina dell’iper ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, eliminando il requisito di produzione dei beni in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 e chiarendo la modalità di calcolo del massimale di spesa ammissibile.

Nel dettaglio, la norma modifica l’art. 1, comma 427, della Legge n. 199/2025:

  • eliminando l’inciso per cui risultano agevolabili esclusivamente i veni “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”. Per espressa previsione normativa la modifica opera retroattivamente, e quindi per gli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2026;
  • puntualizza che ai fini del computo dell’agevolazione, i limiti di costi previsti devono essere riferiti a ciascuna annualità e non già all’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione (1.1.2026 – 30.9.2028). Pertanto, la maggiorazione spetta con riferimento ai seguenti scaglioni di investimento annui:
Soglia annua Maggiorazione
Fino a 2,5 mln € 180%
2,5-10 mln € 100%
10-20 mln € 50%

 
Da notare che la norma non modifica il comma 429 della medesima Legge di Bilancio 2026, lasciando così immutati i vincoli territoriali previsti per gli impianti fotovoltaici.

Per il fotovoltaico, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, ossia:

  • moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti in Stati UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

 
(MF/ms)




Cumulo giuridico ed omesso versamento IMU su più anni di imposta

Si applica il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, sanzione più grave, aumentata da metà al triplo, in presenza di omesso versamento IMU reiterato per più annualità per il medesimo immobile.

La CGT Vicenza si è espressa in tal senso con la sentenza n. 63/1/2026.

Nel caso specifico il caso riguardava aree edificabili con base imponibile (2019-2022) assunta al costo anziché al valore venale.

Rileva che l’errore riguardasse la determinazione del valore, con natura sostanzialmente accertativa.

Il Comune aveva escluso il cumulo, richiamando anche la riforma del D.Lgs. n. 87/2024.

I giudici hanno invece ricondotto la fattispecie alla violazione unitaria reiterata, applicando l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, in linea con la Corte di Cassazione, ordinanza n. 3885/2024.

In materia si richiama altresì la sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, n. 420/1/2024, con la quale i giudici hanno stabilito che, in caso di omesso versamento dell’IMU per più anni d’imposta, si applica il principio del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Dunque, accogliendo le ragioni del contribuente, i Giudici di merito rilevata la medesima violazione reiterata per più annualità, hanno ribadito l’applicazione dell’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti.

Dunque la formulazione vigente ante D.Lgs. n. 87/2024.

Tale conferma vale sicuramente per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024. Anche se accertate in data successiva.

A tal proposito, si ricorda che per effetto dell’intervento sull’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, per espressa previsione del D.Lgs. n. 87/2024 il cumulo giuridico non si applica più agli omessi versamenti.

Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 specifica che le novità della riforma, comprese quelle sul cumulo giuridico, si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre.

Nel documento di approfondimento sulle novità del Decreto di riforma fiscale, l’IFEL ha sostenuto che l’art. 12, prima della riformulazione operata dal D.Lgs. n. 87/2024, così come interpretato da costante giurisprudenza di legittimità, prevedeva quattro autonome fattispecie: ·

  • la continuazione o progressione, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni che pregiudicano o tendano a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo;
  • il concorso materiale formale, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni formali della medesima disposizione;
  • il concorso formale, nel caso in cui il contribuente con una azione od omissione viola disposizioni diverse;
  • la continuazione pluriennale, nel caso in cui il contribuente commetta violazioni della stessa indole per più annualità (comma 5, art. 12).
Delle quattro fatti specie quella ritenuta applicabile ai tributi comunali era solo l’ultima, come nei casi dell’omessa dichiarazione o infedele dichiarazione reiterata per più anni, e da ultimo estesa anche agli omessi versamenti (vedi nota IFEL).

Tuttavia, con la riforma, venendo meno l’autonomia applicativa del comma 5 dell’art. 12, ora espressamente considerato come aggravante delle violazioni contemplate nei primi due commi, il cumulo giuridico non dovrebbe applicarsi ai tributi locali per le violazioni commessa dal 1° settembre 2024 in avanti.
 

(MF/ms)




Valute estere marzo 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di marzo 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2026 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,4828
Peso Argentino 1613,9662
Dollaro Australiano 1,647
Real Brasiliano 6,0498
Dollaro Canadese 1,5848
Corona Ceca 24,4377
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9703
Corona Danese 7,4717
Yen Giapponese 183,3991
Rupia Indiana 107,3446
Corona Norvegese 11,1658
Dollaro Neozelandese 1,9762
Zloty Polacco 4,2715
Sterlina Gran Bretagna 0,86631
Nuovo Leu Rumeno 5,0954
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1558
Rand (Sud Africa) 19,3533
Corona Svedese 10,7614
Franco Svizzero 0,9094
Dinaro Tunisino 3,3789
Hryvnia Ucraina 50,6848
Forint Ungherese 389,1864
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)
 




D.L. N. 42/2026 Misure urgenti su accise: crediti d’imposta e sostegni alle imprese

Il D.L. 3 aprile 2026, n. 42 (pubblicato in G.U. n. 78 del 3 aprile 2026) interviene, in continuità con il D.L. 18 marzo 2026 n. 33 e il D.L. 27 marzo 2026 n. 38, per fronteggiare gli effetti dell’eccezionale incremento dei prezzi dei carburanti e delle materie energetiche sui mercati internazionali e per sostenere il tessuto produttivo nazionale. 

 

In particolare il Decreto-Legge n. 42 del 2026 prevede:

  • Transizione 5.0: è stato modificato il precedente decreto (DL 38 del 2026) prevedendo che il contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese – che hanno presentato le comunicazioni per il credito d’imposta “Transizione 5.0” e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità – sia dell’89,77 % dell’ammontare del credito d’imposta richiesto per gli investimenti in beni materiali e immateriali (Allegati A e B Legge 232/2016) e per la formazione. Il credito è compensabile tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 1) lett. a)). Viene quindi confermato lo stanziamento di 1,3 miliardi;
     
  • Autoproduzione Energia Rinnovabile: si prevede un contributo proporzionale alle spese per impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH), nel limite massimo di 57,7 milioni nel 2026, 80 milioni nel 2027 e 60 milioni nel 2028. Il contributo copre anche i costi sostenuti dalle imprese per le certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH rilasciate dai soggetti abilitati (art. 1, comma 1) lett. c).;
     
  • Proroga riduzione Accise sui Carburanti: per contrastare i rincari dovuti alla crisi in Medio Oriente, sono state rideterminate le aliquote dall’8 aprile al 1° maggio 2026 (art. 1, comma 1 lett. b) art. 8-bis):Benzina e Gasolio: Ridotte a 472,90 € per 1000 litri.
    • GPL: Ridotte a 167,77 € per 1000 kg.
    • Gas Naturale (Metano): Esenzione totale (0 € per metro cubo).
    • Biocarburanti (HVO e Biodiesel): estesa la riduzione di accisa per promuovere la sostenibilità.
  • Internazionalizzazione (SIMEST) (art. 1, comma 1 lett. b) art. 8-quater): sono introdotte misure urgenti per le imprese colpite dai rincari energetici o dal conflitto nel Golfo Persico. In particolare si autorizza l’utilizzo di 800 mln. del Fondo Rotativo 394/81 per incrementare la quota di cofinanziamento a fondo perduto prevedendo:
    • Incremento della quota a fondo perduto fino al 20% per investimenti in transizione digitale o ecologica;
    • Premialità per le PMI per le quali la quota a fondo perduto può arrivare fino al 30%.
 
            Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026.

 

In allegato trovate il testo completo del decreto. 

(MS/ms)




Entro il 30 aprile l’emissione delle note di credito per il 2025

Necessario individuare il momento in cui si è verificato il presupposto per l’emissione del documento.

Entro il 30 aprile 2026 deve essere presentata la dichiarazione IVA relativa al 2025.

Il termine della dichiarazione annuale rappresenta anche il riferimento per l’emissione delle note di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

La norma appena richiamata, difatti, contiene un espresso rinvio all’art. 19 del DPR 633/72 per quanto concerne l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “corrispondente alla variazione”.

Il comma 1 dell’art. 19 stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Alla luce del quadro normativo vigente, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione. La circ. n. 20/2021 ha ulteriormente indicato che, emessa tempestivamente la nota di variazione, l’imposta detratta “confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.

Dunque, a titolo di esempio, se il presupposto per operare la variazione si è verificato nel 2025 e la nota di credito viene emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, il diritto alla detrazione si esercita:
– nella liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota è stata emessa;
– oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione relativa all’anno di emissione della nota (ossia la dichiarazione IVA riferita al 2026, entro il 30 aprile 2027).

Il momento in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica (c.d. dies a quo) varia a seconda della fattispecie che legittima l’anzidetta variazione ex art. 26 del DPR 633/72.

Nel caso delle procedure concorsuali, deve distinguersi tra quelle avviate prima o dopo il 26 maggio 2021, poiché la disciplina è stata modificata dall’art. 18 del DL 73/2021 convertito.

Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale (da ultimo, risposte a interpello nn. 126/2024 e 276/2025), mentre per quelle avviate dal 26 maggio 2021 compreso è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).

L’art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. Ad esempio, dalla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale o dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.

Altre circostanze nelle quali è opportuno determinare il momento in cui si verifica il presupposto per l’emissione della nota, al fine del calcolo del termine ultimo, corrispondono ai casi in cui l’operazione viene meno (o si riduce l’imponibile), in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili. Si fa riferimento alla data della sentenza con la quale è stato, ad esempio, dichiarato nullo il contratto in sede giudiziale (Cass. n. 2787/2026).

Il termine di presentazione della dichiarazione per il 2025 non riguarda, invece, le fattispecie per la quale la variazione è effettuata ai sensi del comma 3 dell’art. 26 in parola. Se la variazione in diminuzione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti o da inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti, difatti, la nota non può essere emessa decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

In alternativa, possibile la domanda di rimborso

Qualora non sia stato possibile emettere nei termini la nota di variazione, al fine del recupero dell’imposta assolta, è possibile ricorrere – a determinate condizioni – a due ulteriori istituti alternativi.

Se è spirato il termine per l’emissione della nota di credito, la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98, presuppone la “presenza di errori od omissioni” cui rimediare (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).

La domanda di restituzione dell’imposta all’Erario (art. 30-ter del DPR 633/72) è, invece, ammessa a condizione che la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia dipesa da una “colpevole inerzia del soggetto passivo” (circ. n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).

Con riguardo a quest’ultimo istituto, è interessante ricordare che, di recente, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità della domanda di rimborso, quando il soggetto passivo ha versato l’IVA senza ricevere il pagamento da parte del debitore che è sottoposto a una procedura concorsuale di durata ultradecennale (Cass. n. 4900/2026).
 
(MF/ms)




Pubblicato il decreto fiscale

Il Consiglio dei Ministri n. 166, riunitosi a Palazzo Chigi il 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. 

Il provvedimento, pubblicato in GU n. 72 del 27 marzo 2026 (D.L. 27 marzo 2026, n. 38), introduce una serie di misure di interesse strategico per imprese, professionisti e intermediari fiscali.

1. Credito d’imposta per le imprese – È prevista una nuova misura di sostegno pari al 35% dell’investimento agevolato, destinata alle imprese che hanno presentato comunicazioni per investimenti produttivi. Il Governo avvierà a breve un tavolo di confronto con le categorie per definire eventuali risorse aggiuntive e priorità di intervento in sede di conversione.

2. Operazioni permutative e decorrenza IVA – Il nuovo regime IVA per le permute avrà effetto solo per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. È esplicitamente sancito che non saranno effettuati rimborsi d’imposta per operazioni antecedenti. 

3. Regime dei lavoratori impatriati – Aggiornati i riferimenti normativi per il regime agevolativo, con entrata in vigore dal periodo d’imposta 2027. Il provvedimento mira a coordinare la disciplina con le recenti modifiche del TUIR e ad assicurare una maggiore chiarezza applicativa. 

4. Trattamento dell’avviamento negativo – Per le società IAS adopter, la differenza negativa tra prezzo di cessione e valore dei beni (avviamento negativo) concorrerà al reddito in cinque quote costanti dall’esercizio di realizzo (2024). Si tratta di un allineamento tra disciplina civilistica e fiscale. 

5. Sistemi di garanzia dei depositanti – Fino al 31 dicembre 2028, gli interessi su obbligazioni percepiti dai sistemi di garanzia restano esenti dall’imposta sostitutiva, rafforzando la stabilità del comparto bancario. 

6. Differimenti e rinvii tecnici

  • Contributo sulle spedizioni extra-UE rinviato al 1° luglio 2026, per completare gli adeguamenti informatici.
  • Ritenuta sulle provvigioni posticipata al 1° maggio 2026.
  • Investimenti in beni strumentali: eliminato il vincolo geografico UE/SEE, favorendo la libertà di approvvigionamento internazionale.

7. Agevolazioni e altri interventi

  • Atleti dilettanti: soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte fissata a 300 euro fino al 31 dicembre 2026.
  • Riscossione: introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna dei carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Regime dividendi e PEX: ripristinata l’esclusione del 95% per le società, dal 1° gennaio 2026.
  • Imposta di bollo: per soggetti non persone fisiche, passa da 100 a 118 euro.

8. Misure di carattere istituzionale e sociale

  • Educazione finanziaria: il Comitato nazionale sarà integrato con un rappresentante della Guardia di Finanza e potrà coinvolgere esperti esterni.
  • Carta europea della disabilità: stanziati 1,6 milioni di euro per la continuità del servizio 2026.
  • Avvocatura dello Stato: finanziamento annuale da 500.000 euro per coprire contributi unificati e spese processuali.

 

DL fiscale (27.03.2026) – Sintesi delle misure fiscali ed economiche principali
Ambito Misura Decorrenza / Termine Note operative
Credito d’imposta imprese Contributo del 35% sugli investimenti 2026 Possibile revisione in sede di conversione
Operazioni permutative Nuovo regime IVA 1° gennaio 2026 Nessun rimborso d’imposta pregresso
Lavoratori impatriati Aggiornamento normativa Periodo d’imposta 2027 Coordinamento con TUIR
Avviamento negativo Tassazione differita in 5 anni Dal 2024 Rileva per soggetti IAS adopter
Sistemi di garanzia depositanti Esenzione interessi obbligazionari Fino al 31 dicembre 2028 Misura di stabilizzazione
Contributo spedizioni extra-UE Rinvio tecnico 1° luglio 2026 Adeguamento sistemi ADM
Ritenuta provvigioni Differimento 1° maggio 2026 Slittamento di due mesi
Beni strumentali Eliminazione vincolo UE/SEE Immediata Maggiore neutralità geografica
Dividendi e PEX Ripristino esclusione 95% 1° gennaio 2026 Riapplicazione regime pregresso
Imposta di bollo Aumento da 100 a 118 euro Dal 2026 Per soggetti diversi da persone fisiche
Atleti dilettanti Esenzione ritenuta fino a 300 € Fino al 31 dicembre 2026 Agevolazione rimodulata
Educazione finanziaria Nuova composizione del Comitato Dal 2026 Ingresso Guardia di Finanza
Carta europea disabilità Stanziamento 1,6 milioni € 2026 Continuità operativa
Avvocatura dello Stato Spesa annuale 500.000 € Dal 2026 Copertura spese processuali

 
(MF/ms)