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Polizze catastrofali: le criticità evidenziate dall’associazione nazionale commercialisti

Le recenti normative sulle assicurazioni obbligatorie contro i rischi catastrofali (CAT NAT) per le imprese (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) sollevano numerose criticità.

Lo evidenzia uno studio dell’Associazione Nazionale Commercialisti che suggerisce una serie di riflessioni ed interventi.

Senza entrare nel merito delle non facili scelte del Governo, le due associazioni chiedono quantomeno neutralità fiscale dei nuovi obblighi e chiarezza sui numerosi aspetti critici.

Anche dopo la conversione del Decreto con le proroghe per le PMI (Legge 27 maggio 2025, n. 78, di conversione del D.L. n. 39/2025) il quadro rimane infatti ambiguo.

La forzatura prevista dalla norma con cui si è inteso estendere al conduttore l’obbligo assicurativo, in eventuale supplenza al proprietario, amplifica le problematiche e mette gli imprenditori difronte a non banali rischi sanzionatori e fiscali.

Innanzitutto c’è la sanzione della limitazione all’accesso degli incentivi pubblici, nel caso di inadempienza CAT NAT (comma 102 della Legge n. 213/2023).

Il quadro degli incentivi a rischio è ancora piuttosto vago e dovrà essere individuato dalle singole amministrazioni competenti (FAQ 12 MIMIT), ma nel frattempo sembra già chiaro (bollinato del nuovo Codice degli Incentivi) che nella tagliola entreranno sicuramente i bandi e gli (ormai ex) incentivi automatici (ad esempio il credito d’imposta 4 e 5.0).

Ad aggravare l’incertezza vi è poi il fatto che “non è chiaro su chi – tra conduttore e proprietario – gravi detta sanzione in caso di mancata stipula della polizza su beni impiegati da terzi”.

Il rischio è che a pagare pegno sia tanto il proprietario quanto il conduttore (non sono passati gli emendamenti che si prefiggevano di risolvere questa questione, ndr).

“Inoltre c’è il rischio concreto che anche le inadempienze parziali o gli equivoci (ad esempio su beni minori magari in locazione o noleggio) possano bloccare gli aiuti pubblici agli investimenti dell’imprenditoria fermo restando che, nel caso di inadempienza assicurativa, le imprese non potranno confidare – lo dice la norma – in aiuti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali”.

E a dette incognite si aggiunge la beffa: “le imprese si vedono imporre polizze CAT NAT su cui pure grava l’ordinaria imposta assicurativa del 21,25% che, per inciso, non è invece prevista sulle polizze, non obbligatorie, fatte su abitazioni private”.

Aspetto molto inappropriato, anche per chi, pragmaticamente, non è contrario ai nuovi obblighi.

Da qui la richiesta al Governo di nuovi interventi mirati a sterilizzare la citata imposta.

Vi è poi il nodo deducibilità fiscale dei premi e il rischio, ai fini IVA, di “permuta” ex art. 11 della Legge IVA, in particolare per il caso in cui a contrarre la polizza sia il conduttore a fronte dell’invarianza del canone di locazione.

A fare il punto su questi aspetti è Marco Cuchel, presidente di ANC: “si introduca la deducibilità dei premi CAT NAT anche per i forfettari e si riconosca la deducibilità, inequivocabile, anche per i c.d. «immobili patrimonio»”.
 

(MF/ms)




Credito imposta beni immateriali 4.0 al termine

Scade il 30 giugno 2025 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni immateriali “4.0” prenotati nel 2024, al fine di fruire, per l’ultima volta, del credito d’imposta ex L. 178/2020 con riferimento a tale tipologia di investimenti.

In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020, alle imprese che effettuano gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Pertanto, la misura del 15% è riconosciuta, oltre che per gli investimenti 2024, anche per quelli “prenotati” entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.

L’art. 1 comma 445 lett. c) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto l’abrogazione del comma 1058-ter, che riconosceva l’agevolazione anche per il 2025.

In particolare, per gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 con prenotazione), il credito d’imposta avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura del 10% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Per effetto di tale abrogazione, l’ultima chance per utilizzare il credito d’imposta ex L. 178/2020 per i beni immateriali 4.0 è quella prevista per chi ha effettuato la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024 (con accettazione dell’ordine e versamento dell’acconto del 20%); a tal fine, occorre però effettuare gli investimenti agevolati nel termine “lungo” del 30 giugno 2025.

In tal caso il credito d’imposta è previsto in misura pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati oltre il termine del 30 giugno 2025, non sarebbe invece più possibile beneficiare dell’agevolazione ex L. 178/2020.

Si rileva tuttavia che gli investimenti in beni immateriali 4.0 rientrerebbero tra quelli rilevanti per l’applicazione della nuova IRES premiale, in presenza delle altre condizioni richieste.

Al fine di individuare il momento di effettuazione degli investimenti per il rispetto del suddetto termine del 30 giugno, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza ex art. 109 del TUIR; non rileva, a tal fine, l’interconnessione, necessaria invece per la decorrenza dell’utilizzo dell’agevolazione (in tre quote annuali di pari importo).

Per la fruizione in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta (codice tributo “6937”), resta inoltre ferma la necessità di presentare le comunicazioni previste dall’art. 6 del DL 39/2024 e dal DM 24 aprile 2024.

Indicazione ad hoc nel modello REDDITI 2025

Gli investimenti prenotati nel 2024 e effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2025 vanno indicati nel quadro RU del modello REDDITI 2025.

In particolare, secondo le istruzioni per la compilazione del modello, occorre compilare:

  • il rigo RU1 indicando il codice credito 3L, specifico per i beni immateriali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020;
  • il rigo RU5 colonna 2 (e colonna 3), indicando l’importo del credito d’imposta di cui al comma 1058-bis maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della “presente” dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto; tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione;
  • il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”, compilando la colonna 5.
(MF/ms)



Chiarite le modalità di calcolo dell’acconto 2025 per il CPB

In vista della prima scadenza relativa al versamento delle imposte dirette e IRAP in caso di adesione al concordato preventivo biennale (saldo 2024 e primo acconto 2025), attualmente fissata al prossimo 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso nuovi chiarimenti mediante risposte a FAQ.

La prima questione verte sull’interpretazione dell’art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024, secondo cui l’acconto dovuto su imposte dirette e IRAP relativo ai periodi di imposta in cui il CPB è efficace “è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati”.

Tale disposizione è in realtà valida solamente per il secondo anno del biennio concordato, considerato che per il primo periodo d’imposta di adesione valgono le specifiche regole dettate dal successivo comma 2.

Come anticipato da un comunicato di Assosoftware, non erano state del tutto chiarite le modalità di calcolo dell’acconto IRPEF/IRES in caso di adesione al CPB 2024-2025.

Intervenendo sul tema, in risposta a una FAQ del 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024.

Viene evidenziato che non si tiene conto della parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, la quale resta confinata nel quadro CP e non partecipa alla base imponibile delle imposte dirette.

Tale soluzione è in linea con quanto attualmente previsto dalle istruzioni dei modelli REDDITI 2025, che non prevedono regole particolari ai fini del calcolo dell’acconto 2025 in presenza di CPB 2024-2025. In caso di utilizzo del metodo storico, quindi, l’acconto è determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN, al pari degli scorsi anni.

Trattandosi dell’acconto dovuto per il secondo periodo d’imposta del biennio concordato, non sarà inoltre dovuta la maggiorazione del 10% (3% per l’IRAP), applicabile solo per l’acconto dovuto sul primo periodo d’imposta (in questo caso, il 2024).

L’inapplicabilità delle citate maggiorazioni e l’utilizzo del reddito concordato 2024 ai fini del calcolo dell’acconto 2025 con il metodo storico potrebbe portare a un aumento degli importi che dovranno essere versati nel 2026 a titolo di saldo 2025.

Il reddito concordato 2025 è infatti maggiore del reddito concordato 2024, per effetto di quanto previsto dall’art. 7 del DM 14 giugno 2024, che aveva accordato, nel calcolo del reddito concordato 2024, una riduzione del 50% rispetto al reddito concordato 2025, il quale, diversamente, è stato determinato senza applicazione di sconti. Questo per far raggiungere la piena affidabilità fiscale in due anni.

Quanto sopra illustrato non vale per i contribuenti che decidono di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al biennio 2025-2026; in tal caso, se si utilizza il metodo storico, è necessario applicare la specifica disciplina di cui all’art. 20 comma 2 del DLgs. 13/2024, per cui l’acconto è calcolato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando anche la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto.

Con una seconda FAQ del 28 maggio, viene esclusa l’applicabilità della causa di cessazione di cui all’art. 21 comma 1 lett. a) del DLgs. 13/2024 alla luce delle novità introdotte con la nuova classificazione ATECO 2025.

Secondo la disposizione citata, il CPB cessa di produrre effetti nel caso in cui il contribuente modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui la nuova attività rientri nel campo di applicazione del medesimo ISA.

Aggiornamento ATECO 2025 senza conseguenze

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che il cambio di codice ATECO non è di per sé idoneo a provocare la cessazione del CPB, nel caso in cui il contribuente continui ad applicare il medesimo ISA.

La cessazione non si verifica nemmeno nel caso in cui, per effetto dell’entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, il contribuente si ritrovi ad applicare un ISA diverso; in tal caso, infatti, la variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata, venendo quindi meno il presupposto fondamentale ai fini dell’applicazione della causa di cessazione.
 

(MF/ms)




Valute estere aprile 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Aprile 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di aprile 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 148,8921
Peso Argentino 1252,9061
Dollaro Australiano 1,7844
Real Brasiliano 6,4759
Dollaro Canadese 1,5701
Corona Ceca 25,039
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,185
Corona Danese 7,4648
Yen Giapponese 161,6705
Rupia Indiana 95,9723
Corona Norvegese 11,838
Dollaro Neozelandese 1,9256
Zloty Polacco 4,2652
Sterlina Gran Bretagna 0,85379
Nuovo Leu Rumeno 4,9775
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1214
Rand (Sud Africa) 21,1972
Corona Svedese 10,9744
Franco Svizzero 0,937
Dinaro Tunisino 3,3883
Hryvnia Ucraina 46,4198
Forint Ungherese 406,437
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Convertito in legge il decreto sulle polizze catastrofali

Con 78 voti favorevoli, nessun contrario e 53 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione, con modificazioni, del DL n. 39/2025 sulle misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (rese obbligatorie dall’art. 1 comma 101-111 della L. 213/2023, legge di bilancio 2024).

Il testo approvato è quello modificato con gli emendamenti introdotti dalla Commissione Ambiente alla Camera.
Il DL proroga i termini per adempiere l’obbligo, stabilendo che:

  • le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
  • le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
  • le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l’inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.
In sede di conversione, sono poi stati introdotti diversi emendamenti.
Un primo intervento ha riguardato la norma che sancisce l’obbligo dell’imprenditore di assicurare i beni elencati dall’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024); viene ora stabilito che l’imprenditore che conduce beni in locazione e si occupa di assicurarli debba corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Qualora il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, all’imprenditore che ha stipulato la polizza è riconosciuta una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Un altro emendamento riguarda l’obbligo assicurativo con riferimento agli immobili abusivi, per i quali si chiarisce che sono assicurabili esclusivamente gli immobili:
  • costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
  • oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Per gli immobili non assicurabili, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Cambiano anche i parametri per la classificazione delle imprese in micro, piccole e medie, in quanto viene sostituito il richiamo alla direttiva Ue 2023/2775 con quello alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce.
In tema di scoperto e franchigia, il DL convertito interviene sull’art. 1 comma 104 della L. 213/2023, il quale stabilisce che il contratto di assicurazione prevede un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e che si applicano premi in misura proporzionale al rischio. Il nuovo testo esclude l’applicazione di questi limiti per le grandi imprese, come definite all’art. 1 comma 1 lett. o) del DM 18/2025 e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio.
Si prevede, infine, che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, svolga controlli e verifiche al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.
 
(MF/ms)



Lipe I trimestre 2025: trasmissione entro il 3 giugno 2025

Entro il 3 giugno 2025 occorre effettuare la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre del 2025.
Ciò in linea con le previsioni di cui all’art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
Eventuali inadempimenti sconteranno la sanzione ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.
Dunque, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
È ammesso il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di € 27,78 (riduzione a 1/9). Laddove invece all’invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare € 31,25 euro (riduzione a 1/8).
Con l’invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 € e 62,50 €.
Pienamente operative le regole sui versamenti cumulativi.
A tal proposito, il D.Lgs. n. 1/2024, art. 9, comma 1, considerando anche la successiva modifica dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 108/2024 è intervenuto sull’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, nello specifico all’art. 1, comma 4, prevedendo l’innalzamento a 100 euro – in luogo del previgente limite di 25,82 euro dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versata all’Erario.
Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente (vedi Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2024).
Il versamento dell’IVA periodica sotto soglia dovrà essere comunque effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Le informazioni da trasmettere con la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sono state oggetto di aggiornamento con il provv. Agenzia delle Entrate, Prot. n. 125654/2024.
Tra le novità ad esempio l’eliminazione del codice 2 nel paragrafo “Eventi eccezionali” delle istruzioni, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali.
Per trasmettere la comunicazione trimestrale occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
  • i dati del dichiarante.
Per creare il file si può utilizzare l’apposito software di compilazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il file può essere trasmesso tramite il portale fatture e corrispettivi.

(MF/ms)
 
 




Istat: indice aprile 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Aprile   2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,7 % (variazione annuale) e a + 2,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,275 % e + 1,800 %.

(MP/ms)
 
 




Agenzia Entrate: proroga scadenze del 16/5 per irregolare funzionamento uffici

Gli adempimenti fiscali in scadenza lo scorso 16 maggio sono prorogati al 30 maggio prossimo.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 20 maggio il provvedimento n. 225451, di irregolare funzionamento degli uffici, certificando che contribuenti e professionisti sono stati impossibilitati ad accedere all’area riservata del sito dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del giorno 16 maggio 2025.

Il provvedimento non parla esplicitamente di proroga dei termini, ma rimanda all’applicazione dell’art. 1 del DL 21 giugno 1961 n. 498, conv. L. 28 luglio 1961 n. 770.

Secondo tale disposizione, “qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale (non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria), i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3”.

Nel documento firmato dal Direttore dell’Agenzia, Vicenzo Carbone, si spiega che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale, quindi per il conteggio dei dieci giorni di proroga va fatto riferimento alla data di diffusione di tale provvedimento, avvenuta il 20 maggio.
Il che sposta automaticamente il termine per gli adempimenti in scadenza lo scorso 16 maggio a venerdì 30 maggio, come confermato da un apposito comunicato stampa diramato dalla stessa Agenzia.

Si chiude così una vicenda che aveva suscitato le proteste di tanti addetti ai lavori, costretti venerdì scorso prima a mettersi in lista d’attesa per poter entrare nell’area riservata del sito, creata ad hoc da Sogei proprio per gestire il prevedibile aumento di accessi nel corso della giornata (era il secondo giorno utile per la modifica e l’invio dei 730 precompilati), salvo poi vedersi completamente impedito l’accesso a causa dei malfunzionamenti tecnici.

Con il portale ancora bloccato, si sono susseguiti i comunicati stampa di rappresentanti dei commercialisti (dal Consiglio nazionale a diversi sindacati) e dei contribuenti (Codacons), tutti concordi sulla necessità di concedere una proroga degli adempimenti in scadenza. Una richiesta accolta dall’Agenzia delle Entrate, dopo che Sogei ammetteva l’effettiva presenza dei problemi tecnici e si diceva già al lavoro per risolverli. Stando al provvedimento diffuso, la funzionalità del sito è stata ripristinata, però, solo nel tardo pomeriggio del 16 maggio, quando la giornata lavorativa, per molti, era già finita.
 

(MF/ms)




Approvato il modello per riversare il credito ricerca e sviluppo

Con il provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di trasmissione della domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo.

Per effetto dell’art. 19 del DL 14 marzo 2025 n. 25:

  • il termine di presentazione per la domanda di riversamento è stato riaperto sino al 3 giugno 2025 (la precedente scadenza era del 31 ottobre 2024);
  • il pagamento delle somme può, di conseguenza, avvenire in unica soluzione entro il 3 giugno 2025 (prima il termine era il 16 dicembre 2024), oppure in tre rate annuali di pari importo, scadenti il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.
Coloro i quali hanno presentato domanda entro il termine precedente (31 ottobre 2024), ma non hanno pagato gli importi, possono pagare secondo le nuove scadenze.

Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali dal 4 giugno 2025, anche per i contribuenti che hanno fatto domanda entro il termine precedente.

Se l’avviso di recupero è diventato definitivo dal 22 ottobre 2021 a quando viene presentata l’istanza occorre pagare in una soluzione entro il 3 giugno 2025.

Si può invece pagare a rate se l’avviso di recupero non è ancora definitivo quando si presenta l’istanza.

Non possono essere scomputati le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito e la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme (circostanza confermata nel provvedimento del 19 maggio).

La procedura si perfeziona con la trasmissione della domanda e il pagamento intero e tempestivo di tutte le somme. Non basta, quindi, il puntuale pagamento della sola prima rata.

Il riversamento del credito è disciplinato dall’art. 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021.

Se il riversamento avviene nei termini e se la procedura non viene disconosciuta, sono stralciate le sanzioni da indebita compensazione e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; viene anche meno la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Spesso, la compensazione disconosciuta deriva secondo la prassi dall’utilizzo di un credito inesistente, pertanto, trattandosi del sistema ante DLgs. 87/2024 la sanzione va dal 100% al 200% ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97 del credito e, sul versante penale, il delitto è quello dell’art. 10-quater comma 2 del DLgs. 74/2000 con la conseguenza che il pagamento intero degli importi darebbe luogo non ad una causa di non punibilità bensì ad un’attenuante (cfr. gli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000).

Nel provvedimento si specifica che le Entrate informano la Procura circa il perfezionamento della procedura, così come dell’eventuale inefficacia della medesima.

Premesso tanto, il riversamento riguarda attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, a condizione però che:

  • siano state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
  • sia stato applicato l’art. 3 comma 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 comma 72 della L. 145/2018;
  • siano stati commessi “errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità”;
  • siano stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Deve trattarsi inoltre di compensazioni eseguite sino al 22 ottobre 2021.

La regolarizzazione è preclusa se il credito è frutto di condotte fraudolente, oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti o in caso di mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito.

Siamo in presenza di casistiche in cui le spese sono state sostenute ma, secondo l’Agenzia delle Entrate, non possono generare il credito di imposta per ricerca e sviluppo per motivi interpretativi.

La domanda va presentata telematicamente entro il 3 giugno 2025 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.

L’importo del credito deve essere riversato senza compensazione mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 5 luglio 2022 n. 34.

Se pende un contenzioso il riversamento è subordinato alla rinuncia al ricorso entro il 3 giugno 2025; ove pendano i termini per il ricorso la domanda vale come rinuncia (art. 5 comma 12 del DL 146/2021 post art. 19 comma 7 del DL 25/2025). Nel modello è stata introdotta la sezione VI in cui vanno indicati gli estremi dei contenziosi pendenti: attenzione perché firmando in sostanza si attesta anche di rinunciare ai contenziosi.
 

(MF/ms)



Concordato preventivo biennale 2025: definiti i termini di utilizzo

Il concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento previsto dal D.Lgs. n. 13/2024 che permette a chi ha un’attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di accordarsi in anticipo con il Fisco sull’importo delle tasse da pagare.

Il CPB, già operativo dal 2024, ha subito per l’anno 2025 delle modifiche, tra cui la data di adesione, l’esclusione per chi aderisce al regime forfetario e l’introduzione di nuove norme antiabuso.

Ai soggetti che non avessero già aderito, nel 2024, per il biennio 2024-2025, l’Agenzia delle Entrate formulerà nel 2025 una proposta per la definizione biennale (2025-2026) del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Con il provvedimento n. 172928 del 9 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello ufficiale per la comunicazione dei dati necessari all’elaborazione e all’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

A partire dal biennio 2025-2026, la scadenza per aderire al concordato preventivo biennale è stata spostata dal 31 luglio al 30 settembre di ogni anno.

L’adesione dovrà essere inviata separatamente rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, a differenza di quanto avvenuto nel 2024. Tuttavia, è ancora possibile inviare insieme il modello CPB e il modello ISA, purché la dichiarazione dei redditi venga presentata entro il 30 settembre.
 
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Il primo anno di applicazione del concordato è stato il 2024 e, nel 2025, rispetto all’anno precedente, i contribuenti in regime forfetario non possono utilizzare il CPB per stabilire in anticipo quante tasse pagare nei due anni successivi, perché sono stati esclusi dai soggetti che possono accedere a questo strumento.

Nel 2024 era stata avviata una sperimentazione che consentiva anche ai forfetari di aderire al concordato, insieme ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA. Tuttavia, questa possibilità non è stata rinnovata per il 2025, interrompendo così l’opportunità per chi applica la flat tax di usufruire del concordato preventivo biennale.

 
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
 
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.
 
Il concordato cessa di avere efficacia (cessazione) se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato;
  • adesione al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%.
 
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta (decadenza).

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, ecc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
 
Una novità introdotta nel 2025 riguarda l’introduzione di clausole antiabuso, tra cui si segnala quella per cui negli studi associati, nelle società tra professionisti (STP) e nelle società tra avvocati (STA), se anche un solo socio non partecipa o esce dal concordato, tutto il gruppo perde il diritto di restare nel regime.
 

(MF/ms)