1

Omaggi natalizi ai dipendenti

Le festività natalizie sono l’occasione per moltissime aziende per fare un regalo non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti.

Si tratta solitamente di beni di modico valore, quali panettone, bottiglia o cesto, che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente, devono concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.

Il disposto prevede infatti l’attrazione nell’alveo del reddito di lavoro dipendente di tutti i “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione.

L’art. 51 comma 3 del TUIR stabilisce tuttavia che non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro. Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 59/2008 (§ 16), “tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall’altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall’articolo 51 del TUIR”.

Per il 2024, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata a 1.000 euro e, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite (art. 1 commi 16-17 della L. n. 213/2023 e circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024). Pertanto, se il limite (1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli) viene superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta 2024 non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, i 1.000 euro o i 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L’impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 euro), considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2024 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l’auto in uso promiscuo) o, per effetto della deroga prevista dalla L. 213/2023, per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e delle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo prima casa.

A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l’agevolazione.

Si rileva altresì che rientrano nel calcolo della soglia dei fringe benefit di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR anche i sacchetti di caffè e eventuali prodotti di merchandising (quali tazze con logo aziendale e spille) omaggiati ai dipendenti dalla società che produce e commercializza caffè ai fini promozionali (risposta a interpello n. 89/2024.

Costi deducibili dal reddito d’impresa

Dal lato dell’impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.

Il suddetto art. 95 considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art. 100 comma 1 del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

(MF/ms) 




La riapertura dei termini del Concordato preventivo biennale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 167/2024 diventa effettiva la riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.

L’art. 1 comma 1 del DL fa espresso riferimento ai contribuenti “di cui agli articoli da 10 a 22” del DLgs. 13/2024; si tratta, in altre parole, dei soggetti che applicano gli ISA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (per i quali il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto il 31 ottobre 2024).

Tra essi, l’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 resta comunque sbarrata se la dichiarazione:

  • non è stata ancora presentata;
  • oppure è già stata presentata, ma tardivamente rispetto al 31 ottobre.
L’adesione tardiva alla proposta del Fisco può essere espressa entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale non devono essere “indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.

In altre parole, l’adesione è possibile nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB. In questo caso, fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, non dovrebbe essere versata alcuna sanzione (anche ridotta in base al ravvedimento operoso), trattandosi di una riapertura dei termini di adesione.

L’adesione tardiva al CPB dovrebbe comunque essere ammessa nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore in cui, oltre all’accettazione della proposta, vengano indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria, oppure in caso di vizi formali che attengono al contenuto della dichiarazione, ma non incidono sull’individuazione del soggetto passivo o sulla determinazione della base imponibile o del tributo. A differenza della casistica precedente, in tali ipotesi sarebbe dovuta la sanzione per inesatta dichiarazione (circ. n. 42/2016); il minimo su cui computare la riduzione al nono da ravvedimento operoso è 250 euro.

Quanto sopra rilevato è limitato alla presentazione entro il 12 dicembre 2024 della dichiarazione integrativa con cui si accede al CPB; una volta formulata l’adesione al regime, infatti, torna ad applicarsi la disciplina prevista per tale istituto, secondo cui la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato costituisce una causa di decadenza dal concordato, a patto che lo scostamento sia superiore al 30% (in tal senso, la circ. n. 18/2024, § 2.6)

Resta in ogni caso fermo che, mediante una dichiarazione integrativa, sia essa presentata entro il 12 dicembre prossimo oppure dopo, non potrà essere revocata l’adesione al CPB già espressa. Questa infatti potrà venire meno solo se saranno integrate le fattispecie di cessazione o di decadenza previste dal DLgs. 13/2024, o nel caso in cui si verifichino circostanze eccezionali (individuate dal DM 14 giugno 2024) che provochino diminuzioni del reddito effettivo rispetto a quello concordato superiori al 30%.

Nonostante la riapertura dei termini per l’adesione al concordato, al momento rimane confermata al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte.

Considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono verificarsi due situazioni:

  • il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) possono essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini ordinari;
  • il contribuente aderisce al CPB nel periodo dal 3 dicembre al 12 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) dovrebbero comunque essere versati entro il 2 dicembre secondo i criteri ordinari, ma, a seguito dell’adesione al CPB, potrebbe rendersi necessario un successivo versamento, da sanare mediante il versamento in misura ridotta della sanzione per il ritardo ex art. 13 del DLgs. 471/97, ove quanto versato nei termini sia inferiore a quanto dovuto in applicazione della disciplina speciale (ad esempio potrebbe essere dovuta la maggiorazione in adozione del metodo storico).
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 167/2024 diventa effettiva la riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.

L’art. 1 comma 1 del DL fa espresso riferimento ai contribuenti “di cui agli articoli da 10 a 22” del DLgs. 13/2024; si tratta, in altre parole, dei soggetti che applicano gli ISA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (per i quali il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto il 31 ottobre 2024).

Tra essi, l’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 resta comunque sbarrata se la dichiarazione:

  • non è stata ancora presentata;
  • oppure è già stata presentata, ma tardivamente rispetto al 31 ottobre.
L’adesione tardiva alla proposta del Fisco può essere espressa entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale non devono essere “indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.

In altre parole, l’adesione è possibile nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB. In questo caso, fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, non dovrebbe essere versata alcuna sanzione (anche ridotta in base al ravvedimento operoso), trattandosi di una riapertura dei termini di adesione.

L’adesione tardiva al CPB dovrebbe comunque essere ammessa nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore in cui, oltre all’accettazione della proposta, vengano indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria, oppure in caso di vizi formali che attengono al contenuto della dichiarazione, ma non incidono sull’individuazione del soggetto passivo o sulla determinazione della base imponibile o del tributo. A differenza della casistica precedente, in tali ipotesi sarebbe dovuta la sanzione per inesatta dichiarazione (circ. n. 42/2016); il minimo su cui computare la riduzione al nono da ravvedimento operoso è 250 euro.

Quanto sopra rilevato è limitato alla presentazione entro il 12 dicembre 2024 della dichiarazione integrativa con cui si accede al CPB; una volta formulata l’adesione al regime, infatti, torna ad applicarsi la disciplina prevista per tale istituto, secondo cui la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato costituisce una causa di decadenza dal concordato, a patto che lo scostamento sia superiore al 30% (in tal senso, la circ. n. 18/2024, § 2.6)

Resta in ogni caso fermo che, mediante una dichiarazione integrativa, sia essa presentata entro il 12 dicembre prossimo oppure dopo, non potrà essere revocata l’adesione al CPB già espressa. Questa infatti potrà venire meno solo se saranno integrate le fattispecie di cessazione o di decadenza previste dal DLgs. 13/2024, o nel caso in cui si verifichino circostanze eccezionali (individuate dal DM 14 giugno 2024) che provochino diminuzioni del reddito effettivo rispetto a quello concordato superiori al 30%.

Nonostante la riapertura dei termini per l’adesione al concordato, al momento rimane confermata al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte.

Considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono verificarsi due situazioni:

  • il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) possono essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini ordinari;
  • il contribuente aderisce al CPB nel periodo dal 3 dicembre al 12 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) dovrebbero comunque essere versati entro il 2 dicembre secondo i criteri ordinari, ma, a seguito dell’adesione al CPB, potrebbe rendersi necessario un successivo versamento, da sanare mediante il versamento in misura ridotta della sanzione per il ritardo ex art. 13 del DLgs. 471/97, ove quanto versato nei termini sia inferiore a quanto dovuto in applicazione della disciplina speciale (ad esempio potrebbe essere dovuta la maggiorazione in adozione del metodo storico).
 

(MF/ms)




Valute estere ottobre 2024

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 145,1846
Peso Argentino 1067,3259
Dollaro Australiano 1,625
Real Brasiliano 6,1195
Dollaro Canadese 1,4993
Corona Ceca 25,298
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,7276
Corona Danese 7,4593
Yen Giapponese 163,197
Rupia Indiana 91,6266
Corona Norvegese 11,7907
Dollaro Neozelandese 1,7917
Zloty Polacco 4,317
Sterlina Gran Bretagna 0,83496
Nuovo Leu Rumeno 4,975
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0904
Rand (Sud Africa) 19,1609
Corona Svedese 11,4048
Franco Svizzero 0,9386
Dinaro Tunisino 3,3589
Hryvnia Ucraina 44,9721
Forint Ungherese 401,9013
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Istat ottobre 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di ottobre 2024 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 2,5 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,600 % e + 1,875 %.

(MP/ms)




Riapertura dei termini per aderire al Concordato Preventivo Biennale

Nella riunione del Consiglio dei Ministri svoltasi il 12 novembre è stata approvata l’annunciata riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale 2024-2025; i contribuenti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno quindi tempo fino al prossimo 12 dicembre per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.

La proroga verrà introdotta con un decreto legge ad hoc, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire a stretto giro; stando alle prime anticipazioni, tale DL non verrà convertito in legge e le disposizioni ivi contenute confluiranno in un emendamento al DL 155/2024, attualmente all’esame del Senato e da convertire entro il 18 dicembre.

I contribuenti e i loro consulenti avranno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da più parti a causa delle obbiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante “i primi chiarimenti sistematici”, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.

La riapertura dei termini dovrebbe riguardare solo i contribuenti che hanno presentato il modello REDDITI 2024 entro il 31 ottobre; i soggetti che non hanno rispettato tale termine, presentando la dichiarazione tardivamente (le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono comunque considerate valide), non potranno quindi aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025.

Il DL in esame potrebbe, inoltre, introdurre un’ulteriore condizione per beneficiare della proroga; secondo le prime anticipazioni, infatti, l’adesione al CPB oltre il 31 ottobre ed entro il 12 dicembre sarebbe possibile a condizione che il contribuente accetti di dichiarare per il biennio 2024-2025 (solo per il 2024, in caso di contribuenti in regime forfetario) un importo superiore rispetto al reddito determinato per il 2023 in sede di presentazione della dichiarazione originaria.

Al momento si tratta di un’anticipazione che potrà trovare conferma solo dopo la pubblicazione del testo definitivo del DL in Gazzetta Ufficiale.

La misura è stata accolta con favore dal CNDCEC il quale ha rilevato, in un comunicato stampa, che la stessa “costituisce una possibilità che potrebbe fornire un ulteriore contributo in termini di incassi da finalizzare al taglio della pressione fiscale per le famiglie italiane”. Più critica l’Associazione nazionale commercialisti, soprattutto sulla limitazione della proroga solo ai soggetti che hanno tempestivamente presentato la dichiarazione; a giudizio dell’ANC sarebbe in un certo senso “discriminante” nei confronti di quei contribuenti che, potendo, decidono di trasmettere la dichiarazione successivamente alla scadenza ordinaria.

Sotto un diverso profilo, l’analisi del testo definitivo del DL permetterà di chiarire se le adesioni tardive al concordato preventivo biennale (vale a dire, quelle effettuate entro il 12 dicembre) consentano o meno l’ingresso al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato al CPB; l’art. 2-quater del DL 113/2024, che disciplina tale istituto, attualmente prevede infatti che la misura sia riservata ai contribuenti “che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale”.

La riapertura dei termini per aderire al CPB si incrocia, inoltre, con la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto, che dovrebbe restare fermo al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato); considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono quindi verificarsi due situazioni:

 
  • il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre; in tal caso, gli acconti potranno essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini;
  • il contribuente aderisce al CPB nel periodo 3-12 dicembre; in tal caso, gli acconti dovranno essere comunque versati entro il 2 dicembre, con ricorso al ravvedimento operoso per sanare eventuali versamenti inferiori a quanto effettivamente dovuto.
Acconti con maggiorazione

In merito, si ricorda che i contribuenti che applicano il concordato preventivo biennale e scelgono di determinare l’acconto 2024 con il metodo storico devono versare, oltre agli importi dovuti a tale titolo, anche una maggiorazione (con aliquote variabili per imposte dirette, IRAP e contribuenti in regime forfetario) sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente.

(MF/ms)
 




Gli omaggi natalizi da parte delle imprese

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie è frequente la concessione di omaggi da parte delle imprese.

La disciplina degli omaggi non è stata oggetto di particolari modifiche rispetto allo scorso anno; l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi prevista dall’art. 10 del Ddl. di bilancio opererebbe infatti dal 2025.

Si riepilogano, pertanto, i tratti salienti dell’attuale disciplina degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi.

Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.

Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono.

Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014). Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo).

Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Di conseguenza, le prestazioni gratuite di servizi sono deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, se per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR, in capo ai dipendenti i beni ricevuti sono generalmente oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR.

Non sono tuttavia imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, assieme all’ammontare degli altri fringe benefit, l’importo di 258,23 euro ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR, elevato per il 2024 a 1.000 o a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico (art. 1 commi 16-17 della L. 213/2023).

Sono considerati fringe benefit anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Tale principio opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

 

(MF/ms)




Intrastat: chiarimenti su sanzioni e ravvedimento

A seconda della tipologia di violazioni commesse, gli adempimenti connessi agli elenchi Intrastat possono essere sanati o meno in ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Diciamo subito che per le violazioni di tipo statistico ossia relative ai dati di tipo statistico, la norma da prendere in considerazione è l’art. 34, comma 5, del D.L. n. 41/1995, che rinvia all’art. 11 del D.Lgs. n. 322/1989 il quale stabilisce una sanzione: da 206 a 2.065 euro per le violazioni commesse da persone fisiche; da 516 a 5.164 euro in caso di enti e società.

Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.

Per tale tipo di violazioni che non hanno natura tributaria non è ammesso il ravvedimento operoso.

Per le violazioni di tipo fiscale invece si potrà ricorrere al ravvedimento.

La sanzione va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun degli elenchi non trasmessi o trasmessi in ritardo (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997).

Viene sanzionata anche la tardività nell’invio e la violazione non è mai meramente formale (Agenzia delle Entrate, ris. 16 febbraio 2005, n. 20).

La sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici.

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

Sulle sanzioni dovranno essere calcolate le riduzioni da ravvedimento.
 

Correzione Intrastat Omesso/invio tardivo
 
Riduzione
 
Importo da versare Ipotesi di ravvedimento
1/9 € 55,56 Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
1/8 € 62,50 Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/7 € 71,43 Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
Ecc.  
Non si applica l’abbattimento a 1/10 perché tale riduzione riguarda solo la presentazione delle dichiarazioni.
 
(MF/ms)



Nomenclatura combinata: pubblicati gli aggiornamenti per il 2025

Il 31 ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue il Regolamento Ue n. 2522/2024 del 23 settembre 2024, il quale aggiorna e modifica i codici della Nomenclatura combinata di cui all’allegato I al Regolamento (Cee) 2658/87, a partire dal 1° gennaio 2025.

Si ricorda che la Nomenclatura combinata (NC) è il sistema a otto cifre elaborato dall’Unione europea, con il Regolamento Cee n. 2658/87, sulla base del Sistema armonizzato (SA):

  • i primi sei numeri indicano le voci e le sottovoci del SA;
  • il settimo e l’ottavo individuano il codice della NC, con le relative aliquote dei dazi e dell’IVA (in importazione) e le altre misure restrittive (in esportazione).
Le novità più importanti riguardano l’introduzione di nuove sottovoci doganali per merci specifiche, tra le quali: 0302 81 50 e 0302 81 70 (squali e pinne di squalo); 0702 00 10, 0702 00 91 e 0702 00 99 (pomodori, freschi o refrigerati); 2710 19 42 e 2710 19 44 (biocarburanti); 3102 10 12, 3102 10 15 e 3102 10 19 (urea liquida); 4401 49 10 e 4401 49 90 (avanzi e cascami di legno); 4411 13 91, 4411 13 93, 4411 14 91 e 4411 14 93 (rivestimenti del suolo laminati); 8503 00 20 e 8503 00 98 (laminazioni e nuclei di statore e di rotore, di acciaio).

Su raccomandazione del World Customs Organization (WCO), inoltre, vengono aggiunti nei Capitoli 27 e 29 i seguenti codici tariffari: 2710 91 10 e 2710 91 90 (residui di oli); 2903 89 20 e 2903 89 70 (derivati alogenati di idrocarburi), 2930 90 80 e 2930 90 95 (tiocomposti organici), 2931 49 50, 2931 49 60 e 2931 49 80 (altri composti organici-inorganici).

A decorrere dal prossimo 1° gennaio, per le importazioni nell’Ue dei mammiferi di cui al codice NC 0106 19 00 si applicherà l’unità supplementare p/st, mentre per i prodotti con i codici NC 2903 41 00 (Trifluorometano (HFC-23)) e 2903 42 00 (Difluorometano (HFC-32)) l’unità supplementare t. CO2.

Il Regolamento, infine, modifica le note complementari 1, 2 e 5 del capitolo 23 (Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali) e la nota complementare 2 del capitolo 76 (Alluminio e lavori di alluminio).
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale: stabiliti termini del ravvedimento

Pubblicato il provvedimento per l’attuazione del regime del ravvedimento per gli anni 2018-2022 per chi ha ha aderito all’istituto del CPB.

L’articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 consente ai soggetti che:

  • hanno applicato gli ISA
  • e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al CPB
di adottare il regime di “ravvedimento” versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

  • hanno applicato gli ISA
  • ovvero hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  • ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito.
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In particolare:
 

Redditi d’impresa e di lavoro autonomo periodi d’imposta 2018-2022 
 
MODELLO REDDITI
QUADRI DEL MODELLO
RE RF RG
Persone fisiche rigo RE 25 rigo RF101 + rigo RF98 rigo RG36 + rigo RG33
 
 
 
 
 Società di capitali
  dal 2018 al 2020 :
rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8, colonna 1 – rigo RH8, colonna 2
 
  dal 2021 al 2022 :
rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8
 
Società di persone rigo RE21 rigo RF66 rigo RG34
Enti non commerciali rigo RE23 rigo RF65 rigo RG33
  
Valore della produzione netta periodi d’imposta 2018-2022
MODELLO IRAP QUADRI DEL MODELLO
Persone fisiche rigo IQ68 (*)
Società di persone rigo IP74
Società di capitali rigo IC76
Enti non commerciali rigo IE61
(*) Presente fino all’anno d’imposta 2021
(**) Non sono stati trattati i casi di coloro che, nel medesimo periodo d’imposta, hanno contestualmente esercitato sia attività d’impresa che di lavoro autonomo e hanno prodotto il valore della produzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997 (soggetti agricoli che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie) e dell’art. 17, comma 2, del medesimo D.Lgs. (soggetti che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie).
 
Tenuto conto che il comma 15 del citato articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, l’Agenzia dà attuazione alla disposizione, con il provvedimento del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024.

Il perfezionamento del “ravvedimento” avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi il provvedimento prevede che, per l’adozione del “ravvedimento”, l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’ “annualità” per la quale è esercitata l’opzione.

I soggetti trasparenti – Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR o le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

  • la presentazione del “modello F24” di versamento dell’IRAP è effettuata da parte della società o associazione;
  • la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.
In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione, il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive. I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al Cassetto fiscale mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

(MF/ms)




“Split payment”: chiarimenti sul mancato incassato della fattura emessa

In caso di applicazione dello split payment, il cedente o prestatore che non abbia incassato l’importo fatturato può emettere una nota di variazione in diminuzione, anche se è decorso un anno dall’emissione della fattura, a condizione che il cessionario o committente non abbia optato per anticipare l’esigibilità dell’IVA.

Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 210 pubblicata il 25 ottobre 2024.

Il caso esaminato riguarda una società che ha emesso una fattura nei confronti di un soggetto che rientra nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72).

L’importo non è stato incassato, pertanto, la società ha chiesto se è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione, nonostante sia decorso più di un anno dalla suddetta fattura.

L’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 stabilisce che il cedente o prestatore ha diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:

  • di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
  • dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Ai sensi del successivo comma 3, la predetta disposizione:
  • non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti;
  • può essere applicata, entro lo stesso termine di un anno, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21 comma 7 del DPR 633/72 (fatture emesse per operazioni inesistenti ovvero recanti corrispettivi o imposte in misura superiore a quella reale).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le citate disposizioni devono essere coordinate con quelle relative alla scissione dei pagamenti.

Questo meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Ai sensi dell’art. 3 del DM 23 gennaio 2015, l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica lo split payment diviene esigibile nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti. In via facoltativa, tale soggetto può anticipare l’esigibilità dell’IVA:

  • al momento della ricezione della fattura,
  • oppure, al momento della registrazione del documento.
Nella risposta a interpello in esame è stato ribadito che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, l’IVA non diviene esigibile, seppure l’operazione sia stata fatturata. In sintesi, non trova applicazione il principio di cartolarità dell’imposta ex art. 21 comma 7 del DPR 633/72 secondo cui “se il cedente o prestatore (…) indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura” (risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 436/2019 e 482/2023).

Nel caso di specie, quindi, l’IVA dovuta sull’operazione fatturata non è divenuta esigibile, assumendo che il cessionario o committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura o della sua registrazione. In caso contrario, invece, tornerebbe applicabile il limite annuale previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72 per l’emissione delle note di credito.

La rettifica non incide sulla liquidazione IVA

Pertanto, nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario o committente non abbia optato per l’esigibilità anticipata dell’imposta:

  • il cedente o prestatore potrà emettere la nota di variazione in diminuzione limitandosi poi ad annotarla in rettifica nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72), senza che si determini alcun effetto nella relativa liquidazione IVA;
  • il cessionario o committente dovrà stornare contabilmente l’operazione, senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica IVA e sui versamenti da eseguire nell’ambito dell’attività istituzionale.
 

(MF/ms)