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Bonus pubblicità 2023: pubblicato l’elenco dei beneficiari

È stato pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del bonus pubblicità per l’anno 2023 (provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 29 aprile 2024).

Con bonus pubblicità si intende un credito di imposta, introdotto dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 e riconosciuto in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie.

L’agevolazione, si ricorda, è rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, e successive modificazioni);
per gli anni 2020-2021-2022 anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato (cfr. circolare AdE 20 agosto 2020, n. 25/E e FAQ Dipartimento informazione e editoria).

Al fine di supportare il settore dell’editoria messo a dura prova dall’emergenza sanitaria da Covid-19, per il biennio 2021-2022 il legislatore ha modificato le modalità di determinazione del credito d’imposta:

  • allargando la base di calcolo dell’agevolazione, fruibile sull’intera spesa pubblicitaria sostenuta nel periodo d’imposta e non soltanto su quella “incrementale”;
  • riducendo contestualmente la misura del credito d’imposta dal 75 al 50 per cento (cfr. art. 186, D.L. n. 34/2020 e art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020).
A decorrere dall’anno 2023 si torna invece al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

La fruizione del credito è condizionata alla verifica preventiva da parte delle imprese di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Si segnala l’importanza di tale verifica in quanto, qualora, in sede di registrazione dell’aiuto nel RNA, l’Agenzia delle entrate dovesse riscontrare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, ciò determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita.

Ai fini della fruizione del credito, disponibile esclusivamente in compensazione, è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

(MF/ms)




Il regime premiale Isa per il 2023

Il provvedimento n. 205127, pubblicato il 23 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha definito i punteggi di affidabilità fiscale per avere accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2023.

Sono stati recepiti gli incrementi dei limiti entro i quali è possibile beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a IVA, imposte dirette e IRAP e per il rimborso del credito IVA; le modifiche, introdotte dal decreto adempimenti fiscali (DLgs. 1/2024), hanno consentito di graduare i benefici in relazione al punteggio ISA ottenuto.

Più in particolare, ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9 (tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023), è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2024, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2023, a 50.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2023;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2024, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Se i punteggi ISA si riducono fino almeno a 8 per il periodo d’imposta 2023, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, i medesimi benefici possono essere usufruiti fino all’importo massimo di 50.000 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Rispetto agli anni scorsi, sono confermati i punteggi ISA per usufruire dei restanti benefici fiscali.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2023, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2023, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente.

Secondo la posizione dell’Agenzia delle Entrate ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:

  • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
  • oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.
Se sono conseguiti sia redditi d’impresa, sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è possibile se:
  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
  • il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.
Secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024, i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale mediante la compilazione del quadro P dei modelli ISA applicano i benefici del regime premiale, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).

(MF/ms)




Cosa fare in caso di mancata ricezione fattura acquisti servizi Intra-Ue

In ambito intracomunitario occorre emettere un’autofattura in caso di mancato (o irregolare) ricevimento della fattura da parte del fornitore UE.

Vediamo insieme con un esempio pratico i principali dubbi che possono riguardare l’operazione.

Si consideri la Alfa Srl, che in data 10.02 (data pagamento) ha effettuato online un acquisto intracomunitario di servizi.

Decorsi due mesi dall’operazione (10.04), se il fornitore non provvede all’emissione della fattura, Alfa è obbligata ad emettere autofattura.

Tale autofattura deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (ai sensi dell’art. 47, comma 1, D.L. n. 331/1993).

Obbligo di emissione elettronica? 
Il dubbio riguarda però l’obbligo o meno di procedere con l’emissione dell’autofattura in formato elettronico (tipo documento TD20) ovvero se sia possibile:

  • emettere il documento anche in formato cartaceo,
  • inviando poi il file xml generato (tipo documento TD17) ai fini dell’esterometro.
Soluzione: premesso che, per quanto consta, ad oggi l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa direttamente, per affrontare la questione è necessario partire dai principali punti di riferimento normativi e di prassi.

In particolare, a norma dell’art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 “Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare …”

Con riferimento al tipo documento TD20, la Guida dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica puntualizza che, nelle ipotesi riportate dal comma 5 ed in quelle ad esse assimilate “ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE, il C/C non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione … deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI una tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.”

In merito alla registrazione viene altresì specificato che: “Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute e l’IVA è assolta in liquidazione.”

In sintesi, posto che né la norma né i documenti di prassi nulla dispongono nel merito, sembrerebbe possibile inferire che l’emissione dell’autofattura ex art. 46, comma 5, sia possibile anche in formato non elettronico.

Con la differenza che:

  • mentre l’emissione del TD20 esaurisce gli obblighi dell’acquirente, avendo lo scopo di assolvere l’IVA in liquidazione;
  • ove si proceda con l’emissione del TD17 lo stesso va comunque inviato allo SDI ai fini dell’esterometro (e ciò sia nel caso in cui si emetta un’autofattura con TD20 sia che si proceda con il TD20. In ipotesi di ritardato invio (ma con tempestiva emissione), in questo caso, le sanzioni in questo ammonterebbero a 2,00 euro.
 

(MF/ms)




Dal 30 aprile accessibili le dichiarazioni precompilate relative al 2023

Dal 30 aprile sono disponibili on line, in modalità consultazione, le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024). 

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa n. 17, diffuso il 29 aprile, a seguito della pubblicazione del provvedimento n. 210954, con il quale sono state stabilite le nuove modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

La principale novità di quest’anno è il debutto del modello 730 semplificato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”).

Tale disposizione ha infatti modificato la disciplina della dichiarazione precompilata per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, prevedendo una modalità di presentazione semplificata tramite un percorso guidato.

A decorrere da quest’anno, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate, e che sono accessibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, nell’area riservata del sito della stessa Agenzia.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, con il nuovo 730 semplificato “il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici”.

Ad esempio, i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo, ecc.) saranno raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”.

Una volta che il contribuente abbia fatto l’accesso al servizio tramite le proprie credenziali SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.

Nel primo caso, potrà visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi” e “spese sostenute”.

A partire dal 20 maggio 2024, tali informazioni fiscali potranno essere confermate o modificate.

Dopo aver accettato o modificato i dati, il sistema informatico provvederà a inserire automaticamente i dati all’interno del modello 730.

Un’altra rilevante novità di quest’anno, sempre derivante dal DLgs. 1/2024 (art. 2), è la possibilità di presentare il modello 730/2024 con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche nel caso in cui sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, per scelta del contribuente, selezionando l’apposita voce “nessun sostituto”.  L’opzione è possibile sia nel caso di cui la dichiarazione “chiuda” a credito, sia in presenza di importi a debito.

Nel primo caso, il rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione avverrà direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate; il contribuente può indicare l’IBAN del proprio conto corrente sul quale accreditare il rimborso.

Qualora dalla dichiarazione emergano importi da versare, i pagamenti dovuti devono essere effettuati dal contribuente, entro i termini di versamento previsti per il modello REDDITI PF 2024, tramite il modello F24.

A tali fini, il contribuente che invia direttamente il modello 730 potrà:

  • pagare con la stessa applicazione on line; la procedura consente infatti di addebitare il modello F24 sullo stesso IBAN indicato per il rimborso;
  • in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.
In ogni caso, il modello 730/2024 deve essere presentato entro il prossimo 30 settembre (termine che non ha subito modifiche).

Come previsto dall’art. 19 del DLgs. 1/2024, a decorrere dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d’impresa, titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 2.3). 

Da quest’anno, quindi, anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Il modello REDDITI PF 2024 precompilato deve essere presentato entro il 15 ottobre 2024 (termine così stabilito dall’art. 38 comma 1 del DLgs. 13/2024).

Il comunicato dell’Agenzia precisa inoltre che, in caso di adesione al regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/2011) o al regime forfetario (ex L. 190/2014), tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.
 

(MF/ms)




Utilizzo bonus investimenti 4.0: comunicazione via pec al Gse

Dal 29 aprile il GSE ha messo a disposizione in formato editabile i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano transizione 4.0.

La comunicazione, dunque, dal 29 aprile può essere compilata e inviata via PEC, così come previsto dal decreto MIMIT del 24 aprile 2024, pubblicato sempre sul sito ministeriale, e anticipato dal comunicato del 25 aprile 2024.

In estrema sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

  • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per il credito R&S) al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.
A tal fine, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire:
  • uno per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (contenuto nell’Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 e on line sul sito del GSE come “Modulo 1”);
  • un altro relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (contenuto nell’Allegato 2 al citato DM e disponibile sul sito del GSE come “Modulo 2”).
Il modello relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati relativi all’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e la fruizione negli anni dei crediti.

Il modello relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili e la fruizione negli anni del credito d’imposta.

Nel comunicato del 29 aprile del GSE, analogo alle indicazioni pubblicate anche sul sito del MIMIT, viene precisato che, una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript.

Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr. sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).

Viene inoltre definita la modalità di invio delle comunicazioni. 

È infatti affermato che ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC, all’indirizzo: transizione4@pec.gse.it.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini od originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

Con un comunicato a parte, il GSE ha inoltre specificato che l’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

  • nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
  • nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.
Fermo restando quanto esposto, i modelli non sono accompagnati da specifiche istruzioni per la compilazione. 

Ad esempio, nei modelli viene richiesta l’indicazione del “periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA)”. In assenza di specifiche istruzioni, si potrebbe considerare quale mese iniziale quello di “avvio dell’investimento”.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 34/2016 (§ 3), ancorché con riguardo al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ha affermato che per “avvio dell’investimento” si intende “la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell’investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.

Quanto al mese finale, dovrebbe invece rilevare il mese in cui viene effettuato l’investimento ai sensi dell’art. 109 del TUIR.

Altra questione riguarda la nozione di comunicazione “preventiva”. In assenza di specifiche indicazioni la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l’ordine del bene strumentale 4.0.

Anticipare la comunicazione a un momento precedente significherebbe richiedere alle imprese una mera valutazione degli investimenti che intendono effettuare con evidente pregiudizio della finalità perseguita dalla norma in esame.

Sarebbe però opportuno un chiarimento ufficiale.
 

(MF/ms)




Bilanci 2023: approvazione entro il 29 aprile 2024

Si approssima la scadenza del termine di approvazione dei bilanci 2023, alla quale sono collegati diversi ulteriori adempimenti, sia prodromici che successivi.

Per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, i bilanci al 31 dicembre 2023 dovranno essere approvati entro il prossimo 29 aprile, salvo che lo statuto consenta il rinvio a 180 giorni, ossia al 28 giugno, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero” lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.

Salvi tali casi, infatti, l’assemblea ordinaria delle spa deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 2364 comma 2 c.c.).

Analogamente, per le srl, il secondo periodo del primo comma dell’art. 2478-bis c.c. stabilisce che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal citato secondo comma dell’art. 2364 c.c.

Per chi dovesse utilizzare appieno il ricordato termine, tra pochi giorni il progetto di bilancio e i relativi allegati – ossia le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove presenti), le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate (che, per quelle incluse nel consolidamento, possono essere sostituite da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali) e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate – dovranno essere depositati presso la sede delle società, e ivi rimanere a disposizione dei soci fino all’approvazione del bilancio.

Ai sensi dell’art. 2429 comma 3 c.c., infatti, tali documenti devono restare depositati in copia nella sede della società “durante i quindici giorni che precedono l’assemblea” e fino all’approvazione, in modo che i soci possano prenderne visione.

In giurisprudenza si è osservato come i giorni che compongono il periodo in considerazione debbano considerarsi “liberi”; in altre parole, in tanto tale termine potrà dirsi rispettato, in quanto il deposito presso la sede sociale avvenga non oltre il sedicesimo giorno antecedente alla data fissata per l’assemblea di approvazione (cfr. Trib. Milano 19 gennaio 2017); ossia, il prossimo 13 aprile, assumendo, appunto, come data dell’assemblea quella del 29 aprile.

Il corretto calcolo del periodo durante il quale i documenti in questione devono restare a disposizione dei soci è di fondamentale importanza. La violazione di tale termine, infatti, può comportare l’annullabilità – oppure, secondo un’altra ricostruzione, addirittura la nullità – della delibera di approvazione del bilancio.

In presenza di differenti orientamenti, inoltre, è dubbio se i soci debbano essere avvertiti dell’avvenuto deposito della documentazione presso la sede sociale.

La questione è stata posta al vaglio della Cassazione, che non risulta, tuttavia, essersi ancora pronunciata. Ad ogni modo, appare consigliabile dare comunicazione ai soci dell’avvenuto deposito, eventualmente anche anticipando l’avviso di convocazione dell’assemblea che, per le spa, ove lo statuto lo consentisse, dovrebbe essere “ricevuto” entro il prossimo 20 aprile ex art. 2366 comma 3 c.c., mentre per le srl dovrebbe essere “spedito” entro la stessa data ex art. 2479-bis comma 2 c.c.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, esso, con i relativi allegati, dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese. Nello stesso termine si dovrà provvedere alla registrazione del verbale dell’assemblea presso l’Agenzia delle Entrate, ma nel solo caso in cui l’assemblea abbia deliberato anche la distribuzione di utili.

Ancora possibile l’approvazione a distanza

Quanto alle modalità di svolgimento dell’assemblea di approvazione del bilancio, infine, si ricorda che è ancora possibile avvalersi della speciale disciplina dettata, durante il periodo emergenziale, dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito.

L’art. 11 comma 2 della L. 21/2024, infatti, ha differito il termine di applicazione della disciplina in questione al 31 dicembre 2024.

Con riguardo alle assemblee “tenute” fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il “rappresentante designato”.
(MF/ms)



Entro il 30 aprile 2024 la dichiarazione annuale Iva

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentato il modello IVA 2024, relativo al 2023, come dispone l’art. 8 comma 1 del DPR 322/98.

Il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto.

Come illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, il predetto anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta;
  • del possesso della fattura d’acquisto da parte del cessionario o committente.
Per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto alla detrazione dell’IVA è sorto nel 2023 (poiché in tale anno si è realizzata l’esigibilità dell’imposta ed è stata ricevuta la fattura), dunque, il diritto medesimo può essere esercitato presentando la dichiarazione IVA riferita al 2023 – senza sanzioni – entro il 30 aprile 2024.

A tal proposito, può essere utile ricordare che il documento che non sia stato registrato nel corso del 2023, non concorrendo alla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione, né a quelle successive (entro il mese di dicembre), potrà ancora essere annotato nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 30 aprile 2024 in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti, riferita alle fatture ricevute nell’anno precedente (si veda la menzionata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018).

Esemplificando, il soggetto passivo che paghi un compenso per una prestazione di servizi a ottobre del 2023 e, nello stesso mese, riceva la fattura emessa dal fornitore senza procedere alla sua registrazione entro dicembre 2023, avrà ancora tempo fino al prossimo 30 aprile per esercitare la detrazione.

Allo stesso modo, l’IVA relativa a una fornitura di beni consegnati a novembre 2023, documentati con fattura differita emessa il 15 dicembre 2023 e ricevuta nella stessa data dall’acquirente (che non ha ancora provveduto alla sua annotazione), potrà comunque essere portata in detrazione nel quadro VF della dichiarazione annuale che dovrà essere presentata a breve.

Nel caso in cui il documento ricevuto venga annotato, ma non sia esercitato il diritto alla detrazione entro il termine anzidetto, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione IVA integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98), entro il 31 dicembre 2029.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2024, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2023.

In questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione IVA relativa al 2024 (vale a dire l’anno in cui si è verificata la contemporanea presenza dei due presupposti: sostanziale, già presente nel 2023, e formale) e, pertanto, entro il 30 aprile 2025.

Una particolare circostanza su cui si è espressa l’Amministrazione finanziaria è relativa al mancato ricevimento della fattura d’acquisto per un problema legato al canale telematico del soggetto passivo. In tal caso, la fattura elettronica viene messa a disposizione del destinatario nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e il fornitore, avvisato dal Sistema di Interscambio, ne dà comunicazione al cliente. 

Nella risposta a interpello n. 435/2023 è stato chiarito che, nella fattispecie, la data di ricezione del documento corrisponde al momento in cui il cessionario o committente ne prende visione, ma che tale azione non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che ciò comporterebbe un indebito rinvio dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Criteri specifici per le importazioni

Alcune precisazioni si rendono opportune quanto al termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA riferita alle importazioni.

In merito al requisito del possesso del documento d’acquisto, dopo la soppressione del DAU (c.d. bolletta doganale), la prassi amministrativa ha reso noto che:

  • il documento idoneo a esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta all’importazione è il prospetto di riepilogo ai fini contabili, reso disponibile accedendo al servizio “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali” del sito dell’Agenzia delle Dogane (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 22/2022);
  • non è possibile avvalersi, per l’esercizio del diritto alla detrazione, del documento di cortesia rilasciato dagli spedizionieri, essendo il relativo contenuto di carattere discrezionale (risposta a interpello n. 417/2022).
Mutuando i principi già affermati per l’individuazione del possesso delle fatture d’acquisto “interne”, è possibile concludere che il termine a decorrere dal quale esercitare il diritto alla detrazione venga a coincidere con il momento in cui è generato il menzionato prospetto di riepilogo ai fini contabili, della cui messa a disposizione l’importatore nazionale è a conoscenza.

 

(MF/ms)




Sospesi i codici tributo per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0

Con la risoluzione n. 19 del 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione.

In particolare, l’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020 e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui alla L. 160/2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 aprile 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La comunicazione va aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024.

Il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Le comunicazioni (ex ante ed ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni introdotte dal DL 39/2024, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta in argomento l’Agenzia delle Entrate sospende quindi l’utilizzo in compensazione mediante modello F24.

In particolare, con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, la sospensione è prevista per i codici tributo “6936” (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020) e “6937” (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.

Stop anche ai crediti R&S relativi al 2024

In merito ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, invece, i codici sono sospesi quanto in corrispondenza degli stessi viene indicato il 2024 come anno di riferimento (coerentemente con quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 6 del DL 39/2024).

La sospensione riguarda, nello specifico, i seguenti codici tributo:

– “6938”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (ex art. 1, commi 198 e ss., della L. 160/2019);
– “6939”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 comma 1 del DL n. 34/2020);
– “6940”, riguardante il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0: credito imposta senza blocchi per gli investimenti 2022 interconnessi nel 2023

L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata il 16 aprile, sul proprio sito internet nella sezione dedicata al credito per investimenti in beni strumentali, ha chiarito che è possibile continuare a utilizzare il codice tributo “6936” per fruire del credito d’imposta maturato in relazione a beni fino al 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento.

Il chiarimento si è reso necessario alla luce della formulazione adottata nella risoluzione n. 19/2024, che ha sospeso l’utilizzo di determinati codici tributo a seguito dei nuovi obblighi di comunicazione previsti dall’art. 6 del DL 39/2024.

Riepilogando brevemente i termini della questione, l’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che le comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, necessarie ai fini della fruizione dell’agevolazione, riguarda i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020.

Inoltre, il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 ha previsto che “per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

In attuazione del citato art. 6 del DL n. 39/2024, la risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024 ha quindi, tra l’altro, sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo “6936”, nel caso in cui venga indicato come “anno di riferimento” il 2023 o 2024.

Considerato che il citato codice tributo “6936” è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’art. 1, commi 1056 e 1057, della L. 178/2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato art. 6 del DL n. 39/2024, è stato chiesto quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057.

L’Agenzia, nella risposta alla FAQ, osserva che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali 4.0), effettuati rispettivamente:

– dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Non va indicato l’anno di interconnessione

Ad avviso dell’Agenzia, in entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo “6936” e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Ad esempio, secondo quanto espressamente riportato nella FAQ, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
 

(MF/ms)




Fringe benefit dipendenti: chiarimenti sul concetto di “interesse esclusivo del datore di lavoro”

sacchetti di caffè ed eventuali prodotti di merchandising (quali tazze con logo aziendale e spille) omaggiati ai dipendenti dalla società che produce e commercializza caffè per promuovere la propria immagine non sono tassati soltanto se rientrano nel limite di esenzione dei fringe benefit di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR; se il limite viene superato, tali beni concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sulla base del valore normale ex art. 9 comma 3 del TUIR. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 89 dell’11 aprile.

Nel caso di specie, la società istante rappresenta di far parte di un gruppo quotato presso il mercato statunitense con punti vendita in diversi Paesi nel mondo e di operare nel campo della produzione e la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di caffè, the, e loro prodotti derivanti, affini e complementari, nonché di prodotti alimentari e bevande in genere e accessori, sia nel mercato interno che in quello internazionale, con le attività industriali necessarie e conseguenti, gestione della proprietà di ristoranti, bar e caffè, negozi, chioschi e punti vendita al dettaglio in tutti i settori.

Secondo quanto rappresentato, nell’ambito di un’articolata serie di benefit previsti dalla “Partner Guide”, la società “omaggia” mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell’offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela, nell’ambito della strategia aziendale.

La società rappresenta, inoltre, che “potrebbe capitare che la Società istante omaggi i Partners con alcuni beni che hanno natura di merchandise (es.: tazze con il logo aziendale, spillette)” e afferma che, “in questi casi, tali beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale (ad esempio, attraverso l’utilizzo del logo o di esclusivi elementi di design) e il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i Partner diffondano l’immagine aziendale al di fuori delle mura della [caffetteria] con finalità di business, di marketing e di promozione e diffusione dell’immagine aziendale”.

La società chiede quindi se, in considerazione del prevalente interesse datoriale, i descritti beni erogati ai dipendenti possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR, alla luce della risoluzione 9 settembre 2003 n. 178, con la quale è stato precisato che non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

  • le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore;
  • le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, anche in base alla circolare n. 37/2013, afferma, in via generale, che i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e, solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

Nel caso di specie, i beni descritti sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici.

Non si configura l’interesse esclusivo del datore di lavoro

Gli omaggi in questione, per quanto utili alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dalla società ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR (258,23 euro) e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del TUIR (cfr. ris. 29 ottobre 2003 n. 202).

Nell’ambito della risposta l’Agenzia ha inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), limitatamente al periodo d’imposta 2024, il suddetto limite di esenzione è incrementato a 1.000 euro e, per i dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro.
 

(MF/ms)