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Iper-ammortamento: software agevolabili se iscritti tra le immobilizzazioni

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) in luogo dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, ha riproposto il c.d. “iperammortamento”.

 

L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing per gli investimenti effettuati dall’1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione 5.0).
Come detto tra i beni agevolabili rientrano anche quelli immateriali individuati dall’Allegato V della Legge n. 199/2025, tra cui software, sistemi e piattaforme digitali destinati all’integrazione dei processi aziendali, ecc.

 

Il D.M. Mimit-Mef 7 maggio 2026 ha disciplinato gli aspetti applicativi della misura, senza tuttavia fornire chiarimenti sul trattamento dei software acquisiti mediante contratti di licenza d’uso, fattispecie particolarmente diffusa nella prassi aziendale.

In assenza di indicazioni specifiche, appare ancora attuale l’orientamento espresso dalla circolare Mise-Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, che aveva ammesso l’agevolazione nella precedente versione dell’iperammortamento anche per i software acquisiti a titolo di licenza d’uso, purché il relativo diritto fosse iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali alla voce BI3. dello stato patrimoniale, secondo i corretti principi contabili.

La circolare aveva infatti precisato che i software potevano rientrare tra gli investimenti agevolabili “ancorché acquisiti a titolo di licenza d’uso sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali”, richiamando i criteri dell’OIC 24.

Occorre quindi verificare la natura del diritto acquisito.

Secondo l’OIC 24, la voce BI3 “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” può comprendere:

  • i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
  • i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
  • i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti;
  • i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d’uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  • i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della Legge sui diritti d’autore;
  • i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.
Per i beni immateriali 4.0 ammessi al beneficio, la deduzione della maggiorazione segue l’art. 103, comma 1, del TUIR: le quote annuali non possono eccedere il 50% del costo, con conseguente fruizione dell’extradeduzione concentrata in due esercizi.

 

Resta pertanto necessario attendere eventuali ulteriori chiarimenti ufficiali, ma, allo stato attuale, appare prudenziale ritenere agevolabili esclusivamente le licenze software che, in applicazione dei principi contabili, assumono la natura di immobilizzazioni immateriali.
 

(MF/ms)




Proroga autorizzazione per lo split payment fino al 30 giugno 2029

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1728 dello scorso 10 luglio, che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) sino al 30 giugno 2029.

La decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2026, dunque, è stata garantita la continuità giuridica della misura.

Si è finalmente concluso l’iter per la proroga dell’autorizzazione concessa all’Italia con la decisione Ue n. 784/2017, il cui termine finale di applicazione era ormai scaduto il 30 giugno scorso.

Con il comunicato stampa n. 77, pubblicato il 30 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze aveva reso noto che la procedura unionale per il rinnovo dell’autorizzazione si stava concludendo e che la scissione dei pagamenti avrebbe continuato ad applicarsi senza soluzione di continuità.

Come esposto nel “Considerando” n. 6 della decisione, l’Italia ha chiesto la proroga della misura, in quanto sostiene che, in assenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.

In altri termini, lo split payment rappresenta una misura preventiva complementare rispetto alla fatturazione elettronica che costituisce una misura ex post.

Si ricorda che, sulla base del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’IVA gravante sull’operazione è indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

A fronte della decisione ora approvata, l’Italia dovrà trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2027, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli artt. 1 e 2 della decisione Ue n. 784/2017 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

Come riportato sempre nei “Considerando” della decisione n. 1728/2026, si è ritenuto opportuno concedere l’autorizzazione con effetto dal 1° luglio 2026, in modo da assicurare l’applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta.

L’applicazione retroattiva di una misura di deroga è considerata ammissibile dalla Corte di Giustizia dell’Ue (causa C-434/17), quando la decisione precisa la data della sua entrata in vigore o la data iniziale di applicazione.

Sulla base della decisione in esame, l’ambito applicativo dell’autorizzazione rimane invariato. Dunque, la scissione dei pagamenti continua a riguardare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei cessionari o committenti previsti, qualora gli stessi non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

L’ambito applicativo non è stato modificato

Pertanto, il meccanismo dello split payment si applica alle suddette operazioni effettuate nei confronti:

  • della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1 comma 2 della L. 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17-ter comma 1 del DPR 633/72);
  • degli enti, delle fondazioni e delle società di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72.
In questa seconda categoria di soggetti rientrano, in base al dettato normativo:
  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate dalle predette amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • le società controllate, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., dalle predette amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti e a quello successivo;
  • le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del meccanismo in esame, invece, gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (art. 17-ter comma 1-quinquies del DPR 633/72).
 

(MF/ms)




Regime forfettario: chiarimenti sul superamento della soglia dei 100 mila euro

Il regime forfetario continua a sollevare dubbi applicativi tra operatori e contribuenti, in particolare con riferimento alle soglie di accesso, permanenza e fuoriuscita.

Uno dei punti più discussi riguarda la corretta interpretazione e applicazione dei limiti di 85.000 euro e di 100.000 euro di ricavi o compensi, che rispondono a logiche differenti e producono effetti molto diversi sotto il profilo fiscale.

Come noto, la soglia di 85.000 euro rappresenta il limite ordinario per l’accesso e la permanenza nel regime agevolato.

Tale limite, in linea con i principi generali, deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio attività in corso d’esercizio. Di conseguenza, per i contribuenti che avviano una nuova attività, il plafond va proporzionato ai giorni effettivi di esercizio, riducendo così la soglia massima di ricavi o compensi conseguibili nel primo anno.

Di contro, il limite di 100.000 euro, introdotto come soglia di fuoriuscita immediata dal regime, segue una logica completamente diversa.

Esso costituisce un tetto assoluto annuale di ricavi o compensi percepiti e, a differenza del limite degli 85.000 euro, non è soggetto ad alcun ragguaglio temporale. Questo significa che il limite deve essere considerato nella sua interezza, indipendentemente dalla durata effettiva dell’attività nel corso dell’anno.

Questo meccanismo può generare criticità soprattutto nei casi di incassi concentrati nella parte finale dell’anno o in presenza di operazioni straordinarie che determinano un rapido incremento dei compensi percepiti. È quindi fondamentale monitorare costantemente l’andamento dei ricavi per evitare effetti fiscali inattesi.

Concludendo, è necessario ribadire una distinzione netta tra le due soglie: da un lato, quella degli 85.000 euro, proporzionale e legata alla durata dell’attività; dall’altro, quella dei 100.000 euro, assoluta, non frazionabile e con effetti immediati al momento del superamento. Una differenza che richiede particolare attenzione nella pianificazione e nella gestione operativa del contribuente forfetario.
 

(MF/ms)




Il documento di trasporto nelle cessioni intracomunitarie e nelle cessioni all’esportazione

Con l’abrogazione delle disposizioni relative all’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, contenute nel D.P.R. n. 627/1978, non è più necessario, in via generale, che i beni oggetto di trasporto siano scortati da un documento di accompagnamento.

Dal 27 settembre 1996, in luogo della bolla di accompagnamento, è stato introdotto il documento di trasporto, disciplinato dal D.P.R. n. 472/1996, la cui emissione è obbligatoria esclusivamente nei casi di fatturazione differitaex art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, e di movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà, al fine di superare le presunzioni di cessione e acquisto di cui al D.P.R. n. 441/1997.

Ai sensi dell’art. 46, comma 2, D.L. n. 331/1993, per le cessioni intracomunitarie di beni, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e, secondo l’art. 47, comma 4, D.L. n. 331/1993, la stessa deve essere registrata entro lo stesso termine di emissione, con riferimento al mese precedente.

Il momento di effettuazione della cessione intracomunitaria coincide con il momento di inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia (art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993).

Il documento di trasporto, ove firmato per avvenuta ricezione dei beni da parte del cessionario comunitario, consente di provare l’avvenuta cessione intracomunitaria, unitamente alla restante documentazione relativa all’operazione.

Per ciò che riguarda, invece, i movimenti intracomunitari di beni a titolo non traslativo della proprietà, l’art. 50, comma 5, D.L. n. 331/1993, prevede, ai fini del superamento della presunzione di cessione, l’obbligo di annotazione in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39, D.P.R. n. 633/1972.

Allo stesso modo, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.

Tuttavia, come previsto dall’art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993, il differimento del momento di effettuazione dell’operazione opera a condizione che la movimentazione sia annotata nel predetto registro.

In proposito, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza, la finalità sottesa all’istituzione del registro di magazzino non è, in via principale, quella di individuare uno strumento idoneo a vincere le presunzioni di cessione e di acquisto, quanto, piuttosto, quella di fornire un valido supporto per controllare i movimenti di beni nell’ambito del territorio dell’Unione, soprattutto a seguito della caduta delle barriere doganali (C.T. Prov. di Cuneo, 8 novembre 2012, n. 145/2/12).

Di conseguenza, il regime sospensivo connesso alla movimentazione intracomunitaria non viene meno, se il contribuente è in grado di dimostrare il titolo non traslativo della proprietà con il documento di trasporto, recante la causa non traslativa della proprietà, oppure esibendo, ad esempio, l’ordine di lavorazione e la fattura emessa nei confronti del committente comunitario recante lo stesso numero d’ordine.

Secondo questa impostazione, la violazione dell’obbligo di tenuta del registro comporta la sola irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 9, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 471/1997ma non anche la riqualificazione dell’operazione come trasferimento a “sé stessi”.

Nelle cessioni all’esportazione, il cedente può avvalersi della fatturazione differita, con emissione del documento successivamente alla consegna o spedizione dei beni al di fuori dell’UE, nelle sole ipotesi in cui non risulti obbligatoria l’esibizione della fattura in dogana (risoluzione n. 108/1998 e circolare n. 35/1997).

Pertanto, è possibile utilizzare il documento di trasporto allo scopo di acquisire la prova dell’avvenuta esportazione solo qualora non si renda necessario presentare all’ufficio doganale la fattura all’atto del compimento delle formalità doganali.

Di conseguenza, può avvalersi del documento di trasporto appositamente vistato dalla dogana il committente, in caso di esportazione diretta tramite commissionario e il primo cedente, in caso di esportazione in triangolazione.

A tal fine, è necessario riportare nel documento di trasporto anche la destinazione estera dei beni e l’indicazione del tipo di operazione (esportazione tramite commissionario, ovvero esportazione triangolare).

Il documento così redatto deve essere esibito all’atto del compimento delle formalità doganali di esportazione, affinché l’ufficio doganale, effettuati i necessari riscontri con il documento doganale e la fattura emessa dall’effettivo esportatore (commissionario, ovvero promotore della triangolazione) nei confronti del cliente estero, lo integri con gli estremi del documento doganale di esportazione.

Detto documento, per poter costituire prova idonea ai fini dell’avvenuta esportazione, deve essere integrato con l’indicazione dell’uscita dei beni dall’UE, apposta dall’ufficio doganale presso il quale sono state espletate le formalità doganali, su presentazione dell’esemplare del documento di esportazione munito del visto della dogana di uscita.

In alternativa, la prova dell’avvenuta esportazione può essere fornita mediante conservazione, in allegato al documento di trasporto, di copia o fotocopia del documento di esportazione munito del visto apposto dalla dogana di uscita.
 

(MF/ms)




Imposta di bollo sui libri contabili

Il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo d’imposta.

Con la risposta a interpello n. 144, pubblicata il 13 luglio, l’Agenzia delle Entrate è tornata sulle modalità di determinazione dell’imposta di bollo nell’ipotesi in cui i registri contabili siano tenuti in modalità informatica, con precisazione dei criteri per il computo della soglia delle 2.500 registrazioni.

Rispetto ai registri contabili, l’imposta di bollo è dovuta sul libro giornale e sul libro degli inventari, con esclusione degli altri libri e registri prescritti dalle norme tributarie. Le modalità di determinazione dell’imposta sono differenti in base alla modalità con cui sono tenuti i registri.

Per i registri su supporto cartaceo o tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta, in base all’art. 16 lett. a) della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72, ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro, per tutti gli altri soggetti.

Se la contabilità è tenuta su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è assolta (artt. 3 del DPR 642/72 e 16 Parte I della Tariffa allegata al DPR 642/72):

  • prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina, o su un nuovo blocco di pagine (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17 maggio 2021 n. 346);
  • mediante apposito contrassegno, oppure mediante modello F23 utilizzando il codice tributo 458T.
Per i registri tenuti in modalità informatica, in base all’art. 6 comma 3 del DM 17 giugno 2014, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nelle misure precedentemente indicate (16 o 32 euro).

Secondo l’indicazione che era stata fornita dalla ris. Agenzia delle Entrate 9 luglio 2007 n. 161 con riferimento all’abrogato DM 23 gennaio 2004, la cui attualità è stata confermata con riguardo alla disciplina vigente anche dalla risposta a interpello 20 febbraio 2025 n. 42, per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Dunque, se si guarda al libro degli inventari, per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.

Se la contabilità è tenuta in modalità informatica, l’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno è versata (art. 6 commi 1 e 2 del DM 17 giugno 2014):

  • con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “2501”;
  • in unica soluzione;
  • entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Delineato il quadro normativo di riferimento, il quesito oggetto dell’istanza di interpello riguarda le modalità di computo delle 2.500 registrazioni con riguardo al libro giornale, ossia se il conteggio delle stesse debba considerarsi unitario e progressivo, cumulando le registrazioni tra anni diversi fino al raggiungimento della suddetta soglia, oppure se il calcolo debba considerarsi autonomo per ogni singolo periodo d’imposta, con conseguente azzeramento del conteggio e versamento almeno dell’imposta minima per ogni anno solare, a prescindere dalle righe residue dell’anno precedente.

L’istante riteneva applicabile il primo criterio, ossia calcolando le 2.500 registrazioni su diversi esercizi, analogamente a quando avviene per i registri tenuti su supporto cartaceo.

Con questa impostazione, se nell’anno N+1 venissero effettuate sul libro giornale 1.500 registrazioni, occorrerebbe versare 16 euro di imposta; se nell’anno N+2 venissero effettuate ulteriori 800 registrazioni (totale progressivo 2.300), non si dovrebbero effettuare ulteriori versamenti in quanto le registrazioni dell’anno N+2 risulterebbero già coperte con il versamento dell’anno precedente.

Il computo si interrompe alla chiusura del singolo esercizio

Di diverso avviso l’Agenzia, secondo la quale l’espressione dell’art. 6 comma 3 del DM 17 giugno 2014 “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse” attribuirebbe autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500.

Conseguentemente, se nel corso dell’esercizio il libro giornale è utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, il presupposto impositivo sarebbe comunque soddisfatto e il relativo importo sarebbe dovuto per l’esercizio di riferimento, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

In sostanza, ai fini dell’imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio.

A giudizio dell’Agenzia, la diversa impostazione rispetto alla tenuta cartacea dei registri trova giustificazione nel testo stesso della disposizione che fa dipendere il presupposto impositivo dall’uso del registro durante l’anno mediante le relative operazioni di registrazione.
 

(MF/ms)




Tax credit 4.0 anno 2025: entro il 31 luglio le comunicazioni di completamento

Non rispettare il termine comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione.

Scade il 31 luglio 2026 il termine previsto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025 per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del credito d’imposta 4.0 relativo agli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026.

L’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, si ricorda, ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di un limite di spesa specifico, del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 – vale a dire quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 – anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.

Si ricorda che in relazione al credito d’imposta 4.0 in esame era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne avrebbe dato comunicazione alle
imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Tanto premesso, ove siano state presentate la comunicazione preventiva e di acconto nei suddetti termini e sia stato comunicato il via libera da parte del GSE, per poter beneficiare del credito d’imposta per beni materiali 4.0 con ordine e acconto minimo del 20% avvenuti entro il 31 dicembre 2025, gli investimenti avrebbero dovuto essere effettuati, a norma dell’art. 109 del TUIR, entro lo scorso 30 giugno; diversamente il credito d’imposta 4.0 non spetta.

Per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel termine “lungo” del 2026), occorrerà presentare anche la comunicazione di completamento, a norma dell’art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, entro il termine del 31 luglio 2026 (cfr. anche FAQ GSE 29 settembre 2025).

Per gli investimenti completati nel 2025 la comunicazione doveva essere invece presentata entro lo scorso 31 marzo 2026. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Per quanto esposto, qualora gli investimenti prenotati nel 2025 non siano stati effettuati entro il termine del 30 giugno 2026, o nel diverso caso in cui gli investimenti siano stati effettuati entro tale termine ma non venga presentata la comunicazione di completamento entro il 31 luglio, non si potrà fruire del credito d’imposta 4.0. Per tali beni, per i quali non si può quindi beneficiare del credito 4.0, si potrebbe valutare l’ammissione al nuovo iper-ammortamento ex L. 199/2025, fermo restando che sul punto si attendono indicazioni nell’annunciata circolare.

Il credito d’imposta 4.0 sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia (cfr. art. 2 comma 8 del DM 15 maggio 2025), in tre quote annuali di pari importo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026 si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente dal 2027 e dal 2028 (fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata). In tal caso nel modello F24 va utilizzato il codice tributo “7077” e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi (cfr. FAQ 29 gennaio 2026).

Altro aspetto da considerare è l’indicazione nel modello REDDITI 2026. Le istruzioni per la compilazione del quadro RU con riferimento al codice credito “2L” richiedono infatti l’indicazione degli investimenti anche solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (entro il 31 dicembre 2025) ma effettuati successivamente, nel termine “lungo” del 30 giugno 2026. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2 (in cui indicare il credito maturato), il rigo RU140 nel modello REDDITI 2026, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.
 

(MF/ms)




Seminario tecnico “Iperammortamento 2026: le misure attuative” slide utilizzate

Trasmettiamo le slide utilizzate dai relatori, Massimo Fumagalli e Guido Sala, per il seminario tecnico “Iperammortamento 2026: le misure attuative” tenutosi il 7 luglio scorso.

 

CLICCANDO QUI è possibile scaricare tutto il materiale. 

Ricordiamo che in Associazione è disponibile l’assistenza per le aziende sul tema “Iperammortamento 2026”: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it

(MS/am)




Istat indice maggio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di Maggio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 3,0 % (variazione annuale) e a + 4,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente +2,25 % e +3,30%.
 
(MS/ms)



Valute estere maggio 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di maggio 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di maggio 2026 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 154,8156
Peso Argentino 1629,9207
Dollaro Australiano 1,6258
Real Brasiliano 5,8191
Dollaro Canadese 1,6027
Corona Ceca 24,3129
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9352
Corona Danese 7,4728
Yen Giapponese 184,7095
Rupia Indiana 111,5368
Corona Norvegese 10,7936
Dollaro Neozelandese 1,9786
Zloty Polacco 4,2412
Sterlina Gran Bretagna 0,86565
Nuovo Leu Rumeno 5,2296
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1673
Rand (Sud Africa) 19,2317
Corona Svedese 10,8613
Franco Svizzero 0,9149
Dinaro Tunisino 3,3776
Hryvnia Ucraina 51,4699
Forint Ungherese 358,231
 
 
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(MS/ms)




Dal 1° luglio viene applicato un dazio forfettario di 3 euro sulle piccole spedizioni extra ue

E’ entrato in vigore dal 1° luglio il dazio forfetario di 3 euro per le spedizioni e-commerce e, dunque, è formalmente al via la nuova stagione regolatoria e doganale inaugurata dall’Unione europea per arginare fenomeni massivi di introduzione di merce di ridotto valore, fino a oggi in esenzione da dazi e sottoposte a oneri dichiarativi semplificati e controlli ridotti.

Con il Regolamento (Ue) 2026/382 il Consiglio Ue ha infatti riformato il trattamento doganale delle piccole spedizioni da Paesi terzi e ha introdotto, in via temporanea dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio fisso di 3 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati con valore intrinseco della spedizione fino a 150 euro.

In sostanza, beni che, per franchigia generale e in applicazione di una clausola c.d. de minimis, non scontavano imposta in dogana, ora iniziano a pagare il dazio per tutte le operazioni effettuate secondo lo schema IOSS o per quelle postali, con un criterio applicativo fisso del tutto innovativo, qualunque sia il valore della merce importata, da 1 a 150 euro; sopra questa soglia, la dichiarazione assume le vesti di dichiarazione ordinaria, applicandosi invece il dazio di tariffa, variabile – se presente – in ragione della tipologia di merce in importazione.

Sulla novità, già oggetto di Guidelines Ue e, in Italia, di illustrazione con la circ. delle Dogane n. 17/2026, si deve anzitutto osservare che essa si pone, per gli importatori (in genere, le piattaforme web o i loro rappresentanti), come ulteriore tassello di un nuovo framework regolatorio rivolto al rafforzamento dei controlli e alla progressiva digitalizzazione delle informazioni di prodotto mediante i nuovi product identifiers (PID), fino al ripensamento della definizione di importatore (con introduzione in dogana del concetto di deemed importer), alla responsabilizzazione piena delle citate piattaforme e all’introduzione di una handling fee che si aggiunge al dazio in commento, quale pacchetto che vedrà luce tra la fine del 2026 e il 2027.

Un quadro, insomma, estremamente complesso, che vede rinviata la handling fee italiana ma che pone il commercio elettronico al centro delle riforme di settore, fiscali in generale e doganali in particolare.

Dal punto di vista tecnico, dal 1° luglio l’esenzione abrogata è quella che era prevista per i beni di valore trascurabile dagli artt. 23 e 24 del Reg. n. 1186/2009, una ipotesi di esenzione per i beni di valore inferiore a 150 euro, nata inizialmente per piccole spedizioni occasionali e che, nel tempo, è stata il varco a mezzo del quale l’e-commerce ha fino a oggi beneficiato di un regime di tassazione di confine di estremo favore.

Per queste operazioni, dunque, ove eseguite in ambito IOSS o postali, si applica ora un dazio uniforme di 3 euro per articolo in luogo dei precedenti benefici, dazio che è intrinsecamente collegato al concetto di distance sale delineato dall’art. 14 par. 4 punto 2 della Direttiva 2006/112/CE, come cessioni di beni spedite o trasportate dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o da un terzo Paese, a un cliente in uno Stato membro, in cui la fornitura dei beni è effettuata per una persona non soggetta ad imposta.

Il nuovo dazio costituisce un diritto doganale ed è pertanto soggetto a IVA (a eccezione delle ipotesi IOSS), ai sensi dell’art. 69 del DPR 633/72, mentre la Commissione Ue, nelle linee guida rilasciate in materia lo scorso 2 giugno, osserva che la novità normativa sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard) e dal fatto che le merci sono dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.

Per maggiore precisione, si rileva che l’art. 2 del Reg. 2026/382 stabilisce chiaramente che, per spedizione di beni di valore inferiore a 150 euro, il nuovo dazio si applica se: l’importazione dei beni è esente dall’IVA a norma dell’art. 143 paragrafo 1 lett. c bis) della direttiva 2006/112/Ce; oppure le merci sono contenute in spedizioni postali quali definite all’art. 1 punto 24 del Reg. 2015/2446.

Sul lato applicativo, posto che, per i beni commerciali, si deve sottolineare che il valore intrinseco corrisponde al prezzo dei beni, escludendo i costi di trasporto e assicurazione, per la dichiarazione l’unità di riferimento è l’item, cioè uno o più beni in una spedizione che condividono classificazione tariffaria, descrizione e, quando richiesto, origine.

Perciò, il dazio si applica ora per riga di dichiarazione, indipendentemente dalla quantità (numero degli articoli), a condizione che il valore intrinseco di tutte le merci incluse nella dichiarazione non superi 150 euro.

La nuova politica fiscale, regolatoria e doganale introdotta dall’Ue con, tra l’altro, la misura in commento, rappresenta la nuova sfida per piattaforme e provider di servizi logistici e di sdoganamento, impegnati nell’analisi di nuovi modelli di compliance e ristrutturazione dei flussi, con utilizzo di schemi dichiarativi nuovi o tradizionali, l’uso di regimi sospensivi di prossimità o, ancora, la modifica dei soggetti coinvolti nelle dichiarazioni, in un’ottica di bilanciamento tra imposizione diretta e indiretta a gestione estremamente complessa.
 
(MF/ms)