Credito di imposta energia e gas
Tra i principali provvedimenti in campo energetico sono stati confermati:
- l’azzeramento degli oneri di sistema per il terzo trimestre 2022;
- la riduzione dell’IVA al 5% e degli oneri di sistema per le forniture di gas metano anche per il terzo trimestre 2022;
- l’aumento dei crediti d’imposta dal 12 al 15% applicabili sul secondo trimestre 2022 per i non energivori;
- l’aumento dei crediti d’imposta dal 20 al 25% sul secondo trimestre 2022 per i gasivori e non gasivori.
- l’istituzione del credito d’imposta del 10% sul primo trimestre 2022 per i gasivori.
Di seguito riportiamo in sintesi le percentuali di riconoscimento del credito di imposta per ogni categoria (energivori, gasivori, non energivori e non gasivori):
% credito imposta | ||
Energia elettrica | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 |
Energivori | 20 | 25 |
Non energivori | – | 15 |
% credito imposta | ||
Gas | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 |
Gasivori | 10 | 25 |
Non Gasivori | – | 25 |
- il vincolo del “de minimis” secondo il quale un’azienda non può ricevere aiuti di Stato per oltre 200mila euro nel triennio. I crediti d’imposta dovrebbero rientrare ora nel “de minimis” per il II° trimestre per le aziende non energivore, gasivore e non gasivore ad eccezione quindi delle aziende energivore (per tutto il periodo) e delle gasivore (per queste ultime solo in relazione al I° trimestre).
Il limite imposto è estremamente vincolante; Confapi in fase di conversione del Decreto Aiuti ha chiesto che venisse eliminato, ma per ragioni “politiche” non è stato possibile, ricevendo tuttavia dalle istituzioni rassicurazioni che sarebbe stato tolto con un futuro provvedimento.
Ora il vincolo sembra in via di superamento: tra i correttivi previsti dal Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), che ha ricevuto il via libera della Camera, è prevista infatti anche la cancellazione del vincolo del “de minimis”. Il nuovo provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto, deve passare all’esame del Senato.
- la facilitazione secondo la quale il fornitore ha l’obbligo di comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e il credito d’imposta spettante; l’obbligo vale però solo per il II° trimestre 2022 per le aziende non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso fornitore nel I° trimestre 2019 e nel I° semestre 2022; le imprese energivore, gasivore o quelle che hanno cambiato fornitore, devono invece verificare in autonomia la spettanza del credito.
Ricordiamo che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione (anche frazionata) o cedibili per intero entro il 31 dicembre 2022.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
Codice tributo |
Descrizione |
6960 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) |
6961 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) |
6966 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) |
6962 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) |
6963 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) |
6964 | credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) |
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)