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Agevolazioni sulla fornitura di gas naturale: pubblicato il primo elenco delle imprese gasivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di gas naturale a favore delle imprese gasivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://gasivori.csea.it/Gasivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2023, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt, (posta comunque a zero per il primo trimestre 2023) in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Comunità Energetiche, Comuni: manifestazione di interesse entro il 30 aprile 2023

Si informano gli associati di Api Lecco Sondrio che Regione Lombardia aveva aperto nel 2022 una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni, che si avvicina alla scadenza: il 30/04/2023 infatti è il termine massimo entro il quale gli enti locali possono segnalare il proprio interesse e impegno a favorire la costituzione di Comunità Energetiche sul proprio territorio.

Per questa ragione, in questi mesi, i Comuni stanno coinvolgendo diversi attori del territorio, fra i quali le imprese, per verificare la capacità di costituire una CER Comunità Energetica Rinnovabile. L’adesione ad un percorso di Comunità Energetica è sicuramente una strategia per affrontare la transizione verso un sistema energetico nuovo di autoproduzione diffusa e sostenibile dell’energia.
In febbraio 2023, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI e il Gestore del Servizio Elettrico GSE hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la collaborazione per diffondere l’autoconsumo da fonti rinnovabili sul territorio.

Nella scheda che si allega, si sintetizzano gli obiettivi, le norme di riferimento e il percorso da fare per costituire una CER. Si invitano tutti gli associati ad approfondire il tema e a mettersi in rete con gli altri operatori del proprio territorio per essere protagonisti di questo percorso. Api Lecco Sondrio è disponibile per confrontarsi con le imprese, rispondere ai dubbi e dare supporto, potete contattare la dott.ssa Silvia Negri (silvia.negri@api.lecco.it).
Nella sezione “bandi e agevolazioni” di Apinews non mancheremo di indicare le risorse che vengono messe a disposizione per gli investimenti nelle infrastrutture di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico, pompe di calore, microidroelettrico, punti di ricarica veicoli elettrici). Inoltre potremo organizzare incontri o webinar di approfondimento.

Vi invitiamo a segnalarci le iniziative che vi coinvolgono sul territorio ma anche i fabbisogni di formazione che rilevate.

(SN/am)




Crediti d’imposta 1° trimestre 2023: pubblicati i nuovi codici tributo

L’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel 1° trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare, l’art. 1prevede il riconoscimento:

  • a favore delle imprese energivore un credito di imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (o autoconsumata) nel 1° trimestre dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non energivore di un credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell’anno 2023; 
  • a favore delle imprese gasivore, di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non gasivore di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività. 
Tali crediti, entro il 31 dicembre 2023, vanno utilizzati in compensazione in F24 o ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti, con risoluzione n. 8/E/2023, i seguenti codici tributo:

  • 7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
  • 7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (1° trimestre 2023) – art. 1, commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno 2023, cioè quello di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(RP/mf)




Energy Release: atto di indirizzo Mase e proroga del termine per la stipula contrattuale

La presente per segnalare l’atto di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase, in merito alla prima procedura dell’attuazione dell’Electricity Release.
 
Al fine di tutelare i clienti finali prioritari dalla sottoscrizione di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, attraverso un atto di indirizzo, il cui testo è riportato in allegato, ha chiesto al Gse di dare garanzia ai sottoscrittori di poter ridurre sino all’azzeramento la quantità di energia assegnata. Nell’atto di indirizzo si richiede inoltre di accantonare, per le imprese partecipanti alla prima procedura che non sono giunte alla sottoscrizione del contratto, gli oneri di partecipazione in vista del successivo avviso.
In merito a tale procedura il Gse ha prorogato i termini di sottoscrizione dei contratti al 28 febbraio 2023.
 
Nell’atto si specifica che il Mase sta valutando l’opportunità di “intervenire in modifica del richiamato decreto, con la previsione di una riedizione della procedura di assegnazione, al fine di renderla maggiormente idonea a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria”. Nel frattempo, “si pone tuttavia la necessità di salvaguardare la posizione dei partecipanti” alla procedura attuale. Il ministero ritiene opportuno consentire alle imprese interessate di richiedere la modifica in riduzione delle quantità di energia oggetto del contratto.
“In sede di prima applicazione e alla luce delle circostanze evidenziate”, occorre considerare la possibilità di individuare “modalità applicative delle condizioni di modifica delle quantità contrattualizzate, di cui all’art. 15 del contratto, nel senso di consentire che la prevista facoltà di riduzione del quantitativo possa riguardare l’intera quantità di energia assegnata, portandola anche a zero e possa essere esercitata in via immediata, a far data dal 1° gennaio 2023”.
Nell’atto si invita quindi il Gse ad avvisare pubblicamente i sottoscrittori del contratto di cessione della possibilità, esercitabile fino al 28 febbraio, di ridurre fino ad azzerare le quantità richieste.
 
(RP/rp)



Diagnosi energetica: rinnovi entro dicembre 2023

Si ricorda l’obbligo di prima redazione o aggiornamento (ogni 4 anni) della Diagnosi Energetica, in ottemperanza al D.Lgs. 102/2014 art. 8 (che ha recepito la direttiva n. 2012/27 UE); la gran parte delle imprese, soggette ad obbligo per la prima volta nel 2015, in seguito nel 2019, hanno la scadenza proprio quest’anno, entro dicembre 2023, ed è opportuno non aspettare la fine dell’anno.

Si segnala il sito di Enea dove si trovano tutte le informazioni necessarie.

La Diagnosi Energetica è obbligatoria per:

  • le grandi imprese con oltre 250 dipendenti e un fatturato superiore ai 50 milioni di euro annui o con un totale bilancio annuo che vada oltre i 43 milioni di euro
  • per le imprese energivore / elettrivore, con consumi di almeno 2.4 GWh di energia complessiva e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore di fatturato non sia inferiore al 3%
  • per le imprese energivore / gasivore, con consumo di almeno 94.582 Smc/anno e il cui rapporto tra costo del metano e Valore Aggiunto Lordo non sia inferiore al 20%
La Diagnosi Energetica deve essere redatta in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN 16247 ed i risultati devono essere trasmessi ad ENEA attraverso apposito portale.
Sono esonerate le grandi imprese che hanno adottato un sistema di gestione volontaria Emas, ISO 50001, ISO 14001 a condizione che queste certificazioni comprendano un audit energetico, in conformità ai criteri elencati nel D.Lgs. n. 102/2014 (art. 8, comma 1). Anche per queste imprese, le risultanze dell’analisi energetica devono però essere trasmesse ad ENEA.

La Diagnosi Energetica può essere redatta solamente da Esperti Gestione Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da Energy Service Company (ESCo) certificate secondo la UNI 11352.

Api Servizi può fornire alle aziende il supporto necessario, potete chiamare o scrivere al Servizio Ambiente e Sicurezza, scrivere a silvia.negri@api.lecco.it oppure chiamare lo 0341.282822.

(SN/am)




Fornitura energia: servizio di riduzione dei consumi elettrici 10/2/2023 – 31/12/2023

La presente per segnalare che, a recepimento di quanto definito ai commi 41-44 della Legge di Bilancio 2023, Terna ha pubblicato il regolamento e la documentazione per l’approvvigionamento a termine di risorse che si rendono disponibili alla riduzione dei consumi elettrici nel periodo 10 febbraio – 31 dicembre 2023.

Tutta la documentazione inerente la procedura è reperibile cliccando qui 

Di seguito una sintesi dei principali contenuti della procedura (si rimanda comunque al Regolamento di Terna per gli opportuni approfondimenti).
 
Il servizio prevede il riconoscimento di una remunerazione ai clienti finali disponibili a ridurre i propri consumi di energia elettrica dalla rete. Possono aderire al servizio tutti i clienti finali che, anche in forma aggregata per il tramite di intermediari, abbiano una potenza disponibile almeno pari a 1 MW.
Il servizio di riduzione dei consumi può essere richiesto da Terna per un numero massimo di 459 ore per il periodo 10 febbraio – 31 dicembre 2023, di cui 111 ore potranno essere attivate dal 10 febbraio al 31 marzo 2023.
Terna si approvvigiona del Servizio mediante una asta al ribasso a partire da un premio massimo pari a 59.200 €/MW/per il periodo 10 febbraio-31 dicembre 2023. L’assegnazione sarà di tipo pay as bid (cioè il singolo assegnatario si vedrà riconosciuto il prezzo che ha offerto in asta).
Il fabbisogno di risorse per il periodo 10 febbraio – 31 dicembre 2023 è pari a 2.500 MW, di cui 2.000 MW saranno approvvigionati prioritariamente da risorse dotate di apparecchiature di distacco del carico (UPDC), i quantitativi residui non allocati a tali soggetti saranno resi disponibili per punti di prelievo senza UPDC ma dotati di contatore orario. Possono partecipare alla procedura i titolari del contratto di interrompibilità istantanea anche con riferimento a carichi già impegnati per tale servizio.
La potenza che i soggetti partecipanti alla procedura possono richiedere è pari a un multiplo intero di 1 MW, fino ad un massimo pari alla potenza disponibile.
 
L’assegnatario del servizio avrà l’obbligo di comunicare a Terna su base giornaliera entro le ore 14:00 del giorno D-2 e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede la Baseline di consumo attesa relativa al giorno D, e riceverà comunicazione da Terna a mezzo posta elettronica dell’attivazione di tale servizio entro le ore 19:00 del secondo giorno antecedente a quello di attivazione del servizio. L’Assegnatario, in tutte le ore del periodo di attivazione, ha l’obbligo di ridurre la potenza prelevata di un quantitativo almeno pari alla potenza aggiudicata rispetto alla Baseline.
A fronte di questo servizio di riduzione dei consumi, l’assegnatario ha il diritto a ricevere il corrispettivo fisso con acconto mensile e conguaglio alla fine del periodo di assegnazione, per un importo complessivo in €/MW pari all’importo offerto in sede di asta. Il Regolamento di Terna prevede una serie di penalizzazioni economiche in caso di esito negativo delle verifiche di coerenza della Baseline effettuate mensilmente da Terna, fino alla risoluzione del contratto se la verifica di coerenza della Baseline da’ esito negativo per 3 mesi anche non consecutivi.
 
Il Regolamento (di cui raccomandiamo ancora una lettura puntuale in caso di interesse alla partecipazione al Servizio), riporta una serie di ulteriori specifiche nel caso di attivazione finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas, oltre a specifiche sulle modalità di fatturazione e le tempistiche dei pagamenti.
 
(RP/rp)




Credito imposta energia terzo e quarto trimestre 2022 proroga al 30 settembre 2023

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 1 comma 3 del Dl 176/2022 (c.d. Dl “Aiuti-quater”) dalla legge di conversione 13 gennaio 2023 n. 6, è stato prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Nessuna modifica invece alla misura dei crediti d’imposta riconosciuti dal medesimo articolo per il mese di dicembre 2022, che restano pari, come nella versione originaria della disposizione, al 30% per le imprese non energivore e al 40% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore.

L’originaria versione dell’art. 1 comma 3 del Dl 176/2022 stabiliva che i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del Dl 115/2022), quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 dell’art. 1 del Dl 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Dl 176/2022), potevano essere utilizzati, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, entro la data del 30 giugno 2023.

Si ricorda che per i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e per quelli concessi per i mesi di ottobre e novembre 2022, tale termine era stato in precedenza fissato al 31 marzo 2023.

Il termine del 30 giugno 2023, ferma restando la disciplina dell’utilizzo e della cessione, è ora prorogato, per tutti i suddetti crediti, al 30 settembre 2023 a seguito delle modifiche apportate al citato comma 3 dell’art. 1 in sede di conversione del Dl 176/2022.

Analoga proroga al 30 settembre 2023 è stata inoltre prevista con riguardo all’utilizzo in capo ai cessionari dei suddetti crediti d’imposta per il terzo e quarto trimestre 2022, disciplinata dal comma 4 dell’art. 1 del Dl 176/2022.

Al riguardo, con il provvedimento Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2022 n. 450517 è stato già fissato al 21 giugno 2023 il termine per presentare la comunicazione di cessione in relazione ai crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Tale termine sarà quindi presumibilmente adeguato alla nuova scadenza.

Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha prorogato anche per il primo trimestre 2023 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas, incrementandone la misura al 35% per le imprese non energivore e al 45% per le altre imprese. Tali crediti d’imposta possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023.
 

(RP/mf)




Credito imposta energia e gas: proroga per il primo trimestre 2023

L’art. 1 commi 2-9 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede la proroga anche per il primo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale già riconosciuti per il 2022, incrementandone la misura e riconoscendoli in misura pari al 35% per le imprese non energivore e al 45% per le altre imprese agevolate (energivore, gasivore e non gasivore).

In particolare, alle imprese energivore – definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. “CSEA”) ai sensi del Dm 21 dicembre 2017 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023.

In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese gasivore – imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del Dm 21 dicembre 2021 n. 541 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore, anche in tal caso è possibile richiedere al venditore la comunicazione per individuare l’ammontare dell’agevolazione.

I predetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.

Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”.

I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.

Si ricorda che i codici tributo istituiti per la compensazione in F24 dei crediti relativi al 1° e 2° trimestre 2022 non sono più utilizzabili.

Analogamente ai precedenti, i nuovi crediti d’imposta sono fiscalmente irrilevanti e cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

(RP/mf) 




Agevolazioni energivori: pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo energia per l’anno 2023

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2023, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)
 




Crediti d’imposta energetici dicembre 2022: pubblicati i codici tributo

Nel corso del 2022 sono stati introdotti alcuni crediti d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:
  • imprese energivore (art. 15  del Dl. 4/2022, art. 4 del Dl. 17/2022, art. 5 del Dl. 21/2022, art. 6 del Dl. 115/2022, art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl.. 176/2022);
  • imprese gasivore (art. 15.1  del Dl.. 4/2022, art. 5 del Dl.. 17/2022, art. 5 del Dl. 21/2022, art. 2  del Dl. 50/2022, art. 6 del Dl. 115/2022, art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1  del Dl. 176/2022);
  • imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4  del Dl. 21/2022, art. 2 del Dl. 50/2022, art. 6 del Dl. 115/2022,art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl. 176/2022).
Tali crediti energetici, riconosciuti alle imprese per far fronte al caro bollette, possono essere utilizzati in compensazione o diventare oggetto di cessione a terzi.

Con la RM n. 72/E/2022 vengono pubblicati i codici tributo utilizzabili per le spese sostenute a dicembre 2022. In sintesi i codici tributo da utilizzare sono:

  • 6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del Dl18 novembre 2022, n. 176”.
 
(RP/mf)