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Comunità energetiche: proroga della scadenza per manifestare l’interessa da parte dei Comuni

Non scade il 30 aprile ma il 31 maggio 2023 alle h.16 la possibilità per i Comuni lombardi, di esprimere interesse per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), che Regione Lombardia intende incentivare.

Sulla pagina del sito regionale si può vedere il bando prorogato.

Dopo la consultazione di questa prima fase, contando le candidature sarà evidente il potenziale emergente; in seguito, Regione Lombardia intende sviluppare un’azione di supporto finanziario destinata ai Comuni partecipanti, da declinare con apposito provvedimento di Giunta regionale.
Le imprese e gli altri soggetti che volessero rendersi disponibili come membri di una comunità energetica hanno ancora 1 mese di tempo per interagire con gli altri soggetti del proprio comune interessati alla costituzione di una CER.
I Comuni che non hanno fatto in tempo a deliberare, hanno ancora un po’ di margine per poterlo fare.

Chi non lo avesse già fatto, può consultare la circolare Api n.85 del 16/02/2023 che spiegava il nuovo modello delle Comunità Energetiche e i suoi vantaggi. Inoltre, la dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it resta a disposizione per dare supporto sia conoscitivo che operativo.

(SN/am)

 




Fornitura energia elettrica e gas: credito d’imposta II trimestre 2023

L’art. 4 del DL 34/2023 (c.d. DL “bollette”) prevede la proroga per il secondo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, anche se in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti.
Il beneficio è infatti riconosciuto nella misura del 10% per le imprese non energivore (35% nel I trimestre 2023) e del 20% per le altre imprese (45% nel I trimestre 2023).
Le nuove disposizioni si applicano, “nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023”.
In particolare, alle imprese energivore – definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. “CSEA”) ai sensi del DM 21 dicembre 2017 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.
Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2023. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di tale componente, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese gasivore – imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del DM 21 dicembre 2021 n. 541 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
Per le imprese non energivore e quelle non gasivore è previsto che, se nel primo e nel secondo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del primo trimestre 2019, possano richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre 2023; il fornitore è tenuto a provvedervi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.
 
I predetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.
Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”.
I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.
Analogamente ai precedenti, i crediti d’imposta sono fiscalmente irrilevanti e cumulabili con altre agevolazioni con oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/mf)



Fornitura energia: modifica modalità addebito energia reattiva

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 583 del 9 novembre 2022 per ricordare alle aziende che, a decorrere dal prossimo 1 aprile 2023, per i clienti non domestici alimentati in media o in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, oltre agli attuali addebiti previsti dalla vigente normativa per i prelievi di energia reattiva in fascia F1 e fascia F2, verrà introdotta l’applicazione di un corrispettivo unitario (pari a 6,06 €/MVARh per utenze in media tensione e a 16,89 €/MVARh per utenze in bassa tensione) alle immissioni di energia reattiva in rete in fascia F3 (dalle 0 alle 7 e dalle 23 alle 24 dal lunedì al sabato e tutte le ore della domenica e delle festività).
Pertanto, per evitare di incorrere in addebiti economici nelle fatture per le forniture elettriche, è opportuno segnalare la circostanza ai Vostri impiantisti in modo che possano eventualmente intervenire per contenere le immissioni in rete di energia reattiva in ore di fascia F3.
 
A titolo informativo, riportiamo di seguito le indicazioni e i suggerimenti sui possibili interventi da mettere in atto che e-Distribuzione sta diffondendo:
  • verificare le modalità e le tempistiche di utilizzo dei sistemi di rifasamento eventualmente installati: è molto probabile che l’immissione in rete di energia reattiva nelle ore della fascia F3 possa essere drasticamente ridotta con la tempestiva disconnessione dei suddetti sistemi quando i prelievi di potenza attiva sono esigui.
  • qualora fossero presenti impianti di generazione collegati tramite inverter, ad esempio fotovoltaico, verificare che siano rispettate le condizioni tecniche di cui alla norma CEI 0-16 paragrafo 8.8.5.3. “Requisiti costruttivi dei generatori: scambio di potenza reattiva (curve di prestazione)” ed Allegato I.
  • l’immissione di energia reattiva potrebbe essere riconducibile alle modalità di utilizzo dell’energia elettrica e per ridurre tali immissioni potrebbe essere necessaria una adeguata analisi delle apparecchiature installate e l’eventuale installazione di un impianto di rifasamento.
 
I dati relativi all’energia reattiva immessa sono disponibili nell’area clienti del sito internet del distributore (in genere E-Distribuzione) previa registrazione o accedendo al portale Consumi dell’Acquirente Unico cliccando qui.

Per quanto riguarda le utenze allacciate in alta tensione, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera ARERA 712/2022, dal 1° aprile 2023 saranno introdotti addebiti sull’energia reattiva immessa in rete pari a 1,44 €/MVARh, maggiorato di 0,56 €/MVARh per i punti appartenenti ad aree omogenee caratterizzate da maggiore impatto degli scambi di energia reattiva sulle tensioni e sui costi. Inoltre i corrispettivi per il 2023 in alta tensione sono azzerati e restituiti se l’immissione di energia reattiva è effettuata per meno del 10% dei quarti d’ora nella fascia F3 tra il 1/4/2023 e il 31/12/2023.
 

(RP/rp)
 




Pronto il modello di comunicazione per i bonus energia e gas

Con il Provvedimento prot. n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023 sono stati definiti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 a fronte della fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
  1. crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al mese di dicembre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023);
  2. crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023);
  3. crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023);
  4. credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 giugno 2023).
Come chiarisce il provvedimento, il nuovo modello di comunicazione deve essere inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta (direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni), utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia delle entrate.

Si ricorda che, per espressa formulazione normativa, la comunicazione deve essere inviata entro il richiamato termine del 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, ragion per cui il mancato invio della comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.

È tuttavia previsto l’esonero dall’obbligo nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Per tutte le compensazioni successive, invece, il provvedimento prevede lo scarto del modello di pagamento F24 nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato.

Nel caso di cessione, invece, considerato che la norma prevede soltanto la cessione per intero importo, non risulta possibile trasmettere la comunicazione, salvo il caso in cui la precedente comunicazione di cessione sia stata annullata, oppure il cessionario abbia rifiutato il credito. Al contrario, l’invio della comunicazione in esame non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito.

Il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione valida per ciascun credito d’imposta, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione con il modello F24 fino alla data della comunicazione stessa; eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.

(RP/mf)




Energy Release: pubblicato l’avviso per richiedere la riduzione dei volumi aggiudicati

La presente per segnalare che il Gse ha pubblicato l’avviso, che riportiamo in allegato, per richiedere la riduzione fino all’azzeramento dei volumi aggiudicati nell’ambito dell’Energy Release, secondo quanto disposto dall’atto di indirizzo del MASE (cfr. ns. circolare n. 76 del 13.02.2023).
Cliccare qui per il comunicato del Gse.

La riduzione può essere richiesta, dagli operatori interessati, entro e non oltre il prossimo 6 marzo, esclusivamente attraverso l’apposito modulo che pure riportiamo in allegato da inviare a mezzo PEC all’indirizzo dipartimentodp@pec.gse.it.
Le garanzie finanziarie versate al GME dai soggetti risultati aggiudicatari all’esito della procedura del GME dell’11 gennaio 2023 che non hanno sottoscritto il Contratto entro il termine del 28 febbraio 2023 sono versate al GSE, accantonate dallo stesso Gestore e rese indisponibili salvo che per la partecipazione ad un eventuale successivo Avviso. Resta ferma la restituzione delle garanzie finanziarie agli operatori a seguito dell’avvenuta stipula del contratto di Energy Release anche nel caso di esercizio del diritto di recesso.

(RF/am)




Agevolazioni sulla fornitura di gas naturale: pubblicato il primo elenco delle imprese gasivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di gas naturale a favore delle imprese gasivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://gasivori.csea.it/Gasivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2023, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt, (posta comunque a zero per il primo trimestre 2023) in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Comunità Energetiche, Comuni: manifestazione di interesse entro il 30 aprile 2023

Si informano gli associati di Api Lecco Sondrio che Regione Lombardia aveva aperto nel 2022 una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni, che si avvicina alla scadenza: il 30/04/2023 infatti è il termine massimo entro il quale gli enti locali possono segnalare il proprio interesse e impegno a favorire la costituzione di Comunità Energetiche sul proprio territorio.

Per questa ragione, in questi mesi, i Comuni stanno coinvolgendo diversi attori del territorio, fra i quali le imprese, per verificare la capacità di costituire una CER Comunità Energetica Rinnovabile. L’adesione ad un percorso di Comunità Energetica è sicuramente una strategia per affrontare la transizione verso un sistema energetico nuovo di autoproduzione diffusa e sostenibile dell’energia.
In febbraio 2023, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI e il Gestore del Servizio Elettrico GSE hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la collaborazione per diffondere l’autoconsumo da fonti rinnovabili sul territorio.

Nella scheda che si allega, si sintetizzano gli obiettivi, le norme di riferimento e il percorso da fare per costituire una CER. Si invitano tutti gli associati ad approfondire il tema e a mettersi in rete con gli altri operatori del proprio territorio per essere protagonisti di questo percorso. Api Lecco Sondrio è disponibile per confrontarsi con le imprese, rispondere ai dubbi e dare supporto, potete contattare la dott.ssa Silvia Negri (silvia.negri@api.lecco.it).
Nella sezione “bandi e agevolazioni” di Apinews non mancheremo di indicare le risorse che vengono messe a disposizione per gli investimenti nelle infrastrutture di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico, pompe di calore, microidroelettrico, punti di ricarica veicoli elettrici). Inoltre potremo organizzare incontri o webinar di approfondimento.

Vi invitiamo a segnalarci le iniziative che vi coinvolgono sul territorio ma anche i fabbisogni di formazione che rilevate.

(SN/am)




Crediti d’imposta 1° trimestre 2023: pubblicati i nuovi codici tributo

L’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel 1° trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare, l’art. 1prevede il riconoscimento:

  • a favore delle imprese energivore un credito di imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (o autoconsumata) nel 1° trimestre dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non energivore di un credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell’anno 2023; 
  • a favore delle imprese gasivore, di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non gasivore di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività. 
Tali crediti, entro il 31 dicembre 2023, vanno utilizzati in compensazione in F24 o ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti, con risoluzione n. 8/E/2023, i seguenti codici tributo:

  • 7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
  • 7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (1° trimestre 2023) – art. 1, commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno 2023, cioè quello di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(RP/mf)




Energy Release: atto di indirizzo Mase e proroga del termine per la stipula contrattuale

La presente per segnalare l’atto di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase, in merito alla prima procedura dell’attuazione dell’Electricity Release.
 
Al fine di tutelare i clienti finali prioritari dalla sottoscrizione di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, attraverso un atto di indirizzo, il cui testo è riportato in allegato, ha chiesto al Gse di dare garanzia ai sottoscrittori di poter ridurre sino all’azzeramento la quantità di energia assegnata. Nell’atto di indirizzo si richiede inoltre di accantonare, per le imprese partecipanti alla prima procedura che non sono giunte alla sottoscrizione del contratto, gli oneri di partecipazione in vista del successivo avviso.
In merito a tale procedura il Gse ha prorogato i termini di sottoscrizione dei contratti al 28 febbraio 2023.
 
Nell’atto si specifica che il Mase sta valutando l’opportunità di “intervenire in modifica del richiamato decreto, con la previsione di una riedizione della procedura di assegnazione, al fine di renderla maggiormente idonea a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria”. Nel frattempo, “si pone tuttavia la necessità di salvaguardare la posizione dei partecipanti” alla procedura attuale. Il ministero ritiene opportuno consentire alle imprese interessate di richiedere la modifica in riduzione delle quantità di energia oggetto del contratto.
“In sede di prima applicazione e alla luce delle circostanze evidenziate”, occorre considerare la possibilità di individuare “modalità applicative delle condizioni di modifica delle quantità contrattualizzate, di cui all’art. 15 del contratto, nel senso di consentire che la prevista facoltà di riduzione del quantitativo possa riguardare l’intera quantità di energia assegnata, portandola anche a zero e possa essere esercitata in via immediata, a far data dal 1° gennaio 2023”.
Nell’atto si invita quindi il Gse ad avvisare pubblicamente i sottoscrittori del contratto di cessione della possibilità, esercitabile fino al 28 febbraio, di ridurre fino ad azzerare le quantità richieste.
 
(RP/rp)



Diagnosi energetica: rinnovi entro dicembre 2023

Si ricorda l’obbligo di prima redazione o aggiornamento (ogni 4 anni) della Diagnosi Energetica, in ottemperanza al D.Lgs. 102/2014 art. 8 (che ha recepito la direttiva n. 2012/27 UE); la gran parte delle imprese, soggette ad obbligo per la prima volta nel 2015, in seguito nel 2019, hanno la scadenza proprio quest’anno, entro dicembre 2023, ed è opportuno non aspettare la fine dell’anno.

Si segnala il sito di Enea dove si trovano tutte le informazioni necessarie.

La Diagnosi Energetica è obbligatoria per:

  • le grandi imprese con oltre 250 dipendenti e un fatturato superiore ai 50 milioni di euro annui o con un totale bilancio annuo che vada oltre i 43 milioni di euro
  • per le imprese energivore / elettrivore, con consumi di almeno 2.4 GWh di energia complessiva e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore di fatturato non sia inferiore al 3%
  • per le imprese energivore / gasivore, con consumo di almeno 94.582 Smc/anno e il cui rapporto tra costo del metano e Valore Aggiunto Lordo non sia inferiore al 20%
La Diagnosi Energetica deve essere redatta in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN 16247 ed i risultati devono essere trasmessi ad ENEA attraverso apposito portale.
Sono esonerate le grandi imprese che hanno adottato un sistema di gestione volontaria Emas, ISO 50001, ISO 14001 a condizione che queste certificazioni comprendano un audit energetico, in conformità ai criteri elencati nel D.Lgs. n. 102/2014 (art. 8, comma 1). Anche per queste imprese, le risultanze dell’analisi energetica devono però essere trasmesse ad ENEA.

La Diagnosi Energetica può essere redatta solamente da Esperti Gestione Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da Energy Service Company (ESCo) certificate secondo la UNI 11352.

Api Servizi può fornire alle aziende il supporto necessario, potete chiamare o scrivere al Servizio Ambiente e Sicurezza, scrivere a silvia.negri@api.lecco.it oppure chiamare lo 0341.282822.

(SN/am)