Credito imposta energia e gas: proroga ai mesi di ottobre e novembre 2022
Queste le principali novità del c.d. Dl “Aiuti-ter”, approvato il 16 settembre dal Consiglio del Ministri, così come emerge dal comunicato stampa del Governo.
Secondo le bozze circolate, alle imprese energivore sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
A tal fine, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Tale credito d’imposta sarebbe riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Per le imprese “gasivore” sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
L’agevolazione sarebbe riconosciuta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Novità rilevante per le imprese non energivore.
Verrebbe infatti ampliata la platea dei beneficiari, riconoscendo l’agevolazione non più con riferimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw (come nelle precedenti versioni dell’agevolazione), ma riducendo il suddetto limite a 4,5 kw.
Pertanto, alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese “non gasivore” sarebbe poi riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (fermo restando l’incremento del 30% del prezzo medio di riferimento del gas naturale).
Anche in tal caso, per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore sarebbe inoltre prevista la possibilità di richiedere la comunicazione al venditore con i dati relativi all’agevolazione.
Stando alle bozze circolate, i nuovi crediti d’imposta non dovrebbero essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 come i precedenti, ma potrebbero essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24 entro la data del 31 marzo 2023 oppure del 30 giugno 2023.
Utilizzo entro il 31 marzo o il 30 giugno 2023
A tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 e all’art. 34 della L. n. 388/2000.
Resta inoltre ferma l’irrilevanza fiscale anche per tali crediti.
Anche i nuovi crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”.
I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31 marzo 2023 o il 30 giugno 2023.
Si rileva altresì che, stando alla bozza del Dl “Aiuti-ter”, il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca sarebbe esteso agli acquisti effettuati nel quarto trimestre 2022, anche in relazione a quello utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito relativo al carburante utilizzato per mezzi trainanti sarebbe riconosciuto anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica.
(MF/rp)