1

Imprese elettrivore: linee guida operative Enea per adempiere agli obblighi

Informiamo le aziende interessate che Enea ha pubblicato le Linee guida dove si riportano i chiarimenti al Decreto MASE n. 256 del 10 luglio 2024 (contenente gli obblighi previsti per accedere alle agevolazioni per le aziende elettrivore) e i dettagli operativi relativi alla gestione delle attività correlate alle Diagnosi energetiche ai fini dell’ottenimento dei benefici legati all’energivorità.
 
Invitiamo le aziende elettrivore a sottoporre le Linee guida Enea alle società che curano la redazione delle diagnosi energetiche in modo che possano ottemperare correttamente a tutte le disposizioni previste dall’Enea per l’accesso alle agevolazioni per clienti energivori.

 

Allegato: linee guida Enea.

 
(RP/rp)

 




Riforma agevolazioni energivori dal 2024 : adempimenti delle green conditionalities e modalità di recupero delle agevolazioni

Informiamo le aziende interessate che, con delibera n. 378/2024/R/eel, l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia (Arera), ha definito le modalità di dichiarazione da parte delle imprese energivore della condizionalità green e le modalità per il recupero di agevolazioni percepite in caso di inadempienze.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti della delibera.

Per l’anno di competenza 2024, la scelta di una delle tre condizionalità green (cfr. circ. n. 375 del 18.07.2024) viene effettuata sul portale della Csea in occasione dell’apertura della sessione ordinaria relativa alla dichiarazione per l’accesso all’energivorità per il 2025. Se una impresa energivora nel 2024 non presenta la richiesta per il 2025, riceverà dalla Csea un apposito modulo per indicare la modalità scelta, da inviare compilato entro il 31.12.2024.
A partire dall’annualità di competenza 2025, la scelta della condizionalità green per l’annualità n viene effettuata sul portale della CSEA in occasione dell’apertura della sessione ordinaria relativa alla dichiarazione per l’accesso all’energivorità per il medesimo anno n. La condizionalità scelta può poi essere modificata entro il 31 dicembre dell’annualità n di riferimento dell’agevolazione mediante rettifica della dichiarazione con apposito processo predisposto dalla Csea.
Se si sceglie la condizionalità green 1 (cfr. circ. n. 375 del 18.07.2024), l’impresa è tenuta ad effettuare investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi nell’anno n di riferimento dell’agevolazione e poi completare gli investimenti e realizzare gli interventi entro la fine del secondo anno successivo a quello dell’agevolazione (n+2).

  1. Se l’impresa non effettua nessun investimento entro l’anno n cui si riferisce l’agevolazione, la Csea procede alla revoca totale dell’agevolazione e all’esclusione dall’elenco energivori;
  2. Se l’impresa effettua solo una parte degli investimenti previsti entro il primo anno, incorre in una inadempienza parziale e Csea richiede un rimborso (da riconoscere entro 45 giorni) pari al doppio della differenza tra la quota di un terzo degli investimenti previsti e l’investimento effettivamente sostenuto
  3. Se l’impresa non completa gli investimenti entro la fine dell’anno n+2, deve corrispondere un rimborso alla Csea (da riconoscere entro 45 giorni) pari al doppio della differenza tra gli investimenti previsti e l’investimento effettivamente sostenuto, ridotto dell’eventuale quota versata ai sensi del punto precedente
Pagamenti dei rimborsi parziali o non effettuati entro 60 giorni comportano la perdita della qualifica di cliente energivoro e la restituzione di tutte le agevolazioni percepite.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)
 




Imprese “gasivore”: apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2025

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell’Arera (l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 47/2024/GAS ha reso noto che dal 30 settembre 2024 è possibile accedere al Portale Gasivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l’annualità di competenza 2025.
 
L’accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 14 novembre 2024.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni gasivori è accessibile al seguente link: http://gasivori.csea.it/.
 
Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
 
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
Entro il 18 dicembre 2024 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione.
 
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 il contributo è stato fissato dall’Arera pari a:
•          100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•          300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2025 il triennio costituito dagli anni 2021, 2022 e 2023;
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2023;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2025 l’Arera ha definito pari a 0,6197 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,7717 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nell’allegata determinazione dell’Arera del 19.09.2024 – DSME 5/2024).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Gli uffici del Consorzio restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende gasivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni anno 2025

Informiamo le aziende interessate che, con circolare n. 48/2024/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2025.
 
Le imprese potranno accedere al sistema telematico della Csea dal 1° ottobre 2024 fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2024.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
 
Chi può accedere alle agevolazioni
Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:
  1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2023 con riferimento all’energivorità del 2025);
  2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).
 
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.
 
Entità delle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
  3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
    1. Per gli anni 2025 e 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL;
    2. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
    3. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
    4. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.
Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l’agevolazione diventa la seguente:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL.
In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l’energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.
 
Obblighi per chi accede alle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.
In aggiunta devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni energivori è accessibile al seguente link: http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Entro il 18 dicembre 2024 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 è stato fissato dall’Arera pari a:
  • 50,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Agevolazioni per le imprese energivore: apertura sessione suppletiva 2024 e chiarimenti

Informiamo le aziende interessate che l'Arera – Autorità per l’energia, ha pubblicato la delibera n. 343/2024/R/eel, il cui testo è riportato in allegato, che contiene chiarimenti e integrazioni alla disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore per l'anno 2024.
 
La delibera stabilisce che:
 
  • la Csea procederà entro il 5 agosto 2024 all'apertura della sessione suppletiva del Portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2024, dando la possibilità alle aziende aventi i requisiti di accedere alle agevolazioni con effetto dal 1° gennaio. Il portale resterà aperto almeno sino al 10 settembre 2024.
  • le imprese che hanno già presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria dell'anno 2024 del dicembre scorso possono anche rinunciare all'agevolazione inviando una apposita comunicazione tramite PEC alla Csea;
  • nella sessione suppletiva per l'anno 2024 non è previsto il pagamento del contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione della procedura, così come avvenuto per quella svolta nella sessione ordinaria;
  • le imprese certificate ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica, che accedono alla sessione suppletiva, devono provvedere a caricare la diagnosi sul portale Enea prima di iscriversi al portale della Csea, mentre per quelle certificate ISO 50001 iscritte in sessione ordinaria devono provvedere entro i termini di chiusura della sessione suppletiva stessa;
  • nel caso in cui l'impresa ha più codici Ateco e quello prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2022 non risulta tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, può richiedere di accedere all'agevolazione tramite la metodologia utilizzata per determinare il codice NACE, con il criterio della prevalenza di un'attività per VAL, Valore Aggiunto Lordo, previo comunque rispetto di talune condizioni e verifiche.
 
Per la verifica dei requisiti di accesso alle agevolazioni per l'anno 2024 e ai relativi obblighi si rimanda alle circolari sul tema n. 536 del 20.10.2023, n. 601 del 30.11.2023 e n. 375 del 18.07.2024.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Energy Release imprese energivore: il Decreto che disciplina il meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili

Informiamo le aziende interessate che sul sito del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) è stato pubblicato il Decreto 23 luglio 2024 n. 268, riportato in allegato, che disciplina un meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore (cosiddetta “Energy release”), attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione.
 
Il decreto stabilisce a favore delle imprese energivore un meccanismo di cessione anticipata da parte del GSE di energia elettrica (e delle relative garanzie di origine GO) a un prezzo predefinito, al momento non noto.
Le imprese energivore sono individuate tra i soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito dalla Csea, alla data di pubblicazione del bando per l’assegnazione dell’energia (che deve avvenire entro il 9 ottobre 2024).
La messa a disposizione dell’energia elettrica (e delle relative GO) avviene mediante contratti per differenza a due vie a fronte dell’impegno da parte dell’impresa energivora a realizzare entro 40 mesi nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaica, eolica o idroelettrica) e a restituire l’energia anticipata (e il controvalore delle relative GO) ad un prezzo pari a quello di anticipazione per un periodo pari a 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti.
Il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui utilizzati ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese energivore.
La nuova capacità da fonti rinnovabili dovrà essere realizzata mediante nuovi impianti o rifacimento di strutture esistenti che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 KW.
Ogni impianto dovrà avere una potenza pari almeno al doppio di quella oggetto di restituzione e comunque non inferiore a 200 kW per ogni impianto.
 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto n. 268/2024 (entro il 24 settembre 2024), il Ministero approverà le regole operative per l’accesso al meccanismo. Entro i successivi 15 giorni (entro il 9 ottobre 2024) il GSE pubblicherà il bando per l’assegnazione dell’energia nella sua disponibilità alle imprese energivore interessate.
Il bando conterrà:
  • Il quantitativo di energia (e relative GO) che il GSE metterà a disposizione;
  • Il prezzo di cessione, a cui verrà ceduta l’energia per un periodo di 3 anni;
  • I criteri per la determinazione della nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili che dovrà essere realizzata dalle imprese energivore che vorranno accedere al meccanismo, anche per il tramite di un “soggetto terzo” con cui l’impresa energivora abbia stipulato contratti di acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
  • gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione;
  • l’entità delle garanzie che l’impresa energivora dovrà rilasciare ai fini della sottoscrizione dei contratti di anticipazione e di restituzione. A tal proposito, il Decreto prevede contributi nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, fino a un massimale di 300.000 € a copertura dei costi sostenuti dalle imprese per il rilascio delle garanzie.
 
Entro 60 giorni dalla data di apertura del bando (entro il 9 dicembre 2024) le imprese energivore interessate potranno presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE. La procedura permetterà anche di indicare una soglia di energia elettrica assegnata in anticipazione su base annua al di sotto della quale le imprese potranno rinunciare all’assegnazione senza escussione delle garanzie rilasciate.
 
Il contratto di anticipazione conterrà:
  • l’obbligo dell’impresa energivora di realizzare (o far realizzare da un soggetto terzo) nuova capacità di produzione elettrica da rinnovabili assicurandone l’entrata in esercizio entro i 40 mesi successivi;
  • le modalità di funzionamento del contratto per differenza a due vie: il GSE calcolerà per 3 anni, sul volume di energia assegnato, la differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo medio mensile di vendita dell’energia sul mercato; se la differenza è negativa, l’importo sarà erogato a favore dell’impresa energivora, se la differenza è positiva, l’importo sarà pagato dall’impresa energivora al GSE;
  • l’obbligo di sottoscrizione entro 40 mesi del contratto di restituzione;
  • il divieto di cessione del contratto ad altri soggetti;
  • la facoltà per l’impresa energivora di recedere dal contratto a partire dal primo giorno del mese successivo a fronte della restituzione dei benefici fin lì goduti;
  • la facoltà per l’impresa energivora di ridurre l’energia oggetto di anticipazione.
 
Entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione, l’impresa energivora è obbligata a sottoscrivere il contratto di restituzione (un contratto per ogni impianto a fonti rinnovabili realizzato), che conterrà:
  • la potenza oggetto del contratto di restituzione;
  • la definizione del prezzo di restituzione, che sarà pari al prezzo di cessione senza rivalutazione per l’inflazione;
  • la regolazione economica del contratto per differenza a due vie sull’energia oggetto di restituzione: il GSE calcolerà per 20 anni l’importo pari al prodotto tra l’energia prodotta e autoconsumata dal cliente energivoro e la differenza tra il prezzo del mercato e il prezzo di restituzione; se la differenza è positiva, l’importo sarà erogato a favore dell’impresa energivora, se la differenza è negativa, l’importo sarà pagato dall’impresa energivora al GSE.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare e per fornire gli aggiornamenti utili sul tema non appena disponibili.
 

(RP/rp)
 




Riforma delle agevolazioni per le imprese energivore

Informiamo le aziende interessate che è stato pubblicato l’atteso decreto attuativo del MASE che completa il quadro delle regole per la revisione della disciplina sulle agevolazioni destinate alle imprese energivore introdotta dal Decreto Legge n. 131/2023.
In particolare, il Decreto definisce nel dettaglio gli obblighi previsti per le imprese che vogliono accedere alle agevolazioni.
 

Di seguito riportiamo una sintesi dei principali contenuti del Decreto n. 256 del 10 luglio u.s. il cui testo integrale è riportato in allegato.
 
Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione all’elenco energivori, l’impresa è tenuta a dichiarare di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità (o di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi), trasmessa sul portale internet predisposto dall’ENEA.
Le imprese neocostituite o non precedentemente assoggettate all’obbligo, per accedere alle agevolazioni assumono l’impegno alla redazione della diagnosi energetica, che deve essere inviata ad ENEA entro l’anno di fruizione dell’agevolazione.
Con riferimento all’elenco energivori per il solo anno 2024, possono accedere alle agevolazioni le imprese che non sono titolari di una diagnosi al momento di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, purché si impegnino ad effettuare entro il 31 marzo 2025 una diagnosi energetica. Tali imprese, per accedere alle agevolazioni energivori per l’anno 2025, sono tenute a trasmettere la diagnosi energetica sul portale internet dell’ENEA prima della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.
 
Le imprese energivore devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Condizionalità green 1)
Per l’adempimento della condizionalità green 1) di cui sopra, l’impresa energivora individua gli interventi contenuti nella diagnosi energetica aventi le seguenti caratteristiche:
  1. un tempo di ritorno semplice (determinato con riferimento al momento della redazione della diagnosi) non superiore ai tre anni;
  2. un costo complessivo degli investimenti, ivi compreso l’eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell’intervento, non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento.
Il decreto dispone che le imprese energivore sono tenute a effettuare gli investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi nell’anno di riferimento dell’agevolazione (entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’agevolazione per le imprese energivore neocostituite o non precedentemente assoggettate all’obbligo) e a completare gli investimenti e a realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione. Per l’assolvimento dell’obbligo si possono considerare gli interventi previsti nella diagnosi in corso di validità realizzati dal 1 gennaio 2024.
In alternativa agli interventi come sopra individuati, l’impresa energivora può effettuare uno o più interventi con tempo di ritorno superiore a tre anni che producano un miglioramento del consumo specifico almeno pari a quello prodotto cumulativamente dai medesimi interventi con tempo di ritorno inferiore a tre anni.
Nel Decreto si specifica che è considerata adempiente l’impresa energivora per la quale il rapporto di diagnosi non riporta interventi ovvero interventi con le caratteristiche di cui sopra.
 
Condizionalità green 2)
L’impresa energivora può adempiere alla condizionalità green 2) di cui sopra fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio attraverso una delle seguenti modalità ovvero una loro combinazione:
  • autoproduzione di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio;
  • acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA);
  • acquisizione e annullamento di garanzie di origine (GO).
 
Quanto alla possibilità di un potenziamento delle agevolazioni (riduzione della contribuzione in termini di oneri di sistema) per le tipologie d’imprese energivore:
  • operanti nei settori a (medio) rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea (possibile innalzamento dell’agevolazione al valore minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo VAL);
  • pur non rientranti negli elenchi di cui all’Allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01, hanno beneficiato nel 2022 o nel 2023 delle agevolazioni di cui al DM 21 dicembre 2017 avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto (possibile innalzamento dell’agevolazione fino al 31/12/2028, al valore minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del valore aggiunto lordo VAL);
 
l’impresa energivora, con riferimento all’anno di competenza delle agevolazioni, copre almeno il 50% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle modalità sopra indicate, a condizione che almeno il 5% del consumo dell’impresa energivora sia coperto mediante energia prodotta in sito o nella sua prossimità, o il 10% mediante un contratto di approvvigionamento a termine.
 
Condizionalità green 3)
L’impresa energivora può adempiere alla condizionalità green 3) investendo una quota pari almeno al 50% dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti:
  1. il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito del sistema ETS;
  2. le emissioni medie del 10 per cento dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante.
Entro la fine del secondo anno successivo all’anno di fruizione delle agevolazioni, l’impresa energivora trasmette a ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi che l’investimento in questione ha portato a una riduzione del livello di emissioni di gas serra.
 
Il Decreto dispone che entro 90 giorni dalla pubblicazione, l’Arera , l’Autorità per l’Energia definirà termini e operatività con cui le imprese energivore dovranno dichiarare per ogni anno di fruizione delle agevolazioni le modalità mediante le quali ottemperano agli obblighi di condizionalità green di cui sopra.
 
Il Decreto dispone infine le modalità con cui saranno effettuati i controlli da parte dei soggetti competenti e le conseguenze per le imprese in caso di revoca delle agevolazioni a seguito di tali controlli.
Nel caso di revoca disposta dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – Csea a seguito dell’accertamento dell’inadempimento degli obblighi previsti dal Decreto, l’impresa energivora sarà tenuta a rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi, salvo quanto previsto nei seguenti casi:
  • per la mancata effettuazione degli investimenti per gli interventi di cui al punto 1), l’impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell’intervento, nel limite dell’agevolazione percepita nell’anno di competenza;
  • con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 2), l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;
  • con riferimento agli obblighi di cui al punto 3), l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minino e il parametro massimo.
Per periodo di mancato adempimento degli obblighi si intende l’anno di agevolazione in relazione al quale l’impresa ha assunto l’impegno a adempiere agli obblighi.
A decorrere dall’accertamento dei casi di inadempimento l’impresa energivora non potrà beneficiare di ulteriori agevolazioni fino alla completa restituzione degli importi dovuti.
 
Dando seguito alla pubblicazione del Decreto MASE, la CSEA provvederà a rendere disponibile sul proprio portale la sessione suppletiva per la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2024.
Sarà inoltre possibile per le imprese già classificate energivore per l’anno 2024, che abbiano richiesto l’agevolazione entro il 22 dicembre 2023 in sessione ordinaria, comunicare sul portale la rinuncia alla stessa.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Agevolazioni sulle forniture di gas naturale: imprese “gasivore”

Informiamo le aziende interessate che la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – con circolare n. 9/2024/GAS ha reso nota l’apertura della sessione supplettiva del portale “gasivori” per l’annualità di competenza 2024 a far data dal 28 febbraio 2024 fino alle ore 23:59 del 29 marzo 2024.
 
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2024, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2024 il biennio costituito dagli anni 2021 e 2022 (sarebbe su base triennale, ma l’annualità 2020 viene esclusa perché coincidente con il periodo Covid);
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2022;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2024 l’Arera ha definito pari a 1,1524 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,9326 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nella determinazione dell’Arera del 29.09.2023 – DSME 2/2023).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
In allegato sono riportati i valori della componente RE e REt pubblicati dell’Arera per le aziende gasivore (classe FAT, VAL, GNE) e non (classe 0) per il primo trimestre 2024.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Ricordiamo che per le imprese che accedono alla sessione suppletiva il diritto al riconoscimento delle agevolazioni decorre dal 1° febbraio. Inoltre per le imprese in classe di agevolazione VAL ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)
 



Seminario: “Comunità energetiche: un’occasione per le pmi”

Si segnala l’evento organizzato da Confapi Lecco Sondrio in tema di comunità energetiche.
All’indomani del decreto tanto atteso che fissa gli incentivi per coloro che si attivano per partecipare ad una comunità energetica, sia come produttori da fonti rinnovabili che da utilizzatori, è utile comprendere le opportunità dedicate alle pmi.

“Comunità energetiche: un’occasione per le pmi” in programma martedì 5 marzo 2024, dalle ore 16 alle 18, presso la sede dell’associazione in via Pergola 73 a Lecco.
Sono previsti tre interventi da parte di tre ingegneri che espongono le novità del decreto incentivi e gli aspetti tecnico operativi per comprendere il funzionamento di una comunità energetica, i vantaggi che ne possono derivare, i vincoli da rispettare e gli incentivi a cui attingere.

Il Consorzio Adda Energia e ApiTech invitano tutte le imprese a partecipare.

In allegato la locandina.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione cliccando qui

(SN/am)
 




Pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2024

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea  è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2024, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)