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Fornitura di gas naturale – imprese “gasivore”: apertura portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2024

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell’Arera (l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 46/2023/GAS https://www.csea.it/settore-gas/circolare-n-46-2023-gas/ rende nota l’apertura del portale “gasivori” per l’annualità di competenza 2024.
 
L’accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 16 novembre 2023.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.
 
Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito della Csea (www.csea.it) cliccando sul riquadro Gasivori o tramite il link: https://gasivori.csea.it/Gasivori/
 
Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
 
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
Entro il 18 dicembre 2023 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2024, distinte per classi di agevolazione.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
 
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2024 il biennio costituito dagli anni 2021 e 2022 (sarebbe su base triennale, ma l’annualità 2020 viene esclusa perché coincidente con il periodo Covid);
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2022;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2024 l’Arera ha definito pari a 1,1524 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,9326 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nella determinazione dell’Arera del 29.09.2023 – DSME 2/2023).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Per l’anno 2023 per tutte le utenze l’Arera ha posto a zero le componenti tariffarie RE o REt.
Fintanto che era valorizzato (anche nell’anno 2022 era posto a zero) l’importo complessivo di tali componenti era di circa 2 c€/Smc.
Per il prossimo anno tali componenti dovrebbero essere nuovamente contabilizzate, ma ad oggi non si ha ancora evidenza del valore.
 
Come indicato dall’art. 7 del DM n. 541 del 21.12.2021 è prevista una classe di agevolazione (GNE) anche per le imprese con consumi superiori a 1 milione di Smc/anno per uso non energetico.
Nel qual caso tali imprese non sono assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RE e REt per i consumi superiori alla soglia di 1 milione di Smc nell’anno solare.
 
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al DM 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.
 
Tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni anno di competenza 2024 è stato fissato dall’Arera pari a:
•          100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•          300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
 
Per le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2023), o quelle costituite negli anni precedenti al 2023 la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2023, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2023 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2023, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2024”.
Le imprese neo costituite presenteranno alla Csea una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2023.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Utilizzo dei crediti di imposta energia e gas I e II trimestre 2023 entro il 16 novembre

L’art. 7 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”) fissa al 16 novembre 2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.
Viene quindi confermato l’anticipo della scadenza rispetto a quella originaria del 31 dicembre 2023, con una piccola modifica rispetto alla data del 15 novembre che era stata inizialmente prevista nelle bozze del DL e annunciata con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 27 settembre.
La nuova disposizione del DL 132/2023 interviene sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”.
Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) devono quindi essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.
Quanto alle modalità di fruizione, si ricorda che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023.

 

Ai crediti in esame non si applicano i limiti annuali alla compensazione dei crediti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché, come chiarito dalla recente risposta a interpello n. 439/2023, il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010.
Restano ferme le considerazioni riguardo il versamento degli acconti in scadenza a fine novembre: ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti, occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”).

A tal fine occorre comunque presentare apposita comunicazione di cessione entro uno specifico termine (attualmente fissato al 18 dicembre, ma che sarà presumibilmente anticipato per tener conto della nuova scadenza).
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente, vale a dire in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

Annullamento dell’opzione di utilizzo per i cessionari
Sulla scelta della modalità di utilizzo dei crediti energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 potrebbe assumere particolare rilievo il provv. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2023 n. 332687 (punto 2), che ha previsto per i cessionari la possibilità di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili – mediante apposita istanza dal 5 ottobre – con particolare riguardo ai crediti “edilizi”.
In tale provvedimento n. 332687/2023 vi è infatti un espresso riferimento anche al provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, relativo nello specifico ai crediti sui prodotti energetici.
Ove tale possibilità sia effettivamente applicabile anche ai bonus energia e gas, i cessionari dei crediti d’imposta tracciabili relativi al I e II trimestre 2023 potrebbero quindi annullare gli effetti delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, con riattivazione della possibilità di cessione ove possibile.

(RP/am)
 




Crediti di imposta energia elettrica e gas I e II trimestre 2023: termine di utilizzo anticipato al 15 novembre 2023

Il Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 ha approvato il decreto proroghe (non ancora ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, ma contiene, tra le altre, una proroga al contrario.
 
E’ infatti previsto l’anticipo dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023.

 

L’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire con apposito provvedimento la data entro la quale si dovranno comunicare le eventuali cessioni dei crediti per chi volesse avvalersi di questa possibilità.
 
(RP/rp)




Crediti imposta energetici anno 2022: comunicazione remissione in bonis entro fine settembre

C’è tempo fino a fine settembre per presentare la comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.

La presentazione deve comunque avvenire in tempo utile per poter fruire del credito d’imposta entro la scadenza prevista.

Le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, ha però affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

In sintesi, la citata risoluzione ha affermato che l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti; la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.

Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale” al quale è possibile applicare la remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 del DL 16/2012.

Pertanto, coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16 marzo 2023 possono farlo anche successivamente, previo versamento della sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE (codice tributo “8114”).

Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e deve avvenire comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” e nello specifico nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame, ha affermato che la comunicazione deve essere inviata in tempo utile affinché il relativo credito sia disponibile per l’utilizzo in compensazione entro la scadenza prefissata; ad esempio, per utilizzare il credito entro il 29 settembre 2023, la comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 28 settembre 2023.

Si ricorda inoltre che coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023), versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
 

(RP)




Crediti imposta energetici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito della circolare n. 24/2023, nella parte riguardante i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al I e II trimestre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, tra l’altro, alcune indicazioni in merito ai requisiti previsti per accedere a tali agevolazioni.
Con particolare riferimento ai crediti relativi al I trimestre 2023 (gennaio, febbraio, marzo 2023) disciplinati dall’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022, per le imprese “energivore” e “non energivore” non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019 è stato chiarito che, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del quarto trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al quarto trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
  • valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il quarto trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il quarto trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh.
L’Agenzia ha altresì sottolineato che, in relazione al primo trimestre 2023, tutti i benefici fiscali in esame non possono trovare applicazione per le imprese costituite successivamente al 31 dicembre 2022, non essendo possibile verificare l’effettivo incremento del costo riferibile al soggetto, in quanto non sussiste il parametro di riferimento per il quarto trimestre 2022 (costi medi della materia energia relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre).
In relazione ai crediti d’imposta per il II trimestre 2023 (aprile, maggio, giugno 2023) disciplinati dall’art. 4 del DL 34/2023, con specifico riferimento alle imprese “energivore” e “non energivore” non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2023), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
  • valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Sempre con riguardo ai requisiti richiesti, la circolare. n. 24/2023, recependo quanto chiarito con la risposta a interpello n. 355/2023, ha evidenziato, in via generale, che, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso ai crediti d’imposta in favore delle imprese “energivore” e “non energivore”, non rientra nella nozione di “sussidio” il credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente.

I crediti d’imposta relativi al I trimestre 2023 e al II trimestre 2023 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione e non possono essere chiesti a rimborso.
Si ricorda che gli stessi crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che, qualora dovessero subentrare conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
Diversamente, l’impresa che abbia utilizzato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo in compensazione.

I crediti d’imposta in questione:

  • non sono soggetti ai limiti annui per l’utilizzo in compensazione;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5, TUIR (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi);
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive – non determini il superamento del costo sostenuto.
Remissione in bonis per la comunicazione dei crediti maturati 2022
La circolare in esame recepisce anche la possibilità di fruire della remissione in bonis per la comunicazione, ai fini dell’utilizzo dei crediti maturati relativi al III e IV trimestre 2022, come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2023.
Al riguardo, viene ricordato che:
  • per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa;
  • la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24; la stessa non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, salvo che la comunicazione della cessione sia stata annullata, oppure il cessionario abbia rifiutato il credito;
  • a decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
La circolare n.  24/2023 ricorda, infine, che non possono fruire dei bonus energetici relativi al quarto trimestre 2022 le imprese che hanno aderito al piano di rateizzazione di cui all’articolo 322, comma 2, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023; il comma 7 del medesimo articolo 3 prevede, infatti, l’alternatività tra le due agevolazioni.

(RP/mf)
 




Efficienza energetica nelle pmi

Arrivano da Enea gli strumenti per consentire alle pmi di aumentare l’efficienza energetica. Innanzitutto occorre analizzare i propri consumi e individuare le aree dove è possibile ridurre gli sprechi e aumentare l’efficienza.
Enea ha iniziato un percorso formativo e ha prodotto un tool a misura di pmi (oggetto della circolare Api n.304 del 1 giugno 2023). Tutte le informazioni ai link di seguito indicati.

Eventi Enea 2023 per sensibilizzare le imprese clicca qui

Registrazione del webinar introduttivo del marzo 2023, gli strumenti per l’efficienza energetica: per vederlo cliccare qui 

Registrazione del webinar tecnico di giugno 2023, le diagnosi energetiche: per vederlo cliccare qui 

Api Lecco Sondrio può supportare le imprese che non hanno ancora preso in mano questo tema e che vogliono utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Enea: scrivete a silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




Crediti d’imposta energia maturati nel terzo e quarto trimestre dell’anno 2022

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 342 del 21.06.2023 per informare le aziende che con un avviso del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la preannunciata riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel secondo semestre 2022.
Tale riapertura è correlata alla risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, in cui l’Agenzia ha affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.
In sintesi, la citata risoluzione ha affermato che l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti; la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale” al quale è possibile applicare la remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 del DL 16/2012.
L’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” e nello specifico nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame, ha fornito ulteriori indicazioni, distinguendo l’ipotesi di mancata presentazione della comunicazione da quella di comunicazione errata.
In particolare, viene precisato che coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il termine del 16 marzo 2023 possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, previo versamento della sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”.

Diversamente, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono:

  • prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023);
  • quindi versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
    Si rammenta che, in ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.
Riguardo ai crediti d’imposta energia e gas relativi ai periodi oggetto della comunicazione in commento (terzo e quarto trimestre 2022), l’Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione n. 27/2023, ha rilevato che, considerando che tali crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito:
  • non può essere effettuata oltre il suddetto termine del 30 settembre 2023;
  • comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
 
Remissione in bonis entro il 30 settembre
Quanto alle modalità di presentazione, la comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.
 
(RP/rp)



Crediti imposta energetici: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Informiamo le aziende interessate che l’Agenzia delle Entrate con comunicazione n. 355/2023 (allegata) ha fornito un chiarimento sulla nozione di sussidio ai fini della valutazione del requisito di incremento di costo.
 
Ricordiamo che la condizione per poter usufruire degli eventuali crediti energetici prevede che la differenza tra il costo medio dei periodi di riferimento deve essere superiore al 30%, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.
 
L’Agenzia delle Entrate ha escluso dalla nozione di sussidio i crediti di imposta relativi al trimestre precedente.

(RP/rp)




Comunicazione dei crediti d’imposta energia maturati nel terzo e quarto trimestre dell’anno 2022

In relazione alla mancata comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nell’anno 2022, è possibile fruire della remissione in bonis trattandosi di un adempimento di natura “formale”.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 del 19 giugno riportata in allegato.
 
Si ricorda che le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).
Tale comunicazione doveva essere inviata entro lo scorso 16 marzo, secondo le modalità previste con il provvedimento Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2023 n. 44905.
Nel caso di specie, viene rilevato che la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per mera dimenticanza, ma che ricorrono i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Si chiede quindi se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall’art. 2 della DL 16/2012.
Inoltre, viene chiesto cosa fare nel caso in cui il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate dovesse scartare la comunicazione per avvenuto superamento del termine ordinario di invio.
L’Agenzia afferma che, fermo restando che l’istante non precisa di quali crediti d’imposta sia esattamente titolare, non può porsi alcun dubbio di remissione in bonis in riferimento ai:
  • crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022;
  • crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione.
Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria osserva come l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale”, come risulta dal citato provvedimento de 16 febbraio 2023 (§ 2.6 e 3.1) e dalle circolari n. 13/2022 e n. 20/2022 (con riferimento al termine iniziale di fruizione).
Quanto precisato sulla natura della comunicazione, ad avviso dell’Agenzia, rende alla stessa applicabile la previsione dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.
 
Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Peraltro, stante l’espressa previsione normativa, si rammenta che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.
 
L’Agenzia rileva inoltre che lo scarto del modello F24 recante i crediti che avrebbero dovuto formare oggetto di una tempestiva comunicazione non rientra tra le ipotesi inibitorie. Tale tipologia di scarto segnala soltanto l’anomalia del mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione.
 
Da ultimo, in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
 
(RP/rp)



Energivori classe di agevolazione VAL.x anno 2023: versamento Asos entro il 30 giugno

Ricordiamo alle aziende a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VAL.x per l’anno 2023 che entro il 30 giugno 2023 dovrà essere versata in acconto alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea la prima rata della contribuzione alla componente Asos.
 
Le aziende interessate, accedendo al proprio account del portale della Csea potranno generare e scaricare l’avviso di pagamento analogico e provvedere entro il termine alla liquidazione dell’importo.
 
Decorso inutilmente il termine di pagamento, la Csea applicherà gli interessi di mora sui contributi da corrispondere.
 
Ricordiamo che la generazione dell’avviso di pagamento analogico blocca la possibilità di richiedere la rettifica della dichiarazione fino al pagamento dell’importo.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RF/am)