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Agevolazioni sulle forniture di gas naturale – imprese “gasivore” : apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2026

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell’Arera (l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 57/2025/GAS ha reso noto che dal 1° ottobre 2025 è possibile accedere al Portale Gasivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l’annualità di competenza 2026.
 
L’accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni gasivori è accessibile al seguente link: http://gasivori.csea.it/.
 
Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
 
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
Entro il 18 dicembre 2025 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2026, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 il contributo è stato fissato dall’Arera pari a:
•          400 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•          800 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2026 il triennio costituito dagli anni 2022, 2023 e 2024;
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2024;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2026 l’Arera ha definito pari a 0,478 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,55 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nell’allegata determinazione dell’Arera del 30.09.2025 – DSME 5/2025).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Gli uffici del Consorzio restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende gasivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Energy Release 2.0: firmato il decreto che modifica il meccanismo

Informiamo le Aziende Associate che lo scorso 29 luglio il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il decreto che modifica il meccanismo dell’Energy Release. Il nuovo decreto, nel confermare l’allocazione dell’energia anticipata a 65 €/MWh secondo le manifestazioni di interesse già inviate al GSE a marzo scorso, prevede l’introduzione di una procedura competitiva per la selezione dei soggetti incaricati della realizzazione di nuova capacità di generazione e della restituzione dell’energia anticipata. Si interviene poi con l’inserimento di una clausola che evita l’eventuale sovra-remunerazione dell’investimento nello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili al termine dei venti anni contrattuali, anche tenendo conto dell’anticipazione triennale dell’energia a prezzo calmierato.

Tali modifiche sono state introdotte al fine di evitare di incorrere in violazioni alle disposizioni sugli Aiuti di Stato imposte dalla Commissione Europea.

Il Decreto, prima di diventare operativo, deve essere trasmesso alla Corte dei Conti e solo successivamente sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A valle dell’entrata in vigore del Decreto si dovranno poi attendere le Regole Operative da parte del GSE e solo allora gli operatori potranno avere un quadro chiaro e completo delle nuove disposizioni e delle eventuali implicazioni sulla procedura.

(RP/rp)




Gas naturale: interventi straordinari ed urgenti in materia di attività di misura sulla rete di trasporto

Informiamo le aziende interessate che con delibera n. 252/2025/R/gas riportata in allegato l’Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – è intervenuta, modificando la Regolazione del Servizio di Misura sulla rete di Trasporto del Gas naturale (RMTG allegata alla Delibera Arera n. 512/2021/R/gas).

L’effetto delle modifiche vale solo per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto che non hanno ceduto l’impianto di misura al trasportatore e sono soggetti agli obblighi del servizio di metering previsti dalla delibera n. 512/2021/R/gas. I principali contenuti del provvedimento sono:
 

  • è introdotto un tetto massimo ai corrispettivi economici complessivamente applicati (anche sul 2024), pari a 5 volte il corrispettivo CMcf (applicabile ai clienti che hanno ceduto l’impianto di misura al trasportatore);
  • è posticipato al 31 luglio 2025 il termine per la presentazione della richiesta di cessione dell’impianto di misura e la conseguente esenzione dell’applicazione delle eventuali penali per gli anni 2024 e 2025; per le richieste successive, ma antecedenti al 31 dicembre 2025, l’esenzione vale per il solo anno 2025;
  • è chiarito che, ai fini della verifica del mancato rispetto dell’indicatore E, le misure a zero sono considerate come interne al campo valido di misura anche se rilevate su intervalli temporali inferiori all’ora;
  • alla luce dei punti precedenti, è data la possibilità di rideterminare i corrispettivi economici relativi all’anno 2024;
  • fino al 31 luglio 2025 le imprese di trasporto consentono ai titolari di impianti di misura di trasmettere dati e rettifiche sull’anno 2024 a giustificazione del mancato rispetto dei livelli di servizio;
  • è introdotto l’impegno per il trasportatore che acquisisce un impianto di misura, di estinguere il diritto di servitù sull’area dell’impianto, in caso di successiva dismissione dell’impianto stesso.
 
Data la specificità del tema in caso di interesse è consigliata la lettura delle delibere Arera.
 
(RP/rp)



Impianti fotovoltaici e comunità energetiche: risorse PNRR fino al 30 novembre 2025 nei comuni fino a 50 mila abitanti

Si segnala la pubblicazione del decreto che è in vigore da giovedì 26 giugno e che modifica il decreto MASE n. 414 / 2023 in tema di estensione della platea dei beneficiari del bando in conto capitale (Comuni fino a 50.000 abitanti).

 

Di seguito si riporta una breve sintesi delle modifiche intervenute:

  • La platea dei beneficiari viene ampliata: non più solo comuni sotto i 5.000 abitanti, ma anche quelli fino a 50.000 abitanti
  • Viene introdotto il concetto di “data di completamento dei lavori”. I lavori devono essere completati entro il 30 giugno 2026 e l’entrata in esercizio degli impianti deve avvenire entro 24 mesi dal completamento dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027
  • Viene specificato che le spese propedeutiche alla domanda sono ammissibili anche se precedono l’avvio dei lavori. Inoltre, per incentivare la partecipazione, l’anticipo sul contributo a fondo perduto passa dal 10% al 30%
  • Le persone fisiche sono ora espressamente incluse tra i soggetti ammissibili, oltre a enti del terzo settore e ambientali.
Si riprende il sito del MASE che annunciava la firma del provvedimento:

 

Si segnala sul sito del GSE il recepimento di queste novità e gli aspetti operativi che ne derivano.

Le disposizioni contenute all’interno del provvedimento si applicano anche ai progetti presentati antecedentemente all’entrata in vigore.
Le imprese e gli altri enti beneficiari della misura possono beneficiare del contributo PNRR del 40% dell’investimento a fondo perduto, entro la scadenza del 30/11/2025; per poter rispettare questa scadenza si consiglia di avere a disposizione un progetto definitivo di impianto a fonte rinnovabile entro il 30/09/2025.

Chi fosse interessato ad approfondire il tema, può scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it per essere orientati nelle modalità di adesione. Si allega una scheda GSE di sintesi di queste misure.

(SN/am)




Decreto Bollette: azzeramento per le utenze in bassa tensione della componente Asos anche per il terzo trimestre 2025

Informiamo le Aziende Associate che con Delibera n. 281/2025/R/COM, l’Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente –, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Bollette (Decreto Legge n. 19/2025), ha confermato anche per il terzo trimestre 2025 l’azzeramento della parte della componente Asos applicata all’energia prelevata per le utenze non domestiche alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW. La misura agevolativa, prevista complessivamente per un semestre, è stata applicata anche ai prelievi di energia elettrica del secondo trimestre 2025.
 
La delibera dell’Arera, con il consueto aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema del settore elettrico in vigore dal 1° luglio 2025, prevede per le utenze di cui sopra l’applicazione delle aliquote riportate in tabella (nel caso-tipo di azienda non energivora).
Per una migliore evidenza e quantificazione del beneficio, in tabella sono riportati anche i corrispondenti valori della componente Asos del 1° trimestre 2025:
 
Componente Asos per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW Quota fissa
€/POD/mese
Quota potenza
€/KW/mese
Quota energia
€/MWh
1° trimestre 2025 0,9956 1,2037 42,284
2° trimestre 2025 0,9956 1,2037
3° trimestre 2025 0,9956 1,2037
 

Il beneficio verrà applicato automaticamente nelle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica relativamente ai prelievi del terzo trimestre 2025.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)




Imprese a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2025

Ricordiamo alle aziende a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2025 che entro il 30 giugno 2025 dovrà essere versata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA la prima rata della contribuzione alla componente Asos.
 
Le aziende interessate, accedendo al proprio account del portale della CSEA, potranno generare e scaricare l’Avviso di pagamento analogico e provvedere entro il termine alla liquidazione dell’importo.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Contributo a copertura del costo delle garanzie del contratto di anticipazione Energy Release: proroga termine presentazione domande al GSE al 15 luglio

L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con delibera n. 583/2024/R/eel l’ARERA ha definito le regole per la richiesta del contributo per i clienti energivori a copertura dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia al GSE ai fini della partecipazione al contratto di anticipazione nell’ambito della procedura Energy Release. Tale contributo, pari a complessivi 100 milioni di Euro, può essere riconosciuto sugli aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831.

Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata su base annua, fino ad un massimale di 300.000 € per ogni impresa energivora nell’arco dei tre anni, considerati su base mobile, purché sia rispettato per ogni cliente energivoro il massimale “de minimis”.
La delibera dell’Arera specifica che il soggetto delegato per la valutazione delle richieste del contributo è il GSE.

I clienti energivori che sottoscrivono il contratto di anticipazione dell’Energy Release possono presentare istanza al GSE allegando idonea documentazione attestante i costi sostenuti per l’ottenimento della garanzia rilasciata annualmente al GSE.
Il GSE riconosce il contributo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, eventualmente riproporzionato se le richieste saranno superiori ai 100 milioni di Euro.

Il termine per la presentazione al GSE della richiesta di contributo, in origine fissato al 30 giugno, è stato posticipato dall’Arera, con propria delibera n. 157/2025/R/eel, al 15 luglio di ogni anno.

(RP/rp)




Ciclo di webinar “GSE in-forma imprese”

Informiamo le aziende interessate che il GSE (Gestori Servizi Energetici), con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha lanciato ufficialmente il programma “GSE in-FORMA IMPRESE”, un’iniziativa formativa gratuita e interamente digitale rivolta anche alle aziende.
 
Il programma di “GSE in-forma imprese” è strutturato in tre livelli progressivi di approfondimento e prevede oltre a un corso introduttivo per una panoramica generale sui servizi del GSE, un livello intermedio con approfondimenti tematici e casi pratici e un livello avanzato focalizzato sulla preparazione corretta delle istanze e sugli adempimenti normativi antimafia.
 
Nei 13 webinar in programma saranno affrontati diversi temi del settore energetico, con particolare riferimento alle misure previste dal PNRR, alle Comunità Energetiche Rinnovabili, all’efficientamento energetico delle imprese, oltre che al risparmio energetico e all’utilizzo efficiente delle tecnologie e delle risorse produttive.
 
Per iscriversi ai webinar e rimanere aggiornati sul programma informativo GSE è possibile consultare la sezione dedicata “GSE in-forma imprese”.
 
(RP/rp)



Decreto bollette: azzeramento per le utenze in bassa tensione della componente Asos del secondo trimestre 2025

Informiamo le Aziende Associate che con Delibera n. 131/2025/R/com, l’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha reso operativa la misura prevista dall’art. 3 del Decreto Bollette (Decreto Legge n. 19/2025) che prevede l’azzeramento temporaneo della parte della componente Asos applicata all’energia prelevata per le utenze non domestiche alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW.
 
La delibera dell’Arera, con il consueto aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema del settore elettrico in vigore dal 1° aprile 2025, prevede per le utenze di cui sopra l’applicazione delle aliquote riportate in tabella (nel caso-tipo di azienda non energivora).
Per una migliore evidenza e quantificazione del beneficio, in tabella sono riportati anche i corrispondenti valori della componente Asos del 1° trimestre 2025:
 
Componente Asos per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW Quota fissa
€/POD/mese
Quota potenza
€/KW/mese
Quota energia
€/MWh
1° trimestre 2025 0,9956 1,2037 42,284
2° trimestre 2025 0,9956 1,2037
 
Il beneficio verrà applicato automaticamente nelle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica relativamente ai prelievi del secondo trimestre 2025.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Imprese elettrivore: adempimento obblighi di cui al Decreto MASE n. 256/2024

Facciamo seguito alla precedente comunicazione sul tema (cfr. circolare n. 112 del 13 febbraio 2025) per ricordare alle aziende elettrivore che hanno optato per l’anno 2024 di ottemperare all’obbligo per la copertura del 30% dei consumi con energia da fonti prive di carbonio con l’acquisto delle Garanzie di Origine (GO), che entro il prossimo 31 marzo dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) nella quale dovrà essere riportato il fabbisogno elettrico complessivo dell’anno n (nello specifico l’anno 2024), suddiviso tra il prelievo da rete elettrica e l’eventuale autoconsumo.
La dichiarazione potrà essere inoltrata accedendo all’area clienti del GSE, www.gse.it, servizio Garanzie di Origine (GO).
 
In allegato è riportata la guida del GSE all’utilizzo del portale GO (pag. 5 – 2. Autodichiarazione – 2.2 Inserimento dati).
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)