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Agevolazioni per le imprese energivore: apertura portale per la raccolta dichiarazioni anno 2022

Informiamo le aziende interessate che con circolare n. 39/2021/ELT, riportata in allegato, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea) ha comunicato l’apertura dal 5 novembre u.s. del portale per la raccolta delle dichiarazioni per l’annualità 2022 ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2022.
 
Il portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito della CSEA (www.csea.it) cliccando sulla sezione Energivori o tramite il seguente indirizzo http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi per le annualità dal 2013 al 2021 possono accedere al portale con la username e password già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Registrati”. Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
La possibilità di accesso al sistema telematico avrà termine alle ore 23.59 del 6 dicembre 2021.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2022 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (prevista a febbraio 2022).
 
Entro il 18 dicembre 2021 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2022, distinte per classi di agevolazione.
 
Per le imprese neo costituite (cioè costituite nel 2021) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività, l’accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:
  1. abbiamo un consumo di energia elettrica pari almeno a 1.000.000 kWh nel periodo di riferimento, intendendo per l’anno di competenza 2022 il biennio 2018 e 2019;
  2. operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01 (di seguito “Linee guida CE”). La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  3. operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) nel periodo di riferimento non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  4. non rientrano nei casi 2. e 3. di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS.
 
Livelli di contribuzione componente ASOS
Caso 1
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 o dall’allegato 5 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20%, la contribuzione alla componente ASOS è pari al minor valore tra quanto previsto al successivo Caso 2 e la contribuzione alla componente ASOS parametrata al VAL dell’impresa e posta pari a:
  • 2,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
  • 1,5% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
  • 1,0% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
  • 0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
Caso 2
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20% oppure alle imprese energivore di cui al precedente punto 4., la contribuzione alla tariffa ASOS è stabilita in modo decrescente al crescere dell’indice di intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT), secondo il seguente schema:
  • Se 2% ≤ IFAT ≤ 10% pagano il 55% della ASOS (classe di agevolazione FAT.1);
  • Se 10% < IFAT  ≤ 15% pagano il 40% della ASOS (classe di agevolazione FAT.2);
  • Se IFAT > 15% pagano il 25% della ASOS (classe di agevolazione FAT.3);
  • Se IFAT < 2% pagano il 100% della ASOS.
 
Tali disposizioni si traducono, a livello di fatturazione, nell’applicazione di aliquote differenziate (pubblicate trimestralmente dall’ARERA) della componente ASOS nelle seguenti tipologie:
  • ASOS per clienti non energivori (classe di agevolazione 0);
  • ASOS per clienti energivori distinti in funzione della classe di agevolazione di appartenenza, cioè:
A. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20% (classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4).
B. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 2 al 10% (classe di agevolazione FAT.1).
C. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 10 al 15% (classe di agevolazione FAT.2).
D. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato superiore al 15% (classe di agevolazione FAT.3).
In particolare, nel caso di classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4 si prevede l’applicazione in bolletta di una ASOS pari a 0; il successivo addebito all’impresa, calcolato come da Caso 1 di cui sopra, sarà ripartito in due rate ed avverrà direttamente da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA.
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al VAL
Per l’annualità di competenza 2022, l’intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e VAL dell’impresa, assumendo le seguenti regole:
  • il VAL è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020). Se il VAL è minore di zero, non si ha accesso ai benefici;
  • il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2019;
  • il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2022 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al fatturato
Per l’annualità di competenza 2022, l’intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e il volume d’affari dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’IVA, assumendo le seguenti regole:
  • il fatturato è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020);
  • il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2019;
  • il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2022 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75. Sulle dichiarazioni e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese la CSEA effettuerà idonei controlli a campione.
 
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
Ricordiamo infine che per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2022 è stato fissato dall’ARERA pari a:
  • 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.

 

(RP/rp)




Dichiarazioni energivori: apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità 2022

Informiamo le aziende interessate che l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la delibera n. 479/2021/R/EEL ha dato disposizioni alla Csea, Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, di aprire il Portale Energivori per l’anno di competenza 2022 entro e non oltre il 5 novembre 2021 e che in via eccezionale, per la raccolta dei dati, il termine ordinariamente fissato in 45 giorni per le imprese energivore, venga ridotto a 30 giorni dall’apertura del Portale.

In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia Covid-19 ha avuto sulle imprese, è stato previsto che:

  • ai fini del calcolo dell’intensità elettrica, il Val, il consumo e il fatturato sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, 2018 e 2019, con esclusione dell’annualità 2020;
  • Il consumo medio dell’energia elettrica dell’impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso all’agevolazione di 1 GWh/anno, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell’annualità 2020;
  • Ai fini del calcolo del livello di contribuzione è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento (2018, 2019), con esclusione dei dati dell’annualità 2020;
  • nei soli casi in cui il 2020 sia l’unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020) siano utilizzati i dati di consumo ed economici dell’impresa (Val e fatturato) dell’anno 2020, ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al Val o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di accesso alle agevolazioni;
  • per l’anno di competenza 2022 il prezzo dell’energia elettrica è determinato dell’Autorità con riferimento all’anno 2019.
Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla Csea per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l’anno 2022, resta invariato rispetto a quanto previsto per l’anno 2021 e pari a:
  • 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il mancato versamento alla Csea del contributo a sostegno dei costi amministrativi e il mancato versamento della contribuzione da parte delle imprese rientranti nelle classi di agevolazione Val.x comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute.
Il versamento delle suddette rate a Csea è condizione necessaria per l’inserimento ed il mantenimento dell’impresa in elenco.
Per ciascun anno il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Materiale del webinar “L’andamento dei mercati energetici e gli effetti sui costi per le imprese”

Lunedì 25 ottobre scorso il Consorzio Adda Energia ha tenuto il webinar dal titolo: “L’andamento dei mercati energetici e gli effetti sui costi per le imprese” in cui sono intervenuti:

  • Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Adda Energia
     
  • Stefano Allegri, esperto in tema energia elettrica
     
  • Andrea Gavazzeni, esperto in tema gas

CLICCANDO QUI è possibile rivedere la registrazione del webinar.

Alleghiamo le slide proiettate dai relatori. 

(RP/am)




Webinar: “L’andamento dei mercati energetici e gli effetti sui costi per le imprese”

Informiamo le aziende associate che lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 11, è in programma il webinar sull’andamento dei mercati di energia elettrica e gas che da tempo hanno assunto una dinamica rialzista, mostrando quotazioni in aumento con variazioni in brevi periodi anche di notevole entità.
Durante il seminario online verranno analizzati i fattori di crescita delle quotazioni, gli effetti sui costi per le aziende e le prospettive future dei mercati.

Interverranno:

  • Ambrogio Bonfanti, presidente Consorzio Adda Energia costituito nell’ambito di Api Lecco Sondrio
     
  • Stefano Allegri, esperto in tema di energia elettrica 
     
  • Andrea Gavazzeni, esperto in tema di gas  

Per iscriversi al webinar CLICCARE QUI

 
La mattina di lunedì 25 ottobre, poi, vi invieremo alla mail che avete indicato il link per partecipare.

(RP/am)




Dichiarazioni energivori anno 2022: posticipo apertura portale

Informiamo le aziende interessate che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea ha pubblicato un avviso, riportato in allegato, comunicando il rinvio dell’apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2022.
 
Il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2022 verrà reso disponibile indicativamente tra il 20 e il 31 ottobre 2021 con nuovo avviso, a seguito delle previste determinazioni dell’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




“Previsioni difficili Numerosi fattori pesano sui mercati”

La Provincia del 27 settembre 2021, intervista a Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Adda Energia di Api Lecco Sondrio.




Convegno 20 luglio 2021: “Comunità energetiche in Lombardia: una sfida per l’autonomia”

Il tema delle comunità energetiche sta prendendo sempre più corpo nel riassetto delle politiche energetiche previste in una logica di sostenibilità. Queste costituiscono, infatti, una realtà in sviluppo per la produzione, il consumo e la condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, generando benefici ambientali, economici e sociali.

Regione Lombardia per approfondire il tema organizza un convegno dal titolo: “Comunità energetiche in Lombardia: una sfida per l’autonomia” in programma il 20 luglio alle ore 10 presso il Consiglio regionale della Lombardia – Palazzo Pirelli (Via Fabio Filzi, 22 – Milano).

Si allega il programma dell’incontro con tutti i dettagli per partecipare e per il collegamento online.
 

(SG/sg)




Decreto Sostegni bis: per le utenze in bassa tensione riduzione oneri fornitura elettrica anche per il mese di luglio 2021

Facciamo seguito alla precedente comunicazione sul tema (n. 186 del 01/04/2021) per informare le aziende associate che, con delibera n. 279/2021/R/eel, l'Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – rende operativa la misura prevista dall'art. 5 del Decreto Sostegni bis di riduzione dei costi di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema per le utenze diverse dagli usi domestici alimentate in bassa tensione.

Il provvedimento proroga al mese di luglio 2021 la validità delle disposizioni dell'art. 6 dal Decreto Sostegni (che interessavano il solo periodo aprile/giugno 2021) e dispone che:

  • sia previsto un risparmio delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
  • per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 KW, la spesa effettiva relativa al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema non superi quella che si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente a 3 KW.
Il beneficio viene applicato in fattura automaticamente senza necessità di inoltrare alcuna richiesta.

A titolo esemplificativo, per un'utenza altri usi in bassa tensione (tipologia tariffaria BTA6, non energivora) con potenza impegnata pari a 50 KW, la riduzione della spesa per i mesi da aprile a luglio 2021 è attesa nella misura di circa 230 €/mese.
Alle utenze altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (tipologia tariffaria BTA6) con contatore senza limitatore di potenza (per le quali è prevista l'applicazione, quale potenza impegnata, ai fini tariffari, del valore massimo della potenza prelevata nel mese), viene riconosciuto un rimborso qualora la potenza massima prelevata nel mese sia non superiore a 2,0 kW. Gli eventuali importi a restituzione dovranno essere riconosciuti dalle imprese distributrici alle società di vendita entro e non oltre il 30 settembre 2021 e da queste ultime ai clienti entro e non oltre il 30 novembre 2021.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

 
(RP/rp)




Decreto Sostegni: riduzione oneri fornitura elettrica aprile, maggio e giugno 2021

Informiamo le Aziende Associate che, con Delibera n. 124/2021/R/eel, l’Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – rende operativa la misura prevista dall’art. 6 del Decreto Sostegni di riduzione per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 dei costi di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema per le utenze diverse dagli usi domestici alimentate in bassa tensione.
Il provvedimento prevede che:
  • sia previsto un risparmio delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
  • per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 KW, la spesa effettiva relativa al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema non superi quella che si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente a 3 KW.
A titolo esemplificativo, per un’utenza altri usi in bassa tensione (tipologia tariffaria BTA6, non energivora) con potenza impegnata pari a 50 KW, la riduzione della spesa per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 è attesa nella misura di circa 230 €/mese.
Alle utenze altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (tipologia tariffaria BTA6) con contatore senza limitatore di potenza (per le quali è prevista l’applicazione, quale potenza impegnata, ai fini tariffari, del valore massimo della potenza prelevata nel mese), viene riconosciuto un rimborso qualora la potenza massima prelevata nel mese sia non superiore a 2,0 kW. Gli eventuali importi a restituzione dovranno essere riconosciuti dalle imprese distributrici alle società di vendita entro e non oltre il 30 settembre 2021 e da queste ultime ai clienti entro e non oltre il 30 novembre 2021.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Con la delibera n. 217/2020/R/eel l’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha integrato la disciplina prevista per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese energivore, istituendo una sessione suppletiva quale misura di flessibilità per le imprese che per cause alle stesse imputabili, non rispettino il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria per l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’elenco energivori per l’anno successivo.
 
In applicazione di tale provvedimento, informiamo le aziende interessate che la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – ha aperto la sessione suppletiva del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2021 a far data dal 26 febbraio 2021 fino alle ore 23:59 del 29 marzo 2021.
 
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento per l’anno di competenza 2021 delle agevolazioni di cui al DM 21 dicembre 2017.
 
Ricordiamo che hanno diritto alle agevolazioni sulla fornitura elettrica le imprese che hanno avuto un consumo medio annuo nel triennio 2017-2019 pari ad almeno 1.000.000 kWh e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  • operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  • operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) del triennio 2017-2019 non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  • non rientrano nei casi a) e b) di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.

Per le imprese che accedono alla sessione suppletiva, il diritto al riconoscimento delle agevolazioni decorre dal 1° febbraio dell’anno n (in luogo del 1° gennaio).
 
Si ricorda inoltre che ai sensi della citata delibera dell’ARERA, per ciascuna annualità di competenza n, a partire dall’anno 2021, alle imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia nell’ambito della sessione ordinaria che in quella suppletiva e indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni per l’anno di competenza 2021 è stato fissato dall’ARERA pari a:
100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, relativamente all’annualità di competenza.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)