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Energy Release 2.0: approvate le regole operative del GSE e gli schemi contrattuali per l’attuazione del meccanismo

Facciamo seguito alle precedenti circolari sul tema per informare le Aziende Associate che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase, con Decreto direttoriale n. 72 del 19 novembre 2025, ha approvato le Regole Operative aggiornate dal GSE, unitamente agli schemi contrattuali che disciplinano l’anticipazione e la successiva restituzione dell’energia nell’ambito del meccanismo Energy Release.

Di seguito il link al comunicato del MASE.

Ricordiamo che l’Energy Release prevede per i clienti finali energivori l’anticipazione per un periodo di 3 anni di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile nella disponibilità del GSE e delle relative garanzie di origine al prezzo di 65 €/MWh, in cambio dell’impegno delle imprese, singolarmente o in forma aggregata, alla realizzazione o potenziamento di impianti rinnovabili attraverso i quali, nei 20 anni successivi a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti stessi, l’energia anticipata dovrà essere restituita.

Il GSE dovrà rendere noto il quantitativo di energia assegnato in funzione delle manifestazioni di interesse pervenute da parte delle imprese elettrivore, rimodulato rispetto al volume previsto dal Bando e procedere entro la fine dell’anno alla stipula dei contratti di anticipazione, assicurando l’erogazione dell’energia a prezzo calmierato con effetto dal 1° gennaio 2025.

Nei primi mesi del 2026 sarà avviata la procedura competitiva gestita dal GSE per l’assegnazione degli obblighi di realizzazione dei nuovi impianti rinnovabili destinati alla restituzione ventennale dell’energia anticipata. Gli impianti dovranno essere completati entro 40 mesi dalla firma dei contratti.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)
 




Mase: effetti della nuova classificazione Ateco 2025

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi codici Ateco 2025, si è reso necessario chiarire gli effetti della riclassificazione sui settori inclusi nell’Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (CEEAG) e nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021, adottati prima dell’entrata in vigore della nuova versione NACE Rev. 2.1, con l’obiettivo di dare certezza sui settori agevolabili alla Csea e alle imprese che, tramite il portale dedicato, presentano la dichiarazione per l’inserimento nell’elenco delle imprese elettrivore e/o gasivore ai fini dell’accesso all’agevolazione.
 
Il Mase, al termine delle interlocuzioni con gli Uffici della Commissione europea, ha pertanto fornito alla Csea indicazioni operative per recepire l’aggiornamento normativo nell’ambito delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia (elettrivore) e di gas naturale (gasivore), indicando che “il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l’eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l’approccio corretto è quello di seguire un’analisi basata sulla descrizione dell’attività sostanziale. In altri termini, l’attività ritenuta meritevole di agevolazione dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione”.
A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza riportata in allegato (Allegato A).
 
Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla misura agevolativa, le imprese sono tenute a indicare, nel campo “Codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”, il codice dell’attività economica effettivamente svolta, come riportato nel “Modello IVA 2025 – periodo d’imposta 2024”.
 
Il requisito d’accesso sarà verificato in relazione al citato Allegato A.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Energy Release 2.0: pubblicato il decreto che modifica il meccanismo

Informiamo le Aziende Associate che, a seguito della registrazione alla Corte dei Conti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase, ha pubblicato sul proprio portale il Decreto che modifica il meccanismo dell’Energy Release, aggiornandolo in esito alle interlocuzioni con la Commissione Europea.

Il decreto ha previsto l’introduzione di una procedura competitiva per la selezione dei soggetti incaricati della realizzazione di nuova capacità di generazione e della restituzione dell’energia anticipata e l’inserimento di una clausola che evita l’eventuale sovra-remunerazione dell’investimento nello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili al termine dei venti anni contrattuali, anche tenendo conto dell’anticipazione triennale dell’energia a prezzo calmierato.

Entro la metà del mese di novembre il Mase approverà le Regole Operative aggiornate dal GSE, unitamente agli schemi contrattuali che disciplineranno l’anticipazione e la successiva restituzione dell’energia a 65 €/MWh; entro l’anno è intenzione del Mase garantire alle aziende energivore l’accesso al beneficio e nei primi mesi del 2026 avviare la procedura per i nuovi impianti destinati alla restituzione dell’energia.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare e per fornire gli aggiornamenti utili sul tema non appena disponibili.

(RP/rp)




Agevolazioni per le imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni anno 2026

Informiamo le aziende interessate che, con circolare n. 58/2025/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto dal 1° ottobre 2025 l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2026.
 
Le imprese potranno accedere al sistema telematico della Csea fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
 
Chi può accedere alle agevolazioni
Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:
  1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2024 con riferimento all’energivorità del 2026);
  2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).
Il codice Ateco è quello prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento, cioè l’anno 2024.

Nel caso in cui l'impresa abbia più codici Ateco e quello prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 non risulti tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, può richiedere di accedere all'agevolazione tramite la metodologia utilizzata per determinare il codice NACE, con il criterio della prevalenza di un'attività per VAL, Valore Aggiunto Lordo, previo comunque rispetto di una serie di condizioni e verifiche.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.
 
Entità delle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
  3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
    1. Per l’anno 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL;
    2. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
    3. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
    4. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.
Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l’agevolazione diventa la seguente:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL.
In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l’energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.
 
Obblighi per chi accede alle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.
In aggiunta devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni energivori è accessibile al seguente link: http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Entro il 18 dicembre 2025 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2026, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla Csea. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 è stato fissato dall’Arera pari a:
  • 50,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Agevolazioni sulle forniture di gas naturale – imprese “gasivore” : apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2026

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell’Arera (l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 57/2025/GAS ha reso noto che dal 1° ottobre 2025 è possibile accedere al Portale Gasivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l’annualità di competenza 2026.
 
L’accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni gasivori è accessibile al seguente link: http://gasivori.csea.it/.
 
Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
 
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
Entro il 18 dicembre 2025 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2026, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 il contributo è stato fissato dall’Arera pari a:
•          400 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•          800 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2026 il triennio costituito dagli anni 2022, 2023 e 2024;
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2024;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2026 l’Arera ha definito pari a 0,478 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,55 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nell’allegata determinazione dell’Arera del 30.09.2025 – DSME 5/2025).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Gli uffici del Consorzio restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende gasivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Energy Release 2.0: firmato il decreto che modifica il meccanismo

Informiamo le Aziende Associate che lo scorso 29 luglio il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il decreto che modifica il meccanismo dell’Energy Release. Il nuovo decreto, nel confermare l’allocazione dell’energia anticipata a 65 €/MWh secondo le manifestazioni di interesse già inviate al GSE a marzo scorso, prevede l’introduzione di una procedura competitiva per la selezione dei soggetti incaricati della realizzazione di nuova capacità di generazione e della restituzione dell’energia anticipata. Si interviene poi con l’inserimento di una clausola che evita l’eventuale sovra-remunerazione dell’investimento nello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili al termine dei venti anni contrattuali, anche tenendo conto dell’anticipazione triennale dell’energia a prezzo calmierato.

Tali modifiche sono state introdotte al fine di evitare di incorrere in violazioni alle disposizioni sugli Aiuti di Stato imposte dalla Commissione Europea.

Il Decreto, prima di diventare operativo, deve essere trasmesso alla Corte dei Conti e solo successivamente sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A valle dell’entrata in vigore del Decreto si dovranno poi attendere le Regole Operative da parte del GSE e solo allora gli operatori potranno avere un quadro chiaro e completo delle nuove disposizioni e delle eventuali implicazioni sulla procedura.

(RP/rp)




Gas naturale: interventi straordinari ed urgenti in materia di attività di misura sulla rete di trasporto

Informiamo le aziende interessate che con delibera n. 252/2025/R/gas riportata in allegato l’Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – è intervenuta, modificando la Regolazione del Servizio di Misura sulla rete di Trasporto del Gas naturale (RMTG allegata alla Delibera Arera n. 512/2021/R/gas).

L’effetto delle modifiche vale solo per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto che non hanno ceduto l’impianto di misura al trasportatore e sono soggetti agli obblighi del servizio di metering previsti dalla delibera n. 512/2021/R/gas. I principali contenuti del provvedimento sono:
 

  • è introdotto un tetto massimo ai corrispettivi economici complessivamente applicati (anche sul 2024), pari a 5 volte il corrispettivo CMcf (applicabile ai clienti che hanno ceduto l’impianto di misura al trasportatore);
  • è posticipato al 31 luglio 2025 il termine per la presentazione della richiesta di cessione dell’impianto di misura e la conseguente esenzione dell’applicazione delle eventuali penali per gli anni 2024 e 2025; per le richieste successive, ma antecedenti al 31 dicembre 2025, l’esenzione vale per il solo anno 2025;
  • è chiarito che, ai fini della verifica del mancato rispetto dell’indicatore E, le misure a zero sono considerate come interne al campo valido di misura anche se rilevate su intervalli temporali inferiori all’ora;
  • alla luce dei punti precedenti, è data la possibilità di rideterminare i corrispettivi economici relativi all’anno 2024;
  • fino al 31 luglio 2025 le imprese di trasporto consentono ai titolari di impianti di misura di trasmettere dati e rettifiche sull’anno 2024 a giustificazione del mancato rispetto dei livelli di servizio;
  • è introdotto l’impegno per il trasportatore che acquisisce un impianto di misura, di estinguere il diritto di servitù sull’area dell’impianto, in caso di successiva dismissione dell’impianto stesso.
 
Data la specificità del tema in caso di interesse è consigliata la lettura delle delibere Arera.
 
(RP/rp)



Impianti fotovoltaici e comunità energetiche: risorse PNRR fino al 30 novembre 2025 nei comuni fino a 50 mila abitanti

Si segnala la pubblicazione del decreto che è in vigore da giovedì 26 giugno e che modifica il decreto MASE n. 414 / 2023 in tema di estensione della platea dei beneficiari del bando in conto capitale (Comuni fino a 50.000 abitanti).

 

Di seguito si riporta una breve sintesi delle modifiche intervenute:

  • La platea dei beneficiari viene ampliata: non più solo comuni sotto i 5.000 abitanti, ma anche quelli fino a 50.000 abitanti
  • Viene introdotto il concetto di “data di completamento dei lavori”. I lavori devono essere completati entro il 30 giugno 2026 e l’entrata in esercizio degli impianti deve avvenire entro 24 mesi dal completamento dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027
  • Viene specificato che le spese propedeutiche alla domanda sono ammissibili anche se precedono l’avvio dei lavori. Inoltre, per incentivare la partecipazione, l’anticipo sul contributo a fondo perduto passa dal 10% al 30%
  • Le persone fisiche sono ora espressamente incluse tra i soggetti ammissibili, oltre a enti del terzo settore e ambientali.
Si riprende il sito del MASE che annunciava la firma del provvedimento:

 

Si segnala sul sito del GSE il recepimento di queste novità e gli aspetti operativi che ne derivano.

Le disposizioni contenute all’interno del provvedimento si applicano anche ai progetti presentati antecedentemente all’entrata in vigore.
Le imprese e gli altri enti beneficiari della misura possono beneficiare del contributo PNRR del 40% dell’investimento a fondo perduto, entro la scadenza del 30/11/2025; per poter rispettare questa scadenza si consiglia di avere a disposizione un progetto definitivo di impianto a fonte rinnovabile entro il 30/09/2025.

Chi fosse interessato ad approfondire il tema, può scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it per essere orientati nelle modalità di adesione. Si allega una scheda GSE di sintesi di queste misure.

(SN/am)




Decreto Bollette: azzeramento per le utenze in bassa tensione della componente Asos anche per il terzo trimestre 2025

Informiamo le Aziende Associate che con Delibera n. 281/2025/R/COM, l’Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente –, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Bollette (Decreto Legge n. 19/2025), ha confermato anche per il terzo trimestre 2025 l’azzeramento della parte della componente Asos applicata all’energia prelevata per le utenze non domestiche alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW. La misura agevolativa, prevista complessivamente per un semestre, è stata applicata anche ai prelievi di energia elettrica del secondo trimestre 2025.
 
La delibera dell’Arera, con il consueto aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema del settore elettrico in vigore dal 1° luglio 2025, prevede per le utenze di cui sopra l’applicazione delle aliquote riportate in tabella (nel caso-tipo di azienda non energivora).
Per una migliore evidenza e quantificazione del beneficio, in tabella sono riportati anche i corrispondenti valori della componente Asos del 1° trimestre 2025:
 
Componente Asos per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW Quota fissa
€/POD/mese
Quota potenza
€/KW/mese
Quota energia
€/MWh
1° trimestre 2025 0,9956 1,2037 42,284
2° trimestre 2025 0,9956 1,2037
3° trimestre 2025 0,9956 1,2037
 

Il beneficio verrà applicato automaticamente nelle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica relativamente ai prelievi del terzo trimestre 2025.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)




Imprese a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2025

Ricordiamo alle aziende a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2025 che entro il 30 giugno 2025 dovrà essere versata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA la prima rata della contribuzione alla componente Asos.
 
Le aziende interessate, accedendo al proprio account del portale della CSEA, potranno generare e scaricare l’Avviso di pagamento analogico e provvedere entro il termine alla liquidazione dell’importo.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)