1

Sistema nazionale di interscambio dei pallet: meccanismi e valori

Con il 2026 l’interscambio dei pallet è una regola obbligatoria e sono previsti degli automatismi economici.
Questo dice il Decreto n.182 del 2 dicembre 2025 che ha aggiornato in Italia la disciplina per la gestione dell’interscambio dei pallet standardizzati nel territorio nazionale.
L’obiettivo è eliminare la discrezionalità degli accordi informali e garantire una maggiore precisione documentale. Le nuove disposizioni definiscono un quadro normativo più uniforme per mittenti, destinatari e operatori della filiera.
  • Rientrano nella disciplina i pallet standardizzati, riutilizzabili e identificabili tramite marchio registrato del sistema di appartenenza (es. EPAL, EUR-UIC o equivalenti).
  • Sono esclusi pallet a perdere, pallet proprietari o appartenenti a circuiti chiusi di noleggio e spedizioni internazionali senza rottura di carico in Italia.
Obbligo di restituzione
Chi riceve la merce è obbligato a restituire:
  • lo stesso numero di pallet ricevuti
  • la stessa tipologia
  • qualità equivalente, se indicata nei documenti
Fa fede quanto riportato nel documento di trasporto del mittente e le indicazioni non possono essere modificate dal destinatario.
Definizione delle responsabilità
Il vettore:
  • non ha obbligo di gestione dei pallet
  • non è responsabile della mancata restituzione
  • può solo richiederne la riconsegna
La normativa ribadisce che la responsabilità resta in capo al soggetto ricevente.
Valore economico del pallet
Il valore dei pallet non è fissato per legge dal Ministero. La norma stabilisce che ogni sistema pallet pubblichi ufficialmente il valore medio di mercato tre volte l’anno sui propri canali ufficiali.
Buono pallet: requisiti obbligatori e possibili sanzioni
Poiché l’interscambio è l’obiettivo principale della norma, nei casi in cui il destinatario non può restituire i pallet alla consegna, deve emettere un buono pallet indicando:
  • data di emissione e numero progressivo
  • dati identificativi dell’obbligato alla restituzione e del beneficiario
  • tipologia, quantità e qualità (se prevista) di pallet
In assenza di uno solo di questi elementi, il possessore può richiedere il pagamento immediato del valore di mercato. Se i pallet non sono restituiti entro 6 mesi dall’emissione del buono, scatta l’obbligo automatico di pagamento del valore di mercato.
Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (scadenza dicembre 2027) il buono pallet sarà valido esclusivamente in formato digitale.
Si allegano il testo del decreto e una scheda tematica sintetica delle novità.
 

(SN/am)




Energy manager: nomina annuale entro il 30 aprile 2026

L’Energy Manager è una figura sempre più importante nelle imprese, che ha il compito di censire i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili; è un tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
La nomina dell’Energy Manager è obbligatoria (ai sensi della Legge 10/1991) nelle realtà industriali caratterizzate da consumi superiori ai 10.000 TEP/anno e in quelle dei settori civile, terziario e trasporti che presentino una soglia di consumo superiore a 1.000 tep/anno.
Successivamente alla legge 10/91, la FlRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) è stata incaricata dal Ministero di espletare le diverse attività di supporto per l’attuazione dell’art. 19, tra le quali la registrazione ed il censimento degli Energy Manager.

Le Aziende o gli Enti possono nominare un proprio dipendente o un consulente esterno come Energy Manager. In ogni caso, il responsabile della nomina e della sua comunicazione alla FIRE è il legale rappresentante dell’organizzazione.
A seguito del superamento in un anno fiscale delle soglie di consumi di fonti primarie (10.000 o 1000 TEP/anno a seconda del soggetto), i soggetti preposti devono provvedere a nominare un Energy Manager entro il 30 aprile dell’anno successivo. Successivamente, nel caso sussistano le condizioni, la nomina deve essere ripresentata ogni anno.
Anche i soggetti non obbligati possono nominare volontariamente un energy manager per migliorare la gestione dell’energia.
La FIRE gestisce per conto del MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le nomine, ne promuove il ruolo e pubblica annualmente l’elenco degli energy manager nominati. Il rispetto della procedura consente di evitare sanzioni e facilita l’accesso a strumenti utili al proprio ruolo. Si consiglia di consultare il sito FIRE che contiene molte informazioni e servizi utili.

(SN/am)




Cbam: il costo della CO2 nel sistema ETS nel primo trimestre 2026

Il Cbam è il meccanismo di tassazione della CO2 alle frontiere.
La Commissione europea ha pubblicato il primo prezzo dei certificati Cbam, che si applica alle importazioni del primo trimestre del 2026.

Il prezzo del certificato per il primo trimestre 2026, calcolato sulla media dei permessi Ets, è pari a 75,36 euro. Questo è quindi il costo che dovranno pagare gli importatori sui prodotti ad alta intensità di carbonio provenienti da paesi extra-UE, alla luce dell’entrata in vigore del meccanismo. Si tratta di un prezzo equivalente alla media trimestrale del prezzo interno del carbonio dell’UE nell’ambito del sistema ETS. 

In base al piano di introduzione graduale, le aziende europee non saranno obbligate a pagare i prelievi Cbam di quest’anno fino al prossimo anno. A partire dal 2027, il prezzo sarà fissato settimanalmente anziché trimestralmente.

La notizia si può leggere direttamente sul sito della Commissione Europea

(SN/am)




Salute: premiazione aziende WHP giovedì 16 aprile 2026 a Monza

La sigla inglese WHP in italiano significa “Aziende che Promuovono Salute”
L’evento annuale, programmato in aprile, rappresenta un momento di incontro e valorizzazione delle esperienze delle aziende che hanno aderito volontariamente alla rete WHP, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e promuovere il benessere nei luoghi di lavoro.

Premiazione delle aziende WHP – anno 2025 Giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 14 alle 17 presso PwC HUB di Monza – via Solferino 29/A
Link per l’iscrizione: Premiazione WHP 2026 – Compila modulo

L’evento è aperto a tutte le aziende interessate al programma WHP quelle che hanno già aderito e quelle che sono interessate a farlo e che vogliono capire qualcosa di più dalle esperienze degli altri.

(SN/am)




ETS2: prima comunicazione annuale entro 30 aprile 2026

La precedente circolare Confapi in questa materia è stata la n. 234 del 27 Marzo 2025.

Ora si avvicina la scadenza della prima comunicazione annuale Ets2, quella del 30 aprile 2026; riguarda le emissioni climalteranti prodotte da edilizia, trasporti e dai settori energetici e manifatturieri esclusi dal mercato delle quote di emissione tradizionale Ets1. L’obbligo non ricade sull’utente finale (chi guida veicoli o chi riscalda case e imprese), ma sui fornitori che immettono in consumo i combustibili nei settori edifici, trasporto stradale e piccola industria.  
Si segnala l’avviso sul sito di Ecocamere del 2 marzo 2026.

La comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite la Scrivania Telematica ETS2 del Portale EU ETS – Italia, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Qui la pagina web del sito del GSE

(SN/am)




Rentri: dal 14 aprile 2026 cessazione delle modalità operative di sicurezza

Nella sezione “avvisi” del  portale RENTRI è stata pubblicata la comunicazione di cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale.
L’evento di cui all’avviso del 13 febbraio 2026 alle ore 09:00, il quale ha causato la parziale e temporanea indisponibilità dei servizi RENTRI, è da considerarsi chiuso.
Pertanto, dal 14 aprile 2026, vi sarà il ripristino delle regolari modalità operative dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale e non è più consentito l’utilizzo delle modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026. 

Considerato che la legge n. 26 del 27 febbraio 2026 prevede che dal 1 marzo al 15 settembre il FIR può essere emesso in formato digitale o cartaceo, a scelta del produttore/detentore, dal 14 aprile al 15 settembre 2026 gli iscritti al RENTRI possono emettere il FIR nelle seguenti modalità:

  • digitale: resta digitale fino all’accettazione; trasportatore e destinatario lo gestiscono digitalmente; la stampa non sostituisce il FIR digitale; è obbligatoria la trasmissione dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi;
  • cartaceo: gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera deve usare la stessa modalità. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.
La scelta spetta al produttore/detentore e tutta la filiera dovrà usare la stessa modalità.
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.

La news è stata pubblicata anche sul sito istituzionale dell’Albo.

Si allegano le slides contenenti la descrizione in dettaglio delle modalità operative di gestione dei FIR fino al 15 settembre. Per l’assistenza in tema Rentri, in associazione è disponibile Silvia Negri.

(SN/am)




Lavoro agile: informativa annuale scritta obbligatoria in tema salute e sicurezza

Si segnala la novità introdotta dalla recente legge 11 marzo 2026, n. 34, rubricata “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”: introduce importanti novità in tema salute e sicurezza per coloro che svolgono le prestazioni lavorative in modalità agile.
Nello specifico, all’art. 11 apporta una modifica all’articolo 3 del D.lgs. 81/2008 introducendo il comma 7-bis che, per quanto attiene all’utilizzo del videoterminale e degli altri dispositivi portatili (tablet, auricolari, smartphone), prevede la consegna di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale.

La norma stabilisce che quando il lavoro agile si svolge in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo assolve agli obblighi di sicurezza (con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali) tramite la consegna di un’informativa scritta. Si tratta di spazi in cui il datore di lavoro non esercita alcun controllo diretto o potere di intervento. La norma non fornisce un elenco esplicito ma il concetto abbraccia tipicamente l’abitazione del lavoratore o altri luoghi privati e pubblici scelti da quest’ultimo per operare da remoto.
L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi a questa particolare modalità di esecuzione della prestazione. Resta in ogni caso fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. 
È prevista una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi o ammenda) a carico del datore di lavoro o del dirigente nel caso in cui omettano di adempiere a tale obbligo informativo.

La norma è pienamente operativa e non necessita di ulteriori decreti attuativi o adempimenti amministrativi per entrare in vigore. Dal momento che la mancata informativa espone il DL a una sanzione penale, è nel suo esclusivo interesse dimostrare in modo inequivocabile di aver adempiuto all’obbligo. 

Si allega il testo dell’informativa che era già disponibile ai sensi dell’art.22 comma 1 della legge 81/2017 e che può essere opportunamente personalizzata.
 
(SN/am)
 




DPI per la protezione delle vie respiratorie: fit test annuale

La novità riguarda i responsabili e gli addetti che hanno l’obbligo di indossare maschere di protezione per le vie respiratorie, in occasione dello svolgimento di mansioni che li espongono a rischi per la salute.
Il fit test è una prova indispensabile per proteggere i lavoratori dai rischi respiratori. L’esecuzione accurata del test da parte di personale competente sono essenziali per la sicurezza sul lavoro.

Fino ad ora, il fit test andava ripetuto in caso di:

  • Cambio di respiratore (taglia, stile, modello, materiale o marca)  
  • Almeno ogni 3 anni    
  • Cambiamenti fisici significativi del lavoratore (peso, viso, denti)  
La normativa recente sulla protezione delle vie respiratorie (APVR) nei luoghi di lavoro, aggiornata con la norma UNI 11719:2025 (in vigore da fine 2025), impone infatti nuovi obblighi rigorosi: 
  • Fit Test annuale per maschere a tenuta,
  • formazione e addestramento pratico obbligatori,
  • adozione di un Programma di Protezione (PPVR) strutturato per la scelta e manutenzione dei DPI
Il Fit Test serve a verificare la tenuta dei facciali (maschere) sul volto del lavoratore. Per le maschere a tenuta, non è consentito l’uso a personale portatore di barba, baffi o peluria che comprometta la tenuta.
Gli altri elementi di questa novità si possono così riassumere:
  • UNI 11719:2025: sostituisce la versione 2018, rappresentando la guida tecnica aggiornata per la scelta, l’uso e la manutenzione degli APVR.
  • Formazione e addestramento: i lavoratori che indossano APVR devono ricevere addestramento pratico, che include la prova di tenuta e le procedure di emergenza.
  • Programma di protezione (PPVR): le imprese devono implementare un programma strutturato che definisca ruoli (responsabile, addestratori) e manutenzione dei DPI.
  • Riferimento normativo: la legge 215/2021 ha modificato il D.lgs. 81/08, vincolando la scelta dei DPI alle norme UNI più recenti. 
La mancata applicazione di tali misure espone il datore di lavoro a sanzioni penali. 

(SN/am)

 
 
 




SALUTE: premiazione aziende WHP giovedì 16 aprile 2026 a Monza

La sigla inglese WHP significa in italiano “Aziende che Promuovono Salute”
L’evento annuale, programmato in aprile, rappresenta un momento di incontro e valorizzazione delle esperienze delle aziende che hanno aderito volontariamente alla rete WHP, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e promuovere il benessere nei luoghi di lavoro.

Premiazione delle aziende WHP – anno 2025 Giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 14 alle 17 presso PwC HUB di Monza – via Solferino 29/A

Link per l’iscrizione: Premiazione WHP 2026 – Compila modulo

L’evento è aperto a tutte le aziende interessate al programma WHP quelle che hanno già aderito e quelle che sono interessate a farlo e che vogliono capire qualcosa di più dalle esperienze degli altri.

(SN/am)




CONAI e COREPLA: incertezza, rimodulazione Cac, novità in fascia A1.1

Il Consiglio di amministrazione CONAI, a seguito del confronto continuo con il consorzio COREPLA e alla luce delle più recenti analisi disponibili, ha riesaminato il quadro economico e industriale della filiera del riciclo delle materie plastiche, che continua ad attraversare una fase di marcata incertezza.
CONAI ha quindi deciso di rinviare la decisione sulla rimodulazione del Cac contributo ambientale delle singole fasce contributive degli imballaggi in plastica e sulla relativa decorrenza, nella riunione del Cda di maggio, quando sarà disponibile un quadro informativo più chiaro.
Nel contempo, in merito alle liste degli imballaggi in plastica, con l’obiettivo di incentivare quelli destinati esclusivamente al circuito Commercio&Industria per i quali esistono canali di raccolta e riciclo e/o di riutilizzo promossi direttamente dalle imprese, il Consiglio di amministrazione CONAI ha valutato positivamente l’inserimento nella fascia A1.1 di una nuova voce riservata a questi imballaggi, a condizione che tali flussi siano preventivamente e periodicamente verificati da CONAI e da COREPLA. Una prima applicazione di questa nuova voce potrebbe essere rappresentata dai Contenitori/fusti tipo KEG per bevande (ad es. birra), per le componenti effettivamente riciclate/riutilizzate.

Il file relativo alle liste aggiornate è disponibile sul sito www.conai.org.

La notizia completa è consultabile sul sito di Conai

(SN/am)