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Guida Ats Brianza per il contrasto alla pandemia negli ambienti di lavoro

Si ricorda che la guida per il lavoro in sicurezza in tempo di Covid-19 è in continuo aggiornamento da parte della Ats Brianza e che recepisce regolarmente tutte le modifiche che le norme applicabili alle imprese introducono nella gestione del rischio da Covid-19.

Vi invitiamo a consultarla: Guida Ats Brianza versione 2.19 del 13/12/2021, in giallo le parti modificate.

Allo stessa pagina del sito si trova l’accesso al portale per il tracciamento dei casi Covid-19 che deve essere usato dal medico, in collaborazione con l’azienda, in tutti i casi in cui occorre segnalare dei contatti stretti di una caso positivo al Covid.

(SN/bd)
 

 




Proroga stato emergenza: controllo Green Pass “base” obbligatorio fino al 31 marzo 2022 nei luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato la proroga dello stato di emergenza, ma si attende la pubblicazione del decreto.
 
La proroga produce conseguenze che riguardano diversi aspetti organizzativi di contrasto alla pandemia, tra i quali il controllo del Green Pass dei lavoratori. Come si comunicava nella circolare Api n. 520 del 23 settembre 2021 l’obbligo del controllo del Green Pass in fase di accesso ai luoghi di lavoro, in vigore dal 15 ottobre 2021 in capo ai datori di lavoro, secondo apposita procedura interna aziendale, rimane obbligatorio fino alla nuova scadenza del 31 marzo 2022 anziché terminare con il 31 dicembre 2021.
 
(SN/bd)
 




Conai 2022: novità per il riutilizzo dei pallet in legno

Dal gennaio 2022 entra in vigore una modifica che punta ad agevolare ancora di più il riutilizzo dei pallet in legno, sia nuovi che usati.
Ai pallet di nuova produzione, fin dall’origine concepiti per il riutilizzo, all’interno di circuiti produttivi “controllati” si riduce la percentuale del peso da assoggettare a Cac (Contributo Ambientale Conai).
 
Nella circolare congiunta Conai – Rilegno che si allega, si mostrano per completezza tutte le procedure che riguardano la gestione dei pallet in legno.

(SN/bd)




Conai 2022: semplificazioni e modifiche alle esenzioni o ai rimborsi

Si segnalano alcune novità in vigore dal 2022 delle quali Conai ha dato comunicazione ai consorziati nelle scorse settimane. Si evidenziano in particolare questi tre aspetti:
  • Se ricorrono alcune condizioni, è attivato da gennaio 2022 l’esonero dal Cac (Contributo ambientale Conai) esclusivamente per imballaggi vuoti acquistati/importati e destinati fin dall’origine all’esportazione.
  • Per le esportazioni dell’anno 2021, la soglia del Cac dichiarato per accedere al rimborso è stata aumentata da 5.000 a 7.500 Euro, con conseguente estensione degli aventi diritto.
  • A seguito della riduzione dei contributi ambientali per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro con decorrenza dal 1° gennaio 2022, i valori del contributo per la procedura di importazione semplificata (calcolo forfettario del cac) saranno più bassi.
Tutti i dettagli nelle tre circolari Conai che si allegano.

(SN/bd)
 
 




Filiere responsabili: si può aderire al progetto “Re-Fil” fino al 20 dicembre 2022

Il progetto denominato Re-Fil (Filiere Responsabili) intende accompagnare le imprese sulla via della responsabilità sociale e ambientale lungo le filiere di appartenenza.

Per le aziende non solo metalmeccaniche che vogliono lavorare su questi temi, si tratta di un’ottima opportunità per partecipare gratuitamente ad un tavolo di lavoro con personale qualificato che supporta le imprese nello sviluppo di competenze e soluzioni per “misurare e migliorare” la sostenibilità della filiera.

Il bando, che in un primo tempo aveva scadenza 6 dicembre 2022, è stato prorogato al 20 dicembre 2022 per provare a coinvolgere qualche altra azienda che voglia raccogliere la sfida. La domanda va presentata compilando la manifestazione di interesse disponibile anche sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Sul sito camerale e in allegato ci sono il modulo di adesione e una descrizione più specifica del progetto.

Api sollecita a cogliere l’opportunità e si rende disponibile a supportare chi ne avesse bisogno (scrivere a silvia.negri@api.lecco.it).

(SN/bd)
 
 




Simbiosi industriale: mappatura

Da novembre 2022 è compilabile online un questionario che mira a raccogliere dalle imprese il livello di conoscenza e di applicazione dei percorsi di simbiosi industriale, per fare una mappatura.

Il Circular Economy Network (Cen) ed Enea hanno previsto di inserire nel Rapporto 2022 sull’economia circolare una mappatura dei percorsi di simbiosi industriale in Italia: a questo scopo, in collaborazione con la rete Symbiosis Users Network (Sun), è stato predisposto un breve questionario rivolto alle imprese (due domande a risposta multipla).

Le imprese possono rispondere entro il 15 dicembre 2021 al questionario on line.

A partire dall’esperienza delle aziende, l’obiettivo della rilevazione è mettere in luce i vantaggi e le opportunità, ma anche gli interventi necessari per superare criticità ed eventuali barriere alla diffusione della simbiosi industriale.

(SN/bd)
 




Consegna del Green Pass in azienda: approfondimenti

Come si anticipava con la circolare della scorsa settimana, n. 634 del 25 novembre 2021, spetta al datore di lavoro la decisione in ordine all’esonero dalle verifiche periodiche, qualora i lavoratori decidano volontariamente di consegnare il proprio Green Pass.

Per applicare correttamente questa opzione bisogna considerare alcuni risvolti non trascurabili in termini di organizzazione interna e di Privacy, per questo si raccomanda di tenere conto di quanto segue:

informare i lavoratori della facoltà riconosciuta dall’art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del DL n. 52/2021 di consegnare al datore di lavoro il proprio green pass ma anche di segnalare tempestivamente qualsiasi variazione della validità del documento. Si allega un fac simile di lettera e di modulo che i lavoratori potrebbero utilizzare per avvalersi della facoltà di consegnare il green pass. L’informativa verso i lavoratori costituisce parte integrante e sostanziale della procedura aziendale sui controlli dei Green Pass.

• prevedere la modalità di consegna delle certificazioni verdi Covid19, individuando con atto formale i soggetti incaricati a riceverli e a controllarli. Si ritiene, infatti, che, a seguito della ricezione della copia del green pass, il soggetto incaricato debba comunque effettuare un controllo una tantum (mediante la App VerificaC19) per accertarsi dell’autenticità, della validità e dell’integrità della certificazione ricevuta.

• sotto il profilo della protezione di dati personali, in azienda occorre: 1) integrare l’informativa privacy, fornendo le informazioni in ordine alla comunicazione, alla custodia e alla consultazione del green pass (ex multis, finalità del trattamento: esonero del lavoratore intestatario della certificazione dalle verifiche continuative/periodiche previste dalla procedura aziendale; base giuridica: consenso del lavoratore ai sensi art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del DL n. 52/2021; revocabilità in qualsiasi momento del consenso; facoltatività del conferimento dei dati; retention: salvo revoca da parte del lavoratore, fino alla scadenza dell’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro); 2) applicare alla consegna e alla conservazione (e alla successiva distruzione) delle copie delle certificazioni verdi Covid19 le misure tecniche e organizzative adottate per la trasmissione e la conservazione dei c.d. dati sensibili (es. certificati medici).

• infine è possibile limitare ai lavoratori che non consegnano copia del Green Pass l’esecuzione dei controlli ai sensi della procedura aziendale esistente (da revisionare) e attraverso gli strumenti di controllo prescelti (es. app VerificaC19; portale istituzionale Inps; sistemi integrati).

Come sempre siamo a disposizione per chiarimenti.
 

(SN/bd)
 




Le violazioni di sicurezza che possono far sospendere l’attività: chiarimenti

La presente circolare riprende e approfondisce la precedente circolare Api n.575 del 28 ottobre 2021 in tema di inasprimento delle norme di sicurezza sul lavoro. L’Inl (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha emanato infatti la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, con la quale fornisce ai propri ispettori le prime indicazioni operative, in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del Dl 21 ottobre 2021, n. 146 che si allega.

Come stabilito dalla legge, la sospensione dell’attività può essere imposta in due casi:

• almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
• sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, violazioni riportate per chiarezza nella tabella che segue:

  FATTISPECIE VIOLAZIONI SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (PE) Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione SPP e nomina del relativo responsabile RSPP Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale DPI contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

 

Come sanno i più esperti, l’elenco delle fattispecie non è cambiato; tuttavia, per l’adozione della sospensione, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate ma è sufficiente l’accertamento di una sola delle violazioni, una sola volta, per imporre la sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’Inl precisa tuttavia che “gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per la sua adozione”, ad esempio nell’edilizia, la sospensione si applica all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere ove si riscontra la violazione. Oppure in tema di formazione, la sospensione riguarderebbe soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3) oppure abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6). Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo dovuto e di versare la relativa contribuzione.
Si evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle h.12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
 
Altri dettagli si possono ricavare da una lettura attenta della circolare dell’Inl che si allega. Nel restare a disposizione di chi avesse bisogno di chiarimenti sugli adempimenti che altrimenti portano alle violazioni citate, si sottolinea di prestare la massima attenzione a non trascurare gli aspetti di gestione della sicurezza qui richiamati, per evitare di incorrere nella sospensione, che è certamente il più grave provvedimento che può ledere allo stesso tempo l’attività e l’immagine dell’azienda.

 
(SN/bd)
 




Gestione dei casi Covid19 nelle aziende

La presente circolare intende portare all’attenzione delle imprese i siti internet ministeriali, regionali e locali aggiornati che descrivono le modalità per il tracciamento dei casi Covid19.

In presenza di un caso positivo fra i dipendenti (anche se la sintomatologia è insorta al di fuori dell’azienda) è noto che bisogna segnalare la presenza di contatti stretti fra i dipendenti, per i quali è indicato il tracciamento ed è obbligatoria la quarantena. Viceversa, l’insorgenza di casi tra i dipendenti in assenza di contatti stretti non richiede segnalazione.

Il portale del ministero della salute che riguarda la gestione dei casi e dei contatti stretti è aggiornato ad ottobre 2021 ed è consultabile nell’apposita sezione dedicata dove si trovano alcune faq molto utili.

Le attività di sorveglianza e tracciamento dei contatti si svolgono come descritto nella pagina di Ats Brianza a questo dedicata, suggeriamo di dare una lettura per conoscere modalità e tempi delle diverse fasi di sorveglianza dei casi sospetti, confermati, sintomatici o meno. Lo schema che qui segnaliamo descrive sinteticamente come comportarsi nelle diverse circostanze.

I medici competenti o i referenti Covid19 delle aziende, che non hanno nominato un medico competente, hanno a disposizione un portale per la segnalazione di contatti Covid in azienda

(SN/bd)
 
 




Modello Ot23: promemoria per azioni di prevenzione entro fine anno 2021

Con la presente si ricorda che, volendo beneficiare dei vantaggi economici previsti per chi rendiconta attività di prevenzione in linea con quelle elencate nel modello Ot23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022, occorre completare gli interventi entro dicembre 2021 e preparare la documentazione probante entro fine febbraio 2022. Il tema era già stato comunicato con circolare Api n. 465 del 4 agosto 2021.

Fra le azioni che possono assegnare punteggio, si segnalano in particolare alcune voci quali vale la pena prestare attenzione:

Voce E-17 (50 punti) tema “quasi infortuni”: l’azienda deve dimostrare di raccogliere e analizzare i quasi infortuni che possono accadere e di attuare misure atte ad evitare che gli eventi critici si ripetano.

Voce E-5 (100 punti) tema “gestione della sicurezza”: l’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e smi, anche secondo le procedure semplificate di cui al Dm 13/2/2014.

Voce F-6 (40 punti) tema “piano emergenza e prova di evacuazione”: l’azienda con meno di 10 addetti deve dimostrare di aver fatto una prova di evacuazione annuale in conformità al piano di emergenza aziendale.

Voce F-4, F-7 (50 punti) tema controllo a distanza “attrezzature antincendio” e “Dpi”: l’azienda deve dimostrare di avere adottato sistemi di controllo a distanza attraverso apposita sensoristica.

Voce F-1, F-2 (40 punti) tema “lavoro solitario” e “defibrillatore”: l’azienda deve dimostrare di aver dotato le persone o gli ambienti di lavoro di dispositivi specifici, uomo a terra e defibrillatore.

Voce D-3 (30 punti) tema “micro-formazione”: l’azienda ha organizzato e svolto una formazione aggiuntiva breve, mediante strumenti digitali, per richiamare e rinforzare contenuti trattati nei corsi frequentati in modo più tradizionale.

Si invitano le aziende a consultare con attenzione il modello e la guida che si trovano in basso alla pagina del sito Inail dedicata al modello Ot23.

Per completezza si allegano anche le Faq di ottobre 2021, caricate da Inail alla stessa pagina, e si resta a disposizione per supportare le aziende che non avessero mai utilizzato questa misura o che avessero dei dubbi su qualche punto.

(SN/bd)