Decreto Semplificazioni: novità in materia rifiuti
Tra le modifiche più rilevanti, in vigore dal 31 luglio 2021, se ne evidenziano due:
- la sospensione del rilascio dell’attestazione di avvenuto smaltimento da parte degli impianti “intermediari” ossia quelli autorizzati alle sole operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14, D15), confermando tuttavia la loro responsabilità per il successivo corretto smaltimento dei rifiuti. L’articolo 188 c.5 modificato recita «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte IV del decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni».
- lo svuotamento delle fosse biologiche / bagni chimici viene equiparato ad un’attività di manutenzione delle reti fognarie (art. 230 co. 5) per cui i soggetti che effettuano lo svuotamento risultano formalmente produttori del rifiuto; per questo hanno la possibilità di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti della manutenzione presso la propria sede, nei termini di Legge; resta comunque l’obbligo del possesso dell’iscrizione all’Albo per la categoria 4 ed è previsto un documento ad hoc per il trasporto di detti rifiuti.
(SN/bd)