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Gestione dei casi Covid19 nelle aziende

La presente circolare intende portare all’attenzione delle imprese i siti internet ministeriali, regionali e locali aggiornati che descrivono le modalità per il tracciamento dei casi Covid19.

In presenza di un caso positivo fra i dipendenti (anche se la sintomatologia è insorta al di fuori dell’azienda) è noto che bisogna segnalare la presenza di contatti stretti fra i dipendenti, per i quali è indicato il tracciamento ed è obbligatoria la quarantena. Viceversa, l’insorgenza di casi tra i dipendenti in assenza di contatti stretti non richiede segnalazione.

Il portale del ministero della salute che riguarda la gestione dei casi e dei contatti stretti è aggiornato ad ottobre 2021 ed è consultabile nell’apposita sezione dedicata dove si trovano alcune faq molto utili.

Le attività di sorveglianza e tracciamento dei contatti si svolgono come descritto nella pagina di Ats Brianza a questo dedicata, suggeriamo di dare una lettura per conoscere modalità e tempi delle diverse fasi di sorveglianza dei casi sospetti, confermati, sintomatici o meno. Lo schema che qui segnaliamo descrive sinteticamente come comportarsi nelle diverse circostanze.

I medici competenti o i referenti Covid19 delle aziende, che non hanno nominato un medico competente, hanno a disposizione un portale per la segnalazione di contatti Covid in azienda

(SN/bd)
 
 




Modello Ot23: promemoria per azioni di prevenzione entro fine anno 2021

Con la presente si ricorda che, volendo beneficiare dei vantaggi economici previsti per chi rendiconta attività di prevenzione in linea con quelle elencate nel modello Ot23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022, occorre completare gli interventi entro dicembre 2021 e preparare la documentazione probante entro fine febbraio 2022. Il tema era già stato comunicato con circolare Api n. 465 del 4 agosto 2021.

Fra le azioni che possono assegnare punteggio, si segnalano in particolare alcune voci quali vale la pena prestare attenzione:

Voce E-17 (50 punti) tema “quasi infortuni”: l’azienda deve dimostrare di raccogliere e analizzare i quasi infortuni che possono accadere e di attuare misure atte ad evitare che gli eventi critici si ripetano.

Voce E-5 (100 punti) tema “gestione della sicurezza”: l’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e smi, anche secondo le procedure semplificate di cui al Dm 13/2/2014.

Voce F-6 (40 punti) tema “piano emergenza e prova di evacuazione”: l’azienda con meno di 10 addetti deve dimostrare di aver fatto una prova di evacuazione annuale in conformità al piano di emergenza aziendale.

Voce F-4, F-7 (50 punti) tema controllo a distanza “attrezzature antincendio” e “Dpi”: l’azienda deve dimostrare di avere adottato sistemi di controllo a distanza attraverso apposita sensoristica.

Voce F-1, F-2 (40 punti) tema “lavoro solitario” e “defibrillatore”: l’azienda deve dimostrare di aver dotato le persone o gli ambienti di lavoro di dispositivi specifici, uomo a terra e defibrillatore.

Voce D-3 (30 punti) tema “micro-formazione”: l’azienda ha organizzato e svolto una formazione aggiuntiva breve, mediante strumenti digitali, per richiamare e rinforzare contenuti trattati nei corsi frequentati in modo più tradizionale.

Si invitano le aziende a consultare con attenzione il modello e la guida che si trovano in basso alla pagina del sito Inail dedicata al modello Ot23.

Per completezza si allegano anche le Faq di ottobre 2021, caricate da Inail alla stessa pagina, e si resta a disposizione per supportare le aziende che non avessero mai utilizzato questa misura o che avessero dei dubbi su qualche punto.

(SN/bd)
 
 




Green Pass sui luoghi di lavoro: modifiche alla legislazione

A partire dal 21 novembre 2021, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 165 del 19 novembre 2021 (pubblicata nella G.U. n. 277 del 20 novembre 2021 e con la quale si è provveduto alla conversione in legge del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021), sono state introdotte alcune significative novità alla disciplina che regola l’obbligo della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro

In particolare, la più significativa di tali novità riguarda  la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione, per tutta la durata della validità, con conseguente esonero degli stessi dai controlli effettuati dal medesimo datore di lavoro o dai suoi incaricati. La norma è stata introdotta con il dichiarato fine di semplificare e di razionalizzare le verifiche.

Tra le altre modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge, si segnalano:

  • la previsione di uno specifico obbligo per i datori di lavoro di fornire idonea informativa ai lavoratori e alle relative rappresentanze in merito alle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche dei Green Pass;
  • la puntualizzazione che per i lavoratori in somministrazione le verifiche sul possesso del Green Pass sono di competenza dell’utilizzatore, restando a carico del somministratore solo un obbligo di informativa;
  • la precisazione che la scadenza del Green Pass durante la prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni  e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita eclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
  • la possibilità, per i datori di lavoro delle imprese con meno di quindici dipendenti, di rinnovare più volte (e non più solo una volta), fino al 31 dicembre 2021, il contratto per la sostituzione del lavoratore privo di Green Pass;
  • la possibilità per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, avvalendosi del medico competente, campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla vaccinazione anti Sars-CoV-2.

(FV/fv)




Webinar 1 dicembre: “Cop 26: dalla parte delle imprese” con Marco Frey

Informiamo che il prossimo 1° dicembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30  si terrà il webinar “COP 26 : dalla parte delle imprese” all’interno del quale interverrà il prof. Marco Frey, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e presidente di Global Compact Italia,  che presenterà  i risultati della COP 26 e le implicazioni pratiche per le aziende. Frey ha partecipato in prima persona alla conferenza mondiale sul clima a Glasgow.
 
Verranno inoltre illustrati i risultati del progetto “Smart 2” di accompagnamento delle imprese verso la sostenibilità e la CSR realizzato da GREEN Bocconi.
 
Inoltre il prof. Fabio Iraldo, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e coordinatore di GEO Bocconi, illustrerà le attività del nuovo progetto RE-FIL di accompagnamento delle filiere responsabili messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.
 
Tutte le informazioni e la possibilità di iscrizione sul sito della Camera di Commercio.
 
Brochure in allegato.

(SN/am)




Antincendio: novità sui piani di emergenza e sulla formazione degli addetti

Grazie alla circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega) sono ormai chiare le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021 e consultabile in allegato). In continuità con il codice di prevenzione incendi vigente, che contiene tutte le regole tecniche, prevede che ogni piano di emergenza tenga conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: 1) in esercizio 2) in emergenza; inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul numero degli occupanti; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per persone con esigenze speciali, ai fini di garantire l’inclusività.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Addetti antincendio (art.4)
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Essi devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio, si veda allegato con tabella riepilogativa. La novità rispetto al passato è la definizione della frequenza dell’aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguono l’attestato di idoneità tecnica. Si ricorda che la modalità con la quale si consegue l’attestato di idoneità dipende dal livello di rischio. Per le aziende a rischio elevato, l’idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso a rischio livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso si consegue l’attestato di formazione direttamente a fine corso.

Disposizioni transitorie
I corsi secondo le norme precedenti sono validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, che è previsto 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero dal 4/10/2022; sei mesi dopo, entro il 4/04/2023 occorre rispettare i nuovi requisiti. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o addestramento.

(SN/bd)
 
 
 




Modifiche non sostanziali Aua: dal 1° gennaio 2022 invio digitale

Con la presente si ricorda che i termini per la messa a regime delle modulistiche telematiche inerenti le volture e modifiche non sostanziali Aua (precedentemente previsti per il 1 luglio 2021) sono stati prorogati al 1° gennaio 2022, attraverso la Dgr 29 giugno 2021, n. 4958 “differimento dei termini per la messa a regime delle modulistiche relative all’autorizzazione unica ambientale (Aua) di cui alla DGR n.4027 del 14 dicembre 2020”, scaricabile all’apposito link.

Fino a gennaio 2022, le istanze di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale continueranno ad essere trasmesse direttamente all’Autorità competente in materia di Aua (Province, Città Metropolitana) secondo le modalità da queste messe a disposizione, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale (Dpr 59/2013) e regionale in essere.

Per queste autorizzazioni si può consultare la pagina regionale di riferimento.
(SN/bd)
 
 




Interpelli in materia ambientale al Mite

L’Istituto dell’interpello in materia ambientale, da alcuni mesi, consente di inoltrare al Mite (Ministero della transizione ecologica) istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. La novità risale al DL n. 77 del 31 maggio 2021 art.27 che ha modificato il Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 art. 3 septies.
Le domande possono essere poste da regioni, province, città metropolitane, comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

Le risposte vengono pubblicate sul sito del Mite, suddivise per le seguenti tematiche:
 
• Natura  • Mare  • Tutela dell’acqua • Bonifiche • Economia circolare • Qualità dell’aria
• Energia • Valutazioni ed autorizzazioni ambientali • Rischi d’incidente rilevante 
• Agenti fisici
(rumore, inquinamento acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti)
 
Attualmente sono state inserite alcune risposte alle voci “Economia circolare” e “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” che sono direttamente consultabili on line.
 
(SN/bd)
 




Formazione Csr e sostenibilità: finanziamento camerale

La Camera di Commercio Lecco Como sostiene l’iscrizione delle imprese al corso Csr “Responsabilità Sociale delle Imprese” e ai moduli formativi su Csr e Sostenibilità, organizzati da Supsi “Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana”. Si tratta della quarta edizione, la novità è l’intendimento di offrire sia un percorso formativo completo per figure aziendali che intendano assumere il ruolo di Csr manager sia percorsi brevi su tematiche puntuali. L’integrazione degli aspetti teorici con gli strumenti pratici e l’esperienza diretta delle imprese permette di acquisire una visione a 360° del tema sia per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, ambientali che gli aspetti di governance e comunicazione.

Si tratta di un percorso di 120 ore obbligatorie + altre a scelta, che si sviluppa da febbraio a settembre 2022, possibilmente in presenza con sede a Como e a Mendrisio, per un costo di 5.000 euro.

Il bando di contributo è attualmente aperto e scaricabile dal sito della Camera di Commercio Como-Lecco, dove si può trovare il testo con tutte le condizioni e tutte le informazioni relative al corso.

Il contributo è pari al 50% del costo del corso e dei moduli formativi; le imprese possono inviare la domanda di contributo fino al 30 novembre 2021 mediante la pec camerale (cciaa@pec.comolecco.camcom.it).

E’ possibile partecipare anche soltanto ad alcuni moduli formativi tematici a scelta, minimo 4 fino a 12 (ogni modulo è fatto da 4 ore). Questa modalità si chiama “formula vaucher” e il modulo minimo, da 16 ore, costa 1000 euro e può essere a sua volta coperto al 50%. Uno stesso pacchetto di moduli tematici può essere frequentato da persone diverse della stessa azienda.

Si allega il documento che contiene gli argomenti e la scansione temporale del corso.

La Camera di Commercio, dopo aver valutato le domande, comunicherà direttamente a Supsi i nominativi delle imprese destinatarie del contributo. In seguito SUPSI chiederà alcuni documenti aggiuntivi (es. documentazione relativa alla formazione pregressa dei partecipanti al corso CSR e simili).

L’iniziativa nasce e si sviluppa nell’ambito del gruppo di lavoro Smart “Strategie sostenibili e Modelli di Aziende Responsabili nel Territorio transfrontaliero”.

Api Lecco  Sondrio è a disposizione per eventuali approfondimenti, potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it

(SN/bd)
 




Salute e sicurezza sul lavoro: più ispettori e più tecnologia a disposizione per le attività di vigilanza

Con il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il Governo ha modificato il D.lgs. 81/2008 della Sicurezza sul lavoro rivedendo le attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Le modifiche prevedono la crescita dell’organico mediante l’assunzione di 1.024 nuove unità nel prossimo biennio e il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro, puntando alla definitiva messa a regime e alla condivisione delle informazioni contenute.

Al link sul sito del ministero del lavoro si trovano informazioni più ampie corredate da slide esplicative.

Allo stesso modo, sul sito Ats Brianza è disponibile una pagina dedicata a queste novità, aggiornata il 25 ottobre 2021, nella quale si sottolinea che il Dl n. 146 inasprisce le sanzioni per le aziende inadempienti e prevede l’automatica sospensione dell’attività imprenditoriale, anche alla prima violazione, per mancanza di valutazione dei rischi Dvr e piano operativo di sicurezza Pos, formazione dei lavoratori e piano di emergenza Pem; inoltre per mancata adozione di protezioni collettive e individuali contro le cadute dall’alto, mancanza di cautele contro il franamento degli scavi, mancanza di cautele contro il rischio di folgorazione in presenza di linee elettriche e la manomissione  o modifica dei sistemi di sicurezza e di segnalazione o controllo. Per le macchine, in particolare, si tratta di protezioni fisse, mobili interbloccate e regolabili, barriere fotoelettriche etc.

La novità ministeriale, che agisce sulle attività di vigilanza, arriva in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge ogni anno in ottobre (43esima settimana dell’anno) e che mira a promuovere «Ambienti di lavoro sani e scuri».

(SN/bd)
 




Conai: riduzione del contributo ambientale 2022 per molti materiali

Il Consorzio Conai ha comunicato che il Cda ha deliberato una nuova riduzione del Contributo Ambientale (detto Cac) per gli imballaggi in carta e cartone e per quasi tutti quelli in plastica, a partire dal gennaio 2022. La diminuzione è legata essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche, i cui valori di mercato continuano a mantenersi a livelli molto alti.

Alla pagina dedicata del sito del Conai sono descritte le motivazioni delle singole variazioni.

In allegato la tabella mostra le variazioni decise recentemente unitamente a quelle già previste per il 2022 per i contributi relativi a imballaggi sia a base cellulosica sia in acciaio, alluminio, plastica e vetro.

(SN/bd)