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Green Pass: aggiornate le Faq del Governo

Si segnala che sono stati recentemente firmati due nuovi Dpcm in tema di verifiche dei Green Pass. 

Il primo (testo definitivo in fase di pubblicazione) apporta modifiche al precedente Dpcm del 17 giugno 2021 sulle modalità di controllo del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, introducendo, in particolare, per quanto di interesse del settore privato, la possibilità di avvalersi (quando saranno disponibili) di nuovi strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso del green pass. In particolare si tratta di:

1) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-Sdk), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde Covid-19, mediante la lettura del QRcode;

2) una interazione, in modalità asincrona, tra il portale istituzionale Inps, e la Pn-Dgc (Digital Green Pass), per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti.

Il secondo Dpcm approva le linee guida per il personale delle pubbliche amministrazioni che permettono al datore di lavoro pubblico di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.

Si invitano le aziende a consultare sul sito del ministero le nuove faq in tema di Green Pass.

Qui di seguito si segnalano gli elementi più rilevanti per il settore privato ma si rimanda al Dpcm e al link per la lettura completa.

Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • [omissis];
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a Noipa, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-Dgc; per le amministrazioni pubbliche […].
Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

[omissis]

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

[omissis]

È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

(SN/bd)
 




Green Pass: procedura e documenti utili per le aziende

Come anticipato, con decreto legge n.  127 del 21 settembre 2021 è stato esteso l’obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

In particolare, per quanto riguarda il settore privato, viene previsto che, a decorrere dal 15 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza, tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro, a qualsiasi titolo svolgano la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato, debbano possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

I datori di lavoro saranno tenuti ad effettuare un’attività di verifica e di controllo sul possesso del green pass da parte dei propri dipendenti, oltre che dei terzi che, per i motivi sopra indicati, accedano ai luoghi di lavoro e, a tal fine, entro il 15 ottobre 2021 dovranno:

  1. definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche; 
  2. individuare e nominare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento: vale come designazione per l’attività di verifica e di accertamento delle violazioni, ma anche come autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della normativa sulla privacy;
  3. redigere e diffondere l’informativa sul trattamento dati dei dipendenti (art. 13 del GDPR);
  4. aggiornare, laddove previsto, il registro dei trattamenti dati (art. 30 del GDPR).
A seguito delle prime indicazioni fornite con circolare API n°520/2021, nell’attesa che vengano forniti ulteriori chiarimenti anche da parte del Governo e dei Ministeri competenti, mettiamo a disposizione dei primi documenti che le imprese potranno prendere a riferimento, adattandoli alle loro specifiche esigenze, per dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa, precisando che gli stessi potranno essere suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in base ai chiarimenti che dovessero pervenire dagli enti preposti.

Informiamo che le nostre aree Relazioni Industriali – Sindacali e Ambiente – Sicurezza organizzano per lunedì 11 ottobre p.v., con inizio alle ore 11.00 un webinar congiunto dedicato all’introduzione dell’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.

Cliccando qui trovate le informazioni per partecipare. 

(MG/fv)




Green Pass: aggiornate le Faq del governo

Si segnala che sul sito del Ministero sono state inserite nuove Faq in tema di Green Pass. Cliccare e scegliere “Area Bianca” e poi “Certificazione verde Covid-19 Green Pass”.

Qui di seguito riportiamo le tre domande che risultano più significative, ma invitiamo a consultarle tutte al link indicato sopra.

  • Visto l’obbligo del Green Pass nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?
    No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
  • Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green Pass?
    No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.
  • I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?
    Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

L’unico mezzo attualmente consentito per il controllo del Green Pass è la app “Verifica C19” che si può liberamente scaricare sul proprio dispositivo e che non registra i dati di coloro che vengono controllati.

Si resta in attesa di linee guida ministeriali per i controlli, nella prossima settimana speriamo di poter dare qualche supporto per la nomina dei delegati al controllo dei Green Pass.

(SN/bd)




Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: elenco soggetti abilitati


L’elenco permette, a chi ha necessità, di eseguire queste verifiche di controllare se il proprio tecnico è abilitato o di sceglierne uno abilitato, come richiesto nel D.lgs. 81/2008 all’art. 71, comma 11.

 

Consultando l’allegato al Decreto n.52 dell’11 agosto 2021 sono indicate la ragione sociale, l’area di abilitazione e la scadenza.

(SN/bd)




Green Pass: informativa per i dipendenti in lingua inglese e francese

Trasmettiamo in allegato l’informativa, in lingua inglese e francese, per i dipendenti di lingua straniera in merito all’obbligatorierà del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021.

(SN/am)
 




Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre 2021: approfondimenti e informativa per i dipendenti

Il Decreto n. 127/2021 che si allega è il provvedimento legislativo che impone l’obbligo del Green Pass in maniera estensiva al mondo del lavoro, pubblico e privato. E’ vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, ovvero dal 23 settembre 2021.

In realtà l’obbligo di Green Pass scatta dal 15 ottobre 2021, ma è del tutto evidente che le prossime settimane sono fondamentali per organizzare le modalità di controllo del Green Pass nei diversi luoghi di lavoro e per fare il vaccino da parte di chi non aveva ancora provveduto.

Per questa ragione è utile informare subito tutto il personale dipendente, ma anche eventuali lavoratori in appalto o consulenti e visitatori, che dal 15 ottobre sarà necessario esibire il green pass. Si suggerisce di esporre nelle bacheche o di far circolare una comunicazione simile a quella allegata.

Da parte loro, i datori di lavoro hanno il compito di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ma anche a campione; per farlo occorre individuare con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e dare loro adeguate istruzioni. In attesa delle linee guida che il Consiglio dei Ministri ha la facoltà di adottare, per l’omogenea definizione delle modalità organizzative, si suggerisce di consultare le indicazioni per l’uso della App VerificaC19 su dispositivo mobile, che si trovano nelle Faq governative  e che tengono conto degli aspetti relativi alla Privacy.

La sanzione per le aziende che non avranno adottato le modalità di controllo possono essere irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Chi non fosse ancora vaccinato potrebbe farlo nelle prossime settimane in modo da possedere il green pass valido dal 15 ottobre 2021 oppure potrebbe ricorrere con regolarità ai tamponi rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie convenzionate.

Si consiglia di consultare il sito dedicato alla certificazione verde dove trovare i dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e molti altri aspetti operativi

(SN/bd)




Registro Recer per impianti di recupero rifiuti: operativo dal 30 settembre 2021

Il Recer è il Registro delle autorizzazioni per il Recupero dei rifiuti. Dal 30 settembre 2021, al momento del rilascio, le autorità competenti possono caricare sull’apposito portale Recer i nuovi provvedimenti autorizzativi emessi per gli impianti di recupero rifiuti, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di recupero di rifiuti.

Il portale Recer  è stato creato per contenere i dati degli impianti autorizzati alla gestione dei diversi tipi di rifiuti destinati a recupero. Monitor Piani è la piattaforma già in uso agli enti competenti in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti. Recer è stato realizzato dal Ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con l’albo nazionale gestori ambientali, Unioncamere e con il supporto tecnico di Ecocerved.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno era stato pubblicato il Dm 21 aprile 2020, che prevedeva l’attivazione del Recer, recante “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero” (denominato REcer), ai sensi del comma 3-septies dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006.

Il Recer è interoperabile con il Catasto Rifiuti e con Il Registro Elettronico Nazionale, ed è costituito da due sezioni: una dedicata alle autorizzazioni ordinarie e l’altra destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate, che saranno implementate direttamente dalle autorità competenti,

contestualmente alla comunicazione al Ministero. Il Recer deve garantire i principi di trasparenza e pubblicità richiesti dalle norme (dall’art. 14-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128).

A decorrere dalla data del 30 settembre 2021 il Recer è pienamente operativo.

(SN/bd)
 
 




Etichettatura ambientale: iniziative di Conai per dare supporto ai vari settori di produzione

Dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 Conai ha organizzato la prima Academy Week dedicata a “Questioni di etichetta”. Si tratta di webinar dedicati ai vari settori per aiutare le aziende che stanno adeguando l’etichetta ambientale sui prodotti.

Vi invitiamo a consultare il programma e a partecipare alle sessioni di vostro interesse.

Si segnala, inoltre, una sorta di “concorso” chiamato Call for Good Ideas che invita le aziende a presentare la loro innovativa etichetta ambientale, in linea con la nuova normativa. Potete consultare le istruzioni per partecipare.

(SN/bd)
 




Nuovo registro per i trasportatori di rifiuti metallici: iscrizione all’albo semplificata dall’ 1 settembre 2021

Dal primo settembre si applica la Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 dell’Albo nazionale gestori ambientali con la quale è stato istituito il registro dei trasportatori di rifiuti metallici, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.

Nella delibera che si allega è presente l’elenco dei Cer trasportabili.

Il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati, sotto le 3000 tonn fino a oltre 200.000 tonn. La delibera contiene i requisiti e le procedure di iscrizione da seguire e anche un automatismo per le imprese già iscritte all’Albo con procedura ordinaria, di cui all’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati all’articolo 3.

(SN/bd)
 




Aggiornamento Linee guida Snpa sulla classificazione rifiuti

L’obiettivo delle linee guida è di fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti.

In particolare:

  • illustra schemi procedurali per fasi, utili ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità dei rifiuti;
  • contiene la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti;
  • riporta esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individua criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali).

Nel mese di agosto è uscito in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 47 del 9 agosto 2021, con cui il Mite, Ministero della Transizione Ecologica, ha approvato l’aggiornamento delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti, di cui alla delibera del Consiglio del Snpa Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale del 18 maggio 2021 (attuazione dell’art. 184, comma 5, del Dlgs 152/2006).

Le Linee guida approvate risultano integrate al Capitolo 3 con il sottoparagrafo “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico–biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, che costituisce parte integrante e sostanziale del documento.

Si allegano la linea guida e l’allegato integrativo.

(SN/bd)