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Gestione soggetti positivi Covid-19 e obbligo Green Pass: novità

Isolamento domiciliare

1. Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale, l’isolamento termina con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi.

2. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale* nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti dal covid19 nei 120 giorni precedenti, l’isolamento termina con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare.

In tutti i casi è necessario attendere attestazione di fine isolamento da parte di Ats e attenersi a quanto specificato sull’apposito sito curato da Ats Brianza.

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito verrà eseguito presso i punti tampone del territorio che erogano tale servizio, esibendo il provvedimento di isolamento ricevuto via Sms; per evitare code e lunghe attese si raccomanda comunque di registrarsi tramite il link ricevuto via Sms. Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l’isolamento. Sul sito Ats Brianza le info dettagliate per il tampone di fine isolamento.

I soggetti contatti stretti di positivo si devono comportare come indicato sul sito Ats Brianza.

Green pass obbligatorio

Con riferimento alla precedente circolare su questo tema, si allega il Dpcm che contiene l’elenco delle attività considerate essenziali, per le quali resta non obbligatorio il green pass. Per contro, tutte le altre attività (es. pubblici uffici, banche, negozi …) sono soggette all’obbligo e pertanto per accedere è necessario possedere almeno il green pass base.

(SN/bd)
 




Mud 2022: presentazione entro il 21 maggio 2021

E’ da poco uscito in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 17 dicembre 2021 che sostituisce integralmente il precedente Dpcm del 2020, dal quale si ricava la scadenza di presentazione del nuovo Mud 2022, dopo 4 mesi dall’entrata in vigore (GU n.16 del 21 gennaio 2022 So n. 4).

Il Mud 2022 dovrà essere quindi presentato entro il 21 maggio 2022; si allega il Dpcm che approva il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

Precisazione: l’art. 1 del Dpcm del 17 dicembre 2021 stabilisce che il modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile; tuttavia, l’art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994 n. 70 istitutiva del Mud, norma gerarchicamente sovraordinata rispetto al Dpcm, prevede espressamente che “qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Nelle prossime settimane Api Lecco Sondrio informerà gli associati delle modalità del servizio di compilazione Mud, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti.

(SN/bd)
 




Indagine online: “Ambiente e pmi: acqua”

All’attenzione del titolare dell’attività
e/o della figura incaricata di seguire i temi ambientali,

con l’obiettivo di supportare le piccole imprese negli adempimenti relativi alla corretta gestione delle risorse ambientali, invitiamo a rispondere online alle poche domande del link sotto dedicato al tema “acqua”.

L’obiettivo del questionario è valutare se e come impostare un incontro di approfondimento fra gli associati efficace sul tema, avvalendosi della competenza di figure esperte.
 
Per evitare di trovarsi in difficoltà quando le procedure ambientali sono già in corso, visto che le norme hanno una certa complessità non sempre conosciuta, Api intende organizzare brevi approfondimenti mirati a coloro che ne segnalassero il bisogno o l’interesse.
 
Si chiede di rispondere alle domande entro venerdì 4 febbraio 2022, così da organizzare eventualmente un seminario o webinar nel mese di febbraio.
 

Per compilare il questionario “Ambiente e pmi: acqua”: CLICCARE QUI 

(SN/am)




Green Pass base, rafforzato e Booster: le specifiche

Con riferimento a tutte le novità già comunicate nella circolare della scorsa settimana, ma anche alla luce del fatto che le regole sono più complesse perchè le casistiche nelle quali le persone possono trovarsi sono aumentate, si suggerisce di consultare il sito nazionale dedicato alla certificazione verde perchè contiene molti dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e tante faq molto utili a dirimere i dubbi su parecchi aspetti operativi.

Tra le altre cose, si comprende come si ottiene e dove si scarica il Green Pass Booster: quando serve, come si riattiva il Green Pass dopo la guarigione e così via.

(SN/bd)
 
 




Aggiornamenti nel Testo Unico della sicurezza: focus preposti

Il Decreto Fiscale del 2021 conteneva alcune novità che hanno modificato il testo unico della sicurezza; per consultarlo nella sua ultima stesura, oggi vigente, si segnala il link ove trovare il testo del Dlgs 81/2008 aggiornato a gennaio 2022. 

Nello specifico, la conversione del decreto fiscale in legge introduce un nuovo comma b-bis nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (descritte all’art.19), ma le attività suddette risultano ampliate (comma f-bis) ed è questa la novità di maggiore rilievo. Nei fatti al preposto si assegna un nuovo compito: quello di interrompere, se necessario, l’attività in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e anche di segnalare le non conformità rilevate. La lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto dice che: oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».

Infine, la modifica incide anche in tema di appalto o subappalto in quanto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Ecco cosa dice il nuovo comma 8 bis all’art. 26 del Testo Unico 81/2008 «Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».

Per mettere a regime i nuovi compiti di questa figura, è evidente che occorre una formazione adeguata e specifica. Per questo si prevede un aggiornamento degli accordi Stato-Regioni per definire contenuti e modalità di una formazione dedicata ai preposti che abbia un aggiornamento biennale.

Su questo punto si darà apposita comunicazione non appena vengano approvati nuovi accordi stato – regioni che sostituiscono quelli attualmente vigenti.

(SN/bd)
 

 
 
 




Denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura: scadenza 31 gennaio 2022

Si ricorda alle aziende associate della Provincia di Sondrio che scade il 31 gennaio 2022  il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in fognatura nel corso dell’anno precedente. Chiunque abbia uno scarico industriale in fognatura dovrebbe avere una precisa autorizzazione comprensiva di prescrizioni alle quali attenersi, si invita a controllare.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore che è scaricabile e compilabile sul sito internet dedicato e poi consegnata in una di queste modalità: a mano oppure inviata per posta normale o infine via Pec all’indirizzo segreteria@pec.secam.net.
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia in oggetto gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali e gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ai civili. 
     
  • Sono obbligati al rispetto di tale disposizione i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi ed i proprietari dell’immobile in cui ha sede l’impresa le cui acque reflue, utilizzate nei processi industriali, vengono immesse nelle pubbliche fognature.
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque prelevate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente, precisando eventuali volumi usati ma non scaricati (es. inseriti come materia prima nel processo produttivo oppure evaporati o trasformati in rifiuti liquidi, o impiegati per scopi che ammettono lo scarico in corso idrico superficiale).
 
L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

(SN/bd)

 




Conai 2022: scadenze di inizio anno

Ad inizio anno la presente circolare ricorda alle aziende associate di consultare il sito del Conai dove è riportata la tabella aggiornata degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac), che ha subito delle variazioni già annunciate.

Si ricordano, inoltre, i due adempimenti periodici principali di inizio anno:

  • Scadenza 20 gennaio 2021
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Gli adempimenti si trovano descritti nell’apposita pagina del sito internet.

Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.
 

  • Scadenza 28 febbraio 2021
Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5). Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2021 (mod. 6.6). Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

 
Adesione a Conai

Si ricorda che sono tenuti ad aderire a Conai non solo i produttori di imballaggi, ma anche gli utilizzatori.

Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare l’adesione al consorzio Conai (consultare la sezione dedicata del sito). L’adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.

 
(SN/bd)




Albo gestori ambientali: decorrenza autorizzazioni e compilazione formulari rifiuti

L’Albo nazionale gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in tema di validità di un provvedimento autorizzativo di iscrizione; la circolare n. 13 del 21 dicembre 2021 che è direttamente consultabile sul sito dell’albo riporta questi chiarimenti.

Data di validità del provvedimento, da inserire all’interno del FIR formulario: l’Albo chiarisce che la data da riportare deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione, tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione. Qualora il provvedimento di rinnovo venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

Validità delle iscrizioni all’albo e dei rinnovi: consultare la delibera n. 1 del 10 febbraio 2016 e la successiva delibera n. 2 del 24 giugno 2020.

(SN/bd)
 




Rentri: tutorial per il caricamento dei dati

Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) avvalendosi del supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L’Albo, mediante un confronto costante con associazioni di categoria e imprese che partecipano alla sperimentazione, ha pubblicato sul sito web dedicato la documentazione relativa al progetto e reso disponibile un primo video tutorial relativo al caricamento dati contenuti nei registri di carico e scarico rifiuti, dedicato a tutte le imprese che non sono dotate di un software interoperabile con Rentri.

Sebbene non ci siano finora indicazioni rispetto all’entrata in vigore di questo nuovo strumento, si suggerisce di monitorare gli aggiornamenti on line.

(SN/bd)
 




Emergenza Covid-19: nuovi provvedimenti gennaio 2022

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 sono entrati in vigore tre provvedimenti di modifica delle misure anticontagio. Qui di seguito si riportano soltanto gli aspetti di maggiore rilievo, che hanno risvolti operativi per le attività delle imprese. In sintesi, i decreti di riferimento sono i tre seguenti:

1. il Dl 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e pertanto ha esteso, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass, e ha ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

2. il Dl 30 dicembre 2021, n. 229 ridefinisce i presupposti e l’applicazione della quarantena, potenziando il sistema del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass.

3. il Dl 7 gennaio 2022, n. 1 ha disposto l’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e ha previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, ha esteso a tutte le imprese la possibilità – originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti – di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.

Adottando un criterio cronologico, si evidenza quanto segue:

8 gennaio 2022: scatta l’obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni; le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

15 febbraio 2022: scatta l’obbligo di presentare il Super Green Pass per i lavoratori “over 50″ (obbligo che resterà in vigore fino al 15 giugno 2022). Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di presentazione del Green Pass rafforzato. Si applica la sanzione di 100 euro per tutti gli “over 50” che non si sono vaccinati. Si conferma la sanzione per coloro che accedono al luogo di lavoro senza aver adempiuto all’obbligo, da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità già note e indicate nell’art. 9, comma 10, del Dl n. 52 del 2021.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Green Pass rafforzato e Green Pass base

Il Green Pass rafforzato è il certificato digitale in vigore dal 6 dicembre 2021 che è stato introdotto dal decreto del 26 novembre 2021 e che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19; non è quindi valido per chi è in possesso di un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare. Il certificato viene generato a partire dal 12 º giorno dopo la prima dose ed è valido a partire dal 15º giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass viene generato dopo un paio di giorni ed è valido a partire dal 14º giorno.

Il Green Pass base invece si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Nota sui corsi di formazione

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto Green Pass “base”.

Nota sulla durata del green pass vaccinale

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantene, isolamento e autosorveglianza

La gestione dei casi positivi e il tracciamento dei contagi è cambiato e le nuove regole, in tutte le casistiche nelle quali ci si può trovare, sono riportate sul sito di Ats Brianza al quale si rimanda e che viene tenuto aggiornato.

La novità più rilevante è l’autosorveglianza che è applicabile qualora una persona abbia avuto un contatto stretto con un positivo ma sia vaccinato con doppia dose + booster: in questo caso non è previsto l’isolamento domiciliare ma un’autosorveglianza di 5 giorni (vigilanza sulla comparsa di sintomi) e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima eventuale comparsa dei sintomi si ricorre ad un test antigenico rapido o molecolare per accertare la positività (test prescritto dal medico curante).

Altri aspetti

Per completezza si informa che dal 20 gennaio è necessario il Green Pass “base” anche per recarsi dal parrucchiere, dal barbiere, dall’estetista o in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona.

Dal 1° febbraio è necessario avere almeno il Green Pass “base” per accedere a tutti i pubblici uffici, le banche, le finanziarie, gli uffici postali, le attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e alimentari – l’elenco completo sarà dettagliato in un successivo Dpcm).

Si ricorda infine che dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di Green Pass rafforzato.

Sul sito del Ministero è utilmente scaricabile una tabella riepilogativa delle attività ammesse nelle varie condizioni di rischio in cui si trovano le regioni, precisando il tipo di Green Pass che è previsto.

Da ultimo si rimanda alle faq ministeriali sul sito Governo (tipo di mascherine) ma anche sul sito specifico del Ministero della salute (vaccini, varianti, viaggi).

(SN/bd)