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Aua Point: proroga della sperimentazione per l’anno 2021

Dallo scorso anno, le aziende soggette ad Aua Autorizzazione Unica Ambientale hanno la possibilità di caricare i dati dei monitoraggi obbligatori alle matrici ambientali su un applicativo regionale chiamato Aua Point. Vi informiamo che Regione Lombardia ha pubblicato la Dgr 14 dicembre 2020 – n. XI/4027 intitolata “Aggiornamento dei criteri di utilizzo dell’applicativo Aua Point e delle disposizioni inerenti le modulistiche digitali in materia di Aua” (Burl So n.53 del 30 dicembre 2020) che stabilisce la proroga per tutto il 2021 della sperimentazione dell’applicativo Aua Point.

La delibera regionale (che si allega) riporta anche i nuovi criteri per l’utilizzo di Aua Point.

Precisazioni: i gestori di tutti gli impianti non soggetti ad AIA e rientranti nel campo di applicazione definito nel presente allegato 1, possono caricare sull’applicativo Aua point i dati degli autocontrolli alle emissioni e agli scarichi, laddove previsti nelle rispettive autorizzazioni ambientali e tale caricamento sostituisce, ove richiesta, la trasmissione dei dati all’Autorità competente, Comune e Arpa; i gestori devono comunque conservare presso l’azienda i rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell’autorizzazione; in alternativa alla compilazione di Aua point, nonchè per i dati e le informazioni non contemplate dall’applicativo (…) i Gestori provvederanno alla trasmissione dei dati agli Enti, ove previsto nelle rispettive autorizzazioni, secondo le modalità adottate sui rispettivi territori.

Per chi non avesse ancora provato, l’accesso all’applicativo avviene attraverso il link.

In caso di primo accesso, il Gestore deve compilare (tramite il pulsante “Inizia”) una scheda sull’anagrafica dell’azienda e sulla tipologia di autorizzazione in possesso. Al termine della compilazione le credenziali di accesso vengono fornite via mail direttamente all’utente, che le deve conservare per le successive attività.

La stessa Dgr stabilisce anche lo spostamento al 1° luglio 2021 dell’obbligo di utilizzo delle piattaforme informatiche Suap per l’invio delle volture e delle comunicazioni non sostanziali dell’Aua; entro la stessa data sarà disponibile la nuova modulistica informatica per l’invio delle comunicazioni di voltura e modifica non sostanziale dell’Aua. 

(Sn/bd)




Trasporto merci pericolose, Adr: novità 2021

In tema di trasporto su strada di merci pericolose, si segnala che è stato pubblicato l’accordo internazionale Adr 2021, che contiene alcune novità che entreranno in vigore dal 1 luglio 2021. Le modifiche sono circoscritte anche perché la pandemia ha costretto a sospendere la discussione e l’applicazione di alcuni temi.

Nei 6 mesi di transizione gennaio – giugno 2021 si possono applicare le regole previgenti ma si tratta del semestre previsto dal legislatore per consentire a tutti di adeguarsi.

Innanzitutto si segnala che l’obbligo di nomina del Consulente Adr è stato esteso alle aziende che rivestono il ruolo di speditori.

In tema “documento di trasporto”: per quelle materie per cui non viene indicata alcuna restrizione al passaggio in galleria sul documento di trasporto deve essere riportato (–).

Fra le novità importanti segnaliamo il tema “rifiuti medicali infettanti”:

Nel cap. 1.1.3.6.3 viene inserito il numero Onu 3549 in riferimento ai “rifiuti medicali infettanti per l’uomo, categoria A, solidi / rifiuti medicali infettanti per gli animali, categoria A, solidi”

Inoltre, viene aggiornato il punto relativo alle batterie al litio:

Cap. 4.1.4.1: per i numeri Onu 3091 “batterie al litio metallico contenute in un dispositivo” e Onu 3481 “pile al litio ionico contenute in un dispositivo” è prevista la nuova Disposizione Speciale 390 che prevede: “Se un collo contiene sia pile al litio contenute in un’apparecchiatura che pile al litio imballate con l’apparecchiatura, i seguenti requisiti si applicano ai fini della marcatura e della documentazione della confezione:
Il pacco deve essere contrassegnato come “Un 3091” o “Un 3481”, a seconda dei casi. Se una confezione contiene sia pile al litio ionico che pile al litio metallico imballate con dispositivo e contenute in dispositivo, la confezione deve recare i contrassegni richiesti per entrambi i tipi di batterie. Tuttavia, non è necessario tenere conto delle celle a bottone installate nel dispositivo (compresi i circuiti stampati); infine vengono cambiate le dimensioni minime del marchio per le pile al litio, si passa da 120 x 100 mm a 100 x 100 mm, da 105 x 74 mm a 100 x 70 per le dimensioni ridotte.

In collaborazione con il vostro consulente aziendale Adr qualificato, ove presente, è opportuno valutare fin da subito se ci siano ripercussioni operative a carico delle attività aziendali, per adeguarsi nei tempi previsti. Le novità citate sono le più significative, ma non sono del tutto esaustive, ci sono anche altri aspetti da valutare.

(SN/bd)




Sondrio: scadenza denuncia scarico in fognatura pubblica di acque industriali

Si ricorda alle aziende associate della Provincia di Sondrio che scade il 31 gennaio 2021 il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in fognatura nel corso dell’anno precedente.

  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia in oggetto gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali e gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ad acque reflue civili.
  • Sono obbligati al rispetto di tale disposizione i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi ed i proprietari dell’immobile in cui ha sede l’impresa le cui acque reflue, utilizzate nei processi industriali, vengono immesse nelle pubbliche fognature.

Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque prelevate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente, precisando eventuali volumi usati ma non scaricati (es. inseriti come materia prima nel processo produttivo oppure evaporati o trasformati in rifiuti liquidi, o impiegati per scopi che ammettono lo scarico in corso d’acqua superficiale).

La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore.

A  tal proposito si segnala il modulo scaricabile e compilabile sul sito internet dedicato.

Il modulo compilato si può consegnare a mano, inviare per posta normale oppure via Pec  segreteria@pec.secam.net

L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

(SN/bd)




F-Gas proroga certificazioni

I certificati in tema di gas fluorurati a effetto serra rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ai sensi degli art. 7 e 8 del Dpr n. 146/2018), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e quindi sino al 3 maggio 2021.

La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 24 dicembre 2020 in materia di rinnovo delle certificazioni, ha chiarito infatti gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del Dl 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del Dpr n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra. L’estensione delle certificazioni verrà comunicata al Registro telematico nazionale dagli Organismi di certificazione accreditati.

Il provvedimento citato è allegato.

(SN/bd)




Reach e rifiuti: nuova banca dati Scip dal 5 gennaio 2021

Scip sta per “Substances of Concern in articles as such or in complex objects (Products)”. Si tratta di una banca dati destinata a contenere informazioni relative a “sostanze preoccupanti, Svhc Substances of very high concern” in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti). Nella banca devono essere convogliate le informazioni sulle sostanze incluse nella Candidate List (normativa Reach), affinchè siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche nella fase di trattamento dei rifiuti.

Sul sito dell’Echa una infografica mostra cosa si intende per articoli e oggetti complessi.

L’obbligo di notifica, dal 5 gennaio 2021, riguarda le aziende che immettono nel mercato dell’Ue articoli contenenti sostanze preoccupanti ovvero quelle che, pur non essendo soggette a registrazione Reach, sono presenti in concentrazione superiore allo 0,1% p/p e sono elencate nella Candidate list. L’obbligo non si applica ai rivenditori al dettaglio che forniscono articoli direttamente al consumatore.
Da febbraio 2021, le informazioni presenti nel database Scip sul sito dell’Echa sono a disposizione degli operatori impegnati nelle attività di recupero e nella produzione di beni ottenuti da materiali riciclati e saranno accessibili ai consumatori. 

La banca dati Scip concretizza una misura prevista dalla normativa europea sui rifiuti, in particolare la Direttiva 2008/98/Ce all’art. 9 Prevenzione dei rifiuti come modificata dalla Dir. (Ue) 2018/851. La direttiva quadro sui rifiuti stabilisce misure per affrontare gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana e per migliorare l’uso efficiente delle risorse essenziali per il passaggio a un’economia circolare. Molte altre informazioni si possono trovare sullapagina specifica di Echa.

(SN/bd)




Conai: scadenze di inizio anno

Ad inizio anno la presente circolare intende raccomandare la rilettura delle circolari di fine 2020 che contenevano alcune novità rilevanti e informare le Aziende associate che, sul sito Conai, è riportata la tabella aggiornata degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac), che ha subito delle variazioni già annunciate. Come noto, su carta e plastica è vigente una diversificazione contributiva, che va applicata in base alle tipologia di materiali.

Si ricordano inoltre i due adempimenti periodici principali di inizio anno:

Scadenza 20 gennaio 2021
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2021
Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5).
Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2019 (mod. 6.6). Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

Adesione a Conai
Si ricorda che sono tenuti ad aderire a Conai non solo i produttori di imballaggi ma anche gli utilizzatori.
Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare l’adesione al consorzio Conai (consultare la sezione dedicata del sito). L’adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.

(SN/bd)




Etichettatura ambientale: obbligo sospeso per un anno

Nel cosiddetto “Milleproroghe 2021” cioè il Decreto Legge n.183 del 31 dicembre 2020 che è immediatamente vigente, l’art. 15 comma 6 introduce una proroga significativa per tante aziende: viene introdotta la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – dell’obbligo di etichettatura ambientale conforme alle specifiche tecniche; precisamente viene sospeso per 1 anno questo articolo: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” (art. 219, primo periodo del comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e smi).
Viceversa, non è stata prevista nessuna sospensione per questo obbligo “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/Ce della Commissione” (art. 219, secondo periodo del comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e smi).

Si invitano gli associati a consultare direttamente l’informativa già diffusa sul sito web di Conai.

(SN/bd)




Trasporto rifiuti da attività produttive: le novità

Poco prima di natale, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali è intervenuto con una circolare per consentire il proseguimento delle modalità di trasporto di rifiuti non pericolosi, provenienti da attività produttive, sia in conto proprio che in conto terzi, che l’aggiornamento di settembre 2020 del Testo Unico Ambientale (parte IV del D.lgs. 152/2006 e smi) non chiama più “assimilabili agli urbani”.

Sul sito dell’albo è direttamente consultabile la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020.

In particolare, l’Albo ha stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 2-bis e 4 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti, ove divenuti urbani, dal primo gennaio 2021 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

Si tratta soltanto dei rifiuti individuati dai codici Eer e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies; gli elenchi citati sono facilmente rintracciabili in allegato alla circolare Api n. 488 del 19 novembre 2020 a cui si rimanda.

Per completezza si ricorda che:
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

La decisione dell’albo garantisce una “transizione” non traumatica perchè permette la continuità del servizio, nell’attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione ai dettami normativi introdotti in Italia a settembre 2020; di fatto consente ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 2-bis e 4 dell’Albo, la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti sopraindicati purchè provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, che comprende, tra le altre, “attività artigianali, carrozzerie, autofficine autorimesse e magazzini senza vendita diretta ”ma non comprende le “attività industriali”.

Api Lecco sta seguendo i risvolti di queste novità e ne darà comunicazione non appena ci saranno indicazioni chiare, senza le quali non resta che proseguire le attività di gestione rifiuti come finora svolte.

(SN/bd)




Conai: nasce Biorepack

Nelle ultime settimane del 2020, è nato Biorepack il nuovo consorzio che raccoglie i produttori della bioplastica, ovvero quel materiale alternativo alla plastica derivata dal petrolio, che si va facendo strada nel mercato degli imballaggi.

Lo statuto di “Biorepack – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile”, è stato approvato con un decreto di ottobre, in Gazzetta Ufficiale da metà novembre (Gu n.284 del 14 novembre 2020); esso si colloca all’interno del sistema Conai come nuovo consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

Gli interessati possono consultare l’informativa sul sito del Conai, e la pagina web del nuovo consorzio Biorepack.

(SN/bd)




Trasporti pesanti: calendario divieti 2021

Con la presente si comunica il calendario dei giorni e degli orari dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti nel nuovo anno 2021. Il calendario si trova nel decreto della prefettura di Lecco, che disciplina (ai sensi dell’art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo C.d.S. Codice della Strada) i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2021 particolarmente critici per la circolazione stradale.

Tutti i dettagli nel testo che si allega.

(SN/bd)