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Modello Ot23 per la riduzione del tasso di premio Inail

Come ogni anno a fine febbraio è fissata la scadenza entro la quale si può presentare il modello on line per la richiesta di riduzione del tasso di premio Inail che l’azienda paga per ogni lavoratore. Il modello Ot23 è stato diffuso nel 2021 come si evince nelle circolari associative dedicate a questo tema.
Il modello da compilare on line si trova sul sito Inail (scendere in basso alla pagina).

Come si anticipava nelle citate circolari del 2021 (n. 465 del 4 agosto 2021 e anche n.635 del 25 novembre 2021), ci sono alcune opportunità ad esempio in tema di microformazione, quasi infortuni, controllo a distanza di attrezzature antincendio e Dpi e così via.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api resta e disposizione per venire incontro ad eventuali dubbi di merito o esigenze specifiche. Chi volesse un supporto per il caricamento della documentazione probante sul sito Inail può farne immediatamente richiesta in Api scrivendo subito a silvia.negri@api.lecco.it e mandare la documentazione correttamente identificata entro lunedì 21 febbraio 2022.
 
(SN/bd)
 




Gestione Covid: modifiche sui tempi di isolamento

Alla luce del miglioramento nell’andamento della pandemia, il Governo ha recentemente emesso provvedimenti di alleggerimento delle norme di comportamento.

Per la modifica alla durata dell’isolamento e della quarantena si segnala il sito del Ministero della Salute che è appena stato aggiornato con le novità. Nei prossimi giorni saranno certamente aggiornati anche i siti di riferimento della Ats Brianza.

Si segnala inoltre la pagina ministeriale dedicata alle Faq sui vari temi (vaccini, viaggi, donazioni), sempre aggiornata.

(SN/bd)
 




Adempimenti Adr per il trasporto di merci pericolose: scadenza 28 febbraio 2022

Le realtà produttive tenute agli obblighi Adr hanno un impegno annuale con scadenza 28 febbraio. Il consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, che è stato incaricato, deve redigere annualmente una relazione contenente le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie per l’osservanza delle norme vigenti in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza ottimali delle attività dell’impresa.

La relazione va consegnata al legale rappresentante dell’impresa, va conservata per 5 anni e messa a disposizione delle autorità nazionali competenti qualora richiesto.

La scadenza di presentazione di questa relazione, in precedenza fissata al 31 dicembre di ogni anno, è stata modificata dalla Circolare ministeriale n. 10898 del 5 aprile 2011 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che la colloca “entro il mese di febbraio dell’anno successivo”.

Come precisato dalla Circolare Ministeriale A9/2000/Mot del 6 marzo 2000, nel caso in cui la funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell’impresa, la relazione dovrà essere ugualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che l’ha predisposta.

La relazione annuale deve essere redatta in seguito alla verifica delle procedure e delle prassi aziendali inerenti le attività dell’impresa connesse al trasporto di merci pericolose.

Altre scadenze Adr

Si coglie l’occasione per ricordare che le aziende soggette agli obblighi Adr devono rispettare altre scadenze documentali che nel periodo pandemico risultano prorogate di 90 giorni dal termine di fine emergenza (31/03/2022), come di seguito indicato:

  • Il certificato di formazione professionale Adr (Cfp) rilasciato dall’Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogato fino al 29/06/2022.
  • Il certificato di approvazione del veicolo Adr (Barrato Rosa) rinnovato in Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogato fino al 29/06/2022.
  • La verifica della cisterna Adr rinnovata in Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogata fino al 29/06/2022.

 
(SN/bd)
 




Etichettatura ambientale imballaggi: obbligo slittato a giugno 2022

Il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe” ha sospeso l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, dando la possibilità agli operatori di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta, fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre il 30/06/2022. La notizia è indicata sul sito del Conai.

Nei mesi di proroga si attende l’emanazione di un decreto, a firma del Ministro della Transizione Ecologica, per l’adozione di linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.

Per ora le linee guida scritte da Conai, consultando le imprese dei vari settori, sono quanto di più avanzato c’è a disposizione per lavorare sulle etichette nei prossimi mesi, in vista della scadenza; si rimanda dunque ad esse, che sono disponibili sul sito Conai ma non vincolanti.

(SN/bd)
 




Guida Conai 2022: pubblicato l’aggiornamento

Il 1° febbraio 2022 il Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha pubblicato sul proprio sito la nuova edizione della “Guida all’adesione e applicazione del contributo ambientale 2022″.

La pubblicazione unitaria contiene tutte le informazioni sugli adempimenti, le procedure applicabili, le casistiche speciali, oltrechè schemi esemplificativi e modulistica a disposizione delle aziende consorziate.

Si ricorda che il Cac, Contributo Ambientale Conai, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il consorzio ripartisce tra produttori e utilizzatori di imballaggi il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclo e per il recupero dei rifiuti di imballaggio.

La guida contiene i nuovi valori del Cac vigenti da gennaio, che si trovano anche sinteticamente riportati, materiale per materiale, sull’apposita pagina del sito.

Tra le principali novità dell’edizione 2022 si segnalano:

  • nuove funzionalità del servizio di Dichiarazione Online;
  • introduzione di nuove semplificazioni e agevolazioni riservate a specifiche tipologie e/o flussi di imballaggi;
  • evoluzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica, con l’introduzione di una quinta fascia (A2);
  • estensione della diversificazione contributiva anche per gli imballaggi compositi a base carta (diversi dai compositi idonei al contenimento di liquidi).
 
(SN/bd)
 

 
 
 
 




Gestione soggetti positivi Covid-19 e obbligo Green Pass: novità

Isolamento domiciliare

1. Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale, l’isolamento termina con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi.

2. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale* nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti dal covid19 nei 120 giorni precedenti, l’isolamento termina con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare.

In tutti i casi è necessario attendere attestazione di fine isolamento da parte di Ats e attenersi a quanto specificato sull’apposito sito curato da Ats Brianza.

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito verrà eseguito presso i punti tampone del territorio che erogano tale servizio, esibendo il provvedimento di isolamento ricevuto via Sms; per evitare code e lunghe attese si raccomanda comunque di registrarsi tramite il link ricevuto via Sms. Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l’isolamento. Sul sito Ats Brianza le info dettagliate per il tampone di fine isolamento.

I soggetti contatti stretti di positivo si devono comportare come indicato sul sito Ats Brianza.

Green pass obbligatorio

Con riferimento alla precedente circolare su questo tema, si allega il Dpcm che contiene l’elenco delle attività considerate essenziali, per le quali resta non obbligatorio il green pass. Per contro, tutte le altre attività (es. pubblici uffici, banche, negozi …) sono soggette all’obbligo e pertanto per accedere è necessario possedere almeno il green pass base.

(SN/bd)
 




Mud 2022: presentazione entro il 21 maggio 2021

E’ da poco uscito in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 17 dicembre 2021 che sostituisce integralmente il precedente Dpcm del 2020, dal quale si ricava la scadenza di presentazione del nuovo Mud 2022, dopo 4 mesi dall’entrata in vigore (GU n.16 del 21 gennaio 2022 So n. 4).

Il Mud 2022 dovrà essere quindi presentato entro il 21 maggio 2022; si allega il Dpcm che approva il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

Precisazione: l’art. 1 del Dpcm del 17 dicembre 2021 stabilisce che il modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile; tuttavia, l’art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994 n. 70 istitutiva del Mud, norma gerarchicamente sovraordinata rispetto al Dpcm, prevede espressamente che “qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Nelle prossime settimane Api Lecco Sondrio informerà gli associati delle modalità del servizio di compilazione Mud, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti.

(SN/bd)
 




Indagine online: “Ambiente e pmi: acqua”

All’attenzione del titolare dell’attività
e/o della figura incaricata di seguire i temi ambientali,

con l’obiettivo di supportare le piccole imprese negli adempimenti relativi alla corretta gestione delle risorse ambientali, invitiamo a rispondere online alle poche domande del link sotto dedicato al tema “acqua”.

L’obiettivo del questionario è valutare se e come impostare un incontro di approfondimento fra gli associati efficace sul tema, avvalendosi della competenza di figure esperte.
 
Per evitare di trovarsi in difficoltà quando le procedure ambientali sono già in corso, visto che le norme hanno una certa complessità non sempre conosciuta, Api intende organizzare brevi approfondimenti mirati a coloro che ne segnalassero il bisogno o l’interesse.
 
Si chiede di rispondere alle domande entro venerdì 4 febbraio 2022, così da organizzare eventualmente un seminario o webinar nel mese di febbraio.
 

Per compilare il questionario “Ambiente e pmi: acqua”: CLICCARE QUI 

(SN/am)




Green Pass base, rafforzato e Booster: le specifiche

Con riferimento a tutte le novità già comunicate nella circolare della scorsa settimana, ma anche alla luce del fatto che le regole sono più complesse perchè le casistiche nelle quali le persone possono trovarsi sono aumentate, si suggerisce di consultare il sito nazionale dedicato alla certificazione verde perchè contiene molti dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e tante faq molto utili a dirimere i dubbi su parecchi aspetti operativi.

Tra le altre cose, si comprende come si ottiene e dove si scarica il Green Pass Booster: quando serve, come si riattiva il Green Pass dopo la guarigione e così via.

(SN/bd)
 
 




Aggiornamenti nel Testo Unico della sicurezza: focus preposti

Il Decreto Fiscale del 2021 conteneva alcune novità che hanno modificato il testo unico della sicurezza; per consultarlo nella sua ultima stesura, oggi vigente, si segnala il link ove trovare il testo del Dlgs 81/2008 aggiornato a gennaio 2022. 

Nello specifico, la conversione del decreto fiscale in legge introduce un nuovo comma b-bis nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (descritte all’art.19), ma le attività suddette risultano ampliate (comma f-bis) ed è questa la novità di maggiore rilievo. Nei fatti al preposto si assegna un nuovo compito: quello di interrompere, se necessario, l’attività in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e anche di segnalare le non conformità rilevate. La lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto dice che: oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».

Infine, la modifica incide anche in tema di appalto o subappalto in quanto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Ecco cosa dice il nuovo comma 8 bis all’art. 26 del Testo Unico 81/2008 «Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».

Per mettere a regime i nuovi compiti di questa figura, è evidente che occorre una formazione adeguata e specifica. Per questo si prevede un aggiornamento degli accordi Stato-Regioni per definire contenuti e modalità di una formazione dedicata ai preposti che abbia un aggiornamento biennale.

Su questo punto si darà apposita comunicazione non appena vengano approvati nuovi accordi stato – regioni che sostituiscono quelli attualmente vigenti.

(SN/bd)