Antincendio: promemoria delle novità sulla formazione degli addetti all’emergenza
Si rimanda alla circolare Api n.492 del 22/09/2022 con tutti i dettagli. Qui si ricorda brevemente che entro il 4 aprile 2023 (6 mesi dopo l’entrata in vigore del Dm) la formazione in materia antincendio deve rispettare tutti i nuovi requisiti.
Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.
Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi degli addetti designati sono stati rivisti e hanno durata e contenuti diversi in base al livello di rischio incendio. Inoltre è cambiata la frequenza dell’aggiornamento: gli addetti si devono aggiornare con cadenza quinquennale. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
Sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco sono presenti tutti i decreti aggiornati.
In allegato si trova la scheda riepilogativa della durata dei corsi di base o di aggiornamento, in funzione del livello di rischio. Sul sito Api sono disponibili i corsi aggiornati e potete iniziare a prenotarvi. Api resta a disposizione per ogni necessità di approfondimento.
(SN/am)