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Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre 2021: approfondimenti e informativa per i dipendenti

Il Decreto n. 127/2021 che si allega è il provvedimento legislativo che impone l’obbligo del Green Pass in maniera estensiva al mondo del lavoro, pubblico e privato. E’ vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, ovvero dal 23 settembre 2021.

In realtà l’obbligo di Green Pass scatta dal 15 ottobre 2021, ma è del tutto evidente che le prossime settimane sono fondamentali per organizzare le modalità di controllo del Green Pass nei diversi luoghi di lavoro e per fare il vaccino da parte di chi non aveva ancora provveduto.

Per questa ragione è utile informare subito tutto il personale dipendente, ma anche eventuali lavoratori in appalto o consulenti e visitatori, che dal 15 ottobre sarà necessario esibire il green pass. Si suggerisce di esporre nelle bacheche o di far circolare una comunicazione simile a quella allegata.

Da parte loro, i datori di lavoro hanno il compito di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ma anche a campione; per farlo occorre individuare con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e dare loro adeguate istruzioni. In attesa delle linee guida che il Consiglio dei Ministri ha la facoltà di adottare, per l’omogenea definizione delle modalità organizzative, si suggerisce di consultare le indicazioni per l’uso della App VerificaC19 su dispositivo mobile, che si trovano nelle Faq governative  e che tengono conto degli aspetti relativi alla Privacy.

La sanzione per le aziende che non avranno adottato le modalità di controllo possono essere irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Chi non fosse ancora vaccinato potrebbe farlo nelle prossime settimane in modo da possedere il green pass valido dal 15 ottobre 2021 oppure potrebbe ricorrere con regolarità ai tamponi rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie convenzionate.

Si consiglia di consultare il sito dedicato alla certificazione verde dove trovare i dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e molti altri aspetti operativi

(SN/bd)




Registro Recer per impianti di recupero rifiuti: operativo dal 30 settembre 2021

Il Recer è il Registro delle autorizzazioni per il Recupero dei rifiuti. Dal 30 settembre 2021, al momento del rilascio, le autorità competenti possono caricare sull’apposito portale Recer i nuovi provvedimenti autorizzativi emessi per gli impianti di recupero rifiuti, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di recupero di rifiuti.

Il portale Recer  è stato creato per contenere i dati degli impianti autorizzati alla gestione dei diversi tipi di rifiuti destinati a recupero. Monitor Piani è la piattaforma già in uso agli enti competenti in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti. Recer è stato realizzato dal Ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con l’albo nazionale gestori ambientali, Unioncamere e con il supporto tecnico di Ecocerved.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno era stato pubblicato il Dm 21 aprile 2020, che prevedeva l’attivazione del Recer, recante “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero” (denominato REcer), ai sensi del comma 3-septies dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006.

Il Recer è interoperabile con il Catasto Rifiuti e con Il Registro Elettronico Nazionale, ed è costituito da due sezioni: una dedicata alle autorizzazioni ordinarie e l’altra destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate, che saranno implementate direttamente dalle autorità competenti,

contestualmente alla comunicazione al Ministero. Il Recer deve garantire i principi di trasparenza e pubblicità richiesti dalle norme (dall’art. 14-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128).

A decorrere dalla data del 30 settembre 2021 il Recer è pienamente operativo.

(SN/bd)
 
 




Etichettatura ambientale: iniziative di Conai per dare supporto ai vari settori di produzione

Dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 Conai ha organizzato la prima Academy Week dedicata a “Questioni di etichetta”. Si tratta di webinar dedicati ai vari settori per aiutare le aziende che stanno adeguando l’etichetta ambientale sui prodotti.

Vi invitiamo a consultare il programma e a partecipare alle sessioni di vostro interesse.

Si segnala, inoltre, una sorta di “concorso” chiamato Call for Good Ideas che invita le aziende a presentare la loro innovativa etichetta ambientale, in linea con la nuova normativa. Potete consultare le istruzioni per partecipare.

(SN/bd)
 




Nuovo registro per i trasportatori di rifiuti metallici: iscrizione all’albo semplificata dall’ 1 settembre 2021

Dal primo settembre si applica la Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 dell’Albo nazionale gestori ambientali con la quale è stato istituito il registro dei trasportatori di rifiuti metallici, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.

Nella delibera che si allega è presente l’elenco dei Cer trasportabili.

Il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati, sotto le 3000 tonn fino a oltre 200.000 tonn. La delibera contiene i requisiti e le procedure di iscrizione da seguire e anche un automatismo per le imprese già iscritte all’Albo con procedura ordinaria, di cui all’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati all’articolo 3.

(SN/bd)
 




Aggiornamento Linee guida Snpa sulla classificazione rifiuti

L’obiettivo delle linee guida è di fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti.

In particolare:

  • illustra schemi procedurali per fasi, utili ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità dei rifiuti;
  • contiene la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti;
  • riporta esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individua criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali).

Nel mese di agosto è uscito in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 47 del 9 agosto 2021, con cui il Mite, Ministero della Transizione Ecologica, ha approvato l’aggiornamento delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti, di cui alla delibera del Consiglio del Snpa Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale del 18 maggio 2021 (attuazione dell’art. 184, comma 5, del Dlgs 152/2006).

Le Linee guida approvate risultano integrate al Capitolo 3 con il sottoparagrafo “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico–biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, che costituisce parte integrante e sostanziale del documento.

Si allegano la linea guida e l’allegato integrativo.

(SN/bd)
 




Decreto Semplificazioni: novità in materia rifiuti

La Legge del 29 luglio 2021 n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 aveva introdotto alcune novità in materia di rifiuti, modificando nuovamente il Tua Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Tra le modifiche più rilevanti, in vigore dal 31 luglio 2021, se ne evidenziano due:
  • la sospensione del rilascio dell’attestazione di avvenuto smaltimento da parte degli impianti “intermediari” ossia quelli autorizzati alle sole operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14, D15), confermando tuttavia la loro responsabilità per il successivo corretto smaltimento dei rifiuti. L’articolo 188 c.5 modificato recita «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte IV del decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni». 
     
  • lo svuotamento delle fosse biologiche / bagni chimici viene equiparato ad un’attività di manutenzione delle reti fognarie (art. 230 co. 5) per cui i soggetti che effettuano lo svuotamento risultano formalmente produttori del rifiuto; per questo hanno la possibilità di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti della manutenzione presso la propria sede, nei termini di Legge; resta comunque l’obbligo del possesso dell’iscrizione all’Albo per la categoria 4 ed è previsto un documento ad hoc per il trasporto di detti rifiuti. 
    (SN/bd)



Variazioni Contributo Ambientale Conai dall’1 gennaio 2022

Dal 2022 Conai ha stabilito la diminuzione del Cac il Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, plastica e vetro. In dettaglio trovate la scheda allegata riporta le variazioni, qui si sottolinea in particolare la riduzione per l’acciaio (da 18 a 12 €/ton ovvero – 6 €/ton).
Inoltre, si modifica la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica, le fasce passano da 4 a 5.

Nel comunicato disponibile sul sito Conai è consultabile una tabella riepilogativa delle variazioni intervenute.
Al momento opportuno saranno aggiornate le pagine del sito con gli importi del contributo ambientale.

L’informativa viene inviata agli amministratori/rappresentanti legali e ai referenti per la compilazione delle dichiarazioni del contributo ambientale Conai delle aziende consorziate interessate. Ovviamente le variazioni hanno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(SN/bd)
 
 




Radon: relazione entro il 27 agosto 2022

L’adempimento sembra lontano, ma siccome richiede dei dati tramite misurazione del livello di radon, attraverso rilevatori specifici che devono rimanere esposti per lungo tempo, è necessario attivarsi fin da ora. Infatti entro il 27 agosto 2022 bisogna redigere una relazione dettagliata da tenere agli atti.

Il Decreto Legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, ha introdotto importanti novità sull’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza e prevenzione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare in materia di protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Un gas radioattivo che deve essere posto sotto vigilanza, sia nei luoghi di lavoro che nelle abitazioni, è il Radon.

Chi è soggetto alle norme di prevenzione? l’art. 16 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce quali sono i luoghi di lavoro soggetti alla valutazione dell’esposizione al rischio radon:

  • sotterranei
  • locali semisotterranei o situati al piano terra
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate dal Piano Nazionale d’azione per il Radon
  • stabilimenti termali
Occorre dunque installare al più presto, limitatamente alle aree definite a rischio dal Piano Nazionale, i rilevatori di radon nei luoghi elencati, indipendentemente dalla presenza continuativa di persone, in modo da ottenere i dati sulla concentrazione di Radon.

Il decreto fissa i requisiti e i regimi di controllo relative alle diverse situazioni di esposizione. Nel caso in cui, non fossero attuate tutte le misure previste dal D.lgs. 101/2020 sono state previste delle sanzioni (Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”).

Quanto sopra discende dall’obbligo ministeriale di predisporre un piano nazionale d’azione per controllare il rischio di radiazioni derivanti da questo gas presente in natura, in modo non uniforme. Sul sito del Mite le informazioni di base relativamente alla natura del radon e al piano d’azione.

La norma nazionale sul Radon, il D.Lgs.101/2020 in vigore dal 27 agosto 2020, ha ridotto i limiti accettabili di concentrazione del gas ed è stata introdotta la misurazione obbligatoria anche al piano terra, con una frequenza di una misura ogni 8 anni, sia per le abitazioni che per i luoghi di lavoro.

Si suggerisce di coinvolgere Rspp e il consulente sicurezza per tutte le valutazioni del caso. Il servizio ambiente e sicurezza di Api resta a disposizione.

(SN/bd)
 
 




Green Pass nelle mense aziendali: chiarimento

Con il DL n. 52/2021 (art. 9), la certificazione verde Covid‐19 detta “Green Pass” è stata inizialmente prevista come obbligatoria per una serie di attività funzionali agli spostamenti internazionali e, successivamente, è stata estesa alle attività di ristorazione, comprese fra le attività indicate nel DL n. 105/2021 e nel Dl n. 111/2021 di agosto; nello specifico si parla espressamente di obbligo nel caso di “accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’art. 4, per il consumo al tavolo, al chiuso”.
 
Sull’applicabilità della disposizione normativa alle mense aziendali, il Governo è intervenuto con una Faq, datata 14 agosto 2021, che risponde a questa domanda: “per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati, è necessario esibire la certificazione verde Covid19?“ La risposta è stata la seguente: “sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde Covid19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid‐19 con le modalità indicate dal Dpcm vigente”.
 
Considerato il fatto che le indicazioni ministeriali individuano nei soli “gestori dei servizi” i soggetti responsabili della verifica del possesso del cosiddetto Green Pass da parte degli utenti, parrebbe quindi che il caso preso in considerazione sia soltanto quello delle mense in cui avviene la somministrazione dei pasti, da parte di un soggetto terzo a questo incaricato. Ne consegue che sarebbero pertanto escluse dall’applicazione della verifica sul possesso o meno del Green Pass tutte quelle situazioni aziendali caratterizzate dalla sola messa a disposizione da parte dell’azienda di un locale dove poter consumare il pasto senza che vi sia somministrazione. In questi casi le modalità di accesso e fruizione dei locali devono continuare ad essere normati dai protocolli aziendali anticovid, che comprendono le note misure di distanziamento e sanificazione previste dal Dpcm 14/03/2020 e s.m.i.
 
Alla luce di quanto sopra, si suggerisce di assicurarsi che, laddove presente, il gestore del servizio di ristorazione si sia organizzato per il controllo del green pass; in tutti i casi è comunque opportuno verificare che i protocolli aziendali siano adeguati e coerenti con le più recenti disposizioni; nella verifica è previsto il coinvolgimento di: medico competente, rappresentanze sindacali o Rls ed Rspp.
 
Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api resta a disposizione per il supporto che ritenete utile, ad esempio per una verifica di completezza e aggiornamento dei protocolli.

Per questo servizio potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it o telefonare: 0341.282822.

Si informano, infine, le aziende associate che Confapi sta chiedendo una indicazione normativa espressa che riguardi le aziende così da chiarire, senza dubbi, l’applicazione delle disposizioni. La Confederazione si è fatta parte attiva presso i competenti Ministeri, sarà nostra cura aggiornarvi sull’evoluzione del tema.
 
Le faq ministeriali sono tutte consultabili sull’apposita pagina del Mite.

 
(SN/bd)
 




Rappresentante lavoratori per la sicurezza: pubblicazione disponibile sul sito Ats Brianza

Sul sito Ats Brianza è stato pubblicato il documento sul ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) nei luoghi di lavoro, prodotto da un gruppo di persone formato da soggetti diversi che rappresentano le aziende e le istituzioni.

Il documento può essere liberamente utilizzato e contiene moltissime informazioni di carattere generale ma anche operative per comprendere come individuare, nominare e permettere al meglio l’esercizio di questa figura, nelle diverse realtà aziendali.

Si consiglia di mostrare il documento al responsabile della sicurezza Rspp ed eventualmente anche al responsabile del sistema di gestione sicurezza certificato, al fine di coinvolgere adeguatamente l’Rls, condividere i contenuti e adeguare le prassi aziendali alle disposizioni in esso contenute.

La scheda 5 contiene delle domande guidate per far emergere gli spazi di miglioramento.

(SN/bd)