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Radiazioni ionizzanti: riscritta la disciplina vigente

A breve saranno vigenti alcune nuove regole per chi impiega radiazioni ionizzanti; sono coinvolti aspetti ambientali come la gestione dei rifiuti radioattivi e aspetti di sicurezza, come la sorveglianza radiometrica degli operatori esposti.
Entra infatti in vigore il 18 gennaio 2023 il D.lgs. 25 novembre 2022, n. 203 correttivo del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 Radiazioni Ionizzanti, che comporta anche modifiche al Testo Unico Ambientale.

Aspetti ambientali: sono richieste alcune modifiche alle procedure autorizzative di AIA e AUA. In tema AIA Autorizzazione Integrata Ambientale, si richiede che il Prefetto trasmetta i provvedimenti adottati all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione (Capo XIII, art. 71 Decreto 203/22 comma 8-bis art. 29-sexies). In tema di AUA Autorizzazione Unica Ambientale è previsto che i gestori  degli impianti  presentino  domanda  di AUA nel  caso  in  cui  siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di specifici titoli abilitativi fra i quali, ora, anche l’Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini  dello smaltimento nell’ambiente (di cui all’art. 26 del Decreto radiazioni ionizzanti) e la notifica di Pratica con sorgenti naturali di radiazioni (di cui all’art. 24 del Decreto radiazioni ionizzanti).

Aspetti di sicurezza: sono introdotti o modificati alcuni degli obblighi formativi preesistenti, in particolare:
Viene portata da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti; tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008. 
Inoltre l’art. 110 del D.Lgs. n.101/2020 prevede una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti, portando ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti. Tale formazione in radioprotezione integra quella prevista dall’art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008.

Le altre modifiche riguardano:

  • le sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
  • il regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo;
  • il regime autorizzatorio e le disposizioni per i rifiuti radioattivi;
  • la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Si invitano le imprese con il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ad un’accurata valutazione delle novità applicabili, con l’aiuto del consulente competente.

(SN/am)
 




Speditori di merci pericolose: chiarimenti ministeriali sulla nomina del consulente Adr entro dicembre 2022

Il tema è stato oggetto della circolare API n. 636 del 1 dicembre 2022. Ma in data 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota esplicativa che si allega, nella quale sottolinea che la norma si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada e del loro relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.
Si tratterebbe quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già da estendere a coloro che risultano solo produttori di rifiuti pericolosi; essi restano obbligati alla corretta classificazione del rifiuto ed al conferimento ad uno smaltitore specificamente autorizzato, secondo apposito contratto ma non sono obbligati a dotarsi di un consulente ADR.
In conclusione restano esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR le attività di: imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all’attività di trasposto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota sopra menzionata, cita:
“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”.

Per una valutazione dell’applicabilità o meno di questo obbligo alla propria realtà produttiva potete richiedere il supporto dell’associazione scrivendo alla dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




Etichettatura ambientale: obbligo in vigore da gennaio 2023

Il Dlgs n. 116 del 2020, che recepiva la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, aveva introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia.
Due anni dopo, a novembre 2022 è stato pubblicato il DM n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale (ai sensi dell’art. 219, comma 5, del Dlgs 152/2006) per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.

Per supportare le aziende nell’adempimento dei nuovi obblighi, Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha sviluppato una piattaforma per fornire indicazioni e informazioni utili a produttori e utilizzatori di imballaggi: cliccare qui.

La linea guida ministeriale è coerente con la guida che Conai aveva sviluppato e arricchito con la collaborazione delle associazioni e delle imprese.

Api vi invita a consultare la pagina internet sopra indicata e a verificare le modalità per adempiere a questo obbligo che ricade sulle imprese da gennaio 2023.

Per problemi e dubbi che restassero aperti, Api li può raccogliere e organizzare da gennaio un webinar dedicato, in collaborazione con Conai.

(SN/am)

 




Contributo Ambientale Conai: nuovi valori da gennaio 2023

Conai ha comunicato i nuovi valori del CAC (Contributo ambientale Conai) in vigore dal 1° gennaio 2023, per gli imballaggi in acciaio, legno, vetro, plastica (tenendo conto delle 9 fasce già previste), plastica biodegradabile e compostabile.
I dettagli sono riportati in allegato.

Le variazioni, come noto, hanno effetto anche su alcune procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, per i prodotti alimentari e non alimentari imballati, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Sul sito Conai sono disponibili tutte le informazioni di dettaglio.

(SN/am)
 




Applicativo “Aua Point”: da gennaio 2023 l’obbligo coinvolge nuovi soggetti

Le Aua sono le Autorizzazioni Uniche Ambientali necessarie per le aziende che producono emissioni in atmosfera e/o scarichi idrici con caratteristiche tali da ricadere sotto questa tipologia autorizzativa.
Da gennaio 2023 l’obbligo è esteso alle imprese con emissioni in atmosfera inquadrate come autorizzazioni “in deroga” ai sensi dell’art. 272 c.2 rilasciate all’interno dell’Aua, nonché alle autorizzazioni “ordinarie” alle emissioni, ai sensi dell’art. 269 del Dlgs 152/2006 (rilasciate in qualunque tipo di titolo autorizzativo).
A partire dal 2024 l’obbligo sarà esteso a tutti gli impianti soggetti a tutti i regimi autorizzativi inclusi nel campo di applicazione.
L’accesso all’applicativo avviene tramite questo link: cliccare qui

I siti di Arpa Lombardia e Regione Lombardia contengono tutti gli aspetti di maggiore dettaglio.

La precedente circolare Api n.115 del 24/02/2022 spiegava gli obblighi di registrazione e di compilazione di Aua point a partire da gennaio 2022, per le aziende in possesso dell’autorizzazione in via generale ex art.272 c.2 ai sensi della Dgr 983 /2018. L’obbligo deriva dalla delibera regionale più recente in questa materia, cioè la Dgr 5773 del 21 dicembre 2021 “aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo Aua point” che sostituisce le precedenti Dgr 2481/2019 e Dgr 4027/2020. Per le altre tipologie di autorizzazione, nel 2022 l’adesione è stata volontaria.

Il calendario completo di progressiva obbligatorietà è riportato nell’allegato della DGR 5773/2021 intitolato “Aggiornamento dei criteri per l’utilizzo e la messa a regime dell’applicativo Aua Point”, che si allega.

(SN/am)




Speditori di merci pericolose: nomina del consulente Adr entro 31 dicembre 2022

Il consulente ADR è la figura professionale di cui devono avvalersi le imprese che effettuano il carico e/o lo scarico o il trasporto di merci pericolose (compresi i rifiuti).
L’assunzione del ruolo è condizionata al possesso di una qualifica professionale, che si ottiene al superamento di un apposito esame, per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascia un certificato di formazione.
 
Fino al 2019 l’accordo ADR prevedeva l’obbligo di nominare il consulente ADR per tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nei trasporti di merci pericolose, ad eccezione della figura dello speditore e fatte salve alcune esenzioni.
 
Il punto 1.6.1.44 dell’ADR 2019 e ADR 2021 aveva inserito gli speditori di merci pericolose tra i soggetti obbligati alla nomina del consulente ADR; tuttavia una disposizione transitoria consentiva ai soggetti che si configurano come speditori di effettuare la nomina entro il 31 dicembre 2022.
 
Il consulente ADR, quindi diventa figura obbligatoria per le imprese la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci e/o rifiuti pericolosi su strada, oppure le operazioni connesse all’imballaggio, al carico, al riempimento o allo scarico.
 
La nomina del consulente avviene con un atto interno all’azienda. La nomina e la relativa accettazione devono essere comunicate formalmente per iscritto, e occorre inviarne notifica all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, competente per territorio (in cui ha sede operativa l’azienda), entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente.
 
Erano previste delle esenzioni per la nomina del consulente ADR nei seguenti casi:
• massimo 3 operazioni/mese o 24 operazioni/anno;
• massimo di 180 tonnellate/anno;
• merci/rifiuti in quantità limitate con basso grado di pericolosità.
 
Poiché le suddette esenzioni, ad oggi, non sono più applicabili alla figura dello speditore, le imprese con questo ruolo devono nominare il consulente ADR, anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di merce/rifiuto pericoloso. Salvo tardivi chiarimenti e nuove disposizioni del Ministero dei Trasporti MIT relativamente alle circolari e decreti vigenti.
 
Per informazioni e supporto su questo tema, chiamare in associazione o scrivere a silvia.negri@api.lecco.it
 

(SN/am)
 




Etichettatura ambientale imballaggi: pubblicazione linee guida definitive

Pubblicato a novembre 2022 il DM n.360 del 28 settembre 2022 che contiene le ampiamente discusse Linee Guida in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi. Sul sito del Ministero si trova il testo del decreto. Le indicazioni tecniche, ai sensi dell’art. 219 comma 5 del Dlgs 152/2006, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

I destinatari del decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi. Le informazioni obbligatorie […] devono essere rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
Le linee guida, rintracciabili sul sito del Conai, corrispondono a quelle messe a punto nei mesi scorsi dal gruppo tecnico Conai e già implementate da molte imprese del settore.

(SN/am)




Rifiuti di costruzione e demolizione: in vigore il decreto “EOW”

E’ entrato in vigore il 4 di novembre 2022 il decreto con la nuova disciplina sulla qualifica di rifiuto inerte da attività di costruzione e demolizione. Il decreto disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto EOW “End Of Waste” dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. Le imprese sono tenute ad adeguarsi entro 180 giorni, ovvero entro maggio 2023.

Con questo decreto, n.152 del 27 settembre 2022, il Mite, Ministero della Transizione Ecologica, mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d’azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR.

Tuttavia, con il supporto di ISPRA ed ISS, il Ministero sta già valutando eventuali aggiustamenti al provvedimento, che fissa dei limiti da più parti contestati, prima che siano trascorsi i 180 giorni.

Il decreto che si allega è anche consultabile online in Gazzetta Ufficiale.

(SN/am)




Mobility Manager e Piano degli spostamenti casa-lavoro entro dicembre 2022

In tema di mobilità sostenibile, il ministero dei trasporti ha recentemente pubblicato alcune modifiche al Decreto 12 maggio 2021 che introduceva l’obbligo di Mobility Manager aziendale per le imprese oltre 100 addetti e definiva anche la figura del Mobility Manager d’area.

La precedente circolare Api n.567 di ottobre 2021 riferiva appunto queste informazioni.

Tra le novità presenti nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022 si segnala che “In caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento”. In attesa del testo coordinato con le modifiche, segnaliamo che è stato specificato che la soglia numerica di 100 dipendenti per la redazione del Pslc “Piano degli Spostamento Casa – Lavoro” comprende anche il personale presente in azienda anche con contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando ecc.
Con l’occasione si ricorda che laddove vige l’obbligo, il Pslc va presentato entro il 31 dicembre di ogni anno e deve definire misure alternative all’utilizzo delle auto private (car sharing e car pooling) mostrando i relativi benefici.

Si precisa inoltre che i Mobility Manager possono essere nominati e i piani possono essere comunque predisposti in forma volontaria anche nelle aziende al di sotto della soglia prevista e dagli enti locali non tenuti all’obbligo di legge.

(SN/am)




“End of Waste”: il Mite risponde ad un nuovo interpello sui nuovi criteri per la corretta applicazione del DM 188/2022

Con un interpello presso il MiTe (Ministero per la Transizione Ecologica) ex art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della gestione della cessazione della qualifica di rifiuto a valle delle operazioni di selezione/recupero:

1. l’applicazione del DM 188 del 22 settembre 2020 sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, e il raccordo con il DM 5 febbraio 1998, per l’adeguamento alle procedure semplificate (ex. art. 216 del D.lgs. 152/2006);
2. se i codici EER 030308 e EER 191201 possono essere gestiti nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.

Per tutti gli interessati, la risposta del MiTe è consultabile direttamente sul sito del Ministero cliccando qui.

(SN/am)