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Tari: chiarimenti per le utenze non domestiche

Il sito camerale nazionale riporta la spiegazione dell’Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in materia di TARI, nello specifico i chiarimenti sulla riduzione della tassa per le utenze non domestiche.

In sintesi, la riduzione della quota variabile della TARI (art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013) è applicabile a quelle utenze non domestiche che permangono nel servizio pubblico ma decidono di avviare autonomamente una parte dei propri rifiuti urbani al riciclo.

(SN/am)




ADR: novità riguardo le condizioni per l’esenzione dalla nomina del consulente

ADR è l’acronimo inglese (Agreement for transport of Dangerous goods by Road) che si riferisce all’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra nel lontano 1957 e ratificato in Italia alcuni anni dopo. La situazione normativa recente era piuttosto confusa ed esponeva le aziende italiane ad alcuni rischi; il vuoto normativo è stato finalmente colmato dal DM 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in GU a settembre 2023, che regolamenta e aggiorna i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR.

L’ADR 2019 aveva esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminava il 31/12/2022. Le esenzioni previste dal quadro normativo previgente lasciavano spazio a dubbi interpretativi circa la figura dello “speditore”, per il quale si prefigurava l’obbligo di nominare un consulente ADR a partire dal 1° gennaio 2023.
Sollecitato da diverse parti interessate, il Ministero dei Trasporti ha prodotto una interpretazione autentica dei casi di esenzione, che include gli “speditori”, evitando impatti gravosi su un gran numero di imprese impegnate semplicemente in piccole spedizioni occasionali di una qualsiasi merce pericolosa o di un rifiuto pericoloso.
Con il DM citato si sono definitivamente chiarite le condizioni per le quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

I casi di esenzione comprendono:

  • trasporti in colli per 24 operazioni massime nell’anno solare, di cui non più di 3 al mese, con tenuta del registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni (registro cartaceo o digitale, conservazione per 5 anni);
  • spedizioni occasionali o saltuarie, massimo 50 ton all’anno, non più di 12 operazioni delle quali non più di 2 al mese (registro cartaceo o digitale, conservazione per 5 anni);
  • sono escluse anche le aziende destinatarie di merci in colli/rinfusa/cisterna quando il luogo di ricezione è la destinazione finale delle merci.
Si sottolinea che essere esenti dalla nomina del consulente ADR non significa essere esenti dall’applicazione delle norme ADR. Infatti, per tutti i casi esentati dalla nomina del consulente Adr, il legale rappresentante dell’impresa deve comunque assicurare che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme; inoltre il rappresentante legale è responsabile della costante formazione degli addetti in tema di trasporto di merci pericolose.

Api Lecco Sondrio può supportare la valutazione dell’applicabilità delle norme e dell’esenzione della nomina. Se volete fare il punto della situazione, scrivete alla referente silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




Rentri: un altro passo sulla via della tracciabilità dei rifiuti

La tracciabilità efficace dei rifiuti in forma digitale si avvicina? Qualche nuovo passo è stato fatto con il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 che si trova sul sito del MASE (Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica).

 

E’ un testo breve e contiene un allegato che si intitola “Tabella scadenze RENTRI”, che contiene i termini temporali per eseguire l’iscrizione al Registro elettronico nazionale e per utilizzare:

  • i nuovi modelli di registro rifiuti e di FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti)
  • il registro di carico e scarico in formato digitale
  • l’emissione del FIR in formato digitale.
Nella tabella che segue, le tempistiche previste:
 
Dimensione Iscrizione al Rentri Nuovi modelli Registro c/s e Fir Tenuta Registri c/s
in formato digitale
Emissione Fir
in formato digitale
più di 50 dipendenti dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 dal
13 febbraio 2025
Dal 13 febbraio 2025 dal 13 febbraio 2026
più di 10 dipendenti dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 dalla data di iscrizione dal 13 febbraio 2026
altri dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 dalla data di iscrizione dal 13 febbraio 2026

 

Il sito di Ecocamere contiene a sua volta alcune informazioni sulle tempistiche.

 

L’introduzione degli adempimenti in modalità digitale rappresenta l’evoluzione dell’attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti, in linea con il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Il Rentri, oltre ad assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui rifiuti, metterà a disposizione delle imprese e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materia.

Api resta a disposizione per tutti gli aspetti operativi che ne deriveranno a tempo debito.

(SN/am)

 




Registrazione manutentore qualificato sistemi sicurezza antincendio: proroga di un anno

Il DM del 1 settembre 2021 prevedeva che i manutentori dei sistemi antincendio dovessero essere registrati come tecnici qualificati presso la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco. La scadenza era inizialmente fissata al 25 settembre 2022, poi è slittata al 25/09/2023 ed è recentemente stata prorogata nuovamente di 1 anno, al 25 settembre 2024.
La figura di tecnico manutentore qualificato è quella a cui spetta il compito di attuare gli interventi per mantenere in efficienza e in buono stato impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
I termini della proroga sono contenuti nel DM “Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81” pubblicato nella GU n. 212, dell’11 settembre 2023.
Il Decreto distingue tali interventi di manutenzione da quelli di sorveglianza: questi ultimi consistono in controlli visivi atti a verificare che tutti gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non danneggiati; la sorveglianza può essere effettuata direttamente dai lavoratori delle imprese, adeguatamente istruiti.

Gli interventi di manutenzione e gli interventi sorveglianza vanno annotati nella parte dedicata del registro antincendio.

(SN/am)
 




Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230 e certificazione UE: novità da luglio 2023 in avanti

Il nuovo Regolamento sostituisce la precedente Direttiva Macchine 2006/42/CE ed è in vigore dal 19 luglio 2023, ma si applicherà dal 20 gennaio 2027, per dare agli operatori degli stati membri il tempo di adeguarsi.
A differenza della Direttiva, che richiedeva un adattamento da parte di ciascun paese, il Regolamento risulta direttamente applicabile in tutti gli stati membri. Ciò dovrebbe favorire regole più uniformi, assenza di ritardi e univocità di interpretazioni.

Nelle disposizioni transitorie (art.54) si sottolinea che:
1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della precedente direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027. Tuttavia, dal 19 luglio 2023 in avanti si possono introdurre le nuove norme che saranno obbligatorie dal gennaio 2027.
2. I certificati di esame CE e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell’art. 12 della Direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.

Gli elementi di novità che è bene conoscere fin da ora sono i seguenti:

Prima novità: il nuovo Regolamento tratta non solo le macchine nuove ma anche le macchine modificate, che in precedenza erano regolate dalle norme nazionali di recepimento, a volte diverse da un paese europeo all’altro.
Per il nuovo Regolamento, le “modifiche sostanziali” consistono in:

  • modifiche fisiche o digitali, posteriori alla vendita e all’utilizzo del prodotto
  • modifiche non previste o pianificate dal fabbricante
  • modifiche che influiscano sulla sicurezza, creando nuovi pericoli o aumentando i rischi esistenti, che quindi richiedano riparazioni, dispositivi di protezione aggiuntivi o variazioni dei sistemi di controllo della sicurezza esistenti
  • misure di protezione aggiuntive per garantirne la stabilità o la resistenza meccanica
Chi dovesse apportare tali modifiche deve rispettare i medesimi obblighi che il Regolamento stabilisce per i fabbricanti.

Seconda novità: il nuovo Regolamento introduce obblighi per due figure importanti: l’importatore e il distributore.
L’importatore è colui che immette sul territorio dell’Unione Europea un prodotto proveniente da un Paese esterno all’Unione. Egli deve assicurarsi che il fabbricante abbia seguito le procedure appropriate di conformità del prodotto e apporre il proprio nome, indirizzo postale e indirizzo e-mail sul prodotto. In sostanza, l’importatore è direttamente responsabile della conformità del prodotto.
Il distributore, persona diversa dal fabbricante o dall’importatore, è invece colui che mette il prodotto a disposizione del mercato. Egli ha obblighi minori, che consistono principalmente nella verifica che il prodotto sia correttamente identificato e accompagnato da tutta la documentazione necessaria (inclusi i dati del fabbricante e dell’importatore).
Ai distributori è anche richiesto di essere diligenti nel trasporto e nella conservazione del prodotto, in modo da garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza.

Terza novità: il nuovo Regolamento prevede una nuova dichiarazione di conformità UE al posto della vecchia dichiarazione CE; se un prodotto è soggetto a più leggi dell’Unione Europea, è necessario compilare una sola dichiarazione di conformità UE che le includa tutte.

Altre novità: vengono introdotte altre significative novità delle quali daremo conto in successive circolari e incontri; si tratta di aspetti relativi all’inclusione dei componenti digitali e dei software nella definizione di “componente di sicurezza”. Inoltre l’applicazione dell’intelligenza artificiale al campo delle macchine comporta un’adeguata nuova valutazione dei rischi e il controllo della fase di apprendimento.
Infine sono introdotte delle categorie di prodotti ad alto rischio che richiedono l’intervento di organismi autorizzati per garantire la conformità e la sicurezza. Anche su questi aspetti daremo approfondimenti.

Api Lecco e Sondrio invita tutte le imprese a prestare attenzione al tema nei prossimi mesi per adeguare i processi all’evoluzione delle tecnologie e delle norme. L’associazione intende organizzare qualche evento di approfondimento tecnico. L’obiettivo resta quello di migliorare la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori / consumatori, nonché di promuovere l’innovazione nel settore delle macchine.

(SN/am)




ESG in Europa: rendicontare la sostenibilità

La Commissione UE ha adottato gli standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESG – Environmental Social Governance) a fine luglio 2023. Ora devono essere utilizzati da tutte le società quotate soggette alla direttiva, che possono richiedere informazioni lungo la loro catena di fornitura.

Cliccando qui si può consultare la cronologia delle fasi legislative che hanno portato a questo nuovo passaggio.

Gli standard ESG coprono l’intera gamma di questioni ambientali, sociali e di governance, compresi i cambiamenti climatici, la biodiversità, i diritti umani, e forniscono informazioni agli investitori per comprendere l’impatto sulla sostenibilità delle società in cui investono.
Tengono inoltre conto delle discussioni con l’International Sustainability Standards Board (ISSB) e la Global Reporting Initiative (GRI) al fine di garantire un grado molto elevato di interoperabilità tra gli standard dell’UE e quelli globali, per evitare inutili doppie segnalazioni da parte delle imprese.
Gli obblighi di calcolo e segnalazione degli indicatori verranno introdotti gradualmente nel tempo per le diverse società, in base alla loro dimensione.

Api Lecco Sondrio ha già segnalato alle imprese (circolare n.345 del 21 giugno 2023 e n.321 del 1 giugno 2022) gli strumenti a misura delle piccole e medie imprese, che possono aiutare a muovere i primi passi nella raccolta dei dati e nella valutazione delle prestazioni aziendali in tema di responsabilità sociale, utili in futuro per la rendicontazione tramite ESG. Per un supporto su questi temi potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it.

(SN/am)




Covid19: aggiornamenti dal Ministero

Il Ministero della Salute ha chiarito con una circolare di metà agosto 2023 le regole di gestione dei casi Covid19 e dei loro contatti.

Come si può leggere direttamente in allegato, né i casi Covid19 confermati né i loro contatti stretti sono soggetti a isolamento, si raccomanda però ai sintomatici di rimanere a casa fino al termine dei sintomi e tutelare le persone fragili.

Si rimanda al testo in allegato e al sito ministeriale cliccando qui. 

(SN/am)




Formaldeide: limiti UE più stringenti

Come già noto, all’interno delle restrizioni previste dal Regolamento Europeo Reach (UE 2006/1907), la presenza di formaldeide negli arredi e nei prodotti a base legno è regolamentata a causa del suo potere cancerogeno; la commissione europea ha recentemente emesso un nuovo regolamento (UE 2023/1464) con limiti e tempistiche per adeguarsi. 

Nella scheda allegata (diffusa da UNITAL Unione Industrie Italiane Arredi Legno, aderente a CONFAPI) si possono consultare tutti i dettagli.

A partire dal 6 agosto 2026 tutti i prodotti contenenti anche una minima parte in legno e suoi derivati trattati con formaldeide non potranno più essere commercializzati; sebbene il 2026 possa sembrare lontano, occorre prestare attenzione alle scorte di magazzino destinate alla produzione e ai prodotti finiti da commercializzare; è evidente che chi si mette in regola con anticipo potrà avere un vantaggio economico.

(SN/am)




Ot23: disponibile da agosto 2023 il modello aggiornato

Come ogni anno, l’istituto nazionale Inail segnala le azioni di prevenzione in tema di salute e sicurezza che permettono alle imprese di ottenere uno sconto sul premio Inail.

Le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori.

Ai primi di agosto il nuovo modello Ot23 predisposto per l’anno 2023, con scadenza febbraio 2024 è disponibile sul sito Inail. Il modello e le istruzioni sono direttamente consultabili anche in allegato.

Il modello elenca gli interventi premianti adottati o da adottare entro l’anno 2023 a livello aziendale per attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Occorre consultare la lista e valutare il raggiungimento del punteggio minimo.

Come novità si segnala che alcuni interventi possono avere uno svolgimento pluriennale che deve essere dimostrato come descritto nell’elenco della documentazione probante.

Api Lecco Sondrio può dare supporto orientativo, può aiutarvi nella preparazione dei documenti e può caricare la documentazione probante per chi ne faccia richiesta. Nel caso potete scrivere con congruo anticipo a silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)
 




Emissioni Odorigene: novità dal Ministero

Il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha firmato e pubblicato in luglio il decreto che contiene le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali, un decreto che supera l’attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee.

Gli indirizzi forniscono infatti un nuovo quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità locali competenti in materia di autorizzazioni ambientali.
Le nuove disposizioni riguardano direttamente gli stabilimenti soggetti ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) e regimi autorizzativi in deroga, così come le installazioni sottoposte ad AIA Autorizzazione Integrata Ambientale. Allo stesso tempo, offrono un supporto indiretto alle attività che rientrano in altre autorizzazioni uniche e semplificate, permettendo un approccio olistico alla gestione delle emissioni.

Nel merito, gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’art. 272-bis del Dlgs 152/2006, che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Alla pagina del MASE dedicata al decreto sono consultabili gli “Indirizzi” appena citati.

(SN/am)