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Ripresa delle attività economiche e sociali: linee guida per corsi di formazione e congressi

La nuova linea guida del governo per la ripresa delle attività economiche ancora sospese a causa della pandemia, aggiorna le precedenti linee guida, già vigenti nell’estate dello scorso anno, alla luce della maggiore esperienza e consapevolezza dei rischi esistenti.

Tra gli ambiti oggetto di guida, si segnalano in particolare e si allegano le due schede di maggiore rilievo fra le aziende associate, la scheda sui corsi di formazione e quella su congressi ed eventi fieristici, ma si rimanda al testo integrale per le altre eventuali attività economiche o sociali di interesse.

Il DL n.65 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19” vigente dal 18 maggio 2021 stabilisce il riavvio della possibilità della formazione in presenza: all’art. 10 “Corsi di formazione” al c.1. il testo recita: dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, c.14, del DL n.33 del 2020.

Lo svolgimento dei corsi torna dunque possibile in presenza, purchè si rispetti la distanza fra le persone e si garantisca un ricambio d’aria adeguato, redigendo un protocollo conforme alle linee guida prima citate.

Anche lo svolgimento di congressi, convegni e fiere è fattibile purchè le sale e gli spazi vengano allestiti nel rispetto delle ormai note misure di prevenzione del contagio, aggiornate nel protocollo che si allega per tutti i dettagli del caso.

(SN/bd)
 




Promemoria scadenza Mud: 16 giugno 2021

Si ricorda alle aziende associate obbligate che il termine per la presentazione del modello Mud 2021 è fissato al 16 giugno 2021. La scadenza era già stata annunciata con la circolare Api n.108 del 3 marzo 2021.

Soggetti obbligati (il d.lgs. 116/2020 non ha introdotto novità sui soggetti obbligati)

Le imprese e gli enti produttori iniziali di

  • rifiuti pericolosi
  • rifiuti non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti e che sono derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art 184 comma 3 lettere c), d) e g);

Nota 1: risultano di fatto esonerate dalla presentazione del Mud le aziende fino a 10 dipendenti, se le stesse producono esclusivamente rifiuti non pericolosi, mentre rimane l’obbligo di presentazione del Mud per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti dell’attività.

Si segnala la pagina di riferimento sul sito della Camera di Commercio Come-Lecco.

Vi invitiamo a tenere agli atti la ricevuta di presentazione, per eventuali controlli.

In caso di mancata presentazione, come previsto dall’art.258, c.1 D.lgs. 152/2006, la sanzione è minima (da 26 a 160 euro) purchè la presentazione del Mud sia effettuata entro 60 gg dalla scadenza ordinaria. Se la dichiarazione viene omessa, oppure è incompleta o inesatta, la sanzione è compresa fra 2000 e 10.000 euro.
 
(SN/bd)
 




Covid-19: nuovo sistema telematico di segnalazione e tracciamento dei contatti in azienda

In seguito sarà data più dettagliata informazione, nel frattempo si comunica che è pronto il nuovo sistema telematico di tracciamento dei contatti Covid in azienda, preparato da Ats Brianza. Si tratta di un sistema simile a quello collaudato con le scuole anche se la numerosità delle aziende rende impossibile dare preliminarmente le credenziali di accesso a tutte. Al momento sono in corso di invio le credenziali ai medici competenti, che ricevono direttamente le indicazioni per l’uso.
 
Il sistema dovrebbe ridurre considerevolmente il giro di comunicazioni tra medici competenti e operatori Ats per accelerare la gestione dei provvedimenti. Speriamo comunque che i casi di contagio continuino a diminuire e che quindi ci sia sempre meno bisogno di questo supporto.

(SN/bd)




Chiarimenti ministeriali in materia di gestione rifiuti: interpretare il Tua 152/2006 modificato dal 116/2020

La circolare del Ministero della Transizione ecologica del 14 maggio 2021 (che si allega integralmente) riporta alcuni chiarimenti significativi su alcuni aspetti controversi del Testo Unico Ambientale, dopo le modifiche recentemente introdotte con il Dlgs n.116/2020 “Gestione rifiuti e degli imballaggi”. I chiarimenti riguardano molteplici temi, qui se ne elencano alcuni che, più di altri, possono avere conseguenze sull’attività delle aziende associate, così che ognuno possa leggere quelli ragionevolmente applicabili alla propria attività.

Argomenti:

Rifiuti urbani da utenze non domestiche: art. 183 del Dlgs 152/2006 e smi. Le modifiche alla definizione di rifiuti urbani intendono rendere confrontabili le performance di riciclaggio di tutti gli stati membri dell’Ue. Tuttavia resta la possibilità per le utenze non domestiche di gestire i rifiuti urbani al di fuori del circuito pubblico, purchè poi vengano correttamente conteggiati come urbani avviati a riciclo.

Manutenzione del verde: art.185 del Dlgs 152/2006 e smi. Sono evidenziate le differenze nella natura del rifiuto (urbano o speciale) in base al fatto che si tratti di intervenire sul verde pubblico o privato, in modo professionale o meno.

Deposito prima della raccolta, effettuato dai distributori presso i propri locali (rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore): art. 185-bis lettere b) e c) del Dlgs 152/2006 e smi. Non il conferimento da parte di privati, ma quello effettuato dalle imprese, è soggetto ad iscrizione all’albo gestori e ad utilizzo di registri e formulari.

Registro cronologico di carico e scarico: art.190 c.6 e c.3 del Dlgs 152/2006 e smi. Le nuove informazioni da annotare sul registro c/s (quantità ottenute da trattamenti come riutilizzo / riciclaggio e simili) andranno inserite solo a seguito della revisione del modello attuale di registro. Per analogia alle tempistiche di annotazione applicate ai produttori iniziali, pari a 10 gg, la stessa tempistica si ritiene applicabile alla nuova categoria “nuovi produttori”.

Quarta copia del formulario: art. a93 c.4 del Dlgs 152/2006 e smi. La norma vigente stabilisce che si può fare una scansione della quarta copia (non firmata digitalmente) e che si può trasmetterla via PEC al produttore, impegnandosi a conservare la copia originale cartacea per 3 anni.

Microraccolta: art.193 c.18 del Dlgs 152/2006 e smi. Le tappe intermedie del percorso effettuato, entro le 48 ore previste, devono necessariamente essere indicate nel campo “annotazioni” del formulario e non in allegato.

Attività di manutenzione e piccoli interventi edili: art.193 c.19 del Dlgs 152/2006 e smi. Al posto del formulario, è ammesso un semplice ddt per trasportare piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività professionali di manutenzione svolte presso terzi, ma bisogna comunque avere l’iscrizione all’albo gestori ambientali.

Pulizia delle fosse settiche o dei singoli bagni chimici: art. 230 c.5 del Dlgs 152/2006 e smi. Non trattandosi di reti fognarie, non è possibile per il trasportatore qualificarsi come “produttore”, come avviene in altri casi.

Sanzioni: art. 258 del Dlgs 152/2006 e smi. Si passa da una disciplina che prevede il “cumulo giuridico” delle sanzioni, ad una disciplina più favorevole che in caso di errori seriali, uguali o ripetuti, comporta una sola sanzione, aumentata fino al triplo.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta disposizione per aiutare le aziende nei risvolti operativi.

(SN/bd)
 




Albo gestori ambientali: scadenze prorogate di 90 giorni

A motivo dell’avvenuta proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 luglio 2021, l’albo gestori fa sapere che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi” in scadenza fra il 31 gennaio e la data di fine dello stato di emergenza, restano validi 90 giorni; pertanto restano validi fino al 29 ottobre 2021. Tuttavia restano obbligatori alcuni adempimenti come il rispetto dei requisiti, il pagamento delle fidejussioni e la comunicazione delle variazioni, come da documento integrale dell’ 11 maggio 2021 che si allega.

(SN/bd)




Vaccini in azienda: aggiornamento

Con questa comunicazione intendiamo aggiornare gli associati a proposito della ipotizzata campagna vaccinale nelle aziende.

La scorsa settimana Regione Lombardia ha emesso il disciplinare aggiornato che si allega, nel quale si regolamenta la possibilità di accedere alle linee vaccinali esistenti nei centri massivi, oppure l’organizzazione diretta nelle aziende che hanno i requisiti. In tutti i casi, l’Ats di riferimento ha il compito di individuare le modalità organizzative più appropriate, dialogando con le associazioni di categoria. Né Ats Brianza né Ats Montagna hanno finora risposto alle richieste delle associazioni di categoria che si sono rese disponibili a collaborare.

Con l’occasione si specifica che il garante della privacy ha escluso la possibilità che il datore di lavoro possa rilevare legittimamente la situazione vaccinale dei suoi dipendenti e ha chiarito a tale proposito altri aspetti sulle competenze del medico del lavoro. Si segnala in allegato, per chi non lo avesse già visto, il vademecum del garante della Privacy. In ogni caso si osserva che l’accelerazione della campagna vaccinale rende presto superata questa informazione che, pur anonima, non permette di allentare le misure di prevenzione perchè il vaccino non è di per sé una protezione assoluta e le misure del protocollo anti-Covid vigente vanno comunque mantenute.
 
(SN/bd)
 
 




Etichettatura ambientale imballaggi: chiarimenti

Viste le difficoltà interpretative che si sono diffuse in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi con il recepimento delle norme comunitarie nella legge italiana nota come Tua “Testo Unico Ambientale” (Dlgs 152/2006 e s.m.i. fino al Dlgs 116/2020), il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito degli utili chiarimenti che riportiamo integralmente in allegato. Qui di seguito i temi di interesse più comune:
  • Responsabilità nella fornitura delle informazioni e nella etichettatura degli imballaggi: ruolo del produttore e/o dell’utilizzatore, responsabilità condivisa.
  • Criticità nell’etichettatura degli imballaggi neutri, particolarmente quelli di trasporto, come il film estensibile, i pallet, scatole e interfalde in cartone ondulato.
  • Criticità nell’etichettare i preincarti e gli imballi a peso variabile, come quelli a contatto con alimenti usati nella vendita di alimenti freschi, porzionati al momento.
  • Criticità nell’etichettare imballi molto piccoli, destinati all’esportazione o provenienti dall’estero.
La linea in molti casi è quella di privilegiare strumenti digitali che permettano al consumatore di accedere facilmente alle informazioni sulla composizione dei materiali degli imballi e sulla loro corretta gestione a fine vita.
Si coglie l’occasione per informare gli associati Api che non lo avessero seguito in diretta, che è possibile ascoltare il webinar di Conai, dal titolo “Etichettatura ambientale volontaria del packaging” che si è svolto il 20 maggio 2021, in cui sono state presentate le nuove Linee Guida per un’etichettatura volontaria del packaging, che il Consorzio ha redatto per guidare le imprese all’utilizzo corretto e consapevole dei claim ambientali volontari. Il documento è il frutto della consultazione pubblica promossa negli scorsi mesi.

 

(SN/bd)
 
 




Protocollo condiviso anti-Covid19: aggiornamento della check list di autocontrollo

Ricordando che l’aggiornamento del protocollo anti-Covid19 per le aziende è del 6 aprile 2021 come da precedente circolare Api n. 196 dell’ 8 aprile 2021 ora si segnala che Ats Brianza ha messo a punto la check list aggiornata di autocontrollo scaricabile dal sito in cui si trova anche la linea guida per il rientro al lavoro in sicurezza, in tempo di Covid-19, arrivata alla versione 2.13 CLICCARE QUI.
 
I punti oggetto di modifiche significative erano i numeri 2, 5 e 8.

Consigliamo di rivedere complessivamente la check list che aiuta ad evidenziare eventuali altri cambiamenti.
 
Si allega la check list di autocontrollo, revisione del 25/05/2021
 
(SN/bd)
 




Tari: decorrenza delle nuove modalità da gennaio 2022

Nella legge di conversione del DL Sostegni, ovvero la legge n. 69 del 21 maggio 2021, è compreso il tanto atteso chiarimento in tema di Tari; precisamente, la novità vigente dal 22 maggio 2021 è la modifica della decorrenza dell’efficacia della scelta da parte dei soggetti che possono esercitarla, di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con le conseguenze del caso in tema di pagamento della Tari (Tassa Rifiuti comunale).

La decorrenza della scelta slitta all’1 gennaio 2022, ma la scelta resta da fare entro la fine di questo mese: lunedì 31 maggio 2021.

Riportiamo l’articolo così come è presente nel testo di legge:

Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga: l’art. 30 c.5 prevede che, limitatamente all’anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021. Inoltre, la scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Sul tema di chi può esercitare la scelta e sulle sue implicazioni, si rimanda alle circolari già inviate dall’associazione, i numeri 279 e 488, e si resta a disposizione.

(SN/bd)
 




Raccolta sacco rosso per aziende: termine ultimo 31 maggio 2021

Invitiamo le aziende associate con sede nei comuni di Civate, Lecco, Malgrate, Merate, Suello e Valmadrera a ritirare urgentemente il sacco rosso per la raccolta di rifiuti per l’avvio del nuovo sistema di misurazione puntuale.

Il termine ultimo per il ritiro è il 31 maggio 2021.

Tutte le informazioni su dove e quando si posso ritirare i nuovi sacchi sul sito di Silea cliccando qui

Con l’avvio del nuovo sistema dal 1 luglio 2021 non verranno più ritirati i rifiuti indifferenziati conferiti in sacchi privi di codice RFID.

Per evitare multe invitiamo le nostre aziende dei comuni interessati ad affrettarsi a ritirare i loro sacchi rossi.

Per affrondimenti e domande contattare Silvia Negri, responsabile Ambiente Sicurezza Api, silvia.negri@api.lecco.it.

Alleghiamo locandina informativa.

(AM/am)