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Formazione Csr e sostenibilità: finanziamento camerale

La Camera di Commercio Lecco Como sostiene l’iscrizione delle imprese al corso Csr “Responsabilità Sociale delle Imprese” e ai moduli formativi su Csr e Sostenibilità, organizzati da Supsi “Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana”. Si tratta della quarta edizione, la novità è l’intendimento di offrire sia un percorso formativo completo per figure aziendali che intendano assumere il ruolo di Csr manager sia percorsi brevi su tematiche puntuali. L’integrazione degli aspetti teorici con gli strumenti pratici e l’esperienza diretta delle imprese permette di acquisire una visione a 360° del tema sia per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, ambientali che gli aspetti di governance e comunicazione.

Si tratta di un percorso di 120 ore obbligatorie + altre a scelta, che si sviluppa da febbraio a settembre 2022, possibilmente in presenza con sede a Como e a Mendrisio, per un costo di 5.000 euro.

Il bando di contributo è attualmente aperto e scaricabile dal sito della Camera di Commercio Como-Lecco, dove si può trovare il testo con tutte le condizioni e tutte le informazioni relative al corso.

Il contributo è pari al 50% del costo del corso e dei moduli formativi; le imprese possono inviare la domanda di contributo fino al 30 novembre 2021 mediante la pec camerale (cciaa@pec.comolecco.camcom.it).

E’ possibile partecipare anche soltanto ad alcuni moduli formativi tematici a scelta, minimo 4 fino a 12 (ogni modulo è fatto da 4 ore). Questa modalità si chiama “formula vaucher” e il modulo minimo, da 16 ore, costa 1000 euro e può essere a sua volta coperto al 50%. Uno stesso pacchetto di moduli tematici può essere frequentato da persone diverse della stessa azienda.

Si allega il documento che contiene gli argomenti e la scansione temporale del corso.

La Camera di Commercio, dopo aver valutato le domande, comunicherà direttamente a Supsi i nominativi delle imprese destinatarie del contributo. In seguito SUPSI chiederà alcuni documenti aggiuntivi (es. documentazione relativa alla formazione pregressa dei partecipanti al corso CSR e simili).

L’iniziativa nasce e si sviluppa nell’ambito del gruppo di lavoro Smart “Strategie sostenibili e Modelli di Aziende Responsabili nel Territorio transfrontaliero”.

Api Lecco  Sondrio è a disposizione per eventuali approfondimenti, potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it

(SN/bd)
 




Salute e sicurezza sul lavoro: più ispettori e più tecnologia a disposizione per le attività di vigilanza

Con il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il Governo ha modificato il D.lgs. 81/2008 della Sicurezza sul lavoro rivedendo le attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Le modifiche prevedono la crescita dell’organico mediante l’assunzione di 1.024 nuove unità nel prossimo biennio e il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro, puntando alla definitiva messa a regime e alla condivisione delle informazioni contenute.

Al link sul sito del ministero del lavoro si trovano informazioni più ampie corredate da slide esplicative.

Allo stesso modo, sul sito Ats Brianza è disponibile una pagina dedicata a queste novità, aggiornata il 25 ottobre 2021, nella quale si sottolinea che il Dl n. 146 inasprisce le sanzioni per le aziende inadempienti e prevede l’automatica sospensione dell’attività imprenditoriale, anche alla prima violazione, per mancanza di valutazione dei rischi Dvr e piano operativo di sicurezza Pos, formazione dei lavoratori e piano di emergenza Pem; inoltre per mancata adozione di protezioni collettive e individuali contro le cadute dall’alto, mancanza di cautele contro il franamento degli scavi, mancanza di cautele contro il rischio di folgorazione in presenza di linee elettriche e la manomissione  o modifica dei sistemi di sicurezza e di segnalazione o controllo. Per le macchine, in particolare, si tratta di protezioni fisse, mobili interbloccate e regolabili, barriere fotoelettriche etc.

La novità ministeriale, che agisce sulle attività di vigilanza, arriva in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge ogni anno in ottobre (43esima settimana dell’anno) e che mira a promuovere «Ambienti di lavoro sani e scuri».

(SN/bd)
 




Conai: riduzione del contributo ambientale 2022 per molti materiali

Il Consorzio Conai ha comunicato che il Cda ha deliberato una nuova riduzione del Contributo Ambientale (detto Cac) per gli imballaggi in carta e cartone e per quasi tutti quelli in plastica, a partire dal gennaio 2022. La diminuzione è legata essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche, i cui valori di mercato continuano a mantenersi a livelli molto alti.

Alla pagina dedicata del sito del Conai sono descritte le motivazioni delle singole variazioni.

In allegato la tabella mostra le variazioni decise recentemente unitamente a quelle già previste per il 2022 per i contributi relativi a imballaggi sia a base cellulosica sia in acciaio, alluminio, plastica e vetro.

(SN/bd)
 




Greenpass50+: il sistema automatizzato per il controllo del certificato per le aziende con oltre 50 addetti

Nella sezione “Servizi” del proprio portale istituzionale l’Inps ha introdotto una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19, integrata con la Piattaforma Nazionale Dgc.

Il sistema è accessibile unicamente ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti e consente di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in smart working e conserva traccia dell’avvenuta verifica del green pass per le successive 24 ore.

L’accesso ai dati avviene previo accreditamento dell’azienda e individuazione dei verificatori incaricati.

Tutti i dettagli si trovano nel messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021 che è direttamente scaricabile dal sito Inps.

(SN/am)




“Mobility Manager” per le aziende con oltre 100 dipendenti

Con la presente si ricorda che il Decreto interministeriale che si allega, n. 179 del 12 maggio 2021, ha previsto che, allo scopo di raggiungere un sistema di mobilità realmente sostenibile, le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti hanno l’obbligo di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (Pscl).

Nella precedente circolare Api n.110 del 3 marzo 2021 avevamo già precisato che l’obbligo riguarda le imprese e le pubbliche amministrazioni ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle citate possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del mobility manager aziendale.

Sul sito del Mite a cui si rimanda, sono specificati altri dettagli.

Al Mobility Manager aziendale sono attribuite le seguenti funzioni:

  • promozione, attraverso l’elaborazione del Pscl, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
  • supporto all’adozione del Pscl;
  • adeguamento del Pscl anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
  • verifica dell’attuazione del Pscl, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione.
Api Lecco Sondrio resta disponibile per approfondire la materia e supportare iniziative condivise.

(SN/bd)
 




Green Pass in azienda: novità su autisti e vaccinazioni

Dal 15 ottobre 2021 tutti sono tenuti ad attivare i controlli del Green Pass all’ingresso nei luoghi di lavoro. Tra le novità più rilevanti degli ultimi giorni segnaliamo queste due:
 
  • Chiarimenti sul Green Pass nel settore dei trasporti (circolare del 14/10/2021 del Ministero dei trasporti, della mobilità sostenibile e della salute): per quanto riguarda gli equipaggi dei mezzi di trasporto provenienti dall’estero senza Green Pass, si precisa che è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale.
     
  • Chiarimenti per i soggetti che hanno diritto al Green Pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento (faq sul sito del governo): per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, è possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Infine, si approfitta per precisare la relazione fra Green Pass e protocollo anti-Covid: l’introduzione dell’obbligo di Green Pass è scaturito da una fonte normativa DL 127/2021 che non ha previsto la modifica del protocollo anti-Covid vigente all’interno alle aziende, in conformità alle norme pregresse ben note dall’inizio della pandemia. Sebbene la finalità risulti la maggior tutela della salute delle persone, la nuova norma non si configura tecnicamente come gestione salute e sicurezza ma si inserisce in modo significativo nell’area gestione del personale. Può essere opportuno che nel protocollo si inserisca il riferimento all’apposita procedura dedicata che le aziende devono redigere per descrivere le modalità scelte per i controlli del Green Pass.

(SN/bd)
 




Reach e Clp: controlli doganali più stringenti

Si comunica che per 24 mesi dal 4 ottobre 2021 risulta rafforzato il sistema di controllo in dogana dei prodotti chimici soggetti agli obblighi del Clp e alle norme Reach grazie ad una cooperazione del Ministero dello Sviluppo Economico e della Salute con l’Agenzia delle Dogane.
La nota che si allega evidenzia le famiglie di prodotti che vengono sottoposti ad un controllo più approfondito.

In tema Reach si parla di: leghe per brasature (cadmio), prodotti con materiale plastico in Pvc (ftalati), bigiotteria (cadmio, nichel, piombo) e altri come indicati in allegato; in tema di etichettatura conforme al Clp sono compresi: vernici, diluenti, colle e simili.
 
(SN/bd)
 




Antincendio: novità per i tecnici di manutenzione e non solo

Il Dm 1 settembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2021) reca “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, ai sensi del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 art. 46, comma 3, lettera a), punto 3. Le novità contenute nel decreto entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione.

Poiché il decreto introduce la “nuova figura di tecnico manutentore qualificato” che dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui allegato II del decreto, nei prossimi mesi occorre verificare ed eventualmente adeguare le qualifiche del tecnico manutentore secondo le nuove modalità di qualificazione. Il decreto prevede che tutti gli interventi di manutenzione e controllo dovranno essere quindi eseguiti dai tecnici manutentori qualificati.

L’entrata in vigore dopo un anno, ovvero dal 25 settembre 2022, abrogherà alcuni articoli del Decreto precedente 10/03/1998 per uniformare la materia ai nuovi requisiti, modificando di fatto i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Per tutti gli aspetti di maggiore dettaglio si rimanda al testo del decreto, Api in seguito valuterà l’opportunità di un maggiore approfondimento del tema.

(SN/bd)
 
 




Green Pass: aggiornate le Faq del Governo

Si segnala che sono stati recentemente firmati due nuovi Dpcm in tema di verifiche dei Green Pass. 

Il primo (testo definitivo in fase di pubblicazione) apporta modifiche al precedente Dpcm del 17 giugno 2021 sulle modalità di controllo del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, introducendo, in particolare, per quanto di interesse del settore privato, la possibilità di avvalersi (quando saranno disponibili) di nuovi strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso del green pass. In particolare si tratta di:

1) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-Sdk), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde Covid-19, mediante la lettura del QRcode;

2) una interazione, in modalità asincrona, tra il portale istituzionale Inps, e la Pn-Dgc (Digital Green Pass), per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti.

Il secondo Dpcm approva le linee guida per il personale delle pubbliche amministrazioni che permettono al datore di lavoro pubblico di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.

Si invitano le aziende a consultare sul sito del ministero le nuove faq in tema di Green Pass.

Qui di seguito si segnalano gli elementi più rilevanti per il settore privato ma si rimanda al Dpcm e al link per la lettura completa.

Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • [omissis];
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a Noipa, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-Dgc; per le amministrazioni pubbliche […].
Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

[omissis]

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

[omissis]

È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

(SN/bd)
 




Green Pass: procedura e documenti utili per le aziende

Come anticipato, con decreto legge n.  127 del 21 settembre 2021 è stato esteso l’obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

In particolare, per quanto riguarda il settore privato, viene previsto che, a decorrere dal 15 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza, tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro, a qualsiasi titolo svolgano la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato, debbano possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

I datori di lavoro saranno tenuti ad effettuare un’attività di verifica e di controllo sul possesso del green pass da parte dei propri dipendenti, oltre che dei terzi che, per i motivi sopra indicati, accedano ai luoghi di lavoro e, a tal fine, entro il 15 ottobre 2021 dovranno:

  1. definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche; 
  2. individuare e nominare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento: vale come designazione per l’attività di verifica e di accertamento delle violazioni, ma anche come autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della normativa sulla privacy;
  3. redigere e diffondere l’informativa sul trattamento dati dei dipendenti (art. 13 del GDPR);
  4. aggiornare, laddove previsto, il registro dei trattamenti dati (art. 30 del GDPR).
A seguito delle prime indicazioni fornite con circolare API n°520/2021, nell’attesa che vengano forniti ulteriori chiarimenti anche da parte del Governo e dei Ministeri competenti, mettiamo a disposizione dei primi documenti che le imprese potranno prendere a riferimento, adattandoli alle loro specifiche esigenze, per dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa, precisando che gli stessi potranno essere suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in base ai chiarimenti che dovessero pervenire dagli enti preposti.

Informiamo che le nostre aree Relazioni Industriali – Sindacali e Ambiente – Sicurezza organizzano per lunedì 11 ottobre p.v., con inizio alle ore 11.00 un webinar congiunto dedicato all’introduzione dell’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.

Cliccando qui trovate le informazioni per partecipare. 

(MG/fv)