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Registrazione manutentore qualificato sistemi sicurezza antincendio: proroga di un anno

Il DM del 1 settembre 2021 prevedeva che i manutentori dei sistemi antincendio dovessero essere registrati come tecnici qualificati presso la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco. La scadenza era inizialmente fissata al 25 settembre 2022, poi è slittata al 25/09/2023 ed è recentemente stata prorogata nuovamente di 1 anno, al 25 settembre 2024.
La figura di tecnico manutentore qualificato è quella a cui spetta il compito di attuare gli interventi per mantenere in efficienza e in buono stato impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
I termini della proroga sono contenuti nel DM “Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81” pubblicato nella GU n. 212, dell’11 settembre 2023.
Il Decreto distingue tali interventi di manutenzione da quelli di sorveglianza: questi ultimi consistono in controlli visivi atti a verificare che tutti gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non danneggiati; la sorveglianza può essere effettuata direttamente dai lavoratori delle imprese, adeguatamente istruiti.

Gli interventi di manutenzione e gli interventi sorveglianza vanno annotati nella parte dedicata del registro antincendio.

(SN/am)
 




Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230 e certificazione UE: novità da luglio 2023 in avanti

Il nuovo Regolamento sostituisce la precedente Direttiva Macchine 2006/42/CE ed è in vigore dal 19 luglio 2023, ma si applicherà dal 20 gennaio 2027, per dare agli operatori degli stati membri il tempo di adeguarsi.
A differenza della Direttiva, che richiedeva un adattamento da parte di ciascun paese, il Regolamento risulta direttamente applicabile in tutti gli stati membri. Ciò dovrebbe favorire regole più uniformi, assenza di ritardi e univocità di interpretazioni.

Nelle disposizioni transitorie (art.54) si sottolinea che:
1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della precedente direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027. Tuttavia, dal 19 luglio 2023 in avanti si possono introdurre le nuove norme che saranno obbligatorie dal gennaio 2027.
2. I certificati di esame CE e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell’art. 12 della Direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.

Gli elementi di novità che è bene conoscere fin da ora sono i seguenti:

Prima novità: il nuovo Regolamento tratta non solo le macchine nuove ma anche le macchine modificate, che in precedenza erano regolate dalle norme nazionali di recepimento, a volte diverse da un paese europeo all’altro.
Per il nuovo Regolamento, le “modifiche sostanziali” consistono in:

  • modifiche fisiche o digitali, posteriori alla vendita e all’utilizzo del prodotto
  • modifiche non previste o pianificate dal fabbricante
  • modifiche che influiscano sulla sicurezza, creando nuovi pericoli o aumentando i rischi esistenti, che quindi richiedano riparazioni, dispositivi di protezione aggiuntivi o variazioni dei sistemi di controllo della sicurezza esistenti
  • misure di protezione aggiuntive per garantirne la stabilità o la resistenza meccanica
Chi dovesse apportare tali modifiche deve rispettare i medesimi obblighi che il Regolamento stabilisce per i fabbricanti.

Seconda novità: il nuovo Regolamento introduce obblighi per due figure importanti: l’importatore e il distributore.
L’importatore è colui che immette sul territorio dell’Unione Europea un prodotto proveniente da un Paese esterno all’Unione. Egli deve assicurarsi che il fabbricante abbia seguito le procedure appropriate di conformità del prodotto e apporre il proprio nome, indirizzo postale e indirizzo e-mail sul prodotto. In sostanza, l’importatore è direttamente responsabile della conformità del prodotto.
Il distributore, persona diversa dal fabbricante o dall’importatore, è invece colui che mette il prodotto a disposizione del mercato. Egli ha obblighi minori, che consistono principalmente nella verifica che il prodotto sia correttamente identificato e accompagnato da tutta la documentazione necessaria (inclusi i dati del fabbricante e dell’importatore).
Ai distributori è anche richiesto di essere diligenti nel trasporto e nella conservazione del prodotto, in modo da garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza.

Terza novità: il nuovo Regolamento prevede una nuova dichiarazione di conformità UE al posto della vecchia dichiarazione CE; se un prodotto è soggetto a più leggi dell’Unione Europea, è necessario compilare una sola dichiarazione di conformità UE che le includa tutte.

Altre novità: vengono introdotte altre significative novità delle quali daremo conto in successive circolari e incontri; si tratta di aspetti relativi all’inclusione dei componenti digitali e dei software nella definizione di “componente di sicurezza”. Inoltre l’applicazione dell’intelligenza artificiale al campo delle macchine comporta un’adeguata nuova valutazione dei rischi e il controllo della fase di apprendimento.
Infine sono introdotte delle categorie di prodotti ad alto rischio che richiedono l’intervento di organismi autorizzati per garantire la conformità e la sicurezza. Anche su questi aspetti daremo approfondimenti.

Api Lecco e Sondrio invita tutte le imprese a prestare attenzione al tema nei prossimi mesi per adeguare i processi all’evoluzione delle tecnologie e delle norme. L’associazione intende organizzare qualche evento di approfondimento tecnico. L’obiettivo resta quello di migliorare la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori / consumatori, nonché di promuovere l’innovazione nel settore delle macchine.

(SN/am)




ESG in Europa: rendicontare la sostenibilità

La Commissione UE ha adottato gli standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESG – Environmental Social Governance) a fine luglio 2023. Ora devono essere utilizzati da tutte le società quotate soggette alla direttiva, che possono richiedere informazioni lungo la loro catena di fornitura.

Cliccando qui si può consultare la cronologia delle fasi legislative che hanno portato a questo nuovo passaggio.

Gli standard ESG coprono l’intera gamma di questioni ambientali, sociali e di governance, compresi i cambiamenti climatici, la biodiversità, i diritti umani, e forniscono informazioni agli investitori per comprendere l’impatto sulla sostenibilità delle società in cui investono.
Tengono inoltre conto delle discussioni con l’International Sustainability Standards Board (ISSB) e la Global Reporting Initiative (GRI) al fine di garantire un grado molto elevato di interoperabilità tra gli standard dell’UE e quelli globali, per evitare inutili doppie segnalazioni da parte delle imprese.
Gli obblighi di calcolo e segnalazione degli indicatori verranno introdotti gradualmente nel tempo per le diverse società, in base alla loro dimensione.

Api Lecco Sondrio ha già segnalato alle imprese (circolare n.345 del 21 giugno 2023 e n.321 del 1 giugno 2022) gli strumenti a misura delle piccole e medie imprese, che possono aiutare a muovere i primi passi nella raccolta dei dati e nella valutazione delle prestazioni aziendali in tema di responsabilità sociale, utili in futuro per la rendicontazione tramite ESG. Per un supporto su questi temi potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it.

(SN/am)




Covid19: aggiornamenti dal Ministero

Il Ministero della Salute ha chiarito con una circolare di metà agosto 2023 le regole di gestione dei casi Covid19 e dei loro contatti.

Come si può leggere direttamente in allegato, né i casi Covid19 confermati né i loro contatti stretti sono soggetti a isolamento, si raccomanda però ai sintomatici di rimanere a casa fino al termine dei sintomi e tutelare le persone fragili.

Si rimanda al testo in allegato e al sito ministeriale cliccando qui. 

(SN/am)




Formaldeide: limiti UE più stringenti

Come già noto, all’interno delle restrizioni previste dal Regolamento Europeo Reach (UE 2006/1907), la presenza di formaldeide negli arredi e nei prodotti a base legno è regolamentata a causa del suo potere cancerogeno; la commissione europea ha recentemente emesso un nuovo regolamento (UE 2023/1464) con limiti e tempistiche per adeguarsi. 

Nella scheda allegata (diffusa da UNITAL Unione Industrie Italiane Arredi Legno, aderente a CONFAPI) si possono consultare tutti i dettagli.

A partire dal 6 agosto 2026 tutti i prodotti contenenti anche una minima parte in legno e suoi derivati trattati con formaldeide non potranno più essere commercializzati; sebbene il 2026 possa sembrare lontano, occorre prestare attenzione alle scorte di magazzino destinate alla produzione e ai prodotti finiti da commercializzare; è evidente che chi si mette in regola con anticipo potrà avere un vantaggio economico.

(SN/am)




Ot23: disponibile da agosto 2023 il modello aggiornato

Come ogni anno, l’istituto nazionale Inail segnala le azioni di prevenzione in tema di salute e sicurezza che permettono alle imprese di ottenere uno sconto sul premio Inail.

Le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori.

Ai primi di agosto il nuovo modello Ot23 predisposto per l’anno 2023, con scadenza febbraio 2024 è disponibile sul sito Inail. Il modello e le istruzioni sono direttamente consultabili anche in allegato.

Il modello elenca gli interventi premianti adottati o da adottare entro l’anno 2023 a livello aziendale per attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Occorre consultare la lista e valutare il raggiungimento del punteggio minimo.

Come novità si segnala che alcuni interventi possono avere uno svolgimento pluriennale che deve essere dimostrato come descritto nell’elenco della documentazione probante.

Api Lecco Sondrio può dare supporto orientativo, può aiutarvi nella preparazione dei documenti e può caricare la documentazione probante per chi ne faccia richiesta. Nel caso potete scrivere con congruo anticipo a silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)
 




Emissioni Odorigene: novità dal Ministero

Il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha firmato e pubblicato in luglio il decreto che contiene le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali, un decreto che supera l’attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee.

Gli indirizzi forniscono infatti un nuovo quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità locali competenti in materia di autorizzazioni ambientali.
Le nuove disposizioni riguardano direttamente gli stabilimenti soggetti ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) e regimi autorizzativi in deroga, così come le installazioni sottoposte ad AIA Autorizzazione Integrata Ambientale. Allo stesso tempo, offrono un supporto indiretto alle attività che rientrano in altre autorizzazioni uniche e semplificate, permettendo un approccio olistico alla gestione delle emissioni.

Nel merito, gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’art. 272-bis del Dlgs 152/2006, che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Alla pagina del MASE dedicata al decreto sono consultabili gli “Indirizzi” appena citati.

(SN/am)




Il Rentri e l’Albo Gestori

Il Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti, cosiddetto Rentri, è entrato in vigore in giugno 2023.

Come già indicato nella precedente circolare Api n.319 del 15 giugno 2023, in base alle tempistiche disposte dal provvedimento, la maggior parte dei soggetti obbligati sono tenuti a iscriversi al nuovo sistema a partire dal 15/12/2024 secondo gli scaglioni previsti dal regolamento.

Sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono disponibili alcune informazioni di cui prendere visione.

A fine settembre Confapi prevede di organizzare un momento nazionale di aggiornamento su questa materia. Vi daremo nuove notizie ai primi di settembre.

(SN/am)

 




Novità per gli utilizzatori di composti poliuretanici contenenti diisocianati

I diisocianati sono composti chimici sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle. I composti poliuretanici possono contenere diisocianati (resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture presenti in molte lavorazioni dell’edilizia e non solo). La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è particolarmente grave, irreversibile e invalidante.

L’introduzione di una specifica restrizione sugli utilizzi professionali e industriali di questi prodotti è iniziata nel 2016, per concludersi nel 2020 con l’emanazione del Regolamento (UE) 2020/1149. A partire dal 24 febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato composti contenenti “diisocianati”, salvo che la loro concentrazione sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure che il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti disponga di informazioni sui requisiti obbligatori e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Di fatto, dal 24 agosto 2023, gli utilizzatori di schiume poliuretaniche, colle e vernici contenenti “diisocianati”, possono manipolarli solo se in possesso di un attestato rilasciato a chi ha frequentato un apposito corso e superato una prova finale. Gli obblighi di qualificazione professionale risultano in capo a tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” ovvero non solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi e coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività.

Consultando le Sds Schede di Sicurezza, con l’aiuto del medico del lavoro e/o di un esperto in sicurezza, in particolare sicurezza chimica, le imprese devono valutare se il tema risulta applicabile alla propria realtà produttiva e di conseguenza devono organizzare la formazione specifica.

Tra i corsi di Api Lecco Sondrio è stato introdotto anche questo tipo di approfondimento.

(SN/am)




Radon: mappa delle aree prioritarie in Lombardia

Il radon è un gas radioattivo naturale chimicamente poco reattivo. I suoi prodotti di decadimento però possono fissarsi al pulviscolo atmosferico e irraggiare il tessuto polmonare e bronchiale, provocando alterazioni cellulari potenzialmente cancerogene.
Le campagne di misura condotte in Lombardia hanno finora dimostrato come nell’area di pianura, dove il substrato alluvionale, poco permeabile al gas, presenta uno spessore maggiore, la presenza di radon sia poco rilevante; nelle aree montane e pedemontane invece, in provincia di Sondrio, Varese, Bergamo, Brescia e Lecco, le concentrazioni sono risultate decisamente più elevate.
La Regione Lombardia ha pubblicato in data 28 Giugno 2023 sul BURL SO nr. 26 la prima identificazione delle aree prioritarie ex Decreto 101.
Il risultato è illustrato nella mappa nella quale sono presentati i primi comuni Lombardi classificati in area prioritaria ex D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. L’elenco è riportato nella tabella in coda alla pagina di ARPA dedicata.

La concentrazione di radon indoor, oltre che alla zona geografica e quindi alle caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo, è anche strettamente correlata alle caratteristiche costruttive, ai materiali utilizzati, alle modalità di aerazione e ventilazione e alle abitudini di utilizzo del singolo edificio/unità abitativa. Per ridurre i rischi si ricorre alla ventilazione degli ambienti, che consente la diluizione del gas, negli ambienti confinati ma si può anche intervenire con membrane, sigillature, tubi drenanti che prevengono l’aumento della concentrazione del gas.
Per la valutazione dell’esposizione delle persone in un luogo di lavoro è necessaria una misura di durata annuale, eventualmente ripetuta; se non averte mai valutato questo rischio nel DVR consultate l’RSPP o il consulente della sicurezza per le verifiche di applicabilità e per le attività di prevenzione necessarie.

(SN/am)