ADR è l’acronimo inglese (
Agreement for transport of Dangerous goods by Road) che si riferisce all’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra nel lontano 1957 e ratificato in Italia alcuni anni dopo. La situazione normativa recente era piuttosto confusa ed esponeva le aziende italiane ad alcuni rischi; il vuoto normativo è stato finalmente colmato dal
DM 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in GU a settembre 2023, che regolamenta e aggiorna i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR.
L’ADR 2019 aveva esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminava il 31/12/2022. Le esenzioni previste dal quadro normativo previgente lasciavano spazio a dubbi interpretativi circa la figura dello “speditore”, per il quale si prefigurava l’obbligo di nominare un consulente ADR a partire dal 1° gennaio 2023.
Sollecitato da diverse parti interessate, il Ministero dei Trasporti ha prodotto una interpretazione autentica dei casi di esenzione, che include gli “speditori”, evitando impatti gravosi su un gran numero di imprese impegnate semplicemente in piccole spedizioni occasionali di una qualsiasi merce pericolosa o di un rifiuto pericoloso.
Con il DM citato si sono definitivamente chiarite le condizioni per le quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
I casi di esenzione comprendono:
- trasporti in colli per 24 operazioni massime nell’anno solare, di cui non più di 3 al mese, con tenuta del registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni (registro cartaceo o digitale, conservazione per 5 anni);
- spedizioni occasionali o saltuarie, massimo 50 ton all’anno, non più di 12 operazioni delle quali non più di 2 al mese (registro cartaceo o digitale, conservazione per 5 anni);
- sono escluse anche le aziende destinatarie di merci in colli/rinfusa/cisterna quando il luogo di ricezione è la destinazione finale delle merci.
Si sottolinea che essere esenti dalla nomina del consulente ADR non significa essere esenti dall’applicazione delle norme ADR. Infatti, per tutti i casi esentati dalla nomina del consulente Adr, il legale rappresentante dell’impresa deve comunque
assicurare che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme; inoltre il rappresentante legale è responsabile della
costante formazione degli addetti in tema di trasporto di merci pericolose.
Api Lecco Sondrio può supportare la valutazione dell’applicabilità delle norme e dell’esenzione della nomina. Se volete fare il punto della situazione, scrivete alla referente silvia.negri@api.lecco.it
(SN/am)