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Albo gestori ambientali: decorrenza autorizzazioni e compilazione formulari rifiuti

L’Albo nazionale gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in tema di validità di un provvedimento autorizzativo di iscrizione; la circolare n. 13 del 21 dicembre 2021 che è direttamente consultabile sul sito dell’albo riporta questi chiarimenti.

Data di validità del provvedimento, da inserire all’interno del FIR formulario: l’Albo chiarisce che la data da riportare deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione, tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione. Qualora il provvedimento di rinnovo venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

Validità delle iscrizioni all’albo e dei rinnovi: consultare la delibera n. 1 del 10 febbraio 2016 e la successiva delibera n. 2 del 24 giugno 2020.

(SN/bd)
 




Rentri: tutorial per il caricamento dei dati

Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) avvalendosi del supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L’Albo, mediante un confronto costante con associazioni di categoria e imprese che partecipano alla sperimentazione, ha pubblicato sul sito web dedicato la documentazione relativa al progetto e reso disponibile un primo video tutorial relativo al caricamento dati contenuti nei registri di carico e scarico rifiuti, dedicato a tutte le imprese che non sono dotate di un software interoperabile con Rentri.

Sebbene non ci siano finora indicazioni rispetto all’entrata in vigore di questo nuovo strumento, si suggerisce di monitorare gli aggiornamenti on line.

(SN/bd)
 




Emergenza Covid-19: nuovi provvedimenti gennaio 2022

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 sono entrati in vigore tre provvedimenti di modifica delle misure anticontagio. Qui di seguito si riportano soltanto gli aspetti di maggiore rilievo, che hanno risvolti operativi per le attività delle imprese. In sintesi, i decreti di riferimento sono i tre seguenti:

1. il Dl 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e pertanto ha esteso, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass, e ha ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

2. il Dl 30 dicembre 2021, n. 229 ridefinisce i presupposti e l’applicazione della quarantena, potenziando il sistema del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass.

3. il Dl 7 gennaio 2022, n. 1 ha disposto l’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e ha previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, ha esteso a tutte le imprese la possibilità – originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti – di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.

Adottando un criterio cronologico, si evidenza quanto segue:

8 gennaio 2022: scatta l’obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni; le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

15 febbraio 2022: scatta l’obbligo di presentare il Super Green Pass per i lavoratori “over 50″ (obbligo che resterà in vigore fino al 15 giugno 2022). Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di presentazione del Green Pass rafforzato. Si applica la sanzione di 100 euro per tutti gli “over 50” che non si sono vaccinati. Si conferma la sanzione per coloro che accedono al luogo di lavoro senza aver adempiuto all’obbligo, da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità già note e indicate nell’art. 9, comma 10, del Dl n. 52 del 2021.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Green Pass rafforzato e Green Pass base

Il Green Pass rafforzato è il certificato digitale in vigore dal 6 dicembre 2021 che è stato introdotto dal decreto del 26 novembre 2021 e che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19; non è quindi valido per chi è in possesso di un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare. Il certificato viene generato a partire dal 12 º giorno dopo la prima dose ed è valido a partire dal 15º giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass viene generato dopo un paio di giorni ed è valido a partire dal 14º giorno.

Il Green Pass base invece si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Nota sui corsi di formazione

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto Green Pass “base”.

Nota sulla durata del green pass vaccinale

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantene, isolamento e autosorveglianza

La gestione dei casi positivi e il tracciamento dei contagi è cambiato e le nuove regole, in tutte le casistiche nelle quali ci si può trovare, sono riportate sul sito di Ats Brianza al quale si rimanda e che viene tenuto aggiornato.

La novità più rilevante è l’autosorveglianza che è applicabile qualora una persona abbia avuto un contatto stretto con un positivo ma sia vaccinato con doppia dose + booster: in questo caso non è previsto l’isolamento domiciliare ma un’autosorveglianza di 5 giorni (vigilanza sulla comparsa di sintomi) e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima eventuale comparsa dei sintomi si ricorre ad un test antigenico rapido o molecolare per accertare la positività (test prescritto dal medico curante).

Altri aspetti

Per completezza si informa che dal 20 gennaio è necessario il Green Pass “base” anche per recarsi dal parrucchiere, dal barbiere, dall’estetista o in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona.

Dal 1° febbraio è necessario avere almeno il Green Pass “base” per accedere a tutti i pubblici uffici, le banche, le finanziarie, gli uffici postali, le attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e alimentari – l’elenco completo sarà dettagliato in un successivo Dpcm).

Si ricorda infine che dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di Green Pass rafforzato.

Sul sito del Ministero è utilmente scaricabile una tabella riepilogativa delle attività ammesse nelle varie condizioni di rischio in cui si trovano le regioni, precisando il tipo di Green Pass che è previsto.

Da ultimo si rimanda alle faq ministeriali sul sito Governo (tipo di mascherine) ma anche sul sito specifico del Ministero della salute (vaccini, varianti, viaggi).

(SN/bd)




Bando “Isi – Inail” 2022: contributi per la sicurezza

E’ appena uscito in dicembre 2021 il bando Isi per investimenti in sicurezza ed è consultabile sul sito Inail.

La compilazione della domanda è fissata dal 26 febbraio al 7 marzo 2022.

Il bando Inail 2022 (denominato in realtà bando Inail 2021 ma con effetti nel 2022) consente alle aziende di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro per investimenti aziendali quali presse, centri di lavoro, robot, muletti, che contribuiscano a migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori.

Asse 1 Isi Generalista: 112,2 milioni di euro, suddivisi in 107,2 milioni per progetti di investimento (asse 1.1) e cinque milioni per progetti di adozione di Mog Modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2).

Asse 2 Isi Tematica: 40 milioni di euro per sostenere la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da Mmc Movimentazione manuale dei carichi.

Asse 3 Isi Amianto: 74 milioni di euro, per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Asse 4 Isi Micro e Piccole Imprese: 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice Ateco E38) e in quello del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco E39).

Asse 5 Isi Agricoltura: 37,5 milioni di euro, 20 dei quali finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 27,5 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).

Rispetto ai bandi Isi precedenti, una delle novità principali è rappresentata dall’introduzione di tre nuove tipologie di progetti di investimento finanziabili con l’asse 1.1, che riguardano la riduzione del rischio incendio, mediante l’adozione di sistemi di prevenzione e/o protezione, la riduzione del rischio infortunistico, attraverso l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone e di barriere per protezione da macchine fisse e semoventi, e la riduzione del rischio radon, grazie alla realizzazione di opere edili e di sistemi di ventilazione per piani terra, seminterrati e interrati nei quali sia presente questo gas.

Api Lecco Sondrio è a disposizione per supportarvi qualora necessario e manderà comunicazioni di maggiore dettaglio nell’anno nuovo.

 
(SN/bd)
 
 




Plastica monouso: restrizioni dal 14 gennaio 2022 (recepimento direttiva Sup)

La direttiva europea Sup (single plastic use) è stata recepita in Italia ed entra in vigore il 14 gennaio 2022. Il decreto di recepimento n.196 dell’8 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gu del 30 novembre 2021, n. 285 attuativo della direttiva Ue 2019/904 (cosiddetta direttiva Sup) che prescriveva agli Stati membri dell’Unione di promuovere la transizione verso un modello di economia circolare e di adottare un diversificato ventaglio di misure al fine di ridurre l’incidenza sull’ambiente e sulla salute umana di determinati prodotti in plastica e, in particolare, dei prodotti in plastica monouso, i quali, essendo destinati ad avere un’unica applicazione di brevissima durata, rappresentano uno scarto ad alto rischio di dispersione e di abbandono nell’ambiente soprattutto acquatico; il decreto punta a promuovere prodotti e materiali innovativi e sostenibili e comportamenti responsabili rispetto alla gestione dei rifiuti in plastica. Comprende restrizioni all’immissione sul mercato; requisiti di marcatura; responsabilità estesa del produttore (Epr).
 
Previste sanzioni fino a 25.000 euro per immissione di prodotti non conformi sul mercato o per la mancata partecipazione ai sistemi, salvo che il fatto costituisca reato.
 
Si allega il testo integrale del decreto 8 novembre 2021, n. 196, che riporta in allegato l’elenco dei prodotti di plastica monouso soggetti alle restrizioni.
 
(SN/bd)
 




Guida Ats Brianza per il contrasto alla pandemia negli ambienti di lavoro

Si ricorda che la guida per il lavoro in sicurezza in tempo di Covid-19 è in continuo aggiornamento da parte della Ats Brianza e che recepisce regolarmente tutte le modifiche che le norme applicabili alle imprese introducono nella gestione del rischio da Covid-19.

Vi invitiamo a consultarla: Guida Ats Brianza versione 2.19 del 13/12/2021, in giallo le parti modificate.

Allo stessa pagina del sito si trova l’accesso al portale per il tracciamento dei casi Covid-19 che deve essere usato dal medico, in collaborazione con l’azienda, in tutti i casi in cui occorre segnalare dei contatti stretti di una caso positivo al Covid.

(SN/bd)
 

 




Proroga stato emergenza: controllo Green Pass “base” obbligatorio fino al 31 marzo 2022 nei luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato la proroga dello stato di emergenza, ma si attende la pubblicazione del decreto.
 
La proroga produce conseguenze che riguardano diversi aspetti organizzativi di contrasto alla pandemia, tra i quali il controllo del Green Pass dei lavoratori. Come si comunicava nella circolare Api n. 520 del 23 settembre 2021 l’obbligo del controllo del Green Pass in fase di accesso ai luoghi di lavoro, in vigore dal 15 ottobre 2021 in capo ai datori di lavoro, secondo apposita procedura interna aziendale, rimane obbligatorio fino alla nuova scadenza del 31 marzo 2022 anziché terminare con il 31 dicembre 2021.
 
(SN/bd)
 




Conai 2022: novità per il riutilizzo dei pallet in legno

Dal gennaio 2022 entra in vigore una modifica che punta ad agevolare ancora di più il riutilizzo dei pallet in legno, sia nuovi che usati.
Ai pallet di nuova produzione, fin dall’origine concepiti per il riutilizzo, all’interno di circuiti produttivi “controllati” si riduce la percentuale del peso da assoggettare a Cac (Contributo Ambientale Conai).
 
Nella circolare congiunta Conai – Rilegno che si allega, si mostrano per completezza tutte le procedure che riguardano la gestione dei pallet in legno.

(SN/bd)




Conai 2022: semplificazioni e modifiche alle esenzioni o ai rimborsi

Si segnalano alcune novità in vigore dal 2022 delle quali Conai ha dato comunicazione ai consorziati nelle scorse settimane. Si evidenziano in particolare questi tre aspetti:
  • Se ricorrono alcune condizioni, è attivato da gennaio 2022 l’esonero dal Cac (Contributo ambientale Conai) esclusivamente per imballaggi vuoti acquistati/importati e destinati fin dall’origine all’esportazione.
  • Per le esportazioni dell’anno 2021, la soglia del Cac dichiarato per accedere al rimborso è stata aumentata da 5.000 a 7.500 Euro, con conseguente estensione degli aventi diritto.
  • A seguito della riduzione dei contributi ambientali per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro con decorrenza dal 1° gennaio 2022, i valori del contributo per la procedura di importazione semplificata (calcolo forfettario del cac) saranno più bassi.
Tutti i dettagli nelle tre circolari Conai che si allegano.

(SN/bd)
 
 




Filiere responsabili: si può aderire al progetto “Re-Fil” fino al 20 dicembre 2022

Il progetto denominato Re-Fil (Filiere Responsabili) intende accompagnare le imprese sulla via della responsabilità sociale e ambientale lungo le filiere di appartenenza.

Per le aziende non solo metalmeccaniche che vogliono lavorare su questi temi, si tratta di un’ottima opportunità per partecipare gratuitamente ad un tavolo di lavoro con personale qualificato che supporta le imprese nello sviluppo di competenze e soluzioni per “misurare e migliorare” la sostenibilità della filiera.

Il bando, che in un primo tempo aveva scadenza 6 dicembre 2022, è stato prorogato al 20 dicembre 2022 per provare a coinvolgere qualche altra azienda che voglia raccogliere la sfida. La domanda va presentata compilando la manifestazione di interesse disponibile anche sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Sul sito camerale e in allegato ci sono il modulo di adesione e una descrizione più specifica del progetto.

Api sollecita a cogliere l’opportunità e si rende disponibile a supportare chi ne avesse bisogno (scrivere a silvia.negri@api.lecco.it).

(SN/bd)