Il preposto nelle attività di appalto: in un interpello arrivano i chiarimenti ministeriali
Emergono alcuni elementi che fanno chiarezza su aspetti non sempre espliciti, riportiamo in breve questi due passaggi, ma si rimanda al testo integrale per completezza:
- la volontà del legislatore in questa materia è di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, imponendo sempre l’obbligo di una sua individuazione. Pertanto, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio […] laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
- è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro (appaltatori o subappaltatori) indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione; l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo deve essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni attribuite, condizione non realizzabile senza recarsi presso il luogo delle attività.
Si invitano le imprese che svolgono attività in appalto, a verificare che la propria organizzazione soddisfi queste indicazioni più esplicite rispetto a quanto già previsto nel TU 81/2008 e smi.
Confapi Lecco Sondrio è a disposizione per eventuale supporto, potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)