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Novità formative in capo a datori di lavoro e preposti: approfondimento

Con riferimento alla precedente circolare Api sullo stesso tema, n. 34 del 20/01/2022 si approfondiscono di seguito le conseguenze pratiche delle modifiche al Tu D.lgs. 81/2008 sugli obblighi di formazione, in particolare dei preposti, ma anche dei datori di lavoro.

 

La circolare dell’ispettorato nazionale del lavoro Inl n.1/2022 datata 16/02/2022 che si allega specifica infatti che i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro e le modifiche agli obblighi formativi in capo ai preposti non si possono applicare fino alla introduzione del nuovo accordo stato regioni, atteso entro il 30/06/2022, che sostituisce il precedente risalente al 21/12/2011 e che stabilirà le modalità attuative e la gestione della fase transitoria. I nuovi obblighi (compresa la formazione del preposto in presenza, con cadenza al meno biennale) non potranno pertanto costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs.758/1994 “disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.

L’unico elemento di novità che si deve considerare immediatamente applicabile (dal 21 dicembre 2021) e quindi sanzionabile, se carente, è l’obbligo di addestramento, che comprende la prova pratica dell’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e l’esercitazione applicata delle procedure di sicurezza. Lo strumento che in futuro documenterà questa attività è un registro, denominato “apposito registro informatizzato”, sul quale è attesa l’emanazione di apposita disposizione.

Per completezza si ricorda che il Testo unico della sicurezza, aggiornato a gennaio 2022 è consultabile on line.  

 
(SN/bd)
 
 
 
 




Applicativo “Aua Point”: inserimento dati entro il 31 marzo 2022

Il tema era stato trattato nella precedente Circolare Api n. 35 del 21 gennaio 2021, a cui si rimanda.

Con la presente circolare informiamo gli associati che Regione Lombardia ha introdotto un aggiornamento tramite la più recente Dgr 5773 del 21 dicembre 2021 Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo «Aua point».

Il campo di applicazione (dettagliato all’interno della Dgr 5773/2021 consultabile in allegato) comprende le aziende che hanno le seguenti autorizzazioni ambientali:

  • dotate di Aua (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006.
  • autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
  • autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da Fer Fonti energetiche rinnovabili);
  • autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione allo stoccaggio/trattamento rifiuti);
  • autorizzate ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali);
Le casistiche sopra riportate indicano con evidenza che l’applicativo Aua Point non riguarda solo le aziende in Aua ma anche le altre casistiche con obbligo di monitoraggi ambientali. Se un’azienda si registra e compila Aua Point il termine massimo per l’inserimento dei dati è il 31 marzo dell’anno successivo.

Tuttavia è prevista una obbligatorietà graduale secondo questa sequenza:

A partire dal 2022, l’obbligatorietà alla registrazione dell’impresa e alla compilazione di Aua Point non riguarda le aziende che hanno un’Aua di cui al Dpr 59/2013 ma riguarda le aziende cosiddette “in deroga”, in possesso dell’autorizzazione in via generale ex art.272 c.2 d.lgs. 152/2006 (ai sensi della Dgr 983 /2018 o della Dgr 8823/2008). Per le altre tipologie di autorizzazione permane nel 2022 il regime di adesione volontaria.

Per il 2023 tale obbligo è esteso alle autorizzazioni “in deroga” ai sensi dell’art. 272 c.2 rilasciate all’interno dell’Aua, nonché alle autorizzazioni “ordinarie” alle emissioni, ai sensi dell’art. 269 (rilasciate all’interno dell’Aua o meno).

A partire dal 2024 l’obbligo sarà esteso a tutti gli impianti soggetti a tutti i regimi autorizzativi inclusi nel campo di applicazione.

Si invita a consultare il sito Arpa che contiene tutte le info e le Faq per comprendere nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati, le scadenze progressive e per svolgere correttamente questo adempimento.

(SN/bd)
 
 




Regolamento Clp: novità dal 1° marzo 2022

Si segnala che a decorrere dal 1° marzo 2022 si applica il Regolamento Ue 2020/1182, ovvero il XV Atp “Adeguamento al Progresso Tecnico” del cosiddetto Clp, il regolamento europeo che riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento 1182/2020/Ue in vigore dal 31 agosto 2020, secondo l’art. 2 permetteva, già prima di questa data, di classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele ai sensi delle nuove disposizioni. Però ora integra e modifica alcune voci della “Tabella delle classificazioni armonizzate” presente nell’Allegato VI, parte 3 del Regolamento Clp.

Le principali novità predisposte dal XV Atp sono queste:

  • l’inserimento di una nuova classificazione per l’acido nitrico presente in soluzione a concentrazioni ≤ 70%;
  • la modifica della classificazione del carburo di silicio in forma fibrosa come Carc. 1B, H350;
  • l’inserimento di una nuova classificazione del rame in forma granulare come Aquatic Chronic 2, H411;
  • l’inserimento di una nuova classificazione dell’acido acido L-(+)-lattico come Skin Corr. 1C, H314 e Eye Dam. 1, H318;
  • l’inserimento di una nuova classificazione del Mbit (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one);
  • l’appesantimento della classificazione di D4 (ottametilciclotetrasilossano) per la pericolosità ambientale (Aquatic Chronic 1, H410);
  • l’appesantimento della classificazione del butanone ossima come Carc. 1B, H350 e con l’aggiunta delle classificazioni come Stot Se 3, H336, Stot Se 1, H370 (per le vie respiratorie superiori), Stot Re 2, H373, Skin Irrit. 2, H315 e Eye Dam. 1, H318.
Si consiglia ai produttori di sostanze di valutare con attenzione se l’Atp può avere risvolti impattanti nelle classificazioni delle sostanze usate quotidianamente nelle proprie attività lavorative per darne tempestiva comunicazione agli utilizzatori lungo le diverse filiere di produzione.

Sul sito Echa sono disponibili tutte le informazioni del caso.

(SN/bd)
 




Albo gestori ambientali: dal 15 marzo 2022 aggiornamento prescrizioni nei provvedimenti di iscrizione

L’Albo nazionale gestori ambientali ha fatto un lavoro di aggiornamento delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di mettere a disposizione degli operatori informazioni chiare e aggiornate su tutti gli aspetti operativi previsti nelle norme vigenti.

Nella delibera che si allega, n.3 del 7 febbraio 2022, sono allegate le prescrizioni per le diverse categorie di iscrizione. L’albo le sta inviando a tutti i soggetti iscritti perché entrano in vigore dal 15 marzo 2022.

Ad esempio, coloro che sono iscritti alla categoria 2-bis per il trasporto in conto proprio, in allegato H trovano le prescrizioni relative alla idoneità tecnica dei mezzi, adeguatezza dei recipienti, informazioni sulle etichettature obbligatorie, sui dispositivi per far fronte ad eventuale dispersione dei rifiuti in caso di incidente e così via.

Si segnala in particolare, a titolo di esempio, il punto 8 dell’allegato H che riguarda le caratteristiche degli imballaggi e la geometria delle etichette di caratterizzazione dei rifiuti:

8. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni: a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile. b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15×15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.

Risultano aggiornate le prescrizioni di tutte le categorie. Sul sito dell’albo nazionale gestori ambientali è disponibile una videoguida di pochi minuti che illustra questa novità.

(SN/bd)
 




L’ “Ambiente” entra nella Costituzione

Si tratta una vera svolta, che porta a livello costituzionale la recente sempre più diffusa consapevolezza che l’ambiente è un bene comune, che deve essere opportunamente tutelato non solo come elemento estetico (si parlava di natura e di paesaggio) ma come oggetto che custodisce risorse indispensabili per la vita e per l’equilibrio dell’intero pianeta.

Si segnala il sito del Ministero della Transizione Ecologica Mite che riporta il comunicato ufficiale, datato 8 febbraio 2022.

Qui brevemente in carattere maiuscolo le modifiche costituzionali:

Articolo 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. la legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 41 – L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

In parole più semplici, tutte le attività umane devono svolgersi nel rispetto degli equilibri ambientali, per garantire uno sviluppo sostenibile, ovvero accessibile anche alle future generazioni. E’ una bella sfida che le norme ambientali attuali e future cercheranno di rendere praticabile.

(SN/bd)
 




Gestione Covid: obbligo Green Pass per ultracinquantenni e certificato di esenzione digitale

Facendo seguito alla circolare Api n.22 del 13 gennaio 2022 “Green pass base e rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro”, si ricorda che a far data dal 15 febbraio 2022 è necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età.

I dispositivi di controllo del Green Pass che utilizzano l’applicazione Verifica C19 contengono l’opzione per accertare il tipo di green pass sulla base dell’età, basta fare l’upgrade.

La nuova regola è stata prevista per tutti i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, ossia nati prima del 15 giugno 1972 (ad eccezione dei soggetti con certificazione di esenzione).

Si coglie l’occasione per segnalare che l’esenzione dalla vaccinazione diventa digitale. Come si può leggere sul sito del ministero della salute, chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi Covid-19. Fino al 27 febbraio 2022 sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde Covid-19.

In questo modo, i certificati di esenzione verranno riconosciuti con la App Verifica C19 che è già stata predisposta a questo scopo.

(SN/bd)
 




Incontro “Pmi e ambiente: cominciamo dall’acqua”

Venerdì 25 febbraio 2022, alle ore 15 nella nostra sede (via Pergola 73 a Lecco) organizziamo l’incontro in presenza dal titolo: “Pmi e ambiente: cominciamo dall’acqua”.

L’impiego dell’acqua nelle aziende del territorio può essere molto diversificato e non sempre risulta facile gestire correttamente gli approvvigionamenti, i diversi usi e gli scarichi idrici nei vari recettori. L’incontro aiuta a comprendere le prescrizioni normative e affronta le difficoltà più comuni a carico delle imprese.
A fronte di un’indagine condotta fra gli associati che evidenzia un certo interesse per la materia, Api Lecco Sondrio incontra le aziende per approfondire il tema. L’indagine aiuta a comprendere i temi più importanti e può essere ancora compilata da coloro che non lo abbiano già fatto al seguente link (cliccare qui).

Le norme esistenti in materia di acque si pongono alcuni obiettivi: da un lato evitare gli sprechi e dall’altro impedire il rilascio in ambiente di acque contaminate. Ne parliamo.
 
Coordinamento dell’incontro

  • Silvia Negri, responsabile del servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio
  • Giacomo Tentori, consulente ambientale

 
Temi trattati

  • tipo di usi e di scarichi, autorizzazioni
  • gestione delle acque meteoriche
  • bilancio idrico
  • controlli e prescrizioni
  • autorità competenti 
  • domande 

Per iscriversi all’incontro in presenza CLICCARE QUI entro mercoledì 23 febbraio 2022. 

(SN/am)




Denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura entro il 28 febbraio

Come ogni anno alla fine del mese di febbraio scade il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell’anno precedente. L’adempimento riguarda le imprese che utilizzano acque a scopo industriale, più precisamente:
  • Sono obbligati alla denuncia: i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi ed i proprietari dell’immobile in cui ha sede un’impresa le cui acque reflue provengono, anche parzialmente, da siti produttivi e sono utilizzate nei processi industriali, e vengono immesse nelle pubbliche fognature.
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia citata nè gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali (competenza provinciale) nè gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ad acque reflue civili.
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque utilizzate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore, alla quale bisogna allegare il rapporto di prova emesso da un laboratorio, relativamente ai controlli analitici effettuati nell’ultimo trimestre sulle acque industriali e/o meteoriche contaminate.
 
Per chi non ricevesse direttamente indicazioni dal gestore, si segnala la pagina del sito internet Larioreti in cui è scaricabile e compilabile il modulo “denuncia degli elementi per la determinazione della tariffa del servizio idrico” e anche l’informativa con le modalità di presentazione.
 
L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.
 
Api Lecco, servizio ambiente e sicurezza, resta a disposizione per dare supporto in caso di necessità di chiarimenti.
 

(SN/bd)
 




Modello Ot23 per la riduzione del tasso di premio Inail

Come ogni anno a fine febbraio è fissata la scadenza entro la quale si può presentare il modello on line per la richiesta di riduzione del tasso di premio Inail che l’azienda paga per ogni lavoratore. Il modello Ot23 è stato diffuso nel 2021 come si evince nelle circolari associative dedicate a questo tema.
Il modello da compilare on line si trova sul sito Inail (scendere in basso alla pagina).

Come si anticipava nelle citate circolari del 2021 (n. 465 del 4 agosto 2021 e anche n.635 del 25 novembre 2021), ci sono alcune opportunità ad esempio in tema di microformazione, quasi infortuni, controllo a distanza di attrezzature antincendio e Dpi e così via.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api resta e disposizione per venire incontro ad eventuali dubbi di merito o esigenze specifiche. Chi volesse un supporto per il caricamento della documentazione probante sul sito Inail può farne immediatamente richiesta in Api scrivendo subito a silvia.negri@api.lecco.it e mandare la documentazione correttamente identificata entro lunedì 21 febbraio 2022.
 
(SN/bd)
 




Gestione Covid: modifiche sui tempi di isolamento

Alla luce del miglioramento nell’andamento della pandemia, il Governo ha recentemente emesso provvedimenti di alleggerimento delle norme di comportamento.

Per la modifica alla durata dell’isolamento e della quarantena si segnala il sito del Ministero della Salute che è appena stato aggiornato con le novità. Nei prossimi giorni saranno certamente aggiornati anche i siti di riferimento della Ats Brianza.

Si segnala inoltre la pagina ministeriale dedicata alle Faq sui vari temi (vaccini, viaggi, donazioni), sempre aggiornata.

(SN/bd)