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Covid-19: linee guida per la ripresa delle attività

Il Ministero della Salute, con ordinanza 1° aprile 2022, ha adottato le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” successive alla fine della fase emergenziale, nei termini indicati dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 30 marzo 2022.
L’ordinanza produrrà effetti fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

Nell’allegato al provvedimento vengono definiti principi di carattere generale e misure specifiche per i seguenti settori di attività:

  • Ristorazione e cerimonie
  • Attività turistiche e ricettive
  • Cinema e spettacoli dal vivo
  • Piscine termali e centri benessere
  • Servizi alla persona
  • Commercio
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • Parchi tematici e di divertimento
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Sagre e fiere locali
  • Corsi di formazione
  • Sale da ballo e discoteche
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

(MG/am)

 
 




Verso la fine dell’emergenza Covid-19: novità in vigore da aprile 2022

Il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 che si allega, descrive in modo puntuale il cambiamento delle regole per passare gradualmente ad una gestione ordinaria del rischio sanitario da Covid-19. Il decreto è in vigore dal 25 marzo 2022 e dovrà essere convertito in legge.

Di seguito si riassumono le principali misure che hanno risvolti nelle aziende e più in generale sul lavoro:

1. Gestione casi di contagio accertato e contatti stretti (art.4)

Coloro che a seguito di provvedimento dell’autorità sanitaria risultano contagiati, dal 1° aprile 2022, sono sottoposti ad isolamento pertanto è fatto divieto di abbandonare il proprio domicilio/abitazione fino ad avvenuta guarigione.

Coloro che risultano contatti stretti con soggetti positivi al virus, devono osservare la misura dell’auto sorveglianza (i.e. obbligo di indossare mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti) per 10 giorni, con effettuazione di un tampone in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, obbligo di tampone dopo 5 giorni dal contatto. Viene pertanto eliminata la misura della quarantena precauzionale.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art.5)

Fino al 30 aprile 2022 c’è l’obbligo di utilizzo di Ffp2 nei mezzi di trasporto (es. treni, autobus, cabinovie e anche luoghi per spettacoli, cinema e musica dal vivo) e di utilizzo delle protezioni almeno chirurgiche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; l’obbligo non sussiste nel caso in cui le condizioni dei luoghi consentano di garantire l’isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori che nello svolgimento delle mansioni assegnate non siano in grado di mantenere la distanza interpersonale di un metro possono utilizzare, quali Dpi Dispositivi di Protezione Individuale, le mascherine chirurgiche.

2. Green Pass (art.6 e 7)

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito solamente ai soggetti muniti del c.d. Green Pass base (certificazione Covid19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal virus o tampone) l’accesso ai seguenti servizi: mense, catering, ristoranti al chiuso (ad eccezione di quelli all’interno di alberghi); concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto.

Il green pass non sarà più richiesto per accedere ad uffici postali, servizi alla persona, pubblici uffici, servizi bancari e finanziari, attività commerciali come per i servizi che soddisfano esigenze primarie della persona.
Dal 1° al 30 aprile 2022 basta esibire il Green Pass base per utilizzare i mezzi di trasporto (treni, autobus ecc.).

Dal 1° al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro rimane l’obbligo di Green Pass base per chiunque acceda per lo svolgimento di attività lavorativa, di volontariato o formazione anche sulla base di contratti esterni. Conseguentemente, per la stessa durata, è confermato l’obbligo per i datori di lavoro di procedere alla verifica del possesso del Green Pass; i lavoratori privi di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di una valida certificazione e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta ferma la facoltà per tutti i datori di lavoro – dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata – di sospendere il lavoratore privo di Green Pass per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 30 aprile 2022, anche in questo caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Fino al 30 aprile 2022, i dipendenti over 50 (individui soggetti ad obbligo vaccinale) per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e su richiesta esibire il Green Pass.

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, l’utilizzo del Green Pass rafforzato (certificazione Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione dal virus) rimane necessario per accedere ai seguenti servizi: piscine, palestre, centri benessere nonché spazi adibiti a spogliatoi; convegni e congressi; centri culturali e ricreativi; feste, conseguenti (e non) a cerimonie civili/religiose, nonché eventi a queste assimilati al chiuso; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico a spettacoli, nonché ad eventi/competizioni sportive al chiuso.
 
Infine si segnala che il ministro della salute (art.3) può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, oltrechè introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.

 
(SN/bd)
 




Approvvigionamenti idrici autonomi 2022: denuncia annuale acque derivate 2021 e pagamento canone 2022

Denuncia dei volumi di acque pubbliche derivate

Si ricorda alle Aziende Associate che il 31 marzo 2022 scade il termine per la presentazione della denuncia dei volumi di acqua prelevati da fonti autonome (pozzi, sorgenti, corsi d’acqua superficiali) relativi all’anno 2021.
La scadenza riguarda solo chi si approvvigiona al di fuori dell’acquedotto pubblico.

La denuncia deve essere indirizzata alla competente Provincia.

Per la Provincia di Lecco cliccare qui
  
Per la Provincia di Sondrio cliccare qui

Canoni demaniali 2022 per l’uso delle acque pubbliche

Si ricorda inoltre che, entro il 30 giugno 2022, scade il termine per il pagamento anticipato del canone demaniale previsto per l’utilizzo delle acque pubbliche dell’anno in corso (il termine è stato introdotto dall’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 35/2016). La tabella aggiornata dei canoni e altri dettagli si trovano per tutti sul sito regionale.

Regione Lombardia invia ai soggetti titolari di concessione e per ogni utenza di acqua pubblica, un avviso di scadenza del pagamento che riporterà la somma da versare e le modalità per effettuare il pagamento.

Il sito della Provincia di Sondrio riporta questa scadenza.

(SN/bd)
 




Verso la fine dell’emergenza Covid-19: novità in vista del 31 marzo 2022

A fronte della campagna vaccinale che ha prodotto una protezione estesa della popolazione italiana, il Governo sta indicando le modalità di uscita dalla gestione emergenziale per affrontare la gestione del rischio Covid-19 in una forma ordinaria.

Sul sito del Governo sono disponibili i provvedimenti di alleggerimento delle norme di comportamento, che comprendono una graduale riduzione dell’uso del green pass dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
In particolare si sottolinea che il 31 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza Covid-19.

Dal 1° aprile è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (anche da tampone) e dal 1° maggio verrà eliminato l’obbligo.
Fino al 31 dicembre resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa.

Informazioni più dettagliate sono consultabili al link sul sito del governo.

Si attendono ancora informazioni relative all’eventuale venire meno, in tutto o in parte, degli obblighi previsti nel protocollo condiviso del 6 aprile 2021, che è stato recepito negli ambienti di lavoro. Non appena possibile daremo le informazioni disponibili.

(SN/bd)
 




Terre di fonderia di metalli ferrosi: linee guida per Eow e per sottoprodotti

Sul Burl della Regione Lombardia n.10 di venerdì 11 marzo 2022 è stata pubblicata la Dgr n.XI/6071 che approva le modalità per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi.

Il normale ciclo di riutilizzo delle terre / sabbie di fonderia, effettuato all’interno della fonderia stessa, prevede alcuni “trattamenti” che rientrano nella “normale pratica industriale”, ovvero i seguenti: setacciatura/vagliatura; deferritizzazione; “spogliatura” del grano dai residui di legante (trattamento meccanico); “calcinazione” per eliminare i residui di legante (trattamento termico); “lavaggio” per eliminare i residui idrosolubili di legante (trattamento ad umido); depolverazione, per eliminare dalle terre/sabbie “i fini”.
 
Gli utilizzi “consolidati” che possono avere le terre e sabbie esauste comprendono molti degli impieghi industriali nei quali è tradizionalmente impiegato un inerte naturale, e precisamente:ù

  • cementifici; industria della ceramica; industria del vetro
  • produzione di conglomerati per l’edilizia; produzione di laterizi e mattoni
  • produzione di conglomerati bituminosi; utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali
 
Per quanto riguarda la gestione come sottoprodotto, le linee guida possono essere uno strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri dell’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006.

Le linee guida forniscono inoltre alle Autorità Competenti indicazioni per l’autorizzazione «caso per caso» degli impianti di destinazione, della cessazione della qualifica del rifiuto (Eow – End of Waste); la conformità ai disposti in esse contenuti sostituisce di fatto il parere di ARPA previsto dall’art. 184 ter del d.lgs. 152/06 relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia di metalli ferrosi.

Si allega il testo della norma e si invitano le fonderie ad approfondire il tema per ottimizzare la gestione dei loro scarti; le nuove modalità permettono infatti di “uscire” dalla classica gestione rifiuti.

(SN/bd)




Albo gestori ambientali: dal 15 marzo 2022 aggiornamento prescrizioni nei provvedimenti di iscrizione

L’Albo nazionale gestori ambientali ha fatto un lavoro di aggiornamento delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di mettere a disposizione degli operatori informazioni chiare e aggiornate su tutti gli aspetti operativi previsti nelle norme vigenti.
Nella delibera che si allega, n.3 del 7 febbraio 2022, sono allegate le prescrizioni per le diverse categorie di iscrizione. L’albo le sta inviando a tutti i soggetti iscritti perché entrano in vigore dal 15 marzo 2022.

Ad esempio, coloro che sono iscritti alla categoria 2-bis per il trasporto in conto proprio, in allegato H trovano le prescrizioni relative alla idoneità tecnica dei mezzi, adeguatezza dei recipienti, informazioni sulle etichettature obbligatorie, sui dispositivi per far fronte ad eventuale dispersione dei rifiuti in caso di incidente e così via.

In occasione di eventuali controlli, i provvedimenti autorizzativi si possono esibire non soltanto in forma cartacea, ma anche in formato digitale; sono scaricabili elettronicamente dall’area riservata del sito dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Risultano aggiornate le prescrizioni di tutte le categorie. Sul sito dell’albo è disponibile una videoguida di pochi minuti che illustra questa novità.

(SN/bd)
 




Conai: esenzioni per export

Si ricorda a coloro che acquistano imballi destinati solo all’esportazione che è stata introdotta a fine anno 2021 una procedura di esenzione dal Cac ex ante, che si può attivare.

Sul sito di Conai, nella sezione sulle esenzioni, all’interno dell’area dedicata al Cac Contributo Ambientale Conai, fornisce le informazioni necessarie che sono anche descritte nell’allegato alla presente email e nella circolare Conai del 1/12/2021.

(SN/bd)
 
 




Bando Isi-Inail per la sicurezza: calendario 2022

Il nuovo bando ISI Inail, che porta con sé una buona dotazione per altri interventi in ambito prevenzione e sicurezza sul lavoro, è uscito in dicembre 2021 come da circolare API n.694 del 23/12/2021.
Come noto, la compilazione della domanda è prevista nella finestra dal 26 febbraio al 7 marzo 2022.

Il bando è consultabile sul sito Inail dove è disponibile il calendario e una procedura informatica che consente alle imprese, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

Dall’inizio di maggio a metà giugno 2022 si potranno caricare le domande. A settembre ci saranno le regole tecniche per l’inoltro della domanda online e la data di apertura dello sportello informatico. A seguire la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
Api Lecco Sondrio resta a disposizione per supportarvi qualora necessario.

(SN/am)
 

 




Mud 2022: servizio di compilazione telematica

Api Lecco Sondrio offre alle Aziende Associate il servizio di compilazione telematica del Mud – Modello Unico per la Denuncia annuale dei rifiuti, attraverso la propria società Api Servizi, avvalendosi di apposito professionista.
 
Il Servizio fornito comprende:
  • compilazione della dichiarazione;
  • invio telematico entro la scadenza;
  • versamento dei diritti di segreteria. 
    Costo del servizio:
  • Euro 155,00 + Iva 22% per effettuare la denuncia dei primi due rifiuti;
  • Euro 30,00 + Iva 22% per ogni rifiuto aggiuntivo;
  • Euro 10,00 diritti di segreteria.
 
Le Aziende Associate che intendono usufruire del servizio devono comunicare la scelta scrivendo in associazione a silvia.negri@api.lecco.it non oltre la fine del mese di marzo 2022.
Una volta che dichiarano la propria volontà di avvalersi del servizio, ricevono il fac-simile di delega che deve essere subito restituito firmato, su carta intestata dell’azienda.
 
Prima possibile, ma comunque non oltre il 22 aprile 2022, gli interessati devono far pervenire i dati e la documentazione necessaria, in formato digitale all’indirizzo silvia.negri@api.lecco.it, utilizzando la scheda che verrà inviata agli interessati.
Per informazioni contattare la dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it.
 

(SN/bd)
 
 




Mud 2022: obblighi annuali e modalità di presentazione

Come noto, ogni anno la gran parte delle aziende è tenuta alla dichiarazione dei rifiuti prodotti nell’anno precedente. Le norme prevedono che l’adempimento possa essere svolto attraverso due modalità: ordinaria e semplificata.

Ogni impresa soggetta a Mud può utilizzarle seguendo le apposite istruzioni del sito Ecocamere.

La comunicazione semplificata può essere utilizzata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente queste condizioni:

  • sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.

La comunicazione semplificata non può essere compilata da:

  • gestori di rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
  • produttori di rifiuti che li producono fuori dall’unità locale.

 
1. Comunicazione semplificata
Compilazione del modulo word e trasmissione via pec di un unico pdf

Istruzioni sul sito dedicato al mud semplificato, dove si scarica il pdf con le istruzioni passo passo (creazione di un solo documento formato pdf) che comunque si allega qui per comodità.
Trasmissione via Pec all’indirizzo unico “comunicazionemud@pec.it” il file ottenuto in formato pdf
Pagamento diritti di segreteria alla Cciaa competente: 15 euro
 
Chi desidera assistenza nella comunicazione semplificata può chiedere supporto all’associazione chiamando o scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it
 
2. Comunicazione ordinaria
Compilazione digitale e trasmissione telematica
 
Istruzioni sul sito mud telematico.
Compilazione digitale tramite il programma apposito e trasmissione telematica
Pagamento dei diritti di segreteria: 10 euro (dichiarazione telematica).
 
Per chi desidera affidare la comunicazione ordinaria ad un professionista, consultare la circolare Api dedicata al Servizio compilazione Mud che si propone agli associati ed eventualmente richiedere il servizio.
 
(SN/bd)