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Provincia di Lecco: campagna di controllo degli impianti termici

Prende avvio l’attività di controllo degli impianti termici da parte della Provincia di Lecco nell’intero territorio provinciale, come annunciato sul sito, escluso il Comune di Lecco che provvede attraverso i propri uffici.

L’attività è volta a verificare il rispetto delle norme relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e viene espletata sia mediante ispezioni, eseguite da tecnici qualificati incaricati dalla Provincia, sia mediante accertamento documentale eseguito dal competente ufficio dell’ente.

Con l’ispezione si effettua il controllo della documentazione dell’impianto (corretta installazione e esecuzione della manutenzione periodica prevista) e della misura del rendimento di combustione del generatore e di altri parametri di combustione (monossido di carbonio, fumosità), per accertare il corretto funzionamento dell’impianto, al fine di garantire il razionale impiego dell’energia, il minore impatto sull’ambiente e la sicurezza dell’impianto.

Nel territorio di competenza della Provincia di Lecco, il Catasto impianti termici della Lombardia (Curit) registra 135.004 impianti targati, di cui 125.964 (93,3%) alimentati da combustibili fossili, 8.883 (6,6%) da biomasse e la rimanente parte (0,1%) da altro.

La disciplina vigente prevede l’obbligo di manutenzione periodica degli impianti, la cui violazione comporta sanzioni a carico del responsabile dell’impianto, o del tecnico manutentore qualora non provveda alla regolare registrazione dell’intervento.

(SN/bd)
 
 




Protocollo anti-Covid, aggiornamento 30 giugno: approfondimento da Confapi

Il 30 giugno è stato approvato il nuovo Protocollo condiviso, tra Governo e Parti Sociali, sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna il precedente Protocollo di aprile 2022 e che resta valido fino al 31 ottobre 2022 (salvo che le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in modo repentino).

 

A fronte di questa novità, ogni datore di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e sentito il parere del Medico Competente (qualora nominato), deve riconvocare il comitato aziendale e provvedere ad aggiornare il protocollo anticovid interno.

Si invitano i datori di lavoro e gli Rspp alla lettura attenta del testo integrale del protocollo che si allega, ma anche a considerare l’approfondimento del dott. Mori di Confapi, sempre in allegato, che contiene molti dettagli utili a comprendere la ratio delle novità introdotte, tenendo conto delle altre regole vigenti negli spazi collettivi.

(SN/am)




Nuovo sistema di interscambio dei pallet

La recente legge n. 51 del 20 maggio 2022 prevede una nuova disciplina che istituisce e regola il “sistema di interscambio di pallet”. E’ previsto l’obbligo di restituzione pallet da parte del destinatario della merce, salvo manleva; se l’interscambio contestuale dei pallet non è possibile, chi riceve la merce emette un voucher digitale o cartaceo che costituisce un titolo di credito. La tipologia di pallet da scambiare è indicata sul documento di trasporto e non è modificabile da parte del destinatario della merce. In base alle nuove norme il destinatario della merce trasportata su pallet è obbligato a restituire al proprietario/committente un numero di pallet uguale a quello ricevuto, dello stesso tipo e della stessa qualità (o comunque equiparabile per stato di conservazione a quello ricevuto).

La norma è rilevante per il settore logistico ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 20 maggio 2022. La legge n. 51 del 20 maggio 2022 di fatto converte il DL 21/2022. In particolare, l’art.17 bis si occupa dell’istituzione del sistema di interscambio di pallet, illustrandone le finalità e le definizioni, mentre l’art.17 ter disciplina il sistema stesso. Per l’autotrasporto rimane comunque in vigore la legge 127/2010.
Nel caso in cui non vengano riconsegnati uno o più pallet entro 6 mesi dalla data del voucher, scatta l’obbligo del pagamento – da parte del soggetto obbligato alla restituzione – di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
La legge stabilisce che ogni patto contrario alle norme dell’art.17 bis e 17 ter è nullo.
Il valore di mercato del pallet usato è stabilito con decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), che provvede anche all’aggiornamento del valore secondo una tempistica prestabilita ed è competente per l’attività di vigilanza e monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio, anche al fine di ridurne al minimo l’impatto ambientale.

Per consultare il testo della legge descritta si rimanda al sito del Ministero, qualche informazione aggiuntiva si può ottenere dal sito economia circolare.

(SN/am)

 




Sottoprodotti: la strada verso l’economia circolare

Si torna a sollecitare l’attenzione delle aziende sulla possibilità di gestire gli scarti di produzione come “sottoprodotti” ogniqualvolta si verifichino alcune condizioni che permettono di consegnare a terzi uno scarto adatto ad essere facilmente riutilizzato.
 
Si allega una scheda che mostra le 4 condizioni da rispettare per verificare l’esistenza dei requisiti per “convertire” la gestione di un “rifiuto” nella gestione di un “sottoprodotto”.
 
Si segnalano inoltre:
  • la pagina camerale che spiega l’opportunità di registrarsi in un “elenco” camerale, che favorisce l’incontro domanda – offerta di sottoprodotti.
  • Il sito Ecocamere, con la piattaforma telematica, prevista dal Regolamento 264/2016, per favorire lo scambio di sottoprodotti, che contiene tutte le informazioni per dare supporto a chi intende gestire sottoprodotti.
  • La pagina per accedere all’assistenza gratuita di Ecocamere per essere assistiti nella gestione sottoprodotti.

(SN/am)

 




Protocollo anti-Covid negli ambienti di lavoro: aggiornamento

Il 30 giugno scroso è stato approvato il nuovo Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna il precedente Protocollo di aprile 2022 e che resta valido fino al 31 ottobre 2022 (salvo che le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in modo repentino).
Questo richiede innanzitutto che ogni datore di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e sentito il parere del Medico Competente (qualora nominato), riconvochi il comitato aziendale e provveda ad aggiornare il protocollo anticovid interno.
Invitando a leggere con attenzione il testo integrale del protocollo che si allega, si segnalano alcune delle novità più salienti.

Punti 4 e 5 – Pulizia e sanificazione in azienda e precauzioni igieniche personali
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con particolare attenzione alle attrezzature in uso promiscuo. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.

Punto 6 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
La mascherina rimane un presidio importante di tutela. Per questo il datore di lavoro assicura la disponibilità delle FFP2. Solo su specifica indicazione del medico competente o dell’Rspp, il datore di lavoro può imporre l’obbligo a gruppi di lavoratori che, per specifiche mansioni o per contesto lavorativo, siano ritenuti più a rischio di contagio. I criteri per decidere l’eventuale obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 sono questi:

  • ambiente chiuso che non permetta di mantenere un’adeguata distanza interpersonale
  • impossibilità di ventilazione naturale o artificiale
  • presenza di cluster aziendali di contagio
  • presenza di lavoratori fragili (v. anche punto 12 del Protocollo).
I lavoratori che non avessero l’obbligo di mascherina FFP2 potrebbero continuare ad utilizzare una mascherina chirurgica, ma il datore di lavoro non risulterebbe tenuto a fornirla.

Punto 7 e 8 – Gestione degli spazi comuni ed entrata e uscita dipendenti
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con ridotto tempo di sosta. Si favoriscono orari scaglionati per evitare assembramenti.

(SN/am)




Esportazione imballaggi in Germania: dall’ 1 luglio 2022 coinvolto anche il settore B2B

Come si anticipava nella circolare Api n.342 del 16 giugno 2022, dal primo luglio 2022 tutte le imprese esportatrici di merci imballate in Germania dovranno adempiere agli obblighi previsti dalla legge tedesca sugli imballaggi, pena pesanti sanzioni ed il divieto di vendita.

Questo richiede che tutte le aziende esportatrici debbano obbligatoriamente iscriversi al portale Lucid (registro elettronico dei produttori e delle merci importate in Germania).

Nel caso in cui gli imballaggi siano destinati direttamente ad un consumatore finale privato è imprescindibile anche l’adesione ad un sistema duale (cioè stipulare un contratto con specifiche società private per la gestione dei rifiuti prodotti dagli imballaggi immessi sul territorio tedesco).

I vari obblighi sono di chi ha la responsabilità giuridica del prodotto al momento del passaggio di confine, quindi:

  • la responsabilità è del venditore se la consegna è effettuata franco arrivo (a carico dell’esportatore/venditore);
  • la responsabilità è del compratore se la consegna è effettuata franco partenza (a carico dell’importatore/compratore).
Fino al 30 giugno 2022 gli obblighi riguardavano solo gli imballaggi destinati al consumatore finale (B2C), dal primo luglio 2022 sono invece estesi anche al settore B2B (coinvolgendo così anche gli imballaggi commerciali e per il trasporto…).

In caso di e-commerce sul mercato tedesco, la responsabilità di adempiere agli obblighi ricade normalmente sul venditore.

Per chiarimenti è utile rivolgersi alla Ahk Italien (Camera di commercio italo – germanica).

(SN/bd)
 




Possibili controlli da parte di Ats Brianza sulle minuterie metalliche

In occasione del recente comitato periodico sicurezza per le provincie di Lecco e di Monza, coordinato dall’Ats Brianza, le organizzazioni sindacali e datoriali hanno appreso che i controlli programmati nei mesi estivi, fino a settembre, riguarderanno una trentina delle attività del comparto “minuterie metalliche”.

I controlli verteranno sui temi qui elencati:

  • controllo di tutti i fattori di rischio per la salute e la sicurezza in tutto il ciclo produttivo, che sarà analizzato dall’ingresso delle materie prime fino all’uscita dei prodotti finiti
  • nomine delle figure della sicurezza, sorveglianza sanitaria, formazione
  • dispositivi di sicurezza macchine, impianti, movimentazione materiali (ricordando che in caso di difformità c’è la possibilità di incorrere nella «sospensione» dell’attività ex art. 14)
Il campione di aziende è stato individuato preferibilmente su attività non controllate in precedenza. Il personale Ats Brianza ha avvisato di porre attenzione al corretto inserimento e mantenimento dei dispositivi di sicurezza degli impianti.
Al termine dell’indagine di comparto ci sarà la «restituzione» dei risultati e la pubblicazione di un piccolo documento con gli esiti e con le misure di prevenzione suggerite.

Se le aziende coinvolte lo ritengono utile, possono contattare la dott.ssa Silvia Negri per un aiuto nella verifica della situazione e nella eventuale assistenza.

(SN/am)




Ondate di calore sul luogo di lavoro: i consigli dell’Ats Brianza

Il caldo estivo può rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo per la salute e la sicurezza di coloro che svolgono un’attività lavorativa intensa all’aperto, come ad esempio: agricoltori, giardinieri, operai dell’edilizia stradale e ferroviaria, lavoratori edili, marinai, portuali, operatori ecologici (ecc).

L’Ats della Brianza raccomanda di trasmettere a tutti coloro che sono potenzialmente coinvolti alcune informazioni di base, destinate a diverse categorie di cittadini, per adottare comportamenti che riducano i rischi. In particolare si allega una guida destinata ai lavoratori e un pdf informativo generale.

Si ricorda che il datore di lavoro, in base al D.Lgs. 81/2008, deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti il rischio di danni da calore, e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

(SN/bd)
 




Il modello unico per attività di spurgo: cambia il formulario

La novità riguarda una categoria ben precisa, coloro che eseguono le attività di spurgo. In sostituzione del formulario rifiuti, il primo luglio 2022 entra in vigore il ‘modello unico‘. La novità coinvolge sia chi si occupa materialmente dello spurgo, sia gli impianti che ricevono questo tipo di rifiuto.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha infatti definito il modello unico e i contenuti del documento di trasporto per i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione delle reti fognarie di qualsiasi tipologia.

In realtà, dal 1° giugno 2022 è già disponibile sul portale dell’Albo il modello di formulario (Fir) per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie fino al 30 giugno è possibile sperimentarne l’emissione e la vidimazione virtuale, nonché l’interoperabilità con i software gestionali in uso presso le imprese.

Per tutti i dettagli si può consultare il sito dell’albo gestori.

La novità è contenuta nella deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 che attua il Testo Unico 152/2006 art.230 c.5, in seguito modificata dalla deliberazione n.4 del 21 aprile 2022, “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021”.

(SN/bd)
 

 




Esportazione imballaggi in Germania, allargamento soggetti coinvolti dall’1 luglio 2022 (VerpackG)

La legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG) è entrata in vigore in Germania il 1° gennaio 2019. L’obiettivo della legge è potenziare il riciclo di alcuni materiali di imballaggio e, in secondo luogo, ridurre in generale il volume dei rifiuti. La stessa legge prevede diversi step, indicati nei pdf allegati.
In particolare, dal 1 luglio 2022 è prevista l’estensione dell’obbligo di registrazione (già vigente per quelli da vendita e secondari) presso il portale Lucid del Registro centrale degli imballaggi (Zentrale Stelle Verpackungsregister) per tutti gli altri imballaggi non ancora coinvolti: imballaggi da servizio, da trasporto, commerciali/industriali (ambito B2B), da vendita incompatibile con il sistema, da vendita di prodotti contenenti sostanze inquinanti, riutilizzabili, per bevande monouso con obbligo di deposito (Pfand).
Gli step per una corretta gestione degli imballaggi in Germania sono questi:
  • Consultazione del Catalogo pubblicato dalla Zentrale Stelle nel corso del 2019 e in continuo aggiornamento, al fine di identificare correttamente gli imballaggi rientranti nell’ambito di applicazione della Legge, suddivisi per categoria.
  • Stipula di un contratto di smaltimento con uno degli undici sistemi duali attivi in Germania
  • Registrazione al portale Lucid dell’Organo di Controllo Zentrale Stelle.

Poiché tale processo non è delegabile a terzi da parte delle aziende, per superare difficoltà di comprensione delle regole e gli eventuali ostacoli linguistici, è possibile rivolgersi alla camera di Commercio italo-germanica AHK DEinternational Italia s.r.l. di Milano.

(SN/am)