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Dichiarazioni ed esenzioni Conai: scadenze periodiche, 20 gennaio e 28 febbraio

Scadenza 20 gennaio 2023
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”) che hanno il dovere di inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla.
Per controllare e calcolare il CAC bisogna consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2023
Riguarda gli esportatori di merce imballata che possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai. Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2022. Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

(SN/am)




Covid-19: isolamento e autosorveglianza nuove regole da gennaio 2023

Sul sito ATS Brianza è disponibile la Guida aggiornata al 2 gennaio 2023 (cliccare qui) per l’applicazione del protocollo condiviso in azienda, che si invita a consultare per tutti i dubbi sulla distribuzione delle mascherine, sulle procedure di gestione degli spazi e sanificazione, sulla gestione di eventuali casi Covid.

In particolare riportiamo qui le novità introdotte con la recente circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022 che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19; le regole vigenti da gennaio 2023 sono di seguito elencate:

Casi Covid confermati
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità qui indicate:
Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento può terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
Le regole sono diverse per soggetti immunodepressi, per gli operatori sanitari, per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese.
 
Al termine dell’isolamento, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
 
Contatti stretti di casi Covid
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

(SN/am)




Autoconsumo diffuso: delibera di Arera

Segnaliamo la recente pubblicazione sul sito di Arera delle “Disposizioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per la regolazione dell’autoconsumo diffuso” anche detto Tiad “Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso”.

Nel concetto di “autoconsumo diffuso” rientrano tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica.
Una delle novità più attese è che la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria). Tuttavia la mappa delle cabine primarie non è ancora disponibile.
Resta cura del Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la definizione degli incentivi.

L’applicazione del Tiad è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del Mase con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.

La delibera Tiad molto attesa dagli operatori del settore, supera le criticità da più parti sollevate e comprende alcuni elementi molto importanti ma non risolve alcuni aspetti anche rilevanti. Nelle prossime settimane sarà possibile capire i risvolti operativi di questo provvedimento ed evidenziare con maggiore consapevolezza i correttivi eventualmente necessari.

(SN/am)

 




Radiazioni ionizzanti: riscritta la disciplina vigente

A breve saranno vigenti alcune nuove regole per chi impiega radiazioni ionizzanti; sono coinvolti aspetti ambientali come la gestione dei rifiuti radioattivi e aspetti di sicurezza, come la sorveglianza radiometrica degli operatori esposti.
Entra infatti in vigore il 18 gennaio 2023 il D.lgs. 25 novembre 2022, n. 203 correttivo del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 Radiazioni Ionizzanti, che comporta anche modifiche al Testo Unico Ambientale.

Aspetti ambientali: sono richieste alcune modifiche alle procedure autorizzative di AIA e AUA. In tema AIA Autorizzazione Integrata Ambientale, si richiede che il Prefetto trasmetta i provvedimenti adottati all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione (Capo XIII, art. 71 Decreto 203/22 comma 8-bis art. 29-sexies). In tema di AUA Autorizzazione Unica Ambientale è previsto che i gestori  degli impianti  presentino  domanda  di AUA nel  caso  in  cui  siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di specifici titoli abilitativi fra i quali, ora, anche l’Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini  dello smaltimento nell’ambiente (di cui all’art. 26 del Decreto radiazioni ionizzanti) e la notifica di Pratica con sorgenti naturali di radiazioni (di cui all’art. 24 del Decreto radiazioni ionizzanti).

Aspetti di sicurezza: sono introdotti o modificati alcuni degli obblighi formativi preesistenti, in particolare:
Viene portata da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti; tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008. 
Inoltre l’art. 110 del D.Lgs. n.101/2020 prevede una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti, portando ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti. Tale formazione in radioprotezione integra quella prevista dall’art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008.

Le altre modifiche riguardano:

  • le sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
  • il regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo;
  • il regime autorizzatorio e le disposizioni per i rifiuti radioattivi;
  • la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Si invitano le imprese con il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ad un’accurata valutazione delle novità applicabili, con l’aiuto del consulente competente.

(SN/am)
 




Speditori di merci pericolose: chiarimenti ministeriali sulla nomina del consulente Adr entro dicembre 2022

Il tema è stato oggetto della circolare API n. 636 del 1 dicembre 2022. Ma in data 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota esplicativa che si allega, nella quale sottolinea che la norma si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada e del loro relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.
Si tratterebbe quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già da estendere a coloro che risultano solo produttori di rifiuti pericolosi; essi restano obbligati alla corretta classificazione del rifiuto ed al conferimento ad uno smaltitore specificamente autorizzato, secondo apposito contratto ma non sono obbligati a dotarsi di un consulente ADR.
In conclusione restano esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR le attività di: imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all’attività di trasposto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota sopra menzionata, cita:
“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”.

Per una valutazione dell’applicabilità o meno di questo obbligo alla propria realtà produttiva potete richiedere il supporto dell’associazione scrivendo alla dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




Etichettatura ambientale: obbligo in vigore da gennaio 2023

Il Dlgs n. 116 del 2020, che recepiva la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, aveva introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia.
Due anni dopo, a novembre 2022 è stato pubblicato il DM n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale (ai sensi dell’art. 219, comma 5, del Dlgs 152/2006) per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.

Per supportare le aziende nell’adempimento dei nuovi obblighi, Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha sviluppato una piattaforma per fornire indicazioni e informazioni utili a produttori e utilizzatori di imballaggi: cliccare qui.

La linea guida ministeriale è coerente con la guida che Conai aveva sviluppato e arricchito con la collaborazione delle associazioni e delle imprese.

Api vi invita a consultare la pagina internet sopra indicata e a verificare le modalità per adempiere a questo obbligo che ricade sulle imprese da gennaio 2023.

Per problemi e dubbi che restassero aperti, Api li può raccogliere e organizzare da gennaio un webinar dedicato, in collaborazione con Conai.

(SN/am)

 




Contributo Ambientale Conai: nuovi valori da gennaio 2023

Conai ha comunicato i nuovi valori del CAC (Contributo ambientale Conai) in vigore dal 1° gennaio 2023, per gli imballaggi in acciaio, legno, vetro, plastica (tenendo conto delle 9 fasce già previste), plastica biodegradabile e compostabile.
I dettagli sono riportati in allegato.

Le variazioni, come noto, hanno effetto anche su alcune procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, per i prodotti alimentari e non alimentari imballati, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Sul sito Conai sono disponibili tutte le informazioni di dettaglio.

(SN/am)
 




Applicativo “Aua Point”: da gennaio 2023 l’obbligo coinvolge nuovi soggetti

Le Aua sono le Autorizzazioni Uniche Ambientali necessarie per le aziende che producono emissioni in atmosfera e/o scarichi idrici con caratteristiche tali da ricadere sotto questa tipologia autorizzativa.
Da gennaio 2023 l’obbligo è esteso alle imprese con emissioni in atmosfera inquadrate come autorizzazioni “in deroga” ai sensi dell’art. 272 c.2 rilasciate all’interno dell’Aua, nonché alle autorizzazioni “ordinarie” alle emissioni, ai sensi dell’art. 269 del Dlgs 152/2006 (rilasciate in qualunque tipo di titolo autorizzativo).
A partire dal 2024 l’obbligo sarà esteso a tutti gli impianti soggetti a tutti i regimi autorizzativi inclusi nel campo di applicazione.
L’accesso all’applicativo avviene tramite questo link: cliccare qui

I siti di Arpa Lombardia e Regione Lombardia contengono tutti gli aspetti di maggiore dettaglio.

La precedente circolare Api n.115 del 24/02/2022 spiegava gli obblighi di registrazione e di compilazione di Aua point a partire da gennaio 2022, per le aziende in possesso dell’autorizzazione in via generale ex art.272 c.2 ai sensi della Dgr 983 /2018. L’obbligo deriva dalla delibera regionale più recente in questa materia, cioè la Dgr 5773 del 21 dicembre 2021 “aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo Aua point” che sostituisce le precedenti Dgr 2481/2019 e Dgr 4027/2020. Per le altre tipologie di autorizzazione, nel 2022 l’adesione è stata volontaria.

Il calendario completo di progressiva obbligatorietà è riportato nell’allegato della DGR 5773/2021 intitolato “Aggiornamento dei criteri per l’utilizzo e la messa a regime dell’applicativo Aua Point”, che si allega.

(SN/am)




Speditori di merci pericolose: nomina del consulente Adr entro 31 dicembre 2022

Il consulente ADR è la figura professionale di cui devono avvalersi le imprese che effettuano il carico e/o lo scarico o il trasporto di merci pericolose (compresi i rifiuti).
L’assunzione del ruolo è condizionata al possesso di una qualifica professionale, che si ottiene al superamento di un apposito esame, per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascia un certificato di formazione.
 
Fino al 2019 l’accordo ADR prevedeva l’obbligo di nominare il consulente ADR per tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nei trasporti di merci pericolose, ad eccezione della figura dello speditore e fatte salve alcune esenzioni.
 
Il punto 1.6.1.44 dell’ADR 2019 e ADR 2021 aveva inserito gli speditori di merci pericolose tra i soggetti obbligati alla nomina del consulente ADR; tuttavia una disposizione transitoria consentiva ai soggetti che si configurano come speditori di effettuare la nomina entro il 31 dicembre 2022.
 
Il consulente ADR, quindi diventa figura obbligatoria per le imprese la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci e/o rifiuti pericolosi su strada, oppure le operazioni connesse all’imballaggio, al carico, al riempimento o allo scarico.
 
La nomina del consulente avviene con un atto interno all’azienda. La nomina e la relativa accettazione devono essere comunicate formalmente per iscritto, e occorre inviarne notifica all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, competente per territorio (in cui ha sede operativa l’azienda), entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente.
 
Erano previste delle esenzioni per la nomina del consulente ADR nei seguenti casi:
• massimo 3 operazioni/mese o 24 operazioni/anno;
• massimo di 180 tonnellate/anno;
• merci/rifiuti in quantità limitate con basso grado di pericolosità.
 
Poiché le suddette esenzioni, ad oggi, non sono più applicabili alla figura dello speditore, le imprese con questo ruolo devono nominare il consulente ADR, anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di merce/rifiuto pericoloso. Salvo tardivi chiarimenti e nuove disposizioni del Ministero dei Trasporti MIT relativamente alle circolari e decreti vigenti.
 
Per informazioni e supporto su questo tema, chiamare in associazione o scrivere a silvia.negri@api.lecco.it
 

(SN/am)
 




Etichettatura ambientale imballaggi: pubblicazione linee guida definitive

Pubblicato a novembre 2022 il DM n.360 del 28 settembre 2022 che contiene le ampiamente discusse Linee Guida in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi. Sul sito del Ministero si trova il testo del decreto. Le indicazioni tecniche, ai sensi dell’art. 219 comma 5 del Dlgs 152/2006, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

I destinatari del decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi. Le informazioni obbligatorie […] devono essere rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
Le linee guida, rintracciabili sul sito del Conai, corrispondono a quelle messe a punto nei mesi scorsi dal gruppo tecnico Conai e già implementate da molte imprese del settore.

(SN/am)