Il
Decreto del MASE del 26 marzo 2026 rappresenta il nuovo quadro regolatorio di riferimento per la gestione e l’organizzazione dei
centri di raccolta dei rifiuti urbani. Il testo definisce le caratteristiche tecnico-strutturali dei centri di raccolta, i requisiti di gestione e funzionamento, tutte le tipologie di rifiuti conferibili e le loro modalità operative di gestione.
I centri di raccolta a livello comunale o intercomunale riceveranno rifiuti in base ai nuovi allegati tecnici.
Il decreto entra in vigore il 14 maggio 2026, abroga i precedenti decreti (DM 8 aprile 2008 e DM 13 maggio 2009) e concede 12 mesi per l’adeguamento alle nuove disposizioni: secondo l’art. 8 i centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi entro il 14 maggio 2027.
Le nuove modalità di accesso riguardano utenze domestiche, non domestiche, gestori del servizio pubblico e soggetti obbligati al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti.
Vengono definiti “utenze non domestiche ammesse ai centri di raccolta” (art. 1, comma 3):
- soggetti indicati nell’allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 che producono i rifiuti elencati nell’allegato L-quater dello stesso decreto;
- soggetti che conferiscono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come definiti dalla normativa di settore (D.Lgs. 49/2014);
- strutture che producono rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani.
Inoltre, il regolamento (art. 1, comma 4) consente l’accesso anche alle associazioni di protezione ambientale (riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349), per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia da loro organizzate.
I centri di raccolta potranno prevedere al loro interno (art. 7, commi 1 e 2) appositi spazi (separati dalle aree destinate alla raccolta dei rifiuti) da destinare all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti al fine di incentivarne lo scambio tra privati.
Negli allegati tecnici vengono riportati:
- Allegato 1 – elenco dei rifiuti conferibili: un insieme di 60 tipologie d rifiuti (tra i quali (es. toner, imballaggi, PFU, inerti);
- Allegato 2 – scheda per il conferimento da compilare a cura delle utenze non domestiche, che prevede in ogni caso l’iscrizione all’Albo gestori ambientali;
- Allegato 3 – scheda da compilare per i rifiuti in uscita dal centro di raccolta (in caso di soggetto non tenuto all’obbligo di utilizzo del FIR).
Le novità porteranno impatti sul quadro regolatorio vigente (delibere e circolari) e sulla modulistica in uso.
L’associazione manderà ulteriori aggiornamenti, quando disponibili.
(SN/am)