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Qualificazione dei tecnici manutentori antincendio: il nuovo sistema è a regime da fine settembre 2026

Il periodo transitorio, più volte prorogato, si è concluso il 25 settembre 2026 e dal 26 settembre 2026 è a regime il sistema di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, previsto dal D.M. 1° settembre 2021.

Sul sito dei Vigili del Fuoco ci sono i dettagli di questa norma.

Le attività di manutenzione dei presidi antincendio possono quindi essere svolte esclusivamente da tecnici in possesso della qualificazione prevista dal decreto (TMQ Tecnico Manutentore Qualificato). La nuova figura, grazie alle conoscenze e competenze acquisite attraverso sessioni formative teoriche e pratiche, è l’unica titolata a svolgere le manutenzioni obbligatorie.
L’aspirante tecnico manutentore antincendio, per esercitare l’attività di manutenzione nel settore antincendio per uno (o più di uno) degli specifici Presidi antincendio che sono stati previsti dal Legislatore (i vari Presidi sono indicati rispettivamente con le sigle P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.1, P8.2, P9, P10, P11, P12, P13 e P14) deve sostenere un esame davanti ad un’apposita Commissione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Sono previsti due tipi di esame, rispettivamente Esame completo (caso 1), a seguito della frequenza del corso di formazione previsto dal Legislatore, svolto presso i Soggetti formatori accreditati; Esame ridotto (caso 2), a cui possono accedere gli aspiranti tecnici manutentori antincendio che sono già in possesso, alla data del 25 settembre 2022, degli specifici requisiti richiesti dal Legislatore. 

Si invitano gli addetti alla sicurezza e/o gli Rspp delle imprese a far verificare i contratti in essere per gli interventi sui presidi antincendio oggetto di manutenzione per acquisire la documentazione di qualifica dei tecnici impiegati. In base alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008, art. 26) e ai criteri specifici introdotti dal D.M. 1 settembre 2021 (Decreto Controlli), bisogna richiedere:
• Attestato di Tecnico Manutentore Qualificato: rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito del superamento dell’esame teorico-pratico, completo del dettaglio per specifico presidio.
La qualifica non è generica: occorre verificare la corrispondenza esatta tra le attrezzature presenti in azienda e l’abilitazione del tecnico (es. un tecnico qualificato solo per gli estintori non può effettuare la manutenzione delle porte tagliafuoco o degli impianti sprinkler).
Regime Transitorio: in attesa dell’esame, si può accettare la ricevuta di presentazione dell’istanza di esame inviata telematicamente ai Vigili del Fuoco entro il 25 settembre 2026 (deroga temporanea fino al 31 marzo 2027).

Per dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi di manutenzione agli organi di controllo (ATS, Vigili del Fuoco), il fornitore qualificato deve tassativamente rilasciare:

  • Rapporto di intervento / Verbale di manutenzione: firmato dal Tecnico Manutentore Qualificato al termine di ogni controllo periodico. Deve contenere l’elenco dei presidi controllati, l’esito dei test e le eventuali anomalie riscontrate o parti sostituite.
  • Aggiornamento del Registro Antincendio: il manutentore deve datare e firmare il registro dei controlli dell’azienda (cartaceo o digitale) a riprova dell’avvenuta manutenzione, come richiesto dall’Art. 3, comma 2 del D.M. 1 settembre 2021.
(SN/am)
 
 



ISO 9001: 2026 revisione della norma sulla qualità pubblicata il 16 settembre 2026

La nuova ISO 9001:2026 è stata ufficialmente pubblicata il 16 settembre 2026 e si tratta della prima revisione completa dello standard di gestione della qualità dall’edizione del 2015. La norma è già disponibile per l’acquisto sul portale di UNI – Ente Italiano di Normazione sia in lingua italiana che in inglese.
È previsto un periodo di transizione standard della durata di 3 anni a partire dalla fine del mese di pubblicazione. Il 30 settembre 2029 segna il termine ultimo. Oltre questa data, tutti i vecchi certificati basati sulla ISO 9001:2015 cesseranno di essere validi.
In Italia, le modalità operative dettagliate saranno gestite e comunicate da ACCREDIA, ente di accreditamento nazionale.
Principali novità della ISO 9001:2026

La nuova struttura non stravolge l’impianto precedente e si mantiene allineata con l’High Level Structure delle altre norme ISO), però introduce requisiti più stringenti legati alle sfide moderne del mercato:

  • Cultura della qualità ed etica (Clausola 5.1): viene fortemente potenziato il ruolo della leadership. I leader aziendali devono dimostrare concretamente come promuovono l’etica e una solida cultura della qualità all’interno dell’organizzazione.
  • Separazione tra rischi e opportunità (Clausola 6.1): rispetto al passato, la gestione dei rischi e l’analisi delle opportunità di business vengono ora strutturate in sotto-clausole distinte per garantire un’analisi separata e più mirata.
  • Cambiamenti climatici e sostenibilità (Clausole 4.1 e 4.2): vengono integrati in modo permanente i requisiti relativi ai cambiamenti climatici e ai fattori ESG, richiedendo alle imprese di valutare l’impatto della sostenibilità sul proprio contesto operativo.
  • Modifiche al sistema di Gestione (Obbligo “Shall”): qualsiasi modifica apportata al sistema di gestione della qualità non è più una semplice raccomandazione, ma un obbligo vincolante che deve essere formalmente comunicato e verificato nella sua efficacia.
  • Arrivo dell’Annex A: viene introdotto per la prima volta un allegato informativo di circa 15 pagine, pensato per chiarire i dubbi interpretativi sorti con l’edizione 2015 e guidare l’applicazione delle clausole dalla 4 alla 10.
  • Tecnologia e resilienza: la norma risponde all’instabilità delle supply chain globali e all’accelerazione tecnologica, spingendo le aziende verso una maggiore continuità operativa e digitalizzazione.
Per tutte le conseguenze che derivano da queste modifiche, si invitano le imprese a seguire corsi di aggiornamento e a farsi supportare da personale qualificato. In associazione potete rivolgervi alla dott.ssa Silvia Negri.
 
(SN/am)



OT23 Modello anno 2027: chiarimenti attraverso le nuove Faq di settembre 2026

Con riferimento alle precedenti circolari n. 428 del 30/07/2026 e n. 497 del 10/09/2026 sullo stesso tema, si segnala che l’Inail ha fornito chiarimenti sul modello in scadenza a febbraio 2027.

Il prerequisito dell’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro era in precedenza riferito alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce la domanda; ora invece vale il principio secondo cui il datore di lavoro conserva il diritto ai benefici normativi e contributivi previsti in caso di regolarizzazione delle violazioni entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base delle specifiche disposizioni di legge (Legge n.56/2024 che ha introdotto il comma 1175-bis nell’art.1 della Legge 296/2006).

Gli altri chiarimenti riguardano diversi aspetti, tra cui: impianti elettrici, formazione e microformazione, modelli organizzativi, gestione dei near mess e dispositivi uomo a terra. Qui si allega la scheda che è comunque disponibile anche sul sito Inail, contenente le singole faq (sono 44), correlate ai singoli punti del modello OT23.

Si ricorda che l’associazione, contattando Silvia Negri (silvia.negri@confapi.lecco.it – 0341.282822), può fornire un servizio di assistenza a questo proposito, si veda l’allegato.

(SN/am)




RAEE 2026: guida pratica e novità normative per imprese, installatori e distributori

Imprese, installatori e distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si devono confrontare con alcune novità nella gestione di queste apparecchiature e dei rifiuti che ne derivano a fine vita operativa.
La Camera di Commercio di Como-Lecco, con il coordinamento di Unioncamere Lombardia e in collaborazione con le Camere di Commercio lombarde, organizza un webinar
Titolo: RAEE 2026: guida pratica e novità normative per imprese, installatori e distributori
Data: Martedì 29 settembre 2026 / Orario: 09.30
Relatore: dott. Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale e segretario di ASSIEA
Il webinar si pone l’obiettivo di aiutare le imprese a gestire correttamente i RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): 
  • illustrando come cambiano le regole per la gestione dei RAEE nel 2026 
  • descrivendo le modalità di richiesta delle autorizzazioni necessarie
  • facendo chiarezza sulle eventuali sanzioni
L’approfondimento è curato da un esperto tecnico del settore e si concluderà con un momento di domande e risposte.
A chi si rivolge
  • Distributori e Rivenditori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), inclusi i negozi di elettronica e l’e-commerce
  • Installatori e Centri di Assistenza Tecnica (impiantisti, elettricisti, termoidraulici), figure chiave per la gestione dei RAEE professionali e domestici
  • Responsabili ambiente di PMI e uffici produttori di RAEE professionali (es. smaltimento di PC aziendali, server, corpi illuminanti o pannelli fotovoltaici).
Programma
  • Le norme di riferimento e le recenti modifiche e integrazioni 
  • Le definizioni fondamentali
  • L’ambito di applicazione delle norme sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Utilizzatori di AEE professionali: come e a chi richiedere il ritiro gratuito dell’apparecchiatura dismessa
  • Utilizzatori di AEE “dual use”: come e a chi richiedere il ritiro gratuito dell’apparecchiatura dismessa
  • Gli obblighi di ritiro gratuiti per i commercianti: l’uno contro uno e l’uno contro zero
  • Le nuove semplificazioni gestionali e documentali per distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica
  • Le comunicazioni al portale del Centro di Coordinamento RAEE e i servizi di ritiro dei RAEE 
  • Il sistema sanzionatorio
Modalità di partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria on-line

 

(SN/am)




RENTRI: novità per gestire il “degrado temporaneo” dei servizi

Si segnala che sono state elaborate nuove apposite procedure, per uno scenario di rallentamento temporaneo del Rentri, chiamato “degrado temporaneo dei servizi RENTRI”. Si tratta di circostanze non dovute a manutenzione ordinaria/straordinaria e prive delle caratteristiche di indisponibilità grave già normate.

Per evitare blocchi nella tracciabilità e per garantire l’operatività quotidiana delle imprese nel conferimento dei rifiuti, il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha emanato il Decreto Direttoriale n. 254 del 09 settembre 2026 dal titolo “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026”.

Le principali novità introdotte sono due:

  • gestione del degrado temporaneo: vengono stabilite misure di mitigazione per gli operatori in caso di rallentamenti o malfunzionamenti temporanei dei servizi RENTRI per il FIR digitale. Le misure restano valide fino al ripristino del servizio e alla chiusura del ciclo di vita del singolo formulario.
  • allineamento sul cambio di formato: si aggiornano le regole di comunicazione tra trasportatore e produttore/detentore in caso di passaggio del FIR dal formato digitale a quello cartaceo. La comunicazione dovrà avvenire tempestivamente tramite i servizi RENTRI dedicati (in Area Operatori o tramite interoperabilità) non appena cessato il degrado.
Per la consultazione diretta delle procedure, si rimanda al sito Rentri.

Si allega per comodità il testo degli allegati al decreto, con le misure di emergenza e mitigazione.

(SN/am)

 




Modello OT23 anno 2027: portare a termine gli interventi entro dicembre 2026

Come annunciato nella circolare Confapi n.428 di luglio 2026, a cui si rimanda, sul sito INAIL sono disponibili
  • il modello OT23 con scadenza febbraio 2027
  • la guida alla compilazione
che permettono alle imprese attente al tema sicurezza, di godere di benefici economici significativi.
Nel 2025 oltre 30mila imprese italiane hanno beneficiato dello sconto Inail.

Anche la tua impresa può ottenere la riduzione del premio Inail per l’anno successivo, se completa le attività entro dicembre 2026. Gli interventi possibili sono elencati nel modello e sono classificati in due tipologie, A e B, in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione, l’azienda deve aver realizzato nell’anno in corso 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B. Si raccomanda di consultare al più presto il modello con i propri referenti della sicurezza e individuare le azioni che si vogliono e possono portare a termine.

L’associazione si rende disponibile a spiegare il meccanismo e a supportare chi lo volesse prendere in considerazione anche per la prima volta, occorre chiedere di Silvia Negri o scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

L’assistenza di base è gratuita, quella più tecnica ha un costo descritto nella scheda allegata (servizio Confapi).

Articolo Inail su questo tema.

(SN/am)
 




Emissioni, rifiuti e scarichi: scadenziario aziendale delle attività connesse agli aspetti ambientali

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione ambientale delle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

Poiché il Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 e smi, così come recepito nella normativa applicabile alle imprese e/o nelle autorizzazioni obbligatorie (Aia o Aua), richiede dei monitoraggi e dei controlli periodici sugli impatti ambientali, Confapi offre il servizio di creazione di uno scadenziario, con verifica ed eventuale scrittura o revisione delle procedure aziendali interne per il monitoraggio corretto e costante dei consumi (idrici ed energetici) e della registrazione dei dati sugli impatti (analisi chimiche a emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rifiuti).
Nel dettaglio, le attività di supporto per la gestione ambientale sono le seguenti:

  1. Predisposizione o verifica del calendario esistente delle scadenze delle prescrizioni obbligatorie, specificando le responsabilità interne.
  2. Supporto per il monitoraggio e la registrazione dei dati ambientali, analisi e valutazioni ai fini del miglioramento e della sostenibilità.
  3. Predisposizione di un bilancio ambientale o di sostenibilità per la parte ambiente, che evidenzia gli impatti nel tempo.
Per maggiori informazioni rivolgetevi in associazione scrivendo a servizi@confapi.lecco.it  oppure telefonare chiedendo di Silvia Negri 0341282822.

(SN/am)




RENTRI: dal 16 settembre 2026 formulario digitale (X-Fir) a regime

Sono ormai agli sgoccioli i “tempi supplementari” di cui il sistema ha goduto per abituarsi all’uso del Fir digitale, anche detto X-Fir. All’approssimarsi del 16 settembre, quando i soggetti obbligati non possono più usare il Fir cartaceo, per coloro che avessero ancora incertezze e dubbi sulla gestione corretta, si segnalano nuovamente le fonti che descrivono tutti i passaggi per la creazione, la firma digitale e la trasmissione a Rentri del X-Fir:
che descrivono nel dettaglio tutti i passaggi per la creazione del Fir e la sua gestione successiva.
Firma remota: per chi non avesse ancora provveduto, si sollecita l’attenzione alla creazione della firma remota direttamente da Rentri, (nell’area personale: voce interoperabilità, emissione certificati digitali), in modo che sia sempre disponibile sul proprio pc quando occorre firmare digitalmente un formulario.
La trasmissione a Rentri del X-Fir deve rispettare i tempi di annotazione dello scarico del rifiuto sul registro, cioè, per i produttori di rifiuti, entro 10 gg lavorativi dalla data del trasporto.
La trasmissione al Rentri dei movimenti digitali di carico e scarico rifiuti deve avvenire entro il mese successivo a quello della registrazione stessa.
Sanzioni
A decorrere dal 16 settembre 20206, risultano applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei registri e nei FIR (art. 258 comma 10-bis del DLgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente”). In particolare, per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità stabilite, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

Si ricorda che sono ancora in corso i webinar gratuiti condotti dall’albo gestori, già segnalati in precedenza.

Per maggiori info: silvia.negri@confapi.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)




Sportello Circolarità mercoledì 23 settembre: strumenti gratuiti per imprese sostenibili

Il prossimo 23 settembre alle ore 14:30 viene illustrato lo Sportello Circolarità, nato per offrire alcuni strumenti di valutazione di circolarità, applicabili alle imprese.
L’incontro, fruibile solo online, prevede la presentazione del servizio e dei suoi obiettivi. A seguire sono previste assistenze personalizzate per 15 imprese (tramite un bando dedicato). 

Dettagli sul sito camerale.

Programma

  • L’importanza dell’Economia Circolare per la competitività aziendale: il caso PPWR
  • Principi di circolare economy: modelli ed esempi pratici
  • Presentazione e simulazione d’uso dei Tool RE-FIL
 
La partecipazione allo Sportello Circolarità è aperta alle imprese di tutte le filiere
L’iniziativa estende il precedente progetto RE-FIL ECO2 a beneficio di altre aziende del territorio.
Nella precedente ricerca, sono stati prodotti tre tool operativi dedicati alle filiere tessile, meccanica e multisettore, che ora vengono messi a disposizione di tutte le imprese lariane. Si tratta di supporti pratici e intuitivi, progettati per integrare efficacemente i modelli di economia circolare nei processi aziendali.

Nota sui destinatari: lo Sportello è aperto a tutti, alle imprese lariane e ai partner (clienti/fornitori) delle aziende già coinvolte in RE-FIL ECO2.
Si allega locandina.

Per informazioni in associazione, potete contattare Silvia Negri

(SN/am)




Rentri: dal 15 settembre 2026 Fir digitale e sanzioni applicabili

Il periodo transitorio per la messa a regime di Rentri volge al termine: dalla metà di settembre 2026 gli eventuali errori nei documenti o nel rispetto dei tempi stabiliti possono essere sanzionati.
Si raccomanda quindi a tutte le imprese che hanno l’obbligo di formulario digitale di adeguarsi, dismettendo definitivamente il Fir cartaceo.

Si ricorda infatti che:

• fino al 15 settembre 2026, il Fir può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del DM del 04 aprile 2023, n.59.
• a decorrere dal 15 settembre 2026 si applicano le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al Rentri dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.

Si rammenta inoltre che il formato con cui è emesso il Fir da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. In particolare:

• se il produttore/detentore emette il Fir in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il Fir in formato digitale.
• se il produttore/detentore emette il Fir in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il Fir nello stesso formato cartaceo.

Si segnalano sul sito del Rentri le comunicazioni ufficiali sui temi sopra descritti.

NB Soggetti non obbligati al fir digitale: la gran parte delle imprese è obbligata all’iscrizione al Rentri e all’uso del fir in formato digitale, tuttavia restano esenti alcune piccole imprese che gestiscono solo rifiuti non pericolosi. Dettagli al link “supporto” del sito Rentri:

Gestione del FIR cartaceo per i produttori iniziali NON obbligati all’iscrizione al RENTRI

Produttori/ detentori obbligati all’utilizzo del FIR digitale (xFIR)

(SN/am)