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RENTRI: formazione con l’albo gestori ambientali settembre – dicembre 2026

Prosegue il programma di formazione rivolto a imprese ed enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente nel portale RENTRI e organizzata dall’Albo nazionale gestori ambientali.

Il programma formativo è articolato in diversi webinar, con l’obiettivo di fornire informazioni sugli aspetti operativi del RENTRI, con un focus sul FIR Digitale e sugli adempimenti diventati obbligatori dal 13/02/2026.

Produttori di rifiuti – Servizi di supporto del RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico digitale
• Giovedì 14 ottobre 2026, ore 10:30

I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
Da settembre, i webinar sul FIR digitale adotteranno un nuovo format, che prevede la simulazione della gestione del FIR digitale tramite i servizi di supporto e l’APP RENTRI FIR Digitale, nelle diverse fasi della movimentazione dei rifiuti.
• Mercoledì 09 settembre 2026, ore 10:30
• Lunedì 14 settembre 2026, ore 10:30
• Giovedì 24 settembre 2026, ore 10:30
• Martedì 06 ottobre 2026, ore 10:30
• Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 10:30
• Mercoledì 11 novembre 2026, ore 10:30
• Martedì 17 novembre 2026, ore 10:30
• Mercoledì 02 dicembre 2026, ore 10:30
• Martedì 15 dicembre 2026, ore 10:30
La partecipazione agli eventi è completamente gratuita. I webinar hanno una durata di circa 90 minuti ciascuno e non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione.
Il link per la registrazione sarà disponibile 48 ore prima della data di ciascun evento.

Programma dei webinar con l’Albo gestori, questo il link con il calendario.

In associazione Silvia Negri resta a disposizione per tutte le necessità: silvia.negri@confapi.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)

 




MUD 2026: trasmissioni tardive e sanzioni

La scadenza 2026 per la trasmissione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è stata il 3 luglio.

Chi non ha effettuato la comunicazione ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto, secondo il comma 1 dell’art. 258 del D.lgs. n.152/2006) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 (duemila) euro a 10.000 (diecimila) euro.

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine (per il MUD 2026, entro il 01/09/2026), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 (ventisei) euro a 160 (centosessanta) euro.

Ecco il link al sito di Unioncamere.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla specifica FAQ disponibile nella sezione MUD.

(SN/am)




PPWR: chiarimenti dalla Commissione Europea in vista degli obblighi del 12 agosto 2026

La Commissione Europea ha diramato ulteriori FAQ sul Regolamento Imballaggi (PPWR), in vista degli obblighi che scattano dal prossimo 12 agosto.

Si trasmette dunque una scheda di sintesi con gli aspetti di maggiore interesse per le imprese, che comprende in modo ragionato le FAQ diramate dalla Commissione europea sabato 1° agosto.

Per ridurre gli impatti economici e organizzativi del regolamento, Confapi ha chiesto al Governo italiano e alle Istituzioni europee tre interventi urgenti:

1) una moratoria sulle sanzioni per tutta la fase transitoria e fino alla stabilizzazione del quadro normativo;
2) una clausola di salvaguardia per le scorte per consentire lo smaltimento senza limiti temporali dei packaging già acquistati o prodotti;
3) la flessibilità sulle etichette già stampate o ordinate per evitare ingenti sprechi economici e materiali.

Rispetto a questi aspetti, nelle recenti FAQ la Commissione Europea ha dato una prima risposta prevedendo che:

1) l’approccio delle autorità di vigilanza dal 12 agosto 2026 non sia orientato al blocco immediato del mercato, ma a diffide formali con concessione di tempi ragionevoli per l’adeguamento e l’eliminazione delle non conformità riscontrate (FAQ XVI);
2) gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono essere commercializzati fino ad esaurimento senza modifiche (FAQ X.5);
3) per gli imballaggi fabbricati prima del 12 agosto 2026 ma non ancora immessi sul mercato, è consentito integrare i dati di tracciabilità mancanti tramite documento di accompagnamento (FAQ X.6);
4) per gli imballaggi prodotti o già giacenti in magazzino prima del 12 agosto 2026 che non sono ancora stati immessi sul mercato, non vi è l’obbligo di distruzione o ri-fabbricazione. Per soddisfare gli obblighi di tracciabilità (Art. 15(5) e 15(6) PPWR — come l’indicazione del lotto/serie e dei dati del fabbricante) – è consentito integrare le informazioni mancanti tramite un documento di accompagnamento al lotto, senza dovere ristampare fisicamente l’etichetta o l’imballaggio (FAQ X.7).

(SN/am)




OT23 per il 2027: disponibile il nuovo modello con alcune novità

L’Inail comunica che è in corso di pubblicazione nel portale istituzionale il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (mod. OT23) per l’anno 2027 e la relativa guida (all.1-2). Il modello contiene la lista degli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere adottati dalle aziende nel corso del 2026 e permettere la riduzione del tasso.
Il modello è stato aggiornato con la collaborazione della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, della Direzione centrale prevenzione e della Sovrintendenza sanitaria centrale, con il contributo anche delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
In allegato si rendono disponibili sia il modello che la guida alla compilazione.
Si ricorda infatti che le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2026, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2027, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al DM 27 febbraio 2019.
Per dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la struttura del modulo dello scorso anno, con aggiornamenti correlati a disposizioni normative intervenute e con alcuni miglioramenti del testo. Si segnala, in particolare, che sono stati inseriti due nuovi interventi (D.5 e F.10) e è stato espunto quello relativo alla sostituzione di trattori agricoli e forestali (A-3.6).
  • D.5 (tipo B) – L’azienda ha formato tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio oppure addetti al primo soccorso oppure addetti alla rianimazione cardiopolmonare (CAR).
  • F.10 (tipo A) – L’azienda ha acquistato e installato elementi strutturali (serramenti) e un sistema di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio.
Per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa, in linea con le previsioni introdotte lo scorso anno, l’azienda deve realizzare un intervento di tipo A (ad alta efficacia prevenzionale e onerosità), oppure due interventi di tipo B (minore efficacia e onerosità).
La domanda si presenta entro il 28 febbraio 2027. Entro 120 giorni da tale termine, viene comunicato all’impresa (tramite Pec) il provvedimento di accoglimento o di rigetto.
In associazione su questo tema potete rivolgervi a Silvia Negri, che può dare una consulenza orientativa sulle misure applicabili in azienda e poi seguire la presentazione della domanda per accedere al beneficio.

 

(SN/am)




Rifiuti 2024 rapporto ISPRA: recupero di materia in crescita

E’ Ispra l’ente che monitora la gestione rifiuti in Italia e che rielabora i dati nazionali.

 

Nel 2024 i rifiuti speciali gestiti in Italia sono stati 187,2 milioni di tonnellate, di cui il 94,8 non pericolosi. (177,5 milioni di tonnellate). Il ricorso alla discarica è in progressivo calo: -2% sul 2023 -23,9% rispetto al 2021.
Il recupero è la via maestra: in particolare quello di materia rappresenta ben il 74,3% della gestione (139,1 milioni di tonnellate, in crescita del +6,4% rispetto al 2023). Lo smaltimento si ferma al 13,9%.
Import/Export: importiamo 7 milioni di tonnellate (principalmente rottami metallici da Germania e Francia per le nostre acciaierie) ed esportiamo 5,1 milioni di tonnellate (soprattutto verso la Germania).

La rete impiantistica presenta 10.563 impianti attivi. La Lombardia si conferma il fulcro nazionale ospitandone quasi il 20% (2.068 infrastrutture).

Tutti i dati e i commenti sul sito dell’ISPRA.

(SN/am)




PPWR per gli operatori economici: evidenze documentali a supporto delle dichiarazioni

Le imprese utilizzatrici di imballaggi, a volte in combinazione fra loro, sono tenute a predisporre dichiarazioni conformi, supportate da documentazione tecnica adeguata e coerente, rafforzando il dialogo con la propria supply chain per la raccolta delle informazioni necessarie, in un processo strutturato e continuo. Particolare attenzione va dedicata alla gestione degli imballaggi che presentano criticità, attraverso un’attività sistematica di analisi e mappatura del portafoglio prodotti. In questo contesto, risulta essenziale adottare un approccio prudenziale, basato su evidenze documentali solide e su un percorso di miglioramento progressivo in vista delle scadenze successive al 12 agosto 2026.
A completamento, si trasmette il link al recente aggiornamento delle Faq sul sito del Conai (29 luglio 2026) che arricchisce i contenuti già presenti, con nuove domande e risposte sviluppate a partire dalle richieste ricevute attraverso i canali di contatto e dalle domande più ricorrenti emerse negli ultimi mesi.
Inoltre, si allegano le presentazioni di Conai in tema di definizioni e obblighi dei diversi operatori economici.

(SN/am)




PPWR per microimprese: esenzioni e deroghe

Nel contesto del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR, Regolamento UE 2025/40), le microimprese (definite come aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro) beneficiano di alcune esenzioni per ridurre l’impatto burocratico ed economico delle nuove norme.
Principali esenzioni e deroghe previste specificamente per le microimprese:
  • Trasferimento della qualifica di “fabbricante”: il PPWR stabilisce che chi fa progettare o fabbricare imballaggi con il proprio marchio è considerato legalmente un “fabbricante” e deve redigere la Dichiarazione di Conformità UE e la documentazione tecnica. Tuttavia, per tutelare i piccoli marchi, vi è un’esenzione dalla qualifica di fabbricante se la microimpresa si rifornisce da un fornitore situato nello stesso Stato membro. In questo caso, tutti gli obblighi di conformità tecnica e documentale rimangono legalmente in capo al fornitore.
  • Esenzione dagli obiettivi di riutilizzo e ricarica: le microimprese sono completamente esentate dal rispetto delle percentuali obbligatorie fissate per gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di ricarica. Questa deroga si applica a diversi settori, tra cui: 1) distribuzione e asporto di bevande e alimenti pronti. 2) imballaggi per il trasporto e l’e-commerce. 
  • Deroghe sui divieti del monouso (Horeca e punti vendita): il regolamento introduce il divieto di utilizzare imballaggi monouso in plastica per specifici formati a partire dal 2030 (es. pellicole per raggruppare prodotti, confezioni per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg, monoporzioni di condimenti e cosmetici negli hotel). Le microimprese possono essere esentate dal divieto di imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati sul posto se dimostrano che non è tecnicamente possibile eliminare tali imballaggi o che non hanno effettivo accesso a un’infrastruttura di riutilizzo.
Obblighi rimanenti
Anche le microimprese devono obbligatoriamente rispettare i requisiti generali di sicurezza, sostenibilità e fine vita del prodotto:
•    EPR (Responsabilità Estesa del Produttore): le microimprese devono comunque registrarsi e pagare i contributi ambientali (es. CONAI in Italia) per la gestione e il riciclo dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato.
•    Sostanze vietate: resta obbligatorio il rispetto dei limiti chimici rigorosi, come il divieto assoluto di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti.
•    Etichettatura ambientale: gli imballaggi utilizzati devono essere conformi alle nuove regole di etichettatura armonizzata europea per la raccolta differenziata.

(SN/am)




PPWR: risposte alle domande ricevute in occasione del webinar del 9 luglio 2026

Con la presente completiamo le azioni connesse al webinar Confapi del 9/07/2026 sul nuovo Regolamento Imballaggi (PPWR) – i cui primi obblighi entreranno in vigore il prossimo 12 agosto – trasmettendo in allegato un primo documento di risposte ai quesiti (FAQ) emersi nel corso dell’incontro.
Per le tematiche più complesse, che necessitano di ulteriori chiarimenti da parte della Commissione Europea, vi informiamo che negli ultimi confronti, la stessa Commissione e gli Stati Membri hanno concordato sull’opportunità di mantenere provvisoriamente come riferimento l’orientamento esistente, per poi intervenire con eventuali modifiche al quadro normativo nel corso del prossimo autunno.

In tale contesto, la Commissione Europea ha ribadito l’intenzione di pubblicare ulteriori note esplicative e FAQ dedicate entro il prossimo 12 agosto, reiterando la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di rinvio dell’entrata in vigore. Con riferimento ad un eventuale periodo di moratoria delle sanzioni, al momento non sono state assunte decisioni, pur rimanendo un’opzione ancora aperta.

Al fine di denunciare questa forte incertezza normativo-interpretativa, nei giorni scorsi Confapi ha diffuso un comunicato stampa che vi invitiamo a leggere, con l’impatto economico e burocratico della nuova disciplina sulle PMI industriali italiane.

Sarà nostra premura tenervi aggiornati sugli sviluppi a livello europeo, non appena ci saranno novità.

(SN/am)




RENTRI: aggiornamenti tecnici estivi in tema di formulario digitale

La prima novità riguarda l’applicazione usata su telefoni e tablet, soprattutto dai trasportatori/autisti ma anche da qualche magazziniere (come produttore).
Con un comunicato del 10 luglio 2026, il Mase ha annunciato che il prossimo 5 agosto 2026 sarà rilasciato un importante aggiornamento dell’applicazione “RENTRI FIR Digitale”. Al fine di continuare a utilizzare l’app “RENTRI FIR Digitale”, si invitano gli utenti a verificare la versione del sistema operativo installata sul proprio dispositivo e, ove necessario, a procedere al relativo aggiornamento. In alternativa, sarà necessario avvalersi di un dispositivo conforme ai requisiti minimi sopra indicati.

La seconda novità riguarda la restituzione di un formulario nato digitale e diventato cartaceo.

Con una nota del 17 luglio 2026, il Mase ha comunicato anche nuovi aggiornamenti nella gestione del formulario di identificazione del rifiuto digitale (xFIR).

Qualora un FIR emesso in modalità digitale venga gestito in modalità cartacea, la copia del FIR deve essere restituita dal trasportatore in formato cartaceo. Al momento della restituzione del FIR da parte del trasportatore, tramite i servizi resi disponibili dal RENTRI, è reso evidente agli operatori quali siano i FIR inizialmente emessi in modalità digitale e successivamente gestiti in modalità cartacea.

(SN/am)




DNSH: chiarimenti del Mase sul principio di tutela ambientale tramite nuove faq

Il Mase (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) ha inteso fornire chiarimenti interpretativi e indicazioni operative per assicurare un’applicazione uniforme del principio DNSH che significa “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali, previsto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e richiamato dal Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il 2 luglio 2026 Il Ministero ha pubblicato una raccolta di FAQ sul principio DNSH (Do No Significant Harm), per supportare i soggetti attuatori degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del Ministero.

(SN/am)