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Chiarimenti sul differimento del pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta

Con la circolare n. 31 del 9 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla proroga al 16 gennaio 2024 (ex art. 4 del DL 145/2023) del termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi (indicati nel modello REDDITI PF 2023) non superiori a 170.000 euro.

Come ribadito dal documento di prassi, tale requisito implica che, per fruire del differimento, i contribuenti, nel 2022, devono aver svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Ciò premesso, quale precisazione di maggior rilievo, l’Amministrazione finanziaria conferma che sono esclusi dal beneficio i seguenti contribuenti:

  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Per tali soggetti, il termine di versamento resta quindi fermo al 30 novembre 2023, se aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

Attesa la loro natura individuale, possono invece beneficiare del differimento gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, rimangono invece esclusi i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Tale impostazione appare coerente con quella adottata, in relazione ai medesimi soggetti, con riferimento:

  • all’esclusione da IRAP dal 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2022, § 3);
  • alla possibilità di fruire della c.d. “flat tax incrementale” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2023, § 1.1).
Contrariamente a quanto pareva emergere dal tenore letterale della norma, possono fruire della proroga anche i contribuenti tenuti a versare l’acconto in un’unica soluzione.

In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000 euro, l’Agenzia osserva che occorre fare riferimento:

  • ai compensi, per i lavoratori autonomi;
  • ai ricavi “di cui all’articolo 57 del TUIR”, per gli imprenditori.
Il richiamo del citato art. 57 (peraltro non presente nel testo di legge, ma introdotto in via interpretativa) comporta, ad avviso dell’Agenzia, che rilevino tutti i ricavi indicati nell’art. 85 del TUIR e quindi:
  • sia i ricavi c.d. “tipici”, derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell’attività dell’impresa oppure dalla vendita di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • sia i ricavi c.d. “assimilati”, quali i contributi in conto esercizio o spettanti in base a contratto oppure i ricavi derivanti, tra l’altro, dalle cessioni di azioni o quote di partecipazione e di obbligazioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Per le imprese familiari e le aziende coniugali, la circ. n. 31/2023 (§ 2) precisa che occorre fare riferimento all’ammontare “complessivo” dei ricavi (e, quindi, si ritiene, anche della quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).

Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle attività esercitate.

Per le persone fisiche che, purché titolari nel 2022 di reddito d’impresa, esercitano attività agricole o attività a esse connesse (ad esempio, agriturismo e allevamento), invece dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare il volume d’affari risultante dal rigo VE50 (“Volume d’affari”) del modello IVA 2023.

Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022, tenendo conto:

  • sia delle operazioni certificate tramite fattura;
  • sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Infine, nel caso in cui il soggetto “agricolo” svolga altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare il volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
 

(MF/ms)




Convenzione Api per noleggio auto a lungo termine

Segnaliamo alle Aziende Associata un’opportunità grazie alla convenzione in essere tra Api Lecco Sondrio e la società LM Consulenze (fornitura di autovetture tramite la formula del noleggio a lungo termine).

Lm Consulenze, broker per le principali società di renting in Italia, riserva in virtù di questo accordo le seguenti condizioni agevolate agli Associati Api Lecco Sondrio, applicabili sia ad un singolo veicolo che ad una flotta aziendale per il noleggio di autovetture e veicoli commerciali fino a 35 q.li:

  • consulenza qualificata
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  • le migliori condizioni del mercato
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  • servizio pre-leasing
  • puntuale assistenza post vendita
  • franchigia incendio e furto a “0”
Grazie alla formula dell’NLT è possibile avere in tempi brevissimi un’auto aziendale nuova con canone fisso mensile e libera da incombenze: assicurazioni, tassa di proprietà, pneumatici, manutenzione, assistenza sono tutti compresi nel canone.

Tra le proposte di imminente scadenza c’è un Bonus di 750 euro per ordini entro il 15 dicembre 2023 su oltre 700 vetture targate.
Disponibili più di 1000 auto targate, 3000 in arrivo a breve

La copertura da imprevisti è garantita, oltre che da una assicurazione Kasko, dall’auto sostitutiva immediata.

Per beneficiare delle condizioni agevolate riservate ai soci di Api Lecco Sondrio è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa.
 
Per maggiori informazioni contattare Manuela Sacchi: 0341.282822, manuela.sacchi@api.lecco.it
 

(MS/ms)
 
 




Corso “Lecco Skills Training Lab”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato stampa. 
 

 
 
 




Corso gratuito “Lavorazioni meccaniche e utensileria – Lecco Skills Training Lab”: Open Day giovedì 16 novembre al Fiocchi

E’ in partenza la terza edizione di “Lecco Skills Training Lab – Formarsi per ripartire, corso gratuito di riqualificazione professionale nel settore meccanico, rivolto a residenti in provincia di Lecco disoccupati, in cassa integrazione a zero ore o che hanno abbandonato gli studi, d’età compresa tra 18 e 55 anni.
L’offerta formativa è strutturata in un percorso base e in un percorso avanzato, per un totale di 397 ore di lezioni d’aula e di laboratorio e di due mesi di tirocinio formativo presso aziende metalmeccaniche del territorio lecchese con rilascio finale di un attestato di competenze.
Requisiti di accesso: possesso licenza media o titolo di studio certificato conseguito nel proprio paese di origine, certificazione di lingua italiana almeno di livello A2.
Oltre a un’indennità mensile di tirocinio, è prevista anche l’erogazione ai corsisti di un’indennità di partecipazione legata alla frequenza delle lezioni.
Api Lecco Sondrio è capofila del progetto formativo “Lavorazioni meccaniche e utensileria” con il supporto e la collaborazione di Provincia di Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco, Ufficio scolastico per la Lombardia (Lecco), Compagnia delle Opere Lecco Sondrio, Istituto Fiocchi, CPIA Lecco “De Andrè”, Fondazione Parmigiani-CFP Aldo Moro, Confartigianato Imprese Lecco e Confindustria Lecco Sondrio. 

La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centro impiego Carlo Malugani commentano: “Esprimiamo grande soddisfazione per il successo di questa iniziativa, frutto del lavoro di rete con la Camera di Commercio, il mondo dell’istruzione e della formazione professionale, le associazioni degli imprenditori della meccanica. La Provincia di Lecco ha fatto un nuovo e importante sforzo per reperire le risorse necessarie a finanziare questo progetto, poiché si tratta di una grande opportunità per giovani e adulti seriamente motivati a riqualificarsi e ad aumentare il proprio livello di occupabilità. Le prime due edizioni si sono chiuse positivamente: il 63,2% e il 79% dei partecipanti, che hanno completato il percorso formativo con il tirocinio, è stato poi assunto dalle aziende ospitanti con un contratto di lavoro, a testimonianza dell’efficacia della proposta realizzata in funzione delle competenze più richieste. Investire alcuni mesi di impegno e passione in questo corso significa avere ottime possibilità di lavoro nelle aziende del nostro territorio, che hanno estrema necessità di profili tecnici qualificati. La Provincia di Lecco continuerà a cofinanziare questi progetti formativi territoriali, che sono diventati buone prassi da replicare in altri territori“.

Giovedì 16 novembre, alle ore 17.00, si terrà l’Open Day del corso all’Istituto “Fiocchi” di Lecco, in via Belfiore 4, durante il quale si potranno visitare le moderne tecnologie del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità di Lecco.

Chiusura delle iscrizioni giovedì 30 novembre 2023, partenza del corso a dicembre.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Api Lecco Sondrio (via Pergola 73 Lecco): formazione@api.lecco.it, 0341.282822

In allegato locandina e modulo di iscrizione del corso.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Fuori dal mondo del lavoro Un’occasione per rientrare

La Provincia del 9 novembre 2023, servizio sul corso organizzato da Api Lecco Sondrio e Mestieri Lombardia. 




Crediti imposta energia e gas I e II trimestre 2023: termine di utilizzo entro il 16 novembre 2023

Si avvicina il termine ultimo per utilizzare i crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023. La scadenza è infatti fissata al 16 novembre 2023 ed è stata così anticipata, rispetto all’originario 31 dicembre 2023, a opera dell’art. 7 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe fisco”).

Allo stato attuale il decreto in questione si trova al Senato (A.S. 899) e dovrà essere convertito in legge entro il 28 novembre 2023. Numerosi sono gli emendamenti presentati: alcuni per eliminare tale disposizione e ripristinare quindi il termine originario, altri per spostare il termine a fine novembre/inizio dicembre, altri ancora per sostituire l’anticipo del termine per l’utilizzo con una comunicazione da inviare entro il 16 novembre sul credito maturato a pena di decadenza del credito non ancora fruito (analogamente a quanto avvenuto per i crediti relativi al III e IV trimestre 2022).

Al momento, tuttavia, resta in vigore il termine del 16 novembre 2023, come riportato anche nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, alla pagina dedicata ai bonus imprese prodotti energetici.La disposizione riguarda, come anticipato, i crediti relativi al I e II trimestre 2023.

Si ricorda che l’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022 prevede il riconoscimento per il I trimestre 2023, in presenza delle condizioni richieste, di un credito d’imposta in misura pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore.
L’art. 4 del DL 34/2023 ha invece previsto per il II trimestre 2023 una notevole riduzione dell’agevolazione, riconoscendo un credito d’imposta pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni), entro un termine preciso (originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023).
Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”), il cessionario può utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque sempre entro il medesimo termine.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).
L’art. 7 del DL 132/2023 è intervenuto sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”. Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) dovranno quindi essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.
Pertanto, ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti (in scadenza a fine novembre), occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.

Termine da rispettare anche per i cessionari
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, come sopra esposto. A tal fine occorre comunque presentare apposita comunicazione di cessione entro uno specifico termine, attualmente fissato al 18 dicembre, ma che dovrebbe essere anticipato per tener conto della nuova scadenza.
Allo stato attuale, tuttavia, non risulta emanato alcun provvedimento a riguardo.
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, può utilizzare i crediti in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.
La tabella di seguito riporta gli specifici codici tributo da utilizzare nel modello F24.
 

CODICI TRIBUTO
Imprese I trimestre 2023 II trimestre 2023
Energivore 7010 7015
Non energivore 7011 7016
Gasivore 7012 7017
Non gasivore 7013 7018
 
CODICI TRIBUTO CESSIONARI
Imprese I trimestre 2023 II trimestre 2023
Energivore 7746 7751
Non energivore 7747 7752
Gasivore 7748 7753
Non gasivore 7749 7754
(RP/mf)



Webinar fiscale: martedì 14 novembre ore 14.30

Martedì 14 novembre 2023, alle ore 14.30, è in programma il seminario di aggiornamento fiscale tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.

 

Questi gli argomenti trattati:

  • La comunicazione del titolare effettivo
  • Normativa whistleblowing
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione cliccando qui

 

La mattina del webinar vi verrà inviato il link per partecipare.




Webinar: “La nuova normativa sul Whistleblowing: le novità per le imprese”

Venerdì 10 novembre 2023 alle ore 14.30 si terrà il webinar “La nuova normativa sul Whistleblowing: le novità per le imprese” organizzato da Api Lecco Sondrio in collaborazione con la società Tre Cuori. 

 

L’avvocato Laura Barutti del Foro di Treviso sarà la relatrice dell’incontro. 

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione cliccando qui 

La mattina del webinar invieremo agli iscritti il link per partecipare.




Comunicazione beni strumentali per “Formazione e Ricerca 4.0” entro il 30 novembre

Il 30 novembre 2023 scade il termine per l’invio al Ministero dello Sviluppo Economico della comunicazione dei dati degli investimenti con caratteristiche 4.0 effettuati nel 2022.

Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del Made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative riferite agli investimenti con caratteristiche 4.0 in beni strumentali, formazione e ricerca e sviluppo, le imprese devono inviare al Mimit un’apposita comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferito a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Tale comunicazione, le cui disposizioni attuative sono state definite con decreto 6 ottobre 2021 , non costituisce presupposto per l’applicazione della disciplina agevolativa.

Il modello di comunicazione (vedi allegato alla presente), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso:

  • in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it (o, in caso di problemi tecnici, all’indirizzo dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it);
  • con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito della disciplina di cui all’art. 1 comma 189  e 190 della Legge n. 160/2019, entro il 31 dicembre 2021;
  • per gli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 1 comma 1056 -1058 della Legge n. 178/2020, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Con riferimento agli investimenti effettuati l’anno scorso, quindi, si dovrà provvedere entro il prossimo 30 novembre 2023.
 

(MF/ms)




Webinar: “La nuova normativa sul Whistleblowing: le novità per le imprese”

Venerdì 10 novembre 2023 alle ore 14.30 si terrà il webinar "La nuova normativa sul Whistleblowing: le novità per le imprese" organizzato da Api Lecco Sondrio in collaborazione con la società Tre Cuori. 

L'avvocato Laura Barutti del Foro di Treviso sarà la relatrice dell'incontro. 

Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione cliccando qui.

La mattina del webinar invieremo agli iscritti il link per partecipare.