1

Versamento acconti di imposta: la scelta del metodo di calcolo

Gli acconti Irpef, Ires e Irap relativi al 2022 continuano ad essere dovuti secondo le consuete modalità.

Innanzitutto, ferma restando la necessità che sussista la qualifica di soggetto passivo d’imposta sia nel 2021, sia nel 2022 (cfr. C.M. 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983), la sussistenza dell’obbligo di versamento va vagliata altresì sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione.

Ad esempio, l’acconto Irpef 2022 non va corrisposto se l’importo del rigo “Differenza” (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2022 PF è pari o inferiore a 51 euro, mentre l’acconto IRES non è dovuto se l’ammontare indicato nel rigo RN17 (“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”) del modello REDDITI 2022 SC è pari o inferiore a 20 euro. Neppure l’acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 del modello IRAP 2022 è pari o inferiore a 51 euro (per le società di persone e i soggetti equiparati) o 20 euro (per i soggetti IRES).

Appurata la sussistenza dell’obbligo di versamento, occorre scegliere il metodo di calcolo tra i due consueti, storico e previsionale.

In base al metodo storico, il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite), risultante da specifici righi dei modelli REDDITI e IRAP.

Con il metodo previsionale, invece, il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite).

È possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (es. IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).

Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio:

  • in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. “storico”;
  • in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. “previsionale”.
Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri.

In linea di principio, il metodo previsionale è conveniente se si prevede una riduzione dell’imposta relativa al 2022 rispetto a quella dovuta per il 2021, anche se espone al rischio dell’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui il versamento si riveli, a posteriori, insufficiente.

Scelto il metodo di calcolo, occorre ricordare che, se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata (30 novembre 2022, per i soggetti “solari”).

Inoltre, dal 2020, l’art. 58 del DL 124/2019, ha fissato, a regime, al 50% la misura della prima e seconda rata dei suddetti acconti, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), come di seguito definiti. Per i contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

Ai fini in esame, rientrano tra i soggetti ISA i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019).

In pratica, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente (ris. Agenzia delle Entrate nn. 93/2019 e 64/2019):

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
  • partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
(MF/ms)
 



Operazioni estere ottobre: integrazione o autofattura entro il 15 novembre

Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente deve emettere l’integrazione o l’autofattura e trasmetterla allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:
  • ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazione INTRA UE),
  • effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni EXTRA UE)
Ai sensi dell’art. 17, comma 2 del Dpr. n. 633/1972 il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge trova applicazione per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito.

Quest’ultimo, in qualità di debitore dell’imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo due modalità differenti a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare:

  • mediante integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, se questo è un soggetto stabilito in altro Stato UE;
  • mediante emissione di autofattura quando il fornitore è, invece, un soggetto stabilito in uno Stato extra-UE.
In caso di acquisti da soggetti UE, il cedente/prestatore emette una fattura senza indicazione dell’imposta che una volta ricevuta dal cessionario/committente dovrà essere integrata con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta.
INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI UE
Codice documento
  • TD17” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;
  • TD18” – “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”.
Termini di emissione e annotazione
  • la fattura ricevuta va integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario e con riferimento al mese precedente;
  • l’annotazione del medesimo documento nel registro degli acquisti consente l’esercizio del diritto alla detrazione secondo le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

In caso di acquisto da soggetto stabilito fuori dal territorio UE, il cessionario/committente dovrà emettere un’autofattura in un unico esemplare nel rispetto altresì delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.
 

INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA-UE
Codice documento
  • TD17” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;
  • TD19” – “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72”.
Termine di emissione
  • entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione nel caso di acquisto di beni mobili o immobili presenti nel territorio dello Stato ovvero per le prestazioni di servizi non “generiche” rilevanti in Italia;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nelle ipotesi di prestazioni di servizi “generiche” ricevute.
Termine di annotazione L’annotazione del documento emesso deve essere effettuata:

  • nel registro delle vendite: entro il 15° giorno del mese successivo al momento di effettuazione;
  • nel registro degli acquisti: anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione.

(MF/ms)
 




Webinar: “Carenza delle materie prime e aumento dei prezzi: l’impatto sui contratti in corso”

La Camera di Commercio di Como-Lecco con Lario Sviluppo Impresa organizza, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, un webinar gratuito dedicato a tutte le imprese che hanno rapporti con l’estero sulle strategie di possibile rinegoziazione delle clausole contrattuali, alla luce dell’attuale carenza e difficoltà di reperimento di materie prime e componentistica.
In particolare, la difficoltà di approvvigionamento, unito al notevole aumento dei prezzi delle stesse, può porre l’azienda venditrice nell’impossibilità di eseguire la consegna nei termini contrattualmente pattuiti ed il conseguente ritardo nella consegna dei prodotti ai clienti/compratori.
Durante l’incontro verranno analizzate la disciplina legale e le clausole contrattuali più diffuse a livello interno ed internazionale, in modo da permettere ai partecipanti di valutare ed elaborare possibili strategie contrattuali (forza maggiore, eccessiva onerosità sopravvenuta, hardship ecc.) per affrontare e gestire le diverse situazioni.

In seguito alla partecipazione all’incontro sarà possibile richiedere un’assistenza individuale di un’ora circa con l’esperto per discutere il proprio caso su specifici argomenti trattati.

Per partecipare al webinar è necessario registrarsi cliccando qui

(MP/am)

 




Convegno welfare in Api: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sul convegno dedicato al welfare che si è tenuto settimana scorsa nella nostra sede. 



Convegno sul welfare in Api: “La pandemia ha ridefinito il concetto di lavoro. Il rapporto azienda-dipendente diventa strategico”

Si è tenuto ieri pomeriggio nella sede di Api Lecco Sondrio il convegno organizzato con TreCuori SpA società benefit dal titolo “Welfare aziendale: leva strategica per attrarre e trattenere talenti”.
Una ventina di aziende associate hanno partecipato all’approfondimento dedicato al benessere dei dipendenti, un servizio attivo in Api Lecco Sondrio dal 2018 che è cresciuto esponenzialmente in questi primi quattro anni di attività e le cui recenti novità normative straordinarie hanno aumentato i vantaggi fiscali.

Ha aperto i lavori Mario Gagliardi, vicedirettore dell’associazione e responsabile delle relazioni industriali e sindacali: “Lo strumento del welfare aziendale è particolarmente apprezzato dalle nostre imprese, basta osservare i numeri per capire quanto stia crescendo: nel 2018 quando abbiamo avviato un servizio dedicato a questa tematica erano circa 40 le aziende associate coinvolte con un valore complessivo di piani welfare di circa 280 mila euro; oggi le aziende Api sono 70 e sviluppano un valore complessivo di piani welfare di circa 1 milione e 200 mila euro. Abbiamo voluto organizzare questo convegno per far conoscere non solo i vantaggi meramente economici dell’erogazione dei buoni acquisto ma soprattutto i vantaggi che l’implementazione di un piano welfare produce per l’azienda in termini di motivazione, coinvolgimento, senso di appartenenza dei propri collaboratori, fattori chiave per fidelizzare i collaboratori e attirare nuovi talenti”.

Ha poi preso la parola Giovanni Lucchetta, amministratore unico di TreCuori Spa società benefit che ha analizzato il mondo attuale del lavoro, partendo dal bisogno delle aziende e anche dei lavoratori: “La pandemia ha stravolto le nostre vite e cambiato profondamente le priorità di tantissime persone. Il fenomeno delle “grandi dismissioni” è un segnale fortissimo che non va sottovalutato anche se non sta avvenendo ovunque, ma potrebbe arrivare con qualche mese di ritardo. Con il Covid è successo qualcosa da cui non torneremo più indietro. Quindi per trattenere queste persone che lavorano in azienda bisogna venire incontro alle loro necessità per farle lavorare in un clima favorevole e di attenzione. I collaboratori sono uno degli asset più importanti in azienda e il clima aziendale è fondamentale per motivare e dare un senso al lavoro che fanno ogni giorno. Fino a qualche anno fa noi ci realizzavamo tramite il solo lavoro, oggi non è più così. Si è tornati a ridare importanza alla famiglia, alle proprie passioni, agli interessi, alla salute quindi in questo nuovo clima l’azienda non si può voltare dall’altra parte e guardare solo ai propri interessi economici. L’impresa deve dare quel qualcosa in più ai propri collaboratori, quella motivazione, quello stimolo per fargli capire che sono un elemento importante non solo a livello lavorativo e gli viene incontro anche nelle difficoltà come è avvenuto in questi mesi aumentando le cifre dei propri piani welfare per cercare di contrastare i rincari, magari cogliendo proprio quelle maggiori opportunità che le recenti norme mettono a disposizione di imprese e lavoratori fino alla fine di quest’anno”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Presentazione del romanzo con l’autrice: “Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi”

Martedì 15 novembre 2022, alle ore 18, Alessandra Selmi presenta, nell’auditorium di Api Lecco Sondrio (via Pergola 73), il suo romanzo “Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi” (Editrice Nord).

Il romanzo è una saga familiare, una narrazione d’impresa e un racconto di welfare agli albori. 
Al tramonto dell’Ottocento, grazie all’ambizioso progetto della famiglia Crespi, sulle sponde bergamasche del fiume Adda nasce il villaggio operaio, oggi patrimonio mondiale dell’Unesco che ha rappresentato, e rappresenta tutt’oggi, un modello di imprenditorialità visionaria che 150 anni fa ha dato inizio di quello che oggi viene chiamato welfare ed è attuato da centinaia di imprese.

Per partecipare alla presentazione del libro è consigliato prenotare il proprio posto scrivendo una mail a: comunicazione@api.lecco.it. 




Confapindustria Lombardia: rassegna indagine congiunturale III trimestre 2022

Gli articoli pubblicati dopo la divulgazione del comunicato stampa sui risultati del Centro Studi.
 




Territorialità delle prestazioni di accesso alle manifestazioni

La pandemia ha radicalmente modificato le nostre abitudini, e molte “manifestazioni” (corsi, convegni, ecc…) che precedentemente avvenivano in presenza, sono ora svolti in maniera quasi esclusivamente online.

Questa accelerazione nella digitalizzazione sta creando qualche problema, soprattutto quando diventa necessario capire quale sia la territorialità di queste operazioni.

Nell’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi è quanto mai opportuno analizzare la normativa internazionale, al fine di evitare di guardare la disciplina domestica e scoprire che poi il nostro legislatore ha adottato terminologie non congrue o non ha proprio recepito nuove modifiche normative.

Anche le proposte di modifica della norma internazionale fanno capire meglio come interpretare la norma oggi in vigore.

L’articolo 54 Direttiva 112/2006, al paragrafo primo, stabilisce che le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, rese verso un privato, si considerano tassate nel luogo dove l’attività si svolge effettivamente.
Le stesse operazioni, rese ad un soggetto passivo, invece, ricadono nella regola generale del domicilio del committente (articolo 44).

Il precedente articolo 53, stabilisce che il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.

Viene quindi fatta una distinzione tra servizi per l’accesso a manifestazioni, che sono sempre tassati nel luogo in cui avviene la manifestazione, rispetto ai servizi relativi a manifestazioni diversi dall’accesso, che se effettuati verso soggetti passivi ricadono in regola generale (luogo di stabilimento del committente), mentre se resi verso privati sono tassati dove si svolge la manifestazione.

Che cosa si intenda per diritto di accesso ad una manifestazione è stato addirittura chiarito dagli articoli 32 e 33-bis Regolamento 282/2011: si tratta del pagamento di un corrispettivo, quale tipicamente è un biglietto di accesso, che consente di accedere a manifestazioni, in un preciso luogo fisico.

La Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-647/17 ha statuito che sono servizi per l’accesso anche quelle di formazione in contabilità della durata di cinque giorni, dispensata previa iscrizione e pagamento; si trattava di un corso in presenza, in Paesi mediterranei, organizzati per commercialisti di un Paese nordico, che l’Amministrazione di tale ultimo Paese riteneva di tassare nel proprio territorio.

Il caso è stato pure oggetto di un working paper (il numero 986) del Comitato Iva, nel quale si prende atto che se il corso richiede la presenza fisica dei partecipanti deve considerarsi un servizio per l’accesso ad una manifestazione, e conseguentemente la territorialità dell’operazione coincide con il luogo in cui avviene la prestazione.

La Direttiva 2022/542, nel 2025, aggiungerà all’articolo 51, paragrafo 1 della Direttiva Iva un nuovo periodo che prevede che se i servizi relativi a manifestazioni, diverse dall’accesso, rese a privati si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo della prestazione è quella in cui il “privato” è stabilito, oppure ha l’indirizzo permanente, oppure la residenza abituale.

Dalla modifica che decorrerà dal 2025 si capisce quindi che i servizi per accedere virtualmente o in streaming ad un evento non sono considerati servizi per l’accesso ad una manifestazione, ma servizi relativi ad una manifestazione, con la conseguenza che se resi verso soggetti passivi sono e resteranno servizi generici.

Se invece sono resi verso privati, oggi sono tassati nel luogo in cui si svolge la manifestazione e dal 2025 si tasseranno nel domicilio del cliente.

Fatta tale premessa, chi dovesse cercare indicazioni riguardanti il luogo di tassazione di queste operazioni dai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate, rischia di rimanere abbastanza disorientato: con la risposta ad istanza di interpello n. 62/2020 è stato precisato che il corrispettivo che un artista paga perché la sua opera possa partecipare ad una gara a premi è da considerare un servizio per l’accesso ad una manifestazione.

Nel 2022 la risposta ad istanza di interpello n. 353/2022 ha precisato tra l’altro che la vendita di biglietti che consentono di accedere da remoto ad una manifestazione è un servizio per l’accesso ad una manifestazione, e nella risposta ad istanza di interpello n. 409/2022 è stato precisato che un corso di formazione online reso a privati è tassato dove il consumatore finale è stabilito e fruisce del servizio: in sostanza, già oggi considera applicabile il criterio che entrerà in vigore nel 2025!

(MF/ms)
 




Pubblicati gli elenchi split payment per l’anno 2023

Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà il meccanismo dello split payment per l’anno 2023.

Tale meccanismo prevede che l’Iva  addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Ai sensi dell’art. 17-ter del Dpr  633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
  • di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del Dpr 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del Dm 23 gennaio 2015).
In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2023 aggiornati al 20 ottobre 2022:
  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato:
  • il codice fiscale;
  • la denominazione;
  • la data di decorrenza dell’inclusione.
Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.
Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Errori da segnalare con l’apposito modulo

Salvo le società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.

(MF/ms)




Chiarimenti sull’indennità “una tantum” di 200 euro di luglio 2022

I datori di lavoro che non hanno potuto erogare nella mensilità di luglio l’indennità di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 ai lavoratori che ne avevano diritto, per specifici motivi gestionali (ad esempio, la presentazione tardiva della dichiarazione), potranno provvedervi tramite un flusso regolarizzativo sulla competenza di luglio 2022, da inviare entro il 30 dicembre 2022.

La precisazione arriva dall’Inps con il messaggio n. 3805 pubblicato nella giornata del 20 ottobre, con il quale fornisce nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum di 200 euro di luglio 2022 introdotta dall’art. 31 del Dl 50/2022 (su cui è già intervenuto con la circ. n. 73/2022).

Inoltre l’Istituto di previdenza ha pubblicato anche il messaggio n. 3806, con il quale mette a disposizione un fac simile di dichiarazione per richiedere l’indennità di 150 euro ex art. 18 del Dl 144/2022.

Con riferimento al messaggio n. 3805, l’Inps ricorda che l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 spetta anche ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, la sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, ASO e CISOA.

Sul punto, viene precisato che tra gli eventi tutelati sono ricompresi anche:

  • l’aspettativa sindacale ex L. 300/70;
  • la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale (prevista dall’art. 4 comma 4 del Dl 44/2021);
  • le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
L’Inps specifica inoltre che l’indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero dello 0,8% (ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Sul punto, l’Istituto richiama l’art. 4 comma 3 della L. 381/91 – che prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate – e l’art. 4 comma 3-bis della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95% della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Ciò premesso, l’Inps afferma che il datore di lavoro può provvedere a riconoscere l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori che non l’abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati (ad esempio la tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

Invece, i datori di lavoro agricoli, esclusivamente per gli OTI per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno valorizzare l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022.

In merito all’indennità di 150 euro di novembre 2022 di cui all’art. 18 del Dl 144/2022 – come accaduto già in relazione all’indennità di 200 euro – come anticipato l’Inps mette a disposizione, con il messaggio n. 3806/2022, un fac simile di dichiarazione che il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro (o al datore di lavoro a cui compete l’erogazione dell’indennità in presenza di più rapporti di lavoro). Tale fac simile – precisa l’Istituto di previdenza – costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Si ricorda, infatti, che il datore di lavoro può erogare l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di competenza novembre 2022 previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 commi 1 e 16 del Dl 144/2022. Nel dettaglio, il lavoratore deve dichiarare di:

  • non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (comma 1);
  • non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza (comma 16).
Resta fermo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla circ. Inps n. 116/2022, tra cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel mese di competenza novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, non titolarità dei trattamenti di cui all’art. 19 e sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di competenza novembre 2022.

(MF/ms)