“Innovazione e prodotti green serve una politica industriale”
La Provincia di lunedì 15 gennaio, parla Mauro Rotta delle Trafilerie Rotta di Pescate.
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La Provincia di lunedì 15 gennaio, parla Mauro Rotta delle Trafilerie Rotta di Pescate.
Si rivolge alle PMI che alla data di presentazione della domanda risultano regolarmente costituite, iscritte e attive da massimo 5 anni nel Registro delle Imprese, con una sede in Lombardia oggetto del progetto ammissibile e in possesso di una delibera di finanziamento da parte di uno degli Operatori di microcredito convenzionati con Regione Lombardia.
La procedura utilizzata è “valutativa a sportello”, le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione e sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e successivamente di una valutazione tecnica.
La misura finanzia progetti di avvio o sviluppo di un’attività d’impresa per un importo dell’investimento compreso tra 15 mila 75 mila euro (elevabile a euro 100 mila nel caso di società a responsabilità limitata), realizzati presso una sede in Lombardia, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, che soddisfino il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027.
Le spese ammissibili (al netto di IVA) collegate al progetto di avvio o sviluppo di impresa riguardano:
a) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, hardware (esclusi smartphone e cellulari) e impianti per la produzione di energia rinnovabile, termica e frigorifera;
b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili (per un periodo di 12 mesi), brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa di cui alle lettere da a) a e) (con esclusione della presente lettera b);
c) consulenze specialistiche e altre spese funzionali alla registrazione di marchi, brevetti e per l’acquisizione di certificazioni di qualità;
d) prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa negli ambiti: marketing e comunicazione, logistica, produzione, personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa, contrattualistica, contabilità e fiscalità;
Le spese devono essere sostenute (fatturate e interamente quietanzate) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda ed entro il termine di realizzazione del progetto.
Altri dettagli alla pagina web regionale: cliccare qui
La domanda deve essere presentata a partire dalle ore 10:30 del 15 gennaio 2024 esclusivamente su Bandi e Servizi da parte dell’Operatore di microcredito per nome e per conto del singolo soggetto richiedente e fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
In relazione all’obiettivo di graduale riduzione dell’imposta e di perseguimento dell’equità orizzontale, posto dall’art. 5 comma 1 della citata L. 111/2023, l’art. 1 comma 1 del DLgs. prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:
L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, con un risparmio massimo di 260 euro.
Il medesimo importo di 260 euro è previsto nel DLgs. come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 in relazione a taluni oneri per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
In particolare, ai sensi dell’art. 2 del DLgs., è prevista la diminuzione di 260 euro dell’importo totale delle detrazioni spettanti per i seguenti oneri:
La modifica è stata introdotta per garantire il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono di tali erogazioni liberali.
Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs sono tutti gli oneri previsti dalle norme vigenti, escluse le spese sanitarie, che beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda del 19%, ad esempio:
Un’altra modifica applicabile per il periodo d’imposta 2024 è prevista in relazione alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs., in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l’importo di tali detrazioni è pari a 1.955 euro, rispetto all’importo di 1.880 euro attualmente previsto.
In questo modo, la detrazione è la medesima prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”).
In conseguenza a tale modifica, si prevede altresì che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all’art. 1 comma 1 del DL 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Le nuove disposizioni non si applicano per gli acconti 2024 e 2025
Il comma 4 dell’art. 1 del DLgs. prevede infine che, nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si debba assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1, vale a dire la riduzione delle aliquote da quattro a tre e l’innalzamento delle detrazioni di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.
(MF/ms)
Sono state pubblicate in G.U. le tabelle ACI 2024 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.
Tale percentuale è:
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EMISSIONI DI CO2 |
% CALCOLO FRINGE BENEFIT |
| Fino a 60 g/km | 25% |
| Da 60 g/km fino a 160 g/km | 30% |
| Da 160 g/km fino a 190 g/km | 50% |
| Oltre i 190 g/km | 60% |
Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre e vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate; devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l’anno successivo.
Le tabelle pubblicate il 22 dicembre 2023, quindi, sono valide per il 2024 e sono suddivise in:
Per l’auto in uso promiscuo, per l’impresa la deducibilità è al 70% senza tetto massimo deducibilità (no limite € 18.075,99).
Il FB per il dipendente = 30% x 15.000 km x costo Km ACI – riaddebito costi (al lordo IVA).
(MF/ms)
L’indicazione è contenuta nella nota del Ministero delle Imprese e del made in Italy n. 383421, pubblicata il 20 dicembre 2023.
Il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.
L’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90 aveva infatti disposto la progressiva riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.
La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017 e la base di calcolo su cui applicarla corrisponde al diritto annuale definito dal citato DM.
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.
Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.
Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.
In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto.
L’autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23 febbraio 2023.
Per tutte le Camere di Commercio è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un’impresa individuale con sede a Torino iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonterà a 120 euro.
In base all’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino a un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:
(MF/ms)
(MS/ms)
Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2023)
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di novembre 2023 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 145,4534 |
| Peso Argentino | 381,8459 |
| Dollaro Australiano | 1,6634 |
| Real Brasiliano | 5,2963 |
| Dollaro Canadese | 1,4828 |
| Corona Ceca | 24,4848 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,8087 |
| Corona Danese | 7,4581 |
| Yen Giapponese | 161,8441 |
| Rupia Indiana | 90,0102 |
| Corona Norvegese | 11,7958 |
| Dollaro Neozelandese | 1,8033 |
| Zloty Polacco | 4,402 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,87045 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9703 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0808 |
| Rand (Sud Africa) | 20,0397 |
| Corona Svedese | 11,5475 |
| Franco Svizzero | 0,9634 |
| Dinaro Tunisino | 3,3837 |
| Hryvnia Ucraina | 39,083 |
| Forint Ungherese | 379,1945 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)
È pertanto confermato quanto previsto dal testo del decreto legislativo che era stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per ricevere i relativi pareri.
Nello specifico, l’art. 11 del DLgs., modificando l’art. 2 del DPR 322/98, prevede, con effetto dal 2 maggio 2024, un’anticipazione del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP:
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per tale periodo d’imposta i precedenti termini, vale a dire l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Come si legge nella Relazione illustrativa al decreto legislativo, la modifica in esame consente di anticipare:
In particolare, la Commissione riteneva che tali documenti dovessero essere resi disponibili:
In relazione ai modelli dichiarativi, la descritta anticipazione non è stata messa in atto, poiché si è ritenuto che non ci siano i tempi tecnici necessari per analizzare le novità normative che normalmente intervengono a fine anno, come la legge di bilancio, definire le relative specifiche di intervento e sviluppare i programmi informatici sulla base delle disposizioni normative.
Quanto all’anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la Commissione parlamentare aveva altresì richiesto che fosse stabilito l’anticipo di un solo mese, e quindi fissato il termine al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta: il termine del 31 ottobre proposto, però, si sarebbe sovrapposto a quello di presentazione dei modelli 770, di cui all’art. 4 del DPR 322/98, prevedendo così un unico termine per tutte le dichiarazioni, situazione che avrebbe complicato il lavoro di chi presenta le dichiarazioni.
Ferma al 30 aprile la messa a disposizione della precompilata
Con l’art. 11 del DLgs. è stato altresì anticipato di un mese (dal 1° maggio al 1° aprile), a decorrere dal 1° aprile 2025, il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770.
Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
(MF/ms)
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt, in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Tale codice era stato introdotto nella versione 1.7.1 con la finalità di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta.
Pur essendo previsto, infatti, l’obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (DM 21 giugno 2021), la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) consente un’esclusione da tale obbligo, permettendo l’emissione di fattura cartacea ai soggetti passivi sanmarinesi che abbiano dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro.
L’operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell’imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, è quindi tenuto a utilizzare il codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Da febbraio 2024, lo stesso codice potrà essere utilizzato per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana.
A fronte di tale irregolarità l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento.
Il soggetto che riceve il documento dovrà compilare il file XML da trasmettere via SdI, indicando, tra l’altro, oltre al codice TD28:
Una novità riguarderà i soggetti che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 comma 1 del DPR 633/72, i quali determinano l’imposta dovuta portando in detrazione dall’IVA addebitata sulle cessioni di prodotti agricoli un importo forfetario, calcolato applicando alla base imponibile dell’operazione le percentuali di compensazione stabilite per gli stessi prodotti.
Dal prossimo 1° febbraio, nel blocco “Altri dati gestionali”, tali operatori potranno, facoltativamente, compilare l’elemento “Tipo Dato” con indicazioni utili alla “gestione automatica della liquidazione IVA” (cfr. specifiche tecniche versione 1.8). In particolare potrà essere valorizzata la stringa:
– “ALI-COMP”, in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; corrispondentemente dovrà essere valorizzato il campo “Riferimento numero” con indicazione della percentuale di compensazione applicabile a tali prodotti;
– “NO-COMP”, qualora siano poste in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; (per cui non sono applicabili le percentuali di compensazione);
– “OCC34BIS”, nel caso in cui le operazioni riconducibili alle attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis del DPR 633/72 siano state effettuate in via occasionale.
Con le nuove specifiche, è stato, infine, inserito, tra l’altro, un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione di intento.
In tale circostanza, all’interno del documento deve essere riportato, nel campo “Riferimento testo” del blocco “Altri dati gestionali”, il protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno “-” o “/”).
Nel caso in cui questa risultasse invalidata, il file XML sarebbe scartato con indicazione del codice errore “00477”.
E-fatture B2C consultabili senza adesione
Un’ultima novità riguardante la fattura elettronica consegue alla recente conversione in legge del DL “Anticipi” (art. 4-quinquies comma 4 del DL 145/2023).
È previsto, infatti, che le e-fatture emesse nei confronti dei consumatori finali siano messe loro a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, senza che sia necessaria un’esplicita richiesta in tal senso. Pur in assenza di una manifestazione espressa da parte del consumatore finale, questi potrà, quindi, consultare i dati riguardanti i documenti relativi agli acquisti effettuati.
(MF/ms)