Centro Studi: indagine congiunturale secondo trimestre 2023
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Mercoledì 19 luglio 2023, dalle ore 16 alle ore 17, si terrà il seminario: “Come ApiTech attiva e finanzia l’innovazione per le pmi”.
Durante l’incontro i nostri esperti di ApiTech parleranno delle opportunità in questo campo per le Associate, come fare per realizzarle e anche come reperire i finanziamenti tramite la partecipazione ai bandi: attività che ApiTech può seguire a 360 gradi per le imprese.
Illustreremo, infine, tre “case history” portate a termine di supporto alle Aziende Associate.
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Alleghiamo locandina con il programma.
(SN/am)
La Provincia del 13 luglio 2023, parla Luigi Sabadini, presidente di Confapindustria Lombardia.
In particolare, come previsto dai commi 3-sexies e 3-septies dell’art. 4 del DL 51/2023, introdotti in sede di conversione, i suddetti versamenti possono essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
Si sottolinea che, a differenza delle proroghe intervenute negli scorsi anni, non è stata disposta alcuna proroga in relazione al termine del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), previsto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, per il versamento delle somme dovute con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3-sexies del DL 51/2023, tale maggiorazione deve però essere riproporzionata in relazione al giorno, successivo al 20 luglio, in cui vengono effettuati i suddetti versamenti (cfr. FAQ Agenzia Entrate 6 luglio 2023).
A titolo esemplificativo, se i versamenti sono effettuati il 22 luglio 2023, quindi due giorni dopo la scadenza del termine del 20 luglio, il versamento deve essere maggiorato dello 0,0727%, corrispondente al risultato della seguente operazione: 0,4 diviso 11 (numero di giorni che intercorrono dal 21 al 31 luglio 2023), moltiplicato per 2.
Dal punto di vista oggettivo, la proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che sarebbero scaduti lo scorso 30 giugno 2023, compresi i contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, i quali devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.
Oltre ai versamenti del saldo 2022 e dell’eventuale primo acconto 2023 delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, si ritiene che rientrino nella proroga anche le imposte sostitutive introdotte dalla L. 197/2022 e da versare entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, quindi, per i soggetti “solari”, in generale, entro il 30 giugno 2023.
Si ritengono pertanto prorogati al 20 luglio 2023, nel rispetto delle suddette condizioni, i versamenti:
Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA relativo al 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023, può essere effettuato, da parte dei contribuenti che possono beneficiare della proroga, entro il prossimo 20 luglio, con l’applicazione della maggiorazione dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo – 16 aprile, 17 aprile – 16 maggio, 17 maggio – 16 giugno e 17 giugno – 30 giugno).
Nel caso in cui il versamento del saldo IVA venga ulteriormente differito al 31 luglio 2023, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (parametrata in base al giorno di versamento successivo al 20 luglio) si applica sull’importo dovuto, già maggiorato dell’1,6%.
(MF/ms)
(MF/ms)
La Provincia del 5 luglio 2023, servizio sulla nostra azienda associata Smeup di Lecco.
Vediamo insieme come gestire tale adempimento.
Come noto, dal 2019 le imprese che effettuano vendita diretta ai privati hanno iniziato ad utilizzare il registratore telematico (RT), ossia un registratore di cassa in grado di memorizzare le operazioni, di emettere il documento commerciale da consegnare al cliente, di predisporre il file con i dati dei corrispettivi dell’intera giornata e di trasmettere lo stesso all’Agenzia delle Entrate.
Con provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT.
Rispetto alla precedente versione, il paragrafo 2.7 inserisce una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni.
Al riguardo, è previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.
La comunicazione del codice “608” può essere effettuata direttamente dal registratore stesso o mediante il cassetto fiscale dell’impresa, anche a mezzo di un intermediario abilitato. In precedenza, questa comunicazione era facoltativa.
Con riferimento alla decorrenza, secondo quanto precisato al paragrafo 1.2 del provvedimento, la nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dal 1° luglio 2023 e per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.
Coerentemente, sembra potersi inferire che nessun adeguamento deve essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023 ed in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.
Resta opportuno, tuttavia che, in sede di adeguamento dei Registratori telematici per la “Lotteria istantanea” entro il prossimo 2 ottobre 2023, venga chiesto ai tecnici di effettuare sulla macchina un unico intervento anche per l’adeguamento relativo al periodo di chiusura.
(MF/ms)
L’emissione di una “autentica” fattura elettronica non è, infatti, dovuta laddove la controparte non sia stabilita in Italia.
Il discrimine tra i due diversi adempimenti, tuttavia, è molto sottile e la principale differenza si concretizza sotto il profilo sanzionatorio.
La tardiva/omessa fatturazione è soggetta alle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, mentre nel caso in cui le medesime violazioni siano commesse con riguardo all’esterometro, trovano applicazione le più miti disposizioni ex art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97.
Nella sostanza, in entrambi i casi la trasmissione dei dati avviene con un documento in formato XML trasmesso al SdI (per le comunicazioni transfrontaliere, dal 1° luglio 2022).
Per quanto concerne le operazioni attive, risultano allineati anche i termini di emissione, posto che, secondo l’art. 1 comma 3-bis lett. a) del DLgs. 127/2015, “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”.
Ciò non significa, peraltro, che l’emissione dell’una (fattura) e l’invio dell’altro (esterometro) debbano necessariamente realizzarsi in una data coincidente (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 26/2022).
Si pensi alle cessioni intracomunitarie (per le quali non sussiste obbligo di fatturazione elettronica).
In tal caso la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, “con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile (…)” (art. 46 comma 2 del DL 331/93). Medesimo è il termine per trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere.
Tuttavia se, ad esempio, la cessione fosse effettuata il 2 ottobre 2023 e la fattura fosse emessa, in formato analogico, il 31 ottobre, l’invio dei dati per l’esterometro potrebbe avvenire – regolarmente – il 10 novembre.
La perfetta coincidenza fra i due adempimenti potrebbe non sussistere neppure con riguardo ai dati da indicare nei file.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che nel caso in cui per la predisposizione dell’esterometro venga utilizzato un software differente da quello che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso controparti non stabilite in Italia, “il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola «BENI» ovvero la parola «SERVIZI» o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole «BENI E SERVIZI», rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa” (si veda ancora circ. n. 26/2022).
Nondimeno, al fine di ridurre gli adempimenti contabili, la comunicazione transfrontaliera potrebbe essere sostituita, su base facoltativa, dall’emissione di una fattura elettronica via SdI ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
In questo senso, occorre porre particolare attenzione ad alcuni aspetti di carattere operativo.
In ipotesi di fattura emessa verso soggetti non stabiliti in Italia e inviata al SdI, nel campo “Codice Destinatario”, va riportato il valore “XXXXXXX”, al fine di trasmettere i dati ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. n. 127/2015; in tal caso “il sistema controlla che il campo IdPaese del cessionario/committente contenga un valore diverso da «IT»: diversamente il file viene scartato con codice errore 00313” (cfr. Specifiche tecniche allegate sub A al provv. n. 433608/2022).
Quanto all’indicazione dei dati del cessionario o committente, il campo “IdFiscaleIVA” va valorizzato:
Nel novero delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono comprese sia quelle rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato ex art. 7 ss. del DPR 633/72 che quelle prive del presupposto territoriale.
In entrambi i casi, la comunicazione al SdI è dovuta (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022 e risposta a interpello n. 85/2019). Si ricorda, tuttavia, che alle prime dovrà essere applicata l’imposta (salvo il sussistere di un titolo di non imponibilità o di esenzione), mentre per le cessioni e prestazioni carenti del requisito di territorialità, in assenza dell’imposta, nel file XML si indicherà il codice “N2.1” (“Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72”).
(MF/ms)
“È inaccettabile che il Presidente della Bce Christine Lagarde accusi le imprese di essere le principali responsabili dell’aumento dell’inflazione. Invece di attaccarle dovrebbe ringraziarci: è per merito delle piccole e medie industrie, infatti, se negli ultimi anni è stata garantita occupazione anche in piena pandemia evitando così pericolose ricadute anche di carattere sociale”. Lo dichiara Cristian Camisa, presidente di Confapi.
“Attaccare il nostro sistema produttivo – prosegue Camisa – significa non conoscere il nostro mondo. Se il riferimento invece è alla grande industria, lo dica esplicitamente e usi la moral suasion affinché nella stessa Europa non esistano più paradisi che generano un trattamento fiscale di favore per le multinazionali rispetto alle nostre piccole e medie industrie non permettendo loro di competere ad armi pari. Nell’ultimo anno e mezzo le nostre imprese hanno dovuto sopperire a una mancanza di politica industriale comune che ha portato a una carenza endemica di materie prime e prodotti in tanti settori che hanno messo in grande difficoltà il nostro mondo. Invece di lamentarci, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo superato l’ennesimo shock”.
Il Presidente di Confapi sottolinea quindi che “l’inflazione non è dovuta dalla domanda ma in buona parte generata dagli aumenti energetici figli di una politica non corretta sul tema da parte dell’Europa. E la soluzione non è l’aumento dei tassi. Con un Euroribor a 3 mesi oltre il 3,5%, un’industria strutturata paga un tasso variabile del 4,5%, quelle con rating più basso arrivano al 7% e oltre. In questa fase semplicemente le aziende stanno diminuendo il ricorso al credito bancario provando ad autofinanziarsi, stanno posticipando gli investimenti e tutto ciò sta già generando un importante rallentamento dell’economia. L’aumento dei tassi dello 0,25% a cui se ne aggiungerà un altro 0,25% a luglio per arrivare a 1 punto complessivo entro fine anno è insopportabile. A ciò va aggiunto che il forte calo del prezzo delle materie prime, dovuto a una riduzione della domanda conseguente al rallentamento dell’economia, comporterà una forte svalutazione del magazzino delle imprese con conseguente restrizione del credito da parte delle banche. Occorre che a tutti livelli il sistema Italia si faccia sentire”.
“Invito il Presidente della Bce in Italia a visitare le nostre aziende. Le farò vedere un mondo – conclude il Presidente di Confapi – che forse non conosce, fatto di imprenditori che con grande orgoglio continuano a investire nelle proprie imprese, lavorano fianco a fianco ai lavoratori, non fanno finanza ma creano sviluppo e innovazione e hanno sempre garantito occupazione e benessere sociale”.
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(SN/am)