“Siamo sempre più vicini alle imprese”
Il Giornale di Lecco del 19 febbraio 2024, intervista al direttore Marco Piazza.
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Il Giornale di Lecco del 19 febbraio 2024, intervista al direttore Marco Piazza.
Si avvicina l’ultimo evento del Ciclo “Connessioni: non solo tecnologia” (4° edizione), proposto dal Pid, Punto Impresa Digitale, della Camera di Commercio Como Lecco.
L’evento dal titolo “L’intelligenza artificiale e cyber sicurezza: previsione, prevenzione e riduzione degli impatti” si terrà martedì 7 marzo 2024, dalle ore 10.00 alle 12.30, presso la sede lecchese del Politecnico di Milano, via Previati.
Lo scopo dell’incontro è approfondire l’intelligenza artificiale nei processi aziendali: dall’approvvigionamento sostenibile, alla formazione aziendale, al benessere del dipendente.
Per registrarsi e partecipare cliccare qui
(SN/am)
I temi affrontati spaziano da tematiche più tecniche quali il controllo di gestione, le risorse umane e gli aspetti produttivi, a problematiche legate alla conciliazione famiglia-lavoro, il rafforzamento del proprio ruolo in azienda, l’analisi del percorso di carriera.
Per l’edizione 2023/2024 hanno partecipato in totale undici coppie.
“Tutto è nato tre anni fa quando abbiamo proposto insieme a Federmanager Lecco il progetto “Mentoring al femminile” per sostenere e valorizzare giovani donne che necessitavano di confronto e supporto in particolari momenti della propria carriera – spiega Laura Silipigni presidente del Gruppo Giovani Imprenditori -. L’iniziativa è stata un successo e penso colga in pieno quello che vuole essere lo spirito del Gruppo Giovani Imprenditori, ovvero un contesto di crescita umana e professionale data anche dallo scambio con persone esperte e di valore che si mettono a disposizione per sostenere giovani all’inizio della loro carriera. Il focus di quell’iniziativa era la valorizzazione del mondo femminile, ma avevamo bene in mente le potenzialità del mentoring esteso e ci tenevamo molto a proporre una seconda edizione aperta a tutti, senza distinzioni di genere. Anche questa volta il riscontro è stato molto positivo, sia in termini di adesioni sia di qualità delle interazioni che si sono sviluppate. Sono personalmente molto orgogliosa del risultato, ringrazio Federmanager Lecco e tutte le persone che si sono messe a disposizione, e in gioco, in questo progetto”.
“Siamo estremamente soddisfatti dell’esito di questa seconda edizione del Progetto Mentoring che, costruita sull’esperienza dell’analoga iniziativa 2021, ha voluto testare il confronto tra mentor e mentee di entrambi i generi, mentre la precedente era declinata esclusivamente al femminile – commenta Clara Corti del direttivo di Federmanger Lecco -. Non è stato semplice trovare le giuste combinazioni, in termini di aspettative, competenze, esigenze, ma ora, a progetto concluso, possiamo affermare che il mentoring ha prodotto la ricchezza di scambi biunivoci, sia dal punto di vista umano sia professionale, intese di intenti che vanno oltre l’età e le specificità dei percorsi di carriera. A nome di Federmanager Lecco ringrazio Confapi Lecco Sondrio per l’ormai consolidata e proficua sinergia, è stato ancora una volta un piacere ed un prezioso confronto. Siamo pronti per una terza edizione”.
Lecconotizie: Confapi Lecco Sondrio e Federmanager, successo per la 2^ edizione del “Mentoring”
Lecco Today: Il progetto lecchese che forma i manager del futuro
Prima Lecco: Confapi Lecco: successo per la seconda edizione del “Mentoring”
Informiamo che martedì 20 febbraio 2024, alle ore 14.30, si terrà il webinar fiscale tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.
Il tema trattato questo mese sarà: Novità nel sistema tributario con l’entrata in vigore del decreto “Adempimenti”
(MS/ms)
Tra i vari aspetti da tenere in considerazione, vi è quello della necessaria verifica della corretta e tempestiva trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA (c.d. LIPE).
Con riferimento alla Lipe del IV trimestre 2023, in particolare, la stessa può essere:
Tale sanzione, tuttavia, può essere fortemente compressa poiché la norma stabilisce che se i dati corretti vengono trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza le sanzioni si riducono alla metà (sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro).
I termini di versamento, e gli ammontari dovuti, ai fini di regolarizzare la sanzione per omessa, tardiva o errata comunicazione periodica IVA avvalendosi del ravvedimento operoso, sono contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E/2017.
In particolare, nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata:
Va sottolineato che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (R.M. n. 104/E/2017 ).
La norma in deroga prevedeva, con riferimento alle perdite d’esercizio tali da far ricadere la società nella fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c., la sospensione dei successivi commi che stabiliscono, secondo la disciplina ordinaria, l’obbligo di intervento da parte dell’assemblea qualora nell’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.
In base a tale norma, “il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo”.
Soltanto in tale esercizio (cioè l’esercizio 2025 con riferimento alle perdite 2020), qualora la perdita non sarà diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Con riferimento alla fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., la deroga consentiva all’assemblea “convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale”, di deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (l’esercizio 2025 per le perdite 2020).
Soltanto in tale esercizio l’assemblea che approva il bilancio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.
Era inoltre previsto che fino a tale esercizio non operasse la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.
Successivamente, tale deroga è stata riproposta sia per i bilanci 2021, sia per quelli del 2022.
Pertanto, le perdite 2021 dovranno essere coperte entro il 2026, così come quelle dell’esercizio 2022 entro il 2027.
Con il bilancio 2023 si torna alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.
Ci si chiede quali sono le conseguenze della piena applicazione di tale disciplina.
È opportuno distinguere tra imprese che in passato non hanno beneficiato di tali norme in deroga e, invece, imprese che hanno rinviato la copertura delle perdite grazie a tale deroga.
Nel primo caso, qualora il bilancio 2023 dovesse presentare una perdita d’esercizio, bisognerà verificare se tale perdita riduce di oltre un terzo il capitale sociale, come sempre avvenuto in passato.
Nel secondo caso, ovvero società che negli esercizi 2020 o 2021 o 2022 hanno beneficiato di tali norme, ricadendo, in ipotesi, nella fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il ritorno all’applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite comporta una maggiore complessità.
Proposte due differenti interpretazioni della norma
Sul piano interpretativo, infatti, sono state proposte due differenti interpretazioni della norma. Secondo la Massima T.A.1 del Comitato triveneto dei notai, l’art. 6 prevede la sterilizzazione delle perdite d’esercizio di Conto economico, cioè la sterilizzazione prescinderebbe dal fatto che le perdite siano tali da incidere sul capitale sociale.
A questa tesi interpretativa si contrappone quella proposta dallo Studio n. 88-2021/I, § 8, del Consiglio nazionale del Notariato, in base alla quale le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che incidono sul capitale, poiché in caso di perdite d’esercizio coperte dalle riserve non vi sarebbe alcun valore da sterilizzare, in quanto non emergerebbe una perdita “rilevante”.
Si pensi, ad esempio, a una spa che nel 2022 ha applicato la deroga e che presenta la seguente situazione al 31 dicembre 2022 relativamente al patrimonio netto: capitale sociale 50.000, riserve di utili 20.000, perdita d’esercizio 40.000. Il risultato d’esercizio 2023 è una perdita di 16.000. La società, dunque, al 31 dicembre 2022 è ricaduta nella fattispecie di cui all’art. 2447 c.c., ovvero perdite d’esercizio che hanno ridotto il capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale. Secondo la tesi sostenuta nello Studio n. 88-2021, la perdita 2023 dovrebbe essere interamente coperta (salvo trasformazione o scioglimento della società).
Secondo i notai del Triveneto, invece, poiché a essere sterilizzata non è la perdita del capitale, ma l’intera perdita d’esercizio 2022, nel 2023 non si viene a determinare alcun obbligo di intervento da parte dell’assemblea dei soci, in quanto il capitale sociale per effetto della perdita di 16.000 non è intaccato dalla perdita, grazie alla presenza della riserva di 20.000.
(MF/ms)
Il concordato preventivo biennale ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati (in linea generale, soggetti ISA e contribuenti in regime forfetario) e che, salvo circostanze eccezionali, fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025 (per i contribuenti in regime forfetario la proposta avrà ad oggetto il solo periodo di imposta 2024, in via sperimentale).
All’entrata in vigore definitiva del DLgs. non corrisponde tuttavia la piena applicabilità del nuovo istituto; a tal fine, dovranno infatti essere emanati:
A tal fine, vi sono due termini rilevanti; si tratta, in particolare:
Una delle maggiori perplessità riguardo al nuovo concordato preventivo biennale era costituita dalla serrata calendarizzazione della procedura che avrebbe portato alla definizione del reddito concordato; i termini previsti, ritenuti eccessivamente stringenti, mal si conciliavano con la necessità di valutare attentamente la proposta dell’Agenzia delle Entrate, considerato che l’eventuale accettazione ha effetto per un biennio, senza possibilità di ripensamenti (salvo limitate eccezioni).
Il legislatore delegato sembra aver tentato di risolvere la problematica, da un lato, concedendo più tempo ai fini dell’accettazione definitiva (il termine passa dal 31 luglio al 15 ottobre) e, dall’altro, richiedendo una maggiore responsabilità da parte del contribuente che, comunicando tempestivamente i dati all’Agenzia delle Entrate, potrebbe massimizzare il tempo a disposizione per analizzare la relativa proposta di concordato preventivo.
Non si esclude l’introduzione di ulteriori termini
Si rileva, infatti, che, sebbene allo stato attuale non vi siano termini espliciti entro cui il contribuente dovrà comunicare i dati all’Agenzia mediante il software che sarà messo a disposizione entro il 15 giugno 2024, né termini entro cui l’Agenzia dovrà formulare la proposta di concordato, è lecito ritenere che le disposizioni attuative individueranno termini specifici relativi alle fasi intermedie del procedimento.
Altrimenti, in base all’attuale disciplina potrebbe verificarsi la situazione paradossale in cui il contribuente invia i dati anche il 15 ottobre 2024 e la formulazione della relativa proposta di concordato dovrebbe avvenire lo stesso giorno, in modo da mettere tale soggetto nelle condizioni di accettarla.
(MF/ms)
Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di gennaio 2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 09 febbraio 2024)
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2024 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 146,6111 |
| Peso Argentino | 891,6644 |
| Dollaro Australiano | 1,6422 |
| Real Brasiliano | 5,3569 |
| Dollaro Canadese | 1,4631 |
| Corona Ceca | 24,7158 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,8201 |
| Corona Danese | 7,4572 |
| Yen Giapponese | 159,4582 |
| Rupia Indiana | 90,6347 |
| Corona Norvegese | 11,3501 |
| Dollaro Neozelandese | 1,7673 |
| Zloty Polacco | 4,3648 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,85873 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9749 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0905 |
| Rand (Sud Africa) | 20,5161 |
| Corona Svedese | 11,2834 |
| Franco Svizzero | 0,9368 |
| Dinaro Tunisino | 3,3847 |
| Hryvnia Ucraina | 41,2761 |
| Forint Ungherese | 382,0418 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)