“Migliore qualità e costi più bassi”
La Provincia del 21 dicembre 2023, intervista a Mario Riva della nostra azienda associata SCT di Lecco.
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La Provincia del 21 dicembre 2023, intervista a Mario Riva della nostra azienda associata SCT di Lecco.
Informiamo le Aziende Associate che gli uffici della nostra Associazione rimarranno chiusi per le festività natalizie da mercoledì 27 dicembre a venerdì 5 gennaio.
Ripresa delle attività lunedì 8 gennaio 2024 con i consueti orari: 8.30-12.30, 14-18.
(MP/am)
A oggi, se non interverrà una proroga del divieto di emissione della e-fattura (più che probabile, considerato quanto accaduto negli ultimi anni), l’adempimento potrebbe riguardare anche gli operatori che effettuano prestazioni sanitarie B2C.
Per i primi l’obbligo “scatterà” in virtù delle disposizioni di cui all’art. 18 del DL 36/2022. In particolare, saranno tenuti all’emissione delle e-fatture in formato XML mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:
Conferma del fatto che non ci saranno sorprese o rinvii “dell’ultima ora” può trarsi anche da un ulteriore “indizio”: nel DLgs. “Adempimenti”, attuativo della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023) è prevista l’eliminazione della Certificazione Unica, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per i compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario e il regime di vantaggio, in ragione della piena operatività dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Al fine della predisposizione della e-fattura, oltre ai software presenti sul mercato, è disponibile un servizio offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, che permette di generare e trasmettere i file XML mediante SdI. Inoltre, in considerazione del fatto che l’art. 39 del DPR 633/72 sancisce che le fatture emesse in formato elettronico devono essere conservate in modalità elettronica, i soggetti passivi potrebbero aderire al servizio (anch’esso gratuito) proposto dall’Agenzia, che consente la conservazione a norma di tutti i documenti transitati dal Sistema di Interscambio.
Con riguardo ai profili operativi, nella predisposizione del file i soggetti passivi dovranno riportare il codice relativo al proprio regime (“RF19” per i forfetari), mentre nelle operazioni territorialmente rilevanti in Italia dovrà essere indicato, in luogo dell’IVA, il codice Natura N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”). Dovrà poi essere compilato il campo “Bollo virtuale”, qualora i corrispettivi documentati in fattura non assoggettati a IVA superino l’importo di 77,47 euro.
Inoltre, in considerazione del rinvio operato dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 al comma 3 del medesimo articolo, che definisce il perimetro dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, dal prossimo 1° gennaio tutti i forfetari saranno tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) che richiede obbligatoriamente la trasmissione mediante SdI, con adozione del formato XML.
Dubbi sul rinvio del divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie
Mentre, come detto, è pressoché certo l’ingresso degli operatori in regime di franchigia nel novero di coloro che sono obbligati all’emissione di fattura elettronica via SdI, altrettanto non si può affermare per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie B2C.
Il divieto di emissione di e-fattura tramite il Sistema di Interscambio opera, sino al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti:
(MF/ms)
Al fine di garantire la neutralità dell’IVA per gli operatori economici, è riconosciuto il diritto di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e le importazioni dall’imposta dovuta in relazione alle operazioni attive effettuate nel medesimo periodo (liquidazione periodica) ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
L’art. 2, D.L. n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”), in vigore dal 24 aprile 2017, ha imposto una riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.
Il citato Decreto-Legge è intervenuto, altresì, sull’art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972, relativo ai termini di annotazione sui registri IVA delle fatture di acquisto, stabilendo che le fatture di acquisto (e le bollette doganali di importazione) debbano essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Come scritto in precedenza, l’art. 2 della Manovra correttiva, modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, ha posto dei limiti temporali per il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, documentati da fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.
Tale limitazione del periodo entro cui esercitare il diritto alla detrazione del tributo potrebbe costare molto cara alle imprese e ai professionisti. In molti casi gli operatori potrebbero rimanere incisi dal tributo e l’imposta sul valore aggiunto trasformarsi in un costo non neutrale.
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Disposizioni da prendere a riferimento per fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 |
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Formulazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 |
Ai sensi del riformulato art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, dal 24 aprile 2017, il diritto alla detrazione dell’IVA, per le fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017, relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. |
| Formulazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 |
Con la modifica dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 viene, ora, stabilito, per i documenti emessi dal 1° gennaio 2017, che le fatture IVA di acquisto (ovvero bollette doganali) devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall’allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell’IVA.
In particolare, è stato previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione IVA) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”. |
Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018, in tema di “nuova” detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2018, ha chiarito che, a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, è possibile annotare una fattura sul libro acquisti dalla data di ricezione della stessa, ed entro il termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura stessa è stata ricevuta, con la conseguenza che, ad esempio, se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2023:
Infatti, è con l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2023 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.
Inoltre, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che vi può essere anche un’ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA e nel dettaglio: se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2023 è stata ricevuta nel 2024, la stessa seguirà le tempistiche di annotazione delle fatture datate 2023.
Pertanto, potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2023 (ovvero 30 aprile 2024).
L’IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2023 nella quale è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2024 riferimento 2023, secondo le regole descritte in precedenza.
La circolare ha precisato, inoltre, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione nei termini indicati, può recuperare l’IVA presentando una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fatta salva l’applicabilità delle sanzioni). Il cessionario/committente è comunque tenuto a regolarizzare la fattura.
Come scritto in precedenza, dal 2018 (a seguito dell’art. 14 del D.L. n. 119/2018) è possibile procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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Novità ad opera della Legge delega di riforma fiscale (non ancora entrata in vigore) |
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Risulta opportuno evidenziare che l’art. 7 della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale) ha previsto che il Governo osserverà, fra gli altri, il seguente principio per la revisione della disciplina IVA:
“prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”.
A seguito di tale disposizione (fermo restando il fatto che ad oggi non è ancora entrata in vigore) si supererà il limite in base al quale la detrazione non possa essere esercitata nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, ma in quello di ricezione del documento. Non sarà più prevista una differenza tra fatture ricevute durante l’anno e quelle c.d. “a cavallo” d’anno, ma sarà semplicemente stabilito il termine ultimo entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione (dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta). |
Ciò premesso, per le fatture di fine anno (o “a cavallo” d’anno) risulta necessario individuare la data di ricezione della fattura.
In base a quanto sopra, di seguito si riportano le possibili ricadute operative.
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Fattura del fornitore: data di emissione |
Data di ricezione della fattura da parte del cliente | Registrazione ai fini IVA | Limite temporale per la detrazione IVA |
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| Dicembre 2022 | Dicembre 2023 (da registrare entro il 30 aprile 2024 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2024 – anno d’imposta 2023) |
Entro dicembre 2023. |
Liquidazione IVA di dicembre 2023 (16 gennaio 2024) |
| Gennaio – aprile 2024. |
Nella dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) e annotazione separata nel registro IVA acquisti. |
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| Da maggio 2024 (fattura registrata oltre il 30 aprile 2024). |
Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore. |
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| 2024 (da registrare entro il 30 aprile 2025 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2025 – anno d’imposta 2024) |
Gennaio – dicembre 2024. |
Nella liquidazione IVA del periodo 2024. | |
| Da gennaio 2025 ad aprile 2025. |
Nella dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) e annotazione separata nel registro IVA acquisti. |
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Da maggio 2025 (fattura registrata oltre il termine del 30 aprile 2025). |
Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore. |
(MF/ms)
È quanto previsto dal regolamento comunitario (Ue) de minimis 2023/2831 del 13 dicembre 2023 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» europea del 15 dicembre 2023 in vigore dal 1° gennaio 2024.
ll regime “de minimis” può essere definito come una modalità semplificata, attraverso la quale la Commissione europea autorizza l’istituzione da parte degli Stati membri di alcuni tipi di regimi di aiuto per le imprese.
Qualsiasi agevolazione pubblica deve passare il vaglio delle istituzioni europee.
Tale facilitazione si basa sul presupposto che gli aiuti di Stato, se inferiori a una certa soglia, non violano la concorrenza tra imprese. In pratica, un’apposita normativa, stabilisce una serie di condizioni che devono essere rispettate, affinché un aiuto possa essere considerato “di importo minore”.
Se lo Stato membro rispetta questi limiti nell’istituire un regime di aiuto, lo può considerare automaticamente approvato dalla Commissione.
In compenso, le imprese non possono ricevere più un determinato importo in tre anni attraverso questa tipologia di strumenti agevolativi. Importo, che grazie alla nuova norma passa dai 200.000 euro attualmente previsti ai 300.000 euro dal 1° gennaio 2024.
Si noti che i limiti quantitativi per gli aiuti di Stato in regime de minimis si applicano alla cosiddetta “impresa unica”, vale a dire qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
Nello specifico, per “impresa unica” il regolamento si riferisce a tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
(MF/ms)
Si ricorda che il bando, descritto nella pagina web camerale, consente di coprire il 70% delle spese ammissibili, con un contributo a fondo perduto. Sono considerate ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza:
a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale (“as is”) dell’impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
b) analisi delle forniture di energia, attraverso l’analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell’impresa;
c) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l’utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
d) piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e delle opportunità di risparmio per l’impresa;
e) implementazione di Sistemi di gestione dell’energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
f) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
g) studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
h) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/a una CER;
i) implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica (“doppia transizione”);
j) acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell’impresa.
Se interessati, scrivete a silvia.negri@api.sondrio.it per assistenza.
(SN/am)
Titolo del decreto: “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali”.
Si tratta di un decreto che contiene, tra le altre, indicazioni specifiche per favorire la produzione di energia rinnovabile per le aziende energivore. E’ utile consultare il dossier disponibile sul sito del governo cliccando qui.
In particolare, dall’art. 1 al 14 sono descritte le misure in materia di energia, le disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese e la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia.
(SN/am)
Si tratta di una brusca inversione di tendenza, considerato che il passaggio dal 2022 al 2023 era stato contrassegnato da un aumento dall’1,25% al già menzionato 5%.
L’individuazione del tasso di interesse legale, alla luce di quanto previsto all’art. 1284 c.c., è demandata al MEF il quale, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Occorre dunque richiamare le principali conseguenze sul piano fiscale e contributivo.
In relazione al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, è importante precisare che il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.
Pertanto, è quindi pari al 5% fino al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio 2024 fino al giorno di versamento compreso.
La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
Effetto anche sul versante contributivo
Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:
(MF/ms)