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Perdite su crediti deducibili in anni successivi al fallimento

Anche per i periodi d’imposta anteriori al 2015, sembra definitivamente risolta la questione dell’individuazione dell’esercizio di deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali o agli istituti assimilati elencati dall’art. 101 comma 5 del TUIR. 

È questo il principale effetto dell’ordinanza della Cassazione n. 27352, depositata il 26 settembre.

Per comprendere i termini del problema, si ricorda che, con riferimento ai crediti di modesta entità e a quelli verso debitori sottoposti a procedura concorsuale o istituti assimilati, l’art. 101 comma 5-bis del TUIR (inserito dall’art. 13 comma 1 lett. d) del DLgs. 147/2015) stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui:

  • sussistono gli elementi certi e precisi;
  • ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.
Inoltre, viene previsto che la deduzione non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del citato DLgs. 147/2015, tali criteri di imputazione temporale si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 (2015, per i soggetti “solari”).

Tenuto conto di tale decorrenza, si discute se, per i periodi d’imposta fino al 2014, la deduzione debba avvenire obbligatoriamente nell’esercizio di apertura della procedura ovvero se tale evento rappresenti solo il termine iniziale (c.d. dies a quo) per la deducibilità.

Con la pronuncia in commento, la Cassazione attribuisce, di fatto, valenza interpretativa ai suddetti criteri.

Pertanto, anche prima del 2015, ove il debitore fosse assoggettato a fallimento o ad altre procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti era ammessa nel periodo di imputazione a bilancio, entro la “finestra temporale” che andava dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (o di avvio della procedura) al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si doveva procedere alla cancellazione del credito stesso dal bilancio.

I giudici di legittimità non si limitano a dare continuità alle ordinanze n. 15218/2021 e n. 21958/2022 (che si erano già espresse in senso conforme), ma si discostano espressamente dall’ordinanza n. 775/2019, che aveva sostenuto la tesi opposta.

Sembra così definitivamente confermato l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente (per tutte, Cass. nn. 12831/2002 e 22135/2010), secondo cui, anche prima del 2015 la perdita su crediti era considerata deducibile in esercizi successivi a quello dell’apertura della procedura, posto il tenore letterale del richiamato art. 101 comma 5, il quale afferma che “il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data (…)” (e non già alla data) in cui viene emanato il provvedimento (o decreto) che dà il via alla procedura stessa.

In linea con tale orientamento, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2013 (§ 6) aveva precisato che, una volta aperta la procedura, l’esercizio in cui dedurre la perdita su crediti deve essere identificato secondo le ordinarie regole di competenza.

Così, in ogni esercizio si considera deducibile la quota del credito che, in base allo “stato” della procedura, viene giudicata irrecuperabile, con il risultato, tra l’altro, che:

  • qualora l’irrecuperabilità del credito si manifesti interamente in un unico periodo d’imposta, la perdita risulta integralmente deducibile in detto periodo;
  • qualora, in un esercizio successivo a quello dell’avvenuta deduzione, intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la perdita è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l’ulteriore perdita, purché rilevata in bilancio e corredata da idonea documentazione, assume rilievo fiscale.
Appare, pertanto, definitivamente superato il filone minoritario, alimentato, da ultimo, da due pronunce (cfr. Cass. n. 8587/2020 e n. 1282/2020), secondo il quale le perdite su crediti vantati verso debitori soggetti a procedura concorsuale sarebbero deducibili esclusivamente nel periodo d’imposta di apertura della procedura.

In pratica, secondo tale orientamento ormai non più attuale, interpretando l’art. 101 comma 5 del TUIR nel senso che la deduzione della perdita sarebbe stata possibile anche in esercizi successivi, sarebbe stata rimessa all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo più vantaggioso per operare la deduzione.

Sarebbe stato così snaturato il principio di competenza, che resta, invece, criterio inderogabile e oggettivo per la determinazione del reddito d’impresa.

(MF/ms)




Solo 2 aziende su 10 usano la IA

Il Giornale di Lecco del 2 ottobre 2023, servizio sulla nostra indagine dedicata a intelligenza artificiale e digitalizzazione. 




Utilizzo dei crediti di imposta energia e gas I e II trimestre 2023 entro il 16 novembre

L’art. 7 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”) fissa al 16 novembre 2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.
Viene quindi confermato l’anticipo della scadenza rispetto a quella originaria del 31 dicembre 2023, con una piccola modifica rispetto alla data del 15 novembre che era stata inizialmente prevista nelle bozze del DL e annunciata con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 27 settembre.
La nuova disposizione del DL 132/2023 interviene sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”.
Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) devono quindi essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.
Quanto alle modalità di fruizione, si ricorda che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023.

 

Ai crediti in esame non si applicano i limiti annuali alla compensazione dei crediti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché, come chiarito dalla recente risposta a interpello n. 439/2023, il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010.
Restano ferme le considerazioni riguardo il versamento degli acconti in scadenza a fine novembre: ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti, occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”).

A tal fine occorre comunque presentare apposita comunicazione di cessione entro uno specifico termine (attualmente fissato al 18 dicembre, ma che sarà presumibilmente anticipato per tener conto della nuova scadenza).
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente, vale a dire in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

Annullamento dell’opzione di utilizzo per i cessionari
Sulla scelta della modalità di utilizzo dei crediti energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 potrebbe assumere particolare rilievo il provv. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2023 n. 332687 (punto 2), che ha previsto per i cessionari la possibilità di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili – mediante apposita istanza dal 5 ottobre – con particolare riguardo ai crediti “edilizi”.
In tale provvedimento n. 332687/2023 vi è infatti un espresso riferimento anche al provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, relativo nello specifico ai crediti sui prodotti energetici.
Ove tale possibilità sia effettivamente applicabile anche ai bonus energia e gas, i cessionari dei crediti d’imposta tracciabili relativi al I e II trimestre 2023 potrebbero quindi annullare gli effetti delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, con riattivazione della possibilità di cessione ove possibile.

(RP/am)
 




Indagine Api su intelligenza artificiale: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la diffusione del nostro comunicato stampa dedicato all’indagine su intelligenza artificale e digitalizzazione:



Indagine sull’intelligenza artificiale: solo il 20% delle aziende la sta utilizzando

E’ il tema del momento: l’intelligenza artificiale. Lo scorso aprile con ApiTech, la divisione innovazione e sviluppo di Api Lecco Sondrio, al Planetario di Lecco abbiamo organizzato un convegno a tema molto partecipato, ora un’indagine del centro studi di Confapindustria Lombardia ha cercato di capire che rapporto c’è tra le nostre aziende e l’ultima rivoluzione industriale già avviata.
E cosa ne esce da questa indagine dedicata all’intelligenza artificiale (IA) e digitalizzazione? Che poche, solo il 16% delle intervistate, conosce la differenza tra questi due concetti. La distinzione tra le due applicazioni risulta per lo più poco chiara alle pmi del territorio, che dimostrano un livello di conoscenza del tema piuttosto incerto per una parte cospicua di intervistati.
Per comprendere meglio il grado di conoscenza e di sviluppo in azienda in merito all’intelligenza artificiale è stato chiesto a tutte le intervistate se fossero in grado di riconoscerne le applicazioni per l’impresa.
Il livello di conoscenza delle applicazioni di IA per l’impresa presenta una correlazione diretta con il grado di utilizzo nell’attività aziendale: da un lato, il 36% degli intervistati dichiara di non conoscerne le possibilità di uso e il 31% ne sa pochissimo; d’altro canto, più della metà (53%) dei rispondenti (che presentano il minor livello di conoscenza delle applicazioni aziendali di IA) afferma di non esser interessato ad un utilizzo lavorativo. Interessante notare la distribuzione delle rimanenti: due aziende su dieci hanno già introdotto una o più soluzioni di IA nella propria realtà, con una decisa accelerazione nell’ultimo biennio.
Gli intervistati rivelano un dettaglio curioso: il tradizionale obiettivo ricercato tramite la digitalizzazione dei processi aziendali, estendere i tempi del lavoro, non rappresentano una priorità per le imprese che hanno investito in intelligenza artificiale.
Costi e problemi legati alla cybersicurezza sono i due aspetti che più spaventano i nostri imprenditori che non si sono ancora cimentati con questa novità. Riguardo, invece, dilemmi riguardo alle risorse umane, gli imprenditori di Api Lecco Sondrio sono ottimisti: per il 56% di loro non potrà mai sostituire l'intuito e le capacità dell'uomo nel progresso scientifico, ma ne sarebbe supporto valido e per il 69% il lavoro umano cambierà in futuro con competenze nuove.
Per quanto riguarda la digitalizzazione, maggiormente diffusa e conosciuta, per l’80% delle nostre imprese viene utilizzata per sotfware gestionali.

Commenta così i risultati dell’indagine Carlo Antonini, responsabile scientifico di ApiTech (in foto): “Per quanto riguarda la digitalizzazione alcuni strumenti tradizionali come le soluzioni cloud, rese possibili da reti a banda larga, e i gestionali base sono ormai consolidati nella maggioranza delle aziende. Buona anche la consapevolezza sulla cybersicurezza. Qualche timore in più rimane riguardo alla possibilità di accedere ai dati aziendali da remoto: questo è un aspetto su cui investire, insieme al tema sicurezza, perché l’accessibilità dei dati è complementare al lavoro agile, che non si riduce al solo lavoro da casa, ma per esempio permette ad un tecnico temporaneamente fuori sede di verificare, controllare ed eventualmente correggere il processo di una macchina in azienda da remoto, ovunque si trovi. Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, tema molto più recente, è curioso vedere come il 20% delle aziende la stia già utilizzando, il 30% ci sta pensando, mentre il restante 50% non sia al momento interessato. E’ una fotografia da approfondire, e credo che le percentuali cambieranno a breve: sempre più servizi basati sull’IA saranno a portata di tutti e quindi facilmente utilizzabili anche da un pubblico di non-esperti. Se ci pensiamo, non serve sapere come funziona un motore per guidare una macchina. Lo stesso sta succedendo con l’AI, dove molti servizi per la gestione e lo sviluppo che servono per guidare un’azienda avranno nuovi motori basati sull’IA”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




False comunicazioni relative ad errori nella dichiarazione dei redditi

L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova campagna di phishing indirizzata ai contribuenti, realizzata tramite invio di false comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’intento di instaurare un primo contatto ed eventualmente estorcere denaro sfruttando il tema degli adempimenti non versati.
La mail in questione, proveniente da un indirizzo email non istituzionale, presenta come oggetto “Foglio prospetto AGE” e informa l’utente circa la sospensione di un pagamento a causa di un errore nella dichiarazione dei redditi, invitandolo a girargliela per poterlo sbloccare. Esempio in allegato A.

L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing” o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Le email in questione presentano un documento allegato che evidenzia problemi con la dichiarazione dei redditi (allegato B).

Spesso il documento si compone di una seconda pagina che presenta un prospetto di dettaglio dell’anomalia redditi, come quello riportato in allegato C.

L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing“ o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

(MF/am)




La mappa delle agevolazioni per i bonus edilizi

Se la strada del Superbonus si fa sempre più in salita per i contribuenti, resta particolarmente ampio e variegato il quadro delle detrazioni edilizie “tradizionali”: dal bonus barriere architettoniche fino all’Ecobonus.

Ecco la fotografia aggiornata dei bonus edilizi disponibili nel 2023-2024 per chi voglia ristrutturare casa.

 

Bonus Detrazione, durata e limite di spesa Beneficiari A cosa si applica e descrizione Cessione credito / sconto in fattura Scadenza
Bonus verde 36% Soggetti IRPEF privati Sistemazione di verde e giardini:

  • Sistemazione a verde di aree scoperte private di
    • edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
    • recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
NO 31.12.2024
10 anni
€ 5.000 spesa massima UI
Bonus mobili 50% Soggetti IRPEF Spese per i mobili e i grandi elettrodomestici in unità oggetto di ristrutturazione, es.:

  • mobili
  • elettrodomestici nuovi
  • forni di classe non inferiore alla classe A
  • lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di
  • classe non inferiore alla classe E
  • frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla classe F
NO 31.12.2024
10 anni
€ 8.000 per il 2023
€ 5.000 per il 2024
Bonus casa 50% Soggetti IRPEF Interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria per le parti comuni, es.:

  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro e risanamento conservativo
  • Ristrutturazione edilizia
  • Manutenzione ordinaria su parti comuni
  • Gli interventi sulle parti private e sulle parti comuni accedono ad autonome previsioni agevolative (risoluzione AdE n. 206/2007)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
€ 96.000
Spesa max per UI
Sismabonus 50% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione
  • Interventi sugli elementi strutturali che portano ad un miglioramento della vulnerabilità sismica dell’edificio
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max per UI
Ecobonus 50% Soggetti IRPEF e IRES Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione:

  • Serramenti e infissi
  • Schermature solari
  • Caldaie a biomassa
  • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
Variabile
€ 30.000 – € 60.000
Ecobonus 65% Soggetti IRPEF e IRES
  • Interventi di isolamento termico dell’involucro
  • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A con sistema di termoregolazione evoluto
  • Riqualificazione globale dell’edificio
  • Generatori di aria calda a condensazione
  • Pompe di calore
  • Scaldacqua a PDC
  • Collettori solari
  • Generatori ibridi
  • Sistemi di building automation
  • Microgeneratori
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
Variabile
€ 30.000 – € 60.000 – 100.000
Sismabonus 70% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe RISCHIO SISMICO
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)

Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa

SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max per UI
Ecobonus condomini 70%  
  • Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25%
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
€ 40.000
Spesa max per UI
Barriere architettoniche 75% Soggetti IRPEF e IRES
Edifici privati, edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata
  • Interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che rispettino i requisiti del D.M. n. 236/1989. Sono agevolabili anche gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e le spese correlate.
  • La spesa massima è di:
    • € 50.000 per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti,
    • € 40.000 per unità negli edifici da 2 a 8 UI,
    • € 30.000 per unità negli edifici da più di 8 UI
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2025
5 anni
Variabile
€ 50.000 – € 40.000 x UI
€ 30.000 x UI
Sismabonus condomini 75% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
Interventi su parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3 SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max x UI
Ecobonus condomini 75% Soggetti IRPEF e IRES
  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro
  • Se eseguiti contestualmente, ed inseriti nella stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schermature solari sulla stessa superficie di involucro oggetto di intervento ed interventi sugli impianti comuni
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
€ 40.000
Spesa max x UI
Sismabonus 80% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9 art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max x UI
Eco-Sismabonus condomini 80% Soggetti IRPEF e
IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi
  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente
  • Interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico
  • Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera
SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 31.12.24
10 anni
€ 136.000
Spesa max x UI
Sismabonus condimini 85% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9 art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 febbraio 2017)

Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa

SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max x UI
Eso-Sismabonus condomini 85% Solo involucro e spese accessorie comprensive di progettazione Solo involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione:

  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente
  • Interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico
SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 31.12.2024
10 anni
€ 136.000
Spesa max x UI
15 anni
€ 96.000
Spesa max x UI

 

 




Registratori telematici da aggiornare entro il 2 ottobre 2023

Entro il prossimo 2 ottobre, fatte salve eventuali proroghe, i registratori telematici e i Server RT dovranno essere aggiornati per consentire l’attuazione della c.d. “lotteria degli scontrini istantanea”, il nuovo concorso collegato agli acquisti al dettaglio che si affiancherà all’attuale lotteria a estrazioni differite.
Allo stato attuale, la data di avvio della lotteria istantanea, introdotta dall’art. 18 comma 4-bis del DL 36/2022, non è ancora nota. Si attende infatti il provvedimento interdirettoriale (Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate) che dovrebbe definirne sia la decorrenza, sia le regole di attuazione (cfr. news del Garante privacy 4 agosto 2023). L’Agenzia delle Entrate, però, ha fissato al 2 ottobre 2023 il termine entro il quale gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi – compresa la procedura web Documento commerciale on line – dovranno essere adeguati (provv. n. 15943/2023).
Per partecipare alla lotteria, infatti, dal punto di vista operativo, sarà sufficiente che gli acquirenti scarichino un’applicazione denominata “Gioco legale” e scansionino mediante il proprio smartphone un codice bidimensionale riportato sui documenti commerciali. Tale codice “conterrà” tutti i dati della transazione necessari a partecipare al concorso (es. data e ora dello scontrino, ammontare della spesa, partita IVA dell’esercente). In caso di vincita, l’app avviserà il cliente e questi potrà riscuotere il premio presso uno degli esercizi abilitati entro 30 giorni.
registratori telematici, dunque, dovranno essere aggiornati in modo da poter generare e stampare il suddetto codice bidimensionale su tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore a un euro pagati interamente in modalità elettronica. La app assocerà il codice lotteria del cliente all’acquisto effettuato e, in mancanza di tale codice, ne creerà uno nuovo che abbinerà all’acquisto.
Invece, nel caso in cui l’acquirente decida di partecipare anche al concorso già in essere, comunicando il proprio codice lotteria, quest’ultimo dovrà essere indicato sul documento. A tal proposito, è bene sottolineare che qualora l’esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, il cliente (“persona fisica”) potrà segnalare tale circostanza in un’apposita sezione del portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane. Tali segnalazioni verranno usate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza “nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione” (art. 1 comma 540 della L. 232/2016).
Si ricorda che possono partecipare le sole persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che usano metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari; è ammessa, tuttavia la partecipazione anche nell’ipotesi in cui, ad esempio, i fondi provengano da un conto corrente intestato a un componente del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia (art. 1 comma 540 della L. 232/2016).
Va poi segnalato che, al fine di agevolare gli operatori nel processo di aggiornamento degli strumenti, è stato previsto, a favore dei soggetti passivi IVA tenuti alla rilevazione dei corrispettivi ex art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, uno specifico contributo, fruibile sotto forma di credito d’imposta (art. 8 del DL 176/2022). Esso è riconosciuto per gli adeguamenti effettuati nel 2023 ed è erogato in misura pari al 100% della spesa sostenuta, purché entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, entro il limite complessivo di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2023.
Il credito può essere usato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, indicando sul modello F24 il codice “7032” (ris. Agenzia delle Entrate n. 35/2023), e non è soggetto né alle limitazioni di carattere generale (limite di 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU), né a quelle di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (limite per le compensazioni “orizzontali”).
Occorre però prestare attenzione al fatto che, se all’atto del conferimento della delega F24, e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento sopra richiamato risulta incapiente rispetto all’importo del credito stesso, il suddetto credito non è fruibile e il modello F24 è scartato.
Ai fini del beneficio, occorre inoltre che il pagamento del corrispettivo relativo alla fattura d’acquisto sia eseguito “con modalità tracciabile”, ossia tramite uno degli strumenti individuati con provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018: assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l’addebito in conto corrente (cfr. provv. n. 231943/2023).
Per quanto concerne la tempistica, il credito è utilizzabile a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa alla spesa sostenuta per l’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti.
Il credito va poi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’uso.

(MF/am)




Crediti di imposta energia elettrica e gas I e II trimestre 2023: termine di utilizzo anticipato al 15 novembre 2023

Il Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 ha approvato il decreto proroghe (non ancora ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, ma contiene, tra le altre, una proroga al contrario.
 
E’ infatti previsto l’anticipo dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023.

 

L’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire con apposito provvedimento la data entro la quale si dovranno comunicare le eventuali cessioni dei crediti per chi volesse avvalersi di questa possibilità.
 
(RP/rp)




Report indagine centro studi su intelligenza artificiale e digitalizzazione

Riportiamo i risultati dell’indagine realizzata dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia realitiva al tema intelligenza artificiale e digitalizzazione.

Al questionario hanno partecipato le associate ad Api Lecco Sondrio. 

Per leggere il report cliccare qui

(AM/am)