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Saldo IVA 2023

Il prossimo 18 marzo scade il termine ordinario per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2023.

È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.

Il saldo IVA relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel quadro VL della dichiarazione.

Quest’ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l’altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell’utilizzo dei crediti riportati dall’anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Il versamento deve essere effettuato se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003).

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99).

Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2023 può essere versato entro:

  • il 18 marzo 2024 (in quanto il 16 marzo è sabato), termine ordinario;
  • il 1° luglio 2024 (poiché il 30 giugno è domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 31 luglio 2024, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 è compilato indicando:
  • con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
  • nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.
Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come recentemente modificato dall’art. 8 del DLgs. 1/2024).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2023, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

  • 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 18 marzo 2024;
  • 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 1° luglio 2024;
  • 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2024.
Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).

Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto.

Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Termine ad hoc per il concordato preventivo biennale

Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione IVA, che scadrebbero in data 30 giugno 2024 (rectius 1° luglio 2024), entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

La disposizione, relativa anche ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, si applica altresì:

  • ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio (art. 27 comma 1 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54-86 della L. 190/2014);
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR.
Per l’IVA sembra comunque dovuta la maggiorazione dell’1,6% di interessi per il periodo che intercorre dal 18 marzo al 30 giugno 2024. 
 

(MF/ms)




L’Istituto Fiocchi e Confapi Lecco Sondrio insieme contro l’abbandono scolastico

Parte domani mattina all’Istituto Fiocchi di Lecco il progetto di “Orientamento motivazionale” voluto fortemente dalla scuola secondaria superiore di via Belfiore in collaborazione con Confapi Lecco Sondrio.
Il progetto orientativo nasce per contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico nel territorio lecchese che colpisce specialmente gli studenti del secondo e del terzo anno. Una scelta spesso causata da diversi fattori come il contesto socio-economico, la concezione sbagliata che si ha della scuola superiore, l’errato indirizzo di studio a cui si è iscritti, l’introduzione delle materie di indirizzo dalla terza o la scarsa motivazione.
Da domani, per tutto il mese di marzo, otto imprenditori di Confapi Lecco Sondrio (Paolo Bertoni Trimat, Federica Tancini Growemetal, Micol Gabbioni Italgard, Laura Silipigni Tag, Luigi Pescosolido Rapitech, Davide Gianola Impianti elettrici Gianola, Guido Baggioli Mab e Claudio Pigazzini Sepam) incontreranno 20 classi del Fiocchi (seconde e terze), per lezioni di 50 minuti ciascuno, in cui cercheranno di far comprendere agli studenti l’importanza del portare a termine gli studi, ottenere un diploma, acquisire conoscenze e competenze, ma soprattutto raggiungere un obiettivo.

 

Gli imprenditori hanno sposato immediatamente la proposta dell’Istituto Fiocchi – spiega Stefania Beretta responsabile dell’area formazione e scuola di Confapi Lecco Sondrio -. Il problema dell’abbandono scolastico è molto importante anche in provincia di Lecco e ci sentiamo in dovere di cercare di aiutare i ragazzi a capire che terminare gli studi è un obiettivo importante per il loro futuro. Gli imprenditori cercheranno di ispirare gli studenti raccontando le loro vite professionali sia tramite i successi e i fallimenti, fornirgli dei consigli pratici e soprattutto fargli capire che se ottengono il diploma possono accedere a maggiori opportunità, proseguire gli studi, trovare un buon lavoro e quindi essere autonomi e indipendenti”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
 




Le imprese lecchesi ospiti al Mecpse “Sguardo all’estero”

Dal 6 all’8 marzo scorso a Bologna si è tenuta la fiera internazionale della meccanica “Mecpse 2024″.

 

Unionmeccanica nazionale ha organizzato una missione collettiva a cui hanno partecipato 14 aziende da tutta Italia. 

La collettiva è stata curata dalla Rete Ufficio Estero. 

Il presidente nazionale di Unionmeccanica Luigi Sabadini ha rilasciato a riguardo un’intervista a La Provincia che alleghiamo.




CU 2024 lavoratori autonomi

Con la ris. n. 13 pubblicata il 4 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai termini di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo “professionale”, ossia esercitato abitualmente.

In particolare, è stato chiarito che le CU 2024 contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024, come i suddetti redditi di lavoro autonomo “professionale”, possono essere inviate in via telematica all’Agenzia entro il 31 ottobre 2024, termine di presentazione del modello 770/2024.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con un comunicato stampa, ha commentato positivamente la risoluzione in esame, viste le segnalazioni da parte degli iscritti e la loro richiesta di un maggiore termine per l’invio delle Certificazioni Uniche relative agli autonomi.

L’art. 19 del DLgs. 1/2024 (c.d. “Adempimenti”) ha infatti previsto che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta.

Per effetto di tale novità, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del 18 marzo 2024, di cui all’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98 (il termine del 31 ottobre è infatti applicabile solo alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata).

Con la ris. n. 13/2024, l’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che per questo primo anno le CU contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il prossimo 31 ottobre.

Le informazioni da esse ricavate saranno infatti utilizzate dall’Agenzia delle Entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato, con i quali sarà altresì segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le Certificazioni Uniche di lavoro autonomo “professionale” pervenute entro il 18 marzo 2024.

Nel caso in cui il contribuente titolare di tale reddito sia in possesso di Certificazioni Uniche pervenute dopo il 18 marzo 2024, sarà necessario modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate invita comunque i sostituti d’imposta a rispettare il termine del 18 marzo 2024 per trasmettere le CU in modo tale che le stesse, seppur in forma sperimentale, possano essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale, come CAF e professionisti, al fine di agevolare l’adempimento dichiarativo.

Ciò dovrebbe valere anche per le CU delle persone fisiche contenenti altri redditi dichiarabili esclusivamente con il modello REDDITI PF, ad esempio le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

A partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d’imposta 2024:
– le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
– l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello REDDITI PF (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Dal 2025 scadenza al 31 ottobre solo per alcune CU

Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello REDDITI PF, ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata senza possibilità di opzione per la tassazione ordinaria (es. TFR). Ciò dovrebbe applicarsi anche alle CU dei soggetti diversi dalle persone fisiche, riguardanti ad esempio le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

Si ricorda che, a decorrere dalle CU che dovranno essere trasmesse nel 2025, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 1/2024, i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario (ex L. 190/2014) o, in via residuale, il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011) sono esonerati dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica.
(MF/ms)




Ecodesign degli imballaggi: risorse da Conai tramite bando

Bando annuale CONAI per l’ecodesign degli imballaggi. Conai intende premiare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi sul mercato nel biennio 2022/2023.

L’iniziativa mette in palio un importo complessivo pari a € 600.000 di cui 5 premi speciali da €10.000 ciascuno. E’ possibile presentare i casi fino al 30 aprile 2024.

Sul sito Conai è presente la pagina dedicata con tutti i dettagli: cliccare qui

In allegato è disponibile il Regolamento completo al cui interno sono indicati i principi generali e le modalità di partecipazione.

(SN/am)

 




Piano transizione 5.0: riduzione dei consumi energetici

Con riferimento alla circolare Confapi n.138 del 28/02/2024 che descrive le novità del piano nazionale 5.0 per la transizione digitale ed ecologica, si segnala che l’incentivo descritto, nella forma del credito di imposta, favorisce coloro che ottengono una riduzione dei consumi energetici che ricade in una di queste due casistiche:
  • Risparmio energetico almeno pari al 3% a livello di struttura produttiva
  • Risparmio energetico almeno pari al 5% a livello di singolo processo
Per dimostrare quanto indicato, le imprese interessate devono anticipare prima possibile la misurazione dei consumi energetici pre interventi. Infatti è fondamentale misurare i consumi prima di attuare le modifiche impiantistiche, al fine di conoscere i consumi pre intervento da paragonare in seguito a quelli post intervento.
La procedura che bisogna attivare con il GSE si sviluppa in tre fasi:
  • Nella prima fase, l’impresa invia al GSE una comunicazione preventiva che descrive il progetto, corredata da una certificazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili.
  • Nella seconda fase, quella dell’investimento, si comunicano le varie fasi di avanzamento.
  • Nella terza fase, ad investimento ultimato, si trasmette la certificazione ex post che attesta l’effettiva realizzazione dei risparmi previsti.
L’associazione è a vostra disposizione per coinvolgere un EGE certificato (Esperto Gestione Energia), ai fini delle certificazioni sopra indicate. Potete scrivere fin da ora a silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)



Comunità energetiche e transizione 5.0: documentazione post evento del 5 marzo 2024

All’indomani del seminario tecnico “Comunità energetiche: un’occasione per le pmi” svolto in sede Confapi, martedì 5 marzo 2024, dalle ore 16 alle 18
in cui si è parlato sia degli incentivi per coloro che partecipano ad una comunità energetica, sia delle opportunità che arrivano dal Piano nazionale di transizione 5.0, siamo a mettere a disposizione degli associati:

  • la registrazione dell’evento, ovvero gli interventi dei tre ingegneri che hanno sviluppati i temi citati: cliccare qui
  • la documentazione utilizzata durante l’esposizione

Gli interventi da parte dei relatori hanno affrontato nello specifico:

  1. le novità del decreto incentivi per le Cer (ing. Allegri)
  2. gli aspetti tecnico operativi e le esperienze di alcuni territori che si stanno attivando (ing. Nembri)
  3. gli elementi del piano 5.0 che può supportare gli investimenti delle imprese nel risparmio energetico e nel fotovoltaico (ing. Sala)

L’associazione invita tutte le imprese che non hanno potuto seguire di persona, a recuperare il materiale e a rivolgersi eventualmente alle figure di riferimento in associazione silvia.negri@confapi.lecco.it (ApiTech) e raffaella.pozzoni@confapi.lecco.it (Consorzio Adda Energia).

In allegato le slide.




Tassa annuale registri contabili: versamento entro il 18 marzo 2024

C’è tempo fino al 18 marzo per versare la tassa di concessione governativa richiesta per la numerazione e la bollatura di libri e registri contabili.

Sono tenute al versamento le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili.

L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione. 

La tassa annuale forfetaria, indipendentemente dal numero di libri e registri e dal numero di pagine che vengono utilizzati durante l’anno solare, è dovuta in misura pari a: 

  • euro 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non supera al 1° gennaio euro 516.456,90;
  • euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera al 1° gennaio euro 516.456,90.
Rispetto al versamento in scadenza al 18 marzo 2024, la data cui far riferimento per l’individuazione del capitale sociale o del fondo di dotazione è quella del 1° gennaio 2024 (1° gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento). 

 

Versamento tassa libri e registri contabili
 
Regola generale
 
Versamento mediante F24, con modalità telematiche, indicando il codice tributo “7085” ed il periodo di riferimento “2024”.
Versamento nell’anno di inizio dell’attività
 
Il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
Ravvedimento operoso
 
Sì, gli interessi devono essere quindi aggiunti all’imposta e versati tramite lo stesso codice tributo 7085.
Compensazione in F24
 
Sì, pagamento anche tramite compensazione con imposte e contributi.
Deducibilità
 
Si, nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Deducibilità sia ai fini Ires che Irap (circolare n. 137/E del 1997 ).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

La sanzione, dovrà essere pagata tramite modello F23 riportando il codice ufficio RCC, la causale SZ e il codice tributo 678T.

(MF/ms)
 




Credito Iva 2023: regole per utilizzo

Qualora dalla dichiarazione IVA per il 2023 emerga un credito, è essenziale valutarne tempestivamente la destinazione al fine di porre in essere gli adempimenti necessari. In determinate circostanze, infatti, può non essere sufficiente la mera presentazione del modello se esso non viene accompagnato dal visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o dalla sottoscrizione alternativa da parte dell’organo deputato alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.).

In presenza di debiti relativi ad altri tributi o contributi, può essere conveniente destinare il credito IVA annuale alla compensazione “orizzontale” nell’ambito del modello F24.

Se il credito IVA che s’intende compensare è di importo pari o inferiore a 5.000 euro annui, non sono previsti particolari vincoli.

Se, invece, l’importo annuo destinato alla compensazione “orizzontale” supera i 5.000 euro, l’art. 10 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) impone la preventiva presentazione, in via telematica, del modello IVA dal quale emerge il credito, munito del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), al fine di attestare:

  • la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini IVA;
  • la verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Inoltre, la compensazione “orizzontale” è ammessa solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (art. 17 comma 1, ultimo periodo, del DLgs. 241/97).

Per cui, ad esempio, per compensare “orizzontalmente” il credito IVA relativo al 2023 (per un importo superiore a 5.000 euro annui) con i debiti tributari e contributivi in scadenza il 18 marzo 2024, la dichiarazione munita del visto di conformità dovrà essere presentata entro l’8 marzo 2024.

La soglia per l’obbligo di apposizione del visto di conformità in alcuni casi può essere elevata 50.000 euro annui (rispetto all’importo base pari a 5.000 euro).

È questo il caso delle “start up innovative” di cui all’art. 25 del DL 179/2012, limitatamente al periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

A livello più generale, si applica la soglia di 50.000 euro annui per i soggetti passivi che hanno raggiunto specifici livelli di affidabilità ISA.

Per il credito IVA maturato nel 2023, detti livelli sono stati definiti dal provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023 e sono pari a 8 (per il 2022) oppure a 8,5 (media semplice dei livelli per il 2021 e il 2022).

Il richiamato limite di 50.000 euro, per i soggetti che soddisfano determinati livelli di affidabilità secondo gli ISA, è stato innalzato a 70.000 euro annui, ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”).

Come rilevato anche da Assonime nella recente circolare n. 3/2024, tuttavia, l’operatività della soglia di 70.000 euro, rilevante ai fini dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, è subordinata a un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, che definisca i livelli di affidabilità fiscale al ricorrere dei quali il nuovo importo è applicabile.

Per queste ragioni, le istruzioni al modello IVA per il 2023 continuano a riferirsi alla soglia di 50.000 euro annui e ai livelli di affidabilità definiti nel predetto provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023.

Alternativamente alla compensazione “orizzontale”, il credito IVA emergente dalla dichiarazione per il 2023 può essere chiesto a rimborso.

Per i rimborsi, il limite al di sopra del quale è dovuto il visto di conformità sulla dichiarazione è, in via ordinaria, pari a 30.000 euro annui (ma, come per le compensazioni, la soglia è innalzata a 50.000 euro se sono soddisfatti i menzionati livelli di affidabilità ISA).

Nel caso dei rimborsi, il visto di conformità può essere sostituito dalla prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale (di durata pari a 3 anni o al periodo mancante alla decadenza dell’accertamento).

Soltanto per le domande di rimborso, si rende necessaria anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di specifici requisiti, ossia che:

  • il patrimonio netto non è diminuito, rispetto all’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% e che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40%; l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende;
  • non sono state cedute azioni o quote per un importo superiore al 50% del capitale sociale (nel caso di rimborsi chiesti da società di capitali non quotate);
  • sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Si segnala, in ultimo, che, al ricorrere di determinate condizioni “di rischio”, l’esecuzione del rimborso è comunque vincolata alla prestazione della garanzia patrimoniale. Trattasi delle domande presentate in sede di cessazione dell’attività oppure da soggetti che esercitano attività d’impresa da meno di 2 anni (eccetto le c.d. “start up innovative”) o da coloro che, nei 2 anni antecedenti alla richiesta, hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento al di sopra di specifiche soglie.

(MF/ms)
 




Collettiva Unionmeccanica Mecpse: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sulla collettiva di Unionmeccanica a Mecpse 2024: