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Progetto “Mentoring”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sull’iniziativa del nostro Gruppo Giovani Imprenditori.

 
Lecconotizie: Confapi Lecco Sondrio e Federmanager, successo per la 2^ edizione del “Mentoring”
 
Lecco Today: Il progetto lecchese che forma i manager del futuro
 
Prima Lecco: Confapi Lecco: successo per la seconda edizione del “Mentoring”

 
 




Premiazione annuale Aziende Associate: anniversario di fondazione

Confapi Lecco Sondrio, come ogni anno, sta predisponendo e aggiornando l’elenco delle Aziende Associate che nel 2024 festeggiano i seguenti traguardi in merito alla fondazione:
  • 100 anni
  • 75 anni
  • 50 anni
Chiediamo alle imprese che rientrano in queste tre fasce di inviare una mail all’indirizzo: segreteria@confapi.lecco.it indicando la data di fondazione consentendoci così di aggiornare i nostri database.
 
(SG/sg)



Webinar fiscale martedì 20 febbraio 2024, ore 14.30

Informiamo che martedì 20 febbraio 2024, alle ore 14.30, si terrà il webinar fiscale tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.

Il tema trattato questo mese sarà: Novità nel sistema tributario con l’entrata in vigore del decreto “Adempimenti”
 

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(MS/ms)




“Lipe infedele” come ravvedersi

Entro il 30 aprile 2024 deve essere trasmessa telematicamente la dichiarazione IVA 2024, anno 2023.

Tra i vari aspetti da tenere in considerazione, vi è quello della necessaria verifica della corretta e tempestiva trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA (c.d. LIPE).

Con riferimento alla Lipe del IV trimestre 2023, in particolare, la stessa può essere:

  • trasmessa separatamente con le regole ordinarie previste per i primi tre trimestri dell’anno;
  • inclusa nel modello IVA 2024, con la compilazione:
    • del quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro il 29 febbraio 2024 (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
    • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione LIPE, la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. n. 471/1997), ovvero un minimo di 500 euro, ed un massimo di 2.000 euro.

Tale sanzione, tuttavia, può essere fortemente compressa poiché la norma stabilisce che se i dati corretti vengono trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza le sanzioni si riducono alla metà (sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro).

I termini di versamento, e gli ammontari dovuti, ai fini di regolarizzare la sanzione per omessa, tardiva o errata comunicazione periodica IVA avvalendosi del ravvedimento operoso, sono contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E/2017.

In particolare, nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata:

  • prima della presentazione della dichiarazione IVA, è necessario inviare la comunicazione omessa/incompleta/errata;
  • direttamente con la dichiarazione IVA o successivamente alla sua presentazione, non è necessario procedere all’invio della comunicazione omessa/incompleta o errata.
Come detto, l’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 ammette il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (62,50 euro), entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.

Va sottolineato che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (R.M. n. 104/E/2017 ).

(MF/ms)



Con il bilancio 2023 ritorna l’obbligo di copertura delle perdite

A seguito del COVID-19, era stata introdotta una norma, l’art. 6 del DL 23/2020 convertito, successivamente modificata, grazie alla quale è stata sospesa una parte della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

La norma in deroga prevedeva, con riferimento alle perdite d’esercizio tali da far ricadere la società nella fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c., la sospensione dei successivi commi che stabiliscono, secondo la disciplina ordinaria, l’obbligo di intervento da parte dell’assemblea qualora nell’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

In base a tale norma, “il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo”.

Soltanto in tale esercizio (cioè l’esercizio 2025 con riferimento alle perdite 2020), qualora la perdita non sarà diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Con riferimento alla fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., la deroga consentiva all’assemblea “convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale”, di deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (l’esercizio 2025 per le perdite 2020).

Soltanto in tale esercizio l’assemblea che approva il bilancio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.

Era inoltre previsto che fino a tale esercizio non operasse la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Successivamente, tale deroga è stata riproposta sia per i bilanci 2021, sia per quelli del 2022.

Pertanto, le perdite 2021 dovranno essere coperte entro il 2026, così come quelle dell’esercizio 2022 entro il 2027.

Con il bilancio 2023 si torna alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

Ci si chiede quali sono le conseguenze della piena applicazione di tale disciplina.

È opportuno distinguere tra imprese che in passato non hanno beneficiato di tali norme in deroga e, invece, imprese che hanno rinviato la copertura delle perdite grazie a tale deroga.

Nel primo caso, qualora il bilancio 2023 dovesse presentare una perdita d’esercizio, bisognerà verificare se tale perdita riduce di oltre un terzo il capitale sociale, come sempre avvenuto in passato.

Nel secondo caso, ovvero società che negli esercizi 2020 o 2021 o 2022 hanno beneficiato di tali norme, ricadendo, in ipotesi, nella fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il ritorno all’applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite comporta una maggiore complessità.

Proposte due differenti interpretazioni della norma

Sul piano interpretativo, infatti, sono state proposte due differenti interpretazioni della norma. Secondo la Massima T.A.1 del Comitato triveneto dei notai, l’art. 6 prevede la sterilizzazione delle perdite d’esercizio di Conto economico, cioè la sterilizzazione prescinderebbe dal fatto che le perdite siano tali da incidere sul capitale sociale.

A questa tesi interpretativa si contrappone quella proposta dallo Studio n. 88-2021/I, § 8, del Consiglio nazionale del Notariato, in base alla quale le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che incidono sul capitale, poiché in caso di perdite d’esercizio coperte dalle riserve non vi sarebbe alcun valore da sterilizzare, in quanto non emergerebbe una perdita “rilevante”.

Si pensi, ad esempio, a una spa che nel 2022 ha applicato la deroga e che presenta la seguente situazione al 31 dicembre 2022 relativamente al patrimonio netto: capitale sociale 50.000, riserve di utili 20.000, perdita d’esercizio 40.000. Il risultato d’esercizio 2023 è una perdita di 16.000. La società, dunque, al 31 dicembre 2022 è ricaduta nella fattispecie di cui all’art. 2447 c.c., ovvero perdite d’esercizio che hanno ridotto il capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale. Secondo la tesi sostenuta nello Studio n. 88-2021, la perdita 2023 dovrebbe essere interamente coperta (salvo trasformazione o scioglimento della società).

Secondo i notai del Triveneto, invece, poiché a essere sterilizzata non è la perdita del capitale, ma l’intera perdita d’esercizio 2022, nel 2023 non si viene a determinare alcun obbligo di intervento da parte dell’assemblea dei soci, in quanto il capitale sociale per effetto della perdita di 16.000 non è intaccato dalla perdita, grazie alla presenza della riserva di 20.000.

(MF/ms)




Fissato il calendario definitivo per il concordato preventivo biennale

Il debutto del concordato preventivo biennale “individuale” arriva a valle di un intenso dibattito parlamentare, che ha portato a diversi ritocchi alla disciplina originariamente prevista dall’Esecutivo, ancora prima della sua entrata in vigore, che dovrebbe avvenire a breve; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. che disciplina il nuovo istituto, firmato il 12 febbraio scorso dal Presidente della Repubblica, è infatti imminente.

Il concordato preventivo biennale ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati (in linea generale, soggetti ISA e contribuenti in regime forfetario) e che, salvo circostanze eccezionali, fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025 (per i contribuenti in regime forfetario la proposta avrà ad oggetto il solo periodo di imposta 2024, in via sperimentale).

All’entrata in vigore definitiva del DLgs. non corrisponde tuttavia la piena applicabilità del nuovo istituto; a tal fine, dovranno infatti essere emanati:

  • un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà individuare i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria da parte del contribuente, ai fini della formulazione della proposta di concordato;
  • un decreto del MEF, con cui verrà approvata la metodologia alla base del calcolo dei redditi concordati;
  • un decreto del MEF, che dovrà individuare le circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare il concordato preventivo biennale (a fronte di redditi effettivi minori eccedenti la misura del 50% rispetto al reddito concordato).
I dati richiesti al contribuente (che costituiscono solo una parte di quelli già in possesso dell’Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta di concordato) dovranno essere comunicati all’Agenzia attraverso una piattaforma informatica ad hoc, che per il primo anno di applicazione verrà messa a disposizione entro il 15 giugno 2024 (entro il 15 aprile per il 2025, ed entro il 1° aprile a regime); la procedura che porterà alla formulazione (e all’eventuale accettazione) della proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate avrà quindi inizio dal momento in cui i citati programmi informatici saranno disponibili.

A tal fine, vi sono due termini rilevanti; si tratta, in particolare:

  • del 15 giugno 2024, giorno entro cui verrà messa a disposizione la sopra citata piattaforma informatica;
  • del 15 ottobre 2024, termine ultimo entro cui il contribuente potrà accettare la proposta formulata da parte dell’Agenzia delle Entrate; per il 2024 tale termine coincide con quello relativo alla presentazione dei modelli REDDITI 2024 (periodo d’imposta 2023).
A differenza di quanto previsto dalla versione originaria, non sono attualmente previsti termini intermedi, né per quanto riguarda l’invio dei dati da parte del contribuente, né relativamente al momento in cui l’Agenzia delle Entrate formulerà la proposta, una volta ricevuti i dati inviati dal contribuente (nella versione del DLgs. presentata alle Commissioni parlamentari l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto elaborare e comunicare la proposta di concordato entro cinque giorni dall’invio dei dati da parte del contribuente).

Una delle maggiori perplessità riguardo al nuovo concordato preventivo biennale era costituita dalla serrata calendarizzazione della procedura che avrebbe portato alla definizione del reddito concordato; i termini previsti, ritenuti eccessivamente stringenti, mal si conciliavano con la necessità di valutare attentamente la proposta dell’Agenzia delle Entrate, considerato che l’eventuale accettazione ha effetto per un biennio, senza possibilità di ripensamenti (salvo limitate eccezioni).

Il legislatore delegato sembra aver tentato di risolvere la problematica, da un lato, concedendo più tempo ai fini dell’accettazione definitiva (il termine passa dal 31 luglio al 15 ottobre) e, dall’altro, richiedendo una maggiore responsabilità da parte del contribuente che, comunicando tempestivamente i dati all’Agenzia delle Entrate, potrebbe massimizzare il tempo a disposizione per analizzare la relativa proposta di concordato preventivo.

Non si esclude l’introduzione di ulteriori termini

Si rileva, infatti, che, sebbene allo stato attuale non vi siano termini espliciti entro cui il contribuente dovrà comunicare i dati all’Agenzia mediante il software che sarà messo a disposizione entro il 15 giugno 2024, né termini entro cui l’Agenzia dovrà formulare la proposta di concordato, è lecito ritenere che le disposizioni attuative individueranno termini specifici relativi alle fasi intermedie del procedimento.

Altrimenti, in base all’attuale disciplina potrebbe verificarsi la situazione paradossale in cui il contribuente invia i dati anche il 15 ottobre 2024 e la formulazione della relativa proposta di concordato dovrebbe avvenire lo stesso giorno, in modo da mettere tale soggetto nelle condizioni di accettarla.
 

(MF/ms)




Valute estere gennaio 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di gennaio 2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 09 febbraio 2024)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,6111
Peso Argentino 891,6644
Dollaro Australiano 1,6422
Real Brasiliano 5,3569
Dollaro Canadese 1,4631
Corona Ceca 24,7158
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8201
Corona Danese 7,4572
Yen Giapponese 159,4582
Rupia Indiana 90,6347
Corona Norvegese 11,3501
Dollaro Neozelandese 1,7673
Zloty Polacco 4,3648
Sterlina Gran Bretagna 0,85873
Nuovo Leu Rumeno 4,9749
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0905
Rand (Sud Africa) 20,5161
Corona Svedese 11,2834
Franco Svizzero 0,9368
Dinaro Tunisino 3,3847
Hryvnia Ucraina 41,2761
Forint Ungherese 382,0418
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Confapi Hour con Della Bordella: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sul nostro evento all’Hangar Manzoni di Lecco.
  • La Provincia in allegato: Della Bordella si racconta “Con i Ragni il salto di qualità”
 



“Il cliente ha un problema? In una piccola impresa sa di trovare la soluzione”

La Provincia del 12 febbraio 2024, intervista al Presidente di Unionmeccanica Luigi Sabadini.




Dichiarazione Imu: i termini per la presentazione

Nel corso di Telefisco 2024, il Dipartimento delle Finanze ha dato il via libera al ravvedimento della dichiarazione IMU anche oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria. 

Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (art. 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento. 

Dunque, per i tributi locali, viene legittimato un trattamento differenziato rispetto a quanto previsto in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA. 

Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 (espressamente richiamato dal art. 8, comma 6, con riguardo alla dichiarazione IVA), le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l’applicazione della sanzione minima di 250 euro

In applicazione del ravvedimento operoso, ex art.13 D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione è ridotta a 1/10. Cosicchè con un versamento di 25 euro è possibile sanare la mancata presentazione della dichiarazione. Dunque siamo nella casistica della dichiarazione tardiva.  

Decorsi 90 giorni dal termine di presentazione ordinario, la dichiarazione (redditi, IVA e IRAP) è considerata omessa. La dichiarazione omessa non è però ravvedibile. 

Nel corso di Telefisco 2024, il Dipartimento delle Finanze ha fatto chiarezza sulle tempistiche per sanare la mancata presentazione della dichiarazione dei tributi locali, compresa la dichiarazione IMU. A tal proposito, l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. 

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1, comma 769, della Legge n. 160 del 2019).

Si ricorda che nel 2023 c’è stata una doppia scadenza per la dichiarazione IMU: entro il 30 giugno scorso doveva essere presentata sia la dichiarazione per l’anno 2022 che quella relativa al 2021 i cui termini erano stati spostati in avanti dal decreto Milleproroghe (art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022).

Secondo il DEF, nell’ambito dei tributi locali non esiste alcuna disposizione che equipara le dichiarazioni tardive a quelle omesse. Ne deriva che la regolarizzazione dell’omissione dichiarativa potrà avvenire secondo le regole previste per la generalità delle violazioni dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.  

Da qui, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (art. 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento. Si ricorda che anche rispetto ai tributi locali si applica il ravvedimento oltre l’anno (vedi art. 10-bis, D.L. n. 124/2019).
 

(MF/ms)