Transizione 5.0: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Tale sezione verrà aggiornata con le ulteriori FAQ progressivamente disponibili.
In merito all’ambito applicativo, ribadendo che per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso a seconda di quale condizione si verifichi prima, viene precisato, a titolo di esempio, che il piano transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024.
Sotto il profilo degli investimenti agevolabili, viene chiarito che il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all’agevolazione delle macchine mobili non stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal regolamento europeo 2016/1628.
Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l’uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l’uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o biodiesel.
Inoltre, viene chiarito che, per poter fruire del credito transizione 5.0, i veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento Ue 2013/167 e dal regolamento Ue 2016/1628, devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell’allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni: l’uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile; l’ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo; la sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
Il passaggio a un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell’impresa alla data del 31 dicembre 2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione.
Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l’uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
In merito al calcolo dell’agevolazione, viene precisato che il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali e immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione
su cui effettuare il calcolo dell’incentivo.
Sotto il profilo della cumulabilità, si ricorda che l’art. 11 del DM 24 luglio 2024 stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Inoltre, il citato DM prevede la non cumulabilità del credito d’imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta transizione 4.0 di cui all’art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 e il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alla ZLS dall’art. 13 del DL 60/2024.
Le FAQ precisano quindi che il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31 maggio 2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la FAQ afferma che è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); Fondo sociale europeo + (FSE); Fondo per la transizione giusta (JTF); Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Viene inoltre chiarito che trattandosi di una misura generale e non selettiva, il credito transizione 5.0 non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
(MF/ms)