Fuori dal mondo del lavoro Un’occasione per rientrare
La Provincia del 9 novembre 2023, servizio sul corso organizzato da Api Lecco Sondrio e Mestieri Lombardia.
1
La Provincia del 9 novembre 2023, servizio sul corso organizzato da Api Lecco Sondrio e Mestieri Lombardia.
Allo stato attuale il decreto in questione si trova al Senato (A.S. 899) e dovrà essere convertito in legge entro il 28 novembre 2023. Numerosi sono gli emendamenti presentati: alcuni per eliminare tale disposizione e ripristinare quindi il termine originario, altri per spostare il termine a fine novembre/inizio dicembre, altri ancora per sostituire l’anticipo del termine per l’utilizzo con una comunicazione da inviare entro il 16 novembre sul credito maturato a pena di decadenza del credito non ancora fruito (analogamente a quanto avvenuto per i crediti relativi al III e IV trimestre 2022).
Al momento, tuttavia, resta in vigore il termine del 16 novembre 2023, come riportato anche nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, alla pagina dedicata ai bonus imprese prodotti energetici.La disposizione riguarda, come anticipato, i crediti relativi al I e II trimestre 2023.
Si ricorda che l’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022 prevede il riconoscimento per il I trimestre 2023, in presenza delle condizioni richieste, di un credito d’imposta in misura pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore.
L’art. 4 del DL 34/2023 ha invece previsto per il II trimestre 2023 una notevole riduzione dell’agevolazione, riconoscendo un credito d’imposta pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni), entro un termine preciso (originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023).
Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”), il cessionario può utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque sempre entro il medesimo termine.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).
L’art. 7 del DL 132/2023 è intervenuto sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”. Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) dovranno quindi essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.
Pertanto, ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti (in scadenza a fine novembre), occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.
Termine da rispettare anche per i cessionari
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, come sopra esposto. A tal fine occorre comunque presentare apposita comunicazione di cessione entro uno specifico termine, attualmente fissato al 18 dicembre, ma che dovrebbe essere anticipato per tener conto della nuova scadenza.
Allo stato attuale, tuttavia, non risulta emanato alcun provvedimento a riguardo.
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, può utilizzare i crediti in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.
La tabella di seguito riporta gli specifici codici tributo da utilizzare nel modello F24.
| CODICI TRIBUTO | ||
| Imprese | I trimestre 2023 | II trimestre 2023 |
| Energivore | 7010 | 7015 |
| Non energivore | 7011 | 7016 |
| Gasivore | 7012 | 7017 |
| Non gasivore | 7013 | 7018 |
| CODICI TRIBUTO CESSIONARI | ||
| Imprese | I trimestre 2023 | II trimestre 2023 |
| Energivore | 7746 | 7751 |
| Non energivore | 7747 | 7752 |
| Gasivore | 7748 | 7753 |
| Non gasivore | 7749 | 7754 |
Questi gli argomenti trattati:
La mattina del webinar vi verrà inviato il link per partecipare.
L’avvocato Laura Barutti del Foro di Treviso sarà la relatrice dell’incontro.
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione cliccando qui
La mattina del webinar invieremo agli iscritti il link per partecipare.
Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del Made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative riferite agli investimenti con caratteristiche 4.0 in beni strumentali, formazione e ricerca e sviluppo, le imprese devono inviare al Mimit un’apposita comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferito a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Tale comunicazione, le cui disposizioni attuative sono state definite con decreto 6 ottobre 2021 , non costituisce presupposto per l’applicazione della disciplina agevolativa.
Il modello di comunicazione (vedi allegato alla presente), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso:
(MF/ms)
Venerdì 10 novembre 2023 alle ore 14.30 si terrà il webinar "La nuova normativa sul Whistleblowing: le novità per le imprese" organizzato da Api Lecco Sondrio in collaborazione con la società Tre Cuori.
L'avvocato Laura Barutti del Foro di Treviso sarà la relatrice dell'incontro.
Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione cliccando qui.
La mattina del webinar invieremo agli iscritti il link per partecipare.
Questi gli argomenti trattati:
La mattina del webinar vi verrà inviato il link per partecipare.
Gli articoli pubblicati relativi all’indagine congiunturale III trimestre 2023.
“Il periodo non è di certo facile da affrontare – commenta Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrio -. Sul tavolo ci sono parecchie incognite, due quelle principali che sono il calo degli ordini dal mercato italiano, il nostro principale mercato di riferimento, e la componente dei costi dell’energia che sta tornando a crescere. In questo contesto è difficile capire come potrebbe svilupparsi il lavoro da qui alla fine dell’anno, siamo in fase di attesa e procediamo con molta cautela”.
Alleghiamo report completo dell’indagine.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
La definizione, prevista dall’art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022 sana tutte le violazioni formali commesse pagando appena 200 euro per periodo di imposta ed è strutturata in modo simile a quella che era stata prevista dall’art. 9 del DL 119/2018.
Il pagamento avviene in due rate, scadenti il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024 ma è possibile il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre.
L’originario termine del 31 marzo 2023 per la prima rata (o per tutte le somme) è stato posticipato al 31 ottobre dal DL 30 marzo 2023 n. 34 (c.d. decreto “Bollette”).
Bisogna a tal fine indicare nel modello F24 il codice tributo “TF44”, istituito con la risoluzione n. 6 del 2023.
Se si tratta di violazioni commesse nella dichiarazione (esempio, comunicazione delle minusvalenze) si indica l’anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l’anno in cui viene trasmessa; per le altre violazioni, l’anno in cui la violazione è stata commessa.
Ad esempio, se le minusvalenze non sono state indicate nel modello REDDITI 2020, nel modello F24 è corretto indicare l’anno 2019.
In base alla regola generale dovendo il pagamento avvenire con modello F24 sembra possibile estinguere il debito dei 200 euro mediante compensazione con crediti di imposta.
La L. 197/2022 non contiene nessun divieto e il provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629 tace sul punto. Del pari, alcuna indicazione si rinviene nella ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 6.
Oltre al pagamento è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione ma per questo c’è tempo sino al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).
Non sempre è necessaria la rimozione, anche se per quanto possibile è prudente provvedere.
Per quanto riguarda le violazioni definibili deve trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti.
È opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell’elenco (non esaustivo) contenuto nella circolare n. 2 del 2023 e nella precedente circolare n. 11 del 2019.
A titolo esemplificativo, sono definibili pagando i 200 euro:
Invece, non possono essere sanate le violazioni seguenti:
(MF/ms)