1

Servizio CAAF 730/2024: assistenza fiscale ai dipendenti

Si rinnova anche per quest’anno il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi.
 
Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
 
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.
 
Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dalla fine del mese di aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso relativi a redditi e alcune spese detraibili dell’anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2024.
 
 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2024 consente di:
  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
 
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione a partire da martedì 5 marzo 2024 per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.
 
Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  •  Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno)
  •  Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  •  Documenti altri redditi;
  •  Documentazione relativa alle spese mediche;
  •  Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  •  Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  •  Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  •  Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  •  Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  •  Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU pagata nel 2023
 
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2024 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
  • 730 singolo precompilato con delega          €. 25,00       (20,49 + IVA)
  • 730 congiunto precompilato con delega      €. 35,00       (28,69 + IVA)
  • 730 singolo (semplice)                                €. 58,00       (47,54 + IVA)
  • 730 singolo                                                  €. 75,00       (61,48 + IVA)
  • 730 congiunto (semplice)                            €. 80,00       (65,57 + IVA)
  • 730 congiunto                                             €.105,00      (86,07 + IVA)
 
 
IMU:
 
  • € 10,00 (8,20 + IVA)
 
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.
 
Per info e appuntamenti dalle 8.30 alle 12.30: Doretta Riva  0341.282822 – 730@confapi.lecco.it – doretta.riva@confapi.lecco.it
 
(MP/ms)



Agevolazioni sulle forniture di gas naturale: imprese “gasivore”

Informiamo le aziende interessate che la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – con circolare n. 9/2024/GAS ha reso nota l’apertura della sessione supplettiva del portale “gasivori” per l’annualità di competenza 2024 a far data dal 28 febbraio 2024 fino alle ore 23:59 del 29 marzo 2024.
 
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2024, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2024 il biennio costituito dagli anni 2021 e 2022 (sarebbe su base triennale, ma l’annualità 2020 viene esclusa perché coincidente con il periodo Covid);
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2022;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2024 l’Arera ha definito pari a 1,1524 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,9326 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nella determinazione dell’Arera del 29.09.2023 – DSME 2/2023).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
In allegato sono riportati i valori della componente RE e REt pubblicati dell’Arera per le aziende gasivore (classe FAT, VAL, GNE) e non (classe 0) per il primo trimestre 2024.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Ricordiamo che per le imprese che accedono alla sessione suppletiva il diritto al riconoscimento delle agevolazioni decorre dal 1° febbraio. Inoltre per le imprese in classe di agevolazione VAL ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)
 



Seminario “Comunità energetiche: un’occasione per le pmi”

Si segnala l’evento organizzato da Confapi Lecco Sondrio in tema di comunità energetiche.
All’indomani del decreto tanto atteso che fissa gli incentivi per coloro che si attivano per partecipare ad una comunità energetica, sia come produttori da fonti rinnovabili che da utilizzatori, è utile comprendere le opportunità dedicate alle pmi.

“Comunità energetiche: un’occasione per le pmi” in programma martedì 5 marzo 2024, dalle ore 16 alle 18, presso la sede dell’associazione in via Pergola 73 a Lecco.
Sono previsti tre interventi da parte di tre ingegneri che espongono le novità del decreto incentivi e gli aspetti tecnico operativi per comprendere il funzionamento di una comunità energetica, i vantaggi che ne possono derivare, i vincoli da rispettare e gli incentivi a cui attingere.

Il Consorzio Adda Energia e ApiTech invitano tutte le imprese a partecipare.

In allegato la locandina.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione cliccando qui




Seminario: “Comunità energetiche: un’occasione per le pmi”

Si segnala l’evento organizzato da Confapi Lecco Sondrio in tema di comunità energetiche.
All’indomani del decreto tanto atteso che fissa gli incentivi per coloro che si attivano per partecipare ad una comunità energetica, sia come produttori da fonti rinnovabili che da utilizzatori, è utile comprendere le opportunità dedicate alle pmi.

“Comunità energetiche: un’occasione per le pmi” in programma martedì 5 marzo 2024, dalle ore 16 alle 18, presso la sede dell’associazione in via Pergola 73 a Lecco.
Sono previsti tre interventi da parte di tre ingegneri che espongono le novità del decreto incentivi e gli aspetti tecnico operativi per comprendere il funzionamento di una comunità energetica, i vantaggi che ne possono derivare, i vincoli da rispettare e gli incentivi a cui attingere.

Il Consorzio Adda Energia e ApiTech invitano tutte le imprese a partecipare.

In allegato la locandina.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione cliccando qui

(SN/am)
 




Il concordato preventivo biennale

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, attuativo della legge delega fiscale (art. 17, Legge n. 111/2023), pubblicato in G.U. 21 febbraio 2024, n. 43 ed entrato in vigore il 22 febbraio 2024, contiene disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il fine di tali norme è quello di favorire la razionalizzazione e la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.
 
Soggetti ammessi alla procedura

In particolare, il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario, ad eccezione di precise esclusioni.

Sono esclusi i contribuenti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023, presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.
Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non riceveranno la proposta di concordato.
 
Proposta di concordato

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

In particolare:

  • entro il 15 giugno 2024 verrà messa a disposizione dei contribuenti interessati una piattaforma informatica per l’invio dei dati necessari all’Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta;
  • entro il 15 ottobre 2024 i contribuenti potranno aderire o meno alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate.
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

Un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia potrebbe collocare il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.
 

Attenzione: L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.

 
Decadenza dal concordato

In presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con Decreto del MEF, che generano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato, si genera la decadenza dal concordato stesso già a partire da tale periodo d’imposta.

In merito alle cause di cessazione del concordato, l’art. 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti in due ipotesi:

  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio (2024 per la prima applicazione) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente al biennio stesso (2023), a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari;
  • cessazione dell’attività.
 
Attenzione: Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfetari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.
 
Per dare concreta attuazione all’istituto in esame sono ancora necessari i provvedimenti attuativi di MEF e Agenzia delle Entrate.
 

(MF/ms)




Nuovo credito d’imposta investimenti per la transizione 5.0

Il decreto legge “PNRR”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese (cfr. comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 febbraio 2024).

Stando alla bozza del DL circolata, il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. 

Sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Disposizioni attuative in un successivo DM

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno comunque stabile con apposito DM.

Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal DM.

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025.

L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Si evidenzia che, stando alla bozza del DL, la nuova agevolazione non sarebbe cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.

 

Misura del credito d’imposta transizione 5.0
 
Riduzione consumi energetici struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
 
Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa)
 
– 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Non inferiore al 3% Non inferiore al 5%
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Non superiore al 6% Non superiore al 10%
– 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Superiore al 10% Superiore al 15%

 
(MF/ms)




Istat gennaio 2024

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

L’indice Istat di gennaio 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 10,8 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,600 % e + 8,100 %.

(MP/ms)
 




Concorso scuole Confapi Lecco Sondrio. Beri: “Se stimolati i giovani hanno ottime idee e vengono responsabilizzati”

Prosegue verso la fase finale il concorso “La piccola impresa che vorrei” organizzato da Confapi Lecco Sondrio in occasione del suo 75esimo anniversario di fondazione che sta coinvolgendo 22 classi della provincia e altrettanti imprenditori, per un totale di circa 450 studenti.

 

A fine gennaio ogni classe ha indicato all’associazione il titolo del progetto a cui sta lavorando e in che modalità lo presenterà, powerpoint o video, nel frattempo proseguono le visite aziendali sul luogo di lavoro dell’imprenditore che fa da tutor al gruppo di riferimento. Entro il 31 marzo 2024 le classi partecipanti dovranno consegnare il materiale e il 18 aprile si terrà l’evento finale al Cenacolo Francescano di Lecco con le premiazioni.

Tra gli imprenditori impegnati nel concorso Andrea Beri, amministratore delegato di Ita Spa di Calolziocorte, che sta seguendo la classe 3°C dell’Istituto Badoni di Lecco: “Mi sto divertendo un mondo – racconta – dopo la prima fase di conoscenza reciproca in classe con un po’ di timidezza da parte dei ragazzi si è instaurato un bel rapporto di collaborazione. Loro mi hanno sottoposto tutte le loro idee, circa quindici, poi come avviene realmente in azienda abbiamo fatto un’analisi di mercato per capire quella che sarebbe stata la più adatta ad avere successo e così abbiamo fatto. Mi hanno fatto delle ottime proposte, stanno progettando e anche realizzando la loro idea, ho diviso la classe in reparti e loro hanno deciso chi fosse il caporeparto, li sento ogni giovedì su Zoom per capire come proseguono i lavori. Credo che questo concorso sia molto valido, stimola i ragazzi, gli fa capire cosa avviene realmente in un’azienda e si sentono molto responsabilizzati”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Brevetti: meno tasse per le micro-pmi dall’1 aprile 2024

Dal 1° aprile 2024 entrano in vigore alcune modifiche tariffarie nella procedura di concessione di domande di brevetto europee, tra cui importanti riduzioni per le piccole imprese.
L’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) introduce infatti una riduzione del 30% di specifiche tasse per microimprese, persone fisiche, organizzazioni non profit, università ed enti di ricerca pubblici che depositano una domanda di brevetto europeo oppure accedono alla fase regionale europea a partire da una domanda di brevetto internazionale PCT.

La riduzione si applica alle microimprese e gli altri soggetti citati, a condizione che i beneficiari abbiano presentato meno di 5 domande negli ultimi 5 anni. Si tratta di una riduzione del 30% in tutte le principali tasse nella procedura di concessione del brevetto, circa 1500 euro totali. Nel caso in cui la domanda di brevetto abbia più di un titolare, la riduzione del 30% potrà essere richiesta solo se tutti i titolari rispettano i criteri di eleggibilità.

All’interno della categoria delle PMI, una microimpresa è definita come un’impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato e/o bilancio annuo non eccede i 2 milioni di euro.”
Le nuove riduzioni tariffarie integrano misure di supporto già esistenti per le piccole e medie imprese (incluse le microimprese), le persone fisiche, le organizzazioni no profit e le università ed enti pubblici di ricerca.

Per i dettagli occorre consultare la Gazzetta Ufficiale A8, 2024, dell’EPO pubblicata il 31 gennaio 2024 e la Decisione del consiglio d’amministrazione dell’EPO del 14 dicembre 2023.

Se vi interessa approfondire il tema “brevetti” e vi serve un affiancamento nella procedura, rivolgetevi ad ApiTech scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Parità di genere: risorse dalla Regione Lombardia

Regione Lombardia ha stanziato delle Risorse per favorire l’impegno delle micro, piccole e medie imprese lombarde nel percorso di ottenimento della certificazione della parità di genere.

I contributi possono coprire i costi dei servizi di consulenza specialistica per impostare un sistema di gestione per la parità di genere e della certificazione vera e propria da parte di ente accreditato.

Sul sito di Ecocamere ci sono tutti i riferimenti e i dettagli per approfondire.

Come sempre, ApiTech è a disposizione sia per assistervi nella ricerca delle figure che hanno le competenze necessarie sia nel reperimento delle risorse del bando.

Il bando è aperto fino a tutto il 2024, salvo esaurimento delle risorse.

(SN/am)