“Restiamo forti con la qualità”
Whistleblowing: questionario per il monitoraggio delle criticità
Date le difficoltà generate dalle nuove norme del D.Lgs. n. 24/2023, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha avviato un monitoraggio attraverso un questionario da sottoporre ai soggetti – sia del settore pubblico che del settore privato – chiamati ad attivare i canali interni di segnalazione all’interno delle proprie amministrazioni/enti.
Si tratta di un’indagine anonima, con domande obbligatorie su tematiche di particolare rilevanza, volta a rilevare le principali problematiche affrontate o da affrontare da parte dei suddetti soggetti.
Il questionario è compilabile online fino a venerdì 22 dicembre.
I contributi e le risposte forniranno spunti all’Autorità nell’ottica di fornire successivi orientamenti di carattere generale anche con riferimento ai canali interni di segnalazione.
(MF/ms)
Dichiarazioni di intento: segnalazione di falsi esportatori abituali
Si tratta di lettere, emesse dall’Ufficio analisi e strategie antifrode dell’Agenzia delle Entrate, che hanno a oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei (presunti) falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.
Nelle comunicazioni si attesta che le lettere d’intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa, sono da considerare “ideologicamente false” in quanto rilasciate da operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati “esportatori abituali”.
La lettera contiene un invito al fornitore destinatario a interrompere o a evitare per l’anno in corso di emettere fatture senza applicazione dell’imposta.
Nel contempo, l’Agenzia delle Entrate si premura di ricordare al destinatario che la provata consapevolezza della falsità della lettera d’intento comporta il recupero dell’IVA e delle relative sanzioni sul fornitore “in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un’operazione fraudolenta (cfr. Cass. nn. 23610/2011, 9940/2015, 4593/2015, 19896/2016, 1988/2019, 14979/2020, 3306/2022)”.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate segnala che è possibile avvalersi delle disposizioni dell’art. 26 del DPR 633/72 qualora il fornitore “ritenesse” di dover “ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse”: è, dunque, rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la decisione di rettificare le operazioni già fatturate.
La regolarizzazione dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito (anche riepilogativa) per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.
Ci si può chiedere quale sia quindi il corretto comportamento da tenere per le operazioni concluse prima del ricevimento della comunicazione.
In assenza di colpa, non dovrebbe essere sanzionabile il comportamento tenuto dal fornitore, non verificandosi l’ipotesi di fatturazione in regime di non imponibilità in assenza della dichiarazione d’intento o in mancanza del riscontro della trasmissione telematica della stessa, per cui sono previste sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta (art. 7 comma 3 e 4-bis del DLgs. 471/97).
Anche sotto il profilo dell’imposta sembra difficile ipotizzare una responsabilità del fornitore sul presupposto che dell’omesso pagamento del tributo risponde esclusivamente il cessionario o committente, qualora la dichiarazione d’intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge (art. 7 comma 3, secondo periodo, del DLgs. 471/97).
Anche nella prospettiva delle pronunce della Cassazione sopra citate, sussiste la corresponsabilità del fornitore, per l’imposta non applicata e le relative sanzioni, solo in presenza di un comportamento colpevole, ovvero quando emerge che il fornitore avrebbe potuto e dovuto riscontrare la falsità della dichiarazione, adottando gli ordinari canoni di diligenza.
Ma salvo prova contraria, il fornitore si dovrebbe ritenere non colpevole, non avendo gli strumenti per verificare la sussistenza dei requisiti per la qualifica dell’esportatore abituale della controparte. Inoltre, pare davvero difficile ipotizzare una omessa o carente diligenza, se il fornitore ha tempestivamente riscontrato la trasmissione telematica delle lettere d’intento e correttamente indicato il relativo protocollo nelle fatture emesse.
Resta il fatto che la sistemazione a cui è invitato il fornitore può esporre lo stesso al concreto rischio di non riuscire ad esercitare la rivalsa nei confronti del cliente, il quale, se realmente in frode, difficilmente provvederà a corrispondere l’IVA tardivamente addebitata.
Qualche perplessità, infine, sorge intorno alla perentorietà della comunicazione che qualifica con certezza i soggetti intercettati come falsi esportatori, non prevedendo l’ipotesi che l’anomalia riscontrata derivi da errori e non da comportamenti fraudolenti.
Infatti, la segnalazione potrebbe essere generata anche da un banale errore commesso nella compilazione della dichiarazione IVA, posto che le anomalie sono riscontrate, in prima battuta, sulla base dei controlli automatici di informazioni attinte nelle banche dati.
Tutto ciò può arrecare un evidente e immediato pregiudizio all’esportatore abituale, che viene qualificato come soggetto “frodatore”, anche nei casi in cui abbia semplicemente commesso un errore.
(MF/ms)
Regime forfettario: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nella circolare è riportata anche una serie di quesiti sulle novità.
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I chiarimenti contenuti nella circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E |
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| Obbligo di fatturazione elettronica |
Solo per i contribuenti che, nell’anno 2021, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000, è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfetari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022. |
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Per i soggetti in obbligo solo dal 2024, l’eventuale superamento della soglia di 100.000 euro nel 2023 comporta, come conseguenza dall’uscita dal regime, l’immediato sorgere dell’obbligo di fatturazione elettronica con l’indicazione dell’IVA. Con effetti a partire dall’operazione che fa superare la citata soglia. |
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| Obbligo di fatturazione elettronica e superamento della soglia di 100.000 euro | Immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario. |
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Rettifica dell’IVA (periodo di monitoraggio) -superamento del limite di 85.000 euro |
L’eventuale rettifica dell’imposta non detratta, per le quote residue, è esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello di superamento del limite x+1 – da presentare nell’anno x+2. |
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Rettifica dell’IVA -superamento del limite di 100.000 euro |
La rettifica dell’imposta non detratta è esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno di superamento (anno X), da presentare nell’anno x+1. |
| Rettifica dell’IVA – In entrambi i casi |
L’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati è “rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni. Come già evidenziato con le circolari n. 73/E del 2007 e 17/E del 2012 (per coloro che applicavano il regime dei minimi o di vantaggio), ai fini della rettifica occorre predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale (secondo le modalità illustrate nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997)”. Per semplificare il calcolo delle rettifiche da indicare nel quadro VF della dichiarazione IVA, le istruzioni alla compilazione del modello riportano in appendice l’apposito prospetto.
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Superamento del limite di 100.000 euro – verifica momento di uscita dal regime |
Per la fuoriuscita dal regime forfetario si fa riferimento al momento dell’incasso come criterio unico che rileva, quindi, ai fini sia dell’IVA sia dell’IRPEF, incluse le relative ritenute d’acconto. |
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Superamento del limite di 100.000 euro – rettifica IVA e rivalsa |
La fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito. Laddove, invece, l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo. Nota di variazione in aumento (tramite SDI) a integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA dovuta. |
| Adempimenti IVA – operazioni dal superamento della soglia |
A partire dall’incasso (successivo all’emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro, in particolare, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA:
La dichiarazione IVA relativa all’anno nel quale è stata superata l’anzidetta soglia, pertanto, evidenzierà, oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato. |
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Adempimenti IVA – operazioni prima del superamento della soglia |
Le operazioni fatturate anteriormente all’incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro non devono, quindi, essere evidenziate nella dichiarazione annuale (relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario), neppure nell’ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro. |
| Superamento limite di 100.000 euro ed effetti sulle imposte dirette |
La verifica va sempre fatta sull’incassato. Al superamento della soglia di 100.000 euro il reddito sarà determinato con le modalità ordinarie per l’intera annualità in cui si è superata la soglia citata e sarà assoggettato a Irpef e relative addizionali. Il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto al netto dell’IVA inizialmente non detratta (in costanza di regime forfetario) e ora rettificabile, per effetto del superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento, in applicazione dell’art. 19-bis2, comma 3, del decreto IVA. L’eventuale mancata rettifica dell’IVA non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito, atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’IVA non deriverebbe da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente. |
| Ritenuta alla fonte-operazioni attive |
I compensi percepiti dal professionista ex forfetario, una volta divenuto ordinario, sono assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta e, sui compensi erogati per prestazioni professionali ricevute, il medesimo professionista è tenuto a sua volta a operare le ritenute di cui al predetto articolo 25. Qualora l’operazione sia stata fatturata anticipatamente (rispetto all’incasso) – in costanza di regime forfetario – l’incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro deve essere assoggettato a ritenuta. Su tutti i compensi percepiti successivamente all’incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro devono essere operate le ritenute, indipendentemente dalla data di fatturazione delle stesse. |
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Operazioni passive |
Il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al superamento del predetto limite (anche laddove l’eventuale fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta). |
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Fatturazione operazioni oltre soglia |
Non è possibile “scindere” il corrispettivo oggetto di fatturazione, non assoggettando ad IVA l’operazione fino all’importo che concorre al raggiungimento della soglia di 100.000 euro. La fattura che determina il superamento è emessa con IVA. |
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Rientro nel regime forfetario |
Il contribuente che, nel 2024, consegue ricavi o percepisce compensi entro la soglia di cui al comma 54 della L. n. 190/2014 può, sussistendone gli ulteriori presupposti, rientrare nel regime forfetario a partire dal 2025, ancorché nel 2023 abbia superato il limite di 100.000 euro. |
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Verifica soglia di 100.000 euro ed eventuale ragguaglio |
Il superamento dei 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti rappresenta una fattispecie “speciale” di cessazione del regime forfetario, da intendersi in termini assoluti, considerando, a tal fine, i ricavi o i compensi concretamente percepiti. Il limite non deve essere ragguagliato ad anno, la norma nulla prevede espressamente a riguardo. |
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Acquisti in reverse-charge in costanza di regime forfetario |
Nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare in relazione al periodo (mese/trimestre) nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, non deve essere compresa l’IVA a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario. |
(MF/ms)
Whistleblowing: gli obblighi per le aziende dal 17 dicembre
Le imprese di maggiori dimensioni, ossia quelle con più di 249 dipendenti, dal 15 luglio devono essersi già adeguate a quanto previsto dal DLgs. 24/2023 (protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato).
Il tassello normativo si è concluso con la delibera del 12 luglio 2023 nn. 311, con cui l’ANAC ha reso definitive le proprie Linee guida, che rappresentano uno strumento essenziale per implementare il sistema whistleblowing anche nelle organizzazioni private e sulle quali il Garante Privacy ha espresso parere favorevole.
Il sistema nasce con l’intento di prevenire e accertare le violazioni che possono avvenire all’interno dell’organizzazione, con “denuncia” da parte dei dipendenti, fornitori, professionisti, soci e amministratori. Il decreto prevede anche una serie di misure per “proteggere” il segnalante da eventuali ritorsioni, partendo dal diritto alla riservatezza del soggetto che denuncia l’illecito.
In sintesi, l’applicazione del Dlgs. 24/2023 richiede:
- l’individuazione del soggetto che gestisce la segnalazione, che può essere una persona, un Ufficio oppure un soggetto esterno all’impresa;
- l’istituzione del canale di segnalazione, che deve prevedere: la forma scritta, anche informatica; la forma orale;
- l’implementazione degli adempimenti privacy che consistono in: annotazione registro trattamenti; informative; valutazione d’impatto; lettere di incarico; nomina a responsabile del trattamento; policy aziendale.
- chi, all’interno delle PMI, ha le competenze per gestire le segnalazioni;
- quali sono i sistemi di segnalazione che garantiscono la riservatezza;
- chi ha le competenze per porre in essere gli adempimenti privacy.
- la posta elettronica ordinaria e la PEC sono strumenti non adeguati a garantire la riservatezza;
- i sistemi tradizionali devono garantire la riservatezza e, quindi, se si utilizza la forma cartacea, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” da consegna al gestore della segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore;
- la forma orale può essere attuata, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
“Si deve avvicinare giovani e imprese”
Il Giornale di Lecco del 4 dicembre 2023, parla il presidente Enrico Vavassori.
“Mercato senza visibilità Difficile fare programmi”
La Provincia del 4 dicembre 2023, parla Anna Rotta della nostra associata Trafilerie Rotta.
Confapi, il bilancio sociale 2022 In crescita diversi indicatori
La Provincia del 2 dicembre 2023, articolo sullo strumento presentato durante l’Assemblea di Confapi Lecco Sondrio.
Assemblea Confapi Lecco Sondrio: rassegna stampa
- La Provincia (in allegato): Api verso i 75 anni diventa, Confapi
- Il Giornale di Lecco (in allegato): Da Api a Confapi Lecco Sondrio, poi la grande festa dei 75 anni
- Lecconotizie: Confapi Lecco e Sondrio: il rebranding di Api che segna il 75° Anniversario
- Lecco Today: Ciao Api, nasce Confapi Lecco Sondrio: “Cambiamento epocale”
- Prima Lecco: Api diventa Confapi e si prepara a festeggiare il 75esimo
- Sondrio Today: Cambia il nome, ma non la sostanza: Api Lecco Sondrio diventa Confapi
- Unica Tv: Da Api a Confapi. Le piccole si riorganizzano
- Unica tv: Sabina Bonomi: Confapi: bilancio sociale, ricetta per il futuro.








